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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/05/2025, n. 2400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2400 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 22/05/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 14052/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 9:13 sono presenti l'avv. GERMANÀ FRANCESCO per parte ricorrente nonché l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 14:43 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14052 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. GERMANÀ FRANCESCO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
- resistente - oggetto: reddito di cittadinanza – ripetizione dell'indebito conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 22/05/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 04/10/2024 la parte ricorrente in epigrafe premettendo:
-che in data 07.05.2019 richiedeva ed otteneva il beneficio del Reddito di
Cittadinanza, poi revocato con provvedimento del 02.02.2024, con la motivazione: “Accertata non veridicità del nucleo dichiarato in DSU ai sensi dell'art. 3 del DPCM 159/2013”;
2 -che col medesimo provvedimento l' le contestava di aver ricevuto CP_1
un pagamento in eccesso nel periodo giugno 2019/ novembre 2020 chiedendo la restituzione di un importo complessivo di € 10.800,00;
-che in data 13.05.2024, la Sig.ra presentava ricorso Pt_1
amministrativo al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento, rimasto inesitato, conveniva in giudizio l' rassegnando le seguenti CP_1
conclusioni: “accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in parte motiva,
l'illegittimità del provvedimento dell' adottato in data 02.02.2024; - CP_1
annullare la pratica di indebito avviata dall' per intervenuta CP_1
decadenza di parte resistente dall'azione restitutoria;
--annullare la pratica di indebito avviata dall' per intervenuta prescrizione del CP_1
diritto alla restituzione di parte resistente;
- accertare e dichiarare
l'insussistenza del diritto dell' a trattenere le somme dedotte in CP_1
giudizio; - conseguentemente condannare l' alla rifusione delle CP_1
somme eventualmente riscosse”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruttoria, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso non può essere accolto.
Deduce la parte ricorrente, contestando la genericità del provvedimento di ripetizione, l'irripetibilità della prestazione per effetto della legge n.
88/1989 art. 52 co. 2° (“Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave) e della L. n. 412/2021 art. 13 (Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si
3 interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che
l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite).
Affermandone l'applicabilità anche alle prestazioni di tipo assistenziale, e richiamando all'uopo la copiosa giurisprudenza dettata in materia di ripetizione di tale tipo d'indebito.
L' convenuto, rappresentando che la prestazione veniva revocata CP_2
per la non veridicità del nucleo familiare indicato dalla ricorrente in DSU, non essendo stato inserito il padre, con lei non convivente, del proprio figlio minore, violando così il disposto in materia del DPCM 159/2013 e che, la non veridicità della DSU quindi comportava la revoca della prestazione, contestava la applicabilità della normativa richiamata dalla parte ricorrente.
***
Va innanzi tutto, affermata la inapplicabilità delle norme richiamate ( leggi
88/1989 e 412/1991), in quanto leggi speciali, dettate in tema di pensioni, e insuscettibili di estensione analogica, va osservato che il reddito di cittadinanza, oltre a non avere funzione pensionistica, non è però neanche inquadrabile compiutamente quale prestazione assistenziale.
Va infatti opportunamente precisato che, come affermato dalla Corte
Costituzionale con sentenza n. 31/2025 “Il Reddito di cittadinanza (Rdc) – abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2024 – non ha natura assistenziale, non essendo diretto «a soddisfare un bisogno primario dell'individuo»: si tratta, infatti, di una misura di politica attiva per l'occupazione, di carattere temporaneo, soggetta a precisi obblighi e soprattutto a rigide condizionalità che, se disattese, determinano il venir meno del diritto alla
4 prestazione”. Ciò perché non è in sé configurabile come un reddito di base
(basic income).
Ciò posto, va rilevato come l'art. 4 del DPCM 159/2013 citato sancisce che:
“
1. Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo.
2. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa è attratto ai fini del presente decreto nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare. In caso di mancato accordo, la residenza familiare è individuata nell'ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, nella residenza del coniuge di maggior durata. Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, è attratto ai fini del presente decreto, nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge.
3. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi: a. quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;
b. quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile;
c. quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
d. quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
e. quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali”.
5 L'onere della prova circa la sussistenza di una di tali ipotesi, escludenti la comprensione del coniuge non convivente nel nucleo familiare del richiedente la prestazione, incombe su quest'ultimo, come in ogni azione di accertamento negativo dell'obbligo restitutorio;
onere non assolto dalla ricorrente.
Va a questo punto rigettata l'eccezione della parte ricorrente circa l'inapplicabilità della norma richiamate dall'Istituto in tema di sanzioni in occasione di false dichiarazioni rese in DSU, a causa della successiva abrogazione della legge stessa.
Va infatti osservato, che pur essendo vero che la norma in questione non è più in vigore, essendo stata abolita la prestazione in sé, le questioni sorte successivamente circa la disciplina della prestazione stessa, non possono che essere valutate alla luce della norma istitutiva, non essendo la stessa stata sostituita da altra e dovendo ad essa ratione temporis riferirsi.
Se quindi è vero che la norma di legge non dispone che per il futuro, è palesemente vero che per fatti o accadimenti relativi ad un tempo passato, la norma applicabile è e deve essere quella vigente al tempo dei fatti stessi, non potendo applicarsi per quel tempo né norme non più in vigore, né norme non ancora in vigore.
Tanto, opportunamente, premesso deve rilevarsi che: e l'art. 3 n. 12 del
D.L. 4/2019 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, sancisce che: “In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, fermi restando il mantenimento dei requisiti e la presentazione di una DSU aggiornata entro due mesi dalla variazione, a pena di decadenza dal beneficio nel caso in cui la variazione produca una riduzione del beneficio medesimo”.
Il successivo art. 7 (sanzioni) al n. 4 dispone che: “Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della
6 composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario e' tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”.
Il n. 5 lettera g) del predetto articolo sancisce che è disposta la decadenza se: “non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare ai sensi dell'articolo 3, comma 12”.
Il n. 6, medesima legge sancisce che: “La decadenza dal beneficio e' inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma
10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso”.
Orbene, la decadenza dal beneficio, la revoca della prestazione e il recupero delle somme erogate appaiono evidenti nella legge istitutiva, così come appare evidente che la DSU presentata in sede di domanda amministrativa non corrisponde all'effettiva situazione anagrafica, costituendo pertanto falsa dichiarazione e provocando quindi le conseguenze di legge.
Non può essere accolta, in tal senso, la notazione della parte ricorrente circa la veridicità della dichiarazione in DSU, in quanto effettivamente convivente con la ricorrente;
ciò che rileva in sede di DSU è l'indicazione corretta del nucleo e, nel caso di specie, anche del coniuge non convivente, potendo essere escluso soltanto nelle circostanze sopra allegate. Fatto non allegato dalla ricorrente medesima.
Tanto precisato, posto che nel nucleo familiare della ricorrente è presente anche una persona non dichiarata in DSU (il di lei coniuge) e che, come già accennato, in tema di accertamento negativo dell'obbligo restitutorio incombe sul percipiente della prestazione (che sia assistenziale o che viceversa sia non assistenziale ma incentivo al lavoro come precisato dalla
7 Corte Costituzionale) l'onere della prova della sussistenza di ogni requisito necessario per il diritto alla prestazione medesima e, conseguentemente, il diritto di ritenzione delle somme erogate, deve osservarsi che, a fronte della contestazione circa la falsa dichiarazione (anche in vista del disposto del prefato art. 3 n. 12, circa l'incidenza o meno della presenza di altro componente sulla misura erogabile) nulla ha addotto circa l'effettiva impossidenza complessiva del nucleo.
Per questo motivo appare provata la falsa dichiarazione, obbligatoria l'applicazione delle norme decadenziali e, conseguentemente il rigetto del ricorso.
