Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 07/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Fabio Massimo Saga, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa R.G. n. 6529/2020 promossa da
rappresentata e difesa dall'avv.to Scanferlato Luca;
Parte_1
-ATTRICE-
contro rappresentato e difeso dall'avv.to Bonifacio Nicolò; CP_1
-CONVENUTO-
Oggetto: scioglimento della comunione ereditaria.
Il procuratore di parte attrice ha concluso come da nota scritta sostitutiva d'udienza per precisazione delle conclusioni, dimessa il 6.3.2024:
“IN VIA PRELIMINARE
Non apparendo sussistere ragioni e/o motivi per addivenire ad una sentenza parziale si chiede che il
Giudice, come richiesto congiuntamente delle parti all'udienza del 26.10.2023, disponga la vendita all'asta della casa di Ve-RI via Ivancich n. 24 con ripartizione del ricavato in base alle quote di proprietà/ereditarie in sede di sentenza definitiva.
NEL MERITO
1
Venezia via Ivancich n. 24 Piano T- 1 e sulle somme di cui al conto corrente n. C01/39/010015977 presso Banca della Marca filiale di RI, secondo le disposizioni e con le percentuali della scheda testamentaria pubblicata in data 09.09.2016 Rep. 42696 Notaio di Noale,2) Per_1
2) Accertarsi e dichiararsi che non fa parte dalla successione/divisione il terreno di cui al rogito
Notaio in data 05.05.2015 di proprietà dell'attrice, dovendosi diversamente porre a carico Per_1
della massa ereditaria la restituzione del prezzo della compravendita, pari ad € 16.200,00, versato dall'attrice con denari propri;
3) Accertarsi e dichiararsi che la quota disponibile sulla casa di Ve -RI via Ivancich 24 di cui alla scheda testamentaria suddetta deve calcolarsi sulla base dell'intero patrimonio relitto dal sig. composto dalla stessa casa e dai valori mobiliari (conto corrente e titoli) presso CP
Banca della Marca filiale di RI.
4) Per conseguenza attribuirsi alle parti l'importo di spettanza di ciascuna determinato in base al suddetto calcolo, tenendosi conto nella determinazione delle porzioni della quota parte delle spese comuni pagate dall'attrice per totali € 4.761,40, di cui € 1.752,40 per spese funerarie ed € 1.009,00 per retta casa di riposo a mezzo di fondi tratti dal conto corrente cointestato con il de cuius ed €
2.000,00 per pubblicazione del testamento, a mezzo di fondi tratti dal suo conto personale.
5) Rigettarsi le domande riconvenzionali di controparte o, in via subordinata, accogliersi le stesse nei limiti anche quantitativi in cui risulteranno fondate all'esito del giudizio
6) Spese di lite ed onorari rifusi in caso di opposizione
IN VIA SUBORDINATA ISTRUTTORIA
Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate con la memoria ex art. 183 comma 6 n.
2 cpc in data 29.03.2021.
Si chiede concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per conclusionali e repliche.”.
Il procuratore di parte convenuta ha concluso come da nota scritta sostitutiva d'udienza per precisazione delle conclusioni, dimessa il 6.3.2024:
“A) Nel merito:
1) accertato e dichiarato che il testatore non ha inteso lasciare alla figlia la quota disponibile Pt_1 dell'intero patrimonio (immobile e denaro) ma solo la disponibile, pari ad un terzo, della propria quota dell'immobile del 66,66%, ossia 22,22%, dovendosi la residua quota del 44,44% sull'immobile
2 essere suddivisa in parti uguali tra i due fratelli, come pure in parti uguali ex lege dovrà dividersi il patrimonio mobiliare relictum, non ci si oppone allo scioglimento della comunione ereditaria esistente tra le parti sull'immobile sito in Venezia, via Ivancich n. 24, con le quote previste nel testamento olografo, nulla opponendo alla vendita del predetto immobile e con distribuzione del prezzo ricavato secondo le quote successorie che saranno accertate.
B) In via riconvenzionale:
1) accertarsi e dichiararsi che la cointestazione a del c.c. n. 01/39/010015977 Banca Parte_1 della Marca era meramente formale, essendo l'intera provvista del conto e del dossier titoli di proprietà esclusiva del de cuius e, per l'effetto, condannarsi a restituire CP Parte_1 alla massa la somma di € 47.920,89-, prelevata dopo la morte di nonché a restituire CP
tutte le somme di denaro prelevate dal conto cointestato con il de cuius, o, in subordine, accertata la nullità delle donazioni di denaro effettuate dal de cuius in favore della figlia, condannarsi
[...]
a restituire il donatum all'asse ereditario, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
Pt_1
2) nella denegata ipotesi di accoglimento della tardiva recoventio reconventionis formulata dall'attrice nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c., accertarsi la lesione della legittima spettante al convenuto per effetto della donazione indiretta della cointestazione del conto n.
C01/39/010015977 e, per l'effetto, ridursi tale disposizione fino al rispetto del diritto spettante al convenuto legittimario ai sensi dell'art. 537 c.c. al fine di reintegrare in denaro la quota di legittima allo stesso spettante;
3) accertata e dichiarata la natura simulata dell'atto di compravendita 5.05.2015, rep. 41394, racc.
17054 notaio dr. , dichiararsi tenuta a conferire all'asse ereditario il Per_1 Parte_1
valore, previa stima, degli immobili di cui ai mappali n. 886, 1182, 1183 e 1184 Comune di Venezia,
Sez. RI, Fg. 5, oggetto dell'atto di compravendita 5.05.15, ovvero, in via alternativa, le somme di denaro ricevute in vita dal de cuius con gli interessi e previa rivalutazione monetaria;
4) previa ricostruzione e valutazione del compendio ereditario del de cuius procedersi CP
alla divisione in parti uguali tra i coeredi e del compendio ereditario costituito Pt_1 CP_1
dai beni oggetto di collazione e dal compendio monetario di cui al c.c. n. C01/39/010015977 Banca della Marca e, per l'effetto, attribuirsi a la quota ex lege di sua spettanza pari al 50%; CP_1
5) conseguentemente, condannarsi a corrispondere a la somma di Parte_1 CP_1
denaro corrispondente alla quota ad esso spettante ex lege, con gli interessi di legge dalla data di apertura della successione al saldo.
3 C) in via istruttoria:
come da memorie ex art. 183 VI° co. nn. 2) e 3) c.p.c..
In ogni caso: spese di lite, compenso professionale, spese generali ed accessori di legge (IVA e CP) rifusi.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione datato 30.7.2020, la GNa conveniva in giudizio il fratello, Parte_1
. CP_1
L'odierna attrice rappresentava che il 16.8.2016 si era aperta la successione del padre, , CP ed i chiamati all'eredità erano i suoi due figli, le parti dell'odierno giudizio.
La successione veniva regolata dal testamento olografo pubblicato a ministero del Notaio Per_1 di Noale, con il quale il de cuius disponeva in ordine all'assegnazione a e Parte_1 CP_1
di: un terreno agricolo sito in AG (primo foglio di due, redatto in data
[...]
11.7.2008 ed integrato il 3.6.2014); la quota della sua casa di abitazione, sita in AG
(secondo foglio, redatto in data 12.5.2011).
La disposizione relativa al terreno agricolo veniva poi implicitamente revocata quando, con rogito del 5.5.2015 (rep. 41394 – Notaio ), il GN vendeva all'odierna attrice la Per_1 CP nuda proprietà del terreno, riservandosene l'usufrutto vitalizio.
Per quanto concerne invece l'assegnazione della quota della casa di abitazione, parte attrice precisava come la stessa fosse di proprietà del de cuius solamente per 4/6 (66,66%). I restanti 2/6, infatti, erano già in proprietà dei figli, e , giusta successione in morte della madre, moglie del Parte_1 CP_1 de cuius, proprietaria in vita di metà dell'immobile.
La disposizione testamentaria a tanto relativa – unica rimasta efficace alla morte del GN CP
– recitava: “Io sottoscritto , nato a [...] l'[...], residente a [...]
[...] CP
RI via Ivancich 24, lascio a mia figlia nata a [...] il [...], Parte_1
residente a [...]u, la disponibile della casa di mia proprietà -
66,66%- sita in via Ivancich 24 RI Venezia.
RI 12-05-2011
”. CP
4 Precisati i riferimenti catastali e urbanistici dell'immobile in parola, l'odierna attrice proseguiva evidenziando come il compendio ereditario fosse composto anche dai valori mobiliari presenti sul conto corrente/deposito titoli esistente presso Banca di Credito Cooperativo di Marcon, filiale di
RI, ora Banca , con essa cointestato. Controparte_3
Conto corrente che, alla data del 28.4.2020, presentava un saldo di complessivi € 50.831,51.
Precisava inoltre che la Banca, a seguito del decesso del padre, le aveva attribuito la metà delle somme e dei titoli ivi presenti (in quanto cointestataria del conto), bloccando l'altra metà in attesa di disposizioni degli eredi, come da prassi.
L'odierna attrice, con provvista tratta dalla propria metà, aveva poi provveduto al pagamento delle spese funerarie, per complessivi € 1.752,40 (€ 1.450,00 per l'agenzia di pompe funebri e € 302,40 per spese di inumazione), oltre a € 1.009,00 per la retta della casa di riposo presso cui si trovava ricoverato il padre.
Aveva altresì saldato le spese di pubblicazione del testamento, pari a € 2.000,00.
Per completezza nella ricostruzione della situazione patrimoniale del de cuius, parte attrice rilevava poi la sussistenza di un debito per competenze professionali maturate nei confronti dell'avvocato
Scanferlato in relazione ad un procedimento giudiziario pendente al momento dell'apertura della successione, conclusosi con una transazione/rinuncia all'azione sottoscritta dai fratelli Pt_1
e . Pt_1 CP_1
Trattandosi di controversia sorta in ordine alla divisione ereditaria, il GN aveva CP_1
promosso procedimento di mediazione obbligatoria, che si era concluso, però, con esito negativo. Era quindi seguito un nuovo tentativo di componimento bonario, nonché un altro procedimento di mediazione obbligatoria nei confronti del figlio dell'odierna attrice, , e della moglie di CP_4 quest'ultimo, avente ad oggetto il riconoscimento in favore di di un'indennità per CP_1
l'occupazione dell'immobile caduto in successione. Immobile abitato, fin dal 2013, dal de cuius, dal nipote e dalla sua famiglia. CP_4
Questi ultimi erano rimasti a vivere lì dopo la morte del GN , anche in virtù di CP comodato concesso dall'odierna attrice al figlio.
Il procedimento di mediazione da ultimo menzionato era stato esteso alla GNa al Parte_1
fine di favorire un accordo conciliativo su tutte le questioni. Aveva però avuto esito negativo.
5 Pertanto, visto l'esito dei tentativi in via bonaria, l'odierna attrice aveva instaurato il presente procedimento per ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione sui beni di cui era contitolare con il fratello a seguito della successione dei propri genitori.
Beni che venivano quindi individuati in:
- somme presenti sul conto corrente cointestato;
- casa di RI (VE), via Ivancich n. 24, sulla quale, in forza dell'anzidetta disposizione testamentaria, parte attrice vanterebbe la titolarità di una quota pari alla disponibile, da calcolarsi, secondo le previsioni dell'art. 556 c.c., sulla base dell'intero patrimonio del de cuius esistente alla data della sua morte.
Inoltre, trattandosi di immobile non comodamente divisibile, la GNa formulava Parte_1 richiesta di assegnazione per l'intero nella propria porzione e dietro conguaglio dell'eccedenza ex art. 720 c.c..
Provvedeva quindi alla produzione documentale.
Con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, depositata in data 25.11.2020, si costituiva in giudizio ripercorrendo, in primo luogo, le questioni di fatto e di diritto CP_1 introdotte in causa dall'attrice.
L'odierno convenuto, pur non opponendosi allo scioglimento della comunione ereditaria, muoveva però talune contestazioni.
In primo luogo, osservava doversi rispettare il concorso tra successione testamentaria e successione legittima e si doleva dell'affermazione attorea secondo cui il GN le avrebbe lasciato CP una quota di proprietà dell'immobile pari alla quota disponibile da calcolarsi ai sensi dell'art. 556
c.c..
Invero, per quanto concerne la disposizione rinvenibile nel secondo foglio del testamento, lasciando all'odierna attrice “la disponibile della casa di mia proprietà”, il de cuius avrebbe disposto non dell'intero patrimonio relictum (immobile e denaro) ma solo della quota dell'immobile di sua proprietà per 4/6 (66,66%). In altre parole, il testatore avrebbe inteso lasciare alla figlia solamente un terzo della propria quota dell'immobile (così determinata nel 22,22%), dovendosi conseguentemente provvedere alla suddivisione del 44,44% del bene, in parti uguali, tra i due fratelli.
6 Invece, l'art. 556 c.c., richiamato dall'odierna attrice, individuerebbe, a tutela dei legittimari, le operazioni necessarie per determinare la quota di cui il testatore poteva liberamente disporre a fronte di un conflitto tra la propria volontà e le disposizioni di legge.
Ribadendo, avendo il GN disposto per testamento del solo compendio immobiliare, CP
sul restante compendio opererebbe la successione legittima, con diritto di ciascun coerede a conseguire la quota spettante ex lege, pari al 50% cadauno (art. 566 c.c.).
Con riguardo al compendio monetario, l'odierno convenuto, contestava la richiesta attorea di scioglimento della comunione ereditaria sul conto corrente cointestato adottando le quote previste dal testamento olografo, dovendosi invece procedere alla divisione ex art. 566 c.c.. Provvedeva, inoltre,
a precisare come non sia la Banca a liquidare autonomamente il contestatario in assenza di specifica richiesta e a correggere il numero di conto corrente cointestato tra e CP Parte_1 rispetto a quello indicato nell'atto di citazione da quest'ultima.
