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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/12/2025, n. 2472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2472 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del Tribunale di Torre Annunziata, dr. Rosa Molè, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc in sostituzione della udienza dell'11.12.25 ha emesso la seguente sentenza, nella causa iscritta al n. rg. 2454.24 TRA
, rapp.to e difeso dall' avv. Marciano Raffeale, come in atti Parte_1 ricorrente E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rapp.to e difeso dal Prof. Avv. Marcello D'Aponte, come in atti resistente FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.04.2024, il Geom. ha dedotto: Parte_1 che già dipendente del Comune di Scafati (SA), a seguito di procedura di mobilità volontaria veniva assunto, con contratto a tempo indeterminato, presso il Comune di Massa Lubrense (NA), con la qualifica di Istruttore Tecnico Geometra;
all'atto dell'assunzione il ricorrente veniva assegnato al Servizio n. 6 – LL. PP. e Manutenzione, settore cui facevano capo gli Uffici: Catasto e Legge 219/1981 – espropriazione ed attuazione P.I.P. – gestione servizi cimiteriali – manutenzioni – servizio idrico;
sin dall'assunzione e in ragione della pregressa esperienza lavorativa maturata presso il era stato immediatamente coinvolto Controparte_2 nell'esecuzione di opere pubbliche per conto dell'Ente di nuova appartenenza;
specificatamente, con Determinazione Dirigenziale n. 73 del 10 gennaio 2022 del Responsabile del Servizio n. 6 e ulteriore provvedimento del Responsabile ad interim, del Servizio n. 6 del 17 marzo 2023, n. prot. 7205 del 19 marzo 2023, veniva nominato Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E.) dei lavori finanziati dalla “Parco Progetti dei Parte_2
Comuni” – Accordo di programma ex art. 34 del TUEL - Convenzione n. 95 del 26 marzo 2020, Lavori di Manutenzione straordinaria, messa in sicurezza ed efficientamento energetico dell'asse viario – ex strada provinciale “via Partenope”; con comunicazione del 19 giugno 2023, il Responsabile ad Interim del Servizio n. 6, Ing. sollecitava l'attivazione di un procedimento disciplinare a Persona_1 carico del ricorrente per la asserita violazione degli obblighi del dipendente di cui all'art. 71 del ccnl di categoria che avrebbe commesso il Geom. Pt_1 nell'esercizio delle sue funzioni;
precisamente, il Responsabile ad Interim del Servizio n. 6, Ing. affermava che la menzionata violazione degli Persona_1 obblighi del dipendente avrebbe assunto rilevanza disciplinare per non aver, il Geom. , segnalato tempestivamente uno stato di pericolo che avrebbe potuto Pt_1 cagionare danni a cose e a persone, nonché, per aver il ricorrente, diffamato sia l'Amministrazione che il soggetto segnalante, Ing. Responsabile Persona_1 ad Interim del Servizio n. 6; l'ufficio Procedimenti Disciplinari, con comunicazione n. prot. 16646 del 22 giugno 2023, avviava procedimento disciplinare inviando al ricorrente lettera di contestazione disciplinare;
l'Ufficio Procedimenti Disciplinari contestava al ricorrente le seguenti asserite mancanze: violazione dell'art. 72, comma 1, lettere b) e h) “mancata adozione degli opportuni provvedimenti rientranti nel suo compito di istruttore tecnico del Comune di;
violazione dell'art. 72 CP_1 comma 1, lettera f) “manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione”; il Geom. con nota prot. 19042/2023 depositava scritti difensivi ove, oltre a Pt_1 evidenziare la assoluta infondatezza ed erroneità delle circostanze dedotte dal Responsabile ad interim del servizio 6, Ing. depositava copiosa Persona_1 documentazione, già in possesso dell'Amministrazione, dalla quale si evinceva l'assoluta correttezza del proprio operato, nonché, la totale estraneità ai fatti pretestuosamente addebitatigli;
il Geom. , in data 23 maggio 2023, nel Pt_1 mentre risultava in servizio per effettuare accertamenti tecnici in merito ai lavori in corso di esecuzione su via Partenope, sentiva un rumore sordo provenire da via Mulini e verificava un allentamento della struttura para-massi con il conseguente smottamento della muratura di contenimento della proprietà , ragion per cui, Pt_3 immediatamente contattava telefonicamente l'Ing. , responsabile del Per_2 procedimento ai sensi della Determinazione n. prot. 8172 del 27 marzo 2023, e ciò al fine di far inviare in loco un operaio spazzino affinchè aiutasse il ricorrente a mettere in sicurezza la zona e a transennare e segnalare la stessa, attività che sono state effettivamente completate;
