Sentenza 31 gennaio 2008
Massime • 1
Non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza qualora l'imputato, tratto a giudizio per rispondere di omicidio volontario, venga, all'esito del medesimo giudizio, ritenuto colpevole della meno grave ipotesi delittuosa dell'omicidio commesso per eccesso colposo nell'uso legittimo delle armi, poiché non sussiste, in siffatta ipotesi, alcuno stravolgimento dell'imputazione originaria, essendo rimasto immutato il "fatto" in ordine al quale l'imputato aveva avuto piena possibilità di difendersi. (Fattispecie nella quale si contestava all'imputato di aver causato, a conclusione di un inseguimento, mediante l'uso di un'arma da fuoco, la morte della vittima).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 31/01/2008, n. 13944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13944 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 31/01/2008
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. KOVERECH Oscar - Consigliere - N. 172
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 12819/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BE AR, (per mezzo del difensore VINCI AR);
avverso la SENTENZA n. 7/2006 emessa in data 07.11.2006 (depositata in data 11.01.2007) dalla Corte di Assise di Appello di Messina che - in parziale riforma della sentenza emessa dalla Corte di Assise di Messina il 20.12.2005 e appellata dal BB - riduceva la pena allo stesso inflitta ad anni uno e mesi quattro di reclusione, confermando nel resto la sentenza di primo grado che lo aveva ritenuto responsabile del reato di omicidio, riqualificando il fatto ascrittogli ai sensi degli artt. 589, 53 e 55 c.p. per eccesso colposo nell'uso sia pure legittimo delle armi.
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Oscar KOVERECH;
udito il Procuratore Generale in persona del Sostituto Dott. Giovanni D'Angelo che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per la parte civile l'avv. Salvatore Stroscio che ha chiesto il rigetto o l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore del ricorrente - avv. AR Vinci - che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. - Con sentenza in data 20.12.2005, la Corte di Assise di Messina condannava BE AR alla pena, condizionalmente sospesa, di anni 2 di reclusione, oltre al risarcimento dei danno (da liquidarsi in separata sede) in favore delle parti civili costituite e al pagamento delle spese del giudizio, avendolo ritenuto responsabile del reato di omicidio ai danni di AR NI, commesso per eccesso colposo nell'uso legittimo delle armi, in tal modo giuridicamente riqualificando il fatto originariamente contestatogli come omicidio volontario.
1.1. - Il BB era stato tratto a giudizio dinanzi alla Corte di Assise di Messina per rispondere del reato di cui all'art. 575 c.p. perché, nella qualità di sovrintendente della Polizia di
Stato, a bordo della volante denominata "Provinciale" mentre era impegnato nell'inseguimento di un furgone Nissan Mod. Vanette, condotto da RN NI - autore di un pregresso furto ai danni di una rivendita di tabacchi - impugnando, dopo averla armata, la mitraglietta Beretta mod. 12/S cal. 9 parabellum in sua dotazione con il selettore posizionato a raffica e premendo contemporaneamente il pulsante di sicurezza situato sull'impugnatura, sporgendosi dal finestrino dell'auto in corsa e puntando l'arma ad altezza d'uomo e con il dito posizionato sul grilletto, cagionava la morte del predetto RN, che veniva attinto da due colpi, rispettivamente al capo ed al tronco, dei sedici esplosi dalla mitraglietta in dotazione. Fatto accaduto in Messina il 13.01.1996. 2. - Decidendo sull'appello proposto dall'imputato, la Corte di Assise di Appello di Messina, con la sentenza n. 7 in data 07.11.2006:
- ha confermato "l'affermazione della responsabilità del BB per eccesso colposo nell'uso, sia pure legittimo, delle armi";
- ha ritenuto, però, eccessiva la pena inflitta all'imputato dai primi giudici, ritenendo più adeguata (in conformità dei parametri di cui all'art. 133 c.p. e tenuto conto, in particolare, delle modalità dei fatto e della personalità dell'imputato) la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, cui è pervenuta partendo dalla pena base di anni due di reclusione ed applicando la riduzione di un terzo per le attenuanti generiche concesse.
