Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 18 aprile 1943 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 17 luglio 2011 |
Commentari • 24
- 1. Congedo paternità obbligatorio, l'INPS su prescrizione e decadenzaAntonio Maroscia · https://www.lavoroediritti.com/ · 19 dicembre 2024 · 1
Il Congedo di paternità obbligatorio è una misura a supporto della genitorialità, nata per incentivare una maggiore equità nella distribuzione delle responsabilità familiari. Negli ultimi anni, il legislatore ha ampliato e rafforzato questo istituto per promuovere la partecipazione attiva dei padri nella cura dei figli e per favorire la parità di genere, anche in ambito lavorativo. Si tratta di un diritto irrinunciabile che consente ai neopapà di dedicarsi al proprio neonato, con il riconoscimento di un'indennità economica a carico dell'INPS. Con il Messaggio n. 4301 del 17 dicembre 2024, l'INPS ha fornito chiarimenti sui termini di prescrizione e decadenza applicabili al congedo di …
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Corte d'Appello Roma, sentenza 16/10/2025, n. 3138Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai signori magistrati: NETTIS dr. Vito Francesco – Presidente TURCO dr. Vincenzo - Consigliere COSENTINO dr.ssa Maria Giulia – Consigliere rel. All'udienza di discussione del 1° ottobre 2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia in materia di previdenza in grado di appello iscritta al n. 883 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, TRA Parte_1 , con l'Avv. Daniela De Salvatore e la Legalelia STA Srl Appellante E Controparte_1 , con l'Avv. Cinzia ZI Appellato OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo n. …Leggi di più...
- art. 5 comma 14 D.L. n. 463/1983·
- onere della reperibilità·
- fede privilegiata atto pubblico·
- art. 2110 c.c.·
- contributo unificato raddoppiato·
- diritto indennità di malattia·
- querela di falso·
- assenza ingiustificata visita fiscale
Versioni del testo
- Art. 1.
E' istituito l'Ente «Mutualita' fascista - Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori». Esso ha personalita' giuridica di diritto pubblico.
L'Ente ha sede in Roma e svolge la sua azione nel Regno attraverso propri uffici provinciali. - Art. 2.
L'Ente e' l'organo mediante il quale le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori assolvono i compiti enunciati nelle dichiarazioni XXVII e XXVIII della Carta del lavoro per quanto concerne l'assistenza dei lavoratori e dei loro famigliari in caso di malattia.
L'Ente e' disciplinato dalla presente legge e dal regolamento che sara' approvato con decreto Reale, su proposta del Ministro per le corporazioni, d'intesa coi Ministri per l'interno e per le finanze, ai sensi dell' art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-1V, n. 100 . - Art. 3.
L'Ente e' sottoposto alla vigilanza del Ministero delle corporazioni e del Ministero delle finanze, ciascuno per la rispettiva competenza, ferme restando le attribuzioni del Ministero dell'interno in materia di vigilanza sanitaria.
I provvedimenti di carattere generale dell'Ente, riguardanti la organizzazione sanitaria, per divenire esecutivi debbono riportare anche l'approvazione del Ministero dell'interno.