Sentenza 13 febbraio 2014
Massime • 1
È inammissibile in sede di legittimità l'istanza di trattazione in pubblica udienza dei ricorsi in materia di riparazione per l'ingiusta detenzione, per i quali è prevista la forma della camera di consiglio non partecipata, compatibile con il principio dettato dall'art. 6 CEDU.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/02/2014, n. 10547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10547 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2014 |
Testo completo
10547/14 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 13.2.2014 Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati: SENTENZA 283/2014 dott. Carlo Giuseppe Brusco - Presidente - dott. Claudio D'Isa - Consigliere - REGISTRO GENERALE dott. Luisa Bianchi - Consigliere - n. 46872/2013 dott. Emilio Iannello - Consigliere - dott. Marco Dell'Utri - Consigliere rel.- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CI AI n. il 16.11.1959 avverso l'ordinanza n. 69/2012 pronunciata dalla Corte d'appello di Firenze il 12.4.2013; sentita nella camera di consiglio del 13.2.2014 la relazione fatta dal Cons. dott. Marco Dell'Utri; lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. M. Gallo, che ha richiesto il rigetto del ricorso. 21 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza resa in data 12.4/2.5.2013, la Corte d'appel- - lo di Firenze ha rigettato la domanda proposta da AI CI per la riparazione dell'asserita ingiusta detenzione dallo stesso subita nel periodo dal 6.1.2001 al 27.11.2001 (dal 27.6.2011 in regime di arresti domiciliari), in relazione all'imputazione di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti dalla quale il CI era stato assolto nel merito. Con il provvedimento impugnato, la corte fiorentina ha ritenu- to il comportamento del CI idoneo a dar causa colpevolmente al provvedimento restrittivo della sua libertà personale, per avere lo stesso intrattenuto ambigui rapporti e conversazioni telefoniche indi- zianti in relazione all'imputazione sollevata nei relativi confronti con soggetti significativamente coinvolti in indagini concernenti il traffico degli stupefacenti, e per aver rilasciato dichiarazioni implausibili e reticenti in relazione alle contestazioni ascrittegli dall'autorità inqui- rente, sì da prospettare la conferma del grave quadro indiziario com- plessivamente determinatosi a suo carico. 2.- Avverso il provvedimento della corte d'appello di Firenze, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione il CI, censurando il provvedimento impugnato per violazione di leg- ge e vizio di motivazione. In particolare, si duole il ricorrente che la corte territoriale ab- bia ritenuto causalmente rilevante e gravemente colpevole il com- plessivo comportamento del CI nel provocare l'adozione del prov- vedimento restrittivo dallo stesso sofferto, in assenza di alcun concre- to elemento probatorio di riscontro in tal senso utilizzabile, avuto particolare riguardo all'esame delle corrette trascrizioni delle conver- sazioni telefoniche intercettate dalle quali era emerso come nessuna espressione ambigua era stata riferita dal CI, i cui rapporti con i correi erano stati da sempre giustificati in relazione ai prestiti di da- naro che il CI aveva nel tempo richiesto agli stessi in considerazio- ne delle proprie precarie condizioni economiche. Sotto altro profilo, il ricorrente si duole della violazione di legge in cui sarebbe incorsa la corte territoriale nell'omettere la valu- tazione della decisiva incidenza causale assunta, ai fini dell'adozione del provvedimento restrittivo eseguito nei relativi confronti, dal- 3 le gravi e colpevoli omissioni riferibili all'attività d'indagine compiute a suo carico. Ha depositato memoria il procuratore generale presso la corte di cassazione, concludendo per il rigetto del ricorso. Con memoria depositata in data 20.1.2014, il ricorrente, ri- chiesta la trattazione del ricorso in udienza pubblica, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Con memoria depositata in data 1.2.2014, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha invocato il rigetto del ricorso. Considerato in diritto Dev'essere preliminarmente rilevata l'inammissibilità 3. dell'istanza di trattazione del ricorso in udienza pubblica dell'odierno ricorso per cassazione, avuto riguardo alla mancata previsione di tale forma di trattazione del procedimento in sede di legittimità in rela- zione alla materia oggetto d'impugnazione (cfr., in tal senso, Cass., Sez. 4, 26 novembre 2013, n. 1238/2014). Al riguardo, è appena il caso di richiamare l'insegnamento ri- cavabile dalla riflessione della giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte Cost., sent. n. 80/2011) in tema di trattazione in udienza pub- blica del ricorso per cassazione in materia di misure di prevenzione, secondo cui il giudizio legittimità, per le sue caratteristiche, e segna- tamente per il fatto di essere dedicato esclusivamente alla trattazione di questioni di diritto, fuoriesce dalla platea dei momenti di esercizio della giurisdizione in cui è necessaria la garanzia della pubblicità dell'udienza. Infatti, la valenza del controllo immediato del quisque de populo sullo svolgimento delle attività processuali, reso possibile dal libero accesso all'aula di udienza si apprezza, secondo un classico, risalente ed acquisito principio, in modo specifico quando il giudice sia chiamato ad assumere prove, specialmente orali-rappresentative, e comunque ad accertare o ricostruire fatti;
