Sentenza 8 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/03/2001, n. 3408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3408 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2001 |
Testo completo
R.G.3505/10 034 08/ 0 1 1 ce 59330 13 1 2000 O tto: IF EF e ILOR PUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ^ 5 8 A . E 8 9 T N 1 N CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE U - / O 4 I B B / Z I 6 . A R 2 L R SEZIONE TRIBUTARIA . L T T R A . S P . I . B D G A A posto dai sigg.ri Magistrati: E I L T R E R 1 D E Сои 7031 3 A I 1 S C Dott. Mario Delli Priscoli Presidente D N E E 8 S T Dott. Enrico Papa N Consigliere E S Consigliere rel. Dott. Eugenio Amari Dott.ssa Simonetta Sotgiu Consigliere Consigliere Dott. Salvatore Di Palma ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello An Stato, che la rappresenta e difende per legge;
-ricorrente-
contro
GE PP e LI OR, elett.te dom.ti in Roma, via Luciani n. I, presso lo studio dell'avv. Alfredo Codacci-Pisanelli, che li rappresenta e difende per procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
-controricorrente- e sul ricorso incidentale proposto da GE PP e LI OR, elett.te dom.ti in Roma, via Luciani n. 1, presso lo studio dell'avv. Alfredo Codacci-Pisanelli, che li rappresenta e difende per procura in calce al controricorso e al ricorso incidentale;
-ricorrent § ]ht §SAZIONE CAMPIONE CIVILE contro 2100/00 N. 59330 l'Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
-intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, sezione 29, n. 11.29.1996, del 17.12.1996/14.1.1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15.12.2000 dal cons. relatore dott. Eugenio Amari;
Udito per l'Amministrazione finanziaria l'avvocato dello Stato Di Carlo;
Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Dario Cafiero, il quale ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. Svolgimento del processo 1. Con ricorso alla Commissione tributaria di 1° grado di TO PP GE e OR LI, quest'ultima quale coniuge dichiarante, impugnavano l'avviso di accertamento n. 98/1986 emesso dall'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di TO in rettifica dell'IRPEF e dell'ILOR relative all'anno 1980, determinato sinteticamente ai sensi dell'art. 38, 4° comma, del d.p.r. 600/1973. Con separato ricorso il GE impugnava, avanti alla stessa Commissione tributaria, l'avviso di accertamento 392/1987 relativo al reddito dell'anno 1981, anch'esso determinato sinteticamente. In entrambi i ricorsi i contribuenti contestavano la legittimità dell'accertamento sintetico e, nel merito, la congruità degli elementi addotti dall'Ufficio, che ribadiva la correttezza del proprio operato. La Commissione di 1° grado, con decisioni nn. 67/1991 e 68/1991, confermava, per l'anno 1980, gli accertamenti dei redditi determinati induttivamente per il mantenimento dell'autovettura, dell'imbarcazione e della residenza secondaria e, per l'anno 1981, per il mantenimento di autovetture;
riduceva a lire 24.000.000 sia per l'anno 1980 sia per l'anno 1981 i redditi accertati con riferimento al compimento di operazioni finanziarie. 2 Proponevano appello sia i contribuenti sia l'Ufficio, ognuno per la parte di propria soccombenza. Negli atti difensivi del secondo grado del giudizio i contribuenti precisavano di avere presentato istanza di “condono” ai sensi della legge 413/1991 per gli anni 1980 e 1981 nella forma "integrativa semplice". L'Ufficio, nella propria memoria, osservava preliminarmente che le questioni relative al possesso di un'autovettura di 16 cv e di una residenza secondaria costituivano eccezioni nuove rispetto a quanto rilevato ex adverso in primo grado e, pertanto, inammissibili;
i motivi del ricorso potevano, d'altra parte, essere integrati solo fino alla data di comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione art. 19 bis d.p.r. 636/1972. Con la sentenza in epigrafe indicata la Commissione tributaria regionale della Toscana, riuniti i ricorsi, dichiarava cessata la materia del contendere per la parte degli accertamenti oggetto delle istanze di "condono"; accoglieva gli appelli dei contribuenti relativamente al reddito determinato induttivamente per il possesso ✓ dell'imbarcazione; confermava nel resto le decisioni impugnate e compensava le spese del giudizio. Propone ricorso per cassazione l'Amministrazione finanziaria. Resistono con controricorso e propongono ricorso incidentale i contribuenti. Motivi della decisione 2. Il ricorso principale e quello incidentale dei contribuenti vanno preliminarmente riuniti. Con il primo motivo del ricorso l'Amministrazione finanziaria denuncia la violazione degli artt. 57 del d. lgs. 546/1992 e 17 (rectius: 19 bis ), comma 1°, del d.p.r. 636/1972, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., avendo addotto i contribuenti nel secondo grado del giudizio eccezioni ed argomentazioni nuove.
