Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/04/2005, n. 8703
CASS
Sentenza 27 aprile 2005

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In materia di obbligo di iscrizione all'ENPALS per i lavoratori dello spettacolo ex D.Lgs. cod. pen.S. n. 708 del 1947, sussiste l'obbligo assicurativo, gravante sulle imprese e sugli enti presso i quali essi prestino la loro opera, in riferimento ai lavoratori impiegati a svolgere un'attività artistica o tecnica correlata alla realizzazione di uno spettacolo con carattere di stabilità e professionalità, all'interno di una rappresentazione o manifestazione, di tipo teatrale, cinematografico, televisivo o di altro genere, che si svolga davanti ad un pubblico appositamente convenuto allo scopo o in modo da poter essere fruita da un pubblico più vasto, che non necessariamente assista direttamente alla prestazione, ma ne possa godere tramite gli strumenti di registrazione creati dalla tecnica, con esclusione dei soggetti che prestino tale attività in via meramente occasionale, non rilevando invece come causa di esclusione, il fatto che tali prestazioni, benché professionali, siano saltuarie, o di breve durata, nè che tale attività lavorativa non costituisca l'attività esclusiva del soggetto che la espleti. (Nella specie, la Corte Cass. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto non soggette all'obbligo assicurativo le attività svolte da alcuni artisti perché limitate ad una sola esibizione, ripetuta talvolta in luoghi diversi).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/04/2005, n. 8703
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8703
    Data del deposito : 27 aprile 2005

    Testo completo