Sentenza 29 aprile 2009
Massime • 1
Rientrano nel novero dei lavoratori dello spettacolo gli animatori che, presso le strutture turistiche, svolgono una molteplice serie di attività (canore, musicali, coreutiche, cabarettistiche, sportive, etc.), non necessariamente di carattere propriamente artistico, ma accomunate dalla finalità di garantire agli ospiti della struttura momenti di intrattenimento e di svago volti a rendere più gratificante il soggiorno turistico, non potendo dubitarsi che tale complesso di attività costituisca, nel suo poliedrico realizzarsi, uno spettacolo destinato ad un pubblico che, ancorché se non esclusivamente a tal fine, decide di spendere le proprie vacanze in complessi ricettivi che tale forma di intrattenimento organizzano e producono. Ne consegue la piena legittimità della decretazione delegata (d.P.R. 14 aprile 1993, n. 203), che ne ha previsto l'obbligo di iscrizione all'ENPALS, nonchè l'esclusione di radicali innovazioni, sul punto, da parte della normativa successivamente intervenuta in materia (segnatamente, da parte dell'art. 1, comma 205, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), che ha, piuttosto, formalmente esplicitato un significato di lavoratore dello spettacolo già sostanzialmente presente nella legislazione precedente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/04/2009, n. 9996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9996 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE LUCA Michele - Presidente -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. MONACI Stefano - Consigliere -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere -
Dott. BANDINI Gianfranco - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 2816/2006 proposto da:
UC SA, in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante della società I.S.S.T. S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 82, presso lo studio dell'avvocato CARNEVALE LEONIDA, rappresentato e difeso dagli avvocati CATERINO CATERINA, BERSELLI FILIPPO giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO (E.N.P.A.L.S.), in persona del Presidente Amalia GHISANI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 206, presso lo studio dell'avvocato CARDANO Rossana, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 267/2005 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 15/09/2005 R.G.N. 360/04;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 25/02/2009 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;
udito l'Avvocato CATERINO CATERINA;
udito l'Avvocato ANGELO CURTI per delega CARDANO ROSSANA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RIELLO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Bologna, CI AN, in proprio e quale legale rappresentante della IS RL, propose opposizione alle ingiunzioni nn. 4/00 e 5/00 emesse dall'Enpals per il recupero dei contributi relativi ad alcuni animatori turistici occupati, nel periodo maggio - settembre 1997, presso una struttura alberghiera, in quanto la loro attività era "diretta a promuovere divertimento ai clienti della struttura turistica attraverso diverse forme". Radicatosi il contraddicono e sulla resistenza dell'Enpals, il Giudice adito accolse il ricorso.
La Corte d'Appello di Bologna, con sentenza del 22.3 - 15.9.2005, accogliendo il gravame proposto dall'Enpals, rigettò le svolte opposizioni, osservando, per quanto qui ancora rileva, che:
- gli animatori di villaggi turistici utilizzano - con finalità ricreative e, quindi, proprie dello spettacolo - forme organizzative dirette a favorire momenti di socializzazione con finalità di intrattenimento e di divertimento, nell'ambito dì strutture turistiche che privilegiano tali aspetti ricreativi rispetto ad altri che pure possono essere ricondotti all'attività turistica, quali la conoscenza di luoghi diversi da quelli in cui normalmente si vive;
- la nozione di animatore di villaggio turistico, così intesa, è riconducibile a quella di lavoratore dello spettacolo di cui al D.Lgs.C.P.S. n. 708 del 1947, e non sussiste, quindi, la dedotta illegittimità del D.P.R. n. 203 del 1993;
- non era controverso in causa che, come risulta dai verbali ispettivi, i lavoratori svolgessero anche attività di intrattenimento mediante spettacoli serali o attività sportive che, proprio perché espletate in un villaggio turistico, erano essenzialmente, quando non esclusivamente, finalizzate a creare momenti di ristoro e ricreazione. Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale CI AN e la IS RL hanno proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi.
L'intimato Enpals ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con i due motivi di ricorso, svolti congiuntamente, i ricorrenti lamentano violazione del D.Lgs.C.P.S. n. 708 del 1947, art. 3, come integrato dal D.P.R. n. 203 del 1993, nonché vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) deducendo che:
- la Corte aveva erroneamente valutato le risultanze istruttorie sostenendo che gli animatori svolgevano anche attività di spettacolo;
- dovevano comunque esser esclusi i soggetti che avevano prestato attività artistico tecnica nell'ambito di una produzione di spettacoli in via meramente occasionale;
- non poteva considerarsi attività dello spettacolo quella meramente strumentale alla promozione dì una attività commerciale che nulla aveva a che vedere con la organizzazione degli spettacoli veri e propri;
- erroneamente la Corte territoriale aveva fatto coincidere i lavoratori dello spettacolo che svolgono tale attività in modo prevalente e professionale con coloro che svolgono attività ricreativa;
- la dicitura lavoratori dello spettacolo contenuta nel D.Lgs.C.P.S. n. 708 del 1947, va riferita a quelle manifestazioni aventi il fine di rappresentare e interpretare un testo letterario e musicale e, conseguentemente, la Corte territoriale avrebbe dovuto verificare se, con l'inclusione nell'obbligo assicurativo degli animatori turistici disposto dal D.P.R. n. 203 del 1993, fosse stata oltrepassata la delega legislativa;
- il campo di applicazione del suddetto D.P.R., andava invece ristretto a quei soli animatori che svolgono la loro attività nell'ambito di una manifestazione avente, prevalentemente, stabilmente e professionalmente, le caratteristiche proprie dello spettacolo in senso tecnico.
