Cass. pen., sez. I, sentenza 20/09/2002, n. 37108
CASS
Sentenza 20 settembre 2002

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La necessità di scindere il reato continuato ai fini dell'individuazione dei reati prescritti a seguito della concessione di attenuanti generiche impone al giudice di merito l'obbligo di indicare in modo espresso le imputazioni in relazione alle quali tali attenuanti sono state riconosciute (nella specie con giudizio di prevalenza sulle circostanze aggravanti). Qualora tale obbligo non venga assolto, la concessione deve intendersi riferita a tutti i reati contestati, sia per la mancanza di un'indicazione specifica in senso contrario, sia per la natura di tali circostanze, basate su considerazioni attinenti alla personalità dell'imputato e quindi riferibili a tutti i fatti addebitatigli, sia, comunque, per il principio del "favor rei", da ritenersi applicabile non solo nel giudizio di responsabilità, ma in ogni valutazione riguardante l'imputato stesso.

È legittimamente valutato, come elemento di prova integrativo, il rifiuto ingiustificato dell'imputato a sottoporsi al prelievo necessario per l'esame comparativo del DNA (nella specie sui residui piliferi rinvenuti in un passamontagna utilizzato dall'autore di una rapina a mano armata), in quanto tale rifiuto può essere liberamente apprezzato dal giudice nella formazione del suo convincimento e anche utilizzato come riscontro individualizzante alla chiamata di correo. (V. Corte cost., 9 luglio 1996 n. 238)

Commentario1

  • 1Medesimo disegno criminoso, continuità, reato più grave, condotta, disvaloreAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 luglio 2013

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 20/09/2002, n. 37108
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37108
Data del deposito : 20 settembre 2002

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