Parte convenuta ripercorreva poi le vicende bancarie del de cuius: sino al 31.12.2011 era stato titolare esclusivo del conto corrente Pensione Perla Argento A1 n. 02/010002145 presso BCC Credito Coop. di Marcon, filiale di RI, al quale era abbinato un dossier titoli e che, al momento dell'estinzione, presentava un saldo di € 24.013,27 e il dossier titoli era pari a € 60.000,00; dal gennaio
2012, aveva acceso presso la stessa banca un nuovo conto corrente, Pensione Perla Argento A1
n. 02/010015977, cointestato con la figlia , divenuto poi n. C01/39/010015977 a Parte_1
seguito della modifica di BCC Coop. di Marcon in Banca della Marca.
In tale nuovo conto erano confluiti i summenzionati saldo e dossier titoli, di cui all'estinto conto personale.
Le entrate di tale conto cointestato consistevano nell'accredito mensile della pensione di CP
e nei dividendi/premi relativi ai titoli.
[...]
In altre parole, non vi si rinverrebbe nessuna entrata riconducibile all'odierna attrice. Neppure con riferimento al dossier titoli, che veniva incrementato nel 2014 di € 20.000,00 solo dal GN CP
.
[...]
Tanto premesso, l'odierno convenuto asseriva la mera formalità della cointestazione, come provato con la documentazione bancaria dimessa.
Conseguentemente, l'attrice dovrebbe restituire quanto prelevato dopo la morte del GN CP
, ossia la metà del saldo del conto, oltre ai rimborsi per titoli per un importo pari a € 40.000,00
[...]
o, comunque, imputare quanto già prelevato alla propria quota.
7 Venendo poi alle spese, funerarie e varie, che l'odierna attrice asserirebbe d'aver sostenuto, parte convenuta si doleva di non essere stata resa edotta delle spese in parola e di non aver ricevuto richieste di rimborso della quota parte.
Evidenziava inoltre come i relativi pagamenti sarebbero stati fatti prima del prelievo da parte dell'attrice della metà del saldo del conto corrente e dei titoli. Quindi, formalmente, con denaro appartenente al de cuius.
L'esame della documentazione bancaria rivelerebbe inoltre un aumento dei prelievi a decorrere dall'apertura del conto cointestato (tramite ATM, pagamenti con pos, assegni e bonifici) senza però trovare giustificazione nelle esigenze di vita del GN il quale, peraltro, aveva già CP
domiciliate sul conto tutte le bollette delle utenze.
Infine, per quanto attiene alla compravendita dei terreni del 5.5.2015, il GN cedeva CP alla figlia la nuda proprietà, riservandosi l'usufrutto, dei mappali nn. 886, 1182, 1183 e 1184 siti in
RI (VE) contro il pagamento di € 16.200,00, corrisposti a mezzo assegno bancario nel conto corrente cointestato.
Parte convenuta, a riguardo, evidenziava come i mappali fossero esattamente quelli di cui al primo foglio del già menzionato testamento olografo di . In particolare, i mappali nn. 1182 e CP
1184 sarebbero stati destinati al figlio, , mentre il mappale n. 1183 sarebbe stato CP_1
destinato alla figlia, . Parte_1
Esaminando poi la documentazione relativa al conto cointestato per l'annualità 2015, l'odierno convenuto richiamava l'attenzione sui prelievi effettuati per oltre € 18.000,00, alcuni proprio a ridosso del rogito del 5.5.2015, dalla GNa e dal padre, oltre agli ingenti prelievi Parte_1
da ATM.
Tali prelievi, a dire dell'odierno convenuto, farebbero presumere un pagamento solo formale del prezzo per l'acquisto della nuda proprietà dei terreni, qualificandosi in tal senso una compravendita simulata (con prezzo pagato con denaro dello stesso venditore), dissimulante in realtà una donazione di terreni o, in subordine, del denaro stesso.
Indicativa, in tal senso, sarebbe la presenza di due testimoni in sede di stipula dell'atto notarile, così venendo a integrarsi la forma richiesta ad substantiam per l'atto di donazione, non necessaria invece per la conclusione di una compravendita.
8 Ne conseguirebbe, pertanto, l'obbligo dell'odierna attrice di conferire all'asse ereditario il valore dei terreni previa stima, o, alternativamente, le somme di denaro ricevute in vita dal de cuius, oltre interessi e previa rivalutazione monetaria.
Provvedeva quindi alla produzione documentale.
Con decreto di fissazione d'udienza datato 9.12.2020, il Giudice disponeva l'esecuzione da remoto dell'udienza, organizzandone gli orari per una più efficiente organizzazione. Ne conseguiva il deposito di note di dichiarazione di impegno da parte dei procuratori delle parti, ai fini della partecipazione all'udienza.
In sede di prima udienza di comparizione, tenutasi in data 17.12.2020, l'avvocato di parte attrice, contestato quanto dedotto dal convenuto con comparsa di costituzione, chiedeva la concessione dei termini ex art. 183 sesto comma c.p.c.. Su richiesta di chiarimenti del Giudice, il procuratore, ferme le difese in atti, dichiarava e ribadiva di aver formulato istanza di assegnazione dell'immobile.
L'avvocato di parte convenuta chiedeva la concessione dei termini ex art. 183 sesto comma c.p.c..
Il Giudice concedeva i predetti termini con decorrenza dal 1°.
2.2021 e fissava per l'esame delle istanze istruttorie l'udienza del 15.7.2021.
Con la memoria ex art. 183 sesto comma, n. 1) c.p.c., depositata il 1°.3.2021, parte convenuta richiamava le deduzioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta. In particolare: il concorso tra successione testamentaria e successione legittima, avendo il de cuius disposto per testamento solo della quota dell'immobile di sua proprietà; le risultanze documentali a prova dell'integrale proprietà del de cuius del compendio monetario del conto corrente n. C01/39/010015977 (ex n. 02/010015977) nonostante la cointestazione con l'attrice. Tanto si dovrebbe all'apertura con provvista interamente proveniente dal conto personale di , al quale era abbinato un dossier titoli, al fatto che CP le uniche entrate consistano nell'accredito della sua pensione e dei dividendi/premi relativi ai titoli e che anche l'acquisto di ulteriori titoli fosse riconducibile unicamente a costui.
Inoltre, dalla documentazione prodotta emergerebbe che, dal 2012 sino al decesso del GN CP
, sul conto cointestato con l'odierna attrice sarebbero stati fatti prelievi per oltre € 75.000,00, a
[...]
differenza di quanto avveniva in precedenza dal conto personale del de cuius ove i prelievi mensili erano uno o due. Inoltre, la maggior parte dei prelievi non sarebbe stata fatta allo sportello, come invece era solito fare il GN quando era titolare esclusivo del conto. CP
Tanto farebbe presumere che la cointestataria, pur non versando alcunché, gestisse in piena autonomia le uscite dal conto corrente, analogamente a come quando aveva prelevato la metà del saldo nonché
9 i rimborsi dei titoli per € 40.000,00, pur consapevole che tutto il compendio monetario fosse del defunto padre.
Essendo gli importi di rilevante entità e non riferibili ad esigenze del de cuius, parte convenuta chiedeva all'attrice di rendere il conto della gestione delle somme prelevate dal conto, solo formalmente a lei cointestato, e di conferire alla massa ereditaria gli importi non riconducibili con certezza al de cuius, oltre a restituire e/o a imputare alla propria quota quanto prelevato dopo l'apertura della successione.
Proseguiva l'odierno convenuto dolendosi del fatto che, in ogni caso, i prelievi effettuati dal conto cointestato ed entrati nella disponibilità dell'attrice configurerebbero di certo donazioni in denaro che, in considerazione del loro non modico valore, dovrebbero considerarsi nulle per mancanza di forma.
Con riguardo poi alla compravendita dei terreni, contestandone la simulazione, parte convenuta eccepiva che l'attrice avrebbe dovuto conferire all'asse ereditario il valore degli immobili oggetto dell'atto notarile del 5.5.2015 previa stima o, alternativamente, le somme di denaro ricevute in vita del de cuius.
Ribadiva, sul punto, l'intervenuto prelievo dal conto cointestato, da gennaio a fine agosto 2015, da parte della GNa di somme per oltre € 18.000,00 e la peculiarità della forma adottata Parte_1 per l'atto notarile (alla presenza dei due testimoni).
Trattandosi poi di mappali la cui disposizione era stata originariamente prevista nella scheda testamentaria datata 11.7.2008, risulterebbe di tutta evidenza la sottrazione di detto terreno dall'asse ereditario.
Provvedeva quindi alla produzione documentale.
Con la memoria ex art. 183 sesto comma, n. 1) c.p.c., depositata in data 2.3.2021, parte attrice deduceva in punto di: interpretazione della scheda testamentaria datata 12.5.2011; somme di cui al conto corrente bancario cointestato;
presunta simulazione della compravendita della nuda proprietà del terreno;
spese funerarie e altro.
In primo luogo, la GNa contestava la ricostruzione di parte convenuta secondo cui Parte_1
il de cuius avrebbe inteso destinarle solamente un terzo della propria quota sull'immobile. In particolare, l'odierna attrice ribadiva che, se tanto corrispondesse alla volontà del padre, quest'ultimo lo avrebbe scritto in modo esplicito. L'uso del termine “disponibile”, invece, lascerebbe intendere la volontà di disporre in favore della figlia di tutta la quota dell'immobile a lei devolvibile secondo i
10 criteri previsti ex art. 556 c.c., così adottando come base di calcolo l'intero asse ereditario e non un singolo bene.
Ciò, oltretutto, sarebbe coerente con la volontà del GN di favorirla. Infatti, mentre il CP rapporto con il figlio, che non era mai stato ottimale, si era via via deteriorato tanto che, all'incirca dal 2012, i due non avrebbero più avuto contatti, quello con e il di lei figlio e la Parte_1
rispettiva famiglia, era invece molto stretto.
Tale vicinanza si sarebbe manifestata nel coinvolgimento del GN nella vita familiare, CP
nel trasferimento di , con moglie e figli, presso il piano superiore della casa di via CP_4
Ivancich n. 24 nonché nelle attività di cura e collaborazione assunte dall'odierna attrice a favore del padre.
Proseguiva poi parte attrice riportando un altro fatto da cui emergerebbe la volontà del padre di favorirla: la cointestazione del conto corrente nel quale erano depositati i suoi risparmi (il n.
C01/39/01005977 e non quello erroneamente indicato in citazione). Sul punto, inoltre, ribadiva come non fosse mai stata negata l'integrale titolarità del padre della provvista ivi presente (così, secondo correttezza e buona fede, non era mai stato contestato nemmeno nelle varie trattative che avevano preceduto il presente giudizio).
Invero, il GN aveva nominato cointestataria la figlia affinché le spettasse la metà del CP
denaro, mentre solo la metà residua cadesse in successione alla sua morte.
Tanto in ragione della riconoscenza per l'assistenza resagli e per l'ausilio con le incombenze domestiche e quant'altro.
Proprio per tal motivo, l'odierna attrice aveva provveduto a prelevare la metà della provvista dopo il decesso del padre e, a tal riguardo, si riservava di fornire ulteriore prova dell'animus donandi che aveva connotato la cointestazione del conto nel prosieguo del giudizio.
Proseguendo poi in punto di presunta simulazione della compravendita della nuda proprietà del terreno, richiamata la ricostruzione del GN (compravendita simulata che dissimula CP_1 una donazione, come risulterebbe dall'aumento dei prelievi dal conto cointestato e dalla presenza di due testimoni in sede di rogito), parte attrice asseriva trattarsi di mera illazione, sfornita di supporto probatorio.
La scelta della presenza all'atto dei testimoni, consentita dalla Legge Notarile, sarebbe dipesa dal
Notaio, motivata da ragioni fiscali e, soprattutto, dall'età avanzata del venditore.
11 Il prezzo della compravendita, invece, sarebbe stato corrisposto con assegno tratto sul suo conto personale, regolarmente incassato e accreditato sul conto cointestato con il GN (così CP
come riconosciuto anche dalla stessa controparte).
Per quanto concerne i prelievi dal conto corrente cointestato, l'odierna attrice evidenziava come il padre avesse sempre usato molto i contanti per i vari pagamenti (come si evincerebbe dagli stessi estratti conto prodotti dal convenuto). Il bancomat, invece, gli era stato rilasciato solamente nel 2015, dopo che il peggiorare delle sue condizioni fisiche aveva impedito il rinnovo della patente, così impedendogli di recarsi presso la propria banca per i prelievi.
Quindi, gli stessi prelievi eseguiti dall'odierna attrice di cui parte convenuta si doleva (v. doc. 16 conv.) sarebbero stati riferibili al de cuius, in quanto effettuati su suo incarico.
Ciononostante, per quanto concerne i singoli episodi di spesa, l'odierna convenuta rappresentava che il decorso del tempo le impedisse di riscostruirli puntualmente ma asseriva, in generale, di aver consegnato il denaro al padre e che, comunque, anche ove non dimostrabile, si sarebbe trattato di somme che aveva diritto di trattenere in conseguenza dell'arricchimento che costui voleva riconoscerle per l'opera di cura e assistenza prestata. La GNa non poteva Parte_1
comunque conoscere con esattezza e precisione le varie attività di spesa del genitore ma negli ultimi anni e, in particolare, dal 2015, rappresentava come il GN avesse fatto eseguire CP
parecchi lavori di manutenzione alla casa di via Ivancich n. 24. Inoltre, il GN CP
sosteneva spese per la manutenzione e la cura dei terreni di cui era proprietario, prima, e usufruttuario, poi (dal 2015), che, in toto o, comunque, per gran parte, venivano pagate in contanti.
