Articolo 530 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 520Articolo 531
Versione
6 maggio 1952
Art. 530.
(Capitani superiori di lungo corso e capitani superiori di macchina)

I capitani di lungo corso e i macchinisti navali in prima che hanno ottenuto la patente in base alle disposizioni vigenti anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento sono abilitati all'esercizio delle funzioni di capitano superiore di lungo corso e di capitano superiore di macchina.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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