Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bolzano, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bolzano |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00049/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00199/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 199 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Davide Lo Presti e Federico Bertacchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto nello studio del primo, in Verona, via Paradiso, n. 19;
contro
INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Lucia Orsingher, Gino Madonia e Raimund Bauer, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Bolzano, corso Libertà, n. 1;
INPS - Direzione provinciale di Bolzano, INPS - Direzione provinciale di Chieti, non costituiti in giudizio;
per l’accertamento
del diritto del ricorrente al beneficio economico normativamente contemplato all’art. 6- bis D.L. n. 387/1987, con il conseguente obbligo dell’Amministrazione di provvedere alla rideterminazione del trattamento di fine servizio e della base pensionabile, mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali come per legge;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visto l’atto del 15.1.2006, notificato il 20.1.2026, con il quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 35, comma 2, lett. c), 84 e 85 cod. proc. amm.;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 la Consigliera LD NI e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che
con il ricorso in trattazione il signor -OMISSIS- ha chiesto l’accertamento del proprio diritto al beneficio economico contemplato all’art. 6- bis D.L. n. 387/1987 e, specularmente, dell’obbligo a carico dell’Amministrazione di rideterminare il trattamento di fine servizio e la base pensionabile, mediante l’inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali;
si è costituito l’INPS che nella propria memoria, depositata il 12.1.2026, ha affermato, offrendone la relativa prova documentale, di aver già riconosciuto all’odierno ricorrente i sei scatti di anzianità di cui alla norma richiamata, ciò risultando evidente sia nella liquidazione del trattamento di fine servizio, sia “ dal calcolo della procedura interna, dove a pag. 2 e 3 (calcolo I e II rata), in corrispondenza della dicitura ‘stipendio virtuale rata …’ vi è anche l’importo di € 3.743,10 per benefici di legge, che riguardano i 6 scatti di anzianità richiesti ”; ha, pertanto, concluso per il rigetto del gravame perché del tutto infondato, avendo l’Amministrazione riconosciuto il beneficio per cui è causa ben prima dell’incardinamento della lite; ha, perciò, insistito per la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di causa;
con atto notificato all’Amministrazione il 20.1.2026, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, spiegando di aver verificato solo successivamente al suo deposito che, per un mero errore, “ non aveva inteso la correttezza della propria posizione previdenziale non avendo avuto contezza dell’attribuzione del beneficio oggetto del giudizio ”; quanto alle spese di lite, ne ha chiesto la compensazione, ovvero “ che sia considerata la particolarità della fattispecie – attenuando per quanto possibile l’eventuale misura della condanna alle spese di lite – in considerazione della volontà di non abusare delle risorse del Tribunale e della controparte provvedendo alla rinuncia prima della scadenza dei termini ex art. 73 c.p.a. ”;
preso atto che a mente dell’art. 84 cod. proc. amm. “ la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale” (comma 1) ; che, inoltre, “il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle” (comma 2);
ritenuto che sussistano fondate ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite, considerata la natura della controversia e degli interessi coinvolti e tenuto conto della condotta collaborativa del ricorrente in seguito alla memoria difensiva depositata dall’Amministrazione e del fatto che l’attività difensiva spesa dall’Amministrazione è stata molto contenuta; rimane a carico del ricorrente il contributo unificato;
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e dichiara estinto il giudizio.
Spese compensate e contributo unificato a carico del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
PH EI, Presidente
Edith Engl, Consigliere
LD NI, Consigliere, Estensore
Andrea Sacchetti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LD NI | PH EI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.