A prescindere da ciò, risulterebbe comunque certo ed incontestabile che l'atto di compravendita del terreno fosse reale e voluto, non potendo i prelievi provare alcunché.
Infine, sulle spese sostenute, l'attrice rilevava non essere stata preventivamente informata parte convenuta in ragione del fatto che le spese erano necessitate e che, comunque, mai il fratello se ne fosse interessato. Analogamente a come, mai, in precedenza, si era interessato alle vicende e alle esigenze del padre.
In merito alla spesa per l'onorario del Notaio, pagata con denaro dal proprio conto corrente personale e non con quello del conto corrente cointestato col padre, l'attrice chiedeva che, per metà, le venisse rimborsata dal convenuto.
Nel complesso, facendo carico ad entrambi gli eredi, delle spese dovrebbe comunque tenersi conto nei calcoli della divisione ereditaria.
12 Con la memoria ex art. 183 sesto comma, n. 2) c.p.c., depositata in data 31.3.2021, parte convenuta si doleva del fatto che l'odierna attrice avesse eccepito l'intervenuta donazione della metà del denaro presente nel conto cointestato con il de cuius solamente nella prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c.. Infatti, nonostante dichiarasse di averla già introdotta in causa, la circostanza Parte_1 non sarebbe stata dedotta né nell'atto di citazione, né, tantomeno, alla prima udienza del 17.12.2020.
Si tratterebbe quindi di una reconventio reconventionis alla domanda riconvenzionale tempestivamente promossa da parte convenuta, volta all'accertamento della mera formalità della cointestazione del conto corrente, con conseguente condanna della stessa alla restituzione alla massa di tutte le somme prelevate.
Su tali premesse, l'odierno convenuto ne eccepiva la tardività e, quindi, l'inammissibilità, dal momento che ex art. 183 quinto comma c.p.c. all'attore sarebbe consentito proporre domande ed eccezioni nuove, conseguenza delle eccezioni e/o delle domande del convenuto, nella prima udienza di trattazione, a pena di decadenza. Ciò affinché il convenuto, a sua volta, possa controreplicare e, eventualmente, proporre nuove eccezioni consequenziali a quanto dedotto dall'attore.
Nel caso di specie, invece, parte attrice alla prima udienza si era limitata a contestare genericamente le deduzioni della comparsa di costituzione e risposta, senza chiedere, eccepire o proporre in via di riconvenzione alla riconvenzionale del convenuto l'asserita donazione indiretta a mezzo della cointestazione del conto corrente bancario.
La giurisprudenza affermerebbe che, con prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c., sarebbe consentito all'attore precisare e modificare le domande “già proposte”, non ammettendo, dunque,
l'ampliamento del thema decidendum. Tanto al fine di garantire il principio del contraddittorio e il diritto di difesa del convenuto che, a fronte della tempestiva e rituale proposizione della recoventio reconventionis da parte dell'attrice, avrebbe potuto eccepire l'intervenuta lesione della legittima ad opera dell'asserita donazione indiretta, con conseguente richiesta di riduzione della liberalità lesiva compiuta in vita dal de cuius.
Non potrebbe quindi trovare ingresso in giudizio nemmeno alcuna istanza istruttoria volta a provare l'asserito animus donandi.
Parte convenuta, poi, evidenziava come l'attrice avesse riconosciuto l'esclusiva titolarità del de cuius della provvista del conto cointestato, di tutte le rimesse e del saldo alla data della morte dello stesso.
Risultando quindi di tutta evidenza l'obbligo di versare alla massa quanto prelevato (sia in vita del GN che successivamente al suo decesso). CP
13 Nonostante quanto premesso, per la denegata ipotesi di ammissione della “eccezione e/o domanda reconventio reconventionis formulata tardivamente dall'attrice solo nella prima memoria ex art. 183
c. 6 c.p.c.”, l'odierno convenuto ne contestava la fondatezza, dal momento che la cointestazione di un conto rappresenterebbe un atto neutro, funzionale a soddisfare interessi di natura differente.
Per configurare la cointestazione del conto con firma disgiunta come donazione indiretta, secondo parte della giurisprudenza, non sarebbe necessaria la forma solenne, prescritta a pena di nullità dall'art. 782 c.c.. Si renderebbe tuttavia necessario che il beneficiante, al momento della cointestazione, non fosse mosso da altro scopo che non quello della liberalità. Per provarlo, poi, si renderebbe necessaria una prova dell'animus donandi particolarmente rigorosa poiché la cointestazione di un conto non comporterebbe alcuna presunzione in merito alla natura donativa del negozio realizzato. Inoltre, vigerebbe il divieto di donazione di beni futuri, così, di fatto, impedendo la qualifica a titolo di donazione indiretta delle somme versate in un tempo successivo alla cointestazione (altrimenti in violazione dell'art. 771 c.c.).
Argomentando in merito alla forma delle cosiddette donazioni indirette, l'odierno convenuto rilevava come, per la cointestazione del conto, a fronte della rigorosa prova da parte del beneficiario dell'animus donandi, non fosse richiesto l'atto pubblico, mentre un'analoga donazione effettuata a mezzo di bonifico bancario sul conto del beneficiario sarebbe stata nulla per difetto di forma. Sul punto, si doleva di come il medesimo atto economico, ossia un versamento di denaro che, per spirito di liberalità di chi lo attua, produrrebbe l'impoverimento del donante e l'arricchimento del donatario, sarebbe qualificabile come donazione diretta nulla (bonifico a favore di un terzo) o come donazione indiretta valida (accredito su di un conto cointestato).
A conclusione, quindi, sosteneva la necessità di adottare indistintamente la forma solenne.
Parte convenuta provvedeva poi a contestare tutte le altre deduzioni della memoria avversaria e, in particolare, la riconduzione della forma dell'atto di compravendita a una scelta del Notaio. Infatti, ove tanto corrispondesse al vero, sarebbe stato necessario un certificato medico specialistico, volto ad attestare le condizioni di capacità del venditore. Le testimoni, invece, nulla avrebbero potuto sapere sulla capacità o incapacità delle parti (solitamente, poi, si tratterebbe delle dipendenti dello Studio notarile).
Infine, per fare fronte all'eventuale ammissione della domanda e/o eccezione riconvenzionale formulata dall'attrice nella propria prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. e all'esito positivo della prova della donazione indiretta, il convenuto provvedeva ad integrare le proprie conclusioni.
14 Chiedeva, quindi, in via riconvenzionale, l'accertamento della lesione della legittima spettantegli per effetto della donazione indiretta della cointestazione del conto n. C01/39/010015977 e la riduzione della disposizione in osservanza all'art. 537 c.c., al fine di reintegrare in denaro la propria quota di legittima.
Provvedeva quindi alla produzione documentale e, sempre sotto profilo istruttorio, chiedeva l'ammissione a prova contraria sui capitoli avversari,
con riserva di formulazione di capitoli di prova contraria nella memoria ex art. 183 sesto comma n.
3) c.p.c..
Con la memoria ex art. 183 sesto comma, n. 2) c.p.c., depositata in data 31.3.2021, parte attrice contestava preliminarmente quanto dedotto e prodotto da controparte nella prima memoria in punto di: conto corrente cointestato;
compravendita della nuda proprietà del terreno;
interpretazione della scheda testamentaria, limitandosi a un rimando agli atti precedenti.
Per quanto attiene al conto corrente cointestato, l'odierna attrice contestava la doglianza avversaria secondo cui, a seguito della cointestazione, vi sarebbe stato un numero di prelievi superiore a quello degli anni precedenti, eccessivo rispetto alle esigenze dell'anziano GN . Premesse CP
sulla base di cui le veniva richiesto di rendere il conto della gestione delle somme prelevate e di conferire alla massa ereditaria gli importi “non riconducibili con certezza al de cuius”.
La contestazione, tuttavia, si dimostrerebbe generica, non rispondente al vero e sfornita di riscontro probatorio. Inoltre, dalle stesse argomentazioni a supporto verrebbe confermata l'ignoranza, dell'odierno convenuto, delle circostanze relative agli ultimi anni di vita del padre.
Ad esempio, contrariamente a quanto affermato dal convenuto nella prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c., il GN aveva un'automobile e l'aveva guidata fino al 2015 quando, per CP precauzione, la figlia lo aveva convinto a non servirsene più, “sospendendo” la patente.
Anteriormente al 2015, invece, il GN era sempre stato in piena forma, fisica e CP
mentale, e aveva gestito in piena autonomia i propri affari, compreso il denaro, sia quando disponeva di un conto corrente personale, sia quando aveva aperto quello cointestato con la figlia. Inoltre, avrebbe fatto grande uso dei contanti.
Infatti, contrariamente alle eccezioni dell'odierno convenuto, i prelievi effettuati sarebbero rimasti pressoché invariati negli anni, salvo forse un aumento nel 2015 (così anche dagli estratti conto sub docc.
1-6 conv.). Comunque, nelle proprie doglianze l'odierno convenuto non avrebbe esplicitato le specifiche operazioni o i prelievi attribuibili alla sorella, limitandosi a generiche illazioni prive di
15 specificità e di riscontro concreto (ad esclusione delle operazioni di cui veniva data evidenza sub doc.
16 conv.).
Infine, per quanto riguarda la compravendita della nuda proprietà del terreno di cui al rogito del
5.5.2015, l'odierna attrice ribadiva la regolarità dell'atto e l'intervenuto pagamento con denaro proprio. La prova dell'asserita simulazione sarebbe onere del convenuto ma, ciononostante, per scrupolo difensivo e senza che tanto comportasse inversione dell'onere della prova, provvedeva a produrre documentazione atta a dimostrare l'ammontare della propria liquidità disponibile nell'imminenza dell'acquisto in parola.
Infine, sempre senza che tanto comportasse inversione dell'onere della prova, chiedeva l'ammissione di prova per interpello del convenuto e per testi sui capitoli di prova precisati.
Provvedeva poi alla produzione documentale, riservandosi ogni istanza istruttoria in replica alle eventuali istanze avverse.
Con la memoria ex art. 183 sesto comma, n. 3) c.p.c., depositata in data 20.4.2021, parte convenuta ribadiva la tardività della recoventio reconventionis svolta dall'attrice solo con la prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. (secondo cui il padre l'avrebbe nominata cointestataria del conto affinché le spettasse la metà dei soldi e solo l'altra metà cadesse in successione alla sua morte) e si opponeva all'ammissione dei capitoli di prova richiesti.
Procedeva quindi a contestare specificamente i capitoli di prova testimoniale proposti dell'odierna attrice, oltre alla capacità a testimoniare di un teste indicato, il figlio dell'attrice, . CP_4
Per l'ipotesi di ammissione delle istanze istruttorie, chiedeva l'ammissione a prova contraria.
Proseguiva, quindi, evidenziando l'esigenza di disporre una consulenza tecnica d'ufficio volta a determinare il valore del compendio mobiliare e immobiliare appartenuto al GN , il CP valore del “bene donato” alla figlia di cui all'atto notarile del 5.5.2015, nonché volta a redigere uno o più progetti divisionali, tenuto conto delle rispettive quote in relazione alla diversa ricostruzione prospettata dalle parti in causa, con l'indicazione dei conguagli in denaro.
Con spese di c.t.u. a carico solidale delle parti.
Infine, in merito alla documentazione prodotta dall'attrice nella seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c., rilevava che la disponibilità della provvista necessaria prima dell'atto di compravendita non valesse a dimostrare il pagamento del prezzo con proprio denaro. Infatti, dalla documentazione bancaria dimessa emergerebbe che, pur risultando formalmente versato dalla compratrice il prezzo di
16 € 16.200,00, lo stesso sarebbe stato in realtà “pagato” con denaro del padre, in quanto, da gennaio a fine agosto 2015 venivano effettuati prelievi dal conto cointestato per oltre € 18.000,00.
Con la memoria ex art. 183 sesto comma, n. 3) c.p.c., depositata in data 21.4.2021, parte attrice contestava quanto dedotto con seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. da controparte. In particolare, respingeva come infondata l'eccezione di tardiva formulazione di nuova domanda, per quanto concernente il proprio diritto di trattenere la metà delle somme presenti nel conto corrente cointestato col padre. Invero, nell'atto di citazione l'attrice aveva esplicitato di averle incamerate in quanto somme di sua spettanza a seguito della cointestazione effettuata dal padre. Successivamente, in sede di prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c., si era limitata a precisare la ragione del proprio diritto, senza formulare alcuna inammissibile nuova domanda. Provvedeva quindi a dimettere giurisprudenza a proprio supporto e ad evidenziare come, nel caso di specie, non fosse derivato alcun pregiudizio a controparte, che, nella seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c., aveva potuto svolgere le proprie difese.
Inoltre, la stessa parte convenuta avrebbe evocato per la prima volta il tema della donazione con prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c., riferendosi, nelle proprie conclusioni, ad asserite dazioni di denaro da parte del de cuius in favore della figlia.
Su tali presupposti chiedeva quindi il respingimento dell'eccezione di inammissibilità ex adverso formulata.
L'odierna attrice provvedeva poi a contestare le deduzioni concernenti l'individuazione delle somme di cui potrebbe ritenersi legittima titolare esclusiva a seguito di cointestazione, riservandosi di replicare e argomentare una volta effettuata l'istruttoria.
Con riferimento all'abitazione di RI (VE), via Ivancich n. 24, rappresentava l'esigenza di disporre c.t.u. estimativa ai fini dell'attribuzione all'attrice della piena proprietà, con conguaglio in favore del convenuto.
Infine, con riferimento alla domanda di accertamento della simulazione dell'acquisto della nuda proprietà del terreno di cui all'atto notarile del 5.5.2015, evidenziava che il Parte_1
convenuto, costituitosi nel giudizio come erede, chiedendo la collazione del valore del bene senza lamentare alcuna lesione di legittima e senza svolgere alcuna azione di riduzione, non avrebbe assolto all'onere probatorio che gli incombeva ai sensi degli artt. 1417 e 2722 c.c. nei termini di cui all'art. 183 sesto comma n. 2) c.p.c.. Conseguentemente, ogni questione sul punto dovrebbe ritenersi preclusa e ogni domanda al riguardo inaccoglibile.
17 L'attrice richiamava poi le conclusioni di merito già rassegnate, ribadendo l'opposizione e la richiesta di rigetto delle domande avverse e, sotto il profilo istruttorio, insisteva per l'ammissione delle istanze formulate con la seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c..
All'udienza del 15.7.2021, l'avvocato di parte attrice si riportava alle istanze istruttorie formulate con seconda e terza memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c..
L'avvocato di parte convenuta si riportava alle deduzioni di cui alla seconda e terza memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c., ferma l'eccezione di inammissibilità della domanda riconvenzionale dell'attrice, formulata per la prima volta nella prima memoria.
L'avvocato di parte attrice contestava come già dedotto nella terza memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c..
Il Giudice si riservava.
Con ordinanza datata 12.10.2021, il Giudice provvedeva a scioglimento della predetta riserva, soffermandosi, in particolare, sul fatto che la collazione sarebbe rilevabile d'ufficio e riguarderebbe sia le liberalità donative dirette che quelle indirette, fermo il divieto di atti successori dispositivi.
Effettivamente, il testatore avrebbe dimostrato di essere in grado di utilizzare in modo corretto le parole nei vari testamenti, così potendosi escludere una institutio ex re certa. D'altronde, la stessa attrice avrebbe fatto valere la propria metà del conto, senza rivendicare una quota diversa verso la
Banca. Quindi, considerata la disponibile di 1/3 sulla quota di 2/3 del de cuius e la pregressa titolarità di 1/6 dell'immobile cadauno, in capo a e , il Giudice provvedeva a Parte_1 CP_1
determinarne le quote di risulta con riferimento alla casa di abitazione.
Per quanto concerne poi l'eventuale collazione per imputazione del terreno osservava la necessità di tenere conto del valore al momento dell'apertura della successione a valore pieno. Pertanto, nonostante la controversia sul punto, il Giudice disponeva provvedersi a c.t.u. anche in tal senso, riservandosi di prendere posizione in sentenza.
Quanto ai conti, stante il non contestato rapporto di collaborazione familiare negli ultimi anni di vita del de cuius, apparirebbe verosimile la ricostruzione attorea, ferma la mancanza di prova del pagamento con conto personale delle spese inerenti alla successione (facendo invece riferimento al conto cointestato).
Infine, prendeva atto che parte attrice avesse riferito che “per dovere di correttezza e per prevenire le presumibili avverse allegazioni sul punto, si evidenzia che la Banca, a seguito del decesso del sig.
ha attribuito alla odierna attrice, in quanto cointestataria del conto insieme a lui, la metà Pt_1
18 delle somme e dei titoli ivi presenti, bloccando come prassi l'altra metà in attesa di disposizioni degli eredi” e che ragionasse di attribuzioni di saldo e conti.
Riteneva poi superflue le prove orali, mentre disponeva d'istruire la causa mediante consulenza tecnica d'ufficio. Provvedeva quindi a disporre c.t.u., formulare il relativo quesito e porre il fondo spese di € 2.000,00 a carico delle parti in ragione del 50% ciascuna.
c.t.u. il geom. e fissava per il conferimento dell'incarico l'udienza del CP_5 CP_6
19.1.2022.
All'udienza del 19.1.2022, l'avvocato di parte attrice si opponeva all'inclusione nella perizia della vendita della nuda proprietà del terreno, non essendo stata provata la simulazione ai sensi degli artt.
1414 e 2722 c.c.. Contestava poi la clausola testamentaria in relazione alla disponibile sulla casa, facendo notare che il calcolo andrebbe invece effettuato con riferimento all'intera massa da dividere.
Rilevava che le quote di risulta sarebbero 22/36 per l'attrice e 14/36 per il convenuto e, infine, chiedeva la revoca dell'ordinanza con cui non venivano accolti i mezzi di prova richiesti.
L'avvocato di parte convenuta contestava quanto dedotto, riportandosi a quanto già verbalizzato negli atti.
Il Giudice, viste le difese di parte attrice, confermava l'ordinanza volta ad un esame completo dei cespiti potenzialmente in divisione, invitando il c.t.u. a specificare se le quote fossero quelle indicate dal difensore in udienza così, se del caso, da considerare le quote suddette anziché quelle indicate dal
Giudice in ordinanza.
Il c.t.u. prestava il giuramento di rito e accettava l'incarico.
Il Giudice formulava quindi il quesito come da ordinanza del 12.10.2021, con le anzidette precisazioni sul calcolo delle quote.
Il Giudice, inoltre, provvedeva a: fissare la data di inizio delle operazioni peritali;
autorizzare il c.t.u.
a nominare un ausiliario, laddove estremamente necessario, nonché all'uso del mezzo proprio;
porre un fondo spese come da ordinanza del 12.10.2021; scadenzare le tempistiche per ciascuno specifico adempimento, da svolgersi in formato telematico;
fissare l'udienza per la discussione dell'elaborato peritale al 30.6.2022.
L'avvocato di parte attrice nominava c.t.p. il geom. . CP_7
L'avvocato di parte convenuta nominava c.t.p. l'ing. . Persona_2
19 In data 26.5.2022 il c.t.u. geom. provvedeva a depositare la perizia definitiva, CP_6
comprensiva della valutazione delle osservazioni dei consulenti tecnici di parte.
Il c.t.u. perveniva alle conclusioni di seguito brevemente illustrate:
1. Identificazione dei beni oggetti di stima: il c.t.u. individuava catastalmente il bene immobile sito in RI (VE), via Ivancich n. 24 e i terreni.
Mentre, con riguardo ai beni mobili, depositi in denaro e titoli presso la Banca di Credito
Cooperativo di Marcon, filiale di RI, ne quantificava il valore alla data del 16.8.2016 in € 21.122,37 nel conto corrente e in € 80.114,38 di titoli (obbligazioni BCC Marcon);
2. Descrizione dei beni oggetto di stima: il c.t.u. provvedeva alla descrizione dell'abitazione e dei terreni, corredando le proprie osservazioni con fotografie e indagini sullo stato dei luoghi, sulla presenza di servitù, sulla situazione urbanistica, sull'estensione della superficie catastale, etc.;
3. Verifica delle quote di diritto inerenti all'immobile (abitazione e garage) di via Ivancich n.
24: il c.t.u. quantificava, in frazione, la quota attorea in 11/18 e la quota del convenuto in 7/18;
4. Verifica delle formalità pregiudizievoli: il c.t.u. rilevava l'assenza di formalità pregiudizievoli a carico degli immobili;
5. Conformità catastale e urbanistica degli immobili:
1. Le planimetrie catastali dell'abitazione e del garage in via Ivancich n. 24 si rivelavano conformi ai luoghi e anche le intestazioni e le quote sarebbero corrette;
2. Sotto profilo della conformità urbanistica, invece, emergevano talune difformità, puntualmente indicate dal c.t.u., tali da giustificare l'applicazione di un coefficiente riduttivo pari a 0.78 - 22% al valore di stima (coefficiente stimato per tenere conto della sanzione alternativa alla demolizione prevista dall'art. 34 c. 2 del DPR 380/2001 ed ai costi per la sistemazione dei controsoffitti e del foro di comunicazione tra cottura e soggiorno).
6. Stima dei beni mobili e immobili: il c.t.u. provvedeva a tale stima sia con riguardo all'attualità che al momento di apertura della successione (16.8.2016):
1. Stima dell'abitazione, valore attuale: viste le difformità, il c.t.u. provvedeva all'applicazione del coefficiente riduttivo pari a 0.78, conseguentemente il valore di mercato dell'immobile veniva quantificato in € 221.016,00 x 0.78 = € 172.392,48 arrotondato a € 172.400,00;
2. Stima dell'abitazione, valore al 16.8.2016: il c.t.u. sosteneva che detto valore poteva essere considerato pari all'attuale.
20 Le variazioni percentuali riferite ai valori di vendita tra il 2016 e il 2021 sarebbero irrilevanti;
3. Stima dei terreni, valore attuale: il valore complessivo dei fondi all'attualità veniva determinato in € 19.746,66 corrispondente ad un valore al m² di € 6,24;
4. Stima dei terreni, valore al 16.8.2016: come per l'abitazione, il valore attuale potrebbe essere confermato quale valore di mercato alla data di apertura della successione.
7. Progetti divisionali: in primo luogo, il c.t.u. evidenziava come l'abitazione sita in via Ivancich
n. 24 non fosse comodamente divisibile. Mentre, per quanto concerne i terreni, rilevava potersi procedere all'attribuzione delle singole particelle.
Con l'ausilio di una tabella atta a riepilogare i valori dei beni, le quote spettanti alle parti e il relativo corrispettivo, nonché tenendo conto della richiesta di assegnazione di parte attrice dell'immobile, il c.t.u. ipotizzava i seguenti progetti divisionali:
1. Nell'ipotesi di assegnazione dell'abitazione all'attrice e del restante patrimonio al convenuto (terreni, deposito c/c e obbligazioni), l'attrice dovrebbe corrispondere a favore del convenuto un conguaglio pari ad € 6.552,73;
2. Se si invertissero le assegnazioni, il conguaglio a favore dell'attrice sarebbe pari ad €
44.863,84.
Visti i valori degli immobili e, in particolare, il valore dell'abitazione, il c.t.u. riferiva l'impossibilità di formulare progetti divisionali con conguagli inferiori a € 6.552,73.
Infine, provvedeva a replicare alle osservanze mosse dai consulenti tecnici di parte alla bozza della relazione tecnica, di seguito riassunte.
Il c.t.p. di parte attrice osservava nel merito: dell'opportunità di un progetto divisionale che escludesse i terreni;
dell'errata determinazione della superficie commerciale;
dell'incremento del valore immobiliare pari al 4% alla data del 16.8.2016, in base al grafico prodotto dal c.t.u.; della presenza di ulteriori difformità edilizie rispetto ai progetti comunali;
dell'inserimento delle spese sostenute da parte attrice per funerale, casa di cura e spese notarili.
Il c.t.p. di parte convenuta deduceva: che il valore unitario applicato non rappresenterebbe l'effettivo valore dell'immobile; che il coefficiente di riduzione applicato al valore dell'abitazione sarebbe stato assunto forfettariamente, potendo la sanzione essere determinata unicamente dal Comune in fase di applicazione dell'art. 34 DPR 380/2001 e che il convenuto non era a conoscenza delle difformità di controsoffitti e foro di passaggio zona cottura (eseguite dagli occupanti), oltre all'irrilevanza delle
21 difformità per l'utilizzo al piano terra ad uso abitativo, non comportando un cambio di destinazione d'uso né interessando parti strutturali dell'immobile; la necessità di rivedere la stima dei terreni.
A conclusione della propria relazione tecnica, il c.t.u. confermava quanto dedotto relativamente al valore dei terreni e dell'abitazione e i relativi progetti divisionali (fatta salva la precisazione sulla sanzione alternativa - cfr. risposta osservazioni al c.t.p. di parte convenuta). In merito alle difformità che, a detta di parte convenuta, sarebbero state eseguite dagli occupanti, quantificava il costo per la sistemazione in € 7.500,00.
All'udienza del 30.6.2022, l'avvocato di parte attrice ribadiva le osservazioni del proprio c.t.p. in merito alla superficie commerciale e alla superficie del portico. Chiedeva poi chiarimenti del c.t.u..
Insisteva per l'accoglimento di tutte le prove già richieste e, infine, chiedeva venisse dato atto del pagamento da parte dell'attrice dei pesi ereditari per cui esiste il diritto di rivalsa ex art. 752 c.c. con conseguente rilievo nel progetto divisionale.
L'avvocato di parte convenuta si opponeva alla richiesta dei chiarimenti in quanto il c.t.u. avrebbe già risposto in modo esaustivo, si opponeva alle prove orali richieste e chiedeva la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Il Giudice si riservava.
Con nota di deposito del 1°.7.2022, la difesa di parte convenuta dava atto dell'intervenuto pagamento di € 1.050,00 a favore del c.t.u. geom. (pari alla metà del fondo spese, oltre al 5% CP_6
destinato alla cassa previdenziale e assistenza geometri).
Con ordinanza del 21.11.2022, il Giudice considerava che per quanto riguarda gli elementi attivi si era cercato di effettuare una consulenza più ampia possibile, per quanto riguarda i rimborsi non occorreva consulenza tecnica e che, comunque, la c.t.u. era stata esaustiva nelle risposte e aveva verificato il corretto calcolo delle quote.
Pertanto, provvedeva a fissare udienza per precisazione delle conclusioni al 12.10.2023, disponendone la trattazione per iscritto. Concedeva, all'uopo, il termine per il deposito di note d'udienza.
Con decreto di liquidazione spese di medesima data, 21.11.2022, il Giudice, letta la consulenza del c.t.u. geom. visti gli art. 49 ss. D.P.R. n. 115/2002 ed il D.M. 30.5.2002 e ritenuta congrua CP_6
la somma di € 5.000,00, oltre accessori di legge, comprensiva di onorari negli scaglioni indicati dal perito nella propria nota spese dimessa il 26.5.2022, liquidava al c.t.u. la somma totale di € 5.000,00, oltre accessori di legge, comprensiva di onorari ed € 205,30 per esborsi. Prevedeva la detrazione di
22 quanto eventualmente già percepito a titolo di fondo spese e poneva la spesa tra le parti nella misura del 50% a carico di ciascuna (prescindendo dalla soccombenza), salva diversa valutazione in sentenza.
