Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/04/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 128/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
dott. Giovanni Picciau Presidente Rel.
dott.ssa Susanna Mantovani Consigliere
dott. Giovanni Casella Consigliere nella pubblica udienza del 20 febbraio 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello avverso la sentenza n.2284/2022 del Tribunale di
Milano ( giudice dr.ssa Florio ) promossa con ricorso
DA
con il patrocinio dell'avv. BIOLCHINI MASSIMILIANO Parte_1 P.IVA_1
e dell'avv. CERACCHI EDOARDO MARIA ( C.F._1 C.F._2
; dell'avv. VICOLI ANTONIO LUIGI ( ) elettivamente domiciliata C.F._3
presso il loro studio in PIAZZA MEDA, 3 20100 LA
APPELLANTE
CONTRO
con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATO
con il Controparte_2 P.IVA_3 patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO , presso i cui uffici è domiciliato in
Milano via Freguglia n. 1
APPELLATO
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
Come da ricorso in data 2 febbraio 2023
CP_3
Come da memoria in data 5 Aprile 2023
Controparte_4
Come da memoria in data 22 Gennaio 2023
Fatto e diritto
Con sentenza n. 2284/2022 il Tribunale di Milano pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti dell e dell di Parte_1 CP_1 Controparte_2
Milano – Lodi ha così deciso : “ conferma l'addebito contributivo accertato nel verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019001876/DDL del 20 gennaio
2020 ; condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite , liquidate in euro 5000,00 , oltre accessori come per legge in favore di ciascuna delle parti convenute .
I fatti oggetto del procedimento e lo svolgimento del procedimento di primo grado sono così riassunti nella sentenza appellata : “ Con ricorso depositato in data 24.06.2022, ha convenuto in Parte_1 giudizio avanti al Tribunale di Milano - sezione Lavoro – e CP_1 [...]
di Milano-Lodi, chiedendo: Controparte_2
in via preliminare, per le ragioni su esposte, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o eccesso di delega e/o comunque inapplicabilità nei confronti di del Parte_1
Decreto del Ministero del Lavoro 15 marzo 2005 e, per l'effetto, disapplicare il predetto decreto (ed ove occorrendo anche il D.M. 10 novembre 1997 ed il D.P.R. n.
203/1987) ed accertare e dichiarare la illegittimità e/o nullità e/o inefficacia e/o comunque annullare il Verbale Unico di Accertamento n. 2019001876/DDL del 20 gennaio 2020 e relativa diffida ad adempiere, e/o comunque accertare e dichiarare non dovute da le somme indicate nel predetto Verbale;
in subordine, Parte_1 sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del D.Lgs. CPS n. 708/1947 per contrasto con l'art. 76 Cost., con conseguente sospensione necessaria del presente procedimento;
- ancora in via preliminare, subordinatamente a quanto precede, per le ragioni esposte in narrativa, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo a in relazione all'obbligo di cui all'art. 4, c. 1, D.Lgs. C.P.S. n. Parte_1
708/1947, non essendo detta Società l'impresa presso la quale le modelle prestano la propria opera, e per l'effetto accertarsi e dichiararsi l'insussistenza di qualsivoglia credito previdenziale e/o assistenziale, in capo alla predetta Società, in favore dell' e/o comunque accertare e dichiarare non dovute da le CP_1 Parte_1 somme indicate nel Verbale Unico di Accertamento n. 2019001876/DDL del 20 gennaio 2020;
- in via principale, previa ogni opportuna declaratoria, accertare e dichiarare, per le ragioni sopra illustrate, la illegittimità e/o nullità e/o inefficacia e/o comunque annullare il Verbale Unico di Accertamento n. 2019001876/DDL del 20 gennaio 2020
e relativa diffida ad adempiere stante il mancato svolgimento da parte delle modelle assistite da di attività e/o prestazioni di “spettacolo” e/o Parte_1 propedeutiche alla preparazione di uno spettacolo;
- in via subordinata, previa ogni opportuna declaratoria, accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, la illegittimità e/o nullità e/o inefficacia e/o comunque annullare il Verbale Unico di
Accertamento n. 2019001876/DDL del 20 gennaio 2020 e relativa diffida ad adempiere, stante in sintesi (i) la carenza dei requisiti di “stabilità” e
“professionalità” in relazione all'attività svolta dalle modelle assistite da Parte_1 e/o comunque lo svolgimento da parte delle stesse di attività per un periodo di
[...] tempo largamente inferiore a quello minimo richiesto ex lege per il sorgere delle prestazioni previdenziali;
(ii) la percezione da parte delle suddette modelle di compensi inferiori a € 5.000 annui;
(iii) lo svolgimento di prestazioni in Italia da modelle fiscalmente residenti all'estero e lo svolgimento di prestazioni comunque rese all'estero a prescindere dalla residenza fiscale;
(iv) l'esenzione dalla contribuzione previdenziale dei compensi erogati a società terze;
(v) l'esenzione dalla contribuzione previdenziale dei compensi corrisposti a titolo di cessione dei diritti d'immagine; (vi) l'omessa compensazione della contribuzione previdenziale al Fondo
Previdenziale Lavoratori dello Spettacolo con quella già versata alla Gestione
Separata (vii) la prescrizione dei crediti relativi al mese di gennaio 2015, (viii) CP_1
l'inapplicabilità della normativa previdenziale in parola ai Sig.ri per Pt_2
l'effetto, previa ammissione della richiesta consulenza tecnica, accertare e dichiarare che in persona del legale rappresentante pro tempore, non è tenuta Parte_1
al pagamento delle somme di cui al Verbale Unico di Accertamento n.
2019001876/DDL del 20 gennaio 2020 e relativa diffida ad adempiere ed è, al più, tenuta al pagamento del minor importo che risulterà eventualmente ancora dovuto;
in ogni caso, escludendo ogni ipotesi di “evasione” contributiva e dichiarando ed accertando che la pretesa contributiva di cui al predetto Verbale rientra nei casi di
“difficoltà interpretative” di cui all'art. 116, c. 15, lett. a), L. n. 388/2000, ovvero, in ulteriore subordine, nei casi di “omissione” contributiva all'art. 116, c. 8, lett. a), L. n.
388/2000 per le ragioni sopra esposte, con ogni conseguente statuizione e ricalcolo dell'importo eventualmente dovuto.
Con vittoria delle spese di lite.
Si sono costituiti ritualmente in giudizio l' e l CP_1 Controparte_5 chiedendo il rigetto delle avverse pretese perché infondate in
[...] fatto e in diritto;
con vittoria delle spese di lite.”
Ciò premesso, il Tribunale ha affermato:
“ Il ricorso non è fondato, per le ragioni che di seguito si espongono. ( CP_6
N.D.R. : ? ) si occupa dell'organizzazione, della promozione e della cura di servizi per le sfilate di moda, redazionali, pubblicitari, cinematografici, televisivi e fotografici, come emerge dalla visura CCIAA di Milano. Per il conseguimento del proprio oggetto sociale, la Società fornisce servizi di c.d. models management;
opera, cioè, in qualità di agenzia intermediaria, offrendo alla propria clientela le prestazioni delle modelle/i o dei soggetti che operano nel settore dello spettacolo (c.d. celebrities). Le prestazioni oggetto di addebito riguardano quelle di indossatori e/o fotomodelle per sfilate di moda, nonché servizi fotografici e campagne pubblicitarie e promozionali in cui sono stati impiegati anche attori, attrici e personalità del mondo dello spettacolo.
Con verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019001876/DDL 20 gennaio
2020 ed annessa diffida ad adempiere, l' e l imputavano ad la CP_1 Parte_1
violazione della normativa previdenziale in ambito di lavoro nello spettacolo, addebitando alla stessa il pagamento di complessivi €7.584.992,05, di cui
€4.512.544,52 a titolo di contributi previdenziali obbligatori asseritamente evasi per il periodo di imposta da gennaio 2015 a gennaio 2019; €2.751.274,44 a titolo di sanzioni ed interessi di mora in relazione alla dedotta evasione contributiva e
€321.173,09 a titolo di sanzioni per omessa comunicazione al Centro dei Servizi per il Lavoro dell'instaurazione di rapporti con lavoratori dello spettacolo. “
Richiamando precedenti pronunce in materia del Tribunale di Milano pronunce della giurisprudenza di legittimità , il giudice di prime cure ha osservato, escludendo in alcuni passaggi della motivazione che la normativa secondaria abbia ecceduto la delega legislativa : “Per quel che rileva ai fini del presente giudizio, la categoria degli indossatori è stata inizialmente introdotta con il DPR 203/87 con decorrenza dal 1.06.87. La categoria dei fotomodelli è stata introdotta successivamente, con decorrenza dal 22.04.05, con l'emanazione del DM 15.03.05, che ha anche confermato l'obbligo di iscrizione degli indossatori già prevista dal citato DPR 203/87, ricomprendendoli nel gruppo A, come lavoratori a tempo determinato che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa alla produzione e realizzazione di spettacolo “ “ che pertanto “sussiste sulla base della richiamata previsione l'obbligo di iscrizione degli indossatori e fotomodelli, obbligo che discende automaticamente dall'inclusione nella categoria professionale contemplata, a prescindere da ogni valutazione di carattere individuale e riferita al caso concreto in relazione alla natura o meno intrinsecamente “spettacolare” dell'attività svolta “. atteso che “ Il termine «spettacolo» infatti ormai da tempo non si traduce più solo nella nozione tradizionale di rappresentazioni di opere teatrali, liriche, cinematografiche, d'arte varia, che si svolge davanti a un pubblico di spettatori appositamente convenuto;
la nostra società registra un crescente fenomeno di spettacolarizzazione di ulteriori attività che assumono un carattere di esibizione artistica e sono destinate, nell'immediato o successivamente, alla diffusione.”l Il Tribunale ha quindi osservato che “ l'attività degli indossatori e dei fotomodelli ha assunto in generale il carattere della spettacolarità, e l'ha rivestito in concreto anche nel caso che ci occupa. Non può negarsi che la realizzazione di una sfilata di moda, ma anche la creazione di immagini e filmati a fine pubblicitario di prodotti del mondo della moda e comunque di beni e prodotti destinati al mercato siano frutto di una idea creativa (una particolare combinazione di linee, colori, proporzioni, di immagini, di suoni conferisce il carattere di novità ad un bene) e il loro essere destinati ad un pubblico dal vivo oppure, attraverso riproduzioni su altri tipi di supporto (foto, video, stampa), ad un pubblico anche virtuale determina l'inquadramento dell'attività nell'ambito dello spettacolo. E ciò non solo ed evidentemente per le attività tipiche dei modelli e dei fotomodelli ma anche per quelle residuali attività evidentemente connesse e collegate che parte ricorrente ritiene di escludere. L'eventuale finalità commerciale, infatti, non può essere disgiunta dalla nozione di spettacolo né esclude il carattere artistico della creazione o dell'opera. “.
Il Tribunale ha poi rigettato , per vari profili , articolate argomentazioni e richiami alla giurisprudenza di merito e di legittimità , gli assunti di parte ricorrente per cui l'agenzia non sarebbe datore di lavoro e non sarebbe tenuta al pagamento della contribuzione, ; gli assunti della ricorrente in relazione ai lavoratori stranieri , agli oneri probatori dell la rilevanza di una precedente iscrizione alla gestione CP_1 separata;
la illegittimità di una pretesa contributiva per compensi annuali inferiori ad euro 5000,00 , per gli i importi erogati a titolo di diritti di immagine e d'autore.
Il Tribunale ha infine ritenuto corretta l'applicazione nella fattispecie del regime sanzionatorio dell'evasione.
Ha proposto appello chiedendo , in riforma della sentenza , l'accoglimento Pt_1 delle domande proposte.
Ha resistito l' chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
Costituendosi in giudizio l' ha riproposto , ex art. Controparte_2
346 c.p.c, l'eccezione , ritenuta all'evidenza assorbita dal Tribunale , relativa all'inammissibilità del ricorso e comunque al proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla pretesa contributiva .
Disposti dalla Corte chiarimenti degli ispettori su alcuni punti del verbale di accertamento in discussione ed assicurato il contraddittorio delle parti in ordine ai chiarimenti forniti dagli ispettori, all'udienza del 20 febbraio 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
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Appare innanzitutto fondata l'eccezione , riproposta ex art. 346 c.p.c, dall relativa all'inammissibilità del ricorso e comunque al Controparte_2 difetto di legittimazione passiva in relazione alla pretesa contributiva .
