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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 29/05/2025, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 873/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 873/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Cecilia Cortesi Parte_1
Venturini del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore
RICORRENTE nei confronti di
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Elena Battioni del Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno precisato congiuntamente le conclusioni come da verbale d'udienza del 13 maggio 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato il 19 marzo 2024 premetteva di avere celebrato matrimonio Parte_1 concordatario il 3 marzo 2018 con e che dalla loro unione è nato il figlio Controparte_1 Per_1 in data 9 giugno 2021.
Allegando l'intervenuta separazione consensuale (come da sentenza del Tribunale di Bolzano pubblicata il 7 luglio 2023) ed escludendo una sopravvenuta riconciliazione, conveniva in giudizio il coniuge chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del suddetto matrimonio religioso e formulando, previa emissione di provvedimenti indifferibili, ulteriori domande in relazione all'affidamento, alla collocazione preferenziale, al mantenimento e alle frequentazioni genitoriali da destinare al figlio minorenne, a rimedi sanzionatori da adottare nei confronti di controparte e ad ulteriori questioni accessorie. Senza l'emissione incidentale di provvedimenti indifferibili, si costituiva in giudizio CP_1
mediante comparsa depositata il 19 aprile 2024.
[...]
Con tale atto ella chiedeva, a propria volta, pronunciarsi sentenza di divorzio e proponeva domande difformi da quelle del ricorrente con particolare riguardo alla collocazione del figlio, ai suoi tempi di permanenza con i genitori e al suo mantenimento.
Depositate le memorie di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c., all'udienza di comparizione celebrata il 23 giugno 2024 le parti escludevano possibilità di riconciliazione riportandosi ai rispettivi atti difensivi.
Adottati provvedimenti temporanei e urgenti ed emessa sentenza non definitiva sul vincolo coniugale (sent. n. 1205/2024, pubblicata il 23 settembre 2024), il processo era istruito mediante CTU dal contenuto latamente psicodiagnostico.
All'esito degli accertamenti peritali e senza la necessità di ulteriori incombenti istruttori, le parti raggiungevano un accordo sotto ogni profilo suscettibile di controversia e precisavano congiuntamente le conclusioni come da verbale d'udienza del 13 maggio 2025.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
*****
Ribadita l'intervenuta emissione della suddetta sentenza non definitiva di divorzio, deve quindi provvedersi in conformità delle condizioni concordate dalle parti le quali, in primo luogo, non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Esse – come riportate nella seguente parte dispositiva e in larga misura omologhe alle condizioni suggerite dal CTU – sono, del resto, rispondenti all'interesse del figlio minorenne con Per_1 riferimento al regime di affidamento (condiviso), collocazione (preferenziale materna) e frequentazioni con il genitore non collocatario (appunto, il padre), in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva e ponderata bigenitorialità.
L'opzione per l'ordinario modello dell'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, sebbene non aderente alle conclusioni del CTU (il quale, in ogni caso, non ha fornito indicazioni rispetto ad una ipotetica limitazione delle responsabilità genitoriali), può essere senz'altro validato in questa sede, tenuto conto delle condizioni di generale benessere che le parti hanno saputo assicurare al figlio e delle ricadute negative evidenziate nei comportamenti di quest'ultimo per effetto dell'intervento in corso di causa dei Servizi Sociali.
Per converso, anche alla luce della documentazione prodotta e delle condivisibili argomentazioni di cui all'ordinanza del 24 giugno 2024, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole.
Secondo le comuni conclusioni, vanno poi compensate le spese di lite.
In quanto incombente istruttorio inizialmente invocato in termini concordi e disposto nel superiore interesse del loro figlio minorenne, vanno, infine, poste definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido tra loro e con regresso interno in pari misura, le spese per la CTU, già liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Contrariis rejectis, definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti:
1) dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minorenne , nato Persona_2 il 9 giugno 2021; 2) dispone che il suddetto minorenne abbia collocazione preferenziale presso la madre CP_1
, in Fidenza;
[...]
