Sentenza 7 aprile 2009
Massime • 1
In tema di circonvenzione di persone incapaci, l'attività di induzione può essere desunta in via presuntiva quando la presona offesa sia affetta da una malattia che la privi gravemente della capacità di discernimento, di volizione e di autodeterminazione, ed il soggetto attivo non abbia nei suoi confronti alcuna particolare ragione di credito, potendo l'induzione consistere anche in un qualsiasi comportamento o attività - come una semplice richiesta - cui la vittima, per le sue minorate condizioni, non sia capace di opporsi, e che la porti quindi a compiere atti privi di alcuna causale, che essa in condizioni normali non avrebbe compiuto, e che siano a lei pregiudizievoli e favorevoli all'agente. (Nel caso di specie, la vittima, affetta da demenza senile, aveva firmato e consegnato all'imputata, addetta alla sua pulizia personale ogni quindici giorni, una serie di assegni, e l'aveva nominata beneficiaria di una polizza vita, senza alcuna causale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/04/2009, n. 18583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18583 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 07/04/2009
Dott. CARMENINI Secondo L. - Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - N. 1383
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere - N. 4636/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AD AN, nata il [...];
avverso la sentenza del 30/09/2005 della Corte di Appello di Milano;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Geppino Rago;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vito D'Ambrosio, che ha concluso per il rigetto.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 30/9/2005, la Corte di Appello di Milano, in riforma della sentenza pronunciata in data 9/3/2004 dal Tribunale di Lecco, dichiarava PA ON colpevole di circonvenzione di incapace nei confronti di NA IA (persona nata nel 1909 e, quindi, di anni 91 al momento del fatto commesso in Lecco nell'ottobre del 2000) e la condannava alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed Euro 600,00 di multa.
Avverso la suddetta sentenza, ha proposto ricorso per Cassazione la prevenuta adducendo i seguenti motivi:
1. Erronea applicazione dell'art. 643 c.p.; ad avviso della ricorrente, la Corte territoriale avrebbe male applicato il suddetto articolo perché non avrebbe indicato in cosa sarebbe consistita l'induzione ed il profitto: anzi, vi era in atti la piena prova (costituita dalle dichiarazioni rese dal teste LL e di altri testi) "circa l'assoluta insussistenza sia dell'abuso che dell'induzione da parte dell'imputata nei confronti dell'IA";
2. Erronea applicazione degli artt. 133 e 62 bis c.p.: ad avviso della ricorrente, la Corte territoriale si sarebbe accanita contro di lei, negandole anche le attenuanti generiche in modo immotivato, trascurando di valutare le circostanze ad essa favorevoli come ad es.: l'assenza di prova di induzione e del profitto - la modesta entità del danno (L. 13 milioni) - i rapporti amichevoli tra la PA e la parte offesa - le dichiarazioni del teste OL sulla PA - l'assenza di precedenti penali;
3. Erronea applicazione dell'art. 81 c.p.: sostiene la ricorrente che la Corte le aveva applicato anche la continuazione (con aumento, quindi della pena) laddove, invece, non le era mai stata contestata. Ad 1 (Erronea applicazione dell'art. 643 c.p.): sul punto, va osservato:
- la IA, al momento dei fatti, era affetta da palese e conclamata demenza senile, come accertato dalla perizia e dalle testimonianze in atti (cfr. pag. 3/5 sentenza): tale accertamento, non è più nemmeno contestato dalla ricorrente;
- la PA, si era appropriata della somma di L. 23.470.000 portata da una serie di assegni firmati dalla IA (cfr pag. 7/8 sentenza), nonché era risultata intestataria di una polizza vita, senza alcuna causale atteso che la medesima aveva come unica mansione quella di badare alla pulizia personale della IA ogni quindici giorni. La Corte territoriale: 1) ha, infatti, escluso, che la PA, avesse alcuna ragione di credito nei confronti della IA sicché, sia per gli assegni che per la polizza vita, non era spiegabile il motivo per cui avrebbe dovuto essere beneficiata;
2) ha stigmatizzato il comportamento del funzionario di banca (tale LL) che le aveva fatto sottoscrivere la polizza, ritenendo del tutto inattendibile la sua testimonianza secondo la quale l'anziana donna era lucida ed in grado di valutare le diverse opportunità di investimento che le venivano sottoposte. Ha, infatti, osservato la Corte che la suddetta testimonianza non era affatto credibile sia perché smentita da un altro suo collega, tale CA che, una volta resisi conto dello stato confusionale della IA, aveva provveduto "a porre il blocco cautelativo sui beni" (cfr pag. 5/6 sentenza) sia perché era impensabile che la IA, nelle condizioni in cui si trovava, fosse in grado di comprendere cosa stesse sottoscrivendo;
sulla base di questi indiscussi fatti, la Corte ha concluso che "la IA è stata inconsapevolmente privata della disponibilità di parte dei suoi averi, sottrattigli con estrema facilità dall'imputata, stanti le sue condizioni mentali di demenza senile"; la censura della ricorrente, tenuto conto del suddetto iter motivazionale deve, quindi, ritenersi manifestamente infondata atteso che: a) quanto al profitto: la Corte ha ampiamente chiarito in cosa fosse consistito il profitto ossia nell'essersi la prevenuta appropriata, senza alcuna causale, della somma di almeno L. 23.470.000, oltre all'essersi fatta nominare beneficiaria di una polizza vita;