2.1. - Detta Corte, quindi, respinta l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per la dedotta violazione del principio della "correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza" (di cui all'art. 521 c.p.p.), statuiva che, "limitatamente alla pena, nel senso testè precisato, deve essere parzialmente riformata l'impugnata sentenza, mentre nel resto la stessa va confermata". Motivava il proprio convincimento - circa la ritenuta colpevolezza del BB in ordine al fatto ascrittogli (riqualificato ai sensi degli artt. 589, 53 e 55 c.p.) e alla conseguente responsabilità per eccesso colposo nell'uso, sia pure legittimo, delle armi - ai fini che in questa sede rilevano, sottolineando in particolare che, nella specie, erano ravvisabili gli estremi dell'impiego legittimo delle armi, ai sensi della causa di giustificazione di cui all'art. 53 c.p.. Gli agenti, infatti, erano intervenuti a seguito della segnalazione di un tentativo di furto presso la rivendita di tabacchi n. 15 - sita nella via Bisazza di Messina - e si erano posti all'inseguimento del furgone Nissan a causa del comportamento sospetto del suo conducente il quale tentava di allontanarsi a luci spente ed in senso vietato dal luogo del reato segnalato;
la fuga del furgone aveva assunto ben presto un andamento preoccupante, svolgendosi a grande velocità, in ora notturna, su strade sdrucciolevoli per la pioggia ed in parte in senso vietato, con evidente pericolo per altri veicoli eventualmente circolanti lungo le vie dalle stesso percorse o per eventuali pedoni in transito, la cui presenza non poteva essere, malgrado l'ora tarda, del tutto esclusa;
era, pertanto, urgente porre termine alla corsa del furgone suddetto anche per la temerarietà dimostrata dal suo conducente nell'incrociare l'altra volante denominata "Giostra", rischiando lo scontro pur di non fermarsi, tanto da costringere l'auto della polizia a farsi da parte, ed esibendo un revolver.
Lo spericolato comportamento dell'RN, quindi, aveva ingenerato negli inseguitori il ragionevole e fondato convincimento che fosse necessario porre in essere tutte le misure possibili per fermarlo, superando gli ostacoli frapposti all'esercizio del loro dovere di ufficio, considerato che era evidente il grave rischio per l'incolumità di terzi.
È stato ritenuto legittimo l'uso delle armi da fuoco pur nei confronti di un soggetto in fuga (la vittima NI RN), trattandosi, nel caso di specie, di una fuga spericolata, a velocità sostenuta, lungo strade rese sdrucciolevoli per la pioggia e percorse anche in senso vietato, con il concreto pericolo di imbattersi improvvisamente in altri automezzi o travolgere qualche ignaro pedone. In sostanza, la Corte di assise di Appello, ai fini di cui all'art. 53 c.p., ha ritenuto arbitraria l'introduzione, tra gli elementi tipici della fattispecie in esame, di un elemento restrittivo quale quello per cui la resistenza da vincere, non possa consistere nella fuga del soggetto nei riguardi del quale l'agente deve adempiere al suo irrinunciabile dovere d'ufficio. Al riguardo, ha richiamato l'insegnamento di questa Corte (Cass. Sez. 4, 07.06.2000, n. 9961) secondo cui, ai fini previsti dall'art. 53 c.p., "Nella salutazione degli interessi in conflitto deve entrare anche quella del rischio addossato a terzi estranei al confronto pubblico ufficiale/soggetto in fuga, potendosi ritenere che la fuga con modalità tali da porre a repentaglio l'incolumità di terzi fuoriesca dallo schema della resistenza passiva inerte ed anzi inclini verso una forma di violenza (da vincere) seppure posta in essere non nei confronti del pubblico ufficiale ma di altri soggetti. ................... Quando la fuga, per le sue stesse modalità di attuazione, crei seri rischi per terzi ignari, sorge il dovere di usare le armi se non sia disponibile altro meno rischioso mezzo di coazione di pari efficacia". Pur in presenza della scriminante prevista dal citato art. 53 c.p., e, quindi, di un uso legittimo delle armi, la Corte di Assise di Appello ha ritenuto che il BB abbia colposamente ecceduto i limiti impostigli e ha confermato la responsabilità per eccesso colposo, di cui all'art. 55 c.p., già riconosciuta in primo grado.
3. - Avverso tale decisione il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per Cassazione, articolandolo in quattro motivi:
1) Erronea applicazione della legge penale, ex art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione all'art. 55 c.p.. 2) Mancanza della motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. e), in relazione all'applicazione dell'art. 55 c.p.. 3) Travisamento del fatto - contraddittorietà/illogicità della sentenza risultante dagli atti del processo, ex art. 606 c.p.p., lett. e).
4) Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, ex art. 606 c.p.p., lett. e) e art. 522 c.p.p. - Nullità della sentenza per inosservanza della correlazione tra accusa e sentenza, in violazione dell'art. 527 c.p.p.. 3.1. - Con il primo motivo lamenta che il Giudice di secondo grado, così come quello di primo, dopo aver riconosciuto la ricorrenza della scriminante dell'uso legittimo delle armi, ex art. 53 c.p., ha ritenuto che l'imputato abbia colposamente ecceduto i limiti impostigli, ex art. 55 c.p.. Secondo il ricorrente la Corte di secondo grado ha agganciato la configurazione dell'eccesso colposo alla valutazione di tre elementi:
- il primo elemento è quello dell'effettivo possesso da parte della persona offesa di un revolver, esibito a più riprese ai militari operanti e rinvenuto, all'esito dell'inseguimento, in prossimità del veicolo condotto dallo stesso RN;
- il secondo elemento valutato in sentenza è quello del numero di colpi che, in quella serata, avevano attinto il furgone. La conta definitiva è di diciannove, dei quali quattordici riconducibili alle armi degli inseguitori (12 esplosi dall'imputato e due dal suo collega, Di LE);
- il terzo parametro, per la configurabilità e l'applicazione dell'art. 55 c.p., ad avviso della Corte di secondo grado, sarebbe ineluttabilmente addentellato alla modalità d'uso della mitraglietta, ovvero, in definitiva, alla prescelta opzione di tiro a raffica o colpo singolo. Nel prescegliere la seconda, escludendo il fuoco continuo, la suddetta Corte ha valorizzato i seguenti elementi:
a) la presunta esistenza di fori, nella carrozzeria del veicolo condotto dalla persona offesa;
posti al di fuori della ipotetica curva descritta dalla mitraglietta in dotazione e rispondente al comportamento tenuto dalla stessa arma utilizzata con selettore a raffica ed imbracciata con una sola mano, così come durante l'inseguimento aveva fatto l'imputato;
b) le dichiarazioni rese dai testi ER, CO, TI e RO;
c) i numerosi colpi sparati e il padroneggiamento approssimativo dell'arma, dimostrato dalle parti del furgone attinte dagli spari. Lamenta, altresì, che la tematica dell'opzione di tiro (raffica o colpo singolo), in realtà aveva formato oggetto di serrata analisi e critica alla sentenza di primo grado, che il tiro continuo aveva escluso, da parte della difesa dell'imputato nel secondo motivo di appello. Il corposo materiale in atti dimostrava univocamente l'uso dell'arma, da parte dell'imputato, con selettore posizionato sull'opzione di raffica.
3.2. - Con il secondo motivo lamenta l'assenza, nelle motivazioni dell'impugnata sentenza, di "specificazione o contenuto" della ritenuta colpa sotto il profilo dell'eccesso. Non si sarebbe esaurientemente spiegato e chiarito quale negligenza, imperizia o imprudenza abbiano caratterizzato la condotta dell'imputato; quali limiti l'agente abbia travalicato nell'adempimento del dovere del proprio ufficio. L'argomentazione utilizzata dal giudice di secondo grado per evidenziare la colpa del BB, lungi dall'essere esaustiva e completa, risulterebbe frammentaria e mancante nella misura in cui non espone le ragioni giuridicamente significative che hanno condotto alla determinazione finale.