Il successivo 28.2.2023, i procuratori e domiciliatari di parte convenuta, gli avvocati Simonetti Guido
e Vianello Michela, rinunciavano al mandato loro conferito.
Il nuovo difensore del GN , l'avvocato Bonifacio Nicolò depositava comparsa di CP_1
costituzione in data 10.5.2023, richiamando interamente gli atti, le deduzioni, le domande, le osservazioni e le eccezioni già svolte nei precedenti atti difensivi, ribadendo quindi le conclusioni già rassegnate nel merito e in via istruttoria, con riserva di precisazioni all'udienza del 12.10.2023, fissata ex art. 189 c.p.c..
Con note di trattazione scritta per l'udienza del 12.10.2023, dimesse in data 4.10.2023, il procuratore di parte convenuta ribadiva le deduzioni e le contestazioni svolte nei precedenti atti e scritti difensivi, richiamava la documentazione prodotta, chiedendo la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per gli scritti conclusivi e provvedeva a precisare le conclusioni come da memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c. nn. 1) 2) e 3), ivi compresa l'integrazione in esse contenuta.
Con note di trattazione scritta per l'udienza del 12.10.2023, dimesse in data 5.10.2023, il procuratore di parte attrice rappresentava che, preso atto del contenuto della perizia dimessa dal c.t.u. e, in particolare, delle difformità urbanistiche e delle relative conseguenze (obbligo di modifica del cancello, sanzioni alternative verosimilmente ammontanti ad € 65.000,00 e più) ivi evidenziate in ordine all'immobile (abitazione e garage) di RI (VE), via Ivancich n. 24, l'odierna attrice non era più convinta del valore del bene stimato dal c.t.u.. Aveva conseguentemente deciso di rinunciare alla richiesta di attribuzione a sé dell'intera proprietà dell'immobile e, pertanto, chiedeva che il Giudice ne disponesse la vendita giudiziale, con successiva divisione del ricavato.
A tal riguardo, evidenziava come l'istanza di attribuzione ex art. 720 c.c. rappresenterebbe solo una modalità attuativa dello scioglimento della comunione che potrebbe essere formulata e rinunciata in qualunque momento del processo. Inoltre, quale conseguenza della rinuncia e dell'indivisibilità dell'immobile, lo scioglimento della comunione non potrebbe essere pronunciato.
Per tal motivo, l'odierna attrice si asteneva dal precisare le conclusioni e si limitava a ribadire tutte le deduzioni, richieste e quant'altro svolte nei precedenti atti, in particolare in ordine al criterio di determinazione delle quote ereditarie in forza della scheda testamentaria, all'esclusione dalla massa ereditaria del terreno di sua proprietà di cui al rogito del 5.5.2015, ai rimborsi delle spese ereditarie da lei anticipate, all'infondatezza delle pretese attoree relative ai prelievi ante decesso del de cuius,
23 etc., reiterando altresì le istanze istruttorie formulate con la seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. e le osservazioni alla c.t.u. formulate dal proprio c.t.p.. Insisteva, infine, affinché il Giudice disponesse la vendita dell'immobile indivisibile.
Con ordinanza del 12.10.2023, il Giudice rilevava l'intervenuta rinuncia di parte attrice all'attribuzione dell'intero immobile quando la precisazione delle conclusioni di parte convenuta verteva sul presupposto dell'assegnazione dell'intera proprietà all'attrice dietro versamento del conguaglio dell'eccedenza in base alla stima del suo valore, ai sensi dell'art. 720 c.c.. Pertanto, provvedeva a fissare per i medesimi incombenti l'udienza del 26.10.2023.
All'udienza del 26.10.2023, l'avvocato di parte attrice insisteva affinché il Giudice disponesse la vendita dell'immobile di RI (VE) oggetto di causa, posta l'indivisibilità dello stesso e la rinuncia all'istanza di attribuzione esclusiva.
L'avvocato di parte convenuta, richiamava le conclusioni già dedotte e si associava alla richiesta di vendita pro quota.
Il Giudice si riservava.
Con ordinanza datata 23.2.2024, a scioglimento della predetta riserva, il Giudice rilevava la comune volontà delle parti di porre in vendita l'immobile di RI (VE) ma, considerato che le domande in causa erano molteplici e che l'udienza di precisazione delle conclusioni era stata fissata su tutto, in conformità all'art. 189 c.p.c. (e facendo presente come parte convenuta avesse svolto domanda di lesione della legittima, in via subordinata), invitava nuovamente le parti a concludere.
Provvedeva pertanto a fissare per precisazione delle conclusioni il termine perentorio ex art. 127 ter
c.p.c. per note scritte sostitutive d'udienza. Termine decorso il quale, sarebbero stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c..
Con note scritte in sostituzione d'udienza, dimesse il 6.3.2024, alla luce della revoca della domanda attorea di assegnazione dell'immobile di RI (VE), parte convenuta rappresentava come non fosse di proprio interesse riscattare il predetto immobile.
Pertanto, propendeva per la liquidazione dello stesso ad opera del Tribunale, con suddivisione del ricavato secondo le quote successorie.
Chiedeva poi la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per gli scritti conclusivi.
24 Infine, poiché la revoca della richiesta di assegnazione attorea imponeva il mutamento della domanda svolta dal convenuto in ordine al cespite, provvedeva nuovamente alla precisazione delle proprie conclusioni.
Con note scritte in sostituzione d'udienza, dimesse il 6.3.2024, il procuratore di parte attrice dissentiva da quanto affermato incidentalmente dal Giudice nel proprio provvedimento, relativamente alla proposizione, ancorché in via subordinata, della domanda di lesione di legittima da parte dell'odierno convenuto. Si doleva, infatti, di come tale domanda non fosse stata avanzata né nella comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, né nella prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. dove non si potrebbero nemmeno rinvenire riferimenti alla legittima e ai presupposti (valore del patrimonio relitto, delle quote, etc.) per la valutazione dell'eventuale lesione.
La domanda di riduzione formulata con la seconda memoria istruttoria in data 31.3.2021, peraltro solo con riferimento ai valori mobiliari, dovrebbe quindi ritenersi tardiva e inammissibile.
Riservandosi di meglio sviluppare tali argomentazioni negli atti ex art. 190 c.p.c., parte attrice precisava le proprie conclusioni.
Con ordinanza del 7.3.2024, il Giudice concedeva alle parti i termini ex art. 190 c.p.c., riservandosi di provvedere all'esito.
Con la comparsa conclusionale depositata in data 6.5.2024, l'odierno convenuto provvedeva a ripercorrere i fatti di causa, il procedimento giudiziale e le proprie conclusioni, precisate a seguito della rinuncia attorea all'assegnazione dell'immobile caduto in successione.
In diritto, trattava poi di: asse ereditario;
concorso della successione testamentaria con quella legittima;
conto corrente e deposito titoli;
cointestazione del conto corrente e donazione della provvista a;
simulazione della compravendita del terreno;
conclusioni. Parte_1
Per quanto concerne il testamento olografo che regolerebbe la successione, parte convenuta ne ripercorreva il contenuto e la successiva revoca tacita di parte delle disposizioni, qual conseguenza del rogito del 5.5.2015 con cui veniva venduta la nuda proprietà del terreno agricolo all'odierna attrice. Indicava inoltre le componenti dell'asse ereditario all'apertura delle successioni, sintetizzabili come segue:
- Quota parte di 4/6 dell'immobile di via Ivancich n. 24 di RI (VE);
- Conto corrente/deposito titoli presso la Banca di Credito Cooperativo di Marcon, filiale di
RI, ora , cointestato all'attrice, che, al Controparte_8
28.4.2020 presentava un saldo di complessivi € 50.831,51;
25 - Dal lato passivo, un debito di € 1.000,00 oltre accessori per competenze professionali dell'avvocato Scanferlato (poi saldato il 13.2.2023).
Segnalava come su tale inconfutabile dato dovessero essere svolte debite considerazioni volte all'individuazione delle rispettive quote di cui alla disposizione testamentaria (oggetto di interpretazione), oltre alla ricostruzione del compendio immobiliare e mobiliare soggetto ad atti dispositivi impugnati nel presente procedimento.
Per quanto concerne l'interpretazione del testamento del fu , parte convenuta ribadiva CP come la disposizione in ordine alla quota disponibile dovesse valere unicamente per l'abitazione e non per l'intero patrimonio. Conseguentemente, il patrimonio dovrebbe essere suddiviso secondo le quote di legge (50% a ciascun erede), compresa la quota legittima dell'immobile. Sul punto, richiamava altresì come il Giudice avesse già accertato l'insussistenza di una institutio ex re certa ed escludeva l'ammissibilità di altre interpretazioni attesa l'impossibilità di allargare la volontà del testatore oltre quanto specificato dallo stesso.
Per quanto concerne i beni mobili, l'odierno convenuto provvedeva poi a ripercorrere la situazione bancaria del de cuius e la deduzione dell'attrice, con valore confessorio, di aver già ricevuto dalla
Banca la metà della provvista in virtù della cointestazione del conto corrente.
Il convenuto, nel costituirsi in giudizio, avrebbe sempre contestato la contitolarità del conto corrente, rivendicando la restituzione alla massa delle somme incassate da o indebitamente Parte_1 prelevate da quest'ultima. Aveva poi dimesso documentazione a riprova sia dell'andamento della gestione economica di , quando egli gestiva in proprio le sue finanze, sia l'univoca CP
alimentazione del conto corrente cointestato ad opera del de cuius. Anzi, sul punto, rimarcava l'anomalia nella gestione che emergerebbe dal confronto delle uscite tra il conto corrente personale di e quello cointestato con l'attrice. Per osservare meglio tale aspetto, provvedeva a CP
riepilogare entrate e uscite di entrambi i conti (ad esclusione di domiciliazioni o pagamenti pos di modico valore).
Con riguardo poi all'analisi delle voci del rapporto bancario, rappresentava:
a) L'esclusiva alimentazione di entrambi i conti esclusivamente con sostanze di e CP
con cedole dei suoi investimenti;
b) Che la spesa media mensile del GN fino all'apertura del conto cointestato si CP aggirava tra i € 700,00 e i € 900,00, prelevati in contanti per necessità quotidiane;
c) Che la gestione mensile ed economica del conto corrente mutava grandemente a decorrere dall'apertura del conto corrente cointestato con la figlia (2012);
26 d) Che il GN , che aveva sempre disposto delle proprie sostanze per contanti, CP
assegni o rid, dal 2015 iniziava a movimentare il rapporto a mezzo bancomat, eseguendo operazioni pos mensili (mutamento che verrebbe confermato dall'attrice);
e) Che bonifici per complessivi € 35.720,89 ricevuti da andrebbero imputati alla Parte_2
sua quota di legittima, dal momento che la spesa non veniva documentata;
f) Che i prelievi personali eseguiti da per € 5.500,00 tra maggio e ottobre 2015 Parte_1
andrebbero imputati alla sua quota di legittima, dal momento che la spesa non veniva documentata;
g) Che nel 2015 – contrariamente alla gestione passata del conto – risultavano prelevamenti per cassa, con bancomat e bonifici, per un totale di € 21.000,00. Nello stesso anno il de ciuis vendeva la nuda proprietà del terreno oggetto di causa per € 16.200,00.
Sempre con riguardo al conto corrente, parte attrice asseriva che la cointestazione di conto corrente genererebbe una presunzione di contitolarità dei conti che, in caso di contestazioni, come nel caso de quo, richiederebbe puntuale allegazione della prova che legittima la proprietà sulla quota parte delle spettanze. Sul punto, la difesa dell'odierna attrice sosteneva che la cointestazione del conto corrente costituiva una donazione e che fosse quindi legittimo il prelievo della metà del conto successivamente al decesso del GN . CP
Tanto risulterebbe tuttavia infondato, in quanto:
- Sommando tra loro prelevamenti, bonifici e giroconto di metà delle somme depositate, la somma che l'attrice asserisce esserle stata donata integrerebbe oltre la metà dei risparmi liquidi del padre. Pertanto, la donazione non potrebbe considerarsi di modifico valore e richiederebbe la forma solenne.
Risultando nulla per difetto di forma ex art. 782 c.c. ne deriverebbe quindi l'inefficacia e l'obbligo di restituzione di parte attrice;
- La GNa non avrebbe provato l'animus donandi, elemento essenziale della Parte_1
disposizione;
- La domanda attorea volta all'accertamento della donazione della liquidità del conto corrente e del deposito titoli sarebbe stata introdotta tardivamente e sarebbe quindi inammissibile per violazione dell'art. 183 c.p.c. (anteriforma);
- Nell'atto di citazione, l'attrice si sarebbe limitata a dichiarare di aver già incassato la metà del residuo del conto corrente e del deposito titoli in virtù della cointestazione, senza nulla rilevare in merito all'asserita donazione, chiedendosi l'accertamento del titolo solo con reconventio reconventionis tardiva;
27 - L'odierna attrice non avrebbe mai allegato la presunta assistenza al padre, riferendo unicamente di un rapporto familiare più stretto rispetto al fratello e di alcune attività domestiche rese a suo favore. Anche la deduzione di tali elementi, comunque, non dimostrerebbe alcun animus donandi.
Il GN insisteva quindi affinché l'attrice fosse condannata alla restituzione alla massa CP_1 di quanto prelevato successivamente alla morte di e all'imputazione alla sua quota di CP
legittima di tutte le disposizioni ricevute in vita dal padre e documentate sub docc.
7-11 conv..