b) quanto all'induzione:
è vero che la Corte non vi si è soffermata in modo particolare, ma occorre rilevare che, in considerazione, da una parte, dello stato psichico della vittima (affetta da conclamata demenza senile), e, dall'altra, che la PA non aveva alcuna ragione di credito nei confronti della IA tant'è che costei, stante proprio la modesta incombenza alla quale l'imputata era addetta, pensava di sdebitarsi regalandole dei centrini (cfr pag. 8 sentenza), correttamente ha desunto il requisito dell'induzione su base presuntiva. Deve, quindi, affermarsi il seguente principio di diritto: nelle ipotesi in cui parte offesa del delitto di cui all'art. 643 c.p., sia una persona affetta da una malattia (come, nella fattispecie in esame, la demenza senile) che la privi gravemente della capacità di discernimento, di volizione e di autodeterminazione, e il soggetto attivo non abbia nei suoi confronti alcuna particolare ragione di credito, l'induzione può essere desunta in via presuntiva potendo consistere anche in un qualsiasi comportamento o attività da parte dell'agente (come ad es. una semplice richiesta) alla quale la vittima, per le sue minorate condizioni, non sia capace di opporsi e la porti, quindi, a compiere, su indicazione dell'agente, atti che, privi di alcuna causale, in condizioni normali non avrebbe compiuto e che siano a sè pregiudizievoli e a lui favorevoli, atteso che l'attività di induzione dev'essere diversamente valutata e graduata a seconda dello stato psichico in cui versi la vittima.
Ad 2 (Erronea applicazione degli artt. 133 e 62 bis c.p.); in ordine alla suddetta censura va osservato:
- in diritto, come si desume dal tenore testuale dello stesso art. 62 bis c.p., la concessione delle attenuanti generiche: a) non costituisce un diritto dell'imputato; b) possono essere prese in considerazione qualora il giudice "le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena". Dal che si desume che, ove il giudice, d'ufficio, ritenga di doverle concedere, ha l'obbligo di motivare e chiarire le circostanze di fatto che lo inducono a prenderle in considerazione. Viceversa, ove non ritenga di concederle, perché alla pena che intende irrogare nel caso concreto può pervenire sfruttando la forbice prevista dalla norma fra il minimo e il massimo della pena edittale, allora, non ha necessità di motivare. L'obbligo di motivazione, invece, sussiste sempre ove le attenuanti generiche vengano espressamente richieste dall'imputato sul quale grava anche l'onere di motivarle, indicando quali siano gli elementi di fatto che giustificano la richiesta. In tal caso, il giudice, sia che le conceda sia, a maggior ragione, che le neghi, ha l'obbligo di motivare, seppure in termini concisi, senza dovere prendere in considerazione tutte le dedotte circostanze di fatto: ex plurimis Cass. 11361/1992, Rv. 192381 - Cass. 12496/1999, Rv. 214570 - Cass. 13048/2000, Rv. 217882; Cass. 29679/2001, Rv. 219891; in fatto, la
Corte territoriale, dopo essersi fatta carico di tutte le circostanze favorevoli offerte dalla difesa, le ha escluse sostenendo che "nulli sono gli argomenti positivi offerti alla valutazione del giudice, a fronte degli indici di gravità sopra evidenziati: la IA era completamente sola, senza il conforto di figli, senza nessun parente di età adeguata per poteri prendere cura di lei: era digiuna di gestione finanziaria (...) non aveva mai lavorato, non si era occupata di soldi (...) in queste condizioni, l'operato dell'imputata assume una valenza assai grave, e non è neppure temperato dall'avere ipoteticamente, commesso il reato per una temporanea difficoltà finanziaria o inducendo la parte offesa ad un unico, isolato atto dispositivo. La PA ha infine negato anche l'evidenza dei fatti (negando ad esempio di essere mai andata in banca con l'anziana o di avere percepito assegni). Si trattò di uno sfruttamento sistematico, posto in essere con particolare intensità di dolo, praticamente senza neppure la fittizia contropartita di un aiuto sostanziale all'anziana inferma, se non quello dell'igiene personale, con frequenza bimensile. La condizione di solitudine e di fragilità della povera IA avrebbero dovuto suggerire ben diverse determinazioni";
- applicando i suddetti principi di diritto alla concreta fattispecie, deve allora concludersi che la motivazione dell'impugnata sentenza non si presta ad alcuna censura in questa sede di legittimità, avendo la Corte territoriale, in modo ampio e puntuale, spiegato i motivi che l'avevano indotta a respingere la richiesta della concessione delle attenuanti generiche. Ad 3 (Erronea applicazione dell'art. 81 c.p.): anche la suddetta doglianza deve ritenersi manifestamente infondata perché, al di là del fatto se nel capo d'imputazione fosse o meno menzionato l'art. 81 c.p., ciò che conta è che erano stati contestati tutti i fatti di circonvenzione che;
quindi, correttamente sono stati addebitati e considerati ai fini della condanna. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 3, per manifesta infondatezza: alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara Inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 7 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2009