Sentenza 11 giugno 1998
Massime • 2
Nel vigente ordinamento processuale alla persona offesa è riconosciuta la capacità di testimoniare; la sua deposizione, in astratto immune da sospetto perché portatrice di interessi in posizione di antagonismo con quelli dell'imputato, se ritenuta dal giudice ritenuta attendibile, a tal fine facendo ricorso all'utilizzazione ed all'analisi di qualsiasi elemento di riscontro o di controllo ricavabile dal processo; deve ritenersi attendibile ed il convincimento trattone, se sostenuto da congrua e logica motivazione, non può soffrire censure di legittimità.
In conformità al disposto dell'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., il difetto di motivazione valutabile in cassazione può consistere solo in una mancanza (o in una manifesta illogicità) della motivazione stessa, ma esclusivamente se il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato; il che significa che deve mancare del tutto la presa in considerazione del punto sottoposto all'analisi del giudice e che non può costituire vizio che comporti controllo di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. Esula, infatti, dai poteri della corte di legittimità quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, potendo e dovendo, invece, la Corte accertare se quest'ultimo abbia dato adeguatamente conto, attraverso l'"iter" argomentativo seguito, delle ragioni che l'hanno indotto ad emettere il provvedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/06/1998, n. 3438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3438 |
| Data del deposito : | 11 giugno 1998 |
Testo completo
composta dai signori: Camera di consiglio
Dott. Pasquale LA CAVA Presidente del 11.6.98
Dott. PE COSENTINO Consigliere SENTENZA
Dott. Pietro Antonio SIRENA Consigliere N.3438
Dott. Massimo ODDO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Francesco MALAGNINO Consigliere N.12414/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da DI VO ER, nato a [...], il 1^ luglio 1967, avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari, in data 31 dicembre 1997. Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Pietro Antonio Sirena.
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale Mario Iannelli, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, osserva:
in fatto e in diritto
Con ordinanza del 3 dicembre 1997, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Trani dispose la custodia cautelare in carcere di DI VO ER, indagato per i reati di tentata estorsione, incendio e danneggiamento in pregiudizio di AZ GU AN.
Avverso tale provvedimento il DI VO propose istanza di riesame, ed il Tribunale di Bari, con ordinanza del 31 dicembre 1997, accolse il mezzo di gravame limitatamente alle ipotesi dell'incendio e del danneggiamento, respingendolo in relazione alla tentata estorsione. Ricorre per cassazione il difensore del prevenuto deducendo: a) violazione degli articoli 273 e 274, in relazione all'articolo 606, comma 1, lettera c), c.p.p., nonché violazione dell'articolo 192
dello stesso codice.
Il ricorrente assume che, nella fattispecie, difetterebbero i gravi indizi di colpevolezza a carico del DI VO e che non sussisterebbero riscontri alle accuse mosse dal denunciante. b) Difetto di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari ed al diniego di applicazione - in via subordinata - della meno grave misura coercitiva degli arresti domiciliari. Le censure sono infondate.
In ordine alla prima di esse la Corte osserva che per i giudici del riesame i gravi indizi di colpevolezza a carico del DI VO sono costituiti dalle dichiarazioni della parte offesa, AZ GU AN, e da quelle dei testimoni AZ PE e GN TT.
Detti giudici hanno, peraltro, chiarito - con argomenti del tutto logici - che il denunciante è assolutamente attendibile ed hanno evidenziato che le sue dichiarazioni non devono essere riscontrate, non trovando applicazione nella fattispecie il terzo comma dell'articolo 192 c.p.p.. Ora, osserva il Collegio che la tesi giuridica sostenuta dai giudici del Tribunale di Bari è del tutto corretta;
ed infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, "nel vigente ordinamento processuale alla persona offesa è riconosciuta la capacità di testimoniare a condizione che la sua deposizione, non immune da sospetto perché portatrice di interessi in posizione di antagonismo con quelli dell'imputato, sia stata dal giudice ritenuta attendibile, a tal fine facendo ricorso all'utilizzazione ed all'analisi di qualsiasi elemento di riscontro o di controllo ricavabile dal processo;
e una volta che tale esigenza sia rimasta soddisfatta ed il convincimento trattone sia sostenuto da congrua e logica motivazione, il relativo giudizio non può soffrire censure di legittimità" (Cass. pen., sez. V, 3 novembre 1992, Lucacci). Dunque, nel caso concreto le dichiarazioni del AZ avevano piena efficacia probatoria, e quindi erano sufficienti a giustificare, di per sè sole, l'emissione di una misura cautelare nei confronti del DI VO;
e ciò a prescindere dalla circostanza che le accuse mosse dalla menzionata persona offesa erano state confermate da quelle di AZ PE e di GN TT. Quanto alla seconda censura, si osserva che sempre secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte - "in conformità al disposto dell'articolo 606, comma 1, lettera e), c.p.p., il difetto di motivazione valutabile in cassazione può consistere solo in una mancanza (o in una manifesta illogicità della motivazione stessa), ma esclusivamente se il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato;
il che significa che deve mancare del tutto la presa in considerazione del punto sottoposto all'analisi del giudice e che non può costituire vizio che comporti controllo di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. Esula, infatti, dai poteri della corte di legittimità quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, potendo e dovendo, invece, la Corte accertare se quest'ultimo abbia dato adeguatamente conto, attraverso l'iter argomentativo seguito, delle ragioni che l'hanno indotto ad emettere il provvedimento" (Cass. pen., sez. VI, 19 febbraio 1992, Mincione). Ebbene, nella specie, i giudici del riesame hanno chiarito che "dalle specifiche modalità e circostanze di compimento dei fatti emerge unà personalità del DI VO particolarmente allarmante e pericolosa per la tutela della collettività sociale" ed hanno, altresì, evidenziato che l'indagato è stato "colpito già da precedenti per reati che ne connotano indiscutibilmente la sua indole violenta, quali rapina e possesso di sostanze esplodenti"; da tali circostanze detti giudici sono, poi, giunti alla logica conclusione che il DI VO è persona "capacissima di commettere ulteriori reati della medesima specie di quelli per cui attualmente si procede, ove dovesse essere rimesso in libertà".
Ma i giudici del riesame hanno anche spiegato le ragioni per le quali - a loro avviso - non sarebbe applicabile all'indagato la meno grave misura cautelare degli arresti domiciliari, chiarendo che della "inevitabile e prevedibile saltuarietà dei controlli operati dalla forza pubblica" il DI VO "approfitterebbe - alla luce della particolare protervia dimostrata nella commissione di reati contro il patrimonio - per potere commettere qualche ritorsione nei confronti della parte offesa e/o dei suoi congiunti, o peggio". E tali argomenti sembrano a questo Collegio non solo rispettosi del dettato legislativo in materia di esigenze cautelari, ma anche esenti da qualsiasi vizio logico e, pertanto, idonei a resistere alle censure difensive sul punto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento;
si provveda a norma dell'articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 11 giugno 1998. Depositato in Cancelleria il 27 giugno 1998