Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 13/04/2025, n. 1890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1890 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Sezione Prima CIVILE
R.G. 19032/2023
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, nella persona del dott. Gianluca Brol ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 19032/2023 R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti PAGANO MONICA e Pt_1 Pt_2 P.IVA_1
TAULA DANIELE
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. BONAVERA CP_1 C.F._1
ENRICO ERASMO
CONVENUTO
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669 c.c.) sulle seguenti conclusioni per parte attrice
“In via preliminare, autorizzare la società opponente alla chiamata in garanzia del CP_2
(nata il [...] a [...] con studio in Genova alla Via De Nicolay n. 5/2) ai CP_3
fini dell'accertamento di sue responsabilità professionali e per essere garantita in caso di accoglimento, anche parziale, della domanda proposta dall'opposto in sede monitoria
In via principale, nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda e, per l'effetto, in accoglimento della presente opposizione revocare il D.I. N. 1969/2023 pagina 1 di 6
lavori di ristrutturazione eseguiti presso il a Genova, per le Controparte_4
ragioni innanzi esposte e per quant'altro emergerà dall'espletanda CTU
Per l'effetto, in caso di parziale o totale accoglimento della domanda avversa, condannare il DL chiamato in causa a risarcire la ditta opposta della somma che il Tribunale riterrà di liquidare, mandando esente da responsabilità ed obbligazioni la società opponente
Condannare la società opposta, in via esclusiva o in via solidale con la chiamata in causa, al pagamento delle spese e competenze di giudizio in favore della società opponente con attribuzione ai procuratori costituiti che si dichiarano antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.” per parte convenuta
“Rigettare l'opposizione proposta, in quanto infondata per i motivi gradatamente esposti: e così confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto N. 1969/2023 emesso da Codesto
Tribunale Ill.mo in data 07/11/2023;
e pertanto condannare la Società opponente, in persona del legale rappresentante CP_5
pro tempore, al pagamento, in favore del conchiudente, anche, ove occorra, a titolo risarcitorio e/o, in via di gradato subordine, di arricchimento senza causa ex art. 2041 cod. civ., della somma capitale di € 86.738,89, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, o di quel diverso importo che sarà ritenuto di giustizia da Codesto Tribunale Ill.mo; condannare la stessa in persona come sopra, alla rifusione, in favore del CP_5
conchiudente, delle spese del presente giudizio”
FATTO e DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 14/12/2023 la ha opposto il decreto Parte_3
ingiuntivo N. 1969/2023 – R.G. N. 10408/2023, notificato il 07/11/2023, con cui il Tribunale di
Venezia aveva ingiunto il pagamento di € 86.738,89, oltre interessi e spese, in favore di
[...]
, titolare di impresa edile individuale. CP_1
E' pacifico che tra le parti venne stipulato un contratto di subappalto dd. 28/12/2021, relativo ad opere edili da realizzare presso il condominio di a Genova. Nel contratto Controparte_4
pagina 2 di 6 venne definita la prestazione a carico del Sig. e, altresì, vennero stabiliti il corrispettivo, le CP_1
modalità ed i termini di pagamento a carico di CP_5
In forza di tale contratto il Sig. – il quale ha allegato di aver eseguito i lavori edili, ma di CP_1
non aver ricevuto il pagamento da parte di – ha ottenuto il decreto ingiuntivo oggi CP_5
opposto, per la somma € 86.738,89 oltre accessori e spese. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, affermando di aver già pagato la somma CP_5 di € 70.000 in favore del Sig. quale acconto sui lavori affidati. L'opponente ha sostenuto CP_1
che tale importo, già corrisposto, sarebbe finanche superiore al valore delle opere effettivamente eseguite;
non ha, tuttavia, formulato domande tese alla restituzione di quanto, in tesi, indebitamente pagato.
Secondo Dueal, pertanto, nulla sarebbe ulteriormente dovuto in favore del Sig. CP_1
In sintesi, le parti concordano circa l'intervenuta risoluzione del contratto di subappalto e chiedono che si accerti il valore delle lavorazioni eseguite dal Sig. Laha, avuto riguardo all'opera prestata ed ai prezzi stabiliti nel contratto (cfr. Cass. Civ. n. 20460/2023 e Cass. Civ.
n. 27640/2018).
La causa è stata, dunque, istruita con CTU, con assegnazione al tecnico dell'incarico di rispondere al seguente quesito: “Dica il CTU se le opere edili di cui al contratto di subappalto dd. 28/12/2021 (doc. 12 parte opposta), realizzate presso il condominio di a Controparte_4
Genova, in particolare la manutenzione delle facciate e dei balconi, siano state eseguite a regola d'arte; accerti il valore delle opere eseguite e la congruità dei prezzi applicati con riferimento al computo metrico in atti (doc. 1 parte opposta)”.
Il CTU ha formulato la sua valutazione previa ispezione dei luoghi ed ha precisato di aver concentrato l'attenzione sulle facciate con orientamento sud ed est, essendo queste ultime le parti dell'edificio oggetto delle lavorazioni da parte di Sul punto ha precisato che Pt_4
“Non è stata presa in considerazione la facciata ovest, perché non compresa nel computo metrico e neanche la facciata nord perché, pur essendo ricompresa nel computo metrico appaltato, non è stata oggetto di attività lavorativa sia per interventi edilizi sull'immobile sia per montaggio di ponteggi”.
pagina 3 di 6 Il tecnico ha rilevato che “Dall'analisi degli esterni del caseggiato risulta che i lavori non sono stati completati secondo le voci originarie di computo metrico. Alcuni di essi sono stati solo parzialmente eseguiti in ragione di alcune lavorazioni ovvero sono stati eseguiti in una quota minore percentuale di esecuzione totale”. Ha aggiunto che “(…) si deve dare atto che dall'esame dei rilievi eseguiti sullo stato attuale e sulle evidenze fotografiche agli atti, non vi sono elementi che indichino o che mettano in dubbio la regola d'arte delle lavorazioni eseguite, ovvero che la loro esecuzione pregiudichi il completamento delle attività successive”.
Rispetto alle voci contabilizzate dalla DL, il CTU ha osservato che:
- Voci elenco da 1 a 14 - allestimento del cantiere: dalle evidenze fotografiche il cantiere risulta installato e la sua corrispondenza alle voci di computo, pur non essendo materialmente constatabili, vengono assunte nella quantificazione proposta dalla
Direzione Lavori
- Voci elenco da 15 a 33 - ponteggi: le quantità esposte dalla DL tengono in conto che il ponteggio lato nord non risulta installato e che la durata del nolo è pari a 13 mesi. Tali assunzioni risultano corrette, come pure sono corrispondenti le metrature dei ponteggi installati
- Voci elenco da 34 a 75 - facciate: sono assunte le quantificazioni della DL anche alla luce delle fotografie fornite da parte convenuta scattate nel corso del cantiere
- Voci elenco da 76 a 102 – balconi piccoli (tipo 1): le misurazioni della DL appaiono congruenti con lo stato di fatto attuale
- Voci elenco da 103 a 129 – balconi centrali (tipo 2): le misurazioni della DL appaiono congruenti con lo stato di fatto attuale
- Voci elenco da 130 a 156 – balconi ad angolo (tipo 3): le misurazioni della DL appaiono congruenti con lo stato di fatto attuale
- Voci elenco da 157 a 166 – oneri di sicurezza COVID-2019: si assumono le indicazioni della DL quale responsabile del cantiere
In esito alle operazioni peritali il CTU ha accertato che il valore delle opere eseguite da corrisponde ad € 139.237,75. Pt_4
pagina 4 di 6 A tale importo vanno aggiunte le spese per occupazione suolo pubblico, documentate in €
17.396,04, così per totali € 156.633,79. Si evidenzia, infatti, quanto alle predette spese, che il convenuto – ingiungente ha fornito la prova del pagamento dell'importo indicato (cfr. doc. 9 e
12 convenuto) ed ha, conseguentemente, diritto alla relativa rifusione.
Il CTU ha aggiunto che “Si precisa inoltre che i prezzi applicati della Direzione lavori sono congruenti al computo metrico in atti” e che “nella elaborazione dei SAL sono state inserite le seguenti ulteriori voci desunte dal prezziario delle opere edili con la relativa contabilizzazione: art 49 bis € 3.639,70; art. 59 bis € 3.639,70; art. 71 bis € 1.267,20; art. 71 tris € 401,28”.
La CTU risulta congruamente motivata ed è stata redatta in esito all'ispezione diretta dei luoghi, all'esame della documentazione depositata al fascicolo telematico, al contraddittorio con i CTP, le cui osservazioni sono state compiutamente valutate dal CTU. Pertanto,
l'elaborato peritale può costituire un riscontro probatorio attendibile ai fini della decisione.
Si evidenzia, del resto, quanto al contegno processuale delle parti, rilevante anche ai sensi dell'art. 116 c.p.c., che all'udienza dd. 28/05/2024 si era verbalizzato che “L'Avv. Paoletti
[difensore dell'opponente] dà atto di non accettare la proposta conciliativa formulata all'udienza dd. 16/05/2024. Manifesta la disponibilità a riconoscere eventuali differenze di valore individuate dal CTU, tenuto conto che la somma già corrisposta è superiore al valore delle attività svolte. Rinuncia a muovere ulteriori eccezioni e contestazioni rispetto a quanto verrà stimato dal CTU e si impegna a riconoscere il corrispettivo determinato dal medesimo
CTU nel termine di 30 giorni dal deposito dell'elaborato”.
In definitiva, considerato che ha già versato l'importo di € 70.000, come ha dato atto CP_5
l'ingiungente, la stessa va condannata a pagare l'ulteriore somma di € 86.633,79, oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 dal dovuto al saldo.
Il decreto ingiuntivo va, conseguentemente, revocato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, quanto alla fase monitoria, in € 1.121 per compensi;
€ 406,50 per esborsi;
15% spese generali;
iva e cpa come per legge.
Le spese della fase di opposizione si liquidano in € 7.217 per compensi, adottando i valori minimi dello scaglione di riferimento per le fasi di studio e di introduttiva, tenuto conto che la pagina 5 di 6 fase di studio è comune al monitorio;
€ 3.000 per fase di trattazione, tenuto conto del deposito di memorie istruttorie, delle plurime udienze celebrate e dell'espletamento di CTU;
valore minimo per la fase decisoria, tenuto conto della decisione ex art. 281-sexies c.p.c.; 15% spese generali;
iva e cpa come per legge.
Le spese di CTU vengono definitivamente poste a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, così decide:
- REVOCA il decreto ingiuntivo N. 1969/2023 R.G. 10408/2023
- CONDANNA parte opponente a pagare a parte opposta CP_5 [...]
la somma di € 86.633,79, oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 dal CP_1
23/06/2023 al saldo
- CONDANNA parte opponente a rifondere le spese di difesa sostenute CP_5
da parte opposta , liquidate, quanto alla fase monitoria, in € 1.121 per CP_1
compensi; € 406,50 per esborsi;
15% spese generali;
iva e cpa come per legge;
e, quanto alla fase di opposizione, in € 7.217 per compensi;
15% spese generali;
iva e cpa come per legge
- PONE le spese di CTU definitivamente a carico di parte opponente CP_5
Venezia, così deciso il 13/04/2025
Il Giudice
dr. Gianluca Brol
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