Sentenza 4 giugno 1999
Massime • 1
In sede di riesame è possibile confermare una misura cautelare per esigenze diverse da quelle poste alla base della sua applicazione, in quanto le esigenze cautelari rappresentano un tutto unico che rientra nella previsione dell'art. 309, comma 9 cod. proc. pen. laddove consente al Tribunale di annullare o riformare in senso favorevole all'imputato il provvedimento impugnato anche per motivi diversi da quelli enunciati nell'atto di impugnazione ovvero di confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento.(Fattispecie in cui il Tribunale aveva confermato la misura cautelare per esigenze di tutela della collettività anziché per il pericolo di fuga cui faceva riferimento l'ordinanza applicativa).
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RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Bari - Sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale ha rigettato l'impugnazione proposta da Angelo S. - indagato di plurimi fatti di bancarotta - avverso l'ordinanza del Gip del 29 gennaio 2018 che, per quanto in questa sede rileva, aveva applicato nei confronti dell'indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari. 1.1. In estrema sintesi, la vicenda cautelare riguarda gravi e numerose operazioni dolose, sorrette da falsità del bilancio e infedeltà patrimoniali e realizzate mediante condotte di sostanziale spoliazione, protrattesi sin dall'epoca della sua costituzione in seguito alla …
Leggi di più… - 4. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 5 dicembre 2018
RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Bari - Sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale ha rigettato l'impugnazione proposta da Angelo S. - indagato di plurimi fatti di bancarotta - avverso l'ordinanza del Gip del 29 gennaio 2018 che, per quanto in questa sede rileva, aveva applicato nei confronti dell'indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari. 1.1. In estrema sintesi, la vicenda cautelare riguarda gravi e numerose operazioni dolose, sorrette da falsità del bilancio e infedeltà patrimoniali e realizzate mediante condotte di sostanziale spoliazione, protrattesi sin dall'epoca della sua costituzione in seguito alla …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/06/1999, n. 2056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2056 |
| Data del deposito : | 4 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Renato Fulgenzi Presidente del 4.6.1999
1. Dott. Adolfo Di Virginio Consigliere SENTENZA
2. " NO LI " N.2056
3. " Antonio Stefano Agrò " REGISTRO GENERALE
4. " IO LA " N.4351/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da KA AM (alias BO AM) avverso ordinanza del Tribunale di Milano in data 21.12.1998, con la quale veniva confermata la misura della custodia cautelare in carcere applicatagli per il reato di cui all'art. 73 c. 4 DPR n. 309/90 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. A. Di Virginio;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Eduardo Scardaccione, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Ricorre BO AM, alias KA AM, avverso ordinanza del Tribunale di Milano in data 21.12.1998, con la quale veniva confermata in sede di riesame la misura della custodia cautelare in carcere applicatagli per il reato di cui all'art. 73 c. 4 DPR n.309/90. La misura è stata confermata per la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari di cui alla lett. c) dell'art. 274 c.p.p. (sono fuori questione i gravi indizi di colpevolezza, essendovi stato arresto in flagranza di reato); laddove l'ordinanza impositiva faceva riferimento, invece, al pericolo di fuga. Nel ricorso si contesta la possibilità di confermare, in sede di riesame, una misura cautelare per esigenze diverse da quelle poste alla base della sua applicazione.
I rilievi del ricorrente non possono essere condivisi. Come ricorda l'ordinanza impugnata, ai sensi dell'art. 309 c. 9 c.p.p. il giudice del riesame può annullare o riformare il provvedimento in senso favorevole all'imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati nell'atto di impugnazione;
ovvero confermarlo per ragioni anche diverse da quelle enunciate in motivazione. È possibile, quindi, che in sede di riesame vengano poste a fondamento della confermata applicazione della misura esigenze cautelari diverse da quelle ritenute in sede impositiva, poiché le esigenze cautelari rappresentano un tutto unico, se pure articolato sotto i diversi profili previsti dall'art. 274 c.p.p., e la loro valutazione non può che essere comprensiva di tutti tali profili ed attenere alla loro globalità. Non potrebbe, d'altronde, trovare applicazione alla materia cautelare il principio dettato dall'art. 521 c.p.p. proprio perché al giudice del riesame competono i poteri più ampi sia in tema di valutazione degli indizi di colpevolezza, sia in tema di apprezzamento delle esigenze cautelari;
e perché un'estensione siffatta contrasterebbe col citato art. 309 c. 9, che afferma un principio del tutto divergente da quello valido per la fase dibattimentale. Legittimamente, pertanto, la misura è stata confermata sulla base del ritenuto pericolo di reiterazione di reati della stessa indole, laddove le esigenze cautelari erano state individuate in origine nel pericolo di fuga. Sull'esistenza effettiva di tale pericolo manca del resto qualsiasi rilievo da parte del ricorrente, che fonda le proprie doglianze esclusivamente sulla divergenza tra le ragioni poste alla base dell'ordinanza impositiva e quelle poste alla base dell'ordinanza del giudice del riesame. Il ricorso va pertanto rigettato, con le conseguenze di legge in ordine al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94-1 ter Disp. att. C.P.P.- Così deciso in Roma, all'udienza, il 4 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 1999