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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 06/10/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Irene Abrusci ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 46 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2023 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Valdinievole n. Parte_1
11, nello studio dell'Avv. FERRARI MORANDI ESTER che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E
Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Roma, piazza delle Cinque Giornate 3, nello
[...] studio dell'Avv. Sandra Maria Colombino, che lo rappresenta e difende per procura generale alle liti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso in riassunzione (a seguito di declaratoria di difetto di competenza da parte del Tribunale di Viterbo) depositato il 29.12.2022, , Parte_1 premesso di aver già ottenuto il riconoscimento dell'invalidità nella misura dell'12% conseguente all'infortunio sul lavoro avvenuto il 04/11/2017, a seguito di una caduta accidentale durante l'orario di servizio, assumendo di aver subito ripercussioni fisiche e psicologiche ben più gravi, chiedeva al Tribunale di: TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
- dichiarare che a causa e per effetto del lavoro prestato il ricorrente ha subito l'infortunio professionale denunciato per cui merita una valutazione del danno nella misura minima del 16%
o anche di quella maggiore che sarà determinata nella disponenda CTU medico legale che sin d'ora si richiede;
CP_
- condannare l' alla erogazione in favore del ricorrente della rendita derivante o di giustizia con decorrenza e interessi come da legge (D l.vo n. 38/2000).
- in via subordinata, qualora sia riconosciuto solo un grado di inabilità superiore al 12%
(danno riconosciuto in via amministrativa) ed inferiore, complessivamente, al 16%, condannare CP_ l' alla erogazione in favore del ricorrente dell'indennizzo in capitale nei modi e nella misura di legge (D l.vo n. 38/2000);
- con vittoria di spese e compensi del procedimento da distrarsi.
L' si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in CP_1 fatto ed in diritto;
riteneva, infatti, corretta la quantificazione del grado complessivo di invalidità già effettuata in sede amministrativa nella misura dell'12%.
La causa, istruita documentalmente e previo espletamento di Ctu medico legale, veniva decisa all'odierna udienza come da dispositivo.
2.Osserva, innanzitutto, il Giudice che non è in contestazione tra le parti che il ricorrente abbia subito un infortunio sul lavoro in data 04/11/2017 e che abbia riportato, in conseguenza dello stesso, postumi di invalidità permanente.
Le contestazioni attoree oggetto del presente giudizio vertono, dunque, soltanto, in ordine alla quantificazione di tali postumi (riconosciuti da nella misura del 12% e pretesi CP_1 dal ricorrente nella misura del 16%).
3. È stata, pertanto, disposta CTU medico legale al fine di accertare l'effettiva entità dello stato invalidante.
Ebbene, il CTU, sottoponendo a visita il ricorrente, ha concluso che le conseguenze patologiche derivanti dall'infortunio del 04/11/2017 sono costituite da esiti di valido trauma distorsivo del ginocchio dx, con sofferenza post-contusiva del piatto tibiale, lesione completa del legamento crociato anteriore (LCA) trattata chirurgicamente mediante prelievo del III centrale del tendine rotuleo (semitendinoso e gracile malacici e non idonei al trapianto), ispessimento post contusivo-distrattivo dei legamenti collaterali, specie medialmente;
deficit
2 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
dell'estensione per i massimi gradi, riduzione della flessione pari a 20° circa, debole positività alla manovra del cassetto (+/--) ed al varo-stress(+/-).
Tenuto conto dei parametri di cui all'art. 13 d.lgs. n. 38/2000, il consulente ha verificato, poi, che le suddette lesioni hanno causato postumi permanenti configuranti un danno biologico complessivo nella misura del 14% (tenuto conto dei seguenti parametri: i codici in analogia 277,
278, 279, per la lesione totale del LCA trattata chirurgicamente e per l'ispessimento post distrattivo dei legamento collaterali - 8%; i codici 273, 275 e 276 per il deficit funzionale del g4).
4.Tali conclusioni, alle quali il CTU è pervenuto con ragionamento logico e coerente, analizzando attentamente e dettagliatamente le patologie che affliggono il ricorrente ed applicando in modo corretto i parametri di cui all'art. 13 d.lgs. n. 38/2000, devono essere integralmente recepite, anche considerando che non sono state oggetto di specifiche contestazioni delle parti (invero, soltanto nelle note di trattazione scritta ha effettuato CP_1 una contestazione, comunque del tutto generica perché priva della indicazione di puntuali motivi di doglianza).