Proseguendo con riguardo alla simulazione della compravendita del terreno per il prezzo di €
16.200,00, parte convenuta contestava la simulazione dell'atto, volendo in realtà dissimulare una donazione di beni o di denaro e rappresentando a favore di tale ricostruzione:
i. Che la cessione della nuda proprietà con riserva dell'usufrutto al GN CP
risulterebbe inverosimile in ragione della sua età e del fatto che tale bene non gli costituirebbe alcuna rendita e, anzi, comporterebbe l'aggravio del pagamento delle imposte;
ii. La contraddittorietà tra l'atto inter vivos e le disposizioni contenute nelle schede testamentarie del 2008 e del 2011;
iii. Il lecito dubbio sul possesso delle piene facoltà da parte del de cuius, giacché, come affermato dalla stessa attrice, verso la metà del 2015 costui manifestava un decadimento (almeno) fisico;
iv. Il prezzo della compravendita non apparirebbe conforme alle stime del c.t.u. (terreno stimato per € 19.746,66) in quanto, secondo le tabelle sul valore dell'usufrutto, il prezzo non avrebbe dovuto essere inferiore a € 17.771,40 (così calcolato sulla stima del c.t.u. relativa a sette anni dopo);
v. La dubbia provenienza dei fondi per l'acquisto del terreno, stanti i prelevamenti e i bonifici effettuati nel 2015 dal conto cointestato;
vi. La mancata prova documentale, da parte dell'odierna attrice, del pagamento e della provenienza dei fondi, limitatasi ad allegare l'estratto conto del rapporto personale riferito al
2015, di cui l'oscuramento delle movimentazioni rendeva inefficace la produzione a difesa.
Non emergeva, infatti, la provenienza dei fondi, stante la specifica contestazioni sui numerosi prelievi;
vii. Che l'inammissibile teoria della donazione della quota parte dei fondi liquidi nel conto cointestato legittimerebbe la presunzione della simulazione e la provenienza dei fondi. Infatti, il prezzo della cessione a favore di veniva corrisposto proprio nel fondo CP cointestato con l'acquirente, . Parte_1
28 viii. La presenza di due testimoni in sede di formazione dell'atto notarile evidenzierebbe l'intento di attribuire efficacia di donazione all'atto dissimulato;
ix. Il rapporto familiare tra padre e figlia confermerebbe la presunzione sull'esistenza di un consilium tra le parti dell'atto, tale da dimostrare l'intento sotteso;
x. Il fatto che appaia inverosimile, stante l'età di , che l'attrice si sia determinata CP all'acquisto del terreno che sarebbe entrato nella successione.
Infine, sul punto, ribadiva la precisione e la concordanza degli elementi a supporto del fatto che la cessione della nuda proprietà del terreno fosse, in verità, una donazione, il cui valore doveva essere imputato alla quota di legittima dell'attrice.
In conclusione, parte convenuta osservava che:
- I beni mobili (saldo di conto corrente e titoli), alla data della morte del de cuius, ammontavano a € 21.122,37 (di cui parte attrice avrebbe già prelevato il 50% in virtù dell'intestazione fittizia) oltre a € 80.144,38 di controvalore titoli;
- L'attrice dovrebbe rimettere alla massa la quota parte di titoli e liquidi indebitamente prelevata e, parimenti, imputare alla propria quota di legittima donazioni e elargizioni ricevute in vita dal padre;
- Andrebbero rimesse alla massa ereditaria i prelevamenti tutti o la liquidazione dei titoli di cui al conto corrente cointestato. Anche il c.t.u. evidenziava risultasse un esborso di € 40.000,00 di liquidazione titoli a favore di , oltre a quello pari a € 7.920,89 di liquidità, Parte_1 per un totale di € 47.920,89;
- L'odierna attrice, stante la natura chiaramente simulata della compravendita della nuda proprietà del terreno agricolo, dovrebbe altresì imputare alla propria quota di legittima il valore del terreno, secondo le stime eseguite dal c.t.u.. Alternativamente dovrebbe imputare i liquidi ricevuti per il versamento del prezzo o, comunque, il valore del bene ricevuto in donazione.
In merito ai valori immobiliari, parte convenuta concordava di procedere con vendita a terzi a cura del Tribunale, secondo i valori indicati nella perizia del geom. con rifusione del ricavato CP_6
secondo le quote determinate dal c.t.u..
Dovendo poi operare la riunione fittizia della massa ereditaria costituita da patrimonio relitto
(immobile familiare, deposito titoli e liquidità al momento della morte) ai quali aggiungere le donazioni di denaro (documentate) nonché la disposizione liberale del terreno (documentata), parte convenuta si doleva dell'ampio superamento della quota di riserva attorea, così da intaccare anche la disposizione testamentaria relativa all'immobile.
29 Insisteva pertanto per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
Con la comparsa conclusionale depositata in data 6.5.2024, l'odierna attrice ripercorreva i fatti e lo svolgimento del processo mentre in punto di diritto si pronunciava su: la presunta simulazione della vendita della nuda proprietà del terreno;
l'interpretazione della scheda testamentaria del 12.5.2011; il valore dell'asse ereditario;
il progetto di divisione;
le spese/debiti della massa ereditaria.
In primo luogo, la GNa si doleva di come il convenuto avesse chiesto che facesse Parte_1
parte della divisione anche il valore del terreno vendutole (nuda proprietà) dal padre, in quanto la vendita simulata sottenderebbe una donazione dissimulata. Il convenuto aveva l'onere di provare l'eccepita simulazione producendo idonea controdichiarazione scritta comprovante la donazione. Lo stesso, infatti, avrebbe fatto valere solo la propria qualità di erede (non di legittimario), rimanendo quindi soggetto ai limiti probatori previsti in materia di simulazione di cui agli artt. 1417 e 2722 c.c..
L'esclusiva invocazione della collazione del valore del bene asseritamente donato risulterebbe con chiarezza dalla comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale e dalla prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c.. Mentre, solo con la seconda memoria istruttoria e, peraltro, solo con riferimento ai valori mobiliari, il convenuto aveva proposto azione di riduzione (con domanda tardiva, inammissibile).
Ad ogni modo, non vi sarebbe prova della simulazione, neppure presuntiva/indiziaria, infatti:
- il GN aveva sempre usato molto i contanti ed eseguito prelievi dal proprio CP
conto, anche quando possedeva il conto personale (così gli stessi estratti conto sub docc.
1-10 conv.);
- nei mesi antecedenti la compravendita della nuda proprietà del terreno (5.5.2015) risulterebbero solo sette prelievi per un ammontare complessivo di € 3.850,00 (v. doc. 10 conv.), eseguiti dal de cuius per proprie esigenze e spese e nessuno dall'attrice (v. doc. 17 conv.). Nulla, inoltre, potrebbe comprovare o far ritenere che i relativi contanti siano stati a lei consegnati o versati;
- il prezzo della compravendita, pari a € 16.200,00, sarebbe ben superiore ai prelievi eseguiti fino a quel momento e sarebbe stato versato dall'attrice con risorse proprie come dimostrato dai docc. 17-20 att. (CUD ed estratto conto corrente).
- i prelievi da parte dell'attrice sarebbero stati solo quattro (v. doc. 16 conv.) per un ammontare complessivo di € 5.500,00, effettuati dopo la compravendita. Il denaro sarebbe stato consegnato al GN ed utilizzato per sue esigenze e, solo in parte, lasciato all'attrice a titolo CP di liberalità d'uso per servizi resi, come si chiedeva di provare;
30 - gli altri prelievi successivi alla compravendita sarebbero stati effettuati personalmente dal
GN (v. doc. 17 conv.) per spese ed utilizzi suoi personali. CP
Per quanto concerne poi la presenza all'atto dei due testimoni, si tratterebbe di una scelta esclusiva del Notaio, non potendo quindi inferirsi alcunché da tale circostanza.
La domanda di simulazione e conseguente collazione del valore del terreno sarebbe quindi non dimostrata e non accoglibile.
Venendo poi all'interpretazione della scheda testamentaria del 12.5.2011, l'odierna attrice si doleva della lettura datane dal convenuto, ribadendo l'utilizzo dei criteri stabili ex art. 556 c.c., dovendosi adottare come base per il calcolo ciò di cui il testatore può disporre dell'intero asse ereditario e non di un singolo bene, per cui il concetto di “disponibile” non potrebbe avere senso. Tanto, inoltre, risulterebbe coerente con la volontà del GN di favorire la figlia, con cui aveva un CP rapporto molto stretto. Sul punto, la GNa evidenziava altresì come l'odierno Parte_1
convenuto nulla avesse contestato in merito alle attività di cura e ausilio compiute dalla sorella per coadiuvare e supportare il padre.
Insisteva quindi affinché la quota della casa di abitazione da attribuirsi in forza del testamento venisse calcolata sulla base dell'intero asse ereditario, composto da beni immobili e valori mobiliari/monetari.
Con riguardo al valore dell'asse ereditario, l'odierna attrice individuava:
- il valore del bene immobile di via Ivancich n. 24 in € 172.400,00 come da perizia del c.t.u. e, conseguentemente, il valore della quota di (4/6 ovvero 66,66%) in € 114.930,00; CP
- il valore del compendio monetario, alla data del decesso del de cuius, in € 101.236,75, di cui €
21.122,37 di liquidità ed € 80.114,38 di titoli.
Sul punto osservava inoltre come, successivamente al decesso del padre, avesse pagato con assegni tratti sul conto corrente cointestato alcuni debiti facenti capo al de cuius e, in particolare: € 1.450,00 per l'agenzia di pompe funebri;
€ 302,40 per spese di inumazione;
€ 1.009,00 per la retta della casa di riposo presso cui si trovava ricoverato . CP
Detti importi erano stati infatti conteggiati dalla Banca sulla metà delle somme di spettanza dell'attrice, in forza della cointestazione del conto.
Inoltre, parte attrice avrebbe corrisposto ulteriori € 2.000,00 per la pubblicazione del testamento, con assegno tratto sul proprio conto corrente.
Si sarebbe poi fatta accreditare dalla banca € 40.000,00 per liquidazione titoli ed avrebbe bonificato in proprio favore la somma di € 7.920,89, per un totale di € 47.920,89 quale residuo della propria
31 metà rispetto a quanto presente nel conto, in considerazione del fatto che la metà delle somme riferibili sarebbero state di sua spettanza a seguito di donazione indiretta, integrata dalla spontanea cointestazione del conto.
Per quanto concerne la donazione indiretta, quindi, ribadiva e reiterava le istanze istruttorie formulate con la seconda memoria istruttoria.
Dando seguito alla richiesta dell'odierno convenuto di conferimento alla massa da parte dell'attrice o di imputazione alla sua quota dell'importo di cui sopra (€ 47.920,89) sul presupposto che tutte le somme riferibili al conto fossero di esclusiva titolarità del padre, parte attrice prospettava i potenziali valori dell'asse ereditario a fronte della spettanza a sé di metà delle somme del patrimonio mobiliare ovvero a fronte della spettanza delle somme del patrimonio mobiliare esclusivamente al de cuius. E, su tali presupposti, provvedeva ad avanzare dei progetti divisionali, tenendo altresì conto della concorde volontà di vendere all'asta l'immobile.
Infine, l'odierna attrice ribadiva l'intervenuto pagamento di spese/debiti della massa per totali €
4.761,40, con assegni tratti dopo la morte del padre sul conto corrente cointestato o con somme del proprio conto personale. Segnalava pertanto la necessità di addebito all'odierno convenuto della sua quota parte, indipendentemente dallo specifico progetto di divisione adottato.
A conclusione, insisteva per l'accoglimento delle conclusioni, sia nel merito che in via istruttoria, già precisate.
Con memoria di replica dimessa il 27.5.2024, parte attrice replicava sul concorso della successione testamentaria con quella legittima, richiamando quando già dedotto con propri atti sul conto corrente e sul deposito titoli, sulla cointestazione di conto corrente e sulla donazione della provvista a Parte_1
nonché sulla simulazione della vendita del terreno.
[...]
Sul conto corrente e sul deposito titoli, rappresentava come, dopo il decesso del GN , CP
essa non avesse ricevuto la metà della provvista al momento esistente bensì la metà di quanto residuato dopo aver pagato taluni debiti facenti capo al de cuius (agenzia di pompe funebri, spese di inumazione, retta della casa di riposo).
Quindi aveva conseguito un totale di € 47.920,89 di cui € 40.000,00 per liquidazione titoli ed €
7.920,89 a mezzo bonifico su conto a lei intestato.
In risposta all'elenco di operazioni bancarie rassegnato dal convenuto, la GNa Parte_1
provvedeva a giustificarne le operazioni. Rappresentava come taluni bonifici sarebbero stati eseguiti
32 a favore del nipote mediante versamento di denaro su un conto cointestato tra lui e l'odierna attrice, altri sarebbero da considerarsi donazioni di modico valore e in occasione di ricorrenze, etc..
Inoltre, il bonifico in data 30.8.2016 sarebbe quello di € 7.920,89 eseguito dall'attrice a proprio favore dopo la morte del padre, più volte nominato.
I conteggi e le illazioni svolti da controparte sarebbero del tutto errati, le richieste di imputazione alla legittima spettante all'attrice infondate e così anche le osservazioni circa l'utilizzo del pos da parte del GN . Sul punto l'attrice si doleva della lettura utilitaristica delle risultanze CP
bancarie data dal convenuto perché, se è vero che nel 2015 il GN aveva iniziato ad CP
utilizzare il bancomat, è anche vero che non aveva, di fatto, più utilizzato gli assegni.
In conclusione, quindi, gli unici importi che l'attrice avrebbe prelevato sarebbero quelli di cui al doc.
16 conv., in ordine ai quali si chiedeva di provare il reale utilizzo delle relative somme.
Ancora, sulla cointestazione di conto corrente e sulla donazione della provvista a , Parte_1 quest'ultima, con riguardo a quanto dedotto dal convenuto rilevava:
- che la cointestazione del conto costituirebbe donazione indiretta, non necessitante quindi della forma solenne;
- di aver richiesto di provare l'animus donandi;
- di aver rivendicato fin da subito la titolarità della metà delle somme del conto, precisando poi la domanda con la prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c..
Sulla simulazione della vendita del terreno, l'odierna attrice preliminarmente ribadiva la necessità che controparte fornisse la prova, per iscritto, dell'asserita simulazione. Provvedeva poi a contestare puntualmente le osservazioni del GN e in particolare: CP_1
- punti i) ii) iii): la volontà del GN era chiara e consapevole. Se il Notaio avesse CP
dubitato della sua capacità di intendere e volere non avrebbe rogato l'atto di compravendita e, anzi, proprio per non lasciare dubbi al riguardo erano stati coinvolti i due testimoni.
- punto iv): l'asserita non congruità del prezzo non sarebbe mai stata evocata prima d'ora da controparte e, in ogni caso, il prezzo di € 16.200,00 si discosterebbe di pochissimo dalla valutazione del c.t.u..
- punti v) vi): l'attrice, pur non essendone onerata, avrebbe dimostrato che i fondi versati per il pagamento del terreno erano di sua titolarità, in quanto già presenti nel proprio conto e provenienti dal suo impiego. Si interrogava quindi su come l'oscuramento delle singole operazioni riportate
33 nell'estratto (per ragioni di tutela della privacy) avrebbe inficiato l'idoneità del documento a dimostrare la disponibilità dei fondi per l'acquisto.
- punto vii): il senso della contestazione sarebbe dubbio, non comprendendo l'odierna attrice su quale conto avrebbe dovuto versare il prezzo se non sull'unico (pur cointestato) di cui era titolare il padre.
Dubitava inoltre della correlazione con l'asserita simulazione.
- punto viii): sulla questione dei testimoni si sarebbe già replicato.
- punti xi) x): ribadiva che il convenuto avrebbe “agito” come erede senza lamentare lesioni della legittima. Conseguentemente, ogni domanda del GN sul punto dovrebbe ritenersi CP_1
tardiva e inammissibile.
Con memoria di replica dimessa il 27.5.2024, parte convenuta replicava, nel merito, sulla simulazione, sull'interpretazione della scheda testamentaria e sul valore dell'asse ereditario.
In primo luogo, contestava l'infondatezza dell'eccezione secondo cui non avrebbe CP_1
accesso al diritto istruttorio concesso ex art. 1417 c.c. per non essere egli terzo o creditore con riferimento al rapporto contestato ma parte dello stesso subentrato in qualità di erede, nonché
l'osservazione secondo cui non sarebbe stata raggiunta la prova della simulazione.
Peraltro, l'assunzione del ruolo di legittimario nella vicenda emergerebbe dalle conclusioni dimesse ove, in sede di reconventio reconventionis, legittimata dall'inammissibile conclusione avversaria sulla donazione della liquidità del conto corrente, il convenuto domandava l'accertamento della lesione della quota di legittima spettantigli. Conseguentemente non subentrerebbe nella posizione del padre, rivendicando il bene, ma eserciterebbe i diritti del legittimario, rivendicando la propria quota di legittima in cui andrebbero ricompresi il terreno compravenduto (per imputazione o per valore) e la liquidità uscita dal patrimonio per effetto della cointestazione fittizia del conto corrente.
Inoltre, la prova della simulazione deriverebbe dalla stessa forma rivestita dall'atto (analogo a quello richiesto per la donazione).
Ad ogni modo, il convenuto nel caso di specie mai potrà entrare in possesso di controdichiarazione scritta tra le parti dell'atto simulato, essendo appunto il danno provocato al GN la CP_1 causa del negozio stesso. Tale circostanza varrebbe quindi a riconoscere l'eccezione di cui all'art. 2724 n. 3) c.c., in quanto il convenuto senza sua colpa non potrebbe disporre di tale allegazione.
Risulterebbe dunque evidente che le possibilità istruttorie riconosciute al convenuto implichino il fornire la prova della simulazione anche per presunzioni, come effettivamente eseguito.
34 L'odierno convenuto si doleva poi della mancata prova attorea della disponibilità di liquidità per l'acquisto del terreno. L'attrice avrebbe potuto smentire la circostanza dimostrando l'assenza di versamenti di denaro contante nel medesimo periodo dei prelievi ma aveva ritenuto di non allegare nulla in tal senso, limitandosi a dimostrare la capienza del proprio conto bancario.
Quanto poi alla ricostruzione delle spese e della gestione del de cuius, con onere a carico della GNa
, il convenuto eccepiva: che l'uso dei contanti da parte del GN non Parte_1 CP
proverebbe la destinazione dei prelevamenti a sue spese e, anzi, confermerebbe l'anomala gestione conseguente all'utilizzo del bancomat;
che la destinazione della provvista dei prelevamenti opposti al convenuto non sarebbe stata documentata e, quindi, consisterebbe in un'eccezione infondata e irrilevante, peraltro contestata;
che i prelevamenti che l'odierna attrice conferma essere avvenuti e, anche solo in parte, esserle stati elargiti a titolo di liberalità, integrerebbero quindi autentiche donazioni, concorrendo alla quota successoria riservatale.
Sull'interpretazione della scheda testamentaria, poi, contestava essere rimasto totalmente sprovvisto di prova il rapporto tra la famiglia attorea e il de cuius o il compimento delle attività domestiche in suo favore, così come non sarebbe stato provato che il GN non avesse buoni rapporti CP con il figlio. Parimenti, non corrisponderebbe al vero l'eccezione della mancata contestazione del convenuto della circostanza, avendovi lo stesso provveduto nella seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. (p. 5, penultimo capoverso).
Adottando una visione d'insieme, inoltre, verrebbe in evidenza anche l'assenza di volontà del de cuius di favorire l'uno o l'altro fratello nel disporre del proprio patrimonio. Infatti, nella scheda testamentaria pubblicata, il GN disponeva del terreno in parte maggiore al figlio. CP
Inoltre, l'assenza di indicazioni sui valori mobiliari e sulle disponibilità liquide comporterebbe ex lege (salvo quanto eccepito) la suddivisione in pari quote tra i figli.
La valutazione attorea in merito alla determinazione della disponibile ex art. 556 c.c. non terrebbe neppure conto dell'assenza di competenze tecnico giuridiche specifiche del GN , tali CP
da consentirgli una piena consapevolezza di istituti e principi successori.
L'odierno convenuto respingeva quindi integralmente la difesa che vorrebbe attribuire a Parte_1 la quota di disponibile sull'intero patrimonio. Circostanza che risulterebbe sconfessata dalla
[...]
stessa condotta attorea che, riguardo alla massa liquida, non aveva mai rivendicato valori diversi dal
50% delle poste attive (ferma l'assenza di contitolarità con il de cuius delle stesse).
Insisteva quindi per l'applicazione letterale della scheda testamentaria.
35 Infine, per quanto concerne il valore dell'asse ereditario, parte convenuta premetteva: di avere offerto piena prova documentale sulla provenienza dei fondi del conto corrente cointestato e sulle disposizioni in favore di;
l'inammissibilità della domanda riconvenzionale svolta Parte_1 dall'attrice; la necessaria imputazione alla quota dell'attrice delle somme dalla stessa ricevute in quanto prelevate (indebitamente) o bonificate dal de cuius in vita;
che il trasferimento del terreno, stante l'atto dissimulante una donazione, andrebbe imputato alla massa per valore.
Su tali circostanze e sulle valutazioni del c.t.u., il GN provvedeva alla CP_1
quantificazione dei beni immobili e mobili a composizione del patrimonio relitto.
Precisava quindi che l'attrice avrebbe già incassato € 47.920,89 e che essa stessa, peraltro, avrebbe dichiarato di imputarli alla propria quota di eredità (comparsa conclusionale att., p. 10). A tale posta dovrebbero essere aggiunte le somme ricevute, prelevate (indebitamente) o bonificatele da CP
in vita, documentate ed evidenziate nella comparsa conclusionale, da imputarsi alla quota
[...] dell'attrice in quanto liberalità, non sorrette da alcuna causa debendi. Tali somme ammonterebbero a
€ 9.300,00 e rappresenterebbero solo una parte del donatum ricevuto dall'attrice, stante anche la donazione del terreno simulante una compravendita (da imputare alla massa per valore che il c.t.u. individuava in € 19.746,66).
Pertanto, sommando relictum a donatum, la quota di riserva pari ad 1/3 del patrimonio oggetto di successione operando la divisione indicata da controparte (che vorrebbe trattenere 2/3 dell'immobile e dei liquidi, oltre al donatum) lederebbe la quota riservata al convenuto.
Per tutti i motivi sopra rappresentati e richiamando deduzioni, eccezioni e difese formulate, parte convenuta insisteva per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
Orbene, in corso di giudizio, le parti dell'odierno procedimento avrebbero da ultimo concordato sull'opportunità di procedere alla vendita dell'immobile di RI (VE), via Ivancich n. 24, nonché sulla quantificazione del compendio mobiliare caduto in successione (€ 101.236,75 tra liquidità nel conto corrente cointestato e titoli), oltre che sull'individuazione e sulla determinazione di taluni debiti del de cuius (complessivi € 2.761,40 per l'agenzia di pompe funebri, le spese di inumazione, la retta della casa di riposo).
Con atto di citazione, veniva ricompreso tra i debiti del de cuius anche il mancato pagamento delle competenze professionali a favore dell'avv. Scanferlato. In merito allo stesso, con comparsa conclusionale, parte convenuta rappresentava che “da lato passivo la successione constava di un debito un debito di € 1.000,00, oltre accessori per competenze professionali del legale che aveva assistito il de cuius in una controversia, poi saldato il 13 febbraio 2023”.
36 Trattandosi di circostanza non contestata la questione si considera risolta.
Parte attrice allegava anche il pagamento di € 2.000,00 per la pubblicazione del testamento, a mezzo di assegno tratto dal suo conto personale (v. docc.
8-9 att.) di cui chiedeva la rifusione della metà, trattandosi di un peso dell'eredità.
Se ne terrà conto di seguito, in sede di conteggi sulla divisione.
Sono poi rimaste oggetto di contestazione e di divergenza varie questioni: l'interpretazione del secondo foglio del testamento del GN (datato 12.5.2011); la qualificazione quale CP donazione indiretta all'odierna attrice della metà del conto corrente cointestato;
l'ammissibilità della
“reconventio reconventionis formulata dall'attrice nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c.” – come qualificata dal convenuto – in punto di donazione indiretta e della conseguente integrazione delle conclusioni di quest'ultimo in reazione alla lesione di legittima che si doleva esserne dipesa;
la natura simulata della compravendita del terreno, dissimulante una donazione;
la necessità di Parte_1
di imputare alla propria quota di legittima le elargizioni di denaro ricevute in vita dal padre.
Dell'interpretazione della volontà del de cuius se ne era già ragionato sin dallo scioglimento delle prime riserve e, in particolare, con l'ordinanza del 12.10.2021.
Poiché il testatore avrebbe dimostrato di essere in grado di utilizzare correttamente le parole nei vari testamenti veniva esclusa una institutio ex re certa. Veniva inoltre rafforzata la risoluzione a riguardo mediante l'osservazione della condotta dell'attrice, limitatasi a fare valere la propria metà del conto corrente, senza rivendicare una diversa quota verso la Banca.
Pertanto, con riferimento alla casa di abitazione oggetto della disposizione testamentaria, tenuto conto che le odierne parti erano già titolari di 1/6 cadauno e considerata la disponibile di un 1/3 sulla quota di 2/3 del de cuius, le quote vengono quantificate in 11/18 a favore di parte attrice e in 7/8 a favore di parte convenuta.
Per quanto concerne detto immobile (per la cui precisa identificazione catastale si rimanda alla relazione tecnica del c.t.u. geom. , si provvederà in punto di necessità di vendita con CP_6
separata ordinanza.
Invece, non avendo costituito oggetto di specifica disposizione testamentaria, per il rimanente lascito ereditario si procederà in osservanza delle previsioni in materia di successione legittima, con divisione in parti uguali tra i due eredi, i fratelli e . Parte_1 CP_1
37 In primo luogo, con riferimento al conto corrente cointestato tra il de cuius e l'odierna attrice sorgeva contestazione sull'intervenuta donazione indiretta a quest'ultima della metà delle relative ricchezze
(liquidità e titoli), già prelevata dalla stessa.
Con il proprio atto di citazione, parte attrice rappresentava di aver incassato la metà delle somme presenti nel conto corrente cointestato e dei titoli (successivamente alla morte del GN CP
) e, con prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c., specificava il titolo del proprio prelievo,
[...] asserendo l'intervenuta donazione indiretta ad opera del padre. A supporto, adduceva che il GN
“l'aveva nominata cointestataria in quanto voleva che la metà dei denari fosse sua e CP solo l'altra metà cadesse in successione alla sua morte e ciò per la ragione sopra accennata, che lei si era presa cura di lui prestandogli assistenza e svolgendo le incombenze domestiche e quant'altro.”.
Ancora, con seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c., parte attrice predisponeva capitolo di prova testimoniale (il n. 2) volto ad accertare che “il sig. ha più volte dichiarato che la CP
cointestazione del suo conto corrente presso Banca di Credito Cooperativo di Marcon in favore della figlia avrebbe comportato automaticamente che la metà di quanto ivi presente sarebbe stata Pt_1 sua e che questo era ciò che lui voleva.”.
Sul punto, si può innanzitutto constatare il superamento della presunzione di contitolarità in quote uguali ex art. 1854 c.c.. Pacifico in causa in conseguenza della documentazione bancaria dimessa da parte convenuta e dell'espresso riconoscimento di parte attrice (v. p. 3 prima memoria att.).