che nessuna altra attività in somma urgenza poteva essere fatta in presenza dell'Ordinanza n. 35/2014 , la quale obbligava la sig.ra ad Pt_4 effettuare tutti i lavori necessari alla rimozione dissesto della muratura di contenimento della sua proprietà, Ordinanza rimasta totalmente non ottemperata nonostante l'enorme lasso di tempo trascorso;
il ricorrente evidenziava che con comunicazione n. prot. 8698 del 13 aprile 2022, nonché, in occasione della Riunione di Coordinamento per la sicurezza tenutasi in data 21 marzo 2023, come da “verbale di riunione di coordinamento n. 1” del 21 marzo 2023, n. prot. 7468 del 21 marzo 2023 aveva opportunamente e tempestivamente edotto l'Amministrazione ed il proprio superiore gerarchico in merito alle criticità afferenti il dissesto della muratura di contenimento della proprietà , nonché, la mancata ottemperanza Pt_3 dell'Ordinanza n. 35/20214 relativa proprio ai lavori (urgenti) a farsi già dal 2014 presso la detta proprietà, ma rimasti inevasi;
l'Ufficio Procedimenti disciplinari, con comunicazione prot. n. 27831/2021 notificata in data 20 ottobre 2023, irrogava la sanzione disciplinare di 4 ore della retribuzione, asserendo che il Geom. Pt_1 non avesse preso alcuna posizione sui punti contestatigli;
il ricorrente, con comunicazione inviata a mezzo pec in data 27 novembre 2023 impugnava la sanzione disciplinare perché tardiva, nulla, illegittima in quanto resa in violazione dei principi di specificità e immutabilità, nonché, illegittima in quanto resa in violazione dell'art. 17 del D.Lgs. n. 24/2023 recante disposizione in materia di tutela del c.d. “whistleblower”, viziata nel suo iter logico-procedimentale, e nel merito del tutto infondata Su tali premesse, ha agito in giudizio per sentire “accertare e dichiarare ritorsiva, nulla, inefficace, illegittima la sanzione disciplinare adottata dal Comune di
[...] nei confronti del ricorrente con comunicazione del 19 ottobre 2023...” CP_1
Si è costituto il resistendo all'avverso ricorso e chiedendone il rigetto, in CP_1 quanto infondato. In particolare, ha rilevato che
Sulla base della documentazione in atti, all'odierna udienza la causa è stata decisa.
La domanda merita parziale accoglimento nei termini e per le motivazioni di seguito esposte. Il giudizio ha ad oggetto l'impugnativa della sanzione disciplinare della multa di 4 ore della retribuzione adottata dal di con comunicazione del CP_1 CP_1
19 ottobre 2023. Parte ricorrente ha eccepito la nullità del procedimento disciplinare e della sanzione irrogata nei suoi confronti. Ha innanzitutto lamentato la mancata affissione in bacheca del codice disciplinare contenente gli obblighi del prestatore di lavoro. L'eccezione non coglie nel segno;
si evidenzia sul punto che l'art 55 comma 2 (nella versione vigente dal 2009) contiene l'innovativa previsione della pubblicazione del codice disciplinare sul sito istituzionale dell'amministrazione, definita equivalente all'affissione all'ingresso della sede di lavoro. Il contratto collettivo comparto funzioni locali, applicabile alla fattispecie in esame e versato in atti, all'art. 72, comma 11, ha recepito tale principio, prevedendo la pubblicazione del codice disciplinare sul sito istituzionale dell'amministrazione. Ad abundatiam si ricorda il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui non è necessaria la pubblicità del codice disciplinare per le sanzioni conservative irrogate per comportamenti immediatamente percepite dai lavoratore come illeciti (Cass. n. 7105.2014; n. 27581.2020). Il ricorrente ha poi lamentato in ragione della circostanza che il procedimento disciplinare, avviato con l'atto di segnalazione funzionale all'attivazione di procedimento disciplinare formulato dal responsabile ad interim dell'Ufficio Lavori pubblici l'Ing. è stato protocollato in data 19 giugno 2023 e si è Persona_1 concluso in data 20 ottobre 2023 e, quindi, oltre il termine di cui all'art. 55 bis, comma 4 del D.Lgs. 165/2001 L' assunto non è fondato. Il vigente regime, all' art. 55 bis commi 4 e 9 ter del D.lgs. 165/2001, sancisce la perentorietà di due soli termini: quello per la contestazione dell'addebito (trenta giorni dalla piena conoscenza dei fatti) e quello per la conclusione del procedimento (centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito). Nella specie, la contestazione è stata inviata al dipendente in data 22 giugno 2023 e conclusosi in data 20 ottobre 2023, risulta pacificamente rispettato il termine di 120 giorni previsto dalla legge. Per completezza argomentativa va rilevato