Sentenza 20 settembre 2002
Massime • 2
La necessità di scindere il reato continuato ai fini dell'individuazione dei reati prescritti a seguito della concessione di attenuanti generiche impone al giudice di merito l'obbligo di indicare in modo espresso le imputazioni in relazione alle quali tali attenuanti sono state riconosciute (nella specie con giudizio di prevalenza sulle circostanze aggravanti). Qualora tale obbligo non venga assolto, la concessione deve intendersi riferita a tutti i reati contestati, sia per la mancanza di un'indicazione specifica in senso contrario, sia per la natura di tali circostanze, basate su considerazioni attinenti alla personalità dell'imputato e quindi riferibili a tutti i fatti addebitatigli, sia, comunque, per il principio del "favor rei", da ritenersi applicabile non solo nel giudizio di responsabilità, ma in ogni valutazione riguardante l'imputato stesso.
È legittimamente valutato, come elemento di prova integrativo, il rifiuto ingiustificato dell'imputato a sottoporsi al prelievo necessario per l'esame comparativo del DNA (nella specie sui residui piliferi rinvenuti in un passamontagna utilizzato dall'autore di una rapina a mano armata), in quanto tale rifiuto può essere liberamente apprezzato dal giudice nella formazione del suo convincimento e anche utilizzato come riscontro individualizzante alla chiamata di correo. (V. Corte cost., 9 luglio 1996 n. 238)
Commentario • 1
- 1. Medesimo disegno criminoso, continuità, reato più grave, condotta, disvaloreAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 luglio 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/09/2002, n. 37108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37108 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. D'URSO OV - Presidente - del 20/09/2002
1. Dott. FABBRI Gianvittore - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MOCALI Piero - Consigliere - N. 687/2002
3. Dott. SILVESTRI OV - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - N. 042213/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ED NO N. IL 31/08/1964;
2) MB WA N. IL 15/09/1961;
avverso SENTENZA del 09/05/2001 CORTE ASSISE APPELLO di CAGLIARI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABBRI GIANVITTORE;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MONETTI VITO che ha concluso per annullamento senza rinvio relativamente ai reati in materia di armi. Rigetta nel resto.
Uditi i difensori Avv.:
SATTA FRANCESCO LUIGI;
BICCHEDDU GIONANNI ANDREA;
RAMAZZOTTI PASQUALE;
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Verso le 22,30 del 23-12-1985 tre malviventi travisati con passamontagna e armati di pistola entravano nell'esercizio commerciale Bevimarket, in Cagliari, ingiungendo a NA OV AT, titolare dell'esercizio, e a suo genero OL. RC di tirare fuori i soldi. Alla reazione del NA venivano esplosi tre colpi di arma da fuoco, che lo attingevano al collo, all'addome e al torace, cagionandone la morte. I tre rapinatori si davano immediatamente alla fuga, senza prendere i soldi dell'incasso del giorno, che il NA aveva in tasca e che era particolarmente cospicuo essendo prossime le festività natalizie. Il giorno successivo veniva rinvenuto nei pressi un passamontagna blu, che OL riconosceva come uno di quelli indossati dai rapinatori, con all'interno delle formazioni pilifere. I proiettili repertati risultavano di calibro 38 Special.
In base ad una notizia confidenziale venivano subito indagati IM OB, RA SI e AR LD, poi suicidatosi in carcere, ma il delitto rimaneva impunito finché nel 1996 FA TO, esponente di spicco della malavita cagliaritana, iniziava un'attività di collaborazione con la giustizia, nel corso della quale operava chiamate in reità e correità in numerosi delitti e fra l'altro riferiva di avere fornito due pistole calibro 38 Special agli autori della rapina al Bevimarket, indicati in IO DR, AM AL nonché AL TO e OR AN.
2. In base alle predette risultanze il IO e il AM venivano tratti a giudizio davanti alla Corte di Assise di Cagliari, per rispondere del delitto di omicidio aggravato dal nesso teleologico e dei reati di rapina, detenzione e porto abusivo di pistole. Con sentenza del 29-5-2000 la predetta corte condannava ciascuno degli imputati ad anni venti di reclusione per i reati loro ascritti, in concorso di attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti e ritenuta la continuazione, determinando la pena base per l'omicidio in anni diciotto di reclusione.
