Sentenza 26 febbraio 2008
Massime • 1
L'orientamento accolto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (sent. 13 novembre 2007, Bocellari e Rizza c/Italia) in tema di pubblicità del procedimento di prevenzione non può essere esteso in via analogica alla procedura relativa al reclamo avverso il decreto di proroga del regime di sospensione delle regole del trattamento penitenziario ai sensi dell'art. 41 bis, comma secondo, L. 25 luglio 1975 n. 354. (In motivazione, la S.C. ha comunque osservato che la pronuncia della Corte europea non si riferiva al giudizio di legittimità e che la disciplina del procedimento di prevenzione non appare in contrasto con gli artt. 24, comma secondo, e 111 Cost.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/02/2008, n. 14010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14010 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 26/02/2008
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 590
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - N. 027042/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) UC CO, N. IL 10/12/1964;
avverso ORDINANZA del 07/06/2007 TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SILVESTRI GIOVANNI;
lette le conclusioni del P.G. Dr. GIALANELLA Antonio, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. OSSERVA
1. - Con ordinanza del 7.6.2007, il Tribunale di Sorveglianza di Ancona respingeva il reclamo proposto dal detenuto UC OR avverso il decreto del Ministro della Giustizia in data 20.2.2007 con cui era stata disposta la proroga della sospensione dell'applicazione delle regole del trattamento penitenziario ai sensi dell'art. 41 bis, comma 2, ord. pen..
Il difensore del condannato proponeva ricorso per Cassazione denunciando violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei presupposti di applicazione del regime detentivo differenziato. La difesa del ricorrente depositava note di replica per contestare il contenuto della requisitoria del Procuratore Generale presso questa Corte, il quale aveva concluso chiedendo che il ricorso fosse dichiarato inammissibile. 2. - Preliminarmente deve essere esaminata la richiesta difensiva con cui è stato richiesto il rinvio della trattazione del ricorso ad altra data e la successiva fissazione di un'udienza pubblica in ottemperanza a quanto deciso dalla Corte europea dei diritti dell'uomo con la sentenza 13 novembre 2007, ric. Bocellari e Rizza c. Italia.
L'istanza è infondata e deve essere disattesa per il seguente ordine di ragioni.
In primo luogo, va rilevato che la predetta decisione è stata emessa con specifico riferimento al procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali, sicché il principio della necessità dell'udienza pubblica non può essere esteso, per via analogica, ad altre procedure per le quali la legge processuale stabilisce differenti forme procedimentali.
Inoltre, mette conto sottolineare che nella citata sentenza è precisato che "en resume, la Cour juge essentiel que le justiciables impliques dam une procedure d'application des mesures de prevention se voient pour le moins offrir la possibilità de solliciter une audience publique devant les chambres specialisees des tribunaux et des cours d'appet, onde l'omessa menzione del giudizio di Cassazione non può che significare che la regola dell'udienza pubblica non è operativa nel giudizio di legittimità.
D'altro canto, deve segnalarsi che se esistesse un contrasto tra l'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e la disciplina del procedimento di prevenzione, contenuta nella L. n.1423 del 1956, art. 4, nella parte in cui non prevede le forme dell'udienza pubblica, il giudice non sarebbe, per ciò solo, autorizzato disapplicare la normativa nazionale. In proposito la Corte costituzionale ha recentemente chiarito che "inesatto è sostenere che l'incompatibilità della norma interna con la norma della Cedu possa trovare rimedio nella semplice non applicazione da parte del giudice comune", precisando che l'art. 117 Cost., comma 1, condiziona l'esercizio della potestà legislativa dello Stato e delle regioni al rispetto degli obblighi internazionali, fra i quali rientrano quelli derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, le cui norme pertanto, così come interpretate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, costituiscono fonte integratrice del parametro di costituzionalità introdotto dal citato art. 117 Cost., e la loro violazione da parte di una legge statale o regionale comporta che tale legge deve essere dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale, sempre che la norma della convenzione non risulti a sua volta in contrasto con una norma costituzionale (Corte cost., sent. n. 348 e 349 del 24 ottobre 2007). Un'eventuale questione di legittimità costituzionale risulta, tuttavia, manifestamente infondata dal momento che la struttura e le cadenze del procedimento di prevenzione non appaiono contrastanti con i precetti sanciti dall'art. 24 Cost., comma 2, e art. 111 Cost., sull'equo processo, assicurando, comunque, la partecipazione personale all'udienza e la difesa tecnica del proposto. 