Sentenza 18 gennaio 2005
Massime • 1
In presenza della causa estintiva della prescrizione del reato, deve essere privilegiata la pronuncia di proscioglimento nel merito, non solo quando dagli atti già acquisiti risulti la prova positiva dell'innocenza dell'imputato, ma anche quando manchi la prova di colpevolezza a suo carico. Ne consegue che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 129, comma secondo cod. proc. pen., per irragionevole disparità di trattamento rispetto alla posizione dell'imputato di un reato non ancora prescritto, sul rilievo che costui può essere assolto con formula ampia ex art. 530, comma secondo cod. proc. pen., anche nell'ipotesi in cui il P.M. non sia riuscito a produrre prove a suo carico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/01/2005, n. 17382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17382 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato - Presidente - del 18/01/2005
Dott. DI POPOLO Angelo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 44
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo TO - Consigliere - N. 31229/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto il 9.6.2004 da:
avv. GIANZI Giuseppe, difensore di DI DO ON, nato a [...] il 28.10.1932, il [...] dallo stesso Di NN, il 9.7.2004 dagli avv. FALASCHI Paolo Emilio e dal prof. Giovanni Aricò in favore di RT UD;
avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Milano del 26 febbraio 2004;
Letti i ricorsi e la sentenza impugnata;
Letta la memoria del 14.1.2005 depositata dall'Avv. FALASCHI;
Sentita la relazione del Consigliere Dr. Paolo TO BRUNO;
Udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del sostituto Dr. Vito Monetti, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso del LI ed il rigetto di quello di Di NN;
Sentiti, altresì, gli avv. FALASCHI Paolo Emilio, nell'interesse del LI, che ha sollevato l'eccezione d'incostituzioalità ed ha chiesto l'annullamento con o senza rinvio della sentenza impugnata e la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale;
l'avv. ARICÒ Giovanni che, in favore dello stesso LI, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste;
l'avv. GIANZI Giuseppe TO che, in favore del Di NN, ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 29 luglio 1994, Fon. UD LI e ON Di NN erano ritenuti responsabili del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione aggravata, per avere, insieme a Roberto Calvi, presidente ed amministratore delegato del CO OS (posto in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministero del Tesoro del 6.8.1982 e dichiarato in stato di insolvenza con sentenza del Tribunale di Milano del 25 agosto 1982), concorso nella distrazione e, comunque, nella dissipazione di beni in danno dello stesso istituto di credito, ed in particolare di fondi liquidi erogati da società panamensi e del Liechtenstein, agenti sotto il controllo e su disposizioni del predetto Calvi, finanziate da banche costituenti emanazioni del medesimo CO OS ed operanti all'estero come sue filiali di fatto;
fondi dei quali il Calvi, a seguito di accordi conclusi con l'intervento e la cooperazione di ID LL e del Di NN, finalizzati alla realizzazione di erogazioni finanziare occulte, concordate con TO (inteso TI) AX ed il LI per conto del P.S.I., disponeva il versamento mediante due distinti accrediti dell'importo di 3,5 milioni di dollari U.S.A. ciascuno, presso un conto bancario segreto denominato conto protezione, aperto presso l'Unione Banche Svizzere di Lugano e posto a disposizione dal titolare RI IL, il quale provvedeva poi alla successiva destinazione degli stessi fondi al suddetto partito politico.
Per l'effetto, gli imputati erano così condannati;
il LI alla pena di anni otto e mesi sei di reclusione ed il Di NN a quella di anni sette di reclusione, oltre pene accessorie per entrambi nonché risarcimento dei danni, con provvisionali immediatamente esecutive, in favore delle costituite parti civili.
Pronunciando sul gravame proposto in favore degli imputati, la Corte d'Appello di Milano, con sentenza del 7 giugno 1997, riformava in parte l'impugnata decisione, concedendo al LI le attenuanti generiche, dichiarate equivalenti alle contestate aggravanti e riducendo, conseguentemente, la pena inflitta ad anni quattro di reclusione. Riduceva, altresì, la pena inflitta al Di NN ad anni quattro e mesi sei di reclusione.
A seguito di ricorso per Cassazione, questa Sezione Penale, con sentenza del 15.6.1999, annullava in parte l'impugnata decisione, con rinvio allo stesso giudice di merito.
Pronunciando come giudice di rinvio, altra sezione della stessa Corte d'Appello di Milano, con sentenza del 13 luglio 2001, riduceva la pena inflitta al LI ad anni tre e mesi otto di reclusione, mentre confermava la pena di anni quattro e mesi sei inflitta al Di NN. Dichiarava, altresì, interamente condonata la pena inflitta al primo e condonata nel limite di quattro anni quella inflitta al secondo, confermando nel resto le statuizioni di primo grado. Avverso tale decisione, i difensori degli stessi imputati proponevano nuovo ricorso per Cassazione, a seguito del quale la Prima Sezione Penale di questa Corte, con sentenza del 22 marzo 2002, pronunciava altro annullamento con rinvio, rilevando che la Corte distrettuale aveva utilizzato alcune dichiarazioni predibattimentali, anche di coimputati, senza la doverosa garanzia del contraddittorio dibattimentale sulla base di un'erronea interpretazione della sopravvenuta normativa in materia, senza procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale anche al fine di accertare l'attualità del rifiuto degli stessi di sottoporsi all'esame dibattimentale.
