Sentenza 6 dicembre 2005
Massime • 1
La violazione del principio di correlazione tra l'accusa e l'accertamento contenuto in sentenza si verifica quando il fatto accertato si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale. (Nella specie, la Corte ha annullato la sentenza impugnata e quella di primo grado, ravvisando la violazione del principio di correlazione tra la fattispecie contestata - art. 4, comma quarto ter L. 13 dicembre 1989 n. 401 -, e quella di cui all'art. 4, comma quarto bis della medesima legge ritenuta in sentenza, sul presupposto che, mentre la prima sanziona l'attività compiuta in violazione delle norme sulla sicurezza delle telecomunicazioni, la seconda punisce, invece, l'attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione di scommesse in assenza della concessione, della autorizzazione o della licenza prescritta dall'art. 88 del R.D. 18 giugno 1931 n. 733, a tutela dell'ordine pubblico).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/12/2005, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 06/12/2005
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 02246
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 018632/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AN IS, N. IL 10/08/1975;
avverso SENTENZA del 15/02/2005 CORTE APPELLO di CATANIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. IANNIELLO ANTONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GERACI V. che ha concluso per: rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza del 15 febbraio 2005, la Corte d'Appello di Catania ha confermato integralmente la sentenza del Tribunale di Modica del 29 ottobre 2002, che aveva ritenuto VI NE colpevole del reato di cui alla L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 4, comma 4 bis, condannandolo alla pena di mesi uno e giorni dieci di arresto e di Euro 300,00 di ammenda, sostituendo la pena detentiva con Euro 1.520,00 di ammenda, oltre alla pena accessoria consistente nel divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono competizioni agonistiche o si accettano scommesse o si tengono giuochi d'azzardo, per la durata di mesi sei.
Avverso tale sentenza propone personalmente ricorso per Cassazione l'imputato, deducendo la nullità della sentenza, anche di primo grado, per violazione dell'art. 552 c.p.p., comma 1, lett. c) per ciò che riguarda la vocatio in ius, operata con la contestazione di "avere effettuato senza la prescritta autorizzazione la raccolta e la prenotazione per via telematica di scommesse accettate all'estero", senza specificare se si trattasse di scommesse riservate allo Stato o altro ente concessionario, oppure scommesse su attività sportive gestite dal CONI, dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'UNIRE ovvero ancora scommesse su altre competizioni di persone o di animali e giochi di abilità. La necessità di specificazione deriverebbe, secondo il ricorrente, dal fatto che l'art. 4 citato riconnette pene diverse ai fatti di reato considerati nei diversi commi di cui si compone, a seconda che ricorra l'uno o l'altro tipo di scommesse come sopra indicato.
Il ricorrente lamenta altresì la violazione dell'art. 522 c.p.p., sotto un duplice profilo:
a) anzitutto perché nella sentenza viene attribuita rilevanza penale alla raccolta da parte dell'imputato di scommesse senza essersi previamente munito della licenza richiesta dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 88, mentre il fatto contestato con il decreto di citazione a giudizio riguardava la mancanza di autorizzazione ad operare in via telematica, ipotesi sulla quale era stata impostata la difesa del ricorrente con la dimostrazione di essere titolare di una posizione aperta presso il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni;
b) inoltre, mentre il fatto contestato nell'atto di citazione a giudizio, era strutturalmente riconducibile e di fatto ricondotto nel capo di imputazione all'ipotesi contravvenzionale di cui alla legge citata, art. 4, comma 4 ter (che punisce chi effettua la "raccolta o prenotazione di giocate ... per via telematica ... sprovvisto di apposita autorizzazione all'uso di tali mezzi"), la sentenza di primo grado, confermata in appello, aveva condannato il ricorrente per un fatto di reato strutturalmente diverso, quale previsto dall'articolo citato, comma 4 bis (svolgimento in Italia "di qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via ... telematica, di scommesse", senza concessione, autorizzazione o licenza ai sensi del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 88). MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, quanto al motivo della mancata corrispondenza tra il reato contestato all'imputato e quello concretamente accertato in sentenza e quindi per la violazione sia da parte del giudice di prime cure che della Corte d'Appello, della regola di cui all'art. 552 c.p.p.. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le altre, le recenti sentenze 29 marzo 2005 n. 12175, 8 febbraio 2005 n. 4655, 29 novembre 2004 n. 46203), si verifica la violazione del principio di necessaria correlazione tra l'accusa e l'accertamento contenuto in sentenza quando il fatto ritenuto in quest'ultima sede si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o incompatibilità sostanziale, con conseguente lesione del diritto di difesa dell'imputato.
Nel caso di specie, il fatto contestato al ricorrente col decreto di citazione a giudizio, così come sopra riportato ("per avere effettuato senza la prescritta autorizzazione, la raccolta e la presentazione - rectius, prenotazione - per via telematica di scommesse accettate all'estero), appariva strutturalmente riferibile ed esplicitamente riferito alla fattispecie di cui alla legge citata, art. 4, comma 4 ter, che configura una ipotesi di attività compiuta in violazione delle norme sulla sicurezza delle telecomunicazioni. La sentenza di primo grado, confermata da quella d'appello, ha invece condannato il ricorrente per un fatto riconducibile e ricondotto alla L. n. 401 del 1989, art. 4, comma 4 bis, che punisce l'attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione di scommesse, in assenza della concessione, della autorizzazione o della licenza prescritta dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 88 a tutela dell'ordine pubblico.
In definitiva, mentre la prima ipotesi concerne lo svolgimento di una determinata attività con l'uso non autorizzato di strumenti telefonici o telematici, la seconda riguarda l'organizzazione di una determinata attività (con o senza l'uso di strumenti telefonici o telematici) ritenuta pericolosa per l'ordine pubblico, senza la prescritta autorizzazione da parte dell'autorità di pubblica sicurezza.
In presenza di siffatta diversità di struttura tra le due ipotesi criminose, in corrispondenza di una netta differenziazione degli interessi attraverso le stesse tutelati (cfr., al riguardo, Cass. Sez. 2^, sent. 18 giugno 2003 n. 26145), la mancata correlazione tra la contestazione dell'una rispetto all'accertamento dell'altra ha pertanto determinato una lesione del diritto di difesa dell'imputato, da questi inutilmente denunciato anche coi motivi di appello, con la conseguente nullità della sentenza di primo grado e di quella impugnata.
Resta assorbito l'esame degli ulteriori motivi di ricorso, che va accolto. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, unitamente a quella di primo grado e va disposta la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modica, per la nuova richiesta di citazione a giudizio dell'imputato.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata nonché quelle di primo grado;
ordina la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modica.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2006