TRIB
Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 08/05/2025, n. 2468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2468 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 6110/2020
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione specializzata in materia di impresa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, composto dai signori magistrati dott. Mariano Sciacca Presidente dott.ssa Vera Marletta Giudice dott.ssa Chiara Salamone Giudice relatore-estensore ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 6110/2020 promosso da
, C.F. , in Parte_1 P.IVA_1 persona del curatore, rappresentato e difeso dall'AVV. SCRIBANO ANTONIO, C.F. ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo p.e.c. C.F._1
Email_1
attore contro
, C.F. ; CP_1 C.F._2
convenuto-contumace avente ad oggetto: azione di responsabilità – amministratore di s.r.l. – risarcimento del danno.
Parte attrice, unica costituita, ha precisato le conclusioni dinanzi al Giudice istruttore all'udienza del 07.10.2024, il cui verbale si intende trascritto. Il procedimento è stato dunque posto in decisione per essere riferito al Collegio, con assegnazione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
società costituita nel 1999 ed avente quale attività tipica “l'esercizio Controparte_2 dell'attività di bar, gelateria, pasticceria, panineria, tavola calda, bottiglieria ed enoteca con
1 relativa somministrazione” è stata amministrata, sino al fallimento dichiarato con sentenza n. 38 del
20.06.2019 dal Tribunale di Ragusa, da , socio di maggioranza, amministratore unico CP_1
e liquidatore a seguito della delibera di liquidazione adottata in data 24.01.2019.
L'odierna azione di responsabilità è stata proposta dalla curatela fallimentare ai sensi dell'art. 146 l.f., con la formulazione degli addebiti che di seguito schematicamente si riepilogano:
a) aver agito in violazione degli artt. 2484, 2485, 2486 c.c., non avendo tempestivamente rilevato la causa di scioglimento della società e non avendo adottato i necessari adempimenti conseguenti;
b) aver omesso di richiedere il fallimento della società;
c) aver aggravato il dissesto sociale;
d) aver eseguito pagamenti preferenziali in favore di creditori chirografari;
e) aver omesso il versamento di tributi e contributi, determinando il maturare di interessi e sanzioni;
f) aver tenuto in maniera irregolare le scritture contabili;
g) aver consentito prelevamenti illegittimi ai soci.
La curatela attrice, sulla base dei suddetti addebiti, ha formulato domanda risarcitoria, deducendo che la società ed i creditori avrebbero subito un danno che può quantificarsi in complessivi euro
1.249.324,11 (pari a euro 811.356,11 + euro 413.728,00 + euro 24.240,00) o, in subordine, in euro
561.187,00 (pari a euro 123.219,00 + euro 413.728,00 + euro 24.240,00).
Segnatamente, secondo la prospettazione attorea, l'amministratore unico, poi liquidatore, CP_1
avrebbe cagionato alla società e ai creditori sociali i seguenti danni, rispetto ai quali è stato
[...]
richiesto emettersi sentenza di condanna (con riconoscimento di interessie e rivalutazione):
“a. euro 811.356,11 quale danno conseguente alla prosecuzione dell'ordinaria attività di impresa in violazione degli art. 2484 e seguenti, c.c., nonostante l'integrale perdita del capitale sociale avvenuta nell'anno di esercizio 2014;
a.
1. in subordine, il superiore danno potrà essere quantificato in non meno di euro 123.219,00, secondo il criterio del deficit patrimoniale o della perdita incrementale, somma pari alla differenza tra il netto risultante dalla situazione patrimoniale (reale) al 31.12.2014 (euro -173.116,00), come sopra ricostruita, e il patrimonio netto sussistente al momento della dichiarazione di fallimento
(euro -296.335,00);
b. in ogni caso, euro 413.728,00 in conseguenza dei pagamenti preferenziali eseguiti in favore delle banche ed in violazione del principio della par condicio creditorum:
c. sempre, in ogni caso, euro 24.240,00 per effetto dei prelevamenti soci inopinatamente permessi;
2 d. infine, in ogni caso, euro 32.755,46 per i maggiori oneri per interessi, sanzioni e aggi della riscossione, dovuti al mancato tempestivo pagamento di tributi e contributi”.
Ante causam è stato richiesto e concesso sequestro conservativo ai sensi dell'art. 671 c.p.c.
(procedimento iscritto al n. R.G. 2821/2020), sino alla concorrenza dell'importo di euro 600.000.
non si è costituito né nel procedimento cautelare né nell'odierno procedimento di CP_1 merito, malgrado regolare notifica a mani proprie in data 05.06.2020; all'udienza del 20.10.2020 ne
è stata dunque dichiarata la contumacia.
Così ricostruito il procedimento, va innanzitutto premesso che l'azione esperita dalla curatela ai sensi dell'art. 146 l.f. – che cumula in sé l'azione sociale di responsabilità prevista dall'art. 2393
c.c. e l'azione di responsabilità spettante ai creditori sociali ai sensi dell'art. 2394 c.c. – ha natura contrattuale, con la conseguenza che parte attrice, sulla base dei principi contenuti negli artt. 1218 e
2697 c.c. (quali interpretati, per tutti, da Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001) ha solo l'onere di provare il titolo e può limitarsi ad allegare l'inadempimento ed il nesso causale, mentre incombe sulla parte convenuta provare il corretto adempimento della propria obbligazione (principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità; ex multis, Cass civ., nn. 2975/2020, 17441/2016 e
25977/2008).
Nel caso di specie, la curatela ha provato la qualità di amministratore (e, in seguito, di liquidatore) del convenuto e ha allegato condotte specifiche tenute dal medesimo in violazione dei propri doveri di conservazione del patrimonio sociale, con conseguente causazione di danno alla società ed ai creditori sociali.