In sede di rinvio innanzi ad altra sezione della Corte milanese, si procedeva alla disposta rinnovazione istruttoria, mediante il riesame di LI EO, IO LL e IL RI, ai sensi dell'art. 197 bis c.p.p.. In esito ai compiuti adempimenti, quella stessa Corte distrettuale, con la sentenza in epigrafe indicata, riformava in parte la sentenza del Tribunale di Milano del 29 luglio 1994, così statuendo:
- per il LI, ritenuta la prevalenza delle già concesse attenuanti generiche sulle contestate aggravanti, dichiarava non doversi procedere a suo carico perché il reato ascritto era estinto per intervenuta prescrizione;
- concedeva al Di NN le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti e, per l'effetto, riduceva la pena inflitta allo stesso ad anni quattro di reclusione, oltre pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque e quelle ulteriori di cui all'art. 216, ultimo comma RD n. 267/1942, già irrogate in primo grado;
dichiarava integralmente condonate la pena principale e le pene accessorie come sopra inflitte e confermava nel resto l'impugnata sentenza, anche relativamente alle statuizioni civili a carico dello stesso imputato. Avverso l'anzidetta pronuncia, i difensori del LI e del Di NN, nonché quest'ultimo personalmente, propongono ora nuovo ricorso per cassazione, che affidano alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il primo motivo di ricorso proposto in favore del Di NN denuncia violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione alla ritenuta sussistenza di un concorso penalmente rilevante nel contestato reato di bancarotta per distrazione;
violazione di legge in riferimento agli artt. 110 e ss. c.p. ed ancora illogicità e mancanza di motivazione.
Denuncia, in particolare, il difetto motivazionale sul punto essenziale della vicenda che lo riguardava, e cioè la prova della consapevolezza da parte sua della distrazione dei fondi del CO OS in favore del PSI. Al riguardo, nonostante le due sentenze di legittimità avessero, in sostanza, segnalato il rilievo essenziale che, per la posizione dello stesso ricorrente, avevano le dichiarazioni di IO LL, LI EO e OR IN (quelle del RI riguardavano più particolarmente il coimputato LI), e che, in occasione del secondo rinvio, le stesse fossero state finalmente raccolte con le garanzie del contraddittorio, nondimeno non erano state poi minimamente utilizzate - pur se riassuntivamente riportate nella sentenza impugnata -per la dimostrazione dei punti sui quali si basava l'accusa di concorso in bancarotta fraudolenta a carico. In proposito, la motivazione rivelava un salto logico evidente, in quanto dai rapporti intercorsi tra NI e CO OS - cui esso istante era rimasto, comunque, estraneo, essendo intercorsi tra OR IN, direttore finanziario dell'NI, e LI EO, funzionario del CO OS - era stato tratto il distorto convincimento della successiva utilizzazione dei fondi, ai fini dell'illecito finanziamento del PSI. Di tale finanziamento e del c.d. conto protezione l'imputato aveva sempre ignorato l'esistenza, di talché, ingiustificatamente, il giudice di merito aveva ritenuto che l'aver favorito i rapporti NI-CO OS fosse circostanza idonea ad autorizzare la conclusione del concorso nelle scelte distrattive del Calvi in favore dell'anzidetto partito politico. Risultavano, così, violati i principi che governano il concorso di persone nel reato, con specifico riferimento al profilo del concorso dell'extraneus nel reato proprio di bancarotta ed all'elemento soggettivo, essendo mancata del tutto la dimostrazione di come fosse dato attribuire allo stesso Di NN la consapevolezza di una vicenda alla quale era rimasto totalmente estraneo, appunto l'illecito finanziamento in favore del PSI. Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 606, lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 133 e 69 c.p.; violazione di legge ed illogicità della motivazione. Censura, in particolare, la motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui ha ritenuto che le riconosciute attenuanti generiche dovessero essere giudicate solo equivalenti e non già prevalenti rispetto alle contestate aggravanti, con questo incorrendo in un evidente vizio logico in quanto aveva attribuito rilievo ostativo, ad un più benevolo trattamento, alla circostanza che il Di NN non si sarebbe attivato per concordare il risarcimento del danno nei confronti delle parti civili, circostanza che poco prima (a pag. 33) era stata, però, ritenuta sostanzialmente irrilevante ai fini della concessione delle generiche. Ulteriore illogicità risiedeva nel fatto che, a tutto concedere, esso istante avrebbe agito come terzo estraneo alla condotta dell'autore del reato proprio e non già come beneficiario della pretesa distrazione, sicché, mentre chi ne era stato effettivo beneficiario (per l'appunto il LI, sia pure non in proprio, ma per conto del suo partito) aveva ottenuto la prevalenza, questo stesso beneficio era stato invece negato allo stesso ricorrente. 2. - Per quanto riguarda il ricorso proposto personalmente dal Di NN, il primo motivo denuncia violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) in relazione agli artt. 110 e 216 l.f. In particolare, censura il difetto di motivazione in punto di penale responsabilità di esso ricorrente nonché l'erronea e contraddittoria valutazione dei mezzi di prova assunti in dibattimento;
la mancanza di prova in ordine all'elemento oggettivo e soggettivo del reato;