Spese di lite compensate, giusta dichiarazione esonerante in atti.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 22/05/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
8
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 22/05/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 14052/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 9:13 sono presenti l'avv. GERMANÀ FRANCESCO per parte ricorrente nonché l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 14:43 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14052 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. GERMANÀ FRANCESCO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
- resistente - oggetto: reddito di cittadinanza – ripetizione dell'indebito conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 22/05/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 04/10/2024 la parte ricorrente in epigrafe premettendo:
-che in data 07.05.2019 richiedeva ed otteneva il beneficio del Reddito di
Cittadinanza, poi revocato con provvedimento del 02.02.2024, con la motivazione: “Accertata non veridicità del nucleo dichiarato in DSU ai sensi dell'art. 3 del DPCM 159/2013”;
2 -che col medesimo provvedimento l' le contestava di aver ricevuto CP_1
un pagamento in eccesso nel periodo giugno 2019/ novembre 2020 chiedendo la restituzione di un importo complessivo di € 10.800,00;
-che in data 13.05.2024, la Sig.ra presentava ricorso Pt_1
amministrativo al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento, rimasto inesitato, conveniva in giudizio l' rassegnando le seguenti CP_1
conclusioni: “accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in parte motiva,
l'illegittimità del provvedimento dell' adottato in data 02.02.2024; - CP_1
annullare la pratica di indebito avviata dall' per intervenuta CP_1
decadenza di parte resistente dall'azione restitutoria;
--annullare la pratica di indebito avviata dall' per intervenuta prescrizione del CP_1
diritto alla restituzione di parte resistente;
- accertare e dichiarare
l'insussistenza del diritto dell' a trattenere le somme dedotte in CP_1
giudizio; - conseguentemente condannare l' alla rifusione delle CP_1
somme eventualmente riscosse”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruttoria, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso non può essere accolto.
Deduce la parte ricorrente, contestando la genericità del provvedimento di ripetizione, l'irripetibilità della prestazione per effetto della legge n.
88/1989 art. 52 co. 2° (“Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave) e della L. n. 412/2021 art. 13 (Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si
3 interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che
l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite).
Affermandone l'applicabilità anche alle prestazioni di tipo assistenziale, e richiamando all'uopo la copiosa giurisprudenza dettata in materia di ripetizione di tale tipo d'indebito.
L' convenuto, rappresentando che la prestazione veniva revocata CP_2
per la non veridicità del nucleo familiare indicato dalla ricorrente in DSU, non essendo stato inserito il padre, con lei non convivente, del proprio figlio minore, violando così il disposto in materia del DPCM 159/2013 e che, la non veridicità della DSU quindi comportava la revoca della prestazione, contestava la applicabilità della normativa richiamata dalla parte ricorrente.
***
Va innanzi tutto, affermata la inapplicabilità delle norme richiamate ( leggi
88/1989 e 412/1991), in quanto leggi speciali, dettate in tema di pensioni, e insuscettibili di estensione analogica, va osservato che il reddito di cittadinanza, oltre a non avere funzione pensionistica, non è però neanche inquadrabile compiutamente quale prestazione assistenziale.
Va infatti opportunamente precisato che, come affermato dalla Corte
Costituzionale con sentenza n. 31/2025 “Il Reddito di cittadinanza (Rdc) – abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2024 – non ha natura assistenziale, non essendo diretto «a soddisfare un bisogno primario dell'individuo»: si tratta, infatti, di una misura di politica attiva per l'occupazione, di carattere temporaneo, soggetta a precisi obblighi e soprattutto a rigide condizionalità che, se disattese, determinano il venir meno del diritto alla
4 prestazione”. Ciò perché non è in sé configurabile come un reddito di base
(basic income).
Ciò posto, va rilevato come l'art. 4 del DPCM 159/2013 citato sancisce che:
“
1. Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo.
2. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa è attratto ai fini del presente decreto nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare. In caso di mancato accordo, la residenza familiare è individuata nell'ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, nella residenza del coniuge di maggior durata. Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, è attratto ai fini del presente decreto, nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge.
3. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi: a. quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;
b. quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile;
c. quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
d. quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
e. quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali”.
5 L'onere della prova circa la sussistenza di una di tali ipotesi, escludenti la comprensione del coniuge non convivente nel nucleo familiare del richiedente la prestazione, incombe su quest'ultimo, come in ogni azione di accertamento negativo dell'obbligo restitutorio;
onere non assolto dalla ricorrente.
Va a questo punto rigettata l'eccezione della parte ricorrente circa l'inapplicabilità della norma richiamate dall'Istituto in tema di sanzioni in occasione di false dichiarazioni rese in DSU, a causa della successiva abrogazione della legge stessa.
Va infatti osservato, che pur essendo vero che la norma in questione non è più in vigore, essendo stata abolita la prestazione in sé, le questioni sorte successivamente circa la disciplina della prestazione stessa, non possono che essere valutate alla luce della norma istitutiva, non essendo la stessa stata sostituita da altra e dovendo ad essa ratione temporis riferirsi.
Se quindi è vero che la norma di legge non dispone che per il futuro, è palesemente vero che per fatti o accadimenti relativi ad un tempo passato, la norma applicabile è e deve essere quella vigente al tempo dei fatti stessi, non potendo applicarsi per quel tempo né norme non più in vigore, né norme non ancora in vigore.
Tanto, opportunamente, premesso deve rilevarsi che: e l'art. 3 n. 12 del
D.L. 4/2019 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, sancisce che: “In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, fermi restando il mantenimento dei requisiti e la presentazione di una DSU aggiornata entro due mesi dalla variazione, a pena di decadenza dal beneficio nel caso in cui la variazione produca una riduzione del beneficio medesimo”.
Il successivo art. 7 (sanzioni) al n. 4 dispone che: “Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della
6 composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario e' tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”.
Il n. 5 lettera g) del predetto articolo sancisce che è disposta la decadenza se: “non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare ai sensi dell'articolo 3, comma 12”.
Il n. 6, medesima legge sancisce che: “La decadenza dal beneficio e' inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma
10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso”.
Orbene, la decadenza dal beneficio, la revoca della prestazione e il recupero delle somme erogate appaiono evidenti nella legge istitutiva, così come appare evidente che la DSU presentata in sede di domanda amministrativa non corrisponde all'effettiva situazione anagrafica, costituendo pertanto falsa dichiarazione e provocando quindi le conseguenze di legge.
Non può essere accolta, in tal senso, la notazione della parte ricorrente circa la veridicità della dichiarazione in DSU, in quanto effettivamente convivente con la ricorrente;
ciò che rileva in sede di DSU è l'indicazione corretta del nucleo e, nel caso di specie, anche del coniuge non convivente, potendo essere escluso soltanto nelle circostanze sopra allegate. Fatto non allegato dalla ricorrente medesima.
Tanto precisato, posto che nel nucleo familiare della ricorrente è presente anche una persona non dichiarata in DSU (il di lei coniuge) e che, come già accennato, in tema di accertamento negativo dell'obbligo restitutorio incombe sul percipiente della prestazione (che sia assistenziale o che viceversa sia non assistenziale ma incentivo al lavoro come precisato dalla
7 Corte Costituzionale) l'onere della prova della sussistenza di ogni requisito necessario per il diritto alla prestazione medesima e, conseguentemente, il diritto di ritenzione delle somme erogate, deve osservarsi che, a fronte della contestazione circa la falsa dichiarazione (anche in vista del disposto del prefato art. 3 n. 12, circa l'incidenza o meno della presenza di altro componente sulla misura erogabile) nulla ha addotto circa l'effettiva impossidenza complessiva del nucleo.
Per questo motivo appare provata la falsa dichiarazione, obbligatoria l'applicazione delle norme decadenziali e, conseguentemente il rigetto del ricorso.
Spese di lite compensate, giusta dichiarazione esonerante in atti.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 22/05/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
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