Al fine di pronunciare sulle domande, con ordinanza del 17.10.2021 è stata disposta c.t.u. contabile, con conferimento al consulente nominato del seguente mandato:
“a) accertare la fondatezza degli addebiti imputati al convenuto (amministratore e liquidatore della società fallita) ed in particolare: aver agito in violazione degli art. 2484, 2485, 2486 c.c., non avendo tempestivamente rilevato la causa di scioglimento della società e non avendo adottato gli adempimenti conseguenti;
aver omesso di richiedere il fallimento della società; aver aggravato il dissesto sociale;
aver eseguito pagamenti preferenziali in favore di creditori chirografi;
aver omesso il versamento di tributi e contributi, determinando il maturare di interessi e sanzioni;
aver tenuto in maniera irregolare le scritture contabili;
aver consentito prelevamenti illegittimi ai soci;
b) procedere a rettificare le appostazioni delle scritture contabili, verificando la data in cui si sia effettivamente determinata la perdita del capitale sociale della società fallita ovvero la sua riduzione oltre il limite di legge ovvero in cui avrebbe dovuto presentare Controparte_2
istanza per il proprio fallimento;
3 c) accertare se il protrarsi dell'attività di impresa successivamente alla data sopra individuata abbia aggravato il deficit patrimoniale;
d) quantificare il danno cagionato alla società ed ai creditori in ragione delle suddette condotte, con applicazione dei seguenti criteri:
1. nell'impossibilità di una quantificazione analitica, quantifichi il c.t.u. il danno in misura pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data della dichiarazione di fallimento ed il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento di cui all'art. 2484 c.c., detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino alla data della dichiarazione di fallimento;
2. se a causa della mancanza o dell'irregolarità delle scritture contabili o per altre ragioni i suddetti netti patrimoniali non possono essere determinati, quantifichi il c.t.u. il danno in misura pari alla differenza tra attivo e passivo, tenuto conto esclusivamente dei crediti accertati nella procedura;
3. ferma ogni valutazione che potrà essere compiuta in punto di possibilità di cumulo degli addebiti, criteri di liquidazione e prova dei singoli addebiti, quantifichi altresì autonomamente il
c.t.u. i danni causalmente riconducibili alle singole condotte oggetto di addebito e precisi quali non sono contabilmente ricomprese nel danno individuato con l'applicazione dei due criteri precedenti”.
Alla luce della prospettazione della curatela attrice, della documentazione in atti e degli esiti della relazione di consulenza – che si condivide, in quanto redatta secondo il mandato conferito e della documentazione in atti e con chiara enunciazione dell'iter logico seguito e dei principi applicati – gli addebiti possono essere schematicamente esaminati nei seguenti che seguono.
1. irregolare tenuta delle scritture contabili
Sul punto, il c.t.u. ha rilevato che “le scritture contabili consegnate dall'organo di gestione sono costituite, in particolare, soltanto dal libro cespiti relativo agli anni dal 1999 al 2018, dai registri
Iva 2016- 2017-2018 e 2019, dai bilanci aziendali degli anni 2014-2015-2016-2017 regolarmente depositati nel Registro delle Imprese, dal bilancio del 2018 e dalla situazione patrimoniale ed economica al 31.07.19, risultando quindi essere stata omessa la consegna dei libri sociali, dei libri giornali, delle schede contabili relative ai conti patrimoniali ed economici nonché del libro matricola”. Alla luce di questi elementi, deve osservarsi che l'omessa consegna dei libri sociali, dei libri giornali, delle schede contabili relative ai conti patrimoniali ed economici nonché del libro matricola preclude ogni indagine sulle vicende patrimoniali ed economiche della società fallita negli anni in esame e non consente, comunque, di verificare preliminarmente la regolare tenuta, non
4 essendo state depositate le annotazioni contabili e la relativa documentazione sottostante (quali fatture attive, passive, estratti conto bancari, etc.). Tuttavia, secondo quanto rilevato dal c.t.u., la notevole discordanza rilevata tra il passivo contabilizzato (euro 287.832,00) e quello accertato in sede di verifica fallimentare (euro 429.614,56) è comunque di per sè indicativa di una tenuta delle scritture contabili irregolare, tale da inficiarne la veridicità. In particolare, si rileva l'appostazione crediti inesistenti per occultare la perdita del capitale sociale;
i “crediti diversi” rappresentano la parte più rilevante dei crediti iscritti a bilancio sino al 2017 ed è una voce invariata nel tempo, che si
è poi improvvisamente ridotta nel 2018, poco prima della dichiarazione di fallimento;
non sono stati iscritti in bilancio i debiti tributari e i relativi interessi, sanzioni e oneri.
2. violazione degli art. 2484, 2485, 2486 c.c., non avendo l'amministratore tempestivamente rilevato la causa di scioglimento della società e non avendo adottato i necessari adempimenti conseguenti o presentato istanza di auto-fallimento della società.
L'esame di tale addebito presuppone, innanzitutto, le rettifiche al bilancio chiarite a p. 32 s. della relazione di c.t.u. e relative, in particolare, ai crediti non correttamente iscritti: dal bilancio rettificato emerge che la società aveva già perduto il patrimonio sociale nel 2014 e, di conseguenza, nel 2015 avrebbe dovuto essere posta in liquidazione o, meglio, avrebbe dovuto essere chiesto l'auto-fallimento, perché l'attivo liquidabile era comunque insufficiente rispetto al passivo.
Sul punto, infatti, deve precisarsi che, tenuto conto del tipo di attività esercitata nonché dei beni nella titolarità dalla stessa, non vi sarebbero stati i presupposti per portare proficuamente a compimento l'attività di liquidazione, nemmeno ipotizzando un'eventuale cessione in blocco della azienda, attesa l'insufficienza dell'attivo liquidabile, pari a circa euro 54.139,00, rispetto ai debiti dell'importo complessivo di euro 287.832,00, cifra peraltro rivelatasi largamente inferiore rispetto ai crediti, dell'ammontare totale di euro 429.614,56, ammessi nello stato passivo fallimentare;
di conseguenza, già nell'anno 2015 l'organo di gestione avrebbe dovuto presentare istanza di auto- fallimento.
Alla luce di questa ricostruzione, il danno risarcibile, da imputare all'organo gestorio convenuto, può essere equitativamente quantificato nella differenza dei netti patrimoniali, ovverosia in un importo pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data del fallimento e quello che la società aveva quando avrebbe dovuto presentare istanza di auto-fallimento.
Il criterio della differenza dei patrimoni netti o della perdita incrementale risulta in linea con la giurisprudenza della Suprema Corte (ex multis, Cass. civ., Sez. I, 30.09.2019), che ritiene ammissibile la liquidazione del danno in questione in via equitativa quando l'attore abbia allegato inadempimenti dell'amministratore astrattamente idonei a porsi quali cause del danno lamentato,
5 indicando le ragioni che gli hanno impedito del tutto l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore medesimo e sia tuttavia impossibile una ricostruzione analitica, per l'incompletezza dei dati contabili o la notevole anteriorità della perdita del capitale sociale rispetto alla dichiarazione di fallimento (Cass. civ., Sez. I, n.
9983/2017). Peraltro, tale criterio – unitamente a quello, ulteriormente residuale, della differenza tra attivo e passivo fallimentare, non applicabile al caso in esame – è stato, da ultimo, recepito ed anzi ampliato dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il cui art. 378 co. II ha aggiunto all'art. 2486 c.c. il co. III, in base al quale “Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura,
e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'art. 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell'irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura”.
Nel caso in esame, la società ha continuato ad operare sino al 2018 malgrado avesse perso il patrimonio sociale già nel 2014; ciò si evince dal fatto che nel periodo in esame ha retribuito dipendenti, sostenuto oneri per materie prime, servizi ed utenze e ha così aggravato la propria esposizione, soprattutto tributaria e previdenziale. Le scritture contabili, pur necessitanti di rettifiche, sono esistenti e consentono una determinazione dei netti patrimoniali ed è logicamente plausibile che i danni derivanti dall'agire omissivo e commissivo dell'amministratore siano parametrabili alla differenza tra i netti patrimoniali nei due momenti sopra indicati;
infatti, a causa dell'anteriorità della perdita del capitale sociale rispetto alla dichiarazione di fallimento e della prosecuzione dell'attività di impresa, si determina un'estrema difficoltà nel ricostruire ex post le singole operazioni non conservative e nel collegare alle stesse un danno, con la conseguenza che il criterio del differenziale dei netti patrimoniali diventa l'unica modalità per l'individuazione del danno causalmente riconducibile agli illeciti dell'organo sociale.
Tanto chiarito, deve precisarsi, in maniera difforme rispetto alla conclusioni del c.t.u., che il danno non può essere liquidato previa sottrazione dei costi di liquidazione, ma semplicemente considerando la perdita incrementale, senza epurarla dai suddetti costi. Tale soluzione risulta corretta, in quanto la società non avrebbe potuto essere proficuamente liquidata, per la suddetta
6 assenza di assets liquidabili e la situazione di insolvenza, stante il carattere esorbitante dei debiti rispetto al patrimonio sociale.
La differenza dei netti, quale sopra determinata, conduce ad un danno (analiticamente quantificato dal c.t.u. nella relazione, cui si rinvia per i conteggi) di euro -164.993,17, dal quale non vanno, per l'appunto, detratti i costi di euro 120.961,58, che, secondo il consulente, la società avrebbe sostenuto anche in caso di liquidazione (costi che, si osserva, risultano comunque conteggiati, in sé, in una maniera non condivisibile, in quanto nella relazione, come si evince in particolare dalla nota n. 21 e nello schema a p. 41, sono stati comunque calcolati per l'intero periodo compreso tra il 2015 e la data del fallimento, senza dare conto dei tempi e degli esborsi presumibili per la liquidazione).
3. esecuzione di pagamenti preferenziali in favore di creditori chirografari.
Per quanto concerne tale addebito, risulta aver eseguito, nel periodo 2016-2018, CP_1
pagamenti preferenziali a tre istituti bancari per euro 37.520,00, principalmente al fine di liberare i soci garanti. L'importo risulta notevolmente inferiore rispetto a quello, di euro 413.728,00, prospettato dalla curatela e sul punto deve condividersi il rilievo operato dal c.t.u.: la curatela ha erroneamente preso in considerazione il totale dei saldi contabili di bilancio dei “Debiti v. Banche”, mentre vanno considerati, a fini risarcitori, solo i pagamenti per i quali vi è prova che la società abbia estinto i debiti con mezzi propri.
Tali esborsi, per l'importo sopra determinato, costituiscono fonte di danno, perché i crediti privilegiati ammessi al passivo superano tale ammontare e il fallimento non ha attivo sufficiente per soddisfarli. Sul punto, si legge in particolare nell'atto di citazione: “a) i crediti del ceto bancario avevano tutti natura chirografaria;
b) il passivo del fallimento ad oggi accertato ammonta a complessivi euro 376.791,89, di cui euro 314.817,14 al chirografo ed euro 61.974,75 al privilegio;
c) l'attivo fallimentare è pari ad euro 306,12 e le prospettive di recupero di ulteriore attivo sono circoscritte alla liquidazione dei beni inventariati, stimati in euro 13.921,60, le cui vendite sono già andate deserte per tre volte (doc. 13, perizia di stima dei beni mobili inventariati); d) l'attivo sino ad oggi acquisito, sommato a quello astrattamente recuperabile, non è minimamente sufficiente al soddisfacimento dei creditori privilegiati”.
In proposito, deve applicarsi il principio per cui il pagamento di un creditore in misura superiore a quella che otterrebbe in sede concorsuale comporta per la massa dei creditori una minore disponibilità patrimoniale, cagionata dall'inosservanza degli obblighi di conservazione del patrimonio sociale in funzione di garanzia dei creditori (nella prospettiva della prevedibile procedura concorsuale); pertanto, il pagamento preferenziale non è neutro e irrilevante dal punto di
7 vista patrimoniale, ma, anzi, lo stesso arreca un danno al patrimonio sociale direttamente proporzionale alla falcidia che il credito pagato in violazione della par condicio creditorum avrebbe subito in seno alla procedura concorsuale. L'amministratore è dunque responsabile della differenza tra quanto corrisposto al creditore prima della procedura concorsuale e quanto quest'ultimo avrebbe ricavato nell'ambito della procedura concorsuale (Cass. civ., Sez. un., 23.01.2017, n. 1641).
Tale danno, come chiarito dallo stesso c.t.u., non è contabilmente non ricompreso nella differenza dei netti, per cui deve imputarsi a un'ulteriore responsabilità risarcitoria CP_1 per l'importo suddetto di euro 37.520,00.
4. omissione del versamento di tributi e contributi, con maturazione di interessi e sanzioni.
L'amministratore convenuto è altresì responsabile per sanzioni, interessi e accessori per omesso pagamento di tributi e contributi, per l'importo di euro 27.990,45.