l'illogicità manifesta della motivazione anche con riferimento alla violazione degli artt. 500 c.p.p. e 111 della Costituzione ed alla concessione delle attenuanti generiche in rapporto di equivalenza. Ripropone in sostanza la censura relativa alla mancanza di motivazione in ordine all'ipotizzato concorso nella bancarotta fraudolenta, nonostante fosse emersa la sostanziale estraneità di esso ricorrente alle vicende a monte riguardanti il complesso rapporto di finanziamento NI-CO OS e la mancanza di consapevolezza in ordine alla successiva uscita dei sette milioni di dollari dalle casse del CO OS e, dunque, del correlativo dolo di arrecare pregiudizio ai creditori. - Altro profilo di doglianza attiene alla mancata assunzione di prova decisiva, nonché al travisamento dei fatti e delle fonti di prova, sotto il decisivo profilo della manifesta illogicità della motivazione. Ed invero, dalla motivazione della sentenza impugnata risulta che le fonti di prova a carico del Di NN erano innanzitutto rappresentate dal sequestro di un appunto dattiloscritto e di una lettera d'incarico, datata Roma 23.5.1980, in favore dell'Ultrafin Canada, custoditi dal LL nella cassaforte dell'ufficio in Castiglion Fibocchi. Infondatamente, era stato però attribuito rilievo decisivo a tali argomenti, trascurando di considerare che la c.d. procura rinvenuta in possesso del LL era un'evidente manipolazione del documento originale: infatti, la data di quest'ultimo era quella del 3.5.1980; la procura cui faceva riferimento la sentenza impugnata, secondo la fantasiosa ricostruzione resa dal LL al P.M. di Milano sarebbe stata scritta ed inviata al Calvi nel novembre successivo, in coincidenza del c.d. accordo Calvi-LL-Di NN, inteso a consentire il finanziamento al PSI. Inoltre, la c.d. procura ritrovata negli uffici del LL recava la firma del Di NN quale Vice Presidente dell'NI, ove, invece, lo stesso imputato, nel maggio del 1980, rivestiva la carica di Direttore Generale dello stesso Ente. La falsità del documento era stata pacificamente accertata dal P.M. e dal GI di Roma nel primo procedimento aperto sulla base di tali documenti. Non solo, ma dalla requisitoria del P.M. del tempo, dr. Gallucci, risultava la falsificazione del documento, nonché l'estraneità del Di NN a qualsiasi contratto di finanziamento con il Calvi. Tanto era emerso dalle dichiarazioni del IN, responsabile delle attività finanziarie dell'NI ed alle dirette dipendenze del Presidente, dalle perizie in atti e dalle dichiarazioni dell'ing. ND, Presidente dell'Eni che avevano confermato quelle del IN. Alla luce di tali considerazioni costituiva violazione della legge processuale la mancata assunzione a fini probatori dell'anzidetta requisitoria del P.M. e del successivo decreto di proscioglimento del GI dr. Cudillo, nonostante esplicita richiesta in dibattimento e nonostante che, in primo grado, la Corte avesse aderito alla richiesta della difesa di acquisire tali atti al fascicolo per il dibattimento.
- Ulteriore profilo, concernente pur esso il difetto di motivazione, ribadisce l'assoluta estraneità del Di NN alla fase preparatoria e realizzativa dei contratti di finanziamento intercorsi tra NI e CO OS, antecedente necessario del finanziamento illecito in favore del PSI. Indica, in particolare, le dichiarazioni del IN, funzionario NI, e del EO, direttore per le consociate estere del CO OS, dalle quali risulta la mancata partecipazione del Di NN alle anzidette operazioni finanziarie. Inoltre, non si ravvisavano in atti elementi dai quali potesse desumersi un comportamento cosciente e volontario nella consumazione del reato di bancarotta, anche in concorso con altri soggetti. Costituiva mera illazione della Corte l'assunto secondo il quale il Di NN avrebbe, comunque, spiegato la sua influenza in seno alla giunta NI (che, in realtà, non aveva mai preso in esame la negoziazione dei contratti NI-CO OS) ottenendo non solo l'approvazione del progetto finanziario, ma anche - e soprattutto - ulteriori benemerenze da spendere presso i vertici del PSI nella prospettiva della sua promozione a presidente dell'Ente petrolifero. A quest'ultimo riguardo, il ricorrente osserva che la sua nomina a Vice Presidente risaliva a pochi mesi prima dei fatti oggetto di causa, sicché un'aspirazione alla Presidenza avrebbe potuto collocarsi a distanza di almeno tre anni, in prossimità cioè della scadenza del mandato della giunta in carica.
- Altra doglianza riguarda la manifesta illogicità della sentenza, anche con riferimento alla violazione dell'art. 500, comma secondo c.p.p. e 111 della Costituzione. Osserva, in proposito, che,
nonostante i principi che regolano il giusto processo, ribaditi dalle sentenze di annullamento della Suprema Corte, secondo cui non possono essere utilizzate le prove assunte in difetto di contraddittorio, il giudice di merito aveva apprezzato a carico del Di NN le dichiarazioni rese da EL li e EO nella fase delle indagini preliminari. L'inattendibilità del teste all'esame dibattimentale non autorizzava a ritenere utilizzabili per la decisione dichiarazioni da lui rese senza il rispetto del contraddittorio, specie con riferimento alle dichiarazioni del LI in ordine al ruolo da lui svolto nella vicenda, ai contatti asseritamene avuti con esso Di NN ed al suo ruolo di intermediario nella realizzazione del contratto ENl-CO OS. Tali affermazioni non erano state assolutamente ribadite, in sede dibattimentale, dal LL che aveva, invece, negato ogni coinvolgimento dello stesso ricorrente nella vicenda in questione.
