Sentenza 5 marzo 2004
Massime • 1
Non può farsi luogo alla declaratoria di improcedibilità per estinzione del reato per prescrizione, qualora in sentenza si dia atto della sussistenza dei presupposti per la pronunzia di assoluzione, sia pure ai sensi del secondo comma dell'art. 530 cod. proc. pen., atteso che, nel vigente sistema processuale, la assoluzione per insufficienza o contraddittorietà della prova è del tutto equiparata alla mancanza di prove e costituisce pertanto pronunzia più favorevole rispetto a quella di estinzione del reato.
Commentari • 2
- 1. Braccio di ferro fra regole di giudizio in fasi e gradi diversi del processoAccesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 13 ottobre 2009
- 2. Il proscioglimento di merito non prevale sulla declaratoria di prescrizioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 18 settembre 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/03/2004, n. 18891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18891 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro A. - Presidente - del 05/03/2004
Dott. LAUDATI Diana - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARMENINI Secondo - Consigliere - N. 487
Dott. FIANDANESE CO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 19195/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AT CO, n. Sulmona (AQ) il 6.7.1961;
avverso la sentenza della Corte di Appello dell'Aquila, in data 7 dicembre 2001, di parziale riforma della sentenza del Tribunale di Sulmona, in data 27 settembre 1996;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in Pubblica Udienza la relazione svolta dal Consigliere Dott. CO Fiandanese;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Delehaye Enrico, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla dichiarazione di prescrizione per i capi b), c), d), f) e g) perché il fatto non sussiste;
per il rigetto nel resto;
Udito il difensore, avv. Leonida Carnevale, su delega dell'avv. Germano Sambenedetto, che insiste nei motivi di ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Sulmona, con sentenza in data 27 settembre 1996, dichiarava AT CO colpevole del delitto di ricettazione di autovettura, nonché dei reati di alterazione del numero di telaio (art. 52 cod. strad.), distruzione delle targhe originarie e della carta di circolazione (artt. 490, 476 e 482 c.p.), formazione falsa di una dichiarazione di conformità (art. 485 c.p.), formazione falsa di un atto notarile di autentica di firma (art. 482 e 476, comma 2^, c.p.) uso di sigillo notarile contraffatto (art. 468 c.p.), compimento di atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore i funzionari dell'Ufficio Provinciale Motorizzazione Civile dell'Aquila al fine di conseguire la falsa immatricolazione dell'autovettura rubata (artt. 48, 56, 479 e 476, comma 1^, C.p.). La Corte di Appello dell'Aquila, pronunciandosi su gravame dell'imputato, con sentenza in data 7 dicembre 2001, confermava la condanna per il reato di ricettazione, dichiarava prescritti gli altri reati di cui all'imputazione, ad eccezione di quello relativo alla formazione falsa di un atto notarile di autentica di firma (art. 482 e 476, comma 2^, c.p.), per il quale, non essendo decorso il termine di prescrizione, pronunciava assoluzione per non avere commesso il fatto ai sensi del comma 2^ dell'art. 530 c.p.p.. Propone ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo:
a) contraddittorietà della motivazione e violazione dell'art. 129 c.p.p, poiché non sarebbe logicamente possibile che, dichiarata insufficiente la prova che l'imputato abbia formato un falso atto notarile, ritenere che, a parità di supporti probatori, lo stesso imputato possa essere ritenuto responsabile degli altri reati (diversi dalla ricettazione) di cui alla contestazione, di modo che la Corte di merito avrebbe dovuto applicare il disposto dell'art. 129, comma 2^, c.p.p.;
b) violazione dell'art. 648 c.p. in relazione all'art. 530, comma 2^, c.p.p., in quanto sussisterebbe quanto meno il dubbio circa la configurabilità in concreto dell'elemento psicologico. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei sensi di cui alla presente motivazione. Il giudice di appello ha pronunciato sentenza di assoluzione per non avere commesso il fatto in relazione al reato di cui al capo e) dell'imputazione, con il quale si contesta all'imputato "di avere formato falsamente un atto notarile di autentica di firma facendolo risultare redatto dal notaio Lorenzo Stucchi di Lodi del quale vi apponeva 1 sottoscrizione apocrifa"; l'assoluzione è pronunciata, ai sensi del comma 2^ dell'art. 530 c.p.p. "in assenza di un adeguato supporto probatorio, idoneo, cioè, a far ritenere che AT CO non solo abbia ricettato l'autovettura (che effettivamente aveva in sua disponibilità), ma anche abbia concorso alla predisposizione della falsa documentazione di corredo per una sua commercializzazione apparentemente lecita". Poiché tutti gli altri reati attribuiti all'imputato, e dichiarati estinti per prescrizione, consistono in attività di falsificazione, alterazione e distruzione funzionali alla "commercializzazione apparentemente lecita" dell'autovettura ricettata, risulta evidente che la valutazione della carenza probatoria in relazione al reato di cui al capo e) non può non estendersi anche agli altri reati tutti ugualmente funzionali alla suddetta commercializzazione e per i quali, dal testo stesso della sentenza impugnata, non risulta possibile un diverso apprezzamento delle prove acquisite. Ciò nonostante il giudice di appello pronuncia per tali reati sentenza di non doversi procedere perché estinti per prescrizione. Il problema che si pone, pertanto, è se una pronuncia di questa specie possa essere adottata in presenza di una situazione di insufficienza probatoria (art. 530, comma 2^, c.p.p.). La giurisprudenza immediatamente successiva alla entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, che ha eliminato la formula di proscioglimento dubitativa, si era espressa nel senso che nel caso in cui sia insufficiente o contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile, deve essere adottata la formula assolutoria piena in luogo della pronuncia estintiva del reato (Sez. 6^, 16/4-20/9/1991, n. 9845, Sciuto, riv. 188413; Sez. 2^, 21/6/1990-17/5/1991, n. 5455, Lagodana, riv. 187510;
Sez. 1^, 8/11/1991-22/1/1992, n. 738, Brendolan, riv. 189013; Sez. 5^, 16/10/1992-18/1/1993, n. 391, D'Animando, riv. 193169). Tale orientamento, più di recente, non risulta univocamente seguito, essendosi affermato in molteplici pronunce che per pervenire ad un proscioglimento nel merito deve "positivamente" ("...risulta evidente..." art. 129, comma 2^, c.p.p.) emergere dagli atti processuali, senza necessità di ulteriore accertamento, l'estraneità dell'imputato per quanto contestatogli, con esclusione, quindi, della ipotesi di insufficienza o contraddittorietà della prova (Sez. 3^, 26/2-8/4/1993, n. 3440, Gablai, riv. 194120; Sez. 1^, 22/3-11/6/1993, n. 5895, Ballerini, riv. 195107; Sez. 3^, 23/6- 16/10/1993, n. 9096, Steinhauslin, riv. 195202; Sez. 1^, 30/6- 28/9/1993, n. 8859, Mussone, riv. 197012; Sez. 5^, 2/12/1997- 6/2/1998, n. 1460, Fratucello, riv. 209802; Sez. 3^, 24/4-28/5/2002, n. 20807, Artico, riv. 221618; Sez. 3^, 10/4-6/6/2003, n. 24781, Lunardi, riv. 224445; Sez. 3^, 19/3-19/5/2003, n. 21994, Musto, riv. 225443). Quest'ultimo orientamento, peraltro, non può dirsi consolidato (in senso contrario: Sez. 5^, 20/2-8/4/2002, n. 13170, Scibelli, riv. 221257).
La disposizione dell'art. 129, comma 2^, c.p.p. ("Quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta"), trae origine dall'analogo disposto dell'art. 152, comma 2^, del codice abrogato ("Quando risulta una causa di estinzione del reato, ma già esistono prove le quali rendono evidente che il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non è preveduto dalla legge come reato, il giudice pronuncia in merito prosciogliendo con la formula prescritta"), in relazione al quale la Corte Costituzionale si era pronunciata (Sent. n. 5 del 1975) dichiarandone la illegittimità costituzionale "nella parte in cui non comprende tra le ipotesi in cui il giudice, ad istruttoria ultimata, deve pronunciare sentenza di proscioglimento nel merito anziché declaratoria di estinzione del reato per amnistia, anche l'ipotesi in cui manchi del tutto la prova che l'imputato abbia commesso il reato stesso" e a tale conclusione la Corte perveniva per una esigenza logica di non contraddizione interna al sistema processuale allora vigente, che equiparava, agli effetti della formula di proscioglimento, le due ipotesi della prova positiva della innocenza e della mancanza di prova della colpevolezza (artt. 378 e 479 del codice di procedura penale abrogato). Più recenti sentenze della Corte Costituzionale (n. 300 e n. 362 del 1991), hanno dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 129, comma 2^, c.p.p., sollevata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui escluderebbe, in presenza di una causa estintiva del reato, di pronunciare sentenza di assoluzione, anche quando è insufficiente o contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso o che il fatto costituisce reato. Tali pronunce sono state richiamate a sostegno della interpretazione del dato normativo secondo la quale deve escludersi che "la situazione di insufficienza di prove di accusa possa porsi sullo stesso piano dell'evidenza della prova della non colpevolezza" (Sez. 1^, n. 5895 del 1993, Ballerini cit.). Occorre rilevare, tuttavia, che le citate pronunce della Corte si limitano ad affermare che "il principio della prevalenza delle formule assolutorie di merito su quelle dichiarative dell'estinzione del reato è razionalmente contemperato, anche a fini di economia processuale, con l'esigenza che appaia del tutto evidente dalle risultanze probatorie che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato;
e che tale esigenza deve necessariamente valutarsi in rapporto allo stato del procedimento, di talché, ove il dibattimento sia giunto al proprio epilogo, il giudice sarà chiamato a pronunciare sentenza a norma degli artt. 529 e segg. c.p.p.; e che, comunque, l'applicazione della causa estintiva (amnistia o prescrizione), nei confronti degli imputati per i quali non ricorrono tali ipotesi, non concreta violazione del principio di eguaglianza, attesa la rinunciabilità della causa estintiva.
Se questo è il contenuto decisorio delle citate sentenze delle Corte Costituzionale, in verità non può ricavarsi da esse alcuna conseguenza interpretativa vincolante in merito alla questione in esame, sia perché la Corte stessa non ha accolto l'interpretazione del giudice a quo, ma ha soltanto ritenuto che non vi fossero gli estremi per una dichiarazione di incostituzionalità ex art. 3 Cost. per "l'assorbente rilievo della rinunciabilità della causa estintiva", sia perché tale rilievo "deve necessariamente valutarsi in rapporto allo stato del procedimento", di modo che in tanto la rinuncia avrebbe un significato e una conseguenza in quanto lo stato del procedimento consenta un approfondimento istruttorio. D'altro canto, se, a seguito di tale approfondimento, non venisse a sciogliersi il dubbio e permanesse una situazione di ambiguità probatoria, certamente il giudice dovrebbe pronunciarsi ex art. 530, comma 2^, c.p.p., non potendo più applicare la prescrizione rinunciata. Le citate sentenze della Corte Costituzionale, pertanto, non escludono sicuramente che "ove il dibattimento sia giunto al proprio epilogo" e non vi sia più spazio per ulteriori attività istruttorie, il giudice, con piena valutazione di tutto il complesso probatorio acquisito in atti, possa pronunciarsi ex art. 530, comma 2^, c.p.p. in luogo della pronuncia di non doversi procedere per estinzione del reato, altrimenti si dovrebbe ritenere che la formula di proscioglimento sia lasciata alla discrezionalità dell'imputato, a prescindere dallo stato del procedimento, potendosi ritenere che tale discrezionalità possa essere esercitata non solo con una espressa rinuncia (che, peraltro, come si è detto, potrebbe non avere alcuna conseguenza in termini di ulteriori attività istruttorie), ma anche con un motivo di impugnazione che contesti nel merito la pronuncia di estinzione del reato, in tal modo manifestando inequivocamente la volontà di non beneficiare della estinzione stessa. Al fine di risolvere la questione in esame, appaiono, pertanto, più pertinenti i rilievi formulati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 5 del 1975, che si richiama ad un principio di coerenza logica del sistema, che imponeva, nella vigenza del codice abrogato, la equiparazione della ipotesi della sussistenza di prove che rendano evidente che l'imputato non ha commesso il fatto all'ipotesi in cui manchi del tutto la prova che l'imputato lo abbia commesso. Ebbene, applicando tale principio al sistema processuale vigente, occorre rilevare che, mentre il disposto dell'art. 129, comma 2^, c.p.p., riproduce sostanzialmente quello dell'art. 152,
comma 2^, codice di procedura abrogato, sembrando prevedere solo l'ipotesi della prova positiva dell'innocenza, il disposto dell'art. 530 c.p.p. al comma 2^ equipara (e non avrebbe potuto fare diversamente alla luce del principio formulato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 5 del 1975) la prova positiva alla mancanza di prova della colpevolezza. Nello stesso comma, però, a fianco di quest'ultima ipotesi è prevista, come equiparata, anche la insufficienza o contraddittorietà della prova: non si vede, pertanto, quale possa essere l'argomento sistematico per estrapolare dal comma 2^ del citato articolo 530 quest'ultima ipotesi, sottraendola al principio di equiparazione logico-sistematica. In realtà, la diversa interpretazione fa leva sul concetto di "evidenza" emergente dal disposto del comma 2^ dell'art. 129 c.p.p., ma questo, da un lato, non può contraddire il dato sistematico, dall'altro lato, non ha il significato che gli si attribuisce. Infatti, come emerge con chiarezza anche dal testo della disposizione del nuovo codice, che fa riferimento non alle "prove che rendono evidente" di cui all'art. 152, comma 2^, codice abrogato, ma agli "atti dai quali risulta evidente", il concetto di evidenza non attiene alla prova della innocenza o alla mancanza di prova della colpevolezza, ma alle risultanze degli atti che impongono una pronuncia assolutoria ai sensi dell'art. 530 c.p.p., quale che sia l'ipotesi in tale norma prevista. In altri termini, la "evidenza" è quella della imprescindibilità della pronuncia assolutoria e non quella della innocenza o della non colpevolezza dell'imputato. In definitiva, la gerarchia tra le formule di assoluzione nel merito e quelle di proscioglimento per una causa estintiva del reato, con la indiscutibile prevalenza delle prime formule rispetto alle seconde, non ammette eccezioni di sorta che non trovino fondamento in uno specifico dato normativo, quale era quello della previsione nel codice di rito abrogato della distinta formula di assoluzione per insufficienza di prove, previsione non più riprodotta nel nuovo codice, che anzi ha operata una espressa equiparazione, ai fini della formula di assoluzione, del dubbio alla certezza processuale. Dunque, a fronte della espressa richiesta dell'imputato di assoluzione nel merito, formulata sia in appello che con i motivi di ricorso per Cassazione, questa Suprema Corte, non può non rilevare, dal testo stesso della sentenza impugnata, come sopra evidenziato, la sussistenza degli estremi per una pronuncia di assoluzione per non avere commesso il fatto, con riferimento ai reati di cui ai capi b), c), d), f) e g) dell'imputazione, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza stessa limitatamente ai suddetti capi. Il motivo di ricorso concernente la condanna per il reato di ricettazione (capo a) della rubrica), deve essere rigettato, in quanto le sentenze dei giudici di merito, perfettamente conformi su tale capo, motivano ampiamente e con corretto procedimento logico- giuridico, sia sull'elemento materiale che su quello psicologico del reato contestato, e, pertanto, non sono in alcun modo censurabili.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai capi b), c), d), f) e g) per non avere l'imputato commesso il fatto. Rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2004