Sentenza 15 ottobre 2004
Massime • 2
In tema di circonvenzione di incapace (art. 643 cod. pen.), la prova dell'induzione non deve necessariamente essere raggiunta attraverso episodi specifici, ben potendo essere anche indiretta, indiziaria e presunta, cioè risultare da elementi gravi, precisi e concordanti come la natura degli atti compiuti e l'incontestabile pregiudizio da essi derivato.
L'omesso avviso del deposito della sentenza di appello ad uno dei due codifensori non ha alcun rilievo nell'ipotesi in cui l'imputato abbia ritualmente proposto impugnazione, in quanto, in tal caso, l'eventuale nullità, conseguente all'omissione di detto avviso, deve ritenersi sanata, considerato che l'interessato si è avvalso della facoltà al cui esercizio l'atto omesso ed eventualmente nullo era preordinato.
Commentario • 1
- 1. Le guarentigie dell’arrestato nell’interrogatorio ex art. 294 c.p.p.Avv. Ivano Ragnacci · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Assai di frequente, soprattutto nelle ipotesi in cui a presiedere l'atto di Garanzia indicato nel titolo sia il Giudice delle Indagini Preliminari rogato ex art. 294 comma 5 c.p.p., del luogo ove si è concretizzato l'arresto, può accadere, come la prassi giudiziaria sovente ci mostra e di qui a brave si vedrà, che il difensore dell'arrestato, non venga sostanzialmente posto nelle condizioni di prendere visione di quanto meglio indicato dall'art. 293 c.p.p., stante non solo l'assenza della notificazione del deposito degli atti ivi prevista dal terzo comma dello stesso disposto normativo, ma vista la carenza degli atti stessi, custoditi presso la cancelleria del GIP rogante, con una …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/10/2004, n. 48302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48302 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI JORIO Giorgio - Presidente - del 15/10/2004
Dott. CARMENINI Secondo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - N. 1381
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 32346/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO NO AN TA, nato in [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari/Sassari del 15.2.2004;
sentita la relazione del Consigliere Dott. CARMENINI;
sentite le conclusioni del P.G., Dott. GIALANELLA A. che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. Prof. Taormina Carlo che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
OSSERVA
Con sentenza dell'1.7.1998, il Tribunale di Tempio Pausania condannava alla pena come in atti RO NO AN per il delitto di circonvenzione di persona incapace (art. 643 c.p.,"perché abusando dello stato di infermità e deficienza psichica di IU NO RO, lo induceva a rilasciargli un vaglia cambiario di lire 16.000.000 e una procura a vendere un terreno del valore di non meno di lire 36.000.000, nonché a costituire ipoteca sul detto terreno per lire 16.000.000 in suo favore, e pertanto per suo ingiusto profitto, con corrispondente danno del IU, in cambio di lire 10.000.000, pari al prezzo dichiarato per la vendita del terreno che il AS operava, in virtù della procura conseguita, in favore della sua convivente NE AR).
Detta decisione veniva confermata dalla Corte di Appello di Cagliari/Sezione Distaccata di Sassari, adita su gravame dell'imputato.
Avverso la sentenza della Corte di merito, emessa in data 15.2.2001, ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, avv. Satta, il quale deduce due motivi;
1) violazione degli artt. 34 e 178 c.p.p., per irregolare composizione del collegio giudicante di primo grado, di cui faceva parte un giudice, che in precedenza aveva esercitato le funzioni di P.M. "nella stessa vicenda"; 2) vizio di motivazione, con particolare riferimento all'assunto che il AS aveva erogato al IU la somma di ventisei milioni e non di dieci milioni di lire, secondo l'assunto accusatorio;
nonché con riferimento alla capacità del IU di rendersi conto del valore degli atti compiuti.
Successivamente lo stesso avv. Satta c.d. altro difensore, il prof. Taormina, hanno presentato, per l'udienza del 2.7.2002, "motivi aggiunti, memoria difensiva ed eccezione di nullità", con cui eccepiscono la violazione dell'art. 606/ comma 1 lett. c), in relazione agli artt. 178, comma 1 lett. c), e 548, comma 2, c.p.p., per essere stato omesso l'avviso di deposito, avvenuto fuori termine, della sentenza di appello al secondo difensore nominato dall'imputato; con lo stesso atto sostengono l'ammissibilità dei motivi presentati originariamente.
Ulteriore atto, denominato "memoria difensiva e motivi aggiunti", è stato depositato dall'avv. Prof. Taormina.
Con quest'ultima memoria il difensore propone tre motivi "ad integrazione di quanto devoluto con i motivi di ricorso". 1) Col primo motivo ribadisce l'eccezione di nullità per essere stato omesso l'avviso di deposito della sentenza di secondo grado all'altro codifensore dell'imputato.
L'eccezione si basa sull'assunto che nel corso del processo di secondo grado il RO veniva assistito dall'Avv. Franco Luigi SATTA e dall'Avv. Giannetto MASSAIU;
che la motivazione della sentenza della corte di Appello veniva depositata oltre il termine indicato nel dispositivo e la cancelleria eseguiva l'avviso di deposito ai sensi dell'art. 548, comma 2 c.p.p.; che tale avviso, tuttavia, veniva notificato all'imputato e al solo avv. SATTA e non anche all'Avv. MASSAIU, in violazione degli artt. 546, comma 2, e 548, comma 2 c.p.p.; che, ai sensi dell'art. 585, comma 3, c.p.p. il dies a quo per l'impugnazione è costituto dalla notifica eseguita per ultimo (che, a giudizio del ricorrente, non vi sarebbe mai stata); che questa situazione configura una nullità a regime intermedio, non sanata.
2) Col secondo motivo, si assume la violazione dell'art. 606, comma 1 lett. c), c.p.p., per avere la sentenza impugnata omesso di motivare o per avere illogicamente motivato con riferimento alla sussistenza del danno nel reato di circonvenzione di incapace.
Si articola in maniera analitica la situazione prospettata col secondo motivo dell'originario atto d'impugnazione. 3) Col terzo motivo si prospetta la violazione dell'art. 606, comma 1 lett. e), c.p.p. per avere la sentenza impugnata omesso di motivare o comunque per avere illogicamente motivato con riferimento alla sussistenza degli altri elementi costitutivi del reato di circonvenzione di incapace, con particolare riguardo al requisito della deficienza psichica ed alla sua riconoscibllità ad opera di un terzo, nonché con riguardo all'altro profilo della fattispecie, vale a dire quello della induzione, su cui mancherebbe ogni motivazione. Le doglianze avanzate con i vari atti non sono fondate;
nella disamina si seguirà l'ordine logico-giuridico.
L'eccezione che attiene alla composizione del collegio giudicante di primo grado è stata già correttamente risolta dal giudice di appello, il quale, per altro, ha rilevato che anche in senso sostanziale gli atti compiuti nella fase delle indagini preliminari dal P.M., che poi assunse le funzioni di componente del collegio, non erano espressione di un convincimento pregiudizievole per l'imputato;
la stessa difesa, poi, espone che si trattava di un "troncone di indagine archiviato sotto il nomen iuris di usura" e quindi per certi versi distinto dalla presente imputazione. Ma quel che va ritenuto in diritto è che l'eventuale incompatibilità del giudice costituisce motivo di ricusazione, ma non un vizio che comporti la nullità del giudizio (v. Cass. S.U. sent. 23/2000 rv 215097); ne' la conoscenza tardiva della situazione di incompatibilità può costituire motivo per una sorta di rimessione in termini per sollevare eccezioni riguardanti un processo ormai regolarmente celebrato (nel caso di specie la situazione era negli atti).
La seconda eccezione metterebbe in evidenza una nullità a regime intermedio per omesso avviso del deposito della sentenza di appello al secondo difensore del AS.
A ben vedere è la stessa evoluzione processuale a far emergere la non rilevanza della questione.
Innanzi tutto va sottolineato che la stessa parte ricorrente non solleva nessuna obiezione circa la regolarità del giudizio di appello e la relativa sentenza;
consegue che l'asserita nullità non potrebbe mai riverberarsi sulla sentenza impugnata;
conseguenze avrebbero potuto eventualmente profilarsi qualora la detta sentenza non fosse stata impugnata nei termini.
Va quindi rilevato che il presente giudizio di legittimità consegue regolarmente ad una regolare impugnazione presentata in favore dell'imputato, ne' sono state chieste rimessioni in termini;
in seguito un secondo difensore all'uopo nominato ha presentato altre memorie, di modo che la situazione che appare è conforme al pieno diritto di difesa dell'imputato, tutelato da tempestivo ricorso e dalla presenza di due difensori.