- L'ultima doglianza riguarda la mancanza e manifesta illogicità della motivazione relativamente alla concessione delle attenuanti generiche in rapporto di equivalenza. La censura riguarda la determinazione della pena ed il mancato giudizio di prevalenza delle concesse attenuanti che, a dire del ricorrente, non sarebbe stato rispettoso dei criteri di legge.
3. - Il primo motivo del ricorso proposto in favore del LI denuncia violazione ed errata applicazione dell'art. 129, comma secondo, c.p.p. sul riflesso che la Corte di merito non aveva rilevato l'evidenza dell'assoluta estraneità dell'imputato nella vicenda in questione. Impugnava, altresì, ove davvero esistente, l'ordinanza della stessa Corte che, nell'estromettere dal giudizio le dichiarazioni rese dai coimputati LL e RI nel corso delle indagini preliminari, in ossequio al dicium del Supremo Collegio, aveva, sia pure per implicito, espunto dagli atti di causa anche il verbale di confronto LL-Di NN raccolto il 18 maggio 1988 in altro procedimento, quando ancora non era stata elaborata l'accusa che avrebbe portato al coinvolgimento nel processo dello stesso LI. Ebbene, da questo confronto, ripetutamente richiamato dalla difesa anche nei motivi d'impugnazione, risultava evidente la totale estraneità dell'imputato, emergendo che nell'affare relativo ai rapporti NI-CO OS vi erano stati contatti tra il LL ed il Di NN, con il coinvolgimento di UM OL, che si riteneva portavoce del PSI per gli aspetti finanziari, in quanto vicino al AT, responsabile milanese del partito, e non certo ad esso LI. La mancata considerazione di questo atto processuale risalente a periodo non sospetto e da cui emergeva che era stato OL e non il LI ad occuparsi del finanziamento, integrava il vizio di carenza di motivazione. Risultava, pure, che era stato OL e non il LI a portare il numero del conto corrente di RI a LL affinché quest'ultimo lo fornisse a Calvi. Inoltre, dopo l'accoglimento dei motivi di ricorso in ordine all'abnormità della c.d. pseudo perizia grafica in punto di grafia e sottoscrizione dell'appunto manoscritto con il numero del conto Protezione e dopo il rigetto di perizia d'ufficio sullo stesso appunto (vergato su carta intestata della Camera dei Deputati, ove sedeva anche il AT) le uniche prove sulla grafia dello stesso appunto, non proveniente dal LI, rimanevano la relazione di consulenza tecnico-grafica 30.11.1993 della dr.ssa Valeria Mattei Perrone, nominata c.t.u. dal Tribunale civile di Roma nella causa per diffamazione e danni intentata dallo stesso LI e la consulenza di parte del dr. Renato Perrella, da questi giurata presso la Pretura di Roma l'8.1.1993. Da tali elaborati, ritualmente prodotti dalla difesa ed acquisiti al fascicolo per il dibattimento risultava comprovato in giudizio che non era di mano del LI l'appunto manoscritto che conteneva il numero del conto Protezione intestato a RI. Dal compendio di tali atti emergeva evidente e macroscopica l'assoluta estraneità del LI al finanziamento NI-CO OS e la mancata conoscenza dei relativi affari, essendosi egli limitato a trasmettere alla sede milanese del PSI il numero del conto corrente svizzero intestato a RI.
La mancata considerazione di tali elementi integrava il vizio d'inesistenza di motivazione e di violazione dell'art. 129, comma secondo, c.p.p., per assoluta estraneità dello stesso LI, con macroscopica evidenza della sua totale estraneità. Non solo, ma la Corte di merito non aveva tenuto conto, se non per sminuirla in poche righe, la testimonianza diretta del dr. Fabrizio Trecca, di particolare rilievo, invece, in quanto aveva negato che si fosse tenuto a casa LI (la cui ubicazione peraltro era stata erroneamente indicata dall'accusa) il famoso incontro tra LL e AX, durante il quale sarebbe stato deciso e concordato il finanziamento al PSI dal CO OS. E tale negativa, rappresentava un'ulteriore decisiva prova dell'evidenza dell'estraneità del LI.
Ulteriore elemento di prova in suo favore era rappresentato dalla deposizione di AX alla Corte di Assise di Roma e la relazione dello stesso alla Camera dei Deputati al momento dell'autorizzazione a procedere. Illogicamente il giudice di merito aveva ritenuto non credibili le dichiarazioni del AX, peraltro conformi a quelle del LL in sede di confronto con il Di NN, senza peraltro considerare che, già all'epoca, il segretario del partito era in contrasto con il LI, accusato di voler mettere da parte il grande capo per divenire lui il nuovo segretario generale del PSI, sicché avrebbe avuto tutto l'interesse ad accusare lo stesso LI. Altra macroscopica illegittimità della sentenza impugnata era l'affermazione a pagina 25 secondo cui AX avrebbe riduttivamente ammesso di avere informato LI della vicenda relativa al finanziamento di Calvi, in quanto non si vede perché mai il segretario del partito avrebbe dovuto informare il LI se fosse stato davvero quest'ultimo ad occuparsi del finanziamento sin dall'inizio. Insomma, era evidente l'estraneità dell'imputato nella vicenda, essendosi limitato a svolgere il ruolo di postino, portando il numero del conto protezione da RI a AT che poi lo consegnò ad OL, il quale, a sua volta, lo portò al LL, senza nulla sapere al riguardo.
- Il secondo motivo denuncia violazione ed errata applicazione dell'art. 129 c.p.p. anche con riferimento alla mancanza di prova della responsabilità del LI, con riferimento alla violazione degli artt. 190, 195 e 192 c.p.p. ed alla totale inattendibilità delle dichiarazioni del RI ed all'impossibilità di valutare la deposizione dello stesso come prova a carico, in quanto non confermata dal teste de relato AX e, comunque, per mancanza di elementi di riscontro.