La corte riteneva il FA intrinsecamente attendibile, per la spontaneità e il disinteresse nelle sue dichiarazioni e per la coerenza, costanza e precisione di esse.
Considerava riscontri generici all'attendibilità i particolari forniti sulle varie rapine narrate, corrispondenti a quanto era emerso da altre fonti, e riscontri specifici la corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto aliunde emerso relativamente alla presenza di un basista, al movente della rapina, all'età e alle fattezze degli autori, al loro numero, al calibro e al numero dei colpi esplosi.
Considerava fonti autonome di prova, e contemporaneamente riscontri al FA, le dichiarazioni rese da EL EL, CU OL, NO GI e SU MA, persone qualificabili come testi ma le cui dichiarazioni, in quanto collaboratori di giustizia, erano state sottoposte a particolare vaglio critico.
Secondo la corte CU aveva dichiarato di avere appreso da FA che IO e AM lo avevano messo in un pasticcio, perché avevano "sporcato l'attrezzatura", ossia le armi che aveva dato loro, perché ne era scaturito un omicidio;
NO aveva riferito che FA aveva detto di sapere tutto dell'omicidio perché aveva fornito le anni agli autori;
SU aveva dichiarato che tra FA e IO vi era stato un litigio, in esito al quale il FA si era sfogato dicendo "chi me l'ha fatto fare a lasciare quelle armi". In particolare la corte dava rilievo alle dichiarazioni del EL, dalle quali era emerso che AC lo aveva avvertito che PP lo andava indicando come autore del delitto;
gli aveva detto che i veri autori erano IO e AM;
gli aveva consigliato di parlare con IO per "sanzionare" PP, poiché i discorsi di quest'ultimo erano pericolosi sia per EL sia per i veri autori del delitto. A seguito del predetto colloquio il EL aveva incontrato IO, il quale gli aveva detto che avrebbe parlato con AM ed aveva ammesso di avere sparato a quell'uomo perché gli era saltato addosso. EL aveva parlato anche con FA, il quale gli aveva confidato che lo avevano incastrato quale fornitore delle pistole.
In base alle predette risultanze, e pur ritenendo elemento neutro il rifiuto degli imputati a sottoporsi all'esame del DNA per la comparazione con le formazioni pilifere rinvenute nel passamontagna, la corte di primo grado riteneva provata la colpevolezza degli imputati, ritenendo che IO aveva certamente sparato il primo colpo;
che pur essendo incerto se gli altri colpi fossero stati sparati dal AM o dallo stesso IO, comunque il AM aveva sostenuto fattivamente l'azione del correo con la minaccia dell'arma e dando un contributo all'ideazione, alla preparazione e all'esecuzione del delitto.
3. Avverso la sentenza di primo grado proponevano impugnazione entrambi gli imputati e la Corte di assise di Appello di Cagliari con sentenza del 9-5-2001 confermava integralmente la sentenza impugnata. La corte di secondo grado escludeva la rilevanza di alcune argomentazioni della difesa, osservando che le discordanze tra l'altezza del secondo rapinatore indicata dal OL e quella del AM e tra le caratteristiche delle armi - indicate dal OL come uguali e dal FA come una a canna lunga e l'altra a canna corta - si giustificavano con lo stato d'animo del teste, con la difficoltà di valutare l'altezza a colpo d'occhio e con il fatto che l'azione era durata pochi secondi e l'attenzione del OL era rivolta ai passamontagna.
Affermava, poi, l'attendibilità del FA, del quale rilevava la conoscenza diretta di tutta la fase preparatoria, e la rilevanza probatoria delle sue dichiarazioni - acquisite per lettura essendo divenute irripetibili per l'imprevedibile suicidio del collaboratore - ritenendole spontanee, disinteressate, costanti e coerenti. In proposito confutava le contrarie argomentazioni degli appellanti, in particolare rilevando che il disagio psichico del FA, che lo aveva portato al suicidio, non era tale da interferire sulla volontà e capacità di riferire la verità dei fatti;
che il FA non aveva interesse a riferire fatti idonei a coinvolgerlo nell'omicidio del NA;
che se avesse voluto accattivarsi l'inquirente avrebbe potuto addossare la responsabilità dell'omicidio allo AR, all'epoca sospettato;
che la circostanza che una volta, e una soltanto, il FA avesse indicato come sparatore il AM, anziché il IO, si spiegava come un semplice lapsus;
che le contraddizioni del FA circa la proprietà delle armi e il custode delle stesse trovavano giustificazione nel fatto che l'arsenale era in comune tra lui e AC e che i custodi delle anni subentravano l'uno all'altro periodicamente.
