Sentenza 26 settembre 2018
Massime • 1
Tra il giudizio avente ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali e quello avente ad oggetto l'opposizione avverso ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzioni amministrative per violazione delle norme sul collocamento relativamente ai medesimi lavoratori, entrambi presupponenti l'accertamento della natura subordinata dei rapporti di lavoro, non sussiste rapporto di pregiudizialità, atteso che l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti dei terzi rimasti estranei al processo presuppone che tali soggetti non siano titolari di un rapporto autonomo rispetto a quello su cui è intervenuto il giudicato, mentre tra potestà accertativa dell'Ispettorato del lavoro e diritti ed obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato sussiste un reciproco rapporto di autonomia, che fa qualificare come "res inter alios acta", rispetto a ciascuna delle due posizioni, il giudicato intervenuto nel giudizio inerente all'altro rapporto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/09/2018, n. 23045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23045 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2018 |
Testo completo
E T N E 26 SET 2018 S E - I L L O B E T AULA 'B' N 23045/ 18 E S E - E N O I Z A R T S Oggetto I REPUBBLICA ITALIANA G E R E T N IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E S E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. N. 3427/2013 Cron.23045 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. ANTONIO MANNA Presidente Ud. 15/05/2018 Dott. ENRICA D'ANTONIO Consigliere PU Dott. UMBERTO BERRINO Consigliere Consigliere - Dott. ROBERTO RIVERSO Dott. ROBERTO BELLE་ Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 3427-2013 proposto da: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI C.F. 80224030587, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, 12; - ricorrente 2018 contro 1986 SOCIETA' COOPERATIVA FLORENCE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell'avvocato ADRIANO ROSSI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANNA ROSSI, FRANCESCO CAMERINI, giusta delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
IL ER;
intimato avverso la sentenza n. 1172/2012 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 08/11/2012 R.G.N. 1166/2011; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/05/2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO BELLE'; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA' che ha concluso per il rigetto del primo motivo;
inammissibilità, rigetto del secondo motivo;
udito l'Avvocato DANIELA GIACOBBE;
udito l'Avvocato ADRIANO ROSSI. R. G. n. 3427/2013 FATTI DI CAUSA 1. La Corte d'Appello dell'Aquila, riformando, con sentenza n.1172/2012, la pronuncia del Tribunale di Teramo, ha accolto l'opposizione proposta dalla Cooperativa FL e da IL ER nei riguardi di ordinanza ingiunzione emessa dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Teramo per l'applicazione di sanzioni amministrative riconnesse a varie violazioni in materia di disciplina del lavoro, asseritamente commesse nell'ambito dell'assunzione, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di vari addetti all'assistenza domiciliare e scolastica a disabili. La Corte territoriale fondava la propria decisione sul fatto che il verbale di accertamento I.N.P.S. su cui si basava l'ordinanza ingiunzione, era stato oggetto di azione giudiziale di accertamento negativo, nei confronti dell'I.N.P.S., che si era conclusa con sentenza passata in giudicato, con cui era stato ritenuto che tutti i rapporti, almeno ab initio, ovverosia al momento cui facevano riferimento le infrazioni contestate dalla D.P.L., avessero natura autonoma. Il venir meno dell'accertamento proprio di quel verbale, secondo la Corte, era preclusivo dell'utilizzazione di esso a sostegno delle ragioni della D.P.L. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero del Lavoro con due motivi, resistiti da controricorso delle controparti. Entrambe le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo è contestata, ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c., per essersi fondata la decisione su di un elemento, ovverosia l'annullamento in sede giurisdizionale del verbale ispettivo I.N.P.S., non dedotto dalla parte appellante come motivo di impugnazione. Con il secondo motivo si contesta invece, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 10, co. 5, d. lgs. 124/2004, per avere la Corte territoriale indebitamente ritenuto che l'annullamento in sede giurisdizionale del verbale ispettivo I.N.P.S. imponesse l'annullamento della sanzione amministrativa.
2. Il primo motivo, logicamente preliminare, non può essere accolto. E' infatti la stessa narrativa della parte ricorrente che riferisce dell'avvenuta deduzione, nell'ambito dell'atto di appello, del sopravvenire della pronuncia sul rapporto contributivo. 3 Robert Belle, estensore R. G. n. 3427/2013 Secondo il ricorrente ciò non sarebbe però sufficiente, perché tale circostanza risulterebbe addotta «per contestare l'iter argomentativo seguito dal giudice di primo grado, non già per dedurre una situazione di consequenzialità tra i fatti accertati in sede ispettiva e il provvedimento irrogativo delle sanzioni». Il motivo, così testualmente formulato, difetta di specificità in violazione dell'art. 366 n. 4 c.p.c., in quanto ad esso non si associa la riproduzione degli specifici passaggi della sentenza di primo grado il cui iter argomentativo sarebbe stato criticato attraverso il richiamo a quella sentenza resa inter alios, così come non sono riportati i passaggi dell'atto di appello, nella parte in cui era contenuta la critica basata su quel verbale: carenze che non consentono neppure di apprezzare la reale consistenza degli assunti di cui alla censura proposta.
3. Il secondo motivo è invece fondato. Il potere di applicare le sanzioni amministrative ha quali fatti costitutivi le circostanze indicate dalle norme che le prevedono e non il verbale di accertamento, che è solo elemento di prova di essi. Sul punto l'art. 10, comma 5, d. lgs. 124/2004, è chiaro nel riconoscere che i verbali di accertamento redatti dal personale ispettivo sono fonti di prova (...) per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori, amministrativi e civili», sicché sono i fatti attraverso essi dimostrati e non i verbali in quanto atti a fondare le pretese della pubblica amministrazione esercitate su tale base. Non è chiaro dalla motivazione della Corte d'Appello se la sentenza resa sul rapporto contributivo nei confronti dell'I.N.P.S. abbia anche pronunciato espressamente l'annullamento del verbale di accertamento o se soltanto, come di regola dovrebbe essere, abbia disatteso la pretesa creditoria a titolo contributivo che su di esso si fondava: ma se anche vi fosse stata una pronuncia di annullamento del verbale, il giudizio in sede di opposizione a sanzione amministrativa va definito prendendo posizione sulle circostanze fattuali che fondano il diritto all'applicazione delle sanzioni e non sulle vicende giuridiche che hanno interessato verbale come atto. Il ragionamento decisorio, svolto avuto riguardo soltanto al «venir meno>> del verbale è dunque errato, perché sviluppato senza riferimento ai fatti storici concreti ed alla loro prova. Vi è stata in sostanza violazione non soltanto dell'art. 10, comma 5, d. lgs. 124/2004, che individua nel verbale solo una fonte di prova e non il fatto costitutivo dei diritti che derivano dalle circostanze in esso accertate, ma anche, più in generale, dell'assetto giuridico del giudizio di opposizione a sanzione 4 Roberto Bee, estensore R. G. n. 3427/2013 amministrativa, che ha per oggetto il rapporto sanzionatorio-creditorio e non la validità dei singoli atti di accertamento posti a base dell'istruttoria.
3.1 Conclusioni non diverse valgono peraltro anche ove si fosse inteso valorizzare, nella sentenza impugnata, una sorta di effetto riflesso verso la D.P.L. della sentenza resa nel rapporto previdenziale tra l'I.N.P.S. e la società datrice di lavoro. Non è in proposito convincente quanto affermato dalla Corte territoriale, ovverosia che la decisione in quella diversa sede processuale comporterebbe la caducazione dell'ordinanza ingiunzione «indipendentementeanche dalla circostanza che la DPL sia rimasta estranea a quel giudizio» E' infatti noto che il giudicato, ex art. 2909 c.c. ha effetto solo tra le parti o i loro aventi causa. Né può condividersi l'assunto di Cass. 10 novembre 2008, n. 26927, secondo cui tra cause inerenti rapporti contributivi I.N.P.S. e cause inerenti sanzioni amministrative del Ministero del lavoro ricorra un nesso di pregiudizialità- dipendenza, da ricollegarsi alla comune radice degli accertamenti ispettivi, idoneo a determinare l'estensione del giudicato formatosi su di uno di tali rapporti anche in riferimento all'altro rapporto, pur se facente capo a diverso soggetto pubblico. Come si è già detto, le diverse pretese conseguenti ad un dato accertamento non si fondano sul relativo verbale inteso come atto, ma sui fatti costitutivi previsti dalla legge per l'esercizio, per quanto qui interessa, del diritto alla riscossione di contributi od all'applicazione di date sanzioni. Da ciò consegue che tra il verbale e le predette pretese non si determina alcun nesso di pregiudizialità dipendenza, ricorrendo soltanto una mera comunanza di fatti costitutivi dell'uno o dell'altro rapporto e dunque una forma di difetto di specificità del motivo in violazione dell'art. 366 n. 4 c.p.c.parziale connessione oggettiva tra controversie. Tale connessione oggettiva non è però sufficiente, in mancanza di una disciplina espressa in senso contrario, a determinare l'estensione del giudicato dall'uno all'altro soggetto, stante l'autonomia dei crediti e pena la violazione, altrimenti, dell'art. 2909 c.c. Va in definitiva confermato l'orientamento secondo cui «tra il giudizio avente ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali e quello avente ad oggetto l'opposizione avverso ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzioni amministrative per violazione delle norme sul collocamento relativamente ai medesimi lavoratori, entrambi presupponenti l'accertamento della natura 5 Roberto BE estensore R. G. n. 3427/2013 subordinata dei rapporti di lavoro, non sussiste rapporto di pregiudizialità, atteso che l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti dei terzi rimasti estranei al processo presuppone che tali soggetti non siano titolari di un rapporto autonomo rispetto a quello su cui è intervenuto il giudicato, mentre tra potestà accertativa dell'Ispettorato del lavoro e diritti ed obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato sussiste un reciproco rapporto di autonomia, che fa qualificare come res inter alios acta, rispetto a ciascuna delle due posizioni, il giudicato intervenuto nel giudizio inerente all'altro rapporto» (Cass. 20 gennaio 2004, n. 849; v. anche Cass., S.U., 12 marzo 2008, n. 6523).
4. La sentenza va pertanto cassata, con rinvio ad altra Corte d'Appello, affinché riesamini, sulla base dei principi di cui sopra, l'oggetto del contendere.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di Ancona. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 15.5.2018. Il Presidente Il Consigliere est. DICASS dott. Roberto Bellè dott. Antonio Manna p Abu Man s A M E R P U S il Funzionario Giudiziario Dott. Giovanni RUELLO CORTE SUPREMADI CASSAZIONE: LAVORY IV Sezione DEPOSITATO IN CANCELLERIA 26 SET 2018 Oggl FUNZIONARIO GIUDIZIARIO 10 Dott. Giovanni Fually 6