Si può, quindi, concludere che nell'ipotesi in cui l'imputate abbia regolarmente presentate nei termini l'impugnazione, l'eventuale nullità, della notifica dell'avviso di deposito deve ritenersi sanata, essendosi l'interessato avvalso della facoltà al cui esercizio l'atto, asseritamene affetto da nullità, era preordinato. (v. art. 183 lett. b c.p.p.). È invero giurisprudenza di questa Corte il ritenere, in situazioni analoghe, che nel caso di omessa comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza depositata oltre il termine fissato dal giudice ex art. 544, comma 3, c.p.p., l'impugnazione proposta dal solo difensore, pur non essendo ancora decorso il termine per l'impugnazione dell'imputato, ha efficacia sanante ex art. 183 b) stesso codice, atteso che la facoltà di proporre impugnazione è stata regolarmente esercitata dal difensore senza che l'imputato abbia diversamente disposto del relativo diritto di cui è titolare (v. Cass. Sez. 5, Sent. 3490/1998 rv 210815). Quanto alle questioni più attinenti alla sostanza del giudizio di colpevolezza, va ricordato che le sentenze dei due gradi di merito, quando siano conformi, costituiscono un unico complesso argomentativi, integrandosi vicendevolmente.
Circa gli elementi costitutivi del reato in argomento, è noto che il concetto di deficienza psichica deve essere inteso in senso ampio in modo da comprendere qualsiasi minorazione della sfera intellettiva, volitiva o affettiva del soggetto passivo che diminuisca i poteri di difesa contro l'opera di suggestione e contro le insidie altrui. Nel caso di specie i giudici di merito hanno ampiamente e coerentemente argomentato, tanto che - oltre a riportare criticamente le risultanze anche tecniche - hanno evidenziato come il IU, a seguito di un esperimento praticato da due medici, sottoscrisse superficialmente un impegno a versare loro somme di denaro esorbitante, senza esercitare nessun serio controllo e senza rendersi conto degli obblighi che con tale comportamento andava assumendo. Circa la riconoscibilità della deficienza psichica del soggetto passivo da parte dell'imputato, la Corte di Appello ha accertato, in fatto, che il AS "da tempo immemorabile conosce il IU;
molto spesso lo ha ospitato e assai spesso ha bevuto con lui, e soprattutto sa della devastante abitudine all'abuso di sostanze alcoliche" e della sua labilità psichica (i testimoni hanno parlato "di cervello marinato").
Il vaglio attento, logico e puntuale di tutte le evenienze processuali operato in sede di merito, quindi, non consente al giudice di legittimità di muovere critiche ed operare diverse scelte in fatto.
Egualmente deve considerarsi giudizio di fatto, logico e congrue, incensurabile in cassazione, la pesante sperequazione economica degli atti posti in essere dal IU in suo danno. Tali valutazioni sono argomentate sia in primo, sia in secondo grado e non furono oggetto di doglianza nei motivi di appello, se non per un cenno circa il metodo di accertamento dell'U.T.E. Al riguardo, l'Impostazione operata nei motivi di ricorso in Cassazione e la pretesa sussistenza di un debito del IU in favore del AS non possono avere ingresso, poiché i giudici di merito hanno tenuto conto di tutto il complesso delle operazioni effettuate dalle parti, ravvisando - senza illogicità nei ragionamenti - proprio nell'insieme dei fatti l'ipotesi criminosa contestata, anche quanto al profitto e al danno:
esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto già vagliati e posti a fondamento della decisione impugnata, non potendo integrare il vizio di legittimità soltanto una diversa ricostruzione delle risultanze processuali, magari prospettata in maniera più utile per il ricorrente. Circa, infine, la prova dell'opera di convincimento in suo favore, svolta subdolamente dall'imputato, giova rammentare che, in tema di circonvenzione di persona incapace, la prova dell'induzione non deve necessariamente essere raggiunta attraverso episodi specifici, ben potendo la stessa essere anche indiretta, indiziaria e presunta, cioè risultare da elementi gravi precisi concordanti come la natura degli atti compiuti e l'incontestabile pregiudizio da assi derivato (v. ex plurimis, Cass. Sez. 6, sent. 266/1997 rv 206692); tutti argomenti di cui hanno ampiamente dato conto la sentenza impugnata e quella di primo grado.
Sulla base dei su esposti motivi l'impugnazione proposta in favore del AS deve essere rigettata, con ogni conseguenza di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2004