2.1. Si é in presenza, osserva il Collegio, di un motivo non specifico, non avendo indicato in modo esplicito l'Amministrazione a quali eccezioni e argomentazioni intenda riferirsi e in che cosa consista la loro novità. 3 La ricorrente sembra volere riproporre, pur non avendolo affermato espressamente, la questione sollevata dall'ufficio nel giudizio di appello della tardività delle eccezioni opposte dai contribuenti con riferimento al possesso di un autoveicolo 16 cv e di una residenza secondaria;
senonché tale motivo di ricorso é inammissibile sia perché non esplicitamente svolto (non é indicato neppure quale era l'effettivo contenuto delle eccezioni in questione) sia perché non prende in esame, con adeguata critica, quanto dedotto dal giudice di appello circa la sopravvenuta estraneità alla materia del contendere, a seguito delle istanze di condono ex d.p.r. 413/1991 presentate dai contribuenti, delle questioni diverse da quelle relative al possesso di un'imbarcazione e ai maggiori redditi riferibili alle operazioni finanziarie compiute con la soc. Genesco.
2.2. Con altro motivo l'Amministrazione lamenta l'omessa e contraddittoria motivazione, a norma dell'art. 360 n. 5 c.p.c., in ordine alle ragioni sostanziali per le quali erano state respinte le deduzioni avanzate dall'Ufficio. Anche tale doglianza é del tutto generica perché non indica quali sono le deduzioni svolte dall'Ufficio che sarebbero rimaste senza risposta;
del resto tale censura é anche infondata in quanto, in ordine al reddito accertato per il mantenimento di un'imbarcazione, il giudice di appello ha esposto i motivi che non del consentivano di ritenere fittizia l'intestazione natante alla società, rilevando che era stata comprovata con documenti la sussistenza di un'effettiva attività della Genesco di compravendita di imbarcazioni;
per quanto concerne l'indice di reddito riferibile alle operazioni finanziarie, l'appello dei contribuenti non é stato accolto;
con riferimento infine agli altri redditi accertati in rettifica dall'Ufficio il giudice di seconda istanza ha dichiarato cessata la materia del contendere per intervenuto condono ex legge 413/1991( e sul punto nessuna obiezione vi è stata da parte dell'Amministrazione).
3. Con ricorso incidentale i contribuenti lamentano che la sentenza impugnata, con motivazione del tutto contraddittoria, aveva dapprima affermato che i redditi relativi agli anni precedenti quelli in contestazione erano di entità tale da giustificare le operazioni finanziarie contestate, e poi aveva confermato l'accertamento dell'Ufficio.
3.1. Tale ricorso merita accoglimento per quanto di ragione. Va preliminarmente precisato che la Commissione regionale, con riferimento agli indici di reddito riferibili alle operazioni finanziarie, non ha confermato, come sostengono i contribuenti, l'accertamento dell'Ufficio ma le decisioni impugnate. Vero é, peraltro, che il giudice di primo grado aveva sul punto confermato parzialmente l'accertamento dall'Ufficio, riducendo a lire 24.000.000 per gli anni d'imposta 1980 e 1981 "la quota di risparmio" attribuibile al GE. Ora, da un lato il giudice di appello afferma che i redditi conseguiti negli anni precedenti quelli in discussione erano stati di entità tale da consentire la formazione di risparmi idonei a giustificare “in toto" per gli anni 1980-1981 gli investimenti menzionati negli avvisi di accertamento;
d'altro lato, contraddittoriamente, in altro passo della motivazione ( e nello stesso dispositivo) conferma sul punto le decisioni di 1° grado e quindi, sia pure parzialmente, gli accertamenti dell'Ufficio. In conclusione, riuniti i ricorsi, va dichiarato inammissibile i principale e accolto ( per quanto di ragione) quello incidentale, con cassazić sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e il rinvio, anche perle s altra sezione della Commissione tributaria regionale della Toscana.
P.Q.M.
riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale e accogli incidentale;
cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia anch per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Toscana. Roma, 15.12.2000 Il Consigliere est. Il Presidente Mano Helli Buscoli DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C ->8 MAR 2001 Osvaldo Ascanio Oggi IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio S