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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 29/05/2025, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 356 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 356/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ZANASI MASSIMO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il proprio difensore
RICORRENTE
Contro
c.f. ) CP_1 C.F._2
(c.f. Controparte_2 C.F._3
RESISTENTI
Il Giudice dott.ssa Eleonora Ramacciotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 23/01/2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio e per ottenere CP_1 Controparte_2 sentenza dichiarativa dell'acquisto del diritto di proprietà di un'area cortiliva, sita in
Fanano (MO), meglio descritta nel ricorso introduttivo. Nello specifico, il ricorrente ha rappresentato di essere proprietario di un immobile sito in Fanano (MO) e di possedere in modo pacifico, esclusivo, pubblico, incontestato ed ininterrotto, dall'epoca dell'acquisto dell'immobile nel 1987, l'area cortiliva antistante il predetto;
quest'ultima risulta catastalmente intestata a e i quali, a seguito di Controparte_2 CP_1 ricerche anagrafiche, risultano cancellati dai registri anagrafici del Comune di Fanano per emigrazione all'estero, e segnatamente in Francia, il 28/02/1968. Si è dato, altresì, atto di aver esperito il tentativo di mediazione, conclusosi con esito negativo.
2. La notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio e del decreto di fissazione della prima udienza è stata fatta per pubblici proclami.
3. All'udienza dell'08/10/2024, presente solo parte ricorrente, il procuratore ha evidenziato che i resistenti risultano emigrati in Francia a far data dal 1968 e che la notifica è dunque stata fatta per pubblici proclami. Il legale ha, altresì, dato atto che la mediazione è già stata effettuata con esito negativo. Il Giudice ha rinviato per l'escussione dei testi all'udienza del
22/11/2024 innanzi al GOT, dott.ssa Longobardi.
4. All'udienza del 22/11/2024 sono stati escussi i testi (sig.ri e Testimone_1
indotti dalla parte ricorrente e si è dato atto che per i convenuti nessuno è Tes_2 comparso. Il GOT ha rinviato all'udienza del 20/05/2025 per la discussione, da svolgersi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., avanti al Giudice Istruttore.
5. Parte ricorrente ha tempestivamente depositato le predette note scritte, insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- ACCERTARE e DICHIARARE di proprietà esclusiva del signor , nato a [...]
Vignola (MO) il 06.05.1933 (C.F. ed ivi residente in [...], in C.F._1 virtù di acquisto fattone per usucapione ultraventennale, la seguente unità immobiliare:
- area cortiliva identificata al catasto terreni del Comune di Fanano al foglio 76 mappale 681
- ORDINARE ai competenti Uffici dell'Agenzia delle Entrate e dei RR.II. di effettuare le conseguenti trascrizioni, modifiche ed attività necessarie a che la nuova situazione di diritto risulti evidenziata, esonerandoli da ogni responsabilità ed ingerenza.”
Il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
La domanda è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Si ritiene maturata l'usucapione degli immobili oggetto di causa, avendo parte ricorrente dimostrato, tramite le dichiarazioni dei testi e escussi Testimone_1 Tes_2 all'udienza del 22/11/2024, della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, di avere, per un tempo protrattosi oltre i venti anni, tenuto un comportamento continuo e non interrotto attestante in modo inequivoco l'intenzione di esercitare un potere su detti immobili corrispondente a quello del proprietario, cioè possedendo gli stessi come liberi da diritti reali altrui, in modo non violento né clandestino ed in assenza di ogni esercizio del diritto di proprietà da parte dei resistenti, che non risultano nemmeno aver formulato contestazioni di sorta nei riguardi delle condotte del ricorrente.
Nella fattispecie ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli articoli 1158 e seguenti c.c.
In accoglimento della domanda di deve essere quindi dichiarata l'intervenuta Parte_1 usucapione del diritto di proprietà dell'immobile oggetto di causa a suo favore, e la presente sentenza dichiarativa dell'intervenuta usucapione deve essere trascritta ai sensi dell'art. 2651 c.c.
Nulla sulle spese in assenza di relativa domanda da parte del ricorrente nei confronti dei convenuti contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Modena, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così provvede:
- accerta e dichiara l'intervenuta usucapione, a favore di nato a [...] Parte_1
(MO) il 06/05/1933, c.f. residente in [...]n. 9, in VIGNOLA C.F._1
(MO) della seguente unità immobiliare: area cortiliva identificata al catasto terreni del Comune di
Fanano (MO), al foglio 76 mappale 681;
-ordina all'Ufficio del Territorio di Modena di provvedere alla trascrizione della presente sentenza, esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo.
- nulla sulle spese
Modena, 27/05/2025.
Il Giudice dott.ssa Eleonora Ramacciotti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 356/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ZANASI MASSIMO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il proprio difensore
RICORRENTE
Contro
c.f. ) CP_1 C.F._2
(c.f. Controparte_2 C.F._3
RESISTENTI
Il Giudice dott.ssa Eleonora Ramacciotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 23/01/2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio e per ottenere CP_1 Controparte_2 sentenza dichiarativa dell'acquisto del diritto di proprietà di un'area cortiliva, sita in
Fanano (MO), meglio descritta nel ricorso introduttivo. Nello specifico, il ricorrente ha rappresentato di essere proprietario di un immobile sito in Fanano (MO) e di possedere in modo pacifico, esclusivo, pubblico, incontestato ed ininterrotto, dall'epoca dell'acquisto dell'immobile nel 1987, l'area cortiliva antistante il predetto;
quest'ultima risulta catastalmente intestata a e i quali, a seguito di Controparte_2 CP_1 ricerche anagrafiche, risultano cancellati dai registri anagrafici del Comune di Fanano per emigrazione all'estero, e segnatamente in Francia, il 28/02/1968. Si è dato, altresì, atto di aver esperito il tentativo di mediazione, conclusosi con esito negativo.
2. La notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio e del decreto di fissazione della prima udienza è stata fatta per pubblici proclami.
3. All'udienza dell'08/10/2024, presente solo parte ricorrente, il procuratore ha evidenziato che i resistenti risultano emigrati in Francia a far data dal 1968 e che la notifica è dunque stata fatta per pubblici proclami. Il legale ha, altresì, dato atto che la mediazione è già stata effettuata con esito negativo. Il Giudice ha rinviato per l'escussione dei testi all'udienza del
22/11/2024 innanzi al GOT, dott.ssa Longobardi.
4. All'udienza del 22/11/2024 sono stati escussi i testi (sig.ri e Testimone_1
indotti dalla parte ricorrente e si è dato atto che per i convenuti nessuno è Tes_2 comparso. Il GOT ha rinviato all'udienza del 20/05/2025 per la discussione, da svolgersi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., avanti al Giudice Istruttore.
5. Parte ricorrente ha tempestivamente depositato le predette note scritte, insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- ACCERTARE e DICHIARARE di proprietà esclusiva del signor , nato a [...]
Vignola (MO) il 06.05.1933 (C.F. ed ivi residente in [...], in C.F._1 virtù di acquisto fattone per usucapione ultraventennale, la seguente unità immobiliare:
- area cortiliva identificata al catasto terreni del Comune di Fanano al foglio 76 mappale 681
- ORDINARE ai competenti Uffici dell'Agenzia delle Entrate e dei RR.II. di effettuare le conseguenti trascrizioni, modifiche ed attività necessarie a che la nuova situazione di diritto risulti evidenziata, esonerandoli da ogni responsabilità ed ingerenza.”
Il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
La domanda è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Si ritiene maturata l'usucapione degli immobili oggetto di causa, avendo parte ricorrente dimostrato, tramite le dichiarazioni dei testi e escussi Testimone_1 Tes_2 all'udienza del 22/11/2024, della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, di avere, per un tempo protrattosi oltre i venti anni, tenuto un comportamento continuo e non interrotto attestante in modo inequivoco l'intenzione di esercitare un potere su detti immobili corrispondente a quello del proprietario, cioè possedendo gli stessi come liberi da diritti reali altrui, in modo non violento né clandestino ed in assenza di ogni esercizio del diritto di proprietà da parte dei resistenti, che non risultano nemmeno aver formulato contestazioni di sorta nei riguardi delle condotte del ricorrente.
Nella fattispecie ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli articoli 1158 e seguenti c.c.
In accoglimento della domanda di deve essere quindi dichiarata l'intervenuta Parte_1 usucapione del diritto di proprietà dell'immobile oggetto di causa a suo favore, e la presente sentenza dichiarativa dell'intervenuta usucapione deve essere trascritta ai sensi dell'art. 2651 c.c.
Nulla sulle spese in assenza di relativa domanda da parte del ricorrente nei confronti dei convenuti contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Modena, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così provvede:
- accerta e dichiara l'intervenuta usucapione, a favore di nato a [...] Parte_1
(MO) il 06/05/1933, c.f. residente in [...]n. 9, in VIGNOLA C.F._1
(MO) della seguente unità immobiliare: area cortiliva identificata al catasto terreni del Comune di
Fanano (MO), al foglio 76 mappale 681;
-ordina all'Ufficio del Territorio di Modena di provvedere alla trascrizione della presente sentenza, esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo.
- nulla sulle spese
Modena, 27/05/2025.
Il Giudice dott.ssa Eleonora Ramacciotti