2. Deve anzitutto rilevarsi l'inammissibilità, per violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, dei profili di censura inerenti alla valutazione, in punto di fatto, delle attività concretamente svolte dai lavoratori interessati, non avendo i ricorrenti riportato in ricorso il contenuto delle emergenze istruttorie in tesi erroneamente apprezzate dalla Corte territoriale.
2.1 Quanto ai profili di doglianza inerenti alle dedotte violazioni di legge, deve rilevarsi che le questioni sollevate sono state già oggetto di disamina da parte di questa Corte, in analoga controversia svoltasi tra le stesse parti e riferentesi a diverse annualità contributive (cfr, Cass., n. 3219/2006; cfr, altresì, in senso sostanzialmente analogo, Cass., n. 10528/2004); in particolare, con l'anzidetta sentenza n. 3219/2006, è stato ritenuto che l'evoluzione normativa del concetto di spettacolo ai fini dell'assicurazione ENPALS, unitamente alla tendenza alla cosiddetta spettacolarizzazione di settori in passato estranei allo spettacolo, è culminata con la modifica della disposizione fondamentale in materia (il D.Lgs.C.P.S. n. 708 del 1947) sicché, attualmente, alla stregua della disposizione della L. n. 289 del 2002, l'estensione della tutela avviene al di fuori dello stretto limite della categoria dei lavoratori dello spettacolo, abbracciando figure professionali "operanti nel campo dello spettacolo e dello sport", con la conseguenza che il D.P.R. n. 203 del 1993, che ha esteso l'obbligo di assicurazione agli animatori turistici, non può reputarsi illegittimo, per eccesso di delega rispetto al citato D.Lgs.C.P.S. n. 708 del 1947, ne' disapplicarsi in fattispecie concernenti un periodo anteriore alle modifiche introdotte in materia (con il D.Lgs. n. 182 del 1997, la L. n. 289 del 2002, il D.M. 15 marzo 2005) stante la progressiva estensione dell'assicurazione ENPALS a figure professionali che "operano" nel settore dello spettacolo, in consonanza con l'evoluzione del costume.
Ritiene il Collegio, nel dare continuità a tale orientamento giurisprudenziale, di dovere tuttavia precisare quanto in appresso.
2.2 Già il D.Lgs.C.P.S. n. 708 del 1947, art. 3, comma 2, dopo avere individuato, al comma precedente, una serie di categorie professionali la cui iscrizione all'ENPALS era obbligatoria, rimise ad un Decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro del lavoro, la possibilità di estendere l'assicurazione Enpals ad altre categorie di lavoratori dello spettacolo non contemplate nella medesima disposizione, con ciò palesando che lo stesso concetto di spettacolo era passibile di sviluppo e modificazione nel tempo. Non appare dunque condivisibile quell'interpretazione restrittiva del concetto di spettacolo prospettata dai ricorrenti (e che, pure, ha trovato accoglimento in talune pronunce di legittimità: cfr. ex plurimis, Cass. nn. 7323/1992; 12691/2002), che sostanzialmente vi riconduce soltanto le manifestazioni che, con il concorso del pubblico, abbiano propriamente il fine di rappresentare un testo letterario o musicale;
più aderente al carattere dinamico che deve essere attribuito al concetto di spettacolo - stante l'influenza che al riguardo rivestono i mutamenti del costume e dei gusti - risulta pertanto quella che fa riferimento alle attività volte alla formazione di un prodotto con funzione culturale o di divertimento, e alla rappresentazione del prodotto stesso, con il concorso del pubblico (cfr, Cass., n. 10308/2003), concorso che potrà essere tanto diretto, quanto realizzato per mezzo degli strumenti di registrazione e comunicazione consentiti dalla tecnica (cfr, Cass., n. 8703/2005). Ritiene pertanto il Collegio che tale più lata concezione dello spettacolo (e, quindi, dei relativi lavoratori) deve esser tenuta presente per valutare se i decreti emessi ai sensi del ricordato D.Lgs.C.P.S. n. 708 del 1947, art. 3, comma 2 (che costituiscono atti formalmente amministrativi, ancorché a contenuto normativo, la verifica della cui legittimità, con riguardo ai limiti della delega - non riconducibile alla previsione dell'art. 76 Cost. - di cui al provvedimento legislativo del 1947, spetta non alla Corte Costituzionale, ma al giudice ordinario investito della controversia previdenziale, dal quale tali decreti, ove illegittimo, sono disapplicabili ai sensi della L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 5, all. E), e dell'art. 4 preleggi: cfr. ex plurimis, Cass., n. 13913/1991) possano essere considerati legittimi.
2.3. All'anzidetta più lata concezione dello spettacolo risulta essersi sostanzialmente attenuta la normazione delegata D.Lgs.C.P.S. n. 708 del 1947, ex art. 3, comma 2, in forza della quale l'obbligo assicurativo all'ENPALS venne esteso a figure professionali estranee alla nozione di spettacolo nel senso restrittivo sopra ricordato, quali i presentatori e i disc-jockey (D.P.R. n. 207 del 1987), gli indossatori e i tecnici delle manifestazioni di moda (D.P.R. n. 203 del 1987), i prestatori d'opera addetti ai totalizzatori di cinodromi, sale da corsa ed agenzie ippiche (D.P.R. n. 1006 del 1986), e appunto, ciò che qui specificamente rileva, "gli animatori in strutture ricettive connesse all'attività turistica" (D.P.R. n.203 del 1993), nella cui parte motivazionale figura la seguente espressione: "considerato che gli animatori in strutture ricettive connesse all'attività turistica organizzano giochi, gare e spettacoli a beneficio dei clienti delle strutture medesime/svolgono attività ascrivibili al settore dello spettacolo".
2.4. Osserva il Collegio che la cosiddetta "animazione", realizzata presso talune strutture turistiche, si sostanzia nella messa in opera di una molteplice serie di attività (canore, musicali, coreutiche, cabarettistiche, sportive, etc.) non necessariamente di carattere propriamente artistico, ma accomunate dalla finalità di garantire agli ospiti della struttura, che, quali naturali destinatari di tali attività, vi assistono (e che, in taluni casi, possono altresì prendervi parte), momenti di intrattenimento e di svago, volti a rendere più gratificante il soggiorno turistico: sicché non può dubitarsi che tale complesso di attività costituisca propriamente, nel suo poliedrico realizzarsi, uno spettacolo destinato ad un pubblico che, ancorché se non esclusivamente a tal fine, decide di spendere le proprie vacanze in complessi ricettivi (alberghi, villaggi turistici et similia) che tale forma di intrattenimento organizzano e producono.
Dal che discende che non può essere negata la qualifica di lavoratori dello spettacolo a coloro (gli animatori appunto) che, nell'ambito delle rispettive competenze, concorrono con la propria attività lavorativa alla realizzazione della cosiddetta "animazione" a beneficio degli ospiti della struttura turistica e che, pertanto, pienamente legittima deve essere ritenuta la decretazione delegata (D.P.R. n. 203 del 1993, cit.) che ne ha previsto l'obbligo di iscrizione all'ENPALS.
2.5 Deve quindi ritenersi che la normativa successivamente intervenuta in materia non ha radicalmente innovato sul punto, ma, piuttosto, ha formalmente esplicitato un significato di lavoratore dello spettacolo già sostanzialmente presente nella legislazione precedente.
2.6. Nel caso che ne occupa non rileva, ai fini del decidere, il disposto della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 205, in forza del quale (per effetto del richiamo ai commi da 185 a 216 dello stesso articolo e alla L. 17 maggio 1983, n. 217, art. 11) gli animatori turistici erano stati inclusi, a decorrere dall'1 gennaio 1997, nell'ambito della assicurazione commercianti di cui alla L. n. 613 del 1966; infatti tale inclusione (destinata peraltro ad essere superata per effetto dal Decreto del 10 novembre 1997, che, a seguito della delega conferita dal D.Lgs. n. 182 del 1997, ha nuovamente inserito gli animatori turistici tra il personale assicurato all'Enpals indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro) concerneva soltanto gli animatori turistici che avessero svolto la propria attività in regime di autonomia (cfr. ex plurimis, ancorché con riferimento ad altra figura professionale del settore turistico, Cass., nn. 11634/2007; 13371/2008), sicché l'applicabilità di tale norma sottende un accertamento di fatto (appunto in ordine alla eventuale natura autonoma del rapporto lavorativo) che, non risultando essere stato effettuato nella sentenza impugnata (e neppure risultando dal ricorso essere stato sottoposto alla disamina della Corte territoriale), deve ritenersi inammissibile in questa sede di legittimità.
2.7. I motivi di ricorso, nei diversi profili in cui si articolano, non possono quindi essere accolti.
3. In forza delle considerazioni che precedono il ricorso va rigettato.
Le pronunce tra loro difformi rese nei gradi di merito consigliano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
spese compensate.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2009