Sentenza 27 aprile 2005
Massime • 1
In materia di obbligo di iscrizione all'ENPALS per i lavoratori dello spettacolo ex D.Lgs. cod. pen.S. n. 708 del 1947, sussiste l'obbligo assicurativo, gravante sulle imprese e sugli enti presso i quali essi prestino la loro opera, in riferimento ai lavoratori impiegati a svolgere un'attività artistica o tecnica correlata alla realizzazione di uno spettacolo con carattere di stabilità e professionalità, all'interno di una rappresentazione o manifestazione, di tipo teatrale, cinematografico, televisivo o di altro genere, che si svolga davanti ad un pubblico appositamente convenuto allo scopo o in modo da poter essere fruita da un pubblico più vasto, che non necessariamente assista direttamente alla prestazione, ma ne possa godere tramite gli strumenti di registrazione creati dalla tecnica, con esclusione dei soggetti che prestino tale attività in via meramente occasionale, non rilevando invece come causa di esclusione, il fatto che tali prestazioni, benché professionali, siano saltuarie, o di breve durata, nè che tale attività lavorativa non costituisca l'attività esclusiva del soggetto che la espleti. (Nella specie, la Corte Cass. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto non soggette all'obbligo assicurativo le attività svolte da alcuni artisti perché limitate ad una sola esibizione, ripetuta talvolta in luoghi diversi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/04/2005, n. 8703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8703 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERCURIO Ettore - Presidente -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - rel. Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ENPALS - ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE REGINA MARGHERITA 206, presso lo studio dell'avvocato DE LUCA DOMENICO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
OTTOVOLANTE INTERNATIONAL s.a.s. DI BR IU, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL VIMINALE 43, presso lo studio dell'avvocato CERASA ETTORE M, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 419/01 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 28/06/01 - R.G.N. 774/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/04 dal Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE;
udito l'Avvocato DE LUCA;
udito l'Avvocato CERASA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIVETTI Marco che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 16 giugno 2000, il Tribunale di Firenze accoglieva l'opposizione proposta dalla soc. VO International di AB TI, avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dal capo compartimentale di Firenze dell'E.N.P.A.L.S., con la quale era stato intimato alla società e al socio accomandatario il pagamento della somma di lire 4.200.000, a titolo di sanzioni amministrative per illeciti amministrativi connessi all'omesso versamento dei contributi per il periodo dal luglio 1993 al settembre 1997. Il giudice adito escludeva infatti l'obbligo contributivo dedotto dall'ente a sostegno della sua pretesa e annullava l'ordinanza.
Su gravame dell'ente previdenziale, la decisione era parzialmente riformata dalla Corte di appello di Firenze, con pronuncia depositata il 28 giugno 2001. Il giudice di appello, richiamati taluni principi giurisprudenziale in tema di obbligo assicurativo per i lavoratori dello spettacolo, riteneva sussistente tale obbligatone soltanto per quegli artisti, tra quelli impiegati dalla società opponente nelle manifestazioni organizzate per il comune di Camaiore, che per essere in possesso della partita i.v.a. e per aver rilasciato fattura per le somme ricevute a titolo di compenso per le prestazioni rese, dovevano essere considerati stabilmente inseriti nello svolgimento di un'attività professionale nel campo dello spettacolo. Riguardo agli altri soggetti che avevano prestato la loro attività nella manifestazione, indicati nel verbale ispettivo ed a cui era riferita la contestata violazione, il giudice del merito riteneva che non potesse configurarsi alcun obbligo contributivo, in quanto essi si erano limitati ad una sola esibizione e le somme percepite, che il medesimo giudice considerava di modesta entità, dovevano essere considerate come rimborsi spese.