L ribadisce che l' è competente esclusivamente in ordine CP_2 CP_2 all'applicazione delle sanzioni amministrative mentre rimane estraneo al rapporto previdenziale;
che è pacifico che allo stato non risulta adottata l'ordinanza ingiunzione conclusiva del procedimento sanzionatorio di competenza dell e pertanto non sussiste alcun atto produttivo di effetti lesivi nella CP_2 sfera della società ora appellante .
Tali assunti sono condivisi dal Collegio.
Ed infatti , secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità , il verbale di accertamento non appare suscettibili di autonoma impugnabilità in sede giudiziale costituendo “ un atto procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla situazione soggettiva del datore di lavoro, la quale viene invece incisa soltanto quando l'amministrazione, a conclusione del procedimento amministrativo, infligge la sanzione con l'ordinanza-ingiunzione, dovendosi ritenere che solo da tale momento sorga l'interesse del privato a rivolgersi all'autorità giudiziaria (cfr. Cass. n.
16319 del 2010, n. 11281 del 2010 e n. 18320 del 2007). ( così in motivazione, fra le tante , Cass.. civ. Sez. lavoro, Ord., (ud. 09/01/2020) 12-06-2020, n. 11369 ) .
Nella motivazione della ordinanza n. 11369/2020 si legge ancora :
“ Già le Sezioni Unite di questa Corte, con risalente pronuncia, ebbero ad affermare che il verbale di accertamento della violazione è impugnabile in sede giudiziale unicamente se concerne l'inosservanza di norme sulla circolazione stradale, essendo soltanto in questo caso idoneo ad acquisire il valore e l'efficacia di titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria nell'importo direttamente stabilito dalla legge. Quando, invece, riguarda il mancato rispetto di norme relative ad altre materie, il verbale non incide ex se sulla situazione giuridica soggettiva del presunto contravventore, essendo esclusivamente destinato a contestargli il fatto e a segnalargli la facoltà del pagamento in misura ridotta, in mancanza del quale l'autorità competente valuterà se vada irrogata una sanzione e ne determinerà
l'entità, mediante un ulteriore atto, l'ordinanza di ingiunzione, che potrà formare oggetto di opposizione ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 2 (Cass. Sezioni Unite n.
16 del 2007; conf. Cass. n. 18320 del 2007).
Tale regola di giudizio è stata anche ribadita in una recente pronuncia di questa
Corte (Cass. n. 32886 del 2018), con cui è stata decisa una controversia analoga a quella in esame in cui il giudice di merito aveva dichiarato inammissibile l'azione di accertamento negativo della avverso il verbale di Parte_3 accertamento prima dell'emissione dell'ordinanza-ingiunzione. Questa Corte ha affermato che, rispetto alla menzionata autorità amministrativa, l'unico interesse ad agire può in astratto riguardare la valenza del verbale al fine dell'applicazione delle sanzioni conseguenti alle violazioni amministrative in esso accertate. (…)
. Pur in presenza di una comune radice degli accertamenti ispettivi, tra le cause inerenti il rapporto contributivo dell da un lato, e le sanzioni amministrative, CP_1 dall'altro, vi è un rapporto di autonomia. Le diverse pretese conseguenti ad un dato accertamento non si fondano sul relativo verbale inteso come atto, ma sui fatti costitutivi previsti dalla legge per l'esercizio, da un lato, del diritto alla riscossione dei contributi e dall'altro all'applicazione di determinate sanzioni (cfr. Cass. n. 23045 del
2018, che ha negato tra l'una e l'altra azione un rapporto di pregiudizialità/dipendenza, ricorrendo soltanto una mera comunanza di fatti costitutivi dell'uno e dell'altro rapporto “.
Tenuto conto di tali principi , pertanto , nell'ambito dei procedimenti amministrativi instaurati per l'irrogazione di sanzioni amministrative il solo atto idoneo ad incidere sulla situazione soggettiva dell'interessato - e, quindi , autonomamente impugnabile - è costituito dall'ordinanza-ingiunzione ex art. 18 L. 24 novembre 1981,
n. 689, mentre il verbale di accertamento, in quanto atto endoprocedimentale che precede l'emissione del provvedimento sanzionatorio, è privo di diretta incidenza sulla sfera giuridica del soggetto cui è attribuita la violazione e, pertanto, non può formare oggetto di autonoma impugnazione giudiziale.
Gli anzidetti principi, enunciati dalla Suprema Corte, trovano il proprio fondamento ed il proprio ambito di applicazione nel procedimento delineato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, in cui, come si è detto , il verbale di accertamento costituisce un atto prodromico, non idoneo a costituire titolo per la determinazione e la riscossione della sanzione amministrativa, che è determinata dall'ordinanza- ingiunzione.
L osserva pertanto correttamente che l'applicazione di tali principi CP_2
determina non solo l'inammissibilità del ricorso nei propri confronti ma anche il difetto di legittimazione passiva con riferimento all'esercizio della pretesa contributiva contenuta nel verbale di accertamento .
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L'appello proposto da è fondato solo nei limiti di seguito precisati . Pt_1
Si indicano di seguito i motivi di appello proposti .
Con un primo motivo di appello contesta l'omessa pronuncia da parte del
Tribunale in relazione alla domanda di di accertamento e dichiarazione di Parte_1 illegittimità e conseguentemente di inapplicabilità della normativa invocata ex averso a fondamento delle pretese di cui al verbale unico di accertamento impugnato ( ossia il d.m. 15 Marzo 2005 e le sue fonti , vale a dire l'art. 3 . comma 2
D.L.C.P.S. n. 708/1947 e l'art. 43 c. 2 l. 289/2002).
L'appellante evidenzia che nel ricorso introduttivo aveva rilevato che il DM 15
Marzo 2005 era stato emanato senza la consultazione delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale così come previsto dall'art. 43, comma 2 della legge n. 289/2002 ( in modifica dell'art. 3 , comma 2 del d.lgs. n. 798/1947 ); che dal tenore dell'art. 43 si evince che si tratta di un requisito essenziale ai fini della legittima esecuzione della delega normativa .
L'appellante sottolinea che l'art. 43 , comma 2 della legge 289/2002 nella sua prima parte – relativa al potere del Ministero del Lavoro di adeguare i tre gruppi dei lavoratori dello spettacolo – ha previsto sia la concertazione con il Ministro dell'Economia che la consultazione delle parti sociali , mentre nella seconda parte – relativa invece al solo potere di integrare o ridefinire la distinzione in tre gruppi dei lavoratori dello spettacolo – ha previsto la sola concertazione con il Ministro dell'Economia.
L'appellante chiede quindi alla Corte di disapplicare il d.m. 15 Marzo 2005 e
,conseguentemente , dichiarare l'insussistenza della pretesa di parte avversaria. Con un secondo motivo , l'appellante assume “ la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 D.L.C.P.C. n. 708/1947 relativamente al concetto di spettacolo;
subordinatamente solleva questione di legittimità costituzionale ex art. 76 Cost.
L'appellante censura la sentenza nei passaggi della motivazione ( pagg. 5-9; 18-28 ) in cui ha ritenuto che la normativa secondaria non abbia ecceduto la delega legislativa. .
L'appellante osserva che nel sostenere la legittimità della normativa delegata la sentenza prenda le mosse da altre due precedenti pronunce le quali, tuttavia , sono tra loro in aperto contraddizione . La prima infatti ( Troib. Milano n. 1106/2021 Est. dr.ssa Ghinoy ) esclude in radice qualsiasi potere di verifica di tale normativa in capo al giudice circa l'introduzione di nuove figure professionali , mentre la seconda (
App. Milano 353/2022 Pres. Est. Ravazzoni ) quel potere al contrario lo impone.
L'appellante afferma che anche in relazione alla tesi per cui si ammette il sindacato dell'autorità giudiziaria sull'esercizio della delega normativa ma poi all'esito della verifica si esclude un eccesso di delega in forza di una dilatazione del concetto di spettacolo “ non si capisce allora per quale motivo il Giudice di prime cure e la Corte di Appello di Milano ritengano che oggi l'attività di indossatore e fotomodello debba ricomprendersi in quella di lavoratore dello spettacolo “ atteso che “ è circostanza del tutto notoria come una fortissima componente di spettacolarizzazione caratterizzi il mondo della moda da decenni , senza che negli ultimi tempi si siano registrati in tal senso eventi o tendenze tali da renderla un evento o fenomeno ulteriormente spettacolare. “.
In tal senso l'appellante afferma che “ non è dato comprendersi quale sia l'elemento caratterizzante e distintivo che ad avviso della Corte di Appello di Milano giustificherebbe oggi , rispetto al passato , l'estensione dell'obbligo previdenziale del settore spettacolo a carico delle modelle. “ ; rileva che “ già negli anni 90 , chiamata a pronunciarsi su casi analoghi a quelli oggi in esame , la giurisprudenza di legittimità
– al tempo perfettamente consapevole tanto della natura di norma aperta dell'art. 3 del D.L.C.P.S che della forte spettacolarizzazione che già allora caratterizzava il mondo della moda – aveva escluso l'applicabilità della normativa secondaria che si proponeva di ricondurre fotomodelli o indossatori alla categoria dei lavoratori dello spettacolo “ ; che “ a ben vedere ciò che oggi è cambiato è solo il medium di riferimento “.
L'appellante richiama l'art. 2 del c.d. Codice dello Spettacolo ( l. 175/2017 . così come modificata dalla l. n. 106/2022 ) che prevede una delega conferita al Governo con l'annesso impegno ad esplicitare che l'obbligo contributivo per indossatori e fotomodelli sussiste soltanto ed esclusivamente nel caso in cui tali professionisti partecipino ad eventi con un effettivo carattere di spettacolarità e prestino attività artistica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione dello spettacolo
“.
Sostiene che “ la nozione di spettacolo , anche nella sua accezione più lata, non può ridursi ad un evento meramente commerciale , promozionale e di vendita . La sua ragion d'essere è lo spettacolo stesso mentre , al contrario , una manifestazione commerciale si contraddistingue per la sua finalità promozionale di prodotti o cose “
Conclude : “ Ritiene la scrivente difesa che il predetto d.m. 15 Marzo 2005 ( e parimenti la precedente normativa secondaria in materia ) abbia – ampliando arbitrariamente la nozione di spettacolo fino a ricomprendervi la figura professionale dei fotomodelli e degli indossatori – ecceduto i limiti della delega legislativa .
Chiede quindi in prima battuta che la Corte di Appello disapplichi la normativa secondaria.
In via subordinata . chiede alla Corte di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2 D.L.C.P.S 708/1947 in relazione all'art. 76 Cost. nella parte in cui legittima il ad estendere la categoria dei Controparte_8 lavoratori dello spettacolo sulla scorta del concetto di spettacolarizzazione ( come elaborato da alcuna giurisprudenza ) anziché di quello proprio e tecnico di spettacolo .
Con un terzo motivo di appello . assume la “ violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4 D.L.C.P. n. 708/19947, 2697 cod. civ. e 112 c.p.c. in relazione alla carenza di legittimazione passiva di e/o sul concetto di datore di lavoro ai Parte_1 sensi della normativa previdenziale in materia. L'appellante censura i passaggi della motivazione della sentenza del Tribunale ( pagg. 11-14; 28-30 ) in cui nega la carenza di legittimazione passiva di Parte_1 rispetto alla pretesa creditoria avversaria.
L'appellante osserva che “ secondo l'interpretazione di tale disposizione fornisce la sentenza impugnata , l'impresa presso la quale le modelle presterebbero la loro opera e che dovrebbe quindi ritenersi soggetta all'obbligo contributivo sarebbe l'agenzia perchè , da un lato , la prestazione resa dalla modella ( pur in favore del cliente ) deriverebbe da un accordo di esclusiva con l'agenzia stessa e dall'altro perché , in linea con quanto sancito da Cass. 1595/2004 , in ogni caso è dall'agenzia che la modella riceve il compenso per la propria attività .
L'appellante ritiene non pertinente il richiamo alla sentenza 1595/2004 perché “ il settore della moda è diverso da quello dello spettacolo e profondamente diverse sono le relative caratteristiche e meccaniche;
nel caso delle modelle il cliente non è soltanto colui che beneficia del risultato finale della prestazione professionale ( come accade nel predetto caso del teatro , che si rivolge ad un impresario ) ma è colui che le modelle altresì impiega e conforma la loro prestazione alle proprie necessità ; che “ è di tutta evidenza come le modelle non soltanto non prestino la loro opera presso né in favore di ma anche che , al contrario , sia piuttosto Parte_1
quest'ultima a “ lavorare “ per le modelle;
al contempo è di cristallina evidenza come il soggetto in favore del quale viene resa la prestazione per cui si chiede la contribuzione sia al più a carico del cliente e non certo di “. Parte_1
Con il quarto motivo assume “ violazione e/o falsa applicazione degli articolo 3
D.L.C.P.S n. 708/1947 , 2697 cod. civ. e 112 c.p.c. in tema di professionalità e discontinuità della prestazione;
propone , subordinatamente , questione cdi legittimità costituzionale ex artt. 2,3, 38 Cost.
L'appellante sostiene che le argomentazioni poste dal Tribunale a sostegno della propria statuizione circa il fatto di non potersi escludere l'obbligo contributivo in presenza di una attività saltuaria o di breve durata non sono sufficienti per ritenere fondata la pretesa creditoria dell'ente.
Assume che “ la professionalità sia caratteristica necessaria per il sorgere dell'obbligo contributivo è elemento pacifico con onere della prova a carico dell'ente. ; rileva che la controparte , a sostegno della professionalità delle modelle , non ha dedotto nulla. ; che “ per converso MG ha dedotto e provato che la durata complessiva dell'attività di modella si concentra nell'arco di pochi anni , durante i quali le prestazioni vengono svolte per un numero ridottissimo di giorni “.
In subordine chiede che la Corte sottoponga la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 4 , c. 1 DLPCPS n. 708/1947 nonché dell'art. 2,3,38
Coist. atteso che “ il sistema pensionistico della gestione ex EN non prevede , di regola, alcuna corrispettività tra versamento e prestazioni professionali , rendendosi a tal fine necessario il cumulo di versamenti effettuati per altre gestioni per poter accedere alla prestazione previdenziale “
Con un quinto motivo la società appellante assume la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 D.L. C.P.C. n. 708/1947 , 2697 cod, civ. e 115 c.p.c. . relativamente al mancato assolvimento da parte avversaria del proprio onere probatori.
L'appellante rileva la genericità del verbale di accertamento di cui è causa;
afferma che “ con riguardo alle attività che le modelle avrebbero svolto nel periodo oggetto di indagine ( gli ispettori si sono limitati a riportare il nominativo delle stesse , il giorno della prestazione ed il relativo compenso percepito , senza tuttavia curarsi di indicare quale attività in concreto avrebbero svolto in quella specifica occasione;
che “ parimenti all'interno del verbale nessuna particolare descrizione è indicata circa le molteplici attività di cui si comporrebbe la prestazione delle modelle;
; che “ manca qualsiasi elemento descrittivo delle concrete caratteristiche di svolgimento della prestazione , di destinazione della stessa all'esterno e verso una pluralità di persone , nonché del carattere artistico o ricreativo che necessariamente deve connotare la prestazione , e ciò con riferimento a ciascun singolo caso.
Con un sesto motivo di appello , l'appellante assume la erronea e/o omessa considerazione circa un fatto determinante in relazione alla attività svolta dalle modelle ed avente oggetto distinto da quello c.d. di showroom
Osserva come la sentenza difetti di motivazione circa le ragioni per le quali le attività di fitting dovrebbero essere ricomprese nel concetto di spettacolo;
che analogo discorso deve valere per quelle attività dove il pubblico è escluso e non sussistono quei caratteri di spettacolarità
Ciò comporta che , diversamente da quanto accaduto nel caso di specie, debbano essere identificate le singole attività poste in essere dai lavoratori oggetto dell'accertamento , assoggettando alla contribuzione i soli compensi per attività rientranti nel pur esteso e dinamico concetto di spettacolo .
Con un settimo motivo , la società appellante assume la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4 D.L.P.C.P.S n. 708/1947 in tema di assoggettamento a contribuzione previdenziale dei compensi corrisposti a persone giuridiche.
L'appellante contesta la sentenza nella parte in cui ha statuito che l'assunto difensivo della società sia generico e non abbia precisato in quali casi concreti gli ispettori non avrebbero tenuto conto di compensi erogati a società ; rileva , in senso contrario , di aver allegato e provato quali fossero le società riconducibili alle modelle oggetto di indagine e quali gli importi interessati;
richiama in particolare il doc. 6 ed evidenzia che nel periodo oggetto di investigazione le somme percepite da società ( di cui le modelle detengono in tutto o in parte il capitale sociale ) in relazione alle prestazioni in contestazione ammontano complessivamente ad oltre 5 milioni di euro. Sul punto osserva come “ controparte nulla abbia dedotto in sede di verbale unico di accertamento né nulla ha contestato o controdedotto in sede giudiziale “ .
Chiede quindi che la Corte di Appello dichiari l'insussistenza della pretesa creditoria avversaria in relazione ai compensi in questione .
Con un ottavo motivo, l'appellante deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 43, comma 3 l. 289/2002 e/o omessa valutazione circa un fatto determinante in tema di diritto di immagine .
L'appellante si duole che il Tribunale abbia affermato che nel caso di specie la cessione dei diritti di immagine non trovi titolo in una corrispondente pattuizione fra le parti. In senso contrario , l'appellante richiama il doc. n. 5 e cioè il contratto di mandato fra e le modelle ed in particolare l'art. 2 del contratto;
che pertanto la necessaria pattuizione sussiste , senza che controparte nulla abbia eccepito o controdedotto sullo specifico caso di cui si discute , né in sede di verbale unico di accertamento , né in sede giudiziale con la conseguenza che “ quanto meno in relazione a tutti i compensi percepiti dalle modelle in esecuzione dei contratti di mandato prodotti sub doc. n. 5 , la pretesa dei creditoria avversaria andrà ridotta, con una prevista esenzione del 40%. ; evidenzia che le somme percepite da modelle che hanno stipulato accordi formali con contenenti espressa pattuizione in tema dui diritti di immagine ammontano ad euro 6,5 milioni di euro ( docc. 4,5, 8 ). .
L'appellante afferma inoltre che la normativa non imponga in proposito una forma scritta ad substantiam e nemmeno la giurisprudenza abbia elaborato un principio in tal senso .
Chiede quindi che la Corte dichiari dovuta la decurtazione nella misura del 40%.
Con un nono motivo , l'appellante assume l'omessa ed erronea interpretazione in tema di gestione separata e relativa compensazione con gli importi già versarti.
Assume ,che , contrariamente a quanto statuito sul punto dal Tribunale , non aveva chiesto l'accertamento della duplicazione della pretesa avversaria o della prova a contrario del corretto inquadramento presso la Gestione separata , ma piuttosto che quanto versato alla Gestione separata in relazione ai compensi delle modelle aventi residenza fiscale in Italia ( i cui nominativi ed importi erano stati indicatoii sub doc.
13 ) venissero compensati con i maggiori contributi previdenziali eventualmente dovuti a CP_9
Con un decimo motivo , la società censura la sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 D.L.C.P.S 708/1947 in tema di professionisti stranieri ,
L'appellante si duole che il Tribunale ( pagine 15-16 e 34-35 della sentenza ) abbia incluso l'obbligo contributivo delle modelle residenti all'estero; richiama la disciplina dettata dall'art. 12 , par. 3 del Regolamento n. 883/2004 nonché l'art. 13, comma 2 dello stesso Regolamento nonché pronunce della Corte di Cassazione in ordine a lavoratori extra UE . Assume in particolare che un considerevole numero di modelle assunte da ( e segnatamente coloro le quali sono fiscalmente residenti in un paese membro dell'UE diverso dall'Italia ) rientra senz'altro nell'eccezione ( “ a condizione che la dsurata prevedebile dell'attività non superi i 24 mesi “ ) prevista dall'art. 12 par. 3 citato.
Con un undicesimo motivo, la società appellante deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 44 , comma 2 d.l. 269/2003 , convertito in legge n. 326/2003 , in tema di compensi inferiori a 5000,00 ; richiamando la disciplina dettata dall'art. 44 citato censura la sentenza laddove , alle pagine 32 – 33 , ha escluso l'inapplicabilità dell'obbligo previdenziale in relazione a compensi inferiori ad euro
5000,00 annui.
Con un dodicesimo motivo di appello si duole dell'omessa pronuncia Parte_1
in relazione a plurime domande : a) l'aliquota aggiuntiva a titolo di indennità di malattia;
b) le prestazioni rese dalle modelle all'estero; c) le prestazioni rese dalla modella errato importo ) ; 4 ) il Caso “ . Persona_1 Controparte_10
In relazione alla aliquota aggiuntiva di malattia osserva di aver dedotto che l'applicazione di tale aliquota aggiuntiva non trova fonte in nessuna norma di legge ed è pertanto da ritenersi indebita.
Con riferimento alle prestazioni delle modelle rese all'estero, rileva di aver prodotto l'allegato 11 in cui ha espressamente indicato le prestazioni rese all'estero ed i relativi compensi;
osserva che su tali prestazioni nessun obbligo contributivo sarebbe dovuto.
In relazione alle prestazioni rese dalla modella osserva di aver rilevato Persona_1 che erroneamente gli ispettori hanno indicato nel verbale unico di accertamento l'importo di euro 50000,00 per le prestazioni rese in data 27 luglio 2015 ; risulta invece per tabulas ( doc. 17 ) come l'importo corretto sia quello di euro 625,00
Con riferimento alla posizione dei signori , rileva che gli ispettori le hanno Pt_2 ricondotte a quelle di disc-jokey e pertanto soggette a contribuzione previdenziale . L'appellante evidenzia in particolare di aver fornito agli ispettori certificazione fiscale rilasciata dalla società Security Admistration degli Stati Uniti che escluderebbe i compensi di cui alla prestazione in questione per imposizione in base alle leggi degli Stati Uniti d'America ; che gli ispettori hanno escluso la rilevanza di quella documentazione solo perché successiva alla prestazione , giustificazione priva di alcun riscontro normativo.
Con un tredicesimo motivo di appello, l'appellante deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 116 , commi 8 e 15 lett. a l. n. 388/2000 ed omessa valutazione di un fatto rilevante.
Rileva che in materia sussistono le oggettive incertezza interpretative dovute a contrastanti indirizzi giurisprudenziali , come si rileva anche dalle contrastanti decisioni intervenute nel distretto meneghino;
osserva che l' per oltre 10 anni CP_1 dal D.M. del 2005 non ha mai avanzato alcuna pretesa contributiva;
che la pronuncia della Corte di Appello di Milano in data 10 Maggio 2021 v ( caso “ Love
Management) sfavorevole all è passata in giudicato . per mancata CP_1 impugnazione dell . CP_1
L'appellante osserva inoltre che “ nel caso di specie non si verte all'evidenza in una ipotesi di occultamento o mancata registrazione di un rapporto di lavoro subordinato , ma al più in quello di mancata o errata individuazione della gestione previdenziale di riferimento, per importi che comunque sono stati regolarmente registrati contabilmente ed assoggettati a tassazione , sicchè non risulta integrata , neppure a livello presuntivo , la condotta di occultamento dei dati o dei rapporto di lavoro allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti “. .
°°°°°°°°°
Vanno esaminati congiuntamente , in ragione della loro oggettiva connessione , il primo, il secondo , il quinto ed il sesto motivi di appello -
Le censure dell'appellante sono fondate solo nei limiti di seguito precisati. .
In punto di diritto , il Collegio osserva che questa Corte territoriale ha in precedenti pronunce avuto modo di chiarire , esaminando in particolare le figure dei fotomodelli e degli indossatori, il quadro normativo e giurisprudenziale in materia , evidenziando in particolare l'evoluzione nel tempo in senso lato del concetto di spettacolo .
E così , fra le altre , nella sentenza 716/2023 ( Pres. Ravazzoni , est. Dossi ), che qui si richiama ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp.att. c.p.c. questa Corte territoriale, richiamando espressamente anche precedenti sentenze della Corte di
Appello di Milano , ha affermato:
“ La questione oggetto di controversia, relativa all'assoggettabilità dell'attività lavorativa delle indossatrici/indossatori e fotomodelle/i alla gestione (ex) EN, è stata oggetto di ampio dibattito e ha portato a soluzioni giurisprudenziali contrastanti.
Secondo una prima interpretazione, seguita dalla società opponente, la categoria degli indossatori e dei fotomodelli non inerisce ontologicamente alla nozione di spettacolo (potendosi declinare – come altri profili non univoci e generici – in contesti diversi dallo spettacolo), spetta all'Ente che sostiene di sottoporre a contribuzione l'attività di tali lavoratori fornire la prova che tali soggetti abbiano svolto le loro prestazioni nell'ambito di un vero e proprio “spettacolo” DA Milano
(est Casella) sentenza n. 708/21].
