Sentenza 7 dicembre 2004
Massime • 1
Poichè le persone imputate in un procedimento connesso ex art. 12, primo comma lett.a) cod. proc. pen. rientrano - secondo quanto dispone l'art. 197, primo comma lett. a) cod. proc. pen.- nel novero dei soggetti radicalmente incompatibili con l'ufficio del testimone, ad esse non va dato l'ulteriore avvertimento previsto dall'art. 64, terzo comma lett. c) cod. proc. pen. (In applicazione di tale principio, la Corte, pur prendendo atto dell'ordinanza della Corte costituzionale n. 191 del 2003, secondo cui gli avvisi prescritti dall'art. 64 cod. proc. pen. devono essere dati anche all'imputato esaminato in dibattimento, ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni etero-accusatorie rese in dibattimento da un cd. "collaboratore di giustizia", coimputato del medesimo delitto omicidiario, il quale aveva ricevuto solo l'avvertimento che aveva facoltà di astenersi dal deporre).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/12/2004, n. 1603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1603 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 07/12/2004
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CANZIO OV - Consigliere - N. 1386
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 027312/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EP NO, N. IL 10/02/1962;
2) NO TO, N. IL 06/09/1965;
avverso SENTENZA del 24/01/2004 CORTE ASSISE APPELLO di CATANZARO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CANZIO GIOVANNI;
Udito il Procuratore Generale in persona dell'Avv. Generale Esposito Vitaliano, che ha chiesto a.c.r. limitatamente all'aggravante ex art. 7 l. 203/91 per il PE e il rigetto dei ricorsi nel resto.
Uditi i difensori Avv. M. Manna e D. Grasso;
RITENUTO IN FATTO
1.1.- AN PE e IO IN sono imputati, come esecutori materiali in concorso con numerosi altri soggetti (mandanti, organizzatori e concorrenti) dell'omicidio e dei connessi reati in materia di armi in danno di UI OT, attinto al capo da due colpi di pistola cal. 38 nel corso di un agguato di matrice mafiosa, eseguito in CO Calabro Scalo la mattina del 9.1.1993 nella barberia CA, con le aggravanti del numero delle persone, della premeditazione e di quella di cui all'art. 7 l. 203/91, per avere agito al fine di agevolare la consorteria mafiosa facente capo a LI TO mediante l'eliminazione del OT, che con la sua attività usuraria favoriva gli interessi di contrapposti gruppi criminosi. Più precisamente, secondo l'accusa, il IN sarebbe stato alla guida della motocicletta con la quale avrebbe accompagnato il PE - entrambi con il volto travisato da caschi - sul luogo del delitto per poi consentirgli la fuga, mentre il PE sarebbe entrato nella barberia ed avrebbe esploso i colpi di pistola contro il OT.
Concluse senza esito le indagini di p.g., costituite dalle informazioni testimoniali delle persone presenti al fatto (NE, TO, De NZ, CA) e dalle consulenze balistica e medico- legale, solo dopo qualche anno le propalazioni di taluni collaboratori di giustizia hanno consentito di prospettare un nesso tra tale vicenda e la guerra in corso tra i "locali" mafiosi di BA e di CO facenti capo rispettivamente a LL US e LI TO, che intendeva reclutare nel suo gruppo la vittima, imprenditore commerciale dedito all'usura. Nel corso del processo di appello a carico dei mandanti e organizzatori - LI TO, AR PI ed altri - il collaboratore IN OV ha dichiarato di avere preso parte all'organizzazione dell'omicidio OT e ha indicato quali esecutori materiali, nei rispettivi ruoli di conducente della moto e di killer, suo fratello IO e il PE;
successivamente anche IN IO ha deciso di collaborare e ha confessato la sua partecipazione alla fase esecutiva del delitto chiamando in correità il PE.
Alla stregua delle dichiarazioni confessorie ed etero-accusatorie dei coimputati IN OV e IO, ritenute intrinsecamente ed estrinsecamente attendibili, la Corte d'assise di Cosenza, con sentenza del 23.7.2002, ha affermato la responsabilità degli odierni imputati per l'omicidio e i connessi reati in materia di armi, unificati nel vincolo della continuazione, e, ritenute le aggravanti della premeditazione e del numero delle persone, escluse le aggravanti di cui agli artt. 112 n. 2 c.p. e 7 l. n. 203/91 - incompatibile questa con la punibilità dell'omicidio con l'ergastolo -, ha condannato il PE alla pena dell'ergastolo e il secondo alla pena di anni 13 di reclusione per l'operare della diminuente di cui all'art. 8 l. 203/91 ritenuta equivalente alle contestate aggravanti. 1.2.- La Corte d'assise di appello di Catanzaro, con sentenza del 24.1.2004, disattendeva le richieste della difesa del PE di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ritenendo di essere in grado di decidere allo stato degli atti;
respingeva le eccezioni di nullità del giudizio di primo grado, per asserita incompatibilità del presidente della Corte d'assise che aveva giudicato in separato procedimento i mandanti dell'omicidio, e di inutilizzabilità, per difetto degli avvertimenti di cui all'art. 64.3 lett. c) c.p.p., delle dichiarazioni dibattimentali etero-accusatorie dei collaboratori IN OV e IN IO, nonché quella di nullità del decreto di rinvio a giudizio, avanzata da IN IO per il profilo del mancato rispetto del termine legale tra la notifica dell'avviso al difensore di fissazione dell'udienza preliminare e la data di questa.
I giudici di appello condividevano integralmente, nel merito, la ricostruzione probatoria della vicenda criminosa offerta dalla motivazione della sentenza di primo grado, quanto al contesto mafioso, alla causale e all'identità dei mandanti accertati con sentenza ormai irrevocabile, ed alla valutazione di attendibilità intrinseca ed estrinseca delle chiamate in correità dei collaboratori IN OV e IO. E però, ritenuta insussistente l'aggravante della premeditazione per essere stati gli imputati cooptati occasionalmente nell'esecuzione dell'omicidio, non essendo più questo reato punibile con l'ergastolo, ripristinavano per il PE l'originaria aggravante di cui all'art. 7 l. 203/91 unitamente a quella di cui all'art. 112 n. 1 c.p. e, negate allo stesso le attenuanti generiche riconosciute invece al IN, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannavano il PE alla pena di anni 30 e il IN a quella di anni 8 e mesi 6 di reclusione.
1.3.- IN IO ha proposto ricorso per Cassazione ribadendo l'eccezione di nullità del decreto di rinvio a giudizio, per il mancato rispetto nei confronti di uno dei difensori dell'imputato del termine dilatorio di dieci giorni tra la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e la data di questa, e di conseguenza la nullità dell'intero giudizio.
I difensori di PE DA hanno proposto ricorso per cassazione avverso detta sentenza, denunziando:
- la violazione dell'art. 603.1 c.p.p. per il diniego, illogicamente motivato, di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello mediante l'assunzione di prove rilevanti, consistenti in particolare nell'escussione di taluni collaboratori;
- la violazione degli artt. 34, 178 lett. a) e c) e 185 c.p.p. per la incompatibilità del presidente della Corte d'assise di primo grado, che aveva già giudicato in separato procedimento i mandanti dell'omicidio, eccependosi in subordine l'illegittimità costituzionale in parte qua dell'art. 34.2 c.p.p. in relazione agli artt. 111.2 e 25 Cost;
- l'inutilizzabilità, per difetto degli avvertimenti di cui all'art. 64.3 lett. c) c.p.p., delle dichiarazioni dibattimentali etero- accusatorie dei collaboratori IN OV e IN IO;
- la violazione delle regole di valutazione della prova dichiarativa e la manifesta illogicità della motivazione, con riferimento all'erroneo apprezzamento di attendibilità intrinseca ed estrinseca delle chiamate in correità dei fratelli IN, nonostante la loro reciproca incoerenza e in particolare le contraddizioni del narrato di IN OV con i contributi dei testimoni oculari circa la sua presenza all'interno della barberia al momento dell'omicidio, e l'assenza di effettivi e convergenti elementi di riscontro esterno di tipo individualizzante;
- la violazione del divieto di reformatio in peius, per essere stata ritenuta sussistente dai giudici di appello l'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/91, già esclusa in primo grado con statuizione decisoria non impugnata dal p.m.;
- difetto di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, sia per il riconoscimento dell'aggravante del numero delle persone che per il diniego delle attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.- L'eccezione di nullità del decreto che dispone il giudizio e conseguentemente di quest'ultimo, già disattesa dalle Corti di merito e riproposta da IN IO come unico motivo del ricorso per Cassazione, con riferimento alla mancata osservanza nei confronti di uno dei difensori del termine dilatorio di dieci giorni tra la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e la data di questa, risulta manifestamente infondata.
Ed invero, come ha correttamente rilevato il giudice del merito, il G.u.p., sulla dedotta nullità per i profili suesposti da parte del difensore presente all'udienza preliminare, aveva provveduto ad integrare l'insufficiente termine già concesso al secondo difensore, accordandogli un ulteriore termine, così che l'originaria irregolarità era stata sanata.
Ciò posto, il ricorso del IN va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge.
3.- Parimenti prive di pregio si palesano le preliminari censure in rito prospettate dai difensori di PE AN.
Quanto alla denunziata violazione degli artt. 34, 178 lett. a) e c) e 185 c.p.p., a causa dell'asserita incompatibilità del presidente della Corte d'assise di primo grado, che aveva già giudicato in separato procedimento i mandanti dell'omicidio, osserva innanzi tutto il Collegio che - giusta i plurimi e uniformi dieta della Corte costituzionale in materia (donde la manifesta infondatezza della dedotta questione di costituzionalità) e il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte Suprema - le eventuali ragioni di incompatibilità del giudice non si risolvono in cause di nullità del giudizio, bensì in motivi di eventuale astensione o ricusazione del giudice medesimo. E in proposito mette conto di rilevare che, nel caso in esame, la procedura di ricusazione di quel giudice è stata in effetti attivata dalle parti interessate, e però dichiarata inammissibile con provvedimento definitivo.
Circa il motivo di gravame, peraltro formulato in modo generico, riguardante la pretesa inutilizzabilità, per difetto degli avvertimenti di cui all'art. 64.3 lett. c) c.p.p., delle dichiarazioni dibattimentali etero-accusatorie dei collaboratori IN OV e IN IO, va premesso che questi sono stati esaminati nella qualità di coimputati del medesimo delitto omicidiario. Ne consegue che ad essi, non potendo ai sensi dell'art. 197.1 lett. a) come persone imputate in un procedimento connesso ex art. 12.1 lett. a) assumere la veste di testimoni, doveva essere dato solo l'avvertimento che avevano la facoltà di astenersi dal deporre e non anche l'ulteriore avvertimento previsto dall'art. 64.3 lett. c), e cioè che avrebbero assunto l'ufficio di testimone per le dichiarazioni rese su fatti concernenti la responsabilità di altri. Infatti - pur prendendo atto dell'ordinanza n. 191 del 2003 della Corte Costituzionale, secondo cui gli avvisi prescritti dall'art. 64 c.p.p. devono essere dati anche all'imputato esaminato in dibattimento -, l'ipotesi, come quella in esame, dei concorrenti nel medesimo reato avvinti da "nesso inscindibile" è ben diversa da quella prevista dall'art. 210.6, che si applica alle persone imputate in un procedimento connesso ai sensi dell'art. 12.1 lett. c) o di un reato collegato ai sensi dell'art. 371.2 lett. b). Nel senso che essi, rientrando nel novero dei soggetti radicalmente incompatibili con l'ufficio di testimone per il carattere "forte" della connessione (finché il procedimento è pendente) e avendo reso dichiarazioni su "fatti inscindibili", non dovevano ricevere l'avvertimento previsto dall'art. 64.3 lett. c) c.p.p..
Quanto all'ulteriore motivo di gravame con il quale il PE ha censurato l'omessa rinnovazione dell'istruzione dibattimentale mediante l'assunzione di prove a suo dire rilevanti, consistenti nell'escussione di taluni collaboratori e in un'ulteriore perizia trascrittiva di una intercettazione ambientale, la Corte di assise d'appello ha puntualmente replicato sul punto con rilievi fattuali attinenti alla completezza degli acquisiti dati probatori ai fini del decidere. Donde l'apprezzamento, logico e incensurabile in sede di legittimità, di superfluità ai fini del decidere dei mezzi di prova richiesti, in larga parte peraltro già assunti in prime cure. 4.- Con il principale motivo di gravame la difesa del PE ha denunziato la violazione delle regole di valutazione della prova dichiarativa e la manifesta illogicità della motivazione, con riferimento all'erroneo apprezzamento di attendibilità intrinseca ed estrinseca delle chiamate in correità dei fratelli IN, nonostante la loro reciproca incoerenza e in particolare le contraddizioni del narrato di IN OV rispetto ai contributi dei testimoni oculari circa la sua presenza all'interno della barberia al momento dell'omicidio.
Ritiene il Collegio che l'assunto difensivo circa le pretese carenze argomentative e l'asserita incompletezza dei dati probatori riguardanti l'attribuzione dell'azione omicidiaria all'imputato, sia infondata.
La Corte d'assise di appello, nel condividere motivatamente il ragionamento probatorio del giudice di primo grado anche per quanto riguardava il contesto mafioso, la causale e l'identità dei mandanti accertati con sentenza ormai irrevocabile, ha infatti analiticamente individuato quali significativi e convergenti elementi di prova a carico del PE le dichiarazioni accusatorie dei coimputati IN OV e IO, ritenute attendibili, reciprocamente coerenti nel nucleo essenziale del racconto nonostante talune divergenze tra loro e con i testi oculari su particolari circostanze del fatto spiegabili col lungo tempo trascorso tra il delitto e la confessione, nonché riscontrate dalle oggettive risultanze investigative di p.g. circa la "generica", da talune intercettazioni ambientali e dalle ulteriori propalazioni dei collaboratori RI e IN IM pure inseriti nell'organizzazione mafiosa.
Orbene, mentre tali elementi di accusa costituiscono un quadro probatorio del tutto idoneo e sufficiente per fondare l'affermazione di responsabilità del ricorrente, questi non critica in realtà la violazione di specifiche regole inferenziali preposte alla formazione del convincimento del giudice, bensì, postulando un preteso travisamento del fatto, chiede la rilettura del quadro probatorio e, con esso, il sostanziale riesame nel merito, inammissibile in sede d'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, allorquando la struttura razionale della sentenza impugnata abbia - come nella specie - una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica e delle massime di comune esperienza, alle risultanze del quadro probatorio.
5.- Parimenti infondate, oltre che sprovviste del requisito di specificità delle ragioni in fatto e in diritto che dovrebbero sorreggerle, si rivelano le doglianze del PE in tema di applicazione dell'aggravante del numero delle persone ex art. 112 n. 1 c.p. e di denegato riconoscimento delle attenuanti generiche,
avendo le Corti di merito esplicitamente e ragionevolmente argomentato sui relativi punti del trattamento sanzionatorio complessivo: apprezzamento di merito, questo, incensurabile in sede di sindacato di legittimità della sentenza impugnata. Risulta invece fondata la censura relativa alla violazione dell'effetto devolutivo dell'appello e del divieto di reformatio in peius, quanto alla ritenuta aggravante ex art. 7 l. n. 203 del 1991, già esclusa dai giudici di primo grado con esplicita statuizione decisoria e però ripristinata per una sorta di automatismo in sede di appello, pure in difetto di specifico gravame sul punto della pubblica accusa. Di talché, la pena va rideterminata ex art. 620 lett. l) c.p.p. in anni 23 di reclusione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di PE AN limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 7 l. n. 203 del 1991, che esclude, e ai sensi dell'art. 620 lett. l) c.p.p. ridetermina la complessiva pena detentiva in anni 23 di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso del PE.
Dichiara inammissibile il ricorso di IN IO e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 1000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2005