Per dar soluzione alla questione della sussistenza o meno della liberalità, è poi opportuno premettere come la donazione integri un contratto inter vivos. Caratteristica che si rinviene anche nelle donazioni indirette, indipendentemente dall'atto nello specifico utilizzato.
Nel caso di specie, proprio tale necessaria qualità renderebbe evidente la mancata integrazione di una donazione. Infatti, giacché l'attrice ha provveduto al prelievo di denaro solo a seguito del decesso del padre, donante, difetterebbe del tipico carattere dell'attualità dello spoglio.
Si ricadrebbe, piuttosto, nell'integrazione di una cosiddetta donazione mortis causa. Ciò in violazione del divieto di patti successori, in quanto il donatario o i di lui eredi verrebbero ad acquistare il bene sicuramente a far tempo dalla morte del donante (termine iniziale certus an, incertus quando).
Si rende quindi vana anche qualsivoglia ulteriore indagine sull'animus donandi del de cuius.
La GNa , pertanto, dovrà imputare alla propria quota le somme già prelevate dal Parte_1 conto corrente cointestato, determinate in € 7.920,89 di liquidità (oltre a € 2,00 di costi di
38 commissione per il bonifico del 30.8.2016) e in € 40.000,00 di titoli. Se ne terrà conto nella liquidazione delle relative quote ereditarie.
Ad ogni modo, la collazione è rilevabile d'ufficio e valevole sia per donazioni dirette e indirette.
Pertanto, integrandosi il disposto di cui all'art. 737 c.c., anche ove la metà del conto corrente fosse stata validamente donata all'odierna attrice, la stessa non sarebbe stata esentata dal conferimento all'asse in sede di divisione ereditaria (salvo prova dell'intervenuta dispensa).
Guardando poi al profilo processuale della questione, non si ritiene integrata alcuna “reconventio reconventionis” a cura di parte attrice.
La stessa, infatti, si sarebbe limitata alla precisazione della vicenda sostanziale già dedotta in giudizio, senza mutare le proprie conclusioni in merito.
Parte convenuta, a riguardo, sin dalla comparsa di costituzione e risposta aveva contestato la mera formalità della cointestazione ed il conseguente obbligo di restituzione delle somme alla massa ereditaria.
Senza però dolersi di alcuna lesione di legittima.
Pertanto, la successiva integrazione delle proprie conclusioni, con l'introduzione della richiesta di riduzione per reintegrazione della quota di legittima, effettuata solo con seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. “Per la non creduta ipotesi di non tardività della domanda e/o eccezione riconvenzionale formulata dall'attrice” è da ritenersi inammissibile.
Da tale domanda riconvenzionale o, più precisamente, dalla qualità di legittimario introdotta in giudizio da parte convenuta con tale domanda, si è poi discusso del conseguente onere della prova sull'asserita simulazione della compravendita dei terreni, dissimulante una donazione (rogito del
5.5.2015, rep. 41394, Notaio ). Per_1
Correttamente, infatti, le parti hanno ripreso le due differenti posizioni per la prova della simulazione descritte dalla giurisprudenza con riguardo al contesto della successione ereditaria (ex multis, cfr.
Cass. 41132/2021): quella dell'erede che agisce per lo scioglimento della comunione previa collazione che, traendo vantaggio dalla condizione di coerede, subentra nella posizione del de cuius ed è quindi soggetto agli stessi limiti di prova ex art. 1417 c.c.; e quella dell'erede che agisce lamentando l'intervenuta lesione di legittima qual proprio diritto personale riconosciutogli ex lege, che può dunque avvalersi della prova per testimoni e per presunzioni.
A ben osservare, la domanda promossa dal convenuto assumendo la qualità di legittimario recitava
“accertarsi la lesione della legittima spettante al convenuto per effetto della donazione indiretta della
39 cointestazione del conto n. C01/39/010015977 e, per l'effetto, ridursi tale disposizione fino al rispetto del diritto spettante al convenuto legittimario ai sensi dell'art. 537 c.c. al fine di reintegrare in denaro la quota di legittima allo stesso spettante;
”, nulla disponendo, quindi, con specifico riguardo alla compravendita simulata.
Perciò non deducendo un'esigenza specificamente coordinata tra la simulazione e la tutela della quota di riserva tramite la riunione fittizia, come richiesto dalla giurisprudenza.
Oltretutto, come si è già avuto modo di rilevare, tale domanda riconvenzionale è da ritenersi inammissibile, così di fatto vanificandosi anche la possibile adozione di uno sguardo generale alle domande introdotte in causa. Invero, a livello giurisprudenziale recenti pronunce disporrebbero che la circostanza che il legittimario, nel chiedere l'accertamento della simulazione di atti compiuti dal de cuius, abbia fatto riferimento alla quota di successione ab intestato non implicherebbe che egli abbia inteso far valere i suoi diritti di erede piuttosto che quelli di legittimario qualora dall'esame complessivo della domanda risulti che l'accertamento sia stato comunque richiesto per il recupero o la reintegrazione della quota di legittima lesa (cfr. Cass. Sez. II, ord. 27.10.2023 n. 29821).
Comunque, trattandosi di un'azione rigorosamente personale, l'eventuale intervenuta lesione della quota di legittima non sarebbe rilevabile d'ufficio (cfr. ex plurimis Cass. 23862/2023).
Rappresentatosi il possibile pervenimento alla propria qualificazione quale parte della simulazione
(in qualità di erede), parte convenuta eccepiva l'opportunità di avvalersi ugualmente della prova per presunzioni ex art. 2729 c.c., rientrando nella terza eccezione al divieto di prova testimoniale di cui all'art. 2724 c.c..
In particolare, riconduceva la perdita incolpevole del documento che fornisce la prova della simulazione, la controdichiarazione scritta, al fatto che “il convenuto nel caso di specie mai potrà essere in possesso di una controdichiarazione scritta tra le parti dell'atto simulato in suo danno essendo appunto il danno provocato al GN la causa del negozio stesso.” (v. p. 2 CP_1
memoria di replica conv.).
La giurisprudenza, sul punto afferma chiaramente la necessità che chi invoca a proprio favore un documento dimostri, oltre all'esistenza del documento che forniva prova e al suo contenuto, anche che la perdita si è verificata senza sua colpa. Dimostrazione che, segnatamente, dovrebbe emergere da una prova preventivamente e specificamente dedotta, non potendo essere desunta per implicito dalle condizioni personali e soggettive della parte (cfr. Cass. 23288/2005).
Tanto non veniva osservato nel caso di specie, non risultando all'evidenza sufficiente l'affermazione dell'odierno convenuto relativamente al ruolo ricoperto nella vicenda.
40 Pertanto, i terreni siti in RI (VE), individuati al catasto terreni Comune di Venezia al foglio
179, particelle 886, 1182, 1183 e 1184, rimangono estranei alla successione.
Infine, per quanto concerne le somme di denaro prima facie rivolte a beneficio di parte attrice in vita del de cuius, parte convenuta chiedeva la condanna “a restituire tutte le somme di denaro prelevate dal conto cointestato con il de cuius”.
Eccezion fatta per i bonifici o le operazioni specificamente giustificate (v. memoria di replica att.), parte attrice affermava che “il denaro ad essi relativo è stato consegnato al padre ed utilizzato per sue esigenze e in parte lasciato all'attrice a titolo di liberalità d'uso” (v. p. 5 comparsa conclusionale att.).
Come già osservato nelle fasi iniziali della vertenza (v. ordinanza del 12.10.2021), stante il non contestato rapporto di collaborazione familiare negli ultimi anni di vita del de cuius, si riterrebbe verosimile la ricostruzione dell'attrice sui conti. Infatti, dalla lettura degli estratti conto bancari e dalla movimentazione del denaro del GN , risultano convincenti le delucidazioni relative CP alle consuetudini di spesa e all'impiego dei soldi da parte dello stesso. Per esempio, i lavori di manutenzione al piano terra dell'abitazione, descritti da parte attrice con prima e seconda memoria ex. art. 183 sesto comma c.p.c. a motivazione delle spese del padre, troverebbero riscontro nella descrizione dell'immobile resa con perizia dal c.t.u..
Non si rilevano quindi particolari esborsi che giustificherebbero la restituzione all'asse ereditario, eventualmente esorbitando dalla liberalità d'uso non soggetta a collazione ex art. 742 c.c..
È arrivato il momento di fare le somme e, per quanto concerne la quota del compendio mobiliare, si ritiene opportuno premettere e ribadire talune contingenze rilevanti.
Ripercorrendo le date e gli eventi di rilievo attinenti alla liquidità del conto corrente cointestato:
- il GN decedeva il 16.8.2016; CP
- tra il 24.8.2016 e il 29.8.2016, a saldo di debiti ereditari, dal conto corrente cointestato venivano effettuati pagamenti per un totale di € 2.761,40 (somma delle spese: € 1.450,00 per l'agenzia di pompe funebri, € 302,40 per le spese di inumazione e € 1.009,00 per la retta della casa di riposo presso cui era ricoverato il de cuius);
- il 30.8.2016, parte attrice trasferiva via bonifico su conto a sé intestato la metà della liquidità presente sul conto corrente cointestato, residuata dopo aver pagato gli esborsi sopracitati.
41 Precisamente, provvedeva a bonificarsi la somma di € 7.920,89 su cui incidevano € 2,00 di commissioni risultante, sottratte le spese, dalla divisione a metà della liquidità del conto corrente (pari a € 21.368,57).
Quindi:
€ 21.368,57 : 2 = € 10.684,285.
€ 10.684,285 - € 2.761,40 (debiti del de cuius pagati con provvista del conto cointestato) = €
7.922,885.
Che, sottratto il costo di bonifico pari a € 2,00 e previo arrotondamento dei decimali, giustifica l'importo di € 7.920,89 bonificati.
La stessa provvedeva altresì a trasferirsi € 40.000,00 di titoli del fu . CP
Per parte attrice: per quanto riguarda il calcolo della quota ereditaria dell'odierna attrice, si deve tenere conto della liquidità sul conto corrente alla data del 16.8.2016 (data di apertura della successione) che era inferiore a quella riportata nel precedente conteggio.
Dalla stessa va poi sottratto il saldo dei debiti ereditari, effettuato con provvista tratta dal conto.
Quindi: € 21.122,37 (liquidità al 16.8.2016) - € 2.761,40 (debiti / spese) = € 18.360,97.
Utilizzando le quote di 1/2 e 1/2 per ciascun erede, alla GNa spetterebbero di Parte_1 liquidità: € 18.360,97 : 2 = € 9.180,485.
Avendo già prelevato € 7.920,89 oltre ai € 2,00 di commissioni, ha diritto alla differenza, pari a
€ 9.180,485 - € 7.922,89 = € 1.257,595 arrotondati a € 1.257,59.
Inoltre, avendo diritto alla rifusione di € 1.000,00 per le spese di pubblicazione del testamento, la sua liquidazione complessiva viene determinata in € 2.257,59 (tenendo conto dei € 2,00 di commissioni).
Per quanto riguarda il valore dei titoli, invece, le spetterebbero € 80.114,38 : 2 = € 40.057,19.
Pertanto, avendo già prelevato € 40.000,00, ha diritto a trattenere quanto già riscosso e a ricevere ulteriori € 57,19.
Per parte convenuta: in merito alla liquidità del conto corrente, stante quanto premesso sul valore del conto corrente al 16.8.2016 (€ 21.122,37), sottratto il saldo dei debiti ereditari (€ 2.761,40), adottata quale quota di ripartizione ereditaria sul residuo 1/2 e 1/2 tra gli eredi e ridotto dei € 1.000,00 per spese di pubblicazione del testamento dovuti alla coerede, all'odierno convenuto spettano
€ 8.180,485, arrotondati a € 8.180,48.
42 Per quanto riguarda il valore dei titoli, invece, gli spettano € 80.114,38 : 2 = € 40.057,19.
Si è provveduto a stabilire gli importi spettanti, provvedendo sulla divisione del conto e dei titoli, con i conseguenti conguagli, nel proseguo.
Per le spese di lite si rimanda al definitivo.
P.Q.M.
Non definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, nella causa R.G. n. 6529/2020:
- dichiara inammissibile la domanda di parte convenuta volta all'accertamento della lesione di legittima, ancorché in via subordinata;
- dichiara l'estraneità alla successione dei terreni siti in RI (VE), individuati al catasto terreni
Comune di Venezia al foglio 179, particelle 886, 1182, 1183 e 1184, oggetto di compravendita con rogito del 5.5.2015 (rep. 41394, Notaio ); Per_1
- dichiara, allo stato, la necessità della vendita dell'immobile sito in RI (VE), via Ivancich n.
24, catastalmente individuato come da relazione tecnica del c.t.u. geom. dichiarando, anche CP_6
in vista delle operazioni di vendita, che in relazione a detto immobile parte attrice è titolare della quota di 11/18 mentre parte convenuta è titolare della quota di 7/18;
- dichiara che l'odierna attrice, con riferimento alla vicenda del conto corrente cointestato n.
C01/39/010015977 Banca della Marca, ha diritto ad un importo di € 2.257,59 per liquidità oltre a
€ 57,19 per titoli;
- dichiara che l'odierno convenuto, con riferimento alla vicenda del conto corrente cointestato n.
C01/39/010015977 Banca della Marca, ha diritto ad un importo di € 8.180,48 per liquidità oltre a €
40.057,19 per titoli;
- provvede sulla prosecuzione delle operazioni di divisione come da separata ordinanza.
Spese di lite al definitivo.
Venezia, 14.12.2024.
Il Giudice
Fabio Massimo Saga
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