Anche in questa ipotesi, sulla base della documentazione in atti, il c.t.u. ha accertato, in una maniera che in questa sede si condivide, un importo inferiore rispetto a quello richiesto dalla curatela (euro 32.755,46), nel periodo successivo alla perdita del capitale sociale e quindi dalla data
01.01.15 fino alla messa in liquidazione della società (24.01.19). Si riporta quando esposto sul punto nella relazione: “gli unici dati certi utilizzabili ai fini che qui ci occupano sono stati rinvenuti nei provvedimenti di ammissione delle sole domande tardive 17 e 18 nonché di quelle tempestive contrassegnate dal n. 1 e n. 2 e che nei conti economici dei bilanci dal 2015 alla data del fallimento non è stata mai rilevata l'iscrizione di sanzioni, interessi e quant'altro riferibili ai debiti di natura tributaria e previdenziale non pagati”; “I crediti della ammessi Controparte_3 ammontano quindi a complessivi €. 338.446,20, importo che supera di circa €. 109.971,00 i debiti tributari e previdenziali di complessivi €. 228.475,00 10 esposti nel bilancio redatto alla data del fallimento. Sebbene tale evidente discordanza appaia per lo più riconducibile all'omessa annotazione di consistenti importi anche a titolo di sanzioni, interessi ed accessori, tuttavia, il rilievo che precede, al di là della sua quantificazione in termini complessivi, non è ulteriormente indagabile, non disponendosi delle scritture contabili ed in particolare dei relativi partitari contabili sulla base dei quali potere riscontrare il dettaglio delle singole somme iscritte tra i debiti tributari e previdenziali. A ciò deve aggiungersi altresì il fatto che delle suddette domande di insinuazione ammesse in misura parziale rispetto agli importi richiesti non è dato sapere con esattezza quali siano le somme escluse non rilevandosene il dettaglio nella proposta del Curatore e quindi nel pedissequo provvedimento del G.D.”.
Anche tale danno, secondo quanto chiarito dallo stesso c.t.u., non è contabilmente ricompreso nella differenza dei netti e deve dunque essere imputato separatamente all'amministratore.
8 5. prelevamenti illegittimi dei soci.
Deve altresì riconoscersi la responsabilità di per aver consentito prelevamenti CP_1 illegittimi dei soci per l'importo di euro 24.240, voce che emerge dal conto “soci c/prelevamento” esposto nel bilancio chiuso al 31.12.18, in assenza di scritture contabili che consentano la ricostruzione dei movimenti intervenuti in detto conto e, quindi, l'individuazione degli effettivi soggetti destinatari di tali somme. Tale danno, comunque, non può essere fatto oggetto di autonoma condanna, in quanto contabilmente ricompreso nella differenza dei netti.
Deve infine chiarirsi che non può riconoscersi il danno cagionato dall'amministratore convenuto per la violazione del principio della postergazione ai sensi dell'art. 2467 co. I c.c., in relazione alla restituzione dei finanziamenti ai soci, pregiudizio quantificato in euro 24.240,00 o euro 27.892,44.
Infatti, trattasi di danno non tempestivamente prospettato e richiesto dalla curatela, con domanda inammissibile per tardività, solo in sede di comparsa conclusionale, a seguito del rilievo di tale voce da parte del c.t.u. (trattasi del pregiudizio cagionato dal rimborso ai soci, nel 2018, della suddetta somma, a fronte dei finanziamenti precedentemente effettuati in favore della società; tali rimborsi sarebbero infatti avvenuti in presenza di una precaria situazione finanziaria della società, che avrebbe semmai richiesto l'esecuzione di ulteriori conferimenti).
In conclusione, alla luce dell'esame degli addebiti formulati, deve riconoscersi la responsabilità dell'amministratore-liquidatore e il medesimo deve essere condannato a risarcire alla CP_1
curatela il danno cagionato alla società e ai creditori, per gli importi di euro 164.993,17 (differenza dei netti patrimoniali, che include euro 24.240,00 per prelevamenti illegittimi), euro 37.520,00 (per pagamenti preferenziali dei creditori chirografari) ed euro 27.990,45 (per omissioni tributarie e contributive), per una somma totale di euro 230.503,62.
Su tale importo, come da domanda, vanno riconosciuti gli interessi al tasso legale (Cass. civ.,
Sez. un., 17.02.1995, n. 1712), nonché la rivalutazione, trattandosi di debito di valore (in questo senso, ex multis, Cass. civ., Sez. I, 25.05.2005, n. 11018; Tribunale Roma, Sez. XVI, 23.04.2021;
Tribunale Catania, 29.03.2019, n.1320), a decorrere, in mancanza di diversa allegazione, dalla data di notifica dell'atto di citazione (05.06.2020).
Il convenuto deve essere infine condannato al pagamento delle spese di lite per la fase cautelare e l'odierno procedimento di merito, da corrispondersi all'Erario, stante l'ammissione della curatela vittoriosa al patrocinio a spese dello Stato. La liquidazione viene operata nel dispositivo ai sensi del
D.M. 55/2014, con applicazione dei principi sanciti da Corte cost., n. 64/2024, ovverosia secondo gli ordinari criteri di liquidazione delle spese e senza decurtazione. Di conseguenza, si procede ad applicare, per il giudizio di merito, il parametro medio per la fase di studio ed introduttiva ed il
9 parametro minimo per le altre fasi, tenuto conto del valore del procedimento (parametrato all'importo per cui la domanda è stata accolta), del carattere contumaciale del procedimento, dell'attività espletata e delle questioni giuridiche esaminate;
per la fase cautelare, si procede analogamente alla liquidazione del compenso con applicazione dei parametri minimi (tenuto conto dell'importo per il quale la domanda è stata accolta) e con riferimento solo alle fasi di studio, introduttiva e decisionale, alla luce delle questioni esaminate, della mancata costituzione del resistente e della limitata attività difensiva svolta.
Anche le spese di c.t.u., liquidate con decreto emesso in data 01.09.2022, vengono infine poste a carico di parte convenuta soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 6110/2020, così decide:
- accogliendo parzialmente le domande di parte attrice e ritenuta inammissibile la domanda di condanna ai sensi dell'art. 2467 c.c., condanna a corrispondere alla CP_1 [...]
euro 230.503,62, oltre interessi al tasso legale e Parte_2
rivalutazione a decorrere dal 05.06.2020;
- condanna al pagamento a favore dell'Erario delle spese di lite, liquidate in CP_1 euro 7.052,00 per l'odierno procedimento di merito ed in euro 5.069,00 per la fase cautelare;
- pone le spese di c.t.u., liquidate con decreto emesso in data 01.09.2022, definitivamente a carico di . CP_1
Così deciso in Catania in data 17.04.2025, nella camera di consiglio della Sezione specializzata in materia di impresa.
Il Presidente
dott. Mariano Sciacca
10
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione specializzata in materia di impresa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, composto dai signori magistrati dott. Mariano Sciacca Presidente dott.ssa Vera Marletta Giudice dott.ssa Chiara Salamone Giudice relatore-estensore ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 6110/2020 promosso da
, C.F. , in Parte_1 P.IVA_1 persona del curatore, rappresentato e difeso dall'AVV. SCRIBANO ANTONIO, C.F. ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo p.e.c. C.F._1
Email_1
attore contro
, C.F. ; CP_1 C.F._2
convenuto-contumace avente ad oggetto: azione di responsabilità – amministratore di s.r.l. – risarcimento del danno.
Parte attrice, unica costituita, ha precisato le conclusioni dinanzi al Giudice istruttore all'udienza del 07.10.2024, il cui verbale si intende trascritto. Il procedimento è stato dunque posto in decisione per essere riferito al Collegio, con assegnazione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
società costituita nel 1999 ed avente quale attività tipica “l'esercizio Controparte_2 dell'attività di bar, gelateria, pasticceria, panineria, tavola calda, bottiglieria ed enoteca con
1 relativa somministrazione” è stata amministrata, sino al fallimento dichiarato con sentenza n. 38 del
20.06.2019 dal Tribunale di Ragusa, da , socio di maggioranza, amministratore unico CP_1
e liquidatore a seguito della delibera di liquidazione adottata in data 24.01.2019.
L'odierna azione di responsabilità è stata proposta dalla curatela fallimentare ai sensi dell'art. 146 l.f., con la formulazione degli addebiti che di seguito schematicamente si riepilogano:
a) aver agito in violazione degli artt. 2484, 2485, 2486 c.c., non avendo tempestivamente rilevato la causa di scioglimento della società e non avendo adottato i necessari adempimenti conseguenti;
b) aver omesso di richiedere il fallimento della società;
c) aver aggravato il dissesto sociale;
d) aver eseguito pagamenti preferenziali in favore di creditori chirografari;
e) aver omesso il versamento di tributi e contributi, determinando il maturare di interessi e sanzioni;
f) aver tenuto in maniera irregolare le scritture contabili;
g) aver consentito prelevamenti illegittimi ai soci.
La curatela attrice, sulla base dei suddetti addebiti, ha formulato domanda risarcitoria, deducendo che la società ed i creditori avrebbero subito un danno che può quantificarsi in complessivi euro
1.249.324,11 (pari a euro 811.356,11 + euro 413.728,00 + euro 24.240,00) o, in subordine, in euro
561.187,00 (pari a euro 123.219,00 + euro 413.728,00 + euro 24.240,00).
Segnatamente, secondo la prospettazione attorea, l'amministratore unico, poi liquidatore, CP_1
avrebbe cagionato alla società e ai creditori sociali i seguenti danni, rispetto ai quali è stato
[...]
richiesto emettersi sentenza di condanna (con riconoscimento di interessie e rivalutazione):
“a. euro 811.356,11 quale danno conseguente alla prosecuzione dell'ordinaria attività di impresa in violazione degli art. 2484 e seguenti, c.c., nonostante l'integrale perdita del capitale sociale avvenuta nell'anno di esercizio 2014;
a.
1. in subordine, il superiore danno potrà essere quantificato in non meno di euro 123.219,00, secondo il criterio del deficit patrimoniale o della perdita incrementale, somma pari alla differenza tra il netto risultante dalla situazione patrimoniale (reale) al 31.12.2014 (euro -173.116,00), come sopra ricostruita, e il patrimonio netto sussistente al momento della dichiarazione di fallimento
(euro -296.335,00);
b. in ogni caso, euro 413.728,00 in conseguenza dei pagamenti preferenziali eseguiti in favore delle banche ed in violazione del principio della par condicio creditorum:
c. sempre, in ogni caso, euro 24.240,00 per effetto dei prelevamenti soci inopinatamente permessi;
2 d. infine, in ogni caso, euro 32.755,46 per i maggiori oneri per interessi, sanzioni e aggi della riscossione, dovuti al mancato tempestivo pagamento di tributi e contributi”.
Ante causam è stato richiesto e concesso sequestro conservativo ai sensi dell'art. 671 c.p.c.
(procedimento iscritto al n. R.G. 2821/2020), sino alla concorrenza dell'importo di euro 600.000.
non si è costituito né nel procedimento cautelare né nell'odierno procedimento di CP_1 merito, malgrado regolare notifica a mani proprie in data 05.06.2020; all'udienza del 20.10.2020 ne
è stata dunque dichiarata la contumacia.
Così ricostruito il procedimento, va innanzitutto premesso che l'azione esperita dalla curatela ai sensi dell'art. 146 l.f. – che cumula in sé l'azione sociale di responsabilità prevista dall'art. 2393
c.c. e l'azione di responsabilità spettante ai creditori sociali ai sensi dell'art. 2394 c.c. – ha natura contrattuale, con la conseguenza che parte attrice, sulla base dei principi contenuti negli artt. 1218 e
2697 c.c. (quali interpretati, per tutti, da Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001) ha solo l'onere di provare il titolo e può limitarsi ad allegare l'inadempimento ed il nesso causale, mentre incombe sulla parte convenuta provare il corretto adempimento della propria obbligazione (principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità; ex multis, Cass civ., nn. 2975/2020, 17441/2016 e
25977/2008).
Nel caso di specie, la curatela ha provato la qualità di amministratore (e, in seguito, di liquidatore) del convenuto e ha allegato condotte specifiche tenute dal medesimo in violazione dei propri doveri di conservazione del patrimonio sociale, con conseguente causazione di danno alla società ed ai creditori sociali.
Al fine di pronunciare sulle domande, con ordinanza del 17.10.2021 è stata disposta c.t.u. contabile, con conferimento al consulente nominato del seguente mandato:
“a) accertare la fondatezza degli addebiti imputati al convenuto (amministratore e liquidatore della società fallita) ed in particolare: aver agito in violazione degli art. 2484, 2485, 2486 c.c., non avendo tempestivamente rilevato la causa di scioglimento della società e non avendo adottato gli adempimenti conseguenti;
aver omesso di richiedere il fallimento della società; aver aggravato il dissesto sociale;
aver eseguito pagamenti preferenziali in favore di creditori chirografi;
aver omesso il versamento di tributi e contributi, determinando il maturare di interessi e sanzioni;
aver tenuto in maniera irregolare le scritture contabili;
aver consentito prelevamenti illegittimi ai soci;
b) procedere a rettificare le appostazioni delle scritture contabili, verificando la data in cui si sia effettivamente determinata la perdita del capitale sociale della società fallita ovvero la sua riduzione oltre il limite di legge ovvero in cui avrebbe dovuto presentare Controparte_2
istanza per il proprio fallimento;
3 c) accertare se il protrarsi dell'attività di impresa successivamente alla data sopra individuata abbia aggravato il deficit patrimoniale;
d) quantificare il danno cagionato alla società ed ai creditori in ragione delle suddette condotte, con applicazione dei seguenti criteri:
1. nell'impossibilità di una quantificazione analitica, quantifichi il c.t.u. il danno in misura pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data della dichiarazione di fallimento ed il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento di cui all'art. 2484 c.c., detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino alla data della dichiarazione di fallimento;
2. se a causa della mancanza o dell'irregolarità delle scritture contabili o per altre ragioni i suddetti netti patrimoniali non possono essere determinati, quantifichi il c.t.u. il danno in misura pari alla differenza tra attivo e passivo, tenuto conto esclusivamente dei crediti accertati nella procedura;
3. ferma ogni valutazione che potrà essere compiuta in punto di possibilità di cumulo degli addebiti, criteri di liquidazione e prova dei singoli addebiti, quantifichi altresì autonomamente il
c.t.u. i danni causalmente riconducibili alle singole condotte oggetto di addebito e precisi quali non sono contabilmente ricomprese nel danno individuato con l'applicazione dei due criteri precedenti”.
Alla luce della prospettazione della curatela attrice, della documentazione in atti e degli esiti della relazione di consulenza – che si condivide, in quanto redatta secondo il mandato conferito e della documentazione in atti e con chiara enunciazione dell'iter logico seguito e dei principi applicati – gli addebiti possono essere schematicamente esaminati nei seguenti che seguono.
1. irregolare tenuta delle scritture contabili
Sul punto, il c.t.u. ha rilevato che “le scritture contabili consegnate dall'organo di gestione sono costituite, in particolare, soltanto dal libro cespiti relativo agli anni dal 1999 al 2018, dai registri
Iva 2016- 2017-2018 e 2019, dai bilanci aziendali degli anni 2014-2015-2016-2017 regolarmente depositati nel Registro delle Imprese, dal bilancio del 2018 e dalla situazione patrimoniale ed economica al 31.07.19, risultando quindi essere stata omessa la consegna dei libri sociali, dei libri giornali, delle schede contabili relative ai conti patrimoniali ed economici nonché del libro matricola”. Alla luce di questi elementi, deve osservarsi che l'omessa consegna dei libri sociali, dei libri giornali, delle schede contabili relative ai conti patrimoniali ed economici nonché del libro matricola preclude ogni indagine sulle vicende patrimoniali ed economiche della società fallita negli anni in esame e non consente, comunque, di verificare preliminarmente la regolare tenuta, non
4 essendo state depositate le annotazioni contabili e la relativa documentazione sottostante (quali fatture attive, passive, estratti conto bancari, etc.). Tuttavia, secondo quanto rilevato dal c.t.u., la notevole discordanza rilevata tra il passivo contabilizzato (euro 287.832,00) e quello accertato in sede di verifica fallimentare (euro 429.614,56) è comunque di per sè indicativa di una tenuta delle scritture contabili irregolare, tale da inficiarne la veridicità. In particolare, si rileva l'appostazione crediti inesistenti per occultare la perdita del capitale sociale;
i “crediti diversi” rappresentano la parte più rilevante dei crediti iscritti a bilancio sino al 2017 ed è una voce invariata nel tempo, che si
è poi improvvisamente ridotta nel 2018, poco prima della dichiarazione di fallimento;
non sono stati iscritti in bilancio i debiti tributari e i relativi interessi, sanzioni e oneri.
2. violazione degli art. 2484, 2485, 2486 c.c., non avendo l'amministratore tempestivamente rilevato la causa di scioglimento della società e non avendo adottato i necessari adempimenti conseguenti o presentato istanza di auto-fallimento della società.
L'esame di tale addebito presuppone, innanzitutto, le rettifiche al bilancio chiarite a p. 32 s. della relazione di c.t.u. e relative, in particolare, ai crediti non correttamente iscritti: dal bilancio rettificato emerge che la società aveva già perduto il patrimonio sociale nel 2014 e, di conseguenza, nel 2015 avrebbe dovuto essere posta in liquidazione o, meglio, avrebbe dovuto essere chiesto l'auto-fallimento, perché l'attivo liquidabile era comunque insufficiente rispetto al passivo.
Sul punto, infatti, deve precisarsi che, tenuto conto del tipo di attività esercitata nonché dei beni nella titolarità dalla stessa, non vi sarebbero stati i presupposti per portare proficuamente a compimento l'attività di liquidazione, nemmeno ipotizzando un'eventuale cessione in blocco della azienda, attesa l'insufficienza dell'attivo liquidabile, pari a circa euro 54.139,00, rispetto ai debiti dell'importo complessivo di euro 287.832,00, cifra peraltro rivelatasi largamente inferiore rispetto ai crediti, dell'ammontare totale di euro 429.614,56, ammessi nello stato passivo fallimentare;
di conseguenza, già nell'anno 2015 l'organo di gestione avrebbe dovuto presentare istanza di auto- fallimento.
Alla luce di questa ricostruzione, il danno risarcibile, da imputare all'organo gestorio convenuto, può essere equitativamente quantificato nella differenza dei netti patrimoniali, ovverosia in un importo pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data del fallimento e quello che la società aveva quando avrebbe dovuto presentare istanza di auto-fallimento.
Il criterio della differenza dei patrimoni netti o della perdita incrementale risulta in linea con la giurisprudenza della Suprema Corte (ex multis, Cass. civ., Sez. I, 30.09.2019), che ritiene ammissibile la liquidazione del danno in questione in via equitativa quando l'attore abbia allegato inadempimenti dell'amministratore astrattamente idonei a porsi quali cause del danno lamentato,
5 indicando le ragioni che gli hanno impedito del tutto l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore medesimo e sia tuttavia impossibile una ricostruzione analitica, per l'incompletezza dei dati contabili o la notevole anteriorità della perdita del capitale sociale rispetto alla dichiarazione di fallimento (Cass. civ., Sez. I, n.
9983/2017). Peraltro, tale criterio – unitamente a quello, ulteriormente residuale, della differenza tra attivo e passivo fallimentare, non applicabile al caso in esame – è stato, da ultimo, recepito ed anzi ampliato dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il cui art. 378 co. II ha aggiunto all'art. 2486 c.c. il co. III, in base al quale “Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura,
e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'art. 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell'irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura”.
Nel caso in esame, la società ha continuato ad operare sino al 2018 malgrado avesse perso il patrimonio sociale già nel 2014; ciò si evince dal fatto che nel periodo in esame ha retribuito dipendenti, sostenuto oneri per materie prime, servizi ed utenze e ha così aggravato la propria esposizione, soprattutto tributaria e previdenziale. Le scritture contabili, pur necessitanti di rettifiche, sono esistenti e consentono una determinazione dei netti patrimoniali ed è logicamente plausibile che i danni derivanti dall'agire omissivo e commissivo dell'amministratore siano parametrabili alla differenza tra i netti patrimoniali nei due momenti sopra indicati;
infatti, a causa dell'anteriorità della perdita del capitale sociale rispetto alla dichiarazione di fallimento e della prosecuzione dell'attività di impresa, si determina un'estrema difficoltà nel ricostruire ex post le singole operazioni non conservative e nel collegare alle stesse un danno, con la conseguenza che il criterio del differenziale dei netti patrimoniali diventa l'unica modalità per l'individuazione del danno causalmente riconducibile agli illeciti dell'organo sociale.
Tanto chiarito, deve precisarsi, in maniera difforme rispetto alla conclusioni del c.t.u., che il danno non può essere liquidato previa sottrazione dei costi di liquidazione, ma semplicemente considerando la perdita incrementale, senza epurarla dai suddetti costi. Tale soluzione risulta corretta, in quanto la società non avrebbe potuto essere proficuamente liquidata, per la suddetta
6 assenza di assets liquidabili e la situazione di insolvenza, stante il carattere esorbitante dei debiti rispetto al patrimonio sociale.
La differenza dei netti, quale sopra determinata, conduce ad un danno (analiticamente quantificato dal c.t.u. nella relazione, cui si rinvia per i conteggi) di euro -164.993,17, dal quale non vanno, per l'appunto, detratti i costi di euro 120.961,58, che, secondo il consulente, la società avrebbe sostenuto anche in caso di liquidazione (costi che, si osserva, risultano comunque conteggiati, in sé, in una maniera non condivisibile, in quanto nella relazione, come si evince in particolare dalla nota n. 21 e nello schema a p. 41, sono stati comunque calcolati per l'intero periodo compreso tra il 2015 e la data del fallimento, senza dare conto dei tempi e degli esborsi presumibili per la liquidazione).
3. esecuzione di pagamenti preferenziali in favore di creditori chirografari.
Per quanto concerne tale addebito, risulta aver eseguito, nel periodo 2016-2018, CP_1
pagamenti preferenziali a tre istituti bancari per euro 37.520,00, principalmente al fine di liberare i soci garanti. L'importo risulta notevolmente inferiore rispetto a quello, di euro 413.728,00, prospettato dalla curatela e sul punto deve condividersi il rilievo operato dal c.t.u.: la curatela ha erroneamente preso in considerazione il totale dei saldi contabili di bilancio dei “Debiti v. Banche”, mentre vanno considerati, a fini risarcitori, solo i pagamenti per i quali vi è prova che la società abbia estinto i debiti con mezzi propri.
Tali esborsi, per l'importo sopra determinato, costituiscono fonte di danno, perché i crediti privilegiati ammessi al passivo superano tale ammontare e il fallimento non ha attivo sufficiente per soddisfarli. Sul punto, si legge in particolare nell'atto di citazione: “a) i crediti del ceto bancario avevano tutti natura chirografaria;
b) il passivo del fallimento ad oggi accertato ammonta a complessivi euro 376.791,89, di cui euro 314.817,14 al chirografo ed euro 61.974,75 al privilegio;
c) l'attivo fallimentare è pari ad euro 306,12 e le prospettive di recupero di ulteriore attivo sono circoscritte alla liquidazione dei beni inventariati, stimati in euro 13.921,60, le cui vendite sono già andate deserte per tre volte (doc. 13, perizia di stima dei beni mobili inventariati); d) l'attivo sino ad oggi acquisito, sommato a quello astrattamente recuperabile, non è minimamente sufficiente al soddisfacimento dei creditori privilegiati”.
In proposito, deve applicarsi il principio per cui il pagamento di un creditore in misura superiore a quella che otterrebbe in sede concorsuale comporta per la massa dei creditori una minore disponibilità patrimoniale, cagionata dall'inosservanza degli obblighi di conservazione del patrimonio sociale in funzione di garanzia dei creditori (nella prospettiva della prevedibile procedura concorsuale); pertanto, il pagamento preferenziale non è neutro e irrilevante dal punto di
7 vista patrimoniale, ma, anzi, lo stesso arreca un danno al patrimonio sociale direttamente proporzionale alla falcidia che il credito pagato in violazione della par condicio creditorum avrebbe subito in seno alla procedura concorsuale. L'amministratore è dunque responsabile della differenza tra quanto corrisposto al creditore prima della procedura concorsuale e quanto quest'ultimo avrebbe ricavato nell'ambito della procedura concorsuale (Cass. civ., Sez. un., 23.01.2017, n. 1641).
Tale danno, come chiarito dallo stesso c.t.u., non è contabilmente non ricompreso nella differenza dei netti, per cui deve imputarsi a un'ulteriore responsabilità risarcitoria CP_1 per l'importo suddetto di euro 37.520,00.
4. omissione del versamento di tributi e contributi, con maturazione di interessi e sanzioni.
L'amministratore convenuto è altresì responsabile per sanzioni, interessi e accessori per omesso pagamento di tributi e contributi, per l'importo di euro 27.990,45.
Anche in questa ipotesi, sulla base della documentazione in atti, il c.t.u. ha accertato, in una maniera che in questa sede si condivide, un importo inferiore rispetto a quello richiesto dalla curatela (euro 32.755,46), nel periodo successivo alla perdita del capitale sociale e quindi dalla data
01.01.15 fino alla messa in liquidazione della società (24.01.19). Si riporta quando esposto sul punto nella relazione: “gli unici dati certi utilizzabili ai fini che qui ci occupano sono stati rinvenuti nei provvedimenti di ammissione delle sole domande tardive 17 e 18 nonché di quelle tempestive contrassegnate dal n. 1 e n. 2 e che nei conti economici dei bilanci dal 2015 alla data del fallimento non è stata mai rilevata l'iscrizione di sanzioni, interessi e quant'altro riferibili ai debiti di natura tributaria e previdenziale non pagati”; “I crediti della ammessi Controparte_3 ammontano quindi a complessivi €. 338.446,20, importo che supera di circa €. 109.971,00 i debiti tributari e previdenziali di complessivi €. 228.475,00 10 esposti nel bilancio redatto alla data del fallimento. Sebbene tale evidente discordanza appaia per lo più riconducibile all'omessa annotazione di consistenti importi anche a titolo di sanzioni, interessi ed accessori, tuttavia, il rilievo che precede, al di là della sua quantificazione in termini complessivi, non è ulteriormente indagabile, non disponendosi delle scritture contabili ed in particolare dei relativi partitari contabili sulla base dei quali potere riscontrare il dettaglio delle singole somme iscritte tra i debiti tributari e previdenziali. A ciò deve aggiungersi altresì il fatto che delle suddette domande di insinuazione ammesse in misura parziale rispetto agli importi richiesti non è dato sapere con esattezza quali siano le somme escluse non rilevandosene il dettaglio nella proposta del Curatore e quindi nel pedissequo provvedimento del G.D.”.
Anche tale danno, secondo quanto chiarito dallo stesso c.t.u., non è contabilmente ricompreso nella differenza dei netti e deve dunque essere imputato separatamente all'amministratore.
8 5. prelevamenti illegittimi dei soci.
Deve altresì riconoscersi la responsabilità di per aver consentito prelevamenti CP_1 illegittimi dei soci per l'importo di euro 24.240, voce che emerge dal conto “soci c/prelevamento” esposto nel bilancio chiuso al 31.12.18, in assenza di scritture contabili che consentano la ricostruzione dei movimenti intervenuti in detto conto e, quindi, l'individuazione degli effettivi soggetti destinatari di tali somme. Tale danno, comunque, non può essere fatto oggetto di autonoma condanna, in quanto contabilmente ricompreso nella differenza dei netti.
Deve infine chiarirsi che non può riconoscersi il danno cagionato dall'amministratore convenuto per la violazione del principio della postergazione ai sensi dell'art. 2467 co. I c.c., in relazione alla restituzione dei finanziamenti ai soci, pregiudizio quantificato in euro 24.240,00 o euro 27.892,44.
Infatti, trattasi di danno non tempestivamente prospettato e richiesto dalla curatela, con domanda inammissibile per tardività, solo in sede di comparsa conclusionale, a seguito del rilievo di tale voce da parte del c.t.u. (trattasi del pregiudizio cagionato dal rimborso ai soci, nel 2018, della suddetta somma, a fronte dei finanziamenti precedentemente effettuati in favore della società; tali rimborsi sarebbero infatti avvenuti in presenza di una precaria situazione finanziaria della società, che avrebbe semmai richiesto l'esecuzione di ulteriori conferimenti).
In conclusione, alla luce dell'esame degli addebiti formulati, deve riconoscersi la responsabilità dell'amministratore-liquidatore e il medesimo deve essere condannato a risarcire alla CP_1
curatela il danno cagionato alla società e ai creditori, per gli importi di euro 164.993,17 (differenza dei netti patrimoniali, che include euro 24.240,00 per prelevamenti illegittimi), euro 37.520,00 (per pagamenti preferenziali dei creditori chirografari) ed euro 27.990,45 (per omissioni tributarie e contributive), per una somma totale di euro 230.503,62.
Su tale importo, come da domanda, vanno riconosciuti gli interessi al tasso legale (Cass. civ.,
Sez. un., 17.02.1995, n. 1712), nonché la rivalutazione, trattandosi di debito di valore (in questo senso, ex multis, Cass. civ., Sez. I, 25.05.2005, n. 11018; Tribunale Roma, Sez. XVI, 23.04.2021;
Tribunale Catania, 29.03.2019, n.1320), a decorrere, in mancanza di diversa allegazione, dalla data di notifica dell'atto di citazione (05.06.2020).
Il convenuto deve essere infine condannato al pagamento delle spese di lite per la fase cautelare e l'odierno procedimento di merito, da corrispondersi all'Erario, stante l'ammissione della curatela vittoriosa al patrocinio a spese dello Stato. La liquidazione viene operata nel dispositivo ai sensi del
D.M. 55/2014, con applicazione dei principi sanciti da Corte cost., n. 64/2024, ovverosia secondo gli ordinari criteri di liquidazione delle spese e senza decurtazione. Di conseguenza, si procede ad applicare, per il giudizio di merito, il parametro medio per la fase di studio ed introduttiva ed il
9 parametro minimo per le altre fasi, tenuto conto del valore del procedimento (parametrato all'importo per cui la domanda è stata accolta), del carattere contumaciale del procedimento, dell'attività espletata e delle questioni giuridiche esaminate;
per la fase cautelare, si procede analogamente alla liquidazione del compenso con applicazione dei parametri minimi (tenuto conto dell'importo per il quale la domanda è stata accolta) e con riferimento solo alle fasi di studio, introduttiva e decisionale, alla luce delle questioni esaminate, della mancata costituzione del resistente e della limitata attività difensiva svolta.
Anche le spese di c.t.u., liquidate con decreto emesso in data 01.09.2022, vengono infine poste a carico di parte convenuta soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 6110/2020, così decide:
- accogliendo parzialmente le domande di parte attrice e ritenuta inammissibile la domanda di condanna ai sensi dell'art. 2467 c.c., condanna a corrispondere alla CP_1 [...]
euro 230.503,62, oltre interessi al tasso legale e Parte_2
rivalutazione a decorrere dal 05.06.2020;
- condanna al pagamento a favore dell'Erario delle spese di lite, liquidate in CP_1 euro 7.052,00 per l'odierno procedimento di merito ed in euro 5.069,00 per la fase cautelare;
- pone le spese di c.t.u., liquidate con decreto emesso in data 01.09.2022, definitivamente a carico di . CP_1
Così deciso in Catania in data 17.04.2025, nella camera di consiglio della Sezione specializzata in materia di impresa.
Il Presidente
dott. Mariano Sciacca
10