In proposito il ricorrente insiste nel rilievo dell'assoluto deserto probatorio che avrebbe caratterizzato la sua deposizione, in quanto, dopo che erano state espunte dal processo le dichiarazioni rese da LL e da RI nel corso delle indagini preliminari, a seguito delle sentenze di annullamento della Suprema Corte, ed era stata annullata dalla stessa Cassazione la c.d. pseudo perizia grafica, il solo elemento a carico del LI era rappresentato dalle dichiarazioni rese al dibattimento dallo stesso RI, in esito alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale finalmente effettuata in sede di rinvio. Ma tale dichiarazione, nella parte in cui riferiva che AX avrebbe parlato al RI del finanziamento del quale si stava occupando UD LI, non era utilizzabile in quanto non era stata confermata ed anzi contraddetta dallo stesso AX, sicché l'utilizzazione della stessa da parte della Corte di merito integrava violazione dell'art. 195. Inoltre, le stesse dichiarazioni erano rimaste del tutto prive di riscontro, di guisa che sussisteva anche la violazione dell'art. 192, comma terzo. D'altronde, il contenuto delle stesse era resistito da un formidabile argomento logico riguardante l'assoluta inutilità del coinvolgimento del LI al solo scopo di fargli fare il fattorino per la consegna del biglietto contenente il numero del conto protezione, ben potendo il RI consegnare direttamente al AT lo stesso manoscritto. Non si era tenuto conto del fatto che, essendo solito agire a compartimenti stagni, AX aveva avuto tutto l'interesse a creare un diaframma tra i due, utilizzando per la consegna l'ignaro LI, allo scopo di evitare possibili ricatti da parte del due che, venendo a conoscenza del cospicuo finanziamento, avrebbero potuto accampare pretese per loro necessità personali (il RI noto viveur, frequentatore dei Carabi) o personali e del PSI milanese il AT, che stava sempre in debito d'ossigeno. Sul punto - che aveva costituito oggetto di apposita argomentazione difensiva - era del tutto mancata la motivazione nel provvedimento impugnato. Inoltre, nella valutazione delle dichiarazioni accusatorie del RI, la Corte aveva pure omesso di esaminare preliminarmente l'attendibilità soggettiva del dichiarante, come richiesto da pacifica interpretazione giurisprudenziale in tema di valutazione delle dichiarazioni dei coimputati. Se lo avesse fatto, avrebbe accertato che il RI era personaggio del tutto inaffidabile, che, ben disposto a compiacere i P.M. inquirenti, essendo gravato da altre pendenze giudiziarie, al fine di evitare il carcere (non aveva fatto neppure un giorno di galera), aveva ingiustamente e falsamente coinvolto il LI nella vicenda. Peraltro, tale coinvolgimento era legato ad un labile elemento, come la frase attribuita al AX, che avrebbe potuto avere altre spiegazioni (limitate, comunque, al fatto che il LI si occupava non del finanziamento, ma solo di portare il numero del conto a chi di dovere). Frase che, peraltro, lo stesso segretario del partito aveva recisamente negato, rivelando di avere solo successivamente - ed a cose ormai fatte - informato il LI. 4. - Nella griglia dei rilievi difensivi un ruolo pregiudiziale va, ovviamente, riconosciuto all'eccezione d'illegittimità costituzionale dell'art. 129 del codice di rito che, sollevata nella memoria difensiva richiamata in epigrafe, è stata riproposta all'odierno dibattimento.
La denuncia d'illegittimità si muove in una duplice prospettiva. Per un verso, sul riflesso della patente violazione degli artt. 3 e 111 della Carta Costituzionale ove la disposizione censurata fosse da intendere nel senso che, dopo la maturazione del termine prescrizionale, si determini un'inversione dell'onere della prova, pretendendo dall'imputato la dimostrazione della sua estraneità per poter conseguire l'assoluzione nel merito. Tale differenziato regime comporterebbe un'evidente discriminazione di trattamento rispetto ai cittadini giudicati in processi penali nei quali non è ancora maturata la prescrizione, con violazione appunto del principio di uguaglianza e dei criteri informatori del giusto processo. Un ulteriore profilo d'illegittimità costituzionale, per irragionevole disparità di trattamento, viene proposto sul rilievo che il cittadino giudicato per reato non ancora prescritto, sulla base del vigente codice di rito, deve essere assolto con formula ampia, ai sensi dell'art. 530, comma secondo, c.p.p., anche nell'ipotesi in cui il P.M., in quel processo, sia riuscito a produrre prove a carico, ma non già prove sufficienti per una pronuncia di condanna. A sostegno della proposta eccezione, parte istante ha richiamato, allegandone copia, la sentenza della Corte Costituzionale 9 gennaio 197 5, n. 5, che, con decisione praticamente in termini, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 152 c.p.p. del vecchio codice, in tema di prova evidente e violazione del principio di uguaglianza per disparità di trattamento. La questione è manifestamente infondata. Lo è sotto il primo profilo prospettato, e cioè quello afferente ad una pretesa inversione dell'onus probandi, posto che la lettera della norma in esame non autorizza la chiave di lettura proposta dalla parte ricorrente. È ius receptum, infatti, che il testo dell'art. 129 c.p.p., come, del resto, è fatto palese dal significato proprio delle locuzioni usate, deve essere inteso nel senso che il giudice, in presenza di una causa di estinzione del reato, debba privilegiare la pronuncia di proscioglimento nel merito, con formula corrispondente, non già subordinatamente all'assolvimento da parte dell'imputato di un onere di prova della sua estraneità, ma solo quando dagli atti di causa, e dunque per tabulas, risulti evidente - e, dunque, con rilievo percettivo ictu oculi - che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso e che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato (cfr. Cass. n. 48527 del 18.11.2003, rv. 228505, secondo cui la valutazione che, in proposito, deve essere compiuta dal giudice appartiene più al concetto di constatazione che a quello di apprezzamento;