Per la cassazione di questa sentenza l'E.N.P.A.L.S. ha proposto ricorso, con due motivi, cui ha resistito la società intimata. MOTIVI DELLA DECISIONE
Denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4 e 9 D.L.C.P.S. 16 luglio 1947 n. 708, ratificato con modificazioni dalla legge 29 novembre 1952 n. 2388 (primo motivo) e vizio di motivazione (secondo motivo), l'E.N.P.A.L.S. critica la sentenza impugnata, perché, pur avendo ritenuto le mansioni svolte dai lavoratori tutte riconducibili all'ambito dello spettacolo, le ha poi diversificate, ai fini del loro assoggettamento all'obbligo contributivo, a seconda del carattere della stabilità e professionalità delle prestazioni, considerando occasionali le prestazioni esauritesi in esibizioni sporadiche compensate con importi irrisori, indipendentemente dalla circostanza che i lavoratori risultassero iscritti all'ente di previdenza ricorrente. In tal modo la sentenza impugnata non ha tenuto conto che la tutela previdenziale assicurata dall'ente è diretta anche alle prestazioni saltuarie, così come deve desumersi dalla articolazione della legge, che per le categorie tabellate E.N.P.A.L.S. ha sempre presunto un rapporto lavorativo saltuario e a tempo determinato. Perché sorga l'obbligo assicurativo in esame, è sufficiente, si sottolinea in ricorso, una prestazione lavorativa connessa ad attività di spettacolo svolta con carattere di onerosità, prescindendo dalla modalità attuativa della prestazione, se cioè in forma autonoma o subordinata, e dalla sua continuità. Il ricorrente aggiunge che il decreto legislativo 30 aprile 1997 n. 182 ha riaffermato la sufficienza ai fini dell'inquadramento E.N.P.A.L.S. delle conformità dell'attività svolta al mansionario elencato dall'art. 3 della precedente normativa, senza altra specificazione. Lamenta poi che il giudice del merito abbia negato valore probatorio all'iscrizione dei lavoratori all'E.N.P.A.L.S., dalla quale, in difetto di prova contraria, si deve presumere che la saltuarietà connotava mansioni tipiche della qualifica ricoperta, attività questa pagata dal comune committente.
I due motivi, i quali vanno esaminati congiuntamente, in quanto connessi e interdipendenti - e del resto essi sono stati oggetto di trattazione unitaria dal ricorrente - sono fondati. In base all'accertamento compiuto, la sentenza impugnata ha evidenziato che tutti i soggetti indicati nel verbale ispettivo rientravano, sulla base delle prestazioni rese, nelle categorie indicate all'art. 3 del D.L.C.P.S. 16 luglio 1947 n. 708, e quindi, richiamando la giurisprudenza di questa Corte, ha sottolineato l'irrilevanza, ai fini dell'obbligo assicurativo per i lavoratori dello spettacolo gravante sulle imprese presso le quali essi prestano la loro opera, della natura del rapporto di lavoro, se cioè subordinato ovvero autonomo. Per una concreta individuazione dei lavoratori dello spettacolo, ai fini dell'obbligo assicurativo in esame, ha poi aggiunto, ancora riportandosi alla giurisprudenza di legittimità, che è necessario che detti lavoratori siano in via stabile e professionale impiegati, anche se in compiti ausiliari, per svolgere attività destinate alla realizzazione degli spettacoli, e cioè, come esplicitato dalle pronunce richiamate, di manifestazioni caratterizzate non solo dal concorso del pubblico, ma anche dal fine di provocare il divertimento, inteso in senso culturalmente ampio, degli spettatori, attraverso la rappresentazione e l'interpretazione di un testo letterario o musicale, con personale abilità degli interpreti.
Come è stato, però, già rilevato, tale definizione di spettacolo, sebbene ricalchi quella contenuta in alcune delle sentenze, pure citate nella decisione impugnata (Cass. 26 gennaio 1998 n. 731, Cass. 22 gennaio 1997 n. 633, Cass. 15 giugno 1992 n. 7323), non è da condividere, apparendo troppo riduttiva, e dovendosi invece intendere per spettacolo, secondo la precisazione riportata nella motivazione di Cass. 27 agosto 2003 n. 12548, "una qualsiasi rappresentazione o manifestazione, specialmente (ma non solo) di tipo teatrale o cinematografico o televisivo, che si svolge davanti ad un pubblico appositamente convenuto o per essere comunque appresa da un pubblico più vasto tramite gli strumenti di registrazione creati dalla tecnica".
Ma a prescindere da tale rilievo, neppure è condivisibile la negazione, contenuta nella sentenza qui impugnata, della iscrizione all'E.N.P.A.L.S. da parte dei lavoratori dello spettacolo, ai fini di ritenere uno stabile svolgimento dell'attività professionale nel campo dello spettacolo.
L'art. 3 della citata normativa del 1947 prevede la iscrizione obbligatoria per le categorie là indicate, e poi via via estesa ad altre categorie di lavoratori dello spettacolo, mentre il successivo art. 4 dispone che le imprese presso le quali gli iscritti prestano la loro opera, sono tenute a versare i contributi stabiliti in percentuale della retribuzione individuale lorda percepita da ciascun iscritto, e poi nelle misure specificate dall'art. 2 decreto legislativo 30 aprile 1997 n. 182.
La giurisprudenza ha poi chiarito (cfr. Cass. 21 maggio 2004 n. 9752) che presupposto dell'iscrizione è l'appartenenza del lavoratore ad una delle categorie professionali previste dalla norma, ovvero il rapporto di lavoro dipendente da taluni tipi di imprese esercenti pubblici spettacoli o attività assimilate, ovvero la qualità di addetto, anche con rapporto di lavoro non subordinato, a determinate mansioni di attività assimilate a quelle di spettacolo, sottolineando che il concetto di stabilità coincide con quello di professionalità e ha la funzione di escludere dell'obbligo di iscrizione e dalla specifica contribuzione i soggetti che in via meramente occasionale, rispetto alla loro vocazione professionale, prestino attività artistica o tecnica, nell'ambito della produzione di spettacoli. Ha inoltre precisato che la saltuarietà della prestazione, e la circostanza che l'attività lavorativa professionale nell'ambito della produzione degli spettacoli non costituisca l'attività esclusiva del soggetto che la espleti, non esonera dall'obbligo contributivo, e neppure ha alcun rilievo che la prestazione del lavoratore dello spettacolo in una determinata manifestazione sia di breve durata, trattandosi anzi di elemento spesso ricorrente nel settore, come pure che la discontinuità di occupazione, tenuta presente dal legislatore nell'apprestare una disciplina speciale per questa, categoria di lavoratori (v. in proposito anche Cass. 3 settembre 2002 n. 12824). E il decreto legislativo 30 aprile 1997 n. 182, che emanato in attuazione della delega conferita dall'art. 2, commi 22 e 23, lettera A), della legge 8 agosto 1995 n. 335, detta regole in materia di regime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo, distingue i lavoratori dello spettacolo, nell'ambito delle categorie riportate nel decreto legislativo n. 708 del 1947, in tre gruppi, indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro, a seconda che prestino a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli, o sempre a tempo determinato attività al di fuori delle precedenti ipotesi, o a tempo indeterminato, in tal modo confermando la irrilevanza della durata della prestazione ai fini dell'obbligo contributivo.
Il giudice del merito, per escludere l'obbligo contributivo, ha invece riferito la occasionalità della prestazione all'attività del singolo, considerando che le prestazioni dei soggetti erano state limitate di regola ad una sola esibizione, in pochi casi si erano ripetute. Ma ciò, evidentemente, non esclude che l'attività dello spettacolo contenuta nella durata, anche di un solo giorno, ripetuta in posti diversi, sia stabile e professionale, si da essere soggetta, come appunto prevede la disciplina in esame, all'obbligo contributivo.
Per giustificare il ritenuto convincimento, il medesimo giudice ha in modo incongruo valorizzato la esiguità degli importi percepiti dalla maggior parte dei lavoratori, ma tale elemento, a parte la genericità del rilievo, non può giustificare l'esonero dalla contribuzione, ed arbitraria è la considerazione che le somme corrisposte costituivano in sostanza "un vero e proprio - parziale in molti casi - rimborso spese", che le amministrazioni comunali richiedevano per esigenze di carattere contabile.
La sentenza impugnata deve essere perciò annullata limitatamente alla statuizione con la quale è stata esclusa la configurabilità dell'obbligo contributivo, per il periodo luglio 1993/settembre 1997, in relazione ai compensi erogati dalla società ricorrente agli artisti impiegati nelle manifestazioni "Lido Festival - Artisti di domani", a seguito di convenzione con il Comune di Camaiore (restando invece confermata per il capo concernente l'obbligazione contributiva sui compensi corrisposti a FR RE, LE IE, NC ER, EO SP, OL GO e TO IN). La causa va rinviata ad altro giudice di appello, designato come in dispositivo, il quale dovrà verificare la sussistenza dell'obbligo contributivo là dove è stato escluso, tenendo conto della iscrizione di ciascuno dei prestatori di lavoro nelle categorie riportate nell'art. 3 del D.L.C.P.S. 16 luglio 1947 n. 708. Al giudice del rinvio va demandata la regolamentazione delle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa e rinvia anche per le spese alla Corte di appello di Bologna.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2005