5. Deve essere, dunque, dichiarato che a seguito dell'infortunio sul lavoro del 04/11/2017
ha subito una menomazione permanente dell'integrità Parte_1 psico-fisica da quantificare, sulla scorta dei criteri di cui all'art. 13 d.lgs. n. 38/2000, in complessivi 14 punti percentuali.
Di conseguenza, va resa conforme condanna dell' al pagamento del relativo CP_1 indennizzo, oltre accessori di legge, detratto quanto già corrisposto.
6.Quanto alle spese di lite, ritiene il Giudice che sussistano gravi motivi ex art. 92 c.p.c., così come interpretato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 77/2018) per la compensazione per metà tenuto conto della circostanza che il ricorrente chiedeva l'accertamento di una menomazione nella misura minima del 16% mentre è stata accertata una menomazione del 14% ed aveva già riconosciuto la menomazione stessa nella misura del 12%; la restante metà CP_1 delle spese seguono come di regola la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri del D.M. n. 55 del 2014 (così come modificato dal DM 147/2022) con riguardo allo scaglione di riferimento. Come previsto dall'art. 4 D.M. cit. si fa riferimento ai valori medi di cui alle tabelle allegate al decreto, ridotti del 50% in considerazione della non complessità della controversia, con esclusione della fase istruttoria stante l'assenza di alcuna attività istruttoria ulteriore alla produzione di documenti (cfr. Cass. 16 aprile 2021, n. 10206). Ai
3 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi, oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge. Tali spese vanno distratte in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
7. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico di atteso CP_1
l'esito del giudizio.
PQM
Ogni altra istanza disattesa, dichiara che, a seguito dell'infortunio sul lavoro del
04/11/2017, il ricorrente ha subito una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica che va quantificata, alla data del 31/10/2023 sulla scorta dei criteri di cui all'art. 13 d.lgs. n. 38/2000, in 14 punti percentuali.
Condanna l' al pagamento del relativo indennizzo, oltre accessori di legge, detratto CP_1 quanto già corrisposto.
Condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente di ½ delle spese di giudizio CP_1 che liquida per l'intero in complessivi euro 3.784,65 di cui € 3.291,00 per compensi ed € 493,65 per spese generali, oltre iva e c.p.a., da distrarsi.
Pone a definitivo carico di le spese di CTU liquidate in separato decreto CP_1
Civitavecchia, 06/10/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Irene Abrusci
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TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Irene Abrusci ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 46 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2023 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Valdinievole n. Parte_1
11, nello studio dell'Avv. FERRARI MORANDI ESTER che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E
Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Roma, piazza delle Cinque Giornate 3, nello
[...] studio dell'Avv. Sandra Maria Colombino, che lo rappresenta e difende per procura generale alle liti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso in riassunzione (a seguito di declaratoria di difetto di competenza da parte del Tribunale di Viterbo) depositato il 29.12.2022, , Parte_1 premesso di aver già ottenuto il riconoscimento dell'invalidità nella misura dell'12% conseguente all'infortunio sul lavoro avvenuto il 04/11/2017, a seguito di una caduta accidentale durante l'orario di servizio, assumendo di aver subito ripercussioni fisiche e psicologiche ben più gravi, chiedeva al Tribunale di: TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
- dichiarare che a causa e per effetto del lavoro prestato il ricorrente ha subito l'infortunio professionale denunciato per cui merita una valutazione del danno nella misura minima del 16%
o anche di quella maggiore che sarà determinata nella disponenda CTU medico legale che sin d'ora si richiede;
CP_
- condannare l' alla erogazione in favore del ricorrente della rendita derivante o di giustizia con decorrenza e interessi come da legge (D l.vo n. 38/2000).
- in via subordinata, qualora sia riconosciuto solo un grado di inabilità superiore al 12%
(danno riconosciuto in via amministrativa) ed inferiore, complessivamente, al 16%, condannare CP_ l' alla erogazione in favore del ricorrente dell'indennizzo in capitale nei modi e nella misura di legge (D l.vo n. 38/2000);
- con vittoria di spese e compensi del procedimento da distrarsi.
L' si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in CP_1 fatto ed in diritto;
riteneva, infatti, corretta la quantificazione del grado complessivo di invalidità già effettuata in sede amministrativa nella misura dell'12%.
La causa, istruita documentalmente e previo espletamento di Ctu medico legale, veniva decisa all'odierna udienza come da dispositivo.
2.Osserva, innanzitutto, il Giudice che non è in contestazione tra le parti che il ricorrente abbia subito un infortunio sul lavoro in data 04/11/2017 e che abbia riportato, in conseguenza dello stesso, postumi di invalidità permanente.
Le contestazioni attoree oggetto del presente giudizio vertono, dunque, soltanto, in ordine alla quantificazione di tali postumi (riconosciuti da nella misura del 12% e pretesi CP_1 dal ricorrente nella misura del 16%).
3. È stata, pertanto, disposta CTU medico legale al fine di accertare l'effettiva entità dello stato invalidante.
Ebbene, il CTU, sottoponendo a visita il ricorrente, ha concluso che le conseguenze patologiche derivanti dall'infortunio del 04/11/2017 sono costituite da esiti di valido trauma distorsivo del ginocchio dx, con sofferenza post-contusiva del piatto tibiale, lesione completa del legamento crociato anteriore (LCA) trattata chirurgicamente mediante prelievo del III centrale del tendine rotuleo (semitendinoso e gracile malacici e non idonei al trapianto), ispessimento post contusivo-distrattivo dei legamenti collaterali, specie medialmente;
deficit
2 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
dell'estensione per i massimi gradi, riduzione della flessione pari a 20° circa, debole positività alla manovra del cassetto (+/--) ed al varo-stress(+/-).
Tenuto conto dei parametri di cui all'art. 13 d.lgs. n. 38/2000, il consulente ha verificato, poi, che le suddette lesioni hanno causato postumi permanenti configuranti un danno biologico complessivo nella misura del 14% (tenuto conto dei seguenti parametri: i codici in analogia 277,
278, 279, per la lesione totale del LCA trattata chirurgicamente e per l'ispessimento post distrattivo dei legamento collaterali - 8%; i codici 273, 275 e 276 per il deficit funzionale del g4).
4.Tali conclusioni, alle quali il CTU è pervenuto con ragionamento logico e coerente, analizzando attentamente e dettagliatamente le patologie che affliggono il ricorrente ed applicando in modo corretto i parametri di cui all'art. 13 d.lgs. n. 38/2000, devono essere integralmente recepite, anche considerando che non sono state oggetto di specifiche contestazioni delle parti (invero, soltanto nelle note di trattazione scritta ha effettuato CP_1 una contestazione, comunque del tutto generica perché priva della indicazione di puntuali motivi di doglianza).
5. Deve essere, dunque, dichiarato che a seguito dell'infortunio sul lavoro del 04/11/2017
ha subito una menomazione permanente dell'integrità Parte_1 psico-fisica da quantificare, sulla scorta dei criteri di cui all'art. 13 d.lgs. n. 38/2000, in complessivi 14 punti percentuali.
Di conseguenza, va resa conforme condanna dell' al pagamento del relativo CP_1 indennizzo, oltre accessori di legge, detratto quanto già corrisposto.
6.Quanto alle spese di lite, ritiene il Giudice che sussistano gravi motivi ex art. 92 c.p.c., così come interpretato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 77/2018) per la compensazione per metà tenuto conto della circostanza che il ricorrente chiedeva l'accertamento di una menomazione nella misura minima del 16% mentre è stata accertata una menomazione del 14% ed aveva già riconosciuto la menomazione stessa nella misura del 12%; la restante metà CP_1 delle spese seguono come di regola la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri del D.M. n. 55 del 2014 (così come modificato dal DM 147/2022) con riguardo allo scaglione di riferimento. Come previsto dall'art. 4 D.M. cit. si fa riferimento ai valori medi di cui alle tabelle allegate al decreto, ridotti del 50% in considerazione della non complessità della controversia, con esclusione della fase istruttoria stante l'assenza di alcuna attività istruttoria ulteriore alla produzione di documenti (cfr. Cass. 16 aprile 2021, n. 10206). Ai
3 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi, oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge. Tali spese vanno distratte in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
7. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico di atteso CP_1
l'esito del giudizio.
PQM
Ogni altra istanza disattesa, dichiara che, a seguito dell'infortunio sul lavoro del
04/11/2017, il ricorrente ha subito una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica che va quantificata, alla data del 31/10/2023 sulla scorta dei criteri di cui all'art. 13 d.lgs. n. 38/2000, in 14 punti percentuali.
Condanna l' al pagamento del relativo indennizzo, oltre accessori di legge, detratto CP_1 quanto già corrisposto.
Condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente di ½ delle spese di giudizio CP_1 che liquida per l'intero in complessivi euro 3.784,65 di cui € 3.291,00 per compensi ed € 493,65 per spese generali, oltre iva e c.p.a., da distrarsi.
Pone a definitivo carico di le spese di CTU liquidate in separato decreto CP_1
Civitavecchia, 06/10/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Irene Abrusci
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