mentre si attenua gran- demente allorché al giudice competa soltanto risolvere questioni in- terpretative. La riflessione così condotta dal giudice delle leggi ha costro- vato conferma nelle valutazioni operate dalle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità in sede di rimessione, alla Corte Costituzionale, della questione di legittimità dell'art. 315, co. 3, in relazione all'articolo 646, co. 1, c.p.p., nella parte in cui non consentono che, su 4 istanza degli interessati, il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione si svolga, davanti alla corte d'appello, nelle forme dell'udienza pubblica (cfr. l'ordinanza del 25 ottobre 2012, iscritta al n. 303 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gaz- zetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 2013); in tale sede, le Sezioni Unite hanno ribadito come la pubblicità delle udienze non rappresenti, in riferimento al giudizio di legittimi- tà, un corollario indefettibile dei principi stabiliti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, atteso che la circostanza che il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione si svolga, in sede di giudizio di legittimità, nelle forme della trattazione camerale 'non partecipata', e dunque in assenza del pubblico, non contrasta, né con il principio dettato dall'art. 6, paragrafo 1, della CEDU e dalle fonti internazionali e so- vranazionali che sanciscono una regola consimile, né con il precetto della pubblicità dei giudizi insito nella tavola dei valori tracciati dalla Costituzione. Nel merito, il ricorso è infondato. Secondo il consolidato insegnamento di questa corte di legit- timità, la condotta dell'indagato che, in sede d'interrogatorio, si av- valga della facoltà di non rispondere, pur costituendo esercizio del diritto di difesa, può assumere rilievo ai fini dell'accertamento della sussistenza della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, qualora l'interessato non abbia riferito circostanze, ignote agli inqui- renti, utili ad attribuire un diverso significato agli elementi posti a fondamento del provvedimento cautelare (Cass., Sez. 3, n. 44090/2011, Rv. 251325; Cass., Sez. 4, n. 47047/2008, Rv. 242759; Cass., Sez. 4, n. 47041/2008, Rv. 242757; Cass., Sez. 4, n. 4159/2008, Rv. 242760). In altri termini, il silenzio serbato in sede d'interrogatorio dal soggetto sottoposto a custodia cautelare costituisce comportamento non prudente, e integra gli estremi della colpa ostativa all'equo in- dennizzo, quando l'interessato era a conoscenza di dati di fatto che - se conosciuti tempestivamente - non avrebbero consentito il deter- minarsi o il protrarsi della privazione della libertà (Cass., Sez. 4, n. 40902/2008, Rv. 242756). Allo stesso modo, anche le dichiarazioni mendaci, implausibili o contraddittorie rese dall'indagato valgono a integrare il ricorso di 5 comportamenti gravemente imprudenti, come tali idonei a giustifica- re il diniego della riparazione invocata, ove ritenuti suscettibili di esplicare una rilevabile efficienza causale sull'adozione o il manteni- mento della misura cautelare dallo stesso sofferta (cfr. Cass., Sez. 4, n. 4159/2008, Rv. 242760). In linea generale, pertanto, in tema di riparazione per l'ingiu- sta detenzione, può affermarsi che l'esercizio, da parte dell'indagato, della facoltà di non rispondere in sede d'interrogatorio, così come la reticenza e persino il ricorso alla menzogna, costituiscono legittimo esercizio del diritto di difesa, ma possono bensì rilevare ai fini dell'ac- certamento della sussistenza della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, quando l'interessato non abbia riferito (o, peggio ancora, abbia ingenerato confusione in ordine al significato di) circostanze, ignote agli inquirenti, utili ad attribuire un diverso significato agli elementi posti a fondamento del provvedimento cautelare (cfr. Cass., Sez. 4, n. 47041/2008, Rv. 242757). Nel caso di specie, secondo il ragionamento coerentemente di- panato nel provvedimento impugnato in questa sede, la corte d'ap- pello di Firenze ha riconosciuto, in capo al CI, il ricorso di consi- stenti profili di colpa grave nel concorrere a dar causa al provvedi- mento restrittivo adottato nei suoi confronti, evidenziando come lo stesso avesse reso, nel corso delle indagini preliminari, dichiarazioni palesemente implausibili