Sostiene che la richiesta, avanzata nei motivi di appello, di conoscere quale fosse ed in cosa si sarebbe concretizzata la colpa che si pretendeva di addossare all'imputato non ha ricevuto alcuna risposta nella sentenza oggetto del ricorso. Ciò non poteva accadere neanche per il semplice richiamo della sentenza di primo grado (pur possibile anche in considerazione della reciproca integrabilità delle sentenze di primo e secondo grado - Cass. Pen., sez. 2, n. 11220 del 0511211997, rv. 209145), essenzialmente perché la stessa si manifestava assolutamente carente o, addirittura, mancante sul punto. Ritiene, in sostanza, il ricorrente che "il contenitore del profilo di colpa, lasciato vuoto anche dalla Corte di Assise di Appello, non sia suscettibile di riempimento per la evidente configurabilità dell'art. 53 c.p. in tutta la sua escursione, con esclusione di qualsiasi eccesso".
3.3. - Con il terzo motivo prospetta il travisamento del fatto, concretizzatosi sia nell'ammissione di fatti manifestamente esclusi dagli atti del procedimento, sia nella esclusione di fatti, invece, risultanti dagli stessi atti.
Ritiene, altresì che sia intervenuto un "travisamento della prova" su elementi ritenuti non marginali, bensì decisivi e fondanti la sentenza di condanna, avendo avuto un peso reale sul convincimento del secondo giudice, il quale "ha ritenuto centrale, al fine di applicare l'ipotesi di eccesso colposo, la problematica relativa all'opzione di tiro a colpo singolo, prescelta dall'imputato, e, per argomentare tale assunto, ha ricordato le testimonianze, rese in dibattimento, dai testi CO e RO". In particolare, richiama la testimonianza della CO che disse di avere udito "spari consecutivi, ripetuti....a breve distanza l'uno dall'altro..... era una serie di colpi" e ancora: "Ho udito una serie in rapida successione di colpi d'arma da fuoco, che presumo essere stati sparati da un mitra".
Lamenta inoltre il fatto che, nonostante il perito (prof. Gentile, nominato dal Collegio di primo grado) avesse "fornito molti e qualificati elementi al fine di accreditare l'ipotesi dello sparo con selettore a raffica", nella sentenza non vi sarebbe quasi traccia di detta perizia.
3.4.- Con il quarto motivo censura la sentenza per violazione del dettato di cui all'art. 521 c.p.p. in materia di "correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza".
Al riguardo, evidenzia il difensore che il BB è stato tratto a giudizio per rispondere del reato previsto e punito dall'art. 575 c.p., con la condotta analiticamente descritta nel capo d'imputazione. All'esito all'istruttoria dibattimentale, il Giudice di primo grado riteneva, in sentenza, l'imputato colpevole del reato previsto e punito dell'art. 589 c.p., in palese violazione dell'art.521 c.p.p. che avrebbe imposto la trasmissione degli atti al Pubblico
Ministero. Ribadisce quanto già affermato in appello circa la "macroscopica dissomiglianza tra i reati di omicidio colposo (come ritenuto in sentenza) e di omicidio volontario (contestato nel decreto che dispone il giudizio) e come tra gli stessi non vi fosse alcun rapporto di continenza, bensì di eterogeneità, posta la enorme differenza tra le condotte con le quali i fatti, nell'uno o nell'altro modo configurati, sarebbero venuti a materiale esistenza". Lamenta, in sostanza, l'avvenuta equiparazione tra elementi psicologici del reato diametralmente differenti, quali il colposo ed il doloso, evidenziando come dolo e colpa divergano in modo notevole e prepotente l'uno dall'altro, causando, nella ricostruzione del fatto e nell'approntamento di una linea difensiva, una evidente differenza. Sostiene che nel caso de quo, non si verte in tema di sostituzione od aggiunta di particolari tipi o profili di colpa, sulla quale giurisprudenza copiosa della Suprema Corte ha avuto modo di pronunciarsi in maniera chiara e puntuale (cfr. Cass. Sez. 1, 15.12.1997, n. 11538; Sez. 4, 31.07.1997, n. 7704), ma di elementi soggettivi radicalmente differenti. Mentre il Giudice di prime cure ha omesso ogni argomentazione sul tema ora in trattazione, la Corte di Assise di Appello ha fornito, secondo il ricorrente, inidonea e poco convincente motivazione circa la possibilità, nel caso di specie, della preferita mutatio libelli, richiamando, a sostegno della propria tesi:
- l'interpretazione data all'argomento dalle Sezioni Unite di questa Corte (19.06.1996, n. 16 Di Francesco) allorquando si è chiarito che il principio di correlazione è violato quando "venga operata una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta.......... sì da pervenire ad una incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio per la difesa";
-la pronuncia - in tema di applicabilità dell'art. 521 c.p.p. - della Sezione 1^ della Cassazione (Sent. 19.05.1999, n. 6302) secondo la quale: "L'immutazione del fatto di rilievo è solo quella che modifica radicalmente la struttura della contestazione, in quanto sostituisce il fatto tipico, il nesso di causalità o l'elemento psicologico del reato", elemento psicologico, quindi, che deve essere considerato uno degli elementi strutturali ed essenziali di ogni fattispecie di reato.
Conclude il ricorrente per l'annullamento della gravata sentenza. 4. - Il ricorso è manifestamente infondato per le considerazioni di seguito spiegate.
4.1.- Va esaminato preliminarmente, data la precedenza di ordine logico, il quarto motivo - con il quale il ricorrente censura la sentenza per avere i giudici di merito ritenuto un fatto diverso rispetto a quello originariamente contestatogli, in violazione dell'art. 527 c.p.p.. Si rileva innanzitutto la aspecificità della doglianza riproposta in questa sede, per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento delle cennata doglianza, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità.
La eccezione in rito, infatti, non offre alcuna deduzione di natura diversa da quelle già decise dal giudice di merito e si pone, anzi, in dissonanza con le corrette argomentazioni offerte in motivazione dalla sentenza impugnata.
Quest'ultima, sul punto censurato, motiva correttamente, spiegando, da un lato, che non era stata apportata alcuna trasformazione dei contenuti essenziali dell'imputazione originaria di omicidio volontario, ma solo definita la qualificazione giuridica di essa nell'ambito della meno grave ipotesi delittuosa dell'omicidio commesso per eccesso colposo nell'uso legittimo delle armi, in tal modo rispettando in pieno la norma di cui all'art. 521 c.p.p., che erroneamente il ricorrente assume essere stata violata;
spiegando, dall'altro lato, che nessun stravolgimento del medesimo principio di correlazione tra imputazione e sentenza era possibile invocare in riferimento alla ritenuta fattispecie. Invero, nel caso in esame, non può fondatamente sostenersi che sia avvenuta una modificazione del fatto, uno stravolgimento della imputazione originaria, trattandosi pur sempre dell'addebito di aver causato, a conclusione dell'inseguimento, mediante l'uso di arma da fuoco, la morte dell'RN, accusa dalla quale il BB ha avuto piena possibilità di difendersi.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale - erroneamente interpretato dal ricorrente - non può parlarsi di violazione del principio di correlazione quando il fatto contestato e quello ritenuto in sentenza si trovino in rapporto di continenza (nel senso che il maggiore comprende quello minore), mentre per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad una incertezza sull'oggetto della imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa e, quindi, "l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione" (Cass. SS. UU. 22.10.1996, n. 16). In sostanza l'obbligo di correlazione tra accusa e sentenza non può ritenersi violato da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell'imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell'imputato; la nozione strutturale di "fatto" contenuta nelle disposizioni in questione, va coniugata con quella funzionale, fondata sull'esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa, posto che il principio di necessaria correlazione tra accusa contestata e decisione giurisdizionale risponde all'esigenza di evitare che l'imputato sia condannato per un fatto, inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi (cfr. Sez. 4, 15.01.2007, n. 10103, Sez. 4, 25.10.2005, n. 41663). Va osservato che la Corte di merito - nel ritenere che, nel caso di specie, non sia avvenuta una modificazione del fatto, ne' pertanto sia intervenuta violazione del principio di correlazione - si è correttamente uniformata al suddetto insegnamento del Supremo Collegio.
4.2. - Quanto alla doglianza, contenuta nel secondo e terzo mezzo di impugnazione, è palese l'intento del ricorrente di chiedere, a mezzo della formale denuncia di presunti vizi della motivazione e del travisamento del fatto, che questa Corte intervenga sui criteri di valutazione della prova utilizzati dai giudici di merito;
il che non è consentito al giudice di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella fattispecie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi utilizzabili offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata. Quanto alla connotazione della colpa insita nella condotta addebitata all'imputato, i giudici di merito non sono, a parere del Collegio, incorsi in vizi di illogicità manifesta, allorché - risultata certa l'ascrivibilità del colpo mortale all'esplosione dell'arma da fuoco usata dal BB - coerentemente con le risultanze processuali, hanno ritenuto incauta e imprudente la condotta usata dall'imputato per fermante la fuga dell'auto condotta dall'RN, in così difficili condizioni di visibilità e di inquadramento del bersaglio in movimento, al punto tale da collocarla oltre la soglia della scriminante dell'uso legittimo delle armi (di cui all'art. 53 c.p.) e da determinarne la responsabilità per eccesso colposo, ai sensi dell'art. 55 c.p. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la scelta della Corte di Appello non è "frutto di errore e travisamento" per avere questa prescelto "l'opzione di tiro a colpo singolo e non a raffica".
Infatti, all'affermazione della responsabilità dell'imputato - per avere questi ecceduto colposamente i limiti impostigli - la Corte territoriale ha ritenuto si potesse pervenire indipendentemente dall'opzione di tiro prescelta: a colpo singolo (come recepito dai giudici di primo grado) o a raffica (come sostenuto dall'imputato - che ne ha affermato l'involontarietà - e dal perito Dott. Gentile).
Nella prima ipotesi - tesi dei colpi sparati singolarmente e distanziati tra loro - la ricostruzione della fase finale dell'episodio fatta dai giudici di primo grado (alla cui "convincente motivazione" la sentenza impugnata fa espresso rinvio) fa emergere la colpa del BB riconducibile ai numerosi colpi sparati e alla approssimazione dello stesso nel padroneggiare l'arma "come è reso palese dalle parti del furgone attinte dagli spari (solo per alcuni la traiettoria è rimasta piuttosto bassa)".
Nella seconda ipotesi - tesi degli spari a raffica (sostenuta dalla difesa) - è insostenibile l'accidentalità degli spari determinata, sempre secondo la difesa, dai sobbalzi dell'automezzo a causa della irregolarità dei piano stradale. Al riguardo, infatti, il Collegio ha rilevato che l'utilizzazione a raffica della mitraglietta presupponeva una complessa operazione, consistente nel posizionamento volontario del selettore in posizione a raffica e nell'azionamento contemporaneo del pulsante della sicura automatica e del grilletto, sicché la raffica, se non volutamente provocata, poteva partire soltanto per imperizia e imprudenza grave, tale quindi da non escludere, nemmeno in questo caso, la colpa. Appare, pertanto, Irrilevante, a tal fine, la digressione del ricorrente in ordine alla preferenza da accordare alla scelta (ritenuta dalla difesa probatoriamente sostenibile) dell'esplosione di colpi con fuoco continuo, a sostegno della quale propone una rilettura della istruttoria e un richiamo a regole di fisica e logica, oltre che a nozioni di balistica.
4.3. - Alla luce di quanto sopra esposto, appare priva di pregio anche la censura dedotta con il primo motivo concernente l'errata applicazione dell'art. 55 c.p., la cui configurabilità, contrariamente all'assunto del ricorrente, non appare affatto essere stata - dalla Corte di Appello - ricollegata alla modalità d'uso della mitraglietta (con opzione di tiro a raffica o a colpo singolo), bensì correttamente ricondotta - con argomentazione immune dal lamentato "salto logico" - alla approssimazione nel padroneggiare l'arma che emerge qualunque sia l'opzione presa in considerazione. Erra il ricorrente nel ritenere che la Corte di Assise di Appello non abbia esaustivamente, chiarito gli "eventuali limiti imposti dalla legge o dall'ordine della Autorità o dalla necessità, colposamente travalicati dall'imputato".
Risulta invece che detta Corte abbia esaurientemente conferito contenuto e specificazione al profilo della colpa, argomentando i limiti oltrepassati dall'ispettore BB laddove - dopo aver compiuto una accurata valutazione dei fatti oggetto del processo (numero dei colpi sparati contro il furgone della vittima RN, parti del veicolo attinte dagli spari, nonché modalità di uso delle armi), dell'elaborato peritale e delle testimonianze - ha confermato l'affermazione di responsabilità compiuta dal primo giudice, alla cui motivazione fa espresso riferimento, condividendone le modalità ricostruttive della fase finale dell'episodio. Dalla ricostruzione è emersa, in sostanza, una situazione nella quale sussistevano i presupposti della scriminante, ma si sono oltrepassati i limiti imposti dalla necessità, concretandosi nell'eccesso dell'uso dei mezzi (Cass. Sez. 1, 30.09.1982, n. 941 Curreri). Appare del tutto corretta la sussunzione del fatto sotto la qualificazione giuridica attribuita da entrambi i giudici i quali, condivisibilmente, hanno ravvisato il superamento, da parte del BB - per colpa, determinata da imperizia e imprudenza grave - dei limiti scriminanti effettivamente esistenti.
La situazione (così come ricostruita da entrambi i giudici, sulla base delle evidenze processuali criticamente esaminate con valutazione immune da censure in sede di legittimità) rientra a pieno titolo nell'ambito applicativo dell'art. 55 c.p. che regola, appunto l'ipotesi particolare di errore sulla scriminante, allorché "l'agente, fino a un certo punto del suo svolgimento, è sorretto da una causa di giustificazione effettivamente esistente;
mentre in una fase successiva è accompagnato dalla mera putatività di un elemento della scriminante della quale vengono in realtà ecceduti i limiti - cd. eccesso modale -" (Cass. Sez. 1, 24.09.1991, n. 298 Riolo). Devesi conclusivamente ritenere che, nella fattispecie de qua, la decisione impugnata si presenta formalmente e sostanzialmente legittima ed i suoi puntuali contenuti motivazionali - quali sopra riportati (nella parte relativa al "fatto") e da intendersi qui integralmente richiamati - forniscono, con argomentazioni basate su una corretta utilizzazione e valutazione delle risultanze probatorie, esauriente e persuasiva risposta ai quesiti concernenti l'infortunio oggetto del processo. La Corte distrettuale, dopo aver analizzato tutti gli aspetti della vicenda (dinamica dell'incidente, condotta del sovrintendente della Polizia BB, nesso causale) ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto in concreto sussistenti i profili di colpa a carico dell'imputato.
Con le dedotte doglianze il ricorrente, per contrastare la solidità delle conclusioni cui è pervenuto il giudice del merito, non ha fatto altro che riproporre in questa sede - attraverso considerazioni e deduzioni svolte, come detto, anche in chiave di merito - tutta la materia del giudizio, adeguatamente trattata, in relazione ad ogni singola tematica, dalla Corte di assise di Appello di Messina. Alla inammissibilità del ricorso seguono le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p. in ordine al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute in questo grado di giudizio dalle parti civili costituite, ritenuta in riferimento a queste ultime congrua la liquidazione nella somma complessiva di Euro 3.500,00, oltre IVA e CPA, e spese generali come per legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, oltre alla rifusione delle spese in favore delle parti civili che liquida in complessivi Euro 3.500,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2008