Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/06/1999, n. 2056
CASS
Sentenza 4 giugno 1999

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In sede di riesame è possibile confermare una misura cautelare per esigenze diverse da quelle poste alla base della sua applicazione, in quanto le esigenze cautelari rappresentano un tutto unico che rientra nella previsione dell'art. 309, comma 9 cod. proc. pen. laddove consente al Tribunale di annullare o riformare in senso favorevole all'imputato il provvedimento impugnato anche per motivi diversi da quelli enunciati nell'atto di impugnazione ovvero di confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento.(Fattispecie in cui il Tribunale aveva confermato la misura cautelare per esigenze di tutela della collettività anziché per il pericolo di fuga cui faceva riferimento l'ordinanza applicativa).

Commentari4

  • 1Foglio di giurisprudenza.
    Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/

  • 2Foglio di giurisprudenza.
    Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/

  • 3Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Bari - Sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale ha rigettato l'impugnazione proposta da Angelo S. - indagato di plurimi fatti di bancarotta - avverso l'ordinanza del Gip del 29 gennaio 2018 che, per quanto in questa sede rileva, aveva applicato nei confronti dell'indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari. 1.1. In estrema sintesi, la vicenda cautelare riguarda gravi e numerose operazioni dolose, sorrette da falsità del bilancio e infedeltà patrimoniali e realizzate mediante condotte di sostanziale spoliazione, protrattesi sin dall'epoca della sua costituzione in seguito alla …

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  • 4Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 5 dicembre 2018

    RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Bari - Sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale ha rigettato l'impugnazione proposta da Angelo S. - indagato di plurimi fatti di bancarotta - avverso l'ordinanza del Gip del 29 gennaio 2018 che, per quanto in questa sede rileva, aveva applicato nei confronti dell'indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari. 1.1. In estrema sintesi, la vicenda cautelare riguarda gravi e numerose operazioni dolose, sorrette da falsità del bilancio e infedeltà patrimoniali e realizzate mediante condotte di sostanziale spoliazione, protrattesi sin dall'epoca della sua costituzione in seguito alla …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/06/1999, n. 2056
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2056
Data del deposito : 4 giugno 1999

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