e reticenti in relazione alla spiegazione del significato di delicatissimi elementi indiziari sulla cui base era stata formulata l'ipotesi accusatoria posta a fondamento della misura re- strittiva adottata a suo carico. In particolare, a carico del CI erano state individuate signi- ficative circostanze indizianti ingenerate dalle intense frequentazioni e dai sospetti colloqui telefonici dallo stesso intrattenuti con soggetti indagati per il medesimo reato associativo allo stesso contestato, prendendo con gli stessi accordi per incontri e parlando (di là dai contestati termini riferiti ai 'fili' e alle 'fatture') di 'somme di denaro', di lavori', di 'commissioni', di 'amici', di 'ragazzi di buona qualità', utilizzando termini analoghi a quelli adottati nelle conversazioni in- tercettate tra gli altri soggetti membri della medesima associazione, quando questi ultimi dovevano utilizzare espressioni criptiche per indicare quantitativi di stupefacente, ovvero somme di danaro relativi a detti traffici: circostanze confermate anche alla luce dei sequestri di 6 stupefacente eseguiti a seguito di alcune telefonate indicative della detenzione o del trasporto dello stupefacente, tra cui quello più con- sistente eseguito in data 14.6.2000 relativo al sequestro di oltre 5 kg. di cocaina e di circa 120 milioni di lire eseguito nei confronti di due dei frequenti interlocutori del CI (tali BE JA e OL A- ki). Ciò posto, la corte territoriale ha significativamente sottolinea- to come il CI, oltre ad aver intrattenuto rapporti con almeno tre persone delle quali è stato in seguito accertato il concreto coinvolgi- mento nel traffico degli stupefacenti in esame, in sede di interrogato- rio di garanzia non avesse fornito alcuna esaustiva e chiara spiega- zione del proprio comportamento, né del contenuto delle conversa- zioni richiamate, limitandosi ad ammettere di avere avuto rapporti di denaro con i soggetti sopra indicati in ragione di alcuni prestiti resi necessari dalle proprie condizioni finanziarie, senza tuttavia spiegare e rendere comprensibili le ragioni o le cause delle sue richieste di de- naro, né i riferimenti al 'buon lavoro da incominciare non ancora ar- rivato', né dell'espressione riferita al fatto di 'avere un nuovo nego- zio', quando egli, come espressamente dichiarato, risultava titolare di una regolare attività lavorativa da dieci anni come portiere assunto già prima di intrattenere le conversazioni sospette. Neppure, il CI, ha saputo fornire alcuna giustificazione in ordine all'attività che si è prestato a svolgere per lo JA, il quale, parlando con il Kazaki, aveva fatto riferimento ad una 'commissione' da portare al CI, il quale avrebbe dovuto consegnare in cambio qualche fattura per 'duemilioni e seicento' (cfr. pag. 3 dell'ordinanza impugnata). Del tutto correttamente, la corte territoriale ha ascritto una decisiva valenza causale (in relazione all'adozione e al mantenimento della misura cautelare detentiva assunta nei confronti del CI) alla congiunta incidenza delle relative condotte dichiarative implausibili, contraddittorie e reticenti, avendone coerentemente e logicamente riconosciuto la piena idoneità (attraverso la confusione volontaria- mente ingenerata in ordine al significato del grave quadro indiziario acquisito a suo carico) a impedire l'imposizione e il protrarsi della privazione della sua libertà, così lasciando prospettare un'apparente e intuibile conferma del ridetto quadro indiziario. 7 In modo del tutto ragionevole e sulla base di una motivazione pienamente coerente sul piano logico-giuridico e congruamente li- neare in termini argomentativi, pertanto, la corte territoriale ha rav- visato la colpa grave del ricorrente nell'aver volontariamente deter- minato una situazione di fatto di presumibile grave sospetto a suo ca- rico (al punto da corroborare il grave quadro indiziario delineatosi nei termini idonei a giustificare l'adozione del ricordato provvedi- mento restrittivo della libertà personale), con la conseguente corretta reiezione della pretesa riparatoria dallo stesso originariamente avan- zata. -4. Le considerazioni che precedono valgono a giustificare il riscontro dell'infondatezza dei motivi di doglianza avanzati dal CI, cui segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al paga- mento delle spese processuali, oltre al rimborso delle spese del pre- sente giudizio in favore del Ministero resistente secondo la liquida- zione di cui al dispositivo.
Per questi motivi
la Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre alla rifusione delle spese in favore del Ministero resistente che liquida in comples- sivi euro 1.000,00. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13.2.2014. Il Consigliere est. (Marco Dell'Utri) Il Presidente Jeeh (Carlo Giuseppe Brusco) CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 5 MAR. 2014 M E R FLFUNZIONARIO GIUDIZIARIO P U S E Giulio Man TIBERIO T E N A S Z I O R O C