3. - Passando all'esame dei motivi di ricorso, deve porsi in risalto che le posizioni espresse dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (Corte Cost., 18 ottobre 1996, n. 351; Corte Cost., 22 luglio 1994, n. 332; Corte Cost., 23 novembre 1993, n. 410; Corte Cost., 28 luglio 1993, n. 349) hanno trovato completa ed organica disciplina nella L. 23 dicembre 2002, n. 279, il cui art. 2 ha sostituito i commi 2 e 2 bis e ha aggiunto quattro nuovi commi, ridefinendo i presupposti e le finalità dello speciale regime (comma 2), il procedimento, la durata e la prorogabilità delle misure (comma 2 bis), la revoca del provvedimento conseguente al venire meno delle esigenze che l'hanno giustificato (comma 2 ter), l'indicazione delle limitazioni adottabili con la sospensione delle regole del trattamento (comma 2 quater), la possibilità di presentare reclamo al Tribunale di sorveglianza, il termine per proporlo e l'individuazione del Tribunale competente (comma 2 quinquies), le forme del procedimento e la ricorribilità in Cassazione contro l'ordinanza che ha deciso il reclamo (comma 2 sexies). L'ambito del sindacato devoluto alla Corte di Cassazione è segnato dal novellato art. 41 bis o.p., comma 2 sexies, a norma del quale "il procuratore generale presso la Corte d'appello, il detenuto, l'internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale per violazione di legge".
La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge comporta che il controllo affidato al Giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dato che tale vizio scaturisce, prima che dalla violazione della regola generale prescritta dall'art. 125 c.p.p., dalla trasgressione della specifica norma di cui al comma 2 sexies dell'art. 41 bis ord. pen., secondo cui il Tribunale di sorveglianza "decide in camera di consiglio, nelle forme previste dagli artt. 666 e 678 c.p.p., sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento e sulla congruità del contenuto dello stesso rispetto alle esigenze di cui al comma 2". Deve trarsene la conseguenza che col ricorso per Cassazione contro l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza è denunciatale il vizio di mancanza della motivazione, nel quale devono essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione.
Dai precedenti rilievi deve conclusivamente inferirsi che, nel giudizio di legittimità, deve essere controllata l'esistenza della motivazione dell'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza ha accertato le condizioni richieste per la sospensione delle regole del trattamento penitenziario e il collegamento strumentale tra le limitazioni imposte al detenuto e la salvaguardia delle esigenze di ordine e di sicurezza.
4. - Alla luce dei principi precedentemente esposti, il ricorso nell'interesse del UC deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza e per la ragione che l'impugnazione è stata proposta per motivi diversi da quello previsto dall'art. 41 bis ord. pen. Invero, a fronte delle censure di mancanza di motivazione, va rilevato che il Tribunale di sorveglianza ha dato pienamente conto dell'attualità della pericolosità sociale del detenuto e della persistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, accertando, in tal modo, la ricorrenza di presupposti legali dai quali dipende il provvedimento di proroga del regime carcerario differenziato e la congruenza delle limitazioni imposte, che non risultano contrastanti con il principio di umanità del trattamento e di dignità del detenuto. L'articolazione della motivazione dell'ordinanza impugnata trae fondamento dalle informazioni dalle quali risulta che il UC, detenuto dal 2004, ricopriva una particolare posizione di responsabilità all'interno dell'associazione criminale di stampo mafioso, denominata clan Tornese, appartenente alla Sacra Corona Unita ed operante nel brindisino e nel leccese nel traffico di stupefacenti: è stato rilevato, inoltre, che il gruppo criminale di appartenenza è tuttora attivo nel territorio e che numerosi associati sono ancora liberi, sicché risulta del tutto coerente il convincimento del Tribunale di sorveglianza in ordine alla persistente pericolosità del detenuto e alla sua capacità di mantenere collegamenti esterni con ambienti malavitosi.
Pertanto, risultando il provvedimento impugnato munito di adeguato supporto argomentativo in ordine alla pericolosità del detenuto, le censure di violazione di legge per mancanza di motivazione appaiono manifestamente infondate. Ne segue che il ricorso deve dichiararsi inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una congrua somma alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2008