Una seconda interpretazione, ha ritenuto invece che “l'obbligo di iscrizione all'ex
Enpals di indossatori e fotomodelli “discende automaticamente dall'inclusione nella categoria professionale contemplata, a prescindere da ogni valutazione di carattere individuale e riferita al caso concreto in relazione alla natura o meno intrinsecamente “spettacolare” dell'attività svolta” DA LA (est Bianchini),
n.1381/21].
Tale orientamento ha richiamato la pronuncia della Corte di Cassazione n.
21829/2014 che ha chiarito che «in termini generali, in tema di assicurazione
EN, i lavoratori dello spettacolo per i quali sussiste l'obbligo contributivo e che hanno diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali previste dal D.L.C.P.S. n.
708 del 1947 e successive modificazioni sono quelli indicati nell'art. 3 di tale normativa. La qualità di lavoratori dello spettacolo, inteso come attività diretta alla rappresentazione di tipo teatrale, cinematografico o televisivo, oppure alla realizzazione di un prodotto destinato ad essere visto o ascoltato da un pubblico presente o lontano, è, per un primo gruppo di detti lavoratori, insita nel tipo di attività svolta;
per questi vi è la presunzione assoluta, juris et de jure, di appartenenza al settore dello spettacolo, con la conseguenza che il giudice dei merito deve accertare soltanto la qualifica rivestita dai lavoratori e la loro inclusione nell'elenco degli assistiti in virtù di fonte normativa primaria, oppure secondaria, purché quest'ultima sia conforme alla delega legislativa di cui all'art. 3 comma secondo, D.Lgs. n. 708/47».
Il Collegio ritiene di aderire alla prima interpretazione, che appare più rispettosa del complesso impianto normativo sopra delineato (…). “
Nella stessa sentenza n. 716/2023 la Corte di Appello ha ricostruito ulteriormente il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento :
“ L'art 3 D.Lgs.C.P.S. n. 708 del 1947 nella sua formulazione originaria prevedeva al primo comma un elenco di 19 figure professionali i cui appartenenti sono obbligatoriamente iscritti all'EN e al secondo comma demandava al decreto del
Capo dello Stato, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la possibilità di estendere l'obbligo della iscrizione all'Ente ad altre categorie di lavoratori dello spettacolo non contemplate dal precedente comma.
Sulla base di tale delega l'obbligo è stato esteso a varie categorie professionali (23 complessivamente).
Un'ulteriore importante modifica dell'obbligo di iscrizione all'Enpals è stato introdotto con la L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 43, comma 2, che ha sostituito il
D.Lgs.C.P.S. n. 708 del 1947, art. 3, comma 2, rimettendo ad un decreto del Ministro del lavoro (non più ad un decreto del Capo dello Stato), sentite le organizzazione sindacali più rappresentative di lavoratori e datori di lavoro e su eventuale proposta dell'Enpals che provvede periodicamente al monitoraggio "delle figure professionali operanti nel campo dello spettacolo e dello sport", di adeguare le categorie dei soggetti assicurati presso l'Enpals. In forza di detta delega è intervenuto da ultimo il decreto del 15 marzo 2005, il quale ha reiterato la iscrizione all'Enpals, sotto la lettera a), degli “indossatori”, “fotomodelli” e “tecnici addetti alle manifestazioni di moda”.
La legge 289/2002 contempla quindi le figure professionali "operanti nel campo dello spettacolo e dello sport anziché i soli “lavoratori dello spettacolo”.
Emerge in ogni caso dalle norme sopra riportate, che lo “spettacolo” costituisce la caratteristica imprescindibile dei lavoratori assicurati alla gestione Enpals. La Suprema Corte (sentenza n. 7211/2004) ha tuttavia precisato che le categorie dei lavoratori obbligatoriamente assicurate presso l'Enpals secondo l'attuale formulazione dell'art 3 DLCPS 708/47 comprendono due gruppi di operatori:
un primo gruppo di soggetti che ontologicamente vanno classificati come operatori dello spettacolo perché direttamente impegnati nella rappresentazione, o perché forniscono il supporto tecnico per la sua realizzazione, registrazione o trasmissione dello spettacolo (comprendente quelle categorie per le quali la qualità di lavoratori dello spettacolo è insita nella qualifica da essi rivestita in quanto per definizione l'attività espletata è diretta al pubblico, o alla realizzazione di un prodotto destinato ad essere visto o ascoltato); per questi vi è una presunzione assoluta, juris et de jure, di appartenenza al settore dello spettacolo.
Il secondo gruppo comprende operatori che hanno qualifiche generiche e possono operare sia nell'ambito dello spettacolo, con copertura assicurativa EN, sia per la realizzazione dei più diversi lavori, per i quali hanno diritto alla copertura assicurativa (al n. 5 dell'art. 3 organizzatori generali, direttori, ispettori, CP_11
cassieri; al n. 13, arredatori e architetti;
al n. 14 truccatori e parrucchieri;
n. 15, elettricisti, attrezzisti, falegnami, tappezzieri;
n. 16, sarti;
n. 17, pittori, stuccatori e formatori;
n. 18 artieri ippici); questi fanno parte dei lavoratori dello spettacolo, con il conseguente obbligo contributivo a carico dell'azienda, solo se la loro attività sia funzionale allo spettacolo realizzato dagli altri lavoratori antologicamente inquadrati fra gli assistiti dell'EN.
Prosegue poi la Corte: “Per un primo gruppo di detti lavoratori, però, la qualità di lavoratori dello spettacolo, nel senso sopra chiarito, è insita nella qualifica da essi rivestita, in quanto per definizione l'attività espletata degli stessi è diretta al pubblico, o alla realizzazione di un prodotto destinato ad essere visto o ascoltato;
per questi vi è la presunzione assoluta, jurís et de jure, di appartenenza al settore dello spettacolo, con la conseguenza che il giudice di merito deve accertare soltanto la qualifica rivestita dai lavoratori e la loro inclusione nell'elenco degli assistiti in virtù di fonte normativa primaria, oppure secondaria purché quest'ultima sia conforme alla delega legislativa di cui all'art. 3,2° comma, Divo n. 708/47. Gli altri lavoratori del secondo gruppo, indicati nel medesimo art. 3, hanno qualifiche professionali generiche e fanno parte dei lavoratori dello spettacolo, con conseguente obbligo contributivo a carico dell'azienda, soltanto se la loro attività sia funzionale allo spettacolo realizzato dai lavoratori del primo gruppo;
ne consegue che il giudice dì merito, oltre al precedente accertamento, deve anche verificare se l'attività in concreto svolta sia funzionale, o meno, alla attività di spettacolo svolta dai primi, o alla realizzazione del prodotto destinato ad essere visto o ascoltato;
in caso contrario non sussiste l'obbligo assicurativo EN”.
La necessità di effettuare questa distinzione è stata ribadita nella sentenza Cass.
13643/2007 “Riassuntivamente va quindi affermato il seguente principio di diritto: i lavoratori dello spettacolo per quali sussiste l'obbligo assicurativo presso l'EN e che hanno diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali previste dal
D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708 e successive modificazioni sono quelli indicati nell'art. 3 del medesimo D.Lgs.. Per un primo gruppo di detti lavoratori, però, la qualità di lavoratori dello spettacolo, nel senso sopra chiarito, è insita nella qualifica da essi rivestita, in quanto per definizione l'attività espletata degli stessi è diretta al pubblico, o alla realizzazione di un prodotto destinato ad essere visto o ascoltato;
per questi vi è la presunzione assoluta, juris et de jure, di appartenenza al settore dello spettacolo, con la conseguenza che il giudice di merito deve accertare soltanto la qualifica rivestita dai lavoratori e la loro inclusione nell'elenco degli assistiti in virtù di fonte normativa primaria, oppure secondaria purché quest'ultima sia conforme alla delega legislativa di cui al D.Lgs. n. 708 del 1947, art. 3, comma 2. Gli altri lavoratori del secondo gruppo, indicati nel medesimo art. 3, hanno qualifiche professionali generiche e fanno parte dei lavoratori dello spettacolo, con conseguente obbligo contributivo a carico dell'azienda, soltanto se la loro attività sia funzionale allo spettacolo realizzato dai lavoratori del primo gruppo;
ne consegue che il giudice di merito, oltre al precedente accertamento, deve anche verificare se l'attività in concreto svolta sia funzionale, o meno, alla attività di spettacolo svolta dai primi, o alla realizzazione del prodotto destinato ad essere visto o ascoltato;
in caso contrario non sussiste l'obbligo assicurativo EN) e da Cass. sent. n.
21828/2014, di analogo tenore.
In adesione a tale consolidata interpretazione della Corte di legittimità la Corte
d'Appello di Milano nella sentenza n 708/2021, con riferimento specifico alla categoria professionale dei fotomodelli indossatori, ha stabilito:
“Una simile verifica in concreto deve pertanto ritenersi necessaria nell'ipotesi in cui
(come nel caso degli indossatori e dei fotomodelli) la figura di lavoratore addetto allo spettacolo sia stata aggiunta all'elenco originario contenuto nella legge istitutiva dell'Enpals da decreti delegati o autorizzati (nella specie, D.P.R. 19 marzo 1987, n. 203 e D.M. 15 marzo 2005), la cui qualifica non rientra ontologicamente nel settore dello spettacolo tradizionale. Poiché tali soggetti sono inclusi nella categoria dei lavoratori dello spettacolo in ragione del fatto che prestano “attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli”, diventa allora imprescindibile verificare se in concreto le prestazioni lavorative si svolgano effettivamente nel contesto di uno spettacolo. Ne consegue, pertanto, che l'indossatore o il fotomodello potrà essere ritenuto un lavoratore dello spettacolo solo qualora risulti coinvolto nella realizzazione e produzione di uno spettacolo vero e proprio. In tal caso, la sua attività dovrà presumersi iuris et de iure direttamente connessa con lo spettacolo in cui la sua esibizione è parte integrante”.
Ciò premesso, occorre verificare se nella fattispecie le attività svolte dai modelli/indossatori …., come individuate nel verbale di accertamento e sopra descritte, possano considerarsi rientrare nelle attività di spettacolo, alla luce della definizione via via più ampia attribuita dalla Suprema Corte a tale attività.
In materia di spettacolo si è infatti assistito ad un'evoluzione normativa, culminata con la modifica del DLCPS del 1947, ai sensi della citata disposizione del D. Lgs. n.
289/2002, e ad un'evoluzione giurisprudenziale, che ha ampliato il concetto di spettacolo oltre la rappresentazione di opere letterarie o musicali, fino a comprendere ogni manifestazione che vada incontro al gusto del pubblico creando divertimento in senso lato o comunque interesse tale da poter essere sfruttato anche per finalità informative o commerciali. Lo spettacolo è stato quindi inteso come
“attività diretta sia alla rappresentazione di tipo teatrale, cinematografico o televisivo sia alla realizzazione di un prodotto destinato a essere visto o ascoltato da un pubblico presente o virtuale ovvero a distanza di tempo e di luogo mediante riproduzione di un supporto a tal fine predisposto o il cd. “scaricamento” da un sito informatico sicché la presenza del pubblico è irrilevante se la manifestazione non ha carattere artistico mentre ove si tratti di manifestazione artistica la presenza fisica del pubblico non è necessaria a condizione che la fruizione della prestazione sia destinata a un numero indeterminato di persone”. (Cass. 153/2009, 13643/07). Con la sentenza n. 1089/06 la Suprema Corte ha riconosciuto la natura artistica e di spettacolo anche ai supporti audiovisivi utilizzati per finalità informative, promozionali e commerciali, i quali, peraltro, sono realizzati mediante il ricorso all'opera di professionalità specificamente previste nell'elenco di cui al DLCPS
708/47, tra cui vanno annoverati i fotomodelli e gli indossatori. La Corte di Cassazione ha poi respinto l'eccezione, formulata anche in questo giudizio, di illegittimità dei provvedimenti amministrativi che hanno inserito ulteriori categorie di lavoratori a quelle previste nel cit. art 3 e ha precisato: “ 2.2 Già il
D.Lgs.C.P.S. n. 708 del 1947, art. 3, comma 2, dopo avere individuato, al comma precedente, una serie di categorie professionali la cui iscrizione all'EN era obbligatoria, rimise ad un Decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro del lavoro, la possibilità di estendere l'assicurazione Enpals ad altre categorie di lavoratori dello spettacolo non contemplate nella medesima disposizione, con ciò palesando che lo stesso concetto di spettacolo era passibile di sviluppo e modificazione nel tempo. Non appare dunque condivisibile quell'interpretazione restrittiva del concetto di spettacolo prospettata dai ricorrenti (e che, pure, ha trovato accoglimento in talune pronunce di legittimità: cfr. ex plurimis, Cass. nn.