La corte territoriale ribadiva la valenza dei riscontri evidenziati dalla sentenza di primo grado, precisando che le dichiarazioni del EL potevano essere anche considerate prova autonoma, rispetto alla quale le dichiarazioni del FA potevano essere semplici conferme dell'attendibilità dell'altro.
In particolare la corte rilevava che il sospetto di un travaso di informazioni tra i vari collaboratori era rimasto privo di giustificazione, considerato che i predetti erano detenuti in carceri diverse e lontane;
che la partecipazione del IO ad altre rapine con il FA era confermata dalle dichiarazioni di RD CO e CA EA;
che le dichiarazioni del EL circa la confessione del IO trovavano conferma nella loro credibilità in quelle di PP AN e RA BR nonché nella lettera di IO al giornale "L'Unione Sarda", nella quale il IO aveva dimostrato di avere capito che chi lo accusava era il EL, circostanza che poteva conoscere soltanto perché sapeva che a costui egli aveva confessato il delitto.
La corte, infine, sosteneva che il rifiuto degli imputati di sottoporsi all'esame del DNA non aveva carattere neutro, come ritenuto dal primo giudice, ma in quanto ingiustificato poteva essere considerato come elemento aggiuntivo di valutazione della posizione degli imputati, per il suo indubitabile ed effettivo peso probatorio.
4. Avverso la predetta sentenza di secondo grado ricorrono entrambi gli imputati.
Il IO deduce il vizio di motivazione, sostenendo che le dichiarazioni dei pentiti devono essere qualificate come indizi e non come prove;
che il FA, avendo rivelato a molti di avere fornito le anni per l'omicidio, aveva interesse a confessare per ritagliarsi un ruolo marginale;
che lo stesso FA aveva appreso i fatti da terzi;
che gli altri pentiti erano interessati e sospetti;
che in particolare il SU parla dell'incontro tra FA e IO come di un semplice dialogo, mentre il FA ne parla come di un colloquio tempestoso, conclusosi con schiaffi e calci;
che il EL non è credibile, perché dice di avere appreso i nomi degli autori dell'omicidio da AC nel 1986, mentre costui ancora nel 1995 insisteva con FA per sapere qualcosa del delitto;
che RD dice di avere consegnato a FA, nel periodo di Natale 1985, una pistola calibro 38 e una calibro 7,65, mentre FA parla di due pistole calibro 38 e nella sentenza impugnata si afferma che il periodo della consegna era il Natale 1984; che il rifiuto di fornire il sangue per l'esame del DNA è giustificato per chi, avendo un passato tempestoso, vuole evitare di mettere gli inquirenti in grado di utilizzare l'esito dell'esame per altre ipotesi delittuose. Il AM deduce con un primo motivo la violazione di legge e il vizio motivazionale, sostenendo l'arbitrarietà e illogicità della sentenza impugnata nel ritenere che il FA è attendibile;
che l'altezza del AM riferita dal OL è irrilevante;
che le contraddizioni tra FA e OL sulle armi si spiegano perché il OL non le ha guardate bene;
che l'indicazione del AM, anziché del IO, come lo sparatore, operata dal FA in un'occasione, è frutto di un lapsus;
che il numero degli sparatori riferito dal FA non è significativo, perché appreso da altri. Il ricorrente sostiene, inoltre, che i riscontri costituiti dalle dichiarazioni di altri pentiti non sono individualizzanti e sono viziati da illogicità, perché SU colloca lo scontro tra FA e IO in un periodo incompatibile con gli eventi;
le dichiarazioni di CU, NO e CA circa le lamentele di FA in relazione alle armi perdute confermano che vi sia stata la consegna di armi ma non la partecipazione alla rapina al Bevimarket;
le dichiarazioni del EL non sono credibili, non spiegandosi quale interesse potesse avere il IO a collaborare con il EL e ad ammettere con lui la sua responsabilità per un fatto così grave.