che la riforma del 2017 ha, tra l'altro, introdotto la disposizione del comma 9 ter all'articolo 55 bis, a tenore del quale la violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55 quater non determina né la decadenza dall'azione disciplinare, né l'invalidità degli atti e della sanzione adottata “ purchè non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività” . Nella specie, non risulta essere stato in alcun modo compromesso il diritto di difesa e sono stati rispettati i termini procedurali, posti a garanzia della tempestività dell'azione disciplinare. Parimenti risultano rispettati i principi di specificità ed immutabilità della contestazione. In effetti, l'atto di contestazione disciplinare richiama le norme di comportamento asseritamente violate dal dipendente ed in particolare all'art. 72, comma 1 del CCNL applicato. Infatti, l'Ufficio Procedimenti Disciplinari contestava al ricorrente le seguenti mancanze: violazione dell'art. 72, comma 1, lettere b) e h) “mancata adozione degli opportuni provvedimenti rientranti nel suo compito di istruttore tecnico del;
violazione dell'art. 72 comma 1, lettera f) CP_1 Controparte_1
“manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione”. Ebbene, quanto alla prima delle due condotte contestate il ricorrente ha dedotto e documentato che in data 23 maggio 2023, mentre risultava in servizio per effettuare accertamenti tecnici in merito ai lavori in corso di esecuzione su via Partenope, sentiva un rumore sordo provenire da via Mulini e verificava un allentamento della struttura para-massi con il conseguente smottamento della muratura di contenimento della proprietà , ragion per cui, immediatamente contattava telefonicamente Pt_3
l'Ing. , responsabile del procedimento ai sensi della Determinazione n. prot. Per_2
8172 del 27 marzo 2023 (all. n. 11) e ciò al fine di far inviare in loco un operaio spazzino affinchè aiutasse il ricorrente a mettere in sicurezza la zona e a transennare e segnalare la stessa, attività che erano state effettivamente completate;
ha quindi evidenziato che nessuna altra attività in somma urgenza poteva essere fatta in presenza dell'Ordinanza n. 35/2014 (all. n. 12), la quale obbligava la sig.ra Pt_4 ad effettuare tutti i lavori necessari alla rimozione dissesto della muratura di contenimento della sua proprietà, Ordinanza che era rimasta non ottemperata nonostante l'enorme lasso di tempo trascorso;
il ricorrente evidenziava che con comunicazione n. prot. 8698 del 13 aprile 2022, nonché, in occasione della Riunione di Coordinamento per la sicurezza tenutasi in data 21 marzo 2023, come da “verbale di riunione di coordinamento n. 1” del 21 marzo 2023, n. prot. 7468 del 21 marzo 2023 (all. n. 14), aveva opportunamente e tempestivamente edotto l'Amministrazione ed il proprio superiore gerarchico in merito alle criticità afferenti il dissesto della muratura di contenimento della proprietà , nonché, la mancata ottemperanza Pt_3 dell'Ordinanza n. 35/20214 relativa proprio ai lavori (urgenti) a farsi già dal 2014 presso la detta proprietà ma rimasti inevasi. Le suddette circostanze sono state confermate dalla teste escussa, , la quale ha testualmente Testimone_1 dichiarato: “All'epoca dei fatti ero responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione del Comune di e lo sono stata sino al 07.03.2023, CP_1 data in cui mi è stato revocato l'incarico; ho impugnato la suddetta revoca ed ho una sentenza favorevole di questo Tribunale. Ero comunque Responsabile Unico del Procedimento -RUP dell'intervento su via Partenope, ed a me faceva capo il geometra che era direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza Pt_1 dell'intervento. L'intervento era parecchio delicato dal punto di vista della sicurezza in quanto tale strada è l'unica via di accesso da Sorrento per e CP_1 pertanto il transito andava sempre consentito, ma in sicurezza. Su tale strada c'era un'opera provvisoria per la messa in sicurezza del muro, oggetto di un'ordinanza di messa in sicurezza emessa dal Sindaco;
il muro in oggetto è un muro privato. Il giorno in questione il geometra veniva in ufficio e mi comunicava che Pt_1 aveva ceduto la rete di protezione della suddetta opera provvisoria. Recuperato il fascicolo inerente all'opera, egli preparava una relazione di servizio nella quale ad un certo punto scriveva che non si era dato seguito all'ordinanza per uno scambio di favori elettorali ed in combutta con il nuovo responsabile dei lavori pubblici. Posso dire che è vero che all'ordinanza di messa in sicurezza non era stato dato seguito, e difatti il muro è ancora lì nelle medesime condizioni, per quanto mi risulta. Il ricorrente non poteva effettuare lavori di somma urgenza come contestatogli, in quanto vi era già un'ordinanza non ottemperata;