7323/1992; 12691/2002), che sostanzialmente vi riconduce soltanto le manifestazioni che, con il concorso del pubblico, abbiano propriamente il fine di rappresentare un testo letterario o musicale;
più aderente al carattere dinamico che deve essere attribuito al concetto di spettacolo - stante l'influenza che al riguardo rivestono i mutamenti del costume e dei gusti - risulta pertanto quella che fa riferimento alle attività volte alla formazione di un prodotto con funzione culturale o di divertimento, e alla rappresentazione del prodotto stesso, con il concorso del pubblico (cfr, Cass., n. 10308/2003), concorso che potrà essere tanto diretto, quanto realizzato per mezzo degli strumenti di registrazione e comunicazione consentiti dalla tecnica (cfr, Cass., n. 8703/2005). Ritiene pertanto il Collegio che tale più lata concezione dello spettacolo (e, quindi, dei relativi lavoratori) deve esser tenuta presente per valutare se i decreti emessi ai sensi del ricordato D.Lgs.C.P.S. n. 708 del
1947, art. 3, comma 2 (che costituiscono atti formalmente amministrativi, ancorché
a contenuto normativo, la verifica della cui legittimità, con riguardo ai limiti della delega - non riconducibile alla previsione dell'art. 76 Cost. - di cui al provvedimento legislativo del 1947, spetta non alla Corte Costituzionale, ma al giudice ordinario investito della controversia previdenziale, dal quale tali decreti, ove illegittimo, sono disapplicabili ai sensi della L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 5, all. E), e dell'art. 4 preleggi: cfr. ex plurimis, Cass., n. 13913/1991) possano essere considerati legittimi.
All'anzidetta più lata concezione dello spettacolo risulta essersi sostanzialmente attenuta la normazione delegata D.Lgs.C.P.S. n. 708 del 1947, ex art. 3, comma 2, in forza della quale l'obbligo assicurativo all'EN venne esteso a figure professionali estranee alla nozione di spettacolo nel senso restrittivo sopra ricordato, quali i presentatori e i disc-jockey (D.P.R. n. 207 del 1987), gli indossatori e i tecnici delle manifestazioni di moda (D.P.R. n. 203 del 1987), i prestatori d'opera addetti ai totalizzatori di cinodromi, sale da corsa ed agenzie ippiche (D.P.R. n. 1006 del 1986),
e appunto, ciò che qui specificamente rileva, "gli animatori in strutture ricettive connesse all'attività turistica" (D.P.R. n.203 del 1993), nella cui parte motivazionale figura la seguente espressione: "considerato che gli animatori in strutture ricettive connesse all'attività turistica organizzano giochi, gare e spettacoli a beneficio dei clienti delle strutture medesime/svolgono attività ascrivibili al settore dello spettacolo". …omissis…Deve quindi ritenersi che la normativa successivamente intervenuta in materia non ha radicalmente innovato sul punto, ma, piuttosto, ha formalmente esplicitato un significato di lavoratore dello spettacolo già sostanzialmente presente nella legislazione precedente” (Cass., n. 9996/2009) “ .
Questo Collegio condivide le suddette argomentazioni con le quali trovano risposta anche le questioni sollevate dalla società appellata inerenti sia la disapplicazione dei decreti previsti dall'art. 3 , comma 2 DLCPS 708/1947 sia la questione di costituzionalità dello stesso art. 3 citato .
Si deve aggiungere che la consultazione delle parti sociali non integra , ad avviso del collegio , in relazione al d.m. 15 Marzo 2015 , un requisito essenziale dell'atto tale da inficiare, in mancanza , la legittimità dello stesso atto e di determinarne la disapplicazione.
Questo Collegio intende pertanto nella fattispecie dare continuità all'orientamento , già assunto da questa Corte territoriale , per il quale la categoria degli indossatori e dei fotomodelli non inerisce ontologicamente alla nozione di spettacolo (potendosi declinare – come altri profili non univoci e generici – in contesti diversi dallo spettacolo), e spetta all'Ente che sostiene di sottoporre a contribuzione l'attività di tali lavoratori fornire la prova che tali soggetti abbiano svolto le loro prestazioni nell'ambito di un vero e proprio “spettacolo” .
In proposito nel prodotto verbale unico di accertamento del 20.1.2020 gli ispettori hanno testualmente precisato , all'esito della disamina della documentazione acquisita e delle dichiarazioni raccolte nonché della consultazione degli archivi informatici dell' CP_1 “ In merito all'attività svolta dalla , in data 19.2.2019 , la signora in Parte_4 qualità di procuratore speciale , ha dichiarato che la società è strutturata in quattro divisioni : “ media , licencing , models e amministrativa . Per quanto concerne l'attività inerente alla divisione models , la “ si occupa di fornire una serie di servizi cumulati in un pacchetto completo che riguardano prestazioni rese da modelli/ modelle di norma a case di moda che richiedono la prestazione delle modelle scegliendo da un catalogo on line che si trova sul nostro sito web o da formati telegrafici in formato digitale e cartaceo “ (…)
L'esame della documentazione consegnata ha evidenziato che la fornitura di servizi relativi all'attività di modelie/i si esplica prevalentemente nell'esecuzione di sfilate e servizi fotografici per campagne pubblicitarie , cataloghi, ecc. Si tratta di servizi c.d. models management , vale a dire la opera in qualità di agenzia Pt_1
intermediaria , offrendo alla propria clientela le prestazioni rese dalle/dai modelli .
Le prestazioni in questione sono di vario tipo , generalmente afferiscono a :
a) sfilate – effettuate in luoghi pubblici o provati. In tale ambito le mansioni delle modelle /i consistono nell'esecuzione delle sfilaste e nelle attività preparatorie
, la principale delle quali è il fitting , ovvero la prova d'abito. Il fitting è comunque una attività che il modello indossatore può svolgere anche come prestazione distinta rispetto alle sfilate;
b) servizi fotografici – in occasione dei quali le modelle /i posano , appositamente truccati e abbigliati , per la realizzazione di fotografie destinate alla stampa , alla cartellonistica ed ad altri usi ( e commerce , sociale , network , ecc ) o a comporre cataloghi e lookbook utilizzati nelle campagne vendite;
c) campagne pubblicitarie che si esplicano nella realizzazione di spot pubblicitari , trasmessi con diversi mezzi di diffusione ( televisione , internet , social network ecc. ) e/o shooting fotografici ) :
d) shwroom – dove le collezioni degli stilisti dii moda vengono indossate per essere presentate alla potenziale clientela , costituita da operatori del settore e particolari acquirenti privati .
La clientela della per la divisione Models è costituita in larga misura da case di moda , soggetti operanti nel settore dell'abbigliamento , degli accessori e del lusso ( , , , , Fendi , CP_12 CP_13 CP_14 CP_15 CP_16
, ecc. ) , società editrici di riviste e cataloghi ( Hearst CP_17 CP_18
Magazines , ecc. ). “ Ritiene il Collegio che tali prestazioni rientrino , con l'eccezione di cui si dirà , nelle attività di spettacolo, alla luce della definizione via via più ampia attribuita dalla Suprema Corte a tale attività.
Nella già richiamata sentenza n. 716 /2023 questa Corte territoriale ha affermato , con argomentazioni ora sovrapponibili alla fattispecie in esame che “ non può negarsi che la realizzazione di una sfilata di moda, ma anche la creazione di immagini e filmati a fine pubblicitario di prodotti del mondo della moda e comunque di beni e prodotti destinati al mercato siano frutto di una idea creativa (una particolare combinazione di linee, colori, proporzioni, di immagini, di suoni conferisce il carattere di novità ad un bene) e il loro essere destinati ad un pubblico dal vivo oppure, attraverso riproduzioni su altri tipi di supporto (foto, video, stampa), ad un pubblico anche virtuale determina l'inquadramento dell'attività nell'ambito dello spettacolo. E ciò non solo ed evidentemente per le attività tipiche dei modelli e dei fotomodelli ma anche per quelle residuali attività evidentemente connesse e collegate che parte ricorrente ritiene di escludere.
L'eventuale finalità commerciale, infatti, non può essere disgiunta dalla nozione di spettacolo né esclude il carattere artistico della creazione o dell'opera.
Non esiste nessuna incompatibilità tra la finalità commerciale del prodotto frutto della creatività del suo autore e la nozione di spettacolo ai fini dell'iscrizione al
Fondo Lavoratori dello Spettacolo per coloro che vi abbiano partecipato, in quanto rientranti in una delle categorie del DLGS CPS 708/47 e DM 15.03.05 …
E' ormai pacificamente condiviso che le immagini pubblicitarie e i brevi filmati di tipo pubblicitario siano riconducibili al settore dello spettacolo.
Sul punto si richiama la sentenza della Cassazione n. 1089/06 che ha riconosciuto la natura artistica e di spettacolo anche ai supporti audiovisivi utilizzati per finalità informative, promozionali e commerciali, i quali, peraltro, sono realizzati mediante il ricorso all'opera di professionalità specificamente previste nell'elenco di cui al DLgs 708/47, tra cui devono annoverarsi i fotomodelli e gli indossatori.
Con la sentenza n. 12548/03, la Suprema Corte ha riconosciuto l'obbligo contributivo in relazione all'attività di alcuni lavoratori che avevano collaborato alla produzione di filmati pubblicitari o alla realizzazione di conventions promozionali statuendo che per spettacolo deve intendersi una qualsiasi rappresentazione o manifestazione, specialmente (ma non solo) o cinematografico o televisivo, che si svolge davanti ad un pubblico appositamente convenuto o per essere comunque appresa da un pubblico più vasto tramite gli strumenti della registrazione creati dalla tecnica.
La destinazione alla visione del pubblico, in particolare, consente di ritenere che anche le campagne pubblicitarie e i servizi fotografici di moda per la realizzazione di cataloghi rientrino nel concetto di spettacolo, senza contare che si tratta di set fotografici ai quali partecipano varie figure professionali quali scenografi, light designer, truccatori che insieme collaborano alla realizzazione di foto artistiche di abiti e prodotti di moda “
Il Collegio ritiene , in sintonia con numerosi precedenti di questa Corte territoriale ( set. 353/2022; sen.527/2022 ; sent.716/2023 ) che non risulta invece provato che possano essere considerate destinate al pubblico le attività di showroom, che sono attività che consistono in prove d'abito svolte in presenza di possibili compratori ma non destinate ad una pluralità di persone tale da costituire un pubblico.
Le sole attività riconducibili alla lettera d indicate nel verbale di accertamento oggetto di causa debbono quindi essere escluse dall'obbligo contributivo dovendosi confermare l'assoggettabilità a contribuzione per tutte le altre attività svolte dai modelli/indossatori .
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Il terzo motivo di appello è infondato.
Il Collegio osserva che nel verbale di accertamento oggetto di causa si legge in proposito:
“ Per quanto riguarda il rapporto fra e il / la modella /o è regolato generalmente da un contratto di mandato senza rappresentanza di cui all'art. 1705 C.C. .
Con la sottoscrizione di tali contratti di mandato , il /la modella conferisce a un mandato irrevocabile , in esclusiva per l'intero territorio italiano , a promuovere l'immagine del / della modella /o con l'incarico di ricercare , acquisire , negoziare , finalizzare e stipulare – in piena autonomia di per conto della / del modella /o sia contratti aventi ad oggetto la partecipazione del
/la modello/a nell'ambito della realizzazione di servizi fotografici , film , sfilate , serate ed altri eventi con fini pubblicitari e/o commerciali ( Contratti per la prestazione di servizi ) sia contratti aventi ad oggetto l'utilizzo dell'immagine del/della modello/a a livello internazionale ( incluso specificatamente l'utilizzo dell'immagine del /la modella modello /a a livello internazionale ( incluso specificatamente l'utilizzo dell'immagine del/la modello/a come ripresa e/o fotografata nell'ambito dei contratti per la prestazione di servizi ) o contratti aventi per oggetto a livello internazionale dell'immagine , voce e/o nome del/la modella / o in relazione alla produzione di prodotti o servizi ( contratti di utilizzo).
In tali contratti , di norma di durata pluriennale , è specificata la “ model commission “ .
Su tale aspetto , nella dichiarazione del 19.2.2019 la signora ha specificato Pt_4 che il compenso erogato alle /ai modelle/i viene determinato al netto del “ service fee” citato in precedenza e al netto di una ulteriore commissione ( model commission “ che può andare da un minimo del 5% o 10% per le modelle più conosciute , fino ad un massimo del 30% per quelle meno famose. La stessa ha precisato che “ se le modelle sono a loro volta rappresentate da una agenzia estera generalmente il 50% della model commission viene riconosciuta all'agenzia estera Per le modelle il contratto con la casa madre può comprendere anche lo sfruttamento del diritto di immagine senza tuttavia specificare la suddivisione del compenso fra prestazione ed immagine “.
Inoltre ha dichiarato che “ il pagamento del compenso alla modella avviene sulla base dell'emissione di fatture oppure sulla base di ricevute di lavoro autonomo con codice fiscale o senza . Su queste ritenute di lavoro autonomo la società applica le ritenute fiscali ( del 30% a titolo titolo di imposta ) . Su tutti i rapporti di lavoro autonomo la società non effettua il versamento di contribuzione previdenziale ….”.
Al fine di esplicitare meglio il tema inerente le modalità di riconoscimento dei compensi alle /ai modelle/i la signora in data 10-.
7.2019 ha specificato , ad Pt_5 integrazione di quanto già dichiarato che “ Il processo di fatturazione e riconoscimento dei compensi alle ( ai modelle/ modelli si svolge con le seguenti modalità tramite gestionale interno: emette fattura ai propri clienti per l'importo concordato per i servizi. Come parte dello stesso processo MG contestualmente emette un documento interno ( denominato ricevuta ) con cui viene contabilizzato il compenso spettante alla / al modello/a . Le/ i modelle/i residenti in Italia generalmente all'atto del pagamento emettono una fattura per il loro compenso che viene registrata da anche ai fini IVA .
Contestualmente all'atto di registrazione di tale fattura si storna la ricevuta che era stata inizialmente emessa al fine di poter contabilizzare il costo nel periodo di competenza . Inoltre , se la /il modella/o non è fisicamente residente in Italia un ulteriore passaggio è l'emissione dell'autofattura , registrata ai fini IVA , sulla base del suddetto documento. Solamente in pochissimi casi le/i modelle/i non residenti in Italia emettono una loro fattura . In passato detta ricevuta non veniva emessa per le/i modelli residenti in Italia ma semplicemente si attendeva di ricevere le loro fatture. Per facilitare la contabilizzazione dei costi nel corretto periodo di competenza si è arrivati nel tempo ad adottare l'attuale processo “. .
Tenuto conto di tali elementi , ritiene il Collegio che nella fattispecie sussistono tutti gli elementi per l'individuazione nella società del soggetto obbligato al versamento dei contributi.
Il verbale impugnato ricostruisce i rapporti contrattuali ed economici tra i soggetti coinvolti così come sono emersi dalla documentazione esaminata nel corso dell'ispezione
E' pacifico pertanto che i lavoratori ricevevano i compensi, come da contratto, dall'agenzia, fatturavano all'agenzia e lavoravano per l'agenzia, presso i clienti da questa indicati.
In tale contesto , premesso che in materia ai fini della sussistenza dell'obbligo assicurativo è irrilevante la natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro , questa Corte territoriale con la già richiamata sentenza n. 716/2023 ha precisato , con argomentazioni ora condivise da questo collegio ed applicabili alla fattispecie in esame : “ con sentenza 1595/04 la Suprema Corte, in punto a individuazione del soggetto obbligato, ha osservato che, nel caso in cui un soggetto stipuli con l'agenzia o con il manager un accordo avente a oggetto i diritti di esclusiva del primo e venga inviato presso terzi a svolgere la prestazione, ai fini contributivi, rileva, non solo chi sia titolare dei diritti di esclusiva, ma anche il soggetto cui siano state emesse le fatture per l'attività lavorativa svolta. Se i compensi sono stati corrisposti dall'agenzia nei cui confronti sono state emesse le fatture, è da ritenersi documentalmente accertato che sia l'agenzia titolare del rapporto di lavoro e quindi la stessa è tenuta a versare i contributi in quanto l'attività presso il terzo è stata resa in esecuzione di diritti di esclusiva rimasti in capo all'agenzia. L'emissione delle fatture nei confronti delle agenzie, titolari dei diritti di esclusiva dimostra invero che le agenzie non avevano svolto solo attività di mediazione, ma che, essendo cessionarie dei diritti di esclusiva, le prestazioni di lavoro erano state rese in esecuzione di tale cessione e i contributi dovevano essere versati dall'agenzia.
In tal senso si è già pronunciata questa Corte di Appello con la sentenza n. 954/18 in cui è stato confermato l'obbligo di versamento della contribuzione in capo a un'agenzia avendo quest'ultima corrisposto i compensi per l'attività svolta pur se ceduta a terzi, argomentando che “l'art. 4 DLgs CPS 708/47 individua l'obbligato alla contribuzione all'EN (oggi nelle imprese presso le quali gli iscritti prestano CP_1
la propria opera e che nel settore di cui si discute datore di lavoro è anche l'agenzia quando la prestazione sia stata resa nell'ambito del rapporto che la lega all'artista”.
Si tratta , ad avviso del collegio e contrariamente agli assunti della società , di argomentazioni che ben possono valere per le figure professionali ora in esame e per il campo della moda.
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Il quarto motivo di appello non coglie nel segno .
Il Collegio condivide ed intende dare continuità all'orientamento già espresso da questa Corte territoriale su tali punti laddove nella sentenza già citata n. 716/2023 ha affermato :
“ In relazione alla durata della prestazione, il Collegio osserva che la brevità e la discontinuità delle prestazioni rese nel settore dello spettacolo non escludono l'obbligo di versamento dei contributi.
Il legislatore ha invero previsto che il versamento della contribuzione sia effettuato a giornata (e non su base settimanale come per tutti i lavoratori iscritti al Fondo
Lavoratori Dipendenti dell'Assicurazione Generale Obbligatoria) (si veda art 2 DLgs
182/97 e art 4 DLCPS 708/47). La giurisprudenza ha affermato la sussistenza dell'obbligo contributivo nelle ipotesi di attività rientranti nel settore dello spettacolo che siano saltuarie, di breve durata e comunque discontinue nonché nelle ipotesi in cui l'attività di spettacolo non sia l'attività esclusiva del soggetto che la espleti.
In tale quadro neppure rileva ai fini dell'esclusione dell'obbligo contributivo la circostanza del preteso mancato raggiungimento delle 120 giornate di assicurazione necessarie per la maturazione di un anno di contribuzione ai fini pensionistici nella
Gestione dello Spettacolo secondo le previsioni del DLgs 182/97.
Non può affermarsi che il datore di lavoro sia esentato da versamenti contributivi ogni qual volta dal versamento, commisurato all'attività svolta per quel determinato datore di lavoro, non sia prevedibile la maturazione di una prestazione previdenziale di qualunque natura né tanto meno nella Gestione dello Spettacolo. Infatti, non vige alcun principio di corrispettività tra versamenti e prestazioni previdenziali e comunque i versamenti sono dovuti per previsione di legge in considerazione dell'attività svolta e non in considerazione della prevedibile maturazione di una prestazione, che comunque può maturare anche per effetto di versamenti effettuati ad altre Gestioni che possano cumularsi.
Quanto esposto consente di ritenere manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale riproposta da parte appellata per violazione degli artt. 2,
3 e 38 della Costituzione, sul presupposto che lo speciale sistema previdenziale dei lavoratori dello spettacolo, applicato agli Indossatori/Fotomodelli, realizza una fattispecie nella quale l'interessato non è in grado di maturare i requisiti minimi per la l'acquisizione del suo diritto alla prestazione. A ciò va aggiunto che l'eccezione è irrilevante in questo contesto non discutendosi di prestazione pensionistica richiesta dai soggetti interessati dall'accertamento “.
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Il collegio ritiene infondato il settimo motivo di appello.
Nella nota di chiarimenti in data 18 Aprile 2024 gli ispettori e Parte_6
, in tema di assoggettamento a contribuzione previdenziale dei Parte_7 compensi corrisposti a persone giuridiche , hanno precisato : “ Le modalità di corresponsione della retribuzione e/o compenso al lavoratore è solo uno degli aspetti che vengono valutati nell'ambito del rapporto di lavoro . Il fatto che il pagamento , in alcuni casi , risulti effettuato a soggetto differente ma sostanzialmente collegabile alla modello/modella che ha eseguito la prestazione , non è rilevante al fine dell'obbligo contributivo;
si evidenzia che le prestazioni sono state rese da persone fisiche sul territorio italiano . La controparte sostiene ( v. pag. 60 del ricorso ) che le modelle , soprattutto quelle più affermate e quotate sul mercato , gestiscono solitamente la propria attività professionale per il tramite di un soggetto giuridico autonomo e distinto ( del quale la modella in questione detiene in tutto o in parte il capitale sociale, che poi emette nei confronti di ( una volta resa dalla Parte_1 modella l'attività richiesta dal customer ) apposita fattura in proprio nome e conto (
e non della modella ) per il pagamento del corrispettivo ( doc. 6 ) . Sostiene altresì che il doc. 6 è per l'appunto la raccolta di tutte le fatture / ricevute emesse da società – per lo più straniere “ .
Richiamando le dichiarazioni resi in data 10.7.2019 da e riportate a Parte_4
pagina 7 del verbale di accertamento , , gli ispettori hanno inoltre precisato : “ In relazione al doc. 6 quanto asserito da controparte , ossia che un soggetto giuridico autonomo e distinto emette apposita fattura in nome proprio e conto per il pagamento del corrispettivo , non corrisponde a quanto accertato dagli scriventi . Le
“ricevute “ contenute nel doc. 6 sono generate dalla stessa MG – Italy tramte gestionale interno , così come anche le autofatture ( non a caso denominate autofatture ) anch'esse generate dalla stessa società (…) Gli scriventi ribadiscono comunque che l'obbligo contributivo sussiste e pertanto sorge a fronte di una prestazione lavorativa resa dal /dalla lavoratore/lavoratrice sul territorio italiano … “
Gli ispettori hanno affermato infine che “ a fronte di una prestazione resa da un soggetto fisico – modello/a – sul territorio italiano , sorga… l'obbligo contribuitivo a carico della , a prescindere dal soggetto indicato nella sezione “ pagabile a Parte_1
“ riportato nelle ricevute generate dalla stessa “ Parte_1
Gli ispettori pertanto hanno precisato che si tratta di documentazione generata dalla stessa , che si tratta della mera modalità di corresponsione di un compenso , che certamente la prestazione è stata resa dal modello - modella sul territorio italiano .
Tali assunti sono contestati da nelle note scritte autorizzate del 15 gennaio
2025
La società ritiene che “ i funzionari avrebbero dovuto accertare e avanzare eventualmente le loro pretese nei confronti delle stesse società detenute dalle modelle e non di , che da questo punto di vista è carente di legittimazione passiva “. .
Il Collegio reputa corretto l'operato degli ispettori.
Infatti, In presenza di una prestazione certamente effettuata dal modello – modella sul territorio italiano, dalla documentazione richiamata dalla società appellante si evince solo una mera modalità di pagamento del corrispettivo , difettando ulteriori elementi e compiute allegazioni circa l'effettivo ruolo delle società indicate come destinatarie del pagamento nelle fasi del rapporto con precedenti quella modalità di pagamento.
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Appare infondato anche l'ottavo motivo di appello .
Nel verbale di accertamento oggetto di causa gli ispettori hanno chiarito che , nelle dichiarazioni del 19.2.2019 , la signora ha affermato “ che il contratto Pt_4 con la casa di moda può comprendere anche lo sfruttamento del diritto di immagine senza tuttavia specificare la suddivisione tra compenso e prestazione “.