con la conseguenza che, qualora le risultanze processuali siano tali da condurre a diverse ed alternative interpretazioni, senza che risulti evidente la prova dell'estraneità dell'imputato olfatto criminoso, non può essere applicata la regola di giudizio ex art. 530, comma secondo cod.proc.pen., la quale equipara la prova incompleta,
contraddittoria od insufficiente alla mancanza di prova, ma deve essere dichiarata la causa estintiva della prescrizione). Ma lo è anche sotto il secondo profilo, posto che la formula letterale usata dal legislatore è tale, per sua ampiezza, da inglobare anche la prospettiva segnalata dall'istante, e cioè quella della mancanza di prova che l'imputato abbia commesso il fatto, ossia l'ipotesi che, a norma dell'art. 530, capoverso, del codice di rito, comporta l'assoluzione nel merito. Non è, pertanto, pertinente il richiamo al precedente storico dell'art. 129 del vigente codice di rito, rappresentato dall'art. 152 del vecchio codice, ed alla vicenda processuale che ha portato al rilievo d'incostituzionalità di quella precedente formulazione normativa.
Ed infatti, l'originario testo dell'art. 152, capoverso, del codice previgente recitava: quando risulta una causa di estinzione del reato, ma già esistono prove le quali rendono evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non è preveduto dalla legge come reato, il giudice pronuncia in merito, prosciogliendo con la formula prescritta. Il fatto che la precedente formula normativa limitasse la prevalenza della pronuncia di proscioglimento alla declaratoria della causa estintiva nella sola ipotesi dell'esistenza di prove che rendessero evidente l'estraneità dell'imputato, e dunque alla sola fattispecie della prova positiva dell'innocenza e non anche a quella della mancanza di prove di colpevolezza, aveva determinato la declaratoria d'illegittimità costituzionale, con la pronuncia richiamata dal difensore ricorrente, stante gli effetti discriminatori della differenziazione normativa delle due fattispecie, la cui sostanziale omogeneità era, invece, avvalorata anche dalla loro perfetta equiparazione agli effetti della sentenza di proscioglimento, da pronunciarsi da parte del giudice istruttore, ai sensi dell'art. 378 c.p.p., all'esito dell'istruzione formale, ovvero dal giudice del dibattimento, all'esito del giudizio ai sensi dell'art. 479, capoverso, del vecchio rito. Il testo dell'art. 129 capoverso del nuovo codice riesce ad evitare il rischio che sia perpetuata la formale discriminazione ancorando la (prevalente) pronuncia di proscioglimento non già al riscontro positivo dell'esistenza di elementi di prova dimostrativi dell'innocenza dell'imputato (sì da lasciare scoperta l'ipotesi della mancanza di prova della sua colpevolezza), ma ad un dato obiettivo, immediatamente percepibile, rappresentato dal riferimento agli atti. Insomma, il richiamo agli atti di causa, e dunque alla realtà procedimentale sedimentatasi sino al momento della possibile declaratoria di una causa estintiva del reato, consente di ricomprendere entrambe le fattispecie (prova positiva di innocenza e mancanza di prova di estraneità) che un tempo avevano originato la giusta censura d'illegittimità costituzionale. L'intento di evitare discriminazioni da parte del legislatore - che peraltro non poteva che essere avvertito delle problematiche interpretative che avevano riguardato l'omologo art. 152 ed avevano portato al giusto rilievo d'illegittimità costituzionale - deve, dunque, ritenersi riuscito, consentendo la lettera della legge di optare per un'interpretazione inglobante delle due ipotesi, che, ponendosi in sintonia con i principi costituzionali, la pone al riparo da denunce d'incostituzionalità analoghe a quelle che avevano riguardato il precedente normativo.
Va, infine, ricordato che, con riferimento all'ipotizzata disparità di trattamento tra l'imputato cui sia applicata la prescrizione, anche in presenza di una situazione di insufficienza probatoria, e quello che, nella stessa situazione, può godere della più favorevole formula di cui all'art. 530 c.p.p., il Giudice delle leggi, con ordinanza dell'11.7.1991, ha già ritenuto manifestamente infondata la questione, sulla base del principio della rinunziabilità della causa estintiva, esteso alla prescrizione dalla sentenza n. 275 del 31.5.1990 della stessa Corte Costituzionale. Venendo, ora, al merito della censura, si osserva che la doglianza di parte è priva di fondamento, risultando correttamente motivato il giudizio espresso dal giudice di merito che, non solo ha negato la sussistenza del presupposto - da intendersi oggettivo per quanto si è detto - dell'evidenza dell'estraneità del LI, ma ha anche indicato elementi di positività, e cioè elementi di colpevolezza che, in mancanza di prescrizione, avrebbero comportato l'affermazione di colpevolezza in ordine all'addebito accusatorio. La più eloquente riprova di ciò si ricava proprio dalla dinamica di giudizio che porta al riconoscimento della maturata prescrizione per effetto della riconosciuta prevalenza delle circostanze generiche, nei termini di una valutazione che inerisce propriamente ad un preliminare giudizio di colpevolezza, osservandosi, con notazione sin troppo ovvia, che le attenuanti rappresentano un beneficio concedibile al reo e, certamente, non all'imputato che si ritenga del tutto estraneo agli addebiti accusatori. D'altro canto, era strategia difensiva assai ardua - ed affatto improbabile - quella fondata sull'assunto dell'evidenza di estraneità in presenza di ben quattro giudizi di merito (del tribunale e di ben tre diverse Corti d'Appello), tutti convergenti in punto di penale responsabilità.
Ad ogni buon conto - e solo per ragioni di completezza espositiva - varrà considerare che le questioni che, ancor'oggi, agita parte ricorrente, facendone oggetto dei due motivi di ricorso, attengono a profili di fatto che non possono essere valutati da questa Corte di legittimità, il cui esame sul punto deve arrestarsi alla verifica - nel caso di specie largamente positiva - del buon governo del giudice di appello del metodo di giudizio dettato dall'art. 129, capoverso, del codice di rito. Le stesse questioni trovano, del resto, compiuta risposta nel percorso argomentativo seguito dal giudice di appello, sia espressamente sia per implicito, stante l'incompatibilità logica con la ricostruzione della vicenda prescelta dalla Corte distrettuale, in quanto ritenute inidonee a sovvertire l'ordine logico prescelto ed a giustificare una più favorevole soluzione per l'imputato. Non solo, ma il giudice d'appello si è fatto carico di smentire le diverse argomentazioni difensive volte ad infirmare la valenza degli elementi accusatori, condividendo - pur nei termini della sommaria delibazione propedeutica alla successiva applicazione dell'art. 129, capoverso - il giudizio di responsabilità formulato dal primo giudice. E la complessiva valutazione poggia sulle dichiarazioni rese da IL RI, in sede di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, correttamente vagliate nella loro attendibilità soggettiva ed oggettiva, previa individuazione di precisi riscontri obiettivi - tra i quali gli accertati rapporti di conoscenza e frequentazione tra il LI e IO LL e l'appunto dattiloscritto sequestrato nel corso della perquisizione domiciliare nei confronti di quest'ultimo - e di ordine logico, atteso il ruolo svolto dallo stesso LI in seno al PSI ed ai suoi rapporti con il segretario del tempo, TI AX. La stessa Corte distrettuale ha risposto, in termini del tutto plausibili e condivisibili, anche all'obiezione difensiva in ordine alla pretesa incongruenza dell'attribuzione del ruolo di mero postino o fattorino svolto dal LI nella vicenda, attraverso la consegna dell'appunto contenente il numero del conto protezione al sen. TO AT, che, tramite l'OL, avrebbe dovuto farlo recapitare al LL, posto che il RI avrebbe ben potuto provvedervi direttamente. La segnalata circostanza, infatti, non implicava, in realtà, alcun dequalificante ridimensionamento del ruolo del LI, costituendo, piuttosto, significativa sottolineatura del suo pieno coinvolgimento nell'intera vicenda dell'illecito finanziamento, vuoi per l'affidamento fiduciario che sottendeva vuoi perché rappresentava, comunque, un modo per legarlo al piano delle responsabilità ed al progetto delittuoso, del quale, del resto, doveva essere necessariamente avvertito, in considerazione della sua posizione di vertice in senso al partito r della ragguardevole entità del finanziamento.
Nessuna violazione dell'art. 195 era dato, poi, ravvisare, nel caso di specie, per effetto della mancata conferma delle dichiarazioni del RI da parte del teste di riferimento AX, atteso che, come è risaputo, l'utilizzabilità delle dichiarazioni di riferimento, a norma dell'articolo menzionato, richiamato dall'art. 210, comma 5, c.p.p., postula che il teste di riferimento sia chiamato a deporre,
su istanza di parte o d'iniziativa officiosa del giudice, ma non preclude certamente che, una volta assunta la testimonianza de relato che smentisca quella di riferimento, il giudice non possa, nell'esercizio del suo prudente e motivato apprezzamento, optare per l'attendibilità di quest'ultima (cfr. Cass. 21.12.1999, n. 1717, rv. 215342).
5. - Venendo ora al ricorso proposto in favore del Di NN, se ne ravvisa, già a prima vista, l'infondatezza, a parte i profili di pur vistosa inammissibilità che lo contraddistinguono, nella parte in cui involge apprezzamenti di merito, relativi alla valutazione delle risultanze di causa, che sfuggono al sindacato di questo Giudice di legittimità. È sin troppo noto, in proposito, che l'ambito di cognizione devoluto alla Corte regolatrice è circoscritto alla verifica ab estrinseco della correttezza dell'insieme giustificativo del provvedimento impugnato, al fine di coglierne possibili errori di diritto ovvero incongruenze o manifeste illogicità delle argomentazioni che ne costituiscono la struttura portante. Nel caso di specie, l'esame anzidetto ha esito largamente positivo, posto che la Corte distrettuale non è certamente venuta meno all'obbligo di rendere una compiuta, pertinente ed adeguata motivazione sul thema decidendum delineatosi progressivamente sulla scia di ben due pronunce di annullamento. L'indagine di merito compiuta sulla base probatoria correttamente individuata ed arricchita dalle dichiarazioni accusatorie ritualmente acquisite nel rispetto del contraddittorio, in sede di rinnovata istruttoria dibattimentale, ha tratteggiato compiutamente il quadro della penale responsabilità a carico del Di NN, fornendo, altresì, appagante risposta alle ragioni di perplessità espresse dai difensori nei motivi di gravame. Il profilo di colpevolezza a carico dell'alto funzionario dell'NI viene correttamente inquadrato sulla sfondo della globale vicenda, attraverso i successivi passaggi che hanno contrassegnato, per un verso, la fattispecie distrattiva in pregiudizio del CO OS e, per l'altro, l'illecito finanziamento a beneficio del PSI. In linea di estrema essenzialità, la vicenda aveva visto, infatti, il perfezionamento di intese a monte tra i vertici del partito politico, che versava in grave esposizione debitoria nei confronti dell'istituto di credito;
Roberto Calvi, presidente dello stesso CO OS che, anche a causa delle vicende giudiziarie che avevano coinvolto il suo legale rappresentante, versava anch'esso in difficoltà finanziarie;
ed i vertici dell'NI. Il piano scellerato prevedeva che ingenti liquidità di cui disponeva l'Ente petrolifero in Italia ed all'estero fossero dirottate nelle casse della banca, nell'estremo tentativo di risanarne la situazione contabile. In cambio dell'intesa, il CO OS versò, in due distinte franche, la somma di sette milioni di dollari statunitensi su un conto svizzero (inteso conto protezione) intestato al RI che poi curò di farle avere al Partito politico. Tale esborso contribuì in termini decisivi a determinare lo stato d'insolvenza dell'istituto di credito, donde l'addebito di concorso in bancarotta fraudolenta per distrazione a carico dell'odierno ricorrente. Secondo la prospettazione d'accusa recepita nelle sentenze di merito, la disponibilità dei responsabili dell'NI ad effettuare l'anzidetta operazione si spiegava con la forte ingerenza che, in quel determinato periodo storico, il PSI riusciva a spiegare sulle aree decisionali dell'Ente, influenzando e controllando la nomina dei vertici. E tale pesante e conclamata ingerenza spiegava anche l'atteggiamento di chi, come il Di NN, al tempo vice-direttore, ben sapeva che la sua aspirazione di raggiungere la posizione apicale passava, necessariamente, attraverso la disponibilità ad accondiscendere ai desideri del segretario di quel partito Da qui, l'attivo coinvolgimento nell'operazione, secondo le modalità ed i termini risultanti dalla ricostruzione effettuata dai giudici di appello, la cui conclusione, in chiave di necessaria consapevolezza che la stessa operazione era destinata all'illecito finanziamento, appare tutt'altro che illogica ed implausibile alla stregua delle risultanze di causa. Il concorso dell'imputato, quale extraneus nelle vicende distrattive del CO OS costituiva l'ovvio e naturale epilogo, essendo pienamente coerente e logicamente consequenziale al riscontrato coinvolgimento ed alla piena consapevolezza evidenziata dagli elementi fattuali segnalati dalla Corte di merito e dal comportamento successivo tenuto dallo stesso Di NN, in chiave, come è ovvio, di significativa conferma della valenza dimostrativa di quegli stessi elementi. Il secondo motivo attiene alla mancata concessione delle generiche in rapporto di prevalenza, lamentando un diverso trattamento che gli era stato, ingiustificatamente usato rispetto al coimputato LI, che, benché beneficiario (sia pure per conto del suo partito) del flusso di danaro oggetto di distrazione, si era visto riconoscere il più favorevole trattamento sulla base di una circostanza (risarcimento in favore delle parti offese) che, per esso Di NN, era stata ritenuta sostanzialmente irrilevante per la concessione delle generiche. La censura è destituita di fondamento.
Ed invero, a parte il fatto che il Di NN non ha ragione di sindacare il regime sanzionatorio applicato ad altro coimputato, dovendo limitare le sue doglianze alle eventuali incongruenze od illegittimità nel trattamento usato nei suoi confronti, si osserva che il giudice d'appello ha ben motivato sulle ragioni per le quali, pur nella meritevolezza delle attenuanti generiche, queste stesse circostanze dovessero riconoscersi soltanto in rapporto di equivalenza e non già di prevalenza. Non esiste discrepanza alcuna nel richiamo al mancato risarcimento in favore delle parti civili, posto che il giudice di appello si è correttamente mosso su due, distinti, piani di valutazione, afferenti, rispettivamente, alla concessione delle generiche ed al bilanciamento con le contestate aggravanti, essendo dunque ben possibile che la stessa circostanza - se ritenuta non ostativa alla concessione del beneficio - integri elemento concorrente di valutazione negativa ai fini del reclamato giudizio di prevalenza. Non solo, ma il ricordato elemento di giudizio finiva, inevitabilmente, per inserirsi in un quadro di più ampia valutazione che teneva conto di tutto il comportamento post factum dell'imputato, a carico del quale emergeva un dato di assoluta negatività (le iniziative volte ad ostacolare il corso della richiesta di assistenza dell'autorità giudiziaria di Milano alla Confederazione Elvetica in ordine al conto protezione ed i tentativi di inquinamento probatorio), al punto da far apparire del tutto ingiustificate le ragioni di doglianza della parte ricorrente. 6. - Per quanto precede, entrambi i ricorsi devono essere rigettati, con le conseguenti statuizioni di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del procedimento.
Dichiara manifestamente infondata la proposta questione di legittimità costituzionale.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 gennaio 2005. Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2005