Sentenza 24 giugno 1998
Massime • 1
In tema di determinazione della pena per il reato continuato le circostanze inerenti alle violazioni meno gravi dei cosiddetti reati satelliti rimangono prive di efficacia in quanto, considerata la inscindibilità dell'aumento di pena sino al triplo, non è possibile stabilire, in rapporto ai reati meno gravi, le frazioni di pena che ad essi si riferiscono e sulle quali dovrebbero operare gli aumenti o le diminuzioni delle relative circostanze, delle quali si potrà tenere conto discrezionalmente soltanto nella determinazione dell'aumento da apportare alla pena stabilita per la violazione più grave. (Fattispecie di spaccio di stupefacenti come reato satellite, di cui il ricorrente denunciava non essere stata considerata la circostanza della lieve entità al fine della determinazione dell'aumento di pena).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/06/1998, n. 8625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8625 |
| Data del deposito : | 24 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 24.6.1998
1. Dott. Francesco Romano Consigliere SENTENZA
2. " Ugo L. Scelfo " N. 992
3. " Giangiulio Ambrosini " REGISTRO GENERALE
4. " Francesco Trifone " N. 6462/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da AN ZI, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia in data 16 dicembre 1997;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. F. Trifone;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Bruno Ranieri che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Nessun difensore essendo comparso per il ricorrente;
Osserva in
Fatto e diritto
Con sentenza deliberata il 16 dicembre 1997 all'esito di udienza camerale e depositata il 19 dicembre 1997 la Corte di appello di Brescia confermava la condanna alla pena di quattro anni e due mesi di reclusione e di lire quaranta milioni di multa per AT FE, che il G.I.P. del tribunale di Bergamo in procedimento abbreviato aveva riconosciuto colpevole, unificati i due reati nella continuazione e nel concorso delle attenuanti generiche, della importazione di cinquecento grammi di cocaina dalla Colombia nonché della detenzione e cessione a terzi di altri nove grammi della medesima sostanza.
Sulla impugnazione della FE - la quale lamentava la eccessività della pena per il primo reato, ritenuto il più grave, non avendo valutato il primo giudice la sua qualità di tossicodipendente, ed il mancato riconoscimento, quanto meno con riferimento al secondo reato, della attenuante ad effetto speciale ex art. 73, 5^ comma, del d.P.R. n. 309 del 1990 - la corte territoriale rilevava che lo stato personale di tossicodipendente non solo non era compreso tra i criteri di valutazione ex art. 133 c.p., ma viene addirittura indicata dall'art. 93 stesso codice come fattore che non deve assolutamente incidere sul giudizio di piena imputabilità, ed osservava, altresì, che non appariva corretta la opinione che l'attenuante del fatto di lieve entità dovesse applicarsi alla seconda imputazione del reato meno grave, dato che esso una volta entrato "nel calderone del reato continuato aveva perso qualsiasi propria autonomia", con il vantaggio per l'imputato di un aumento di pena di soli tre mesi di reclusione in luogo della sanzione, molto più grave, prevista dalla norma incriminatrice dell'art. 73, 1^ comma, del d.P.R. n. 309 del 1990.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la imputata, la quale denuncia la manifesta illogicità della motivazione della decisione, per non avere la corte di merito preso in esame la posizione della tossicodipendenza ai fini della determinazione dell'aumento di pena operato per il reato sub B) di cessione di stupefacente, ingiustamente qualificato come fatto grave pur dovendosi per esso riconoscere l'attenuante di cui all'art. 73, 5^ comma, del d.P.R. n. 309 del 1990.
La impugnazione, giusta richiesta dal P.G. presso questa Corte suprema, è infondata, onde il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna della ricorrente a pagare le spese del procedimento.
Ai fini della determinazione della pena nel reato continuato questo giudice di legittimità ha già precisato che le circostanze inerenti alle violazioni meno gravi dei cd. reati - satellite rimangono prive di efficacia, nel senso che, considerata la inscindibilità dell'aumento di pena sino al triplo, non è possibile stabilire, in rapporto ai reati meno gravi, le frazioni di pena che ad essi si riferiscono e sulle quali dovrebbero operare gli aumenti o le diminuzioni delle rispettive circostanze, delle quali si potrà tenere conto discrezionalmente soltanto nella determinazione dell'aumento da apportare alla pena stabilita per la violazione più grave.
A detto criterio interpretativo la corte territoriale si è sostanzialmente adeguata, quando ha stabilito che, non venendo in contestazione con il gravame la entità della pena irrogata per il reato più grave [quello, cioè, di cui al capo A), per il quale l'attenuante ex art. 73, 5^ comma, della legge predetta assolutamente non poteva essere ipotizzata], non fosse necessario stabilire se la suddetta attenuante doveva ritenersi sussistente in rapporto al reato - satellite, per il quale l'aumento ex art. 81 c.p. della sanzione per il delitto più grave era congruo e proporzionato in ragione soltanto di tre mesi di reclusione.
P.T.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 1998