3) dispone che il padre tenga con sé per tre fine settimana consecutivi al mese, Parte_1 Per_1 due dei quali presso l'abitazione dei nonni paterni, in Noceto, e uno presso l'abitazione paterna, in Bolzano;
- durante i ponti festivi (compreso il giorno di Pentecoste) IU permarrà con il genitore cui spetta la frequentazione nel fine settimana collegato;
- la madre porterà il bambino dai nonni paterni venerdì pomeriggio alle ore 16.00;
- il padre porterà all'asilo lunedì mattina, nel caso in cui possa rientrare al lavoro nel Per_1 pomeriggio;
- quanto al weekend a Bolzano, la madre porterà il bambino dal padre entro le ore 17,00, per poi riportarlo a Fidenza la domenica con partenza alle ore 17.00 o prima in caso di maltempo;
- nel periodo natalizio trascorrerà ad anni alterni la Vigilia con pernottamento col genitore 1, Per_1 dal 25 al 30 dicembre col genitore 2, dal 31 dicembre al rientro a scuola col genitore 1. I passaggi da un genitore all'altro avverranno alle ore 10.30. Avendo trascorso con il padre la settimana dal 25 al 31 dicembre 2024, il genitore 1 sarà il padre ed il genitore 2 sarà la madre. Il periodo pasquale sarà diviso come da prassi e ad anni alterni: da Venerdì Santo a domenica alle 16.00 con il genitore 1, da Pasqua alle 16.00 fino al mercoledì mattina col genitore 1. Il calendario delle festività e delle vacanze sostituisce quello ordinario, il fine settimana successivo al ripristino del calendario ordinario è del genitore con cui il bambino non ha trascorso l'ultimo periodo di ferie;
- per tre mercoledì al mese i nonni paterni potranno stare con dall'uscita dall'asilo alle ore Per_1
19,30;
- qualora il signor avesse la possibilità di avere esoneri dal lavoro, potrà trascorrere giorni Pt_1 aggiuntivi col figlio a Noceto nei suoi weekend di spettanza presso l'abitazione dei nonni paterni occupandosi della quotidianità di (trasporti da e per l'asilo e altre eventuali attività del Per_1 minore) e tenendolo per il pernottamento già a partire dal giovedì;
- nel periodo estivo, al termine dell'anno scolastico, trascorrerà cinque settimane con il padre Per_1
e quattro settimane con la madre. Il padre potrà tenere con sé il figlio a Bolzano oppure recarsi in luogo di villeggiatura o stare a casa dei genitori in Noceto. Richiamando l'alternanza dei trasporti, la madre porterà dal padre domenica e il padre lo riporterà dalla madre la domenica successiva. Per_1
- Il contatto quotidiano del minore con il genitore assente deve essere garantito con una videochiamata del genitore che ha con sé il minore all'altro dalle 19.00 alle 19.30 nei giorni in cui non c'è il passaggio da un genitore all'altro.
- I genitori dovranno comunicarsi con congruo anticipo data ed ora di partenza e di rientro, luogo di permanenza durante la villeggiatura, la presenza di eventuali terze persone (amici, parenti, nuovi compagni).
4) con riguardo alle contribuzioni economiche destinate al mantenimento della prole e alla percezione dell'assegno unico universale per i figli, conferma le determinazioni di cui all'ordinanza del 24 giugno 2024;
5) compensa tra le parti le spese processuali;
6) pone definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido tra loro e con regresso interno in pari misura, le spese per la CTU, già liquidate come da separato decreto. Così deciso in Parma il 28 maggio 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 873/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Cecilia Cortesi Parte_1
Venturini del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore
RICORRENTE nei confronti di
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Elena Battioni del Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno precisato congiuntamente le conclusioni come da verbale d'udienza del 13 maggio 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato il 19 marzo 2024 premetteva di avere celebrato matrimonio Parte_1 concordatario il 3 marzo 2018 con e che dalla loro unione è nato il figlio Controparte_1 Per_1 in data 9 giugno 2021.
Allegando l'intervenuta separazione consensuale (come da sentenza del Tribunale di Bolzano pubblicata il 7 luglio 2023) ed escludendo una sopravvenuta riconciliazione, conveniva in giudizio il coniuge chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del suddetto matrimonio religioso e formulando, previa emissione di provvedimenti indifferibili, ulteriori domande in relazione all'affidamento, alla collocazione preferenziale, al mantenimento e alle frequentazioni genitoriali da destinare al figlio minorenne, a rimedi sanzionatori da adottare nei confronti di controparte e ad ulteriori questioni accessorie. Senza l'emissione incidentale di provvedimenti indifferibili, si costituiva in giudizio CP_1
mediante comparsa depositata il 19 aprile 2024.
[...]
Con tale atto ella chiedeva, a propria volta, pronunciarsi sentenza di divorzio e proponeva domande difformi da quelle del ricorrente con particolare riguardo alla collocazione del figlio, ai suoi tempi di permanenza con i genitori e al suo mantenimento.
Depositate le memorie di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c., all'udienza di comparizione celebrata il 23 giugno 2024 le parti escludevano possibilità di riconciliazione riportandosi ai rispettivi atti difensivi.
Adottati provvedimenti temporanei e urgenti ed emessa sentenza non definitiva sul vincolo coniugale (sent. n. 1205/2024, pubblicata il 23 settembre 2024), il processo era istruito mediante CTU dal contenuto latamente psicodiagnostico.
All'esito degli accertamenti peritali e senza la necessità di ulteriori incombenti istruttori, le parti raggiungevano un accordo sotto ogni profilo suscettibile di controversia e precisavano congiuntamente le conclusioni come da verbale d'udienza del 13 maggio 2025.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
*****
Ribadita l'intervenuta emissione della suddetta sentenza non definitiva di divorzio, deve quindi provvedersi in conformità delle condizioni concordate dalle parti le quali, in primo luogo, non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Esse – come riportate nella seguente parte dispositiva e in larga misura omologhe alle condizioni suggerite dal CTU – sono, del resto, rispondenti all'interesse del figlio minorenne con Per_1 riferimento al regime di affidamento (condiviso), collocazione (preferenziale materna) e frequentazioni con il genitore non collocatario (appunto, il padre), in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva e ponderata bigenitorialità.
