Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 12/06/2025, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 12.06.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 3248 / 2023
promossa da
, C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
TERMINE CALOGERO, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Controparte_1
difeso dagli avv. ti CARLO BOURSIER NIUTTA, ANTONIO ARMENTANO e SCELFO
ROBERTO, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: retribuzione delle ferie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 29 dicembre 2023, il ricorrente indicato in epigrafe esponeva di avere lavorato, in via continuativa, per la con qualifica di Controparte_1
operatore d'esercizio, dal 1/11/1999; di non avere percepito, per i periodi di ferie goduti antecedenti al 1/7/2022, una retribuzione conforme alla nozione Europea, fissata dall'art. 7
della direttiva 88/2003, come interpretato dalla Corte di Giustizia, comprensiva dunque di tutti gli elementi personali e professionali del lavoratore.
di ferie spettante secondo le previsioni del CCNL di categoria, una retribuzione omogenea rispetto a
quella percepita ordinariamente, secondo la normativa comunitaria e nazionale, siccome
correttamente interpretata dalla giurisprudenza europea e nazionale;
per l'effetto, condannare la
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_1 P.IVA_1
legale in Palermo nella via Portello 32/A, sede secondaria in Agrigento nel viale Emporium n.
8. al
pagamento di tale retribuzione, da calcolare per l'intero rapporto di lavoro e comunque dal 18/7/2007
al 30/6/2022, nella misura delle differenze rispetto alla retribuzione già corrisposta;
per complessivi
€ 5.000,00 ovvero per la diversa ed anche maggior somma che verrà determinata a seguito della
espletanda CTU, oltre gli interessi maturati dalle singole scadenze e fino al soddisfo”. Con vittoria di spese.
Si costituiva la eccependo la violazione dell'art. 414, primo comma, Controparte_1
nn. 3, 4 e 5, c.p.c. nonché la prescrizione quinquennale delle pretese;
nel merito,
argomentava l'infondatezza del ricorso, rilevando che l'azienda ha sempre liquidato la c.d.
“retribuzione normale” al netto delle indennità saltuarie e variabili.
La causa, istruita mediante ctu tecnica e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di nullità del ricorso, sollevata dall'azienda costituita. Invero, come è noto, nel rito del lavoro, la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, sulle quali essa si fonda ricorre allorché sia assolutamente impossibile l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento attraverso l'esame complessivo dell'atto, perché in tal caso il convenuto non è posto in condizione di predisporre la propria difesa né il giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio (cfr. Cass. Sez. L - Ordinanza n. 19009 del 17/07/2018).
Nel caso di specie, è evidente come il ricorso sia chiaro nello stabilire il petitum e la causa
petendi, consistenti nella richiesta di perequare la retribuzione erogata in regime di ferie rispetto a quella elargita durate i periodi di espletamento dell'attività lavorativa;
semmai, le doglianze sollevate possono tutt'al più afferire ad una contestazione circa la fondatezza delle allegazioni e la prova delle stesse, circostanze che attengono al merito della vicenda.
Parimenti, va rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata.
Invero, si reputa dirimente richiamare un recente orientamento della Cassazione civile, cui il presente Giudice intende dare seguito, che con pronuncia n. 26246/2022 ha stabilito che
“Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del
d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di
risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti
quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine
di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla
cessazione del rapporto di lavoro”.
Applicando tale principio al caso di specie, devono ritenersi prescritti tutti quei diritti anteriori al 18/7/2007, essendo già tali al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012;
per quelli successivi, invece, il termine decorre dal momento della cessazione del rapporto.
Né inducono ad argomentare in senso contrario le pronunce depositate da parte convenuta
(cfr. Tribunale di Roma e di Bari), facendo le stesse riferimento a rapporti di lavoro assimilabili al pubblico impiego, mentre nel caso sottoposto all'odierno scrutinio trattasi di società che, per quanto solide, agiscono in pieno regime privatistico, in termini sia di assunzione del personale che di operatività.
Nel merito, va esaminata la questione della retribuzione feriale in relazione al quadro normativo e giurisprudenziale europeo, con particolare riferimento alla incidenza su di essa delle voci retributive variabili.
Come già rilevato da autorevole giurisprudenza di merito (cfr. Corte di Appello Milano,
sent. n. 21 del 2024), il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36 Cost., comma 3: “Il lavoratore ha diritto... a ferie annuali retribuite”; art. 2109 c.c., comma 2: il prestatore di lavoro ha diritto “ad un periodo annuale di ferie retribuite”,
sia in quello dell'Unione (art. 7 Direttiva n. 2003/88/CE). Con specifico riferimento alla disciplina Europea, l'art. 7 della citata Direttiva, intitolato “Ferie annuali”, stabilisce quanto segue: “1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione
previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali...”. Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, n. 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'ue, cui l'art. 6, n. 1 TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati.
L'art. 31 della Carta, intitolato “Condizioni di lavoro giuste ed eque”, prevede che: “... 2.
Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo
giornalieri e settimanali e ferie annuali retribuite”. Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione
(sentenza del 20 luglio 2016, Per_5, C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può
essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla Direttiva 2003/88 (v. sentenza del 12 giugno 2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
La Corte di Giustizia, poi, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-
257/04, Persona_8 e altri (punto 50), ha precisato che l'espressione “ferie annuali retribuite”,
di cui all'art. 7, n.1 della Direttiva n. 88/2003, intende significare che, per la durata delle ferie annuali, “deve essere mantenuta” la retribuzione.
Si è su più fronti evidenziato che l'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze citate Persona_8 e altri, punto
58, nonché Persona_9 e altri, punto 60). Invero, anche nella pronuncia del 15 settembre 2011,
causa C-155/10, e altri (punto 21), si afferma che la retribuzione delle ferie annuali Per_1
deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come “sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore... di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro” (v. sentenza Williams
e altri cit., punto 23); pertanto “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle
mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene
compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del
lavoratore... deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta
al lavoratore durante le sue ferie annuali” (v. sentenza Williams e altri cit., punto 24);
all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali “gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti
esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione
dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro”
(v. ancora sentenza Williams e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione “correlati allo status personale e professionale” del lavoratore (v. sentenza Williams e altri cit., punto 28).
Tutto ciò premesso, è evidente come la giurisprudenza europea solleciti ad adottare un criterio di omogeneità tendenziale fra la retribuzione delle ferie annuali e quella ordinaria del lavoratore, con esclusione dei soli elementi “diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie” sostenute in occasione dell'espletamento delle stesse.
Ne vale ad argomentare diversamente quanto evidenziato da parte resistente, secondo cui la differenza tra gli importi eventualmente dovuti e quelli erogati sarebbe minima, sicché
non si creerebbe quell'effetto dissuasivo che la Corte mira ad evitare, poiché il quantum del dovuto è una circostanza che si pone a valle del ragionamento effettuato e la cui rilevanza assume connotati differenti a seconda delle circostanze economiche e personali di ciascun lavoratore.
Pertanto, va dichiarato il diritto del lavoratore a percepire, in condizioni di ferie, una retribuzione “omogena” rispetto a quella goduta in pieno regime lavorativo.
In merito alla quantificazione di siffatta pretesa, è stato dato incarico al ctu di determinare la retribuzione eventualmente dovuta per ogni giorno di ferie dal 18/7/2007 al 30/6/2022, nel limite di quattro settimane l'anno, calcolata sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie, a titolo sia di retribuzione fissa sia di retribuzione variabile, legata all'esecuzione della prestazione e alla qualifica del singolo lavoratore con inclusione negli elementi variabili della retribuzione ai fini di tale calcolo delle voci menzionate nella memoria di costituzione e risposta.
Egli, a seguito di integrazione del quesito, ha quantificato il credito tenendo conto, da un lato, della “retribuzione normale”, formata da retribuzione tabellare, indennità di contingenza, scatti di anzianità, competenze accessorie, indennità di mensa, trattamento distinto dalla retribuzione definito TDR;
dall'altro, dell'indennità di turno, dall'indennità
per lavoro domenicale, dall'indennità di turno notturno, dall'indennità di nastro,
dall'indennità di mono-agente, dallo straordinario, dall'indennità di trasferta,
dall'indennità di concorso pasto, da indennità varie, festività e da tutti gli istituti contrattuali, legati all'esecuzione della prestazione lavorativa e alla qualifica del ricorrente.
Ha calcolato il dovuto in euro 6.719,94, comprensivo degli interessi maturati sino a quel momento, cui deve aggiungersi la rivalutazione monetaria;
tale calcolo afferisce alla seconda ipotesi prospettata, cui si aderisce in adesione alla giurisprudenza menzionata. Ed
invero, tali indennità, seppur contrattualmente ritenute variabili della retribuzione, per il fatto di essere corrisposte sistematicamente, sono, di fatto, elementi fissi della retribuzione mensilmente percepita dal ricorrente e non possono essere escluse dal calcolo della retribuzione feriale.
Né possono accogliersi le doglianze sollevate dall'azienda, che ha paventato una violazione del contradditorio.
Ed invero, la formulazione del quesito al ctu è appannaggio del Giudicante che può
provvedere alla sua modifica anche su sollecitazione della parte. Nel caso di specie, il
Tribunale ha autorizzato il consulente a procedere ad un secondo calcolo, che si è aggiunto,
senza sostituirsi, a quello originario;
il contraddittorio è sempre garantito dalla possibilità
di depositare osservazioni alla perizia, che vengono sottoposte al vaglio prima del consulente e, poi, del Giudice.
In conclusione, il ricorso va accolto, con condanna dell'azienda convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, di euro 6.719,94, oltre rivalutazione ed interessi. Le spese di lite, stante la novità della materia trattate, vengono compensate per metà; la restante metà segue la soccombenza ed è liquidata come in dispositivo.
Le spese della consulenza vengono poste a carico dell'azienda e sono liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie il ricorso e per l'effetto condanna al pagamento in favore del Controparte_1
ricorrente della somma di euro 6.719,94, oltre rivalutazione ed interessi;
compensa per metà le spese di lite tra le parti e pone la restante a carico di Controparte_1
liquidandola in euro 1.347,50 oltre spese IVA e CPA come per legge;
[...]
pone le spese di CTU a carico di parte resistente come da separato decreto.
Così deciso in Agrigento, il 12/06/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo