Sentenza 10 febbraio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/02/2004, n. 2521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2521 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTARELLA ORESTANO Francesco - Presidente -
Dott. ALTIERI Enrico - Consigliere -
Dott. EBNER Vittorio Glauco - rel. Consigliere -
Dott. SOTGIU Simonetta - Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO ECONOMIA FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
DIMA SPA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 572/00 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 21/08/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/09/03 dal Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NAPOLETANO Giuseppe che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 20.3.1998 la DIMA spa, con sede in Brescia, conveniva innanzi al Tribunale di quella città l'Amministrazione delle Finanze dello Stato per sentirla condannare al rimborso della somma di L. 63.000.000 (oltre interessi e rivalutazione monetaria) costituente quanto da essa società complessivamente versato, ai sensi dell'art. 3 D.L. 853/1984, convertito con modificazioni in L. 17/1985, a titolo di tassa annuale sulle concessioni governative nel periodo 1988/1992: assumeva la società trattarsi di tasse non dovute in quanto incompatibili con la normativa comunitaria.
L'adito Tribunale, con sentenza in data 10 - 30.6.1999, in parziale accoglimento della domanda, condannava la convenuta A.F. al pagamento della complessiva somma di L. 33.750.000, oltre gli interessi semestrali del 2,5% dalle singole istanze di rimborso al saldo. L'appello della società - la quale chiedeva la condanna dell'A.F. al rimborso della somma di L. 51.000.000, oltre interessi di legge dalla data del versamento al saldo e rivalutazione monetaria ex art. 224 c.c. - veniva parzialmente accolto dalla Corte di Appello di Brescia, con sentenza 21.6.-21.8.2000. I Giudici del gravame rideterminavano in L. 48.000.000 l'importo dovuto in restituzione dall'A.F. e conseguentemente condannavano la appellata Amministrazione al pagamento di tale somma:con gli interessi ex L. 29/1961 dal 27.6.1991 al saldo sull'importo di L. 36.000.000 e dal 23.2.1994 al saldo sull'importo di L. 12.000.000. Ricorre per Cassazione il Ministero dell'Economia e delle Finanze, deducendo la erroneità della impugnata sentenza e chiedendo con un unico motivo l'applicazione dello ius superveniens, individuato nell'art. 11 L. 448/1998. La società intimata non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La doglianza non ha fondamento.
Invero, la Corte di merito, richiamandosi anche all'orientamento di legittimità espresso da Cass. 3097/1999, ha puntualmente esposto(pagg. 12-16 della impugnata sentenza) le ragioni per le quali ha ritenuto di disapplicare l'art. 1 L. 448/1998: norma contenente, con riguardo agli anni dal 198S al 1992, una apposita disciplina, di carattere retroattivo, delle tasse di concessione governativa per la iscrizione delle società e degli atti sociali nel registro delle imprese nonché la previsione delle modalità per la restituzione delle stesse - in quanto contrarie al diritto comunitario - anche per quanto concerne la misura degli interessi di mora. I Giudici di appello hanno sul punto osservato che nessuna giustificazione sul piano della remuneratività del servizio reso ha la tassa annuale per il mantenimento della iscrizione (esclusivo oggetto del giudizio in corso) e che la previsione di interessi moratori sulle somme da restituire in misura diversa da quella prevista in via generale dagli artt. 1 e 5 della L. 29/1961 urta con il principio di equivalenza, enunciato dalla Corte di Giustizia CE nella sentenza 15.9.1998 nelle cause riunite C-279/96.C-280/96 e C-281/96, per il quale identico deve essere il trattamento - appunto in materia di interessi - tanto per le azioni di restituzione di tributi non dovuti fondate sul diritto comunitario che per quelle basate sul diritto interno. Orbene, a fronte di tale motivazione la ricorrente Amministrazione Finanziaria non ha svolto la benché minima critica al convincimento espresso dalla Corte territoriale, limitandosi ad insistere per l'applicazione del menzionato ius superveniens:sicché, sotto questo aspetto non è dato neppure comprendere quali argomentazioni della impugnata sentenza renderebbero erronea la decisione stessa. D'altro canto, è il caso di rilevare che le argomentazioni ed il finale convincimento della Corte bresciana in punto disapplicazione dell'art. 11 L. 448/1998 trovano invece conforto sia nella interpretazione che di tale normativa sopravvenuta ha dato la Corte di Giustizia CE con la sentenza 10.9.2002 nelle cause riunite C- 216799 e C-222/99; sia nel conforme ed ormai consolidato orientamento di legittimità (ex plurimis, Cass. 7328, 7236 e 7207/2003;
Cass.l5259/2000;Cass. 7176/1999) circa la contrarietà della disciplina in esame gli artt. 10 e 12 della Direttiva 69/335/CEE, nonché(Cass. 7328, 7236 e 7207/2203 citt.) il diritto comunitario anche per quanto riguarda il trattamento meno favorevole previsto da tale ius superveniens circa la misura degli interessi di mora(2,5% annuo) sulle somme da restituire a titolo di indebita percezione delle tasse di concessione governativa per cui è causa rispetto a quello(in concreto non inferiore al 2,5% semestrale) previsto in via generale per la restituzione di analoghe tasse e imposte indirette sugli affari dagli artt. 1 e 5 L. 29/1961 e successive modificazioni. Alla stregua dei rilievi che precedono il ricorso deve essere rigettato. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio poiché la parte rimasta vittoriosa non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2004