Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 18 aprile 1943 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 17 luglio 2011 |
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Giurisprudenza • +500
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- diritto lavoratrice·
- art. 6 l. 138/1943·
- inadempimento datore di lavoro·
- compensazione spese·
- pagamento diretto INPS·
- decorrenza prescrizione·
- costituzione in mora·
- fallimento datore di lavoro·
- prescrizione breve·
- indennità di maternità
Versioni del testo
- Art. 1.
E' istituito l'Ente «Mutualita' fascista - Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori». Esso ha personalita' giuridica di diritto pubblico.
L'Ente ha sede in Roma e svolge la sua azione nel Regno attraverso propri uffici provinciali. - Art. 2.
L'Ente e' l'organo mediante il quale le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori assolvono i compiti enunciati nelle dichiarazioni XXVII e XXVIII della Carta del lavoro per quanto concerne l'assistenza dei lavoratori e dei loro famigliari in caso di malattia.
L'Ente e' disciplinato dalla presente legge e dal regolamento che sara' approvato con decreto Reale, su proposta del Ministro per le corporazioni, d'intesa coi Ministri per l'interno e per le finanze, ai sensi dell' art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-1V, n. 100 . - Art. 3.
L'Ente e' sottoposto alla vigilanza del Ministero delle corporazioni e del Ministero delle finanze, ciascuno per la rispettiva competenza, ferme restando le attribuzioni del Ministero dell'interno in materia di vigilanza sanitaria.
I provvedimenti di carattere generale dell'Ente, riguardanti la organizzazione sanitaria, per divenire esecutivi debbono riportare anche l'approvazione del Ministero dell'interno.