inoltre l'ingegnere era a Per_1 conoscenza della situazione in quanto avevamo effettuato un sopralluogo congiunto nel mese di aprile nel corso del quale era stato messo a conoscenza della situazione di pericolo inerente al muro ed anche di altre situazioni inerenti al cantiere. Il sopralluogo era effettuato dal ricorrente, dall'ingegnere e da me.” Per_1
Deve pertanto ritenersi acclarato che il geometra non poteva effettuare Pt_1 lavori di somma urgenza come contestatogli, in quanto vi era già un'ordinanza non ottemperata, situazione di cui l'ingegnere era a avendo effettuato un Per_1 sopralluogo nel mese di aprile nel corso del quale era stato messo a conoscenza della situazione di pericolo inerente al muro ed anche di altre situazioni inerenti al cantiere. Deve quindi ritenersi infondato l'addebito in questione. Diverse considerazioni vanno effettuate rispetto alla seconda condotta contestatagli. Invero, il ricorrente nel corpo della già richiamata nota del 9 giugno dichiarava “Il sottoscritto, alla luce dei fatti, ritiene che il sig. Sindaco geom.
[...] abbia anteposto gli interessi della cittadina ”. CP_3 Parte_5
Come pure ricordato dalla teste il geometra “ preparava Testimone_1 Pt_1 una relazione di servizio nella quale ad un certo punto scriveva che non si era dato seguito all'ordinanza per uno scambio di favori elettorali ed in combutta con il nuovo responsabile dei lavori pubblici” Ebbene, è principio di diritto consolidato che l'esercizio del diritto di critica da parte del lavoratore nei confronti del datore di lavoro deve avvenire nel rispetto di limiti di continenza sostanziale (in virtù del quale i fatti sui quali la critica si fonda devono corrispondere a verità) e di continenza formale (in virtù del quale le modalità di espressione delle opinioni o dei fatti oggetto di critica devono avvenire in maniera moderata e misurata). Come ripetutamente affermato dalla Corte di legittimità, l'esercizio del diritto di critica del lavoratore nei confronti del datore di lavoro è legittimo se limitato a difendere la propria posizione soggettiva, nel rispetto della verità oggettiva e con modalità e termini inidonei a ledere il decoro del datore di lavoro(v. ex multis Cass n. 21649 del 26/10/2016 ) Non è pertanto sufficiente che i fatti sui quali la critica si fonda corrispondano a verità, ma occorre che sia rispettato anche il principio di continenza formale, in virtù del quale le modalità di espressione delle opinioni o dei fatti oggetto di critica devono avvenire in maniera moderata e misurata. Nella specie le espressioni utilizzate risultano oggettivamente ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, travalicando il diritto di critica e violando quanto previsto dall'art 72 comma 1 del CCNL. Occorre precisare come nella specie non sia assolutamente il richiamo alla disciplina di cui all'art. 17 D.lgs. 24/2023 che espressamente prevede l'attivazione di uno specifico iter procedurale per individuare la figura del c.d. whistleblower, del tutto mancante nel caso di specie per le stesse modalità di segnalazione della condotta datoriale ritenuta illecita. Ciò posto, la sanzione disciplinare deve essere riproporzionata, con riferimento alla sola condotta ritenuta disciplinarmente rilevante, E' dunque applicabile alla fattispecie l'art. 63, comma 2 bis, del d.lgs. n. 165/2001, inserito dall'art. 21 del d.lgs. n. 75/2017, secondo cui “Nel caso di annullamento della sanzione disciplinare per difetto di proporzionalità, il giudice può rideterminare la sanzione, in applicazione delle disposizioni normative e contrattuali vigenti, tenendo conto della gravità del comportamento e dello specifico interesse pubblico violato” (v. Cass n. 10309.2025). Ebbene, tenuto conte delle specifiche e concrete modalità della condotta e della professionalità del lavoratore appare adeguata e proporzionata la sanzione del rimprovero scritto. Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese in misura della metà, spese che per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede: Accoglie il ricorso per quanto di ragione e ridetermina la sanzione nei confronti del ricorrente nel rimprovero scritto. Condanna il resistente al pagamento di metà delle spese di giudizio liquidate CP_1 in euro 900,00 oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge con attribuzione e compensa la restante metà. Si comunichi.
Torre Annunziata, 11.12.25 Il Giudice Dr. Rosa Molè
Il Giudice del Tribunale di Torre Annunziata, dr. Rosa Molè, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc in sostituzione della udienza dell'11.12.25 ha emesso la seguente sentenza, nella causa iscritta al n. rg. 2454.24 TRA
, rapp.to e difeso dall' avv. Marciano Raffeale, come in atti Parte_1 ricorrente E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rapp.to e difeso dal Prof. Avv. Marcello D'Aponte, come in atti resistente FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.04.2024, il Geom. ha dedotto: Parte_1 che già dipendente del Comune di Scafati (SA), a seguito di procedura di mobilità volontaria veniva assunto, con contratto a tempo indeterminato, presso il Comune di Massa Lubrense (NA), con la qualifica di Istruttore Tecnico Geometra;
all'atto dell'assunzione il ricorrente veniva assegnato al Servizio n. 6 – LL. PP. e Manutenzione, settore cui facevano capo gli Uffici: Catasto e Legge 219/1981 – espropriazione ed attuazione P.I.P. – gestione servizi cimiteriali – manutenzioni – servizio idrico;
sin dall'assunzione e in ragione della pregressa esperienza lavorativa maturata presso il era stato immediatamente coinvolto Controparte_2 nell'esecuzione di opere pubbliche per conto dell'Ente di nuova appartenenza;
specificatamente, con Determinazione Dirigenziale n. 73 del 10 gennaio 2022 del Responsabile del Servizio n. 6 e ulteriore provvedimento del Responsabile ad interim, del Servizio n. 6 del 17 marzo 2023, n. prot. 7205 del 19 marzo 2023, veniva nominato Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E.) dei lavori finanziati dalla “Parco Progetti dei Parte_2
Comuni” – Accordo di programma ex art. 34 del TUEL - Convenzione n. 95 del 26 marzo 2020, Lavori di Manutenzione straordinaria, messa in sicurezza ed efficientamento energetico dell'asse viario – ex strada provinciale “via Partenope”; con comunicazione del 19 giugno 2023, il Responsabile ad Interim del Servizio n. 6, Ing. sollecitava l'attivazione di un procedimento disciplinare a Persona_1 carico del ricorrente per la asserita violazione degli obblighi del dipendente di cui all'art. 71 del ccnl di categoria che avrebbe commesso il Geom. Pt_1 nell'esercizio delle sue funzioni;
precisamente, il Responsabile ad Interim del Servizio n. 6, Ing. affermava che la menzionata violazione degli Persona_1 obblighi del dipendente avrebbe assunto rilevanza disciplinare per non aver, il Geom. , segnalato tempestivamente uno stato di pericolo che avrebbe potuto Pt_1 cagionare danni a cose e a persone, nonché, per aver il ricorrente, diffamato sia l'Amministrazione che il soggetto segnalante, Ing. Responsabile Persona_1 ad Interim del Servizio n. 6; l'ufficio Procedimenti Disciplinari, con comunicazione n. prot. 16646 del 22 giugno 2023, avviava procedimento disciplinare inviando al ricorrente lettera di contestazione disciplinare;
l'Ufficio Procedimenti Disciplinari contestava al ricorrente le seguenti asserite mancanze: violazione dell'art. 72, comma 1, lettere b) e h) “mancata adozione degli opportuni provvedimenti rientranti nel suo compito di istruttore tecnico del Comune di;
violazione dell'art. 72 CP_1 comma 1, lettera f) “manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione”; il Geom. con nota prot. 19042/2023 depositava scritti difensivi ove, oltre a Pt_1 evidenziare la assoluta infondatezza ed erroneità delle circostanze dedotte dal Responsabile ad interim del servizio 6, Ing. depositava copiosa Persona_1 documentazione, già in possesso dell'Amministrazione, dalla quale si evinceva l'assoluta correttezza del proprio operato, nonché, la totale estraneità ai fatti pretestuosamente addebitatigli;
il Geom. , in data 23 maggio 2023, nel Pt_1 mentre risultava in servizio per effettuare accertamenti tecnici in merito ai lavori in corso di esecuzione su via Partenope, sentiva un rumore sordo provenire da via Mulini e verificava un allentamento della struttura para-massi con il conseguente smottamento della muratura di contenimento della proprietà , ragion per cui, Pt_3 immediatamente contattava telefonicamente l'Ing. , responsabile del Per_2 procedimento ai sensi della Determinazione n. prot. 8172 del 27 marzo 2023, e ciò al fine di far inviare in loco un operaio spazzino affinchè aiutasse il ricorrente a mettere in sicurezza la zona e a transennare e segnalare la stessa, attività che sono state effettivamente completate;
che nessuna altra attività in somma urgenza poteva essere fatta in presenza dell'Ordinanza n. 35/2014 , la quale obbligava la sig.ra ad Pt_4 effettuare tutti i lavori necessari alla rimozione dissesto della muratura di contenimento della sua proprietà, Ordinanza rimasta totalmente non ottemperata nonostante l'enorme lasso di tempo trascorso;
il ricorrente evidenziava che con comunicazione n. prot. 8698 del 13 aprile 2022, nonché, in occasione della Riunione di Coordinamento per la sicurezza tenutasi in data 21 marzo 2023, come da “verbale di riunione di coordinamento n. 1” del 21 marzo 2023, n. prot. 7468 del 21 marzo 2023 aveva opportunamente e tempestivamente edotto l'Amministrazione ed il proprio superiore gerarchico in merito alle criticità afferenti il dissesto della muratura di contenimento della proprietà , nonché, la mancata ottemperanza Pt_3 dell'Ordinanza n. 35/20214 relativa proprio ai lavori (urgenti) a farsi già dal 2014 presso la detta proprietà, ma rimasti inevasi;
l'Ufficio Procedimenti disciplinari, con comunicazione prot. n. 27831/2021 notificata in data 20 ottobre 2023, irrogava la sanzione disciplinare di 4 ore della retribuzione, asserendo che il Geom. Pt_1 non avesse preso alcuna posizione sui punti contestatigli;
il ricorrente, con comunicazione inviata a mezzo pec in data 27 novembre 2023 impugnava la sanzione disciplinare perché tardiva, nulla, illegittima in quanto resa in violazione dei principi di specificità e immutabilità, nonché, illegittima in quanto resa in violazione dell'art. 17 del D.Lgs. n. 24/2023 recante disposizione in materia di tutela del c.d. “whistleblower”, viziata nel suo iter logico-procedimentale, e nel merito del tutto infondata Su tali premesse, ha agito in giudizio per sentire “accertare e dichiarare ritorsiva, nulla, inefficace, illegittima la sanzione disciplinare adottata dal Comune di
[...] nei confronti del ricorrente con comunicazione del 19 ottobre 2023...” CP_1
Si è costituto il resistendo all'avverso ricorso e chiedendone il rigetto, in CP_1 quanto infondato. In particolare, ha rilevato che
Sulla base della documentazione in atti, all'odierna udienza la causa è stata decisa.
La domanda merita parziale accoglimento nei termini e per le motivazioni di seguito esposte. Il giudizio ha ad oggetto l'impugnativa della sanzione disciplinare della multa di 4 ore della retribuzione adottata dal di con comunicazione del CP_1 CP_1
19 ottobre 2023. Parte ricorrente ha eccepito la nullità del procedimento disciplinare e della sanzione irrogata nei suoi confronti. Ha innanzitutto lamentato la mancata affissione in bacheca del codice disciplinare contenente gli obblighi del prestatore di lavoro. L'eccezione non coglie nel segno;
si evidenzia sul punto che l'art 55 comma 2 (nella versione vigente dal 2009) contiene l'innovativa previsione della pubblicazione del codice disciplinare sul sito istituzionale dell'amministrazione, definita equivalente all'affissione all'ingresso della sede di lavoro. Il contratto collettivo comparto funzioni locali, applicabile alla fattispecie in esame e versato in atti, all'art. 72, comma 11, ha recepito tale principio, prevedendo la pubblicazione del codice disciplinare sul sito istituzionale dell'amministrazione. Ad abundatiam si ricorda il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui non è necessaria la pubblicità del codice disciplinare per le sanzioni conservative irrogate per comportamenti immediatamente percepite dai lavoratore come illeciti (Cass. n. 7105.2014; n. 27581.2020). Il ricorrente ha poi lamentato in ragione della circostanza che il procedimento disciplinare, avviato con l'atto di segnalazione funzionale all'attivazione di procedimento disciplinare formulato dal responsabile ad interim dell'Ufficio Lavori pubblici l'Ing. è stato protocollato in data 19 giugno 2023 e si è Persona_1 concluso in data 20 ottobre 2023 e, quindi, oltre il termine di cui all'art. 55 bis, comma 4 del D.Lgs. 165/2001 L' assunto non è fondato. Il vigente regime, all' art. 55 bis commi 4 e 9 ter del D.lgs. 165/2001, sancisce la perentorietà di due soli termini: quello per la contestazione dell'addebito (trenta giorni dalla piena conoscenza dei fatti) e quello per la conclusione del procedimento (centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito). Nella specie, la contestazione è stata inviata al dipendente in data 22 giugno 2023 e conclusosi in data 20 ottobre 2023, risulta pacificamente rispettato il termine di 120 giorni previsto dalla legge. Per completezza argomentativa va rilevato che la riforma del 2017 ha, tra l'altro, introdotto la disposizione del comma 9 ter all'articolo 55 bis, a tenore del quale la violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55 quater non determina né la decadenza dall'azione disciplinare, né l'invalidità degli atti e della sanzione adottata “ purchè non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività” . Nella specie, non risulta essere stato in alcun modo compromesso il diritto di difesa e sono stati rispettati i termini procedurali, posti a garanzia della tempestività dell'azione disciplinare. Parimenti risultano rispettati i principi di specificità ed immutabilità della contestazione. In effetti, l'atto di contestazione disciplinare richiama le norme di comportamento asseritamente violate dal dipendente ed in particolare all'art. 72, comma 1 del CCNL applicato. Infatti, l'Ufficio Procedimenti Disciplinari contestava al ricorrente le seguenti mancanze: violazione dell'art. 72, comma 1, lettere b) e h) “mancata adozione degli opportuni provvedimenti rientranti nel suo compito di istruttore tecnico del;
violazione dell'art. 72 comma 1, lettera f) CP_1 Controparte_1
“manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione”. Ebbene, quanto alla prima delle due condotte contestate il ricorrente ha dedotto e documentato che in data 23 maggio 2023, mentre risultava in servizio per effettuare accertamenti tecnici in merito ai lavori in corso di esecuzione su via Partenope, sentiva un rumore sordo provenire da via Mulini e verificava un allentamento della struttura para-massi con il conseguente smottamento della muratura di contenimento della proprietà , ragion per cui, immediatamente contattava telefonicamente Pt_3
l'Ing. , responsabile del procedimento ai sensi della Determinazione n. prot. Per_2
8172 del 27 marzo 2023 (all. n. 11) e ciò al fine di far inviare in loco un operaio spazzino affinchè aiutasse il ricorrente a mettere in sicurezza la zona e a transennare e segnalare la stessa, attività che erano state effettivamente completate;
ha quindi evidenziato che nessuna altra attività in somma urgenza poteva essere fatta in presenza dell'Ordinanza n. 35/2014 (all. n. 12), la quale obbligava la sig.ra Pt_4 ad effettuare tutti i lavori necessari alla rimozione dissesto della muratura di contenimento della sua proprietà, Ordinanza che era rimasta non ottemperata nonostante l'enorme lasso di tempo trascorso;
il ricorrente evidenziava che con comunicazione n. prot. 8698 del 13 aprile 2022, nonché, in occasione della Riunione di Coordinamento per la sicurezza tenutasi in data 21 marzo 2023, come da “verbale di riunione di coordinamento n. 1” del 21 marzo 2023, n. prot. 7468 del 21 marzo 2023 (all. n. 14), aveva opportunamente e tempestivamente edotto l'Amministrazione ed il proprio superiore gerarchico in merito alle criticità afferenti il dissesto della muratura di contenimento della proprietà , nonché, la mancata ottemperanza Pt_3 dell'Ordinanza n. 35/20214 relativa proprio ai lavori (urgenti) a farsi già dal 2014 presso la detta proprietà ma rimasti inevasi. Le suddette circostanze sono state confermate dalla teste escussa, , la quale ha testualmente Testimone_1 dichiarato: “All'epoca dei fatti ero responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione del Comune di e lo sono stata sino al 07.03.2023, CP_1 data in cui mi è stato revocato l'incarico; ho impugnato la suddetta revoca ed ho una sentenza favorevole di questo Tribunale. Ero comunque Responsabile Unico del Procedimento -RUP dell'intervento su via Partenope, ed a me faceva capo il geometra che era direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza Pt_1 dell'intervento. L'intervento era parecchio delicato dal punto di vista della sicurezza in quanto tale strada è l'unica via di accesso da Sorrento per e CP_1 pertanto il transito andava sempre consentito, ma in sicurezza. Su tale strada c'era un'opera provvisoria per la messa in sicurezza del muro, oggetto di un'ordinanza di messa in sicurezza emessa dal Sindaco;
il muro in oggetto è un muro privato. Il giorno in questione il geometra veniva in ufficio e mi comunicava che Pt_1 aveva ceduto la rete di protezione della suddetta opera provvisoria. Recuperato il fascicolo inerente all'opera, egli preparava una relazione di servizio nella quale ad un certo punto scriveva che non si era dato seguito all'ordinanza per uno scambio di favori elettorali ed in combutta con il nuovo responsabile dei lavori pubblici. Posso dire che è vero che all'ordinanza di messa in sicurezza non era stato dato seguito, e difatti il muro è ancora lì nelle medesime condizioni, per quanto mi risulta. Il ricorrente non poteva effettuare lavori di somma urgenza come contestatogli, in quanto vi era già un'ordinanza non ottemperata;
inoltre l'ingegnere era a Per_1 conoscenza della situazione in quanto avevamo effettuato un sopralluogo congiunto nel mese di aprile nel corso del quale era stato messo a conoscenza della situazione di pericolo inerente al muro ed anche di altre situazioni inerenti al cantiere. Il sopralluogo era effettuato dal ricorrente, dall'ingegnere e da me.” Per_1
Deve pertanto ritenersi acclarato che il geometra non poteva effettuare Pt_1 lavori di somma urgenza come contestatogli, in quanto vi era già un'ordinanza non ottemperata, situazione di cui l'ingegnere era a avendo effettuato un Per_1 sopralluogo nel mese di aprile nel corso del quale era stato messo a conoscenza della situazione di pericolo inerente al muro ed anche di altre situazioni inerenti al cantiere. Deve quindi ritenersi infondato l'addebito in questione. Diverse considerazioni vanno effettuate rispetto alla seconda condotta contestatagli. Invero, il ricorrente nel corpo della già richiamata nota del 9 giugno dichiarava “Il sottoscritto, alla luce dei fatti, ritiene che il sig. Sindaco geom.
[...] abbia anteposto gli interessi della cittadina ”. CP_3 Parte_5
Come pure ricordato dalla teste il geometra “ preparava Testimone_1 Pt_1 una relazione di servizio nella quale ad un certo punto scriveva che non si era dato seguito all'ordinanza per uno scambio di favori elettorali ed in combutta con il nuovo responsabile dei lavori pubblici” Ebbene, è principio di diritto consolidato che l'esercizio del diritto di critica da parte del lavoratore nei confronti del datore di lavoro deve avvenire nel rispetto di limiti di continenza sostanziale (in virtù del quale i fatti sui quali la critica si fonda devono corrispondere a verità) e di continenza formale (in virtù del quale le modalità di espressione delle opinioni o dei fatti oggetto di critica devono avvenire in maniera moderata e misurata). Come ripetutamente affermato dalla Corte di legittimità, l'esercizio del diritto di critica del lavoratore nei confronti del datore di lavoro è legittimo se limitato a difendere la propria posizione soggettiva, nel rispetto della verità oggettiva e con modalità e termini inidonei a ledere il decoro del datore di lavoro(v. ex multis Cass n. 21649 del 26/10/2016 ) Non è pertanto sufficiente che i fatti sui quali la critica si fonda corrispondano a verità, ma occorre che sia rispettato anche il principio di continenza formale, in virtù del quale le modalità di espressione delle opinioni o dei fatti oggetto di critica devono avvenire in maniera moderata e misurata. Nella specie le espressioni utilizzate risultano oggettivamente ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, travalicando il diritto di critica e violando quanto previsto dall'art 72 comma 1 del CCNL. Occorre precisare come nella specie non sia assolutamente il richiamo alla disciplina di cui all'art. 17 D.lgs. 24/2023 che espressamente prevede l'attivazione di uno specifico iter procedurale per individuare la figura del c.d. whistleblower, del tutto mancante nel caso di specie per le stesse modalità di segnalazione della condotta datoriale ritenuta illecita. Ciò posto, la sanzione disciplinare deve essere riproporzionata, con riferimento alla sola condotta ritenuta disciplinarmente rilevante, E' dunque applicabile alla fattispecie l'art. 63, comma 2 bis, del d.lgs. n. 165/2001, inserito dall'art. 21 del d.lgs. n. 75/2017, secondo cui “Nel caso di annullamento della sanzione disciplinare per difetto di proporzionalità, il giudice può rideterminare la sanzione, in applicazione delle disposizioni normative e contrattuali vigenti, tenendo conto della gravità del comportamento e dello specifico interesse pubblico violato” (v. Cass n. 10309.2025). Ebbene, tenuto conte delle specifiche e concrete modalità della condotta e della professionalità del lavoratore appare adeguata e proporzionata la sanzione del rimprovero scritto. Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese in misura della metà, spese che per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede: Accoglie il ricorso per quanto di ragione e ridetermina la sanzione nei confronti del ricorrente nel rimprovero scritto. Condanna il resistente al pagamento di metà delle spese di giudizio liquidate CP_1 in euro 900,00 oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge con attribuzione e compensa la restante metà. Si comunichi.
Torre Annunziata, 11.12.25 Il Giudice Dr. Rosa Molè