Con il secondo motivo il AM denuncia il vizio di motivazione in ordine al reato di detenzione di anni, sostenendo che non vi è prova dell'esistenza di una detenzione temporalmente autonoma rispetto al porto delle stesse armi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Entrambi i ricorsi sono infondati e ai limiti dell'ammissibilità. Invero la sentenza impugnata ha congruamente spiegato, con motivazione giuridicamente corretta e immune da vizi di illogicità manifesta - le ragioni per le quali ha ritenuto la colpevolezza degli imputati, dando scrupolosamente atto di tutto il percorso decisionale ed esaminando esaurientemente l'attendibilità intrinseca del FA, principale collaboratore;
la sua spontaneità e il suo disinteresse;
la coerenza, costanza e precisione delle sue dichiarazioni;
i riscontri generici e quelli specifici;
le dichiarazioni degli altri pentiti, evidenziandone l'attendibilità, la corrispondenza con le propalazioni del FA e l'autonomia da queste;
la rilevanza probatoria aggiuntiva del rifiuto, ingiustificato, degli imputati di sottoporsi al prelievo necessario per l'indagine comparativa del DNA sui residui piliferi rinvenuti nel passamontagna.
Complessivamente dalla sentenza impugnata emerge che le dichiarazioni del FA sono riscontrate non soltanto quanto alla consegna delle armi agli imputati, ma anche quanto al loro uso per l'omicidio e alla partecipazione al delitto da parte dei predetti.
Invero la consegna delle armi a IO e AM è confermata dalle dichiarazioni di CU e NO che hanno appreso il fatto da FA in epoca non sospetta, e dalle dichiarazioni di SU, che ha assistito ad un litigio tra FA e IO da ritenersi relativo alle pistole, perché il FA disse "chi me l'ha fatto fare a lasciare quelle armi". L'uso di quelle armi per l'omicidio è confermato da CU, il quale ha appreso da FA che IO e AM avevano "sporcato l'attrezzatura", perché ne era scaturito un omicidio. È vero che la fonte di conoscenza dei predetti dichiaranti è sempre ed unicamente il FA, ma va evidenziato che le loro dichiarazioni hanno natura testimoniale- che la fonte di riferimento, - cioè il FA - è deceduto e che l'apprendimento della notizia è avvenuto per tutti in epoca non sospetta, perché molto precedente all'inizio della collaborazione del FA.
La partecipazione degli imputati è poi confermata da altra fonte, cioè il EL, che lo ha appreso da AC e poi ha ricevuto conferma dallo stesso IO.
In proposito dalla sentenza impugnata emerge che l'attendibilità del EL è confermata dal fatto che AC sapeva del delitto, come riferito da FA e PP, e che quest'ultimo ha ammesso la possibilità di avere manifestato sospetti su EL, il che rende credibile l'intervento di AC su EL, la preoccupazione di quest'ultimo per le voci che PP andava diffondendo e l'opportunità di un incontro con IO, cointeressato a porre fine alla propalazione di voci sul delitto, quale vero autore di esso, per evitare ogni approfondimento delle indagini.
Infine la sentenza impugnata ha correttamente affermato la possibilità di valutare, come elemento probatorio aggiuntivo, anche il rifiuto degli imputati a sottoporsi ai prelievi necessari per l'esame comparativo del DNA sui residui piliferi rinvenuti nel passamontagna, perché il rifiuto ingiustificato al prelievo può essere liberamente valutato dal giudice come elemento di convincimento e perfino come riscontro individualizzante alla chiamata di correo (Cass., 6^, n. 1472 del 2-11-1998, Archesso e altri, rv. 213448).
In particolare la sentenza impugnata ha esaurientemente risposto a tutte le obiezioni ed argomentazioni difensive indicate nei motivi di appello, di talché le censure oggetto del ricorso, riproponendo una serie di questioni già esaminate - quali l'altezza dei rapinatori, l'interesse del FA alla confessione, la forma diretta o indiretta di conoscenza del dichiarante, il tipo delle armi usate dai rapinatori, la credibilità del EL - appaiono sostanzialmente rivolte ad una rilettura delle risultanze processuali che esorbita dai poteri di questa Corte, perché fondata su un'interpretazione diversa da quella adottata dalla corte territoriale, ma semplicemente alternativa ad essa, non esclusiva e quindi non tale da dimostrare la manifesta illogicità dell'interpretazione adottata e la conseguente illegittimità del provvedimento impugnato.