Nelle note scritte autorizzate dalla Corte gli ispettori danno atto che “ nei contratti di mandato esibiti dalla , all'art. 2 – Autorizzazione e cessione dei diritti di immagine – è previsto che il/la modello/a cede altresì sin da ora irrevocabilmente a
, senza alcuna limitazione di tempo , , modalità e spazio , tutti i diritti Parte_1 spettanti sulla immagine della /del modella /o ( diritti di immagine ) nonché sulle fissazioni della stessa effettuate attraverso qualsiasi mezzo , video, e/o fotografico ( fissazioni ) compresi i diritti di proprietà intellettuale e quelli collegati e/o connessi e/o derivati che per legge spettano alla /al modella/o e/o che verranno attribuiti in futuro alla modella /o in applicazione di nuove disposizioni di legge . Il tutto con la più ampia facoltà di sfruttamento ed utilizzazione dell'immagine della / del modella
/o considerati sia nel suo insieme , sia nelle singole parti e componenti “
In tale contesto , tenuto conto della disciplina dettata dall'art. 43 , comma 3 della, legge 289/2002, delle dichiarazioni rese dalla signora gli ispettori concludono Pt_4 che “ in assenza dell'indicazione di specifico compenso a titolo di cessione dello sfruttamento del diritto di immagine in fattura , in autofattura e/o ricevuta non è possibile determinare la quota della base imponibile eventualmente esente da contribuzione “.
Nelle note scritte del 15.1.2025 la società contesta tale conclusione precisando che
“ la legge ( il comma 3 dell'art. 43 citato ) non richiede alcuna preventiva previa pattuizione espressa né prevede che la mancata indicazione di qualsiasi percentuale ne esclude l'applicabilità ma sancisce solo il limite della esclusione della base contributiva fino al 40% “. Nelle stesse note scritte autorizzate del 15.1.2025 la società ribadisce che “
l'immagine è una componente imprescindibile e totalizzante dell'attività di modella “
, e che “ non è pertanto scindibile il diritto all'immagine rispetto ad altra attività “ .
Il Collegio reputa corrette le conclusioni degli ispettori.
Questa Corte territoriale nella sentenza 716 /2023 già citata , con argomentazioni cui questo collegio intende dare continuità , ha ritenuto di non poter accogliere la tesi , proposta nel presente procedimento anche da , secondo la quale - nei casi in cui alla modella è stato riconosciuto un compenso omnicomprensivo sia per prestazione che per diritti, senza specifiche pattuizioni sulla percentuale da attribuire al regime esonerativo - dalla base imponibile dovrebbe essere in ogni caso scomputata la quota del 40%, in quanto riconducibile alla cessione dello sfruttamento del diritto di immagine.
Nella citata sentenza richiamato il tenore dell'art. 43, L. 27 dicembre 2002, n. 289, (
"al fine di perseguire l'obiettivo di ridurre il contenzioso contributivo, i compensi corrisposti ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 3, primo comma, numeri da 1 a 14, del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947,
n. 708, e successive modificazioni, a titolo di cessione dello sfruttamento economico del diritto d'autore, d'immagine e di replica, non possono eccedere il 40 per cento dell'importo complessivo percepito per prestazioni riconducibili alla medesima attività. Tale quota rimane esclusa dalla base contributiva e pensionabile. La disposizione si applica anche per le posizioni contributive per le quali il relativo contenzioso in essere non è definito alla data di entrata in vigore della presente legge". ) la Corte ha osservato , con argomentazioni condivise da questo Collegio , che “ Ai sensi del richiamato art. 43, comma 3, L. 27 dicembre 2002, n. 289, infatti, la percentuale del 40% rappresenta il limite massimo di esclusione contributiva a titolo di cessione dei diritti di immagine.
La norma non introduce alcun automatismo nell'imputazione della quota del
40% dei compensi al titolo anzidetto e tale imputazione opera, pertanto, solo in presenza di concreti elementi che depongano in tal senso, quali specifiche pattuizioni intervenute tra le parti “ .
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Il Collegio ritiene infondato anche il nono motivo. In proposito l' correttamente , ad avviso del Collegio, ha ribadito anche nella CP_1 memoria in appello , che “ non è possibile operare compensazioni fra gestioni differenti potendo la società solo una volta pagata la contribuzione dovuta eventualmente a seguito di domanda ottenere in presenza dei presupposti un rimborso;
in ogni caso è da escludere che la compensazione possa essere richiesta in giudizio senza aver avanzato prima domanda amministrativa agli uffici ….”.
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Anche il decimo motivo di appello è, ad avviso del Collegio , infondato
Sul punto , in relazione ai lavoratori stranieri , con argomentazioni sovrapponibili alla fattispecie in esame e condivise da questo collegio , questa Corte territoriale ( sent. n. 716/2023 già citata ) ha affermato :
“ Si osserva che l'art. 3 del DLCPS 708/47 nel testo vigente dispone che: "Sono obbligatoriamente iscritti all'Ente tutti gli appartenenti alle seguenti categorie di qualsiasi nazionalità …".
Dunque, tutti i lavoratori di nazionalità straniera devono essere assicurati al Fondo
L.S. secondo il regime previdenziale italiano in considerazione dello svolgimento sul territorio italiano della prestazione di lavoro e dell'operatività dell'agenzia. In presenza di lavoratori appartenenti a stati dell'Unione Europea, inoltre, non sussiste alcun obbligo previdenziale in Italia solo in caso di applicazione della legislazione del paese di origine attestata con il possesso del cd Modello A1.
L'art. 45 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE ) sancisce il principio della libera circolazione dei lavoratori in ambito UE, consentendo ai cittadini dell'Unione di lavorare in uno dei paesi che ne fanno parte senza necessità di permesso di lavoro, con parità di trattamento retributivo, sociale e fiscale rispetto ai cittadini nazionali, di prendere dimora in uno degli Stati membri ove poter svolgere l'attività di lavoro conformemente alle disposizioni regolamentari e amministrative che disciplinano l'occupazione dei lavoratori nazionali. Al fine di garantire maggiore tutela dei lavoratori cittadini UE, il Regolamento 883/04 stabilisce il principio secondo cui il rapporto di lavoro deve essere soggetto a un'unica legislazione. Il criterio primario da applicare è quello della territorialità che assoggetta il rapporto di lavoro alle regole dello Stato ove è svolta l'attività lavorativa. Il criterio è derogabile solo nelle ipotesi di applicazione della legislazione del paese di origine, limitata ai casi di prestazione lavorativa inferiore a ventiquattro mesi, purché il rapporto di lavoro sia denunciato allo Stato italiano mediante la richiesta del cd Modello A1 come previsto dall'art. 12, par 1, Regolamento CE n.
883/04 e art. 14 Regolamento CE n. 98709 3.1. Il Modello A1 certifica quale sia la legislazione di sicurezza sociale applicata in concreto al rapporto di lavoro. Nel caso in esame, in assenza di prova dell'applicazione della legislazione di sicurezza sociale di uno dei paesi dell'Unione Europea, va applicato il principio di territorialità che prevede l'applicazione del regime previdenziale italiano. “ .
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Appare infondato anche l'undicesimo motivo di appello .
Sul punto , con argomentazioni condivise anche da questo Collegio , questa Corte ( sent. n. 353/2922, che qui si richiama ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp.att. c.p.c. ) ha già affermato . :
“ La censura è infondata. Diverso è infatti il regime contributivo per il lavoratore autonomo iscritto all e per quello iscritto all'Enpals. CP_1
Per il primo vige l'esonero dagli adempimenti contributivi se lavora fino a 30 gg e non percepisce più di € 5000 nel corso dell'intero anno solare. Di conseguenza i contributi dovranno essere pagati esclusivamente sulla quota di reddito eccedente e l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per i lavoratori autonomi occasionali scatta soltanto nel momento in cui gli emolumenti percepiti nell'arco dell'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre), a fronte di un unico o di più rapporti, superino l'importo di € 5.000. (art 44 co 2 del DL 269/2003 conv. in L 326/2003.)
Per il lavoratore autonomo occasionale che versa all'Enpals vige, invece, l'obbligo di adempiere sempre al versamento dell'ordinaria aliquota del 33%, fatta salva l'ipotesi prevista dall' art. 1 comma 188 della L. 296/06.
Questa norma, prevede l'esenzione degli adempimenti informativi e contributivi nei confronti dell'(Ex)Enpals nei seguenti casi:
-per la parte della retribuzione annua lorda che non superi l'importo di € 5.000,00, percepita per le esibizioni musicali dal vivo (artisti lirici, cantanti, coristi, vocalisti, maestri del coro, direttori d'orchestra, concertisti, solisti, orchestrali, bandisti
-per spettacoli o in celebrazioni di tradizioni popolari e folcloristiche, eseguiti da:
giovani fino ai diciotto anni di età;
studenti fino a venticinque anni;
pensionati di età superiore a sessantacinque anni;
coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale gli stessi soggetti siano già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria ad una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo.
Per poter beneficiare dell'esenzione degli adempimenti informativi e contributivi devono ricorrere congiuntamente i due requisiti, oggettivo e soggettivo.
E' chiaro che gli accertamenti oggetto di controversia non possono essere interessati da questa particolare esenzione “
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Appaiono infondate tutte le questioni riproposte con il dodicesimo motivo di appello.
PRESTAZIONI RESE DALLE MODELLE ALL'ESTERO
Nella nota scritta in data 18.4.2024 autorizzata dalla Corte ai fini di ottenere chiarimenti in ordine agli accertamenti ispettivi compiuti , gli ispettori
[...]
e hanno precisato in ordine alle prestazioni rese dalle Parte_6 Parte_7 modelle straniere :
“ Come enunciato alla pagina 5 del verbale di accertamento , con e -mail del
4.11.2019 , la società , nella persona della signora , ha Parte_1 Pt_4 trasmesso , su richiesta degli scriventi del 28.10.2019 il file “ Job location estero “ redatto dalla stessa nel quale sono elencate le modelle /i che hanno Parte_1 reso le prestazioni lavorative al di fuori del territorio italiano , con l'indicazione del paese estero in cui hanno avuto luogo e delle date in cui tali prestazioni lavorative sono state rese. Gli scriventi sulla base di tale file NON hanno assoggettato a contribuzione i compensi per i lavoratori elencati .
Per quanto riguarda le modelle riportate nel doc. 11 della controparte si rileva che :
…non c'è addebito per la prestazione lavorativa effettuata Parte_8 nella data del 20 gennaio 2015 ; …è stata addebitata la CP_19 prestazione lavorativa effettuata in data 7.7.2015 ( pari ad euro 210 ) in quanto non presente tra quelle effettuate all'estero nel file “ Job location estero “. Inoltre nella fattura Customer n. 2015001536 non è indicato il luogo della prestazione lavorativa;
.sono state addebitate le prestazioni lavorative effettuate nelle date Parte_9 del 9.6.2015 e 10.6.2015 ( pari ad euro 1400,00 ) in quanto non presenti tra quelle effettuate all'estero nel file “ job location ESTERO “ . Inoltre nella fattura Customer n.
1015001305 non è indicato il luogo della prestazione lavorativa;
.sono Parte_10 state addebitate le prestazioni lavorative effettuate nelle date del 16.1.2016 e
18.1.2016 ( pari ad euro 3600,00 ) in quanto non presenti tra quelle effettuate all'estero nel file “ Job location estero “ . Inoltre , nella fattura Customer n.
2016000022 non è stato indicato il luogo della prestazione lavorativa “ ;
[...]
è stata addebitata la prestazione lavorativa effettuata in Parte_11 data in data 222.7.2016 ( pari ad euro 199) in quanto non presenti tra quelle effettuate all'estero nel file “ Job location estero “. Inoltre , nella fattura customer n.
2016001790 non è indicato il luogo della prestazione lavorativa;
/ Pt_12
…è stata addebitata la prestazione lavorativa effettuata in data 7.5.2017 Pt_13 Per_2
( pari ad euro 3200,00 ) in quanto non presente tra quelle effettuate all'estero .
Inoltre nella fattura Customer n. 2017001182 non è indicato il luogo della prestazione lavorativa .”
Risulta pertanto che gli ispettori si sono attenuti alle risultanze della documentazione prodotta dalla società .
Nella osservazioni scritte in data 15.1.2025 alla citata nota di chiarimenti da parte degli ispettori , la società deduce una “ mera svista “ , senza però prendere in considerazione il tenore delle fatture circa la mancanza del luogo di svolgimento della prestazione . .
POSIZIONE RESA DALLA ( errato importo ) Controparte_20
Sul punto , nella citata nota scritta del 18 Aprile 2024 , senza alcuna osservazione da parte della società nella nota del 15.1.2025 , gli ispettori hanno chiarito :
“ Si fa presente che per la prestazione lavorativa resa dalla modella , Persona_1
nella data del 27 luglio 2015 , è stata addebitata la contribuzione sull'imponibile di euro 500, vedasi pagina n. 5 dell'Allegato n.1 del verbale di accertamento redatto dagli scriventi. Si evidenzia pertanto che l'addebito non è stato effettuato per l'importo di euro 50.000,00 come asserito da controparte . Inoltre si evidenzia che l'importo corretto indicato da controparte pari ad euro 625 , superiore all'imponibile di 500 euro considerato dagli scriventi quale base imponibile per l'addebito è errato.
Infatti l'importo di euro 625 euro non è il compenso netto corrisposto alla modella (
“ model net” ) bensì corrisponde al “ model gross “ ossia dell'importo comprensivo del “ model commission “ , commissione quest'ultima a carico della /del modella/o ( vedasi pagina n. 7 del verbale di accertamento ) .
POSIZIONE THE EZ OT
Sul punto , nella citata nota scritta del 18 Aprile 2024 , gli ispettori hanno chiarito :
“ Su tale punto , si rimanda a quanto già precisato nel verbale di accertamento alla pagina n. 10 . Si fa notare , inoltre , che i signori , ai fini della compilazione Pt_2
del modello non hanno tenuto conto delle indicazioni fornite nel modello stesso dalla società Security Administration USA. “
Si legge a pagina 10 del verbale di accertamento : “ La socieà inoltre ha instaurato rapporti di lavoro autonomo con i sig. ; ( The Parte_14 Pt_15 Testimone_1
IN RI ) che hanno svolto le mansioni proprie e tipiche dei disc-jokey , categoria professionale elencata al n. 3 dell'art. 3 del d.lgs .C.p.s. del 16.7.1947 n.
708 e s.m.i…. A tal proposito si evidenzia che per le prestazioni rese dagli stessi non si
è tenuto conto dei documenti rilasciati dalla social security administration in quanto sono stati rilasciati in data successiva alle prestazioni artistiche ed inoltre non sono stati compilati in modo corretto non essendo stata specificata la data di inizio della attività in Italia. “
Risulta quindi che già nel verbale oggetto di causa gli ispettori avevano evidenziato non solo che la certificazione era stata rilasciata in data successiva alla prestazioni artistiche ma anche che nella stessa non era stata specificata la data di inizio delle attività in Italia . .
Rileva la Corte come su questo secondo punto la società già nel ricorso in appello (
v. pag. 73 ) , nulla ha dedotto .
L'operato degli ispettori appare pertanto corretto.
- Errata applicazioine dell'aliquota aggiuntiva dell'1,28 a titolo Controparte_21 di indennità economica di malattia.
In relazione a tale questione l'appellante , censurando l'omessa pronuncia del
Tribunale , a pagina 71 dell'atto di appello precisa : : “ MG aveva contestato l'applicazione dell'aliquiota aggiuntiva dell'1,28% ( rispetto a quella ordinaria del
33% ) a titolo di indennità economica di malattia , che ha determinato una indebita maggiorazione di tutti gli importi asseritamente dovuti a titolo di omissione contributiva in base a quanto indicato nel verbale di accertamento . Come già rilevato in prime cure , tuttavia , l'applicazione di tale aliquota aggiuntiva non trova fonte in nessuna norma di legge e pertanto è da ritenersi indebita ( sul punto ancora una volta controparte nulla ha dedotto ) … “.
L'appellante aveva quindi genericamente contestato l'assenza di ogni previsione di legge in materia.
Sul punto nelle note del 18.4.2024 gli ispettori hanno però precisato : “ In ordine ai principi generali si fa presente che , nell'ambito dello spettacolo , la tutela relativa all'assicurazione economica della malattia trova il suo principale fondamento normativo nel medesimo testo di legge che regola l'assicurazione IVS e , in particolare , il decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 16 luglio 1947 n.
708 con il quale è stata regolamentata la relativa disciplina in regime sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria di malattia di cui alla legge 11 gennaio 1943
n. 138…. Si segnala inoltre la Circolare n. 124 del 3 Agosto 2017 in cui vi è una CP_1
ricostruzione delle fonti normative ….” .
In presenza di tale precisazione , la società appellante , che aveva genericamente dedotto l'assenza di ogni fonte normativa in proposito , a pagina 4 della nota del 15 gennaio 2025 , contesta pure in modo generico l'applicabilità della normativa indicata dagli ispettori ed esposta nella “ famigerata “ circolare n. 124/2017 . . CP_1
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Il Collegio ritiene infondato anche il tredicesimo motivo di appello .
Sul punto nella già richiamata sentenza n.716/2023 questa Corte territoriale . con argomentazioni condivise dal Collegio ed anch'esse sovrapponibili alla fattispecie , ha affermato :
“ Ad avviso di questa Corte si tratta di una tesi non convincente, dovendosi ritenere che la fattispecie in esame sia riconducibile alla più grave ipotesi dell'evasione contributiva: secondo la lettera b) dell'art.116 VIII comma L.23 dicembre 2000 n. 388
l'evasione è “connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o i premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate”.
Ora, alla luce della giurisprudenza di legittimità (cfr.: Cass. 3 maggio 2016 n. 8745;
Cass. 16 settembre 2013 n. 21074; Cass. 25 giugno 2012 n.10509) per la ricorribilità del meno grave regime sanzionatorio dell'omissione contributiva è necessario che tutti gli adempimenti siano stati effettuati, mancando solo il pagamento del dovuto, mentre “il termine occultamento non indica necessariamente la assoluta mancanza di qualsiasi elemento documentale che renda possibile l'eventuale accertamento della posizione lavorativa o delle retribuzioni, posto che anche soltanto attraverso la mancata (o incompleta o non conforme al vero) denuncia obbligatoria viene celato all'ente previdenziale (e quindi occultata) l'effettiva sussistenza dei presupposti fattuali dell'imposizione” (così: Cass. 27 dicembre 2011 n.28966). Né induce ad una diversa conclusione l'argomentazione della mancanza di prova dell'esistenza di un dolo specifico di occultare : ciò in quanto in relazione all'elemento soggettivo richiesto dalla lett. b) della disposizione in esame “ stante il suddetto collegamento funzionale tra denunce mensili obbligatorie e pagamento dei contributi dovuti,
l'omissione o l'infedeltà della denuncia è di per sé sintomatica (ove non meramente accidentale, episodica, strettamente marginale) della volontà di occultare i rapporti e le retribuzioni” in relazione al fatto che la non implausibile mancanza di riscontri successivi consente de facto al datore di lavoro infedele di sottrarsi all'adempimento contributivo ovvero di effettuare un versamento della contribuzione in misura inferiore al dovuto (così Cass. 27 dicembre 2011 n. 28966 cit.) Ne “discende che, in linea generale, l'inoltro di denunce infedeli o la loro omissione da un lato configura occultamento dei rapporti di lavoro e delle retribuzioni erogate e, dall'altro e al contempo, fa presumere la esistenza di una specifica volontà datoriale di sottrarsi al versamento dei contributi dovuti” fatta salva la possibilità di vincere tale presunzione, proprio in quanto non assoluta, “con onere probatorio a carico del datore inadempiente, attraverso l'allegazione e prova di circostanze dimostrative dell'assenza del fine fraudolento (perché, ad es., gli adempimenti sono derivati da una negligenza o da altre circostanza)” (così : Cass. 27 dicembre 2011 n.28966 cit.), onere di allegazione e prova non assolto dalla società. Parimenti inapplicabile alla fattispecie in esame è l'applicazione del regime ridotto delle sanzioni di cui all'art.116 XV comma L.388/00 in assenza dell'integrale versamento dei contributi e premi da parte della società (CDA Milano est Vitali sent 34/2017). Va anche ricordato che la Suprema Corte con sentenza n. 3967/2022 ha precisato che “che principi elaborati da questa Corte, sia pur in riferimento alle incertezze indotte da orientamenti giurisprudenziali (v., fra le tante, Cass. n. 2669 del 2020 e, in precedenza, Cass. nn. 11591 e 13069 del 2016) ma nondimeno applicabili nella specie, nel senso che l'art. 116, comma 10, legge n. 388 del 2000, pone come premessa per la riduzione delle sanzioni civili, in caso di ritardato o omesso pagamento dei contributi «derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza»,
l'integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, condizioni queste che non risultano adempiute nella vicenda all'esame.”
Applicando i principi affermati dalla Corte Suprema nella fattispecie, ritiene il
Collegio che, in relazione all'elemento intenzionale previsto dalla lettera b dell'art. 8 legge 388/2000, la società non abbia allegato e provato circostanze idonee a superare la presunzione di una specifica volontà di sottrarsi al pagamento di quanto dovuto”.
Si tratta di principi ribaditi anche da più recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità ( cfr. , fra le altre , ordinanza n. 33852/2023 ) .
La giurisprudenza ha inoltre ripetutamente ritenuto che l'applicazione dell'art. 116, comma 15, cit., postula il previo pagamento della contribuzione (vedi, ex plurimis, Cass. 08/02/2019, n.3799) e tale assunto va condiviso.
La normativa sulla riduzione delle sanzioni civili va letta nel suo complesso ed essa si articola in due previsioni di fondo.
La prima è quella della L. n. 388 cit., art. 116, comma 10, secondo cui "nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, semprechè il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, si applica una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti" con il limite massimo del 40 della contribuzione dovuta. La seconda è quella dell'art. 116, comma 15, lett. a), secondo cui "fermo restando l'integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, i consigli di amministrazione degli enti impositori, sulla base di apposite direttive emanate dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica fissano criteri e modalità per la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 fino alla misura degli interessi legali", anche in relazione ai "casi di mancato e ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza".
Le due norme prevedono una diversa e progressivamente più intensa riduzione delle sanzioni, fino all'interesse legale di cui al comma 15, ma si basano chiaramente su identici presupposti, per quanto attiene al pagamento dei contributi dovuti.
Ne deriva che, anche la previsione del comma 15 va intesa, come da giurisprudenza citata, alla luce del più esplicito disposto del comma 10 e quindi nel senso che, omessa od evasa ab origine l'obbligazione contributiva, vi sia pagamento di essa "nel termine fissato dagli enti impositori", evidentemente in concomitanza o correlazione con la richiesta di adempimento dell'obbligo inadempiuto.
Per quanto sopra , in parziale riforma della sentenza n. 2284/2022 del Tribunale di
Milano , va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di e va dichiarata la sussistenza dell'obbligo contributivo di cui al verbale di accertamento oggetto di causa con la sola esclusione della contestazione relativa all'attività di showroom;
con conferma nel resto delle statuizioni di merito e di quella inerente le spese in relazione alla posizione .
Per quanto riguarda le spese , in punto di diritto la Corte di Cassazione ha chiarito che “ il giudice di appello, allorchè riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata
, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata , ad un nuovo regolamento delle spese processuali , il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poichè la valutazione della soccombenza opera , ai fini della liquidazione delle spese , in base ad un criterio unitario e globale , sicchè viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c. , il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado e, invece , vincitrice in un altro grado “
( così , ex plurimis , Cass. Sez. L. Ord. 6259/2014 ; cfr. anche Cass. Sez. 4 ord.
1775/2017 ).
Tenuto conto di tali principi , dell'esito della lite e della prevalente soccombenza , secondo un criterio unitario e globale , della società in entrami i gradi del giudizio , il
Collegio , in applicazione dei criteri tutti previsti dal d.m.55 /2014 così come modificato dal d.m. 147/2022 , tenuto conto del valore della causa , liquida in favore dell' per il doppio grado del giudizio , le spese processuali nella misura di CP_1
¾, ed in particolare , per tale quota , in euro 4500,00 per il primo grado ed in euro
21000,00 per il grado di appello, oltre spese generali ed oneri di legge;
con compensazione del residuo quarto.
Le spese del grado seguono invece la totale soccombenza dell'appellante nei confronti dell' e sono liquidate ex d.m. 55/2014 , Controparte_2 così come modificato dal d.m. 147/2022 , nella misura specificata in dispositivo.
PQM
In parziale riforma della sentenza n. 2284/2022 del Tribunale di Milano :
dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
dichiara la sussistenza dell'obbligo contributivo di cui al verbale di accertamento oggetto di causa con la sola esclusione della contestazione relativa all'attività di showroom;
conferma nel resto le statuizioni di merito e quella inerente le spese in relazione alla posizione;
condanna la società appellante al pagamento delle spese del doppio grado in favore di nella misura di ¾ che per la quota liquida in euro 4500,00 per il primo grado CP_1 ed in euro 21000,00 per il grado di appello , oltre spese generali ed oneri di legge;
compensa il residuo quarto;
condanna la società appellante al pagamento delle spese del grado in favore di liquidate in euro 3500,00 , oltre spese generali ed oneri di legge .
Milano 20 febbraio 2025 Il Presidente
Giovanni Picciau