Versione
1 febbraio 1991
1 febbraio 1991
Art. 9. 1. L'articolo 146 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 146. - 1. Le somme riscosse per diritti, indennita' di trasferta e percentuale sono amministrate dall'ufficiale giudiziario dirigente, il quale e' l'unico responsabile. In caso di mancanza o di impedimento dell'ufficiale giudiziario dirigente, provvede alla sostituzione il capo dell'ufficio giudiziario.
2. L'ufficiale giudiziario o, dove esiste, l'ufficiale giudiziario dirigente deve detrarre per spese di ufficio il 3 per cento delle somme di cui al comma 1 e, nelle sedi di pretura, il 4 per cento delle stesse. Egli amministra le somme a tal fine detratte sotto il controllo del capo dell'ufficio, al quale deve presentare il rendiconto mensile e quello annuale. Le eventuali eccedenze sono utilizzate nell'anno successivo.
3. Qualora l'importo delle somme di cui ai commi 1 e 2 sia di notevole entita', il capo dell'ufficio giudiziario puo' disporre il deposito in conto corrente postale o bancario".
"Art. 146. - 1. Le somme riscosse per diritti, indennita' di trasferta e percentuale sono amministrate dall'ufficiale giudiziario dirigente, il quale e' l'unico responsabile. In caso di mancanza o di impedimento dell'ufficiale giudiziario dirigente, provvede alla sostituzione il capo dell'ufficio giudiziario.
2. L'ufficiale giudiziario o, dove esiste, l'ufficiale giudiziario dirigente deve detrarre per spese di ufficio il 3 per cento delle somme di cui al comma 1 e, nelle sedi di pretura, il 4 per cento delle stesse. Egli amministra le somme a tal fine detratte sotto il controllo del capo dell'ufficio, al quale deve presentare il rendiconto mensile e quello annuale. Le eventuali eccedenze sono utilizzate nell'anno successivo.
3. Qualora l'importo delle somme di cui ai commi 1 e 2 sia di notevole entita', il capo dell'ufficio giudiziario puo' disporre il deposito in conto corrente postale o bancario".
Giurisprudenza • 2
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 29/06/2012, n. 946Provvedimento: TestoProvvedimento.doc REPUBBLICA ITALIANA SENT. 946/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La CORTE DEI CONTI Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia composta dai Magistrati : SCHLITZER dott. Eugenio RA Presidente MARTINA dott. Antongiulio Consigliere – relatore MORGANTE dott. Daniela I° Referendario ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 26722 del registro di Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di: NA NN, nato a [...] il [...], e riassunto, a seguito della morte di questi, nei confronti dell'erede sig.ra CE TA MA, nata a [...] il [...] e residente in [...], rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine …Leggi di più...
- illecito arricchimento·
- successione ereditaria·
- responsabilità amministrativa·
- danno erariale·
- tariffe forensi·
- mancate entrate·
- legittimazione passiva·
- disservizio·
- giurisdizione Corte dei Conti·
- giudicato penale·
- spese di giudizio·
- art. 652 c.p.p.·
- assoluzione penale