La doglianza del IO circa la qualifica delle dichiarazioni dei pentiti come indizi anziché come prova è infondata, avendo la giurisprudenza di questa Corte, ripetutamente affermato la natura di prova delle predette dichiarazioni, anche se esse devono trovare riscontri in altri elementi di prova (Sez. Un., sent. n. 1048 del 6- 12-1991, rv. 189182). La doglianza del AM circa la mancanza di prova in ordine alla detenzione delle armi oltre il tempo strettamente necessario per la rapina è anch'essa infondata. Invero, anche a prescindere dalla illogicità della supposizione che le armi siano state consegnate mentre gli imputati si recavano a commettere il delitto, comunque risulta dalla sentenza impugnata che FA ha dichiarato che dopo la rapina i due imputati si rifugiarono a Desulo per quattro giorni, provvedendo a disfarsi delle pistole, esse, quindi, devono ritenersi rimaste in possesso degli imputati per un tempo ulteriore rispetto a quello strettamente necessario al compimento della rapina. Va rilevato ex officio, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., che i reati di violazione alla legge sulle armi, ascritti ai capi C) e D), sono estinti per intervenuta prescrizione, essendo stati commessi il 23-12 -1985 ed essendo quindi scaduto il relativo termine prescrizionale il 23-12-2000.
Quanto al reato di tentata rapina aggravata, si rileva che il giudice di merito ha riconosciuto agli imputati le attenuanti generiche, dichiarate prevalenti, ma senza specificare se le predette circostanze fossero relative soltanto al reato più grave - cioè quello di omicidio, per il quale è stata fissata la pena base di anni diciotto di reclusione - o anche ai reati satelliti, tra i quali quello di tentata rapina aggravata.
Posto che ai fini della prescrizione il reato continuato va scisso e considerato come una pluralità di reati autonomi (v. Cass., 1^, n. 3921 del 17-3-1989, Falessi, rv. 180802), il giudice di merito dovrebbe precisare se le attenuanti generiche prevalenti si riferiscano non soltanto al reato più grave o anche agli altri:
invero tale indicazione serve a permettere il recupero dell'autonomia dei singoli reati tutte le volte che dovesse rendersi necessario lo scioglimento del cumulo giuridico delle pene per l'applicazione di disposizioni, come quelle attinenti alle cause estintive del reato e della pena, che siano riferibili soltanto ad alcuni dei reati meno gravi (Cass., 1^, n. 1450 del 7-2-1987, Ricca, rv. 175054; Cass., 6^, n. 12828 del 27-6-1989, Ferrigni, rv. 182135). Tuttavia, di fronte ad una generica affermazione di concessione e di prevalenza delle attenuanti generiche, senza specificazione dei reati ai quali le predette circostanze si riferiscono, si deve ritenere che esse attengano a tutti i reati contestati, sia per la mancanza di un'indicazione specifica in senso contrario, sia per la natura delle predette circostanze, generalmente basate su considerazioni attinenti alla personalità dell'imputato e quindi riferibili a tutti i reati da lui commessi, sia, comunque, per il principio del favor rei, da ritenersi applicabile non soltanto nel giudizio di responsabilità ma in ogni valutazione riguardante l'imputato.
In concorso delle attenuanti generiche prevalenti, anche il delitto tentato di rapina aggravata è prescritto.
La sentenza impugnata dev'essere quindi annullata senza rinvio, limitatamente ai reati ai capi B), C) e D) perché estinti per prescrizione. Conseguentemente la pena inflitta per gli stessi reati a titolo di continuazione con l'omicidio - determinata dal giudice di merito in due anni di reclusione in aumento della pena base di anni diciotto - può essere eliminata direttamente da questa Corte, ai sensi dell'art. 620 lett. l) c.p.p.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai capi B), C) e D) essendo i reati estinti per prescrizione. Elimina la relativa pena e determina la pena residua nei confronti di ciascun ricorrente in anni diciotto di reclusione. Rigetta nel resto i ricorsi. Così deciso in Roma, il 20 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2002