L'opzione per l'ordinario modello dell'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, sebbene non aderente alle conclusioni del CTU (il quale, in ogni caso, non ha fornito indicazioni rispetto ad una ipotetica limitazione delle responsabilità genitoriali), può essere senz'altro validato in questa sede, tenuto conto delle condizioni di generale benessere che le parti hanno saputo assicurare al figlio e delle ricadute negative evidenziate nei comportamenti di quest'ultimo per effetto dell'intervento in corso di causa dei Servizi Sociali.
Per converso, anche alla luce della documentazione prodotta e delle condivisibili argomentazioni di cui all'ordinanza del 24 giugno 2024, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole.
Secondo le comuni conclusioni, vanno poi compensate le spese di lite.
In quanto incombente istruttorio inizialmente invocato in termini concordi e disposto nel superiore interesse del loro figlio minorenne, vanno, infine, poste definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido tra loro e con regresso interno in pari misura, le spese per la CTU, già liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Contrariis rejectis, definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti:
1) dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minorenne , nato Persona_2 il 9 giugno 2021; 2) dispone che il suddetto minorenne abbia collocazione preferenziale presso la madre CP_1
, in Fidenza;
[...]
3) dispone che il padre tenga con sé per tre fine settimana consecutivi al mese, Parte_1 Per_1 due dei quali presso l'abitazione dei nonni paterni, in Noceto, e uno presso l'abitazione paterna, in Bolzano;
- durante i ponti festivi (compreso il giorno di Pentecoste) IU permarrà con il genitore cui spetta la frequentazione nel fine settimana collegato;
- la madre porterà il bambino dai nonni paterni venerdì pomeriggio alle ore 16.00;
- il padre porterà all'asilo lunedì mattina, nel caso in cui possa rientrare al lavoro nel Per_1 pomeriggio;
- quanto al weekend a Bolzano, la madre porterà il bambino dal padre entro le ore 17,00, per poi riportarlo a Fidenza la domenica con partenza alle ore 17.00 o prima in caso di maltempo;
- nel periodo natalizio trascorrerà ad anni alterni la Vigilia con pernottamento col genitore 1, Per_1 dal 25 al 30 dicembre col genitore 2, dal 31 dicembre al rientro a scuola col genitore 1. I passaggi da un genitore all'altro avverranno alle ore 10.30. Avendo trascorso con il padre la settimana dal 25 al 31 dicembre 2024, il genitore 1 sarà il padre ed il genitore 2 sarà la madre. Il periodo pasquale sarà diviso come da prassi e ad anni alterni: da Venerdì Santo a domenica alle 16.00 con il genitore 1, da Pasqua alle 16.00 fino al mercoledì mattina col genitore 1. Il calendario delle festività e delle vacanze sostituisce quello ordinario, il fine settimana successivo al ripristino del calendario ordinario è del genitore con cui il bambino non ha trascorso l'ultimo periodo di ferie;
- per tre mercoledì al mese i nonni paterni potranno stare con dall'uscita dall'asilo alle ore Per_1
19,30;
- qualora il signor avesse la possibilità di avere esoneri dal lavoro, potrà trascorrere giorni Pt_1 aggiuntivi col figlio a Noceto nei suoi weekend di spettanza presso l'abitazione dei nonni paterni occupandosi della quotidianità di (trasporti da e per l'asilo e altre eventuali attività del Per_1 minore) e tenendolo per il pernottamento già a partire dal giovedì;
- nel periodo estivo, al termine dell'anno scolastico, trascorrerà cinque settimane con il padre Per_1
e quattro settimane con la madre. Il padre potrà tenere con sé il figlio a Bolzano oppure recarsi in luogo di villeggiatura o stare a casa dei genitori in Noceto. Richiamando l'alternanza dei trasporti, la madre porterà dal padre domenica e il padre lo riporterà dalla madre la domenica successiva. Per_1
- Il contatto quotidiano del minore con il genitore assente deve essere garantito con una videochiamata del genitore che ha con sé il minore all'altro dalle 19.00 alle 19.30 nei giorni in cui non c'è il passaggio da un genitore all'altro.
- I genitori dovranno comunicarsi con congruo anticipo data ed ora di partenza e di rientro, luogo di permanenza durante la villeggiatura, la presenza di eventuali terze persone (amici, parenti, nuovi compagni).
4) con riguardo alle contribuzioni economiche destinate al mantenimento della prole e alla percezione dell'assegno unico universale per i figli, conferma le determinazioni di cui all'ordinanza del 24 giugno 2024;
5) compensa tra le parti le spese processuali;
6) pone definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido tra loro e con regresso interno in pari misura, le spese per la CTU, già liquidate come da separato decreto. Così deciso in Parma il 28 maggio 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto