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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 27/10/2025, n. 1412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1412 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
_________ composta dai magistrati dr AR MU Presidente rel. est. dr Antonio CA Consigliere avv. Flavia Maria Fiorenza Buzzanca Giudice Ausiliario
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 270/2025 R.G.,
PROMOSSA DA
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.
OV VI;
APPELLANTE
CONTRO
, nata a [...] il [...] (C.F. ); Controparte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...] (C.F. ), in Controparte_2 C.F._2 proprio e quale amministratore di sostegno di , (C.F. ; Persona_1 C.F._3 entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli avvocati Dario Seminara e Lisa
Gagliano;
1 APPELLATI
E CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_3 C.F._4 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Vincenzo Cilia;
APPELLATO
E CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_4 C.F._5 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Enrico Cultrone;
APPELLATO
E CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_5 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Pietro
Recupero;
APPELLATO
*****
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione a seguito della discussione orale, giusta il disposto dell'art. 350bis c.p.c., all'esito dell'udienza del 22 ottobre 2025.
La Corte ha osservato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e (in proprio e Controparte_1 Controparte_2 quale amministratore di sostegno del fratello germano ), adivano il Tribunale di Per_1
Ragusa esponendo: che , coniuge della CA e padre degli altri Persona_2 ricorrenti, alle ore quattro del mattino del 15 agosto 2019, accusando un dolore ingravescente all'addome, si era recato, unitamente al figlio , al pronto soccorso CP_2 dell'ospedale R. Guzzardi di Vittoria;
che l'infermiere addetto al triage, gli Controparte_3 aveva in autonomia somministrato un antispastico ed un diuretico per via intramuscolare, senza coinvolgere il medico di turno o eseguire esami strumentali, così rassicurando il paziente che aveva lasciato l'ospedale; che, fatto rientro nella propria abitazione, il CP_2 aveva continuato ad accusare dolori, sempre più forti, fino a quando, sopraggiunti nel pomeriggio dello stesso giorno evidenti problemi respiratori, aveva richiesto l'intervento del
2 118 per il trasporto in ospedale, ove era giunto privo di vita alle quattro del pomeriggio.
Deducevano i ricorrenti che il decesso era stato causato dalla rottura di un aneurisma dell'aorta addominale sottorenale, la cui tempestiva diagnosi – da effettuare a mezzo di semplici esami radiologici - avrebbe consentito ai medici di intervenire in urgenza per la riparazione dell'arteria, con significative probabilità di sopravvivenza, del tutto negate dalla condotta dell'infermiere.
Chiedevano, pertanto, la condanna dell al Parte_1 risarcimento dei danni subiti iure proprio ed iure hereditatis.
Costituitasi in giudizio, l'azienda contestava le deduzioni avversarie e chiedeva il rigetto della domanda.
Chiedeva, altresì, di essere autorizzata a chiamare in causa e Controparte_3
, medico di turno al momento dell'ingresso del al pronto Controparte_4 CP_2 soccorso, chiedendo, in caso di soccombenza, la di loro condanna “in via esclusiva, ciascuno per il loro titolo come per legge (…) al pagamento di tutto quanto dovuto ai ricorrenti odierni, ovvero condannare gli stessi a rifondere all tutte le CP_6 somme, nessuna esclusa, che quest'ultima si trovasse condannata a corrispondere ai ricorrenti, anche in via solidale”.
Concessa la chiesta chiamata in causa, e si Controparte_3 Controparte_4 costituivano in giudizio negando ogni addebito.
chiedeva altresì, a ciò autorizzato, di chiamare in causa la Controparte_4
(alla quale è poi succeduta Controparte_7 Controparte_5
, in virtù dell'avvenuta stipulazione della polizza per la responsabilità civile in ambito
[...] professionale, chiedendo di essere da questa manlevato per il caso di condanna.
Costituitasi in giudizio, la compagnia assicuratrice instava per il rigetto delle domande proposte.
Con ordinanza del 23 gennaio 2025 il giudice adito, parzialmente accogliendo la domanda attrice, condannava l al risarcimento dei danni Parte_1 liquidati in: €. 277.681,00 in favore di;
€. 293.325,00 in favore di Controparte_1
; €. 301.147,00 in favore di , oltre ad interessi e rivalutazione Controparte_2 Persona_1 monetaria come descritto in parte motiva;
dichiarava inammissibile l'azione di rivalsa spiegata dall;
compensava fra i ricorrenti e l'azienda un Parte_1 ottavo delle spese del giudizio (ad eccezione di quelle afferenti il procedimento ex art. 696 bis c.p.c., che poneva interamente a carico dell'azienda), condannando l'azienda al pagamento dei residui sette ottavi e alla rifusione integrale delle spese in favore dei terzi
3 chiamati.
Avverso la sentenza l ha interposto appello sulla base di otto Parte_1 ragioni di censura.
Costituitisi in giudizio con separate comparse, gli appellati hanno resistito al gravame, chiedendone il rigetto.
La causa, sulle conclusioni come in atti precisate, è stata posta in decisione a seguito della discussione orale, giusta il disposto dell'art. 350 bis c.p.c., all'esito dell'udienza del 22 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo mezzo l'appellante censura la declaratoria di inammissibilità della domanda di rivalsa proposta nei confronti di e . Controparte_3 Controparte_4
Assume che l'art. 9 della legge n. 24/2017, quivi applicabile ratione temporis, non preclude l'applicazione del disposto dell'art. 269 c.p.c., né può essere interpretato nel senso di rimettere alla esclusiva volontà dell'attore la partecipazione al giudizio dell'esercente la professione sanitaria.
1.1 Il motivo è fondato.
Il Tribunale ha invero ritenuto che “alla luce della nuova normativa introdotta dalla
c.d. Legge Gelli – Bianco, spetta al danneggiato la scelta del soggetto da citare in giudizio, ovvero se convenire soltanto la struttura ospedaliera, o anche il sanitario ritenuto responsabile”, ed in particolare “dalla lettura del combinato disposto degli artt. 9 e 13 legge Contr n. 24/2017 appare con evidenza l'impossibilità per l di agire in via di rivalsa verso i sanitari nello stesso giudizio civile instaurato dagli attori nei confronti della sola struttura, e non anche dei medici ritenuti responsabili”.
Premesso che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, gli artt. 9 e 13 della legge n. 24/2017 (cd. legge Gelli - Bianco) non escludono espressamente la possibilità, per la struttura sanitaria, di utilizzare lo strumento della chiamata in causa del terzo al fine di esercitare l'azione di rivalsa nei confronti del sanitario, ritiene la Corte che l'interpretazione fornita dal Tribunale vada disattesa per diversi ordini di ragioni.
La legge n. 24/2017 — intervenuta a distanza di soli cinque anni dal precedente intervento sulla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie (c.d. mini riforma Balduzzi) — persegue il dichiarato intento di “garantire la sicurezza delle cure come parte costitutiva del diritto alla salute, aumentando le garanzie e le tutele per gli esercenti le professioni sanitarie e assicurando al paziente la possibilità di essere risarcito
4 in tempi più rapidi e soprattutto certi, a fronte di danni sanitari eventualmente subiti”.
Essa mira, dunque, a tutelare i pazienti, ma anche a porre rimedio alle forme di eccessiva responsabilizzazione degli esercenti la professione sanitaria, che nel tempo avevano dato luogo al fenomeno della cd. medicina difensiva.
In particolare, la riforma sancisce che la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c., delle loro condotte dolose o colpose (art. 7, comma 1), mentre l'esercente la professione sanitaria risponde del proprio operato nei confronti del danneggiato ai sensi dell'art. 2043 c.c., salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente (art. 7, comma 3).
La struttura sanitaria che abbia risarcito il danneggiato può esercitare, a sua volta,
l'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria, ma solo in caso di dolo o colpa grave, restando del tutto esclusa la possibilità per la struttura sanitaria di agire in via rivalsa in presenza di un diverso grado di colpa.
Recita, poi, l'art. 9 della riforma: “Se l'esercente la professione sanitaria non è stato parte del giudizio o della procedura stragiudiziale di risarcimento del danno, l'azione di rivalsa nei suoi confronti può essere esercitata soltanto successivamente al risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale ed è esercitata, a pena di decadenza, entro un anno dall'avvenuto pagamento” (comma 2); “La decisione pronunciata nel giudizio promosso contro la struttura sanitaria o sociosanitaria o contro
l'impresa di assicurazione non fa stato nel giudizio di rivalsa se l'esercente la professione sanitaria non è stato parte del giudizio” (comma 3); “In nessun caso la transazione è opponibile all'esercente la professione sanitaria nel giudizio di rivalsa” (comma 4); “In caso di accoglimento della domanda proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria privata o nei confronti dell'impresa di assicurazione titolare di polizza con la medesima struttura, la misura della rivalsa e quella della surrogazione richiesta dall'impresa di assicurazione, ai sensi dell'articolo 1916, primo comma, del codice civile, per singolo evento, in caso di colpa grave, non possono superare una somma pari al triplo del valore maggiore del reddito professionale, ivi compresa la retribuzione lorda, conseguito nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo. Il limite alla misura della rivalsa, di cui al periodo precedente, non si applica nei confronti degli esercenti la professione sanitaria di cui all'articolo 10, comma 2”, e dunque nel caso in cui gli esercenti svolgano la
5 propria attività al di fuori di una delle strutture sanitarie, ovvero prestino la loro opera all'interno delle stesse in regime libero-professionale ovvero che si avvalgano della stessa nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente (comma
6); “Nel giudizio di rivalsa e in quello di responsabilità amministrativa il giudice può desumere argomenti di prova dalle prove assunte nel giudizio instaurato dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria o dell'impresa di assicurazione se
l'esercente la professione sanitaria ne è stato parte” (comma 7).
Inoltre, ai sensi dell'art. 13 le strutture sanitarie devono comunicare all'esercente la professione sanitaria, nel termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della notifica dell'atto introduttivo, l'instaurazione del giudizio promosso nei loro confronti dal danneggiato (ovvero l'avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato). L'omissione, la tardività o l'incompletezza delle dette comunicazioni precludono l'ammissibilità delle azioni di rivalsa.
Tanto premesso, osserva la Corte che la generale applicabilità dell'istituto processuale di cui all'art. 269 c.p.c. non può soffrire limitazioni che la legge non preveda, rispondendo la detta norma al principio di economia processuale di cui all'art. 111, primo e secondo comma, Cost., funzionale ad una sollecita risposta giudiziaria alla domanda di tutela dei diritti.
Inoltre, non appare ragionevole che la partecipazione dell'esercente la professione sanitaria nel giudizio debba dipendere dalla scelta arbitraria dell'attore danneggiato, così pregiudicandosi anche il diritto di difesa della struttura sanitaria, atteso che, ove il sanitario non sia stato parte del giudizio, nella (successiva) azione di rivalsa non potrà fare stato la decisione pronunciata, né il giudice potrà desumere argomenti di prova dai mezzi istruttori colà assunti.
Del resto, dall'obbligo della struttura sanitaria di comunicare nel termine di 45 giorni all'esercente la professione l'avvenuta instaurazione del giudizio risarcitorio può desumersi l'intento del legislatore di consentire l'intervento volontario in causa dell'esercente ex art. 105 c.p.c. E ciò, a conferma che la sua facoltà di divenire parte del processo non deriva soltanto dall'iniziativa di colui che dà impulso al giudizio risarcitorio, ma, al contrario, può scaturire anche dall'esigenza del terzo in possesso di un proprio interesse dipendente dal titolo dedotto in causa, e dunque anche dall'impulso del convenuto principale che viene autorizzato dal giudice alla chiamata del terzo (ex artt. 106 e 269 c.p.c.).
Ma un ulteriore, decisivo argomento milita a favore della tesi qui sostenuta.
Ed invero, se per un verso il dato testuale dei commi 2 e 3 dell'art. 9 della novella
6 (“se l'esercente la professione sanitaria non è stato parte del giudizio”) non implica che l'attribuzione della qualità di parte del processo sia eccezionalmente demandata all'attore in via esclusiva, per altro verso l'esito dei lavori parlamentari che hanno dato la luce alla riforma di cui si discute – la cui analisi, com'è noto, concorre alla ricostruzione della volontà del legislatore – porta ad escludere che l'interpretazione possa andare nella direzione scelta dal primo giudice.
Ed invero, il testo originario dell'art. 9, licenziato dalla Camera dei deputati, prevedeva espressamente al comma secondo che “se il danneggiato, nel giudizio di risarcimento del danno, non ha convenuto anche l'esercente la professione sanitaria,
l'azione di rivalsa nei confronti di quest'ultimo può essere esercitata soltanto successivamente al risarcimento avvenuto sulla base del titolo giudiziale o stragiudiziale”.
Il testo definitivo, modificato dal Senato della Repubblica, suona invece nel senso che “se
l'esercente la professione sanitaria non è stato parte del giudizio o della procedura stragiudiziale di risarcimento del danno, l'azione di rivalsa nei suoi confronti piò essere esercitata soltanto successivamente al risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale
o stragiudiziale”, non potendo sfuggire all'interprete la sostituzione dell'inciso “se il danneggiato non ha convenuto anche l'esercente la professione sanitaria” con la ben diversa locuzione “se l'esercente la professione sanitaria non è stato parte del giudizio”, che porta ad escludere la possibilità che solo il danneggiato possa citare in giudizio l'esercente.
Pertanto, ove (come è presumibile avvenga) il diverso regime dell'onere probatorio in capo al danneggiato nell'ipotesi in cui promuova il giudizio nei confronti della sola struttura
(sulla quale incombe la responsabilità ex contractu) ovvero anche del sanitario (la cui responsabilità nei confronti del danneggiato è extracontrattuale) comporti che la scelta del danneggiato ricada sulla sola struttura, l'esercente la professione sanitaria potrà diventare parte del processo secondo le regole ordinarie, e dunque anche attraverso la chiamata in causa ex art. 269 c.p.c. su istanza della struttura convenuta.
2. Con il secondo motivo viene censurato il ragionamento del primo giudice, laddove ha ritenuto di escludere l'avvenuta estensione automatica della domanda attrice nei confronti dei terzi chiamati.
2.1 Il motivo è infondato.
Innanzitutto, in ragione della natura solidale dell'obbligazione dedotta in giudizio dall'attore, posta in capo all'azienda, oltre che all'esercente in colpa.
Del resto, già con riferimento alle fattispecie verificatesi anteriormente all'entrata in
7 vigore della riforma la Suprema Corte ha affermato il principio in base al quale poiché
l'esercente opera nel contesto dei servizi resi dalla struttura presso cui svolge l'attività, la sua condotta negligente non può essere isolata dal più ampio complesso delle scelte organizzative, di politica sanitaria e di razionalizzazione dei propri servizi operate dalla struttura, di cui il medico stesso è parte integrante, mentre l'art. 1228 c.c. fonda, a sua volta, l'imputazione al debitore degli illeciti commessi dai suoi ausiliari sulla libertà del titolare dell'obbligazione di decidere come provvedere all'adempimento, accettando il rischio connesso alle modalità prescelte, secondo la struttura di responsabilità da rischio d'impresa (cuius commoda eius et incommoda) ovvero, descrittivamente, secondo la responsabilità organizzativa nell'esecuzione di prestazioni complesse. Ne consegue che, se la struttura si avvale della collaborazione dei sanitari persone fisiche (utilità) si trova del pari a dover rispondere dei pregiudizi da costoro eventualmente cagionati (danno), e la responsabilità di chi si avvale dell'esplicazione dell'attività del terzo per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale trova radice non già in una colpa in eligendo degli ausiliari o in vigilando circa il loro operato, bensì nel rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione realizzandosi, e non potendo obliterarsi,
l'avvalimento dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i danni che al creditore ne derivino (cfr. Cass. nn. 28987/2019,
16488/2017).
Né la natura solidale dell'obbligazione muta, a seguito della riforma, per effetto del diverso titolo di responsabilità, contrattuale in capo alla struttura ed extracontrattuale in capo all'esercente.
Infatti, l'art. 2055 c.c., comma 1, richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone e anche nel caso in cui siano configurabili
(come nel caso di specie) titoli di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, atteso che l'unicità del fatto dannoso considerata dalla norma dev'essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come - ovvero si astrae dalla - identità delle norme giuridiche da essi violate (Cass., 1701/2019, n. 1070, Cass., 16/12/2005, n. 27713).
In secondo luogo, perché l'azienda sanitaria, costituendosi nel giudizio di primo grado, non ha affatto indicato i sanitari quali unici responsabili del fatto, limitandosi ad eccepire la mancanza di comportamenti colposi e del nesso causale, e ad agire in rivalsa nei loro confronti.
Infine, last but not least, osta in via definitiva all'estensione della domanda attrice nei
8 confronti dei terzi chiamati il fatto che i ricorrenti abbiano chiesto esclusivamente la condanna dell , giungendo financo, nelle note scritte del 26/11/2021, Parte_1 depositate entro il termine fissato in sostituzione dell'udienza, a chiarire in maniera inequivocabile di non voler estendere la domanda attrice nei confronti dei terzi chiamati (si legge nel detto atto: “Ed infatti, mentre il processo penale (con parte civile costituita) vede imputato solo l'infermiere (e non anche il medico come erroneamente Controparte_3 riportato da ), la presente azione è invece proposta nei confronti dell CP_8 [...]
. Del tutto diversi sono dunque, con buona pace di Parte_1
Controparte (v. sul punto proprio la corretta giurisprudenza citata da Controparte) i soggetti dei due procedimenti. Onde inapplicabili sono l'art. 75 c.p.p. e l'art. 295 c.p.c. (…), ma inoltre in questa sede i ricorrenti NON propongono alcuna domanda nei confronti dei Contr sanitari – e – chiamati in causa dall . Questi, invero, sono CP_3 CP_4
Contr chiamati in giudizio dalla affinché la stessa possa esercitare nei loro confronti azione di rivalsa (cfr. p. 8 comparsa di costituzione avversaria), ma, come detto, in questa sede
NON sono destinatari di alcuna domanda e/o azione da parte della odierna parte ricorrente”.
Ebbene, per principio dal quale non vi è motivo di discostarsi, anche qualora il convenuto evocato in causa estenda il contraddittorio nei confronti di un terzo assunto come l'effettivo titolare passivo della pretesa dedotta in giudizio dall'attore, se quest'ultimo si limiti a chiedere la sola condanna dell'originario convenuto, al giudice, in virtù del principio generale della domanda, è inibito il potere di emettere una statuizione di condanna nei confronti dello stesso terzo e a favore dell'attore (per tutte, si veda Cass.,
14/3/2024, n. 6930).
3. Con il terzo motivo l'azienda appellante assume che ha errato il primo giudice nel ritenere concluso con il il contratto di spedalità, atteso che non CP_2 Controparte_3 aveva registrato il paziente al triage di ingresso, notoriamente finalizzato a gestire la presa in carico dei pazienti che accedono al pronto soccorso;
che lo violando le più CP_3 elementari regole sull'accesso dei pazienti alla struttura sanitaria ed esercitando funzioni non previste per la sua mansione, “a titolo assolutamente personale e non nella veste di infermiere di turno, decideva di occuparsi del , di non registrare il suo accesso, lo CP_2 sottoponeva a terapia ed esame di ECG - che competevano solo al Medico -, effettuava una diagnosi e lo rimandava a casa” invece di avviarlo al medico di turno “il quale è il solo
a stabilire la terapia, le prestazioni sanitarie e le indagini strumentali da adottare”; che, in tal modo operando, lo aveva impedito alla struttura sanitaria di prestare la CP_3
9 necessaria assistenza al , ed anzi era probabile che i due si conoscessero “per cui CP_2 lo stesso non facendo passare dal triage il , perché magari c'erano altri CP_3 CP_2 pazienti in coda e voleva evitargli l'attesa, decideva in totale autonomia di occuparsi dell'anziano nel modo sopra descritto”.
3.1 Il motivo è infondato.
Ed invero, atteso che è la presa in carico di un paziente da parte della struttura sanitaria a determinare l'instaurazione del rapporto contrattuale atipico a prestazioni corrispettive, c.d. contratto di spedalità, nel caso di specie non può negarsi che siffatta presa in carico vi sia stata.
Osserva la Corte che, se per un verso nessuna prova è stata fornita dall'azienda oggi appellante in relazione all'esistenza di un rapporto personale fra l'infermiere addetto ad triage - che ha comunque utilizzato le strutture e i beni aziendali per effettuare l'ECG e somministrare i farmaci - idoneo ad impedire la nascita del rapporto contrattuale fra la struttura ed il paziente, per altro verso è noto che lo Stato o l'ente pubblico risponde civilmente del danno cagionato a terzi dal fatto penalmente illecito del dipendente anche quando questi abbia approfittato delle sue attribuzioni e agito per finalità esclusivamente personali o egoistiche ed estranee a quelle della amministrazione di appartenenza, purché la sua condotta sia legata da un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni o poteri che il dipendente esercita o di cui è titolare, nel senso che la condotta illecita dannosa - e, quale sua conseguenza, il danno ingiusto a terzi - non sarebbe stata possibile, in applicazione del principio di causalità adeguata e in base ad un giudizio controfattuale riferito al tempo della condotta, senza l'esercizio di quelle funzioni o poteri che, per quanto deviato o abusivo o illecito, non ne integrino uno sviluppo oggettivamente anomalo (per tutte, v. Cass., Sez. U., 16/05/2019, n. 13246).
Del resto, la stessa legge n. 24/2017 prevede la rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria in caso di dolo, oltre che di colpa grave.
Ciò detto, nel caso di specie, è pacifico che il si sia recato al pronto soccorso CP_2 dell'ospedale Guzzardi di Vittoria per ricevere le opportune cure mediche, accusando forti dolori addominali;
che ivi sia stato accolto dall'infermiere inserito nell'organizzazione aziendale ed addetto al triage, il quale, a dispetto delle mansioni della sua Controparte_3 qualifica (limitate al primo contatto con il paziente da soccorrere, all'acquisizione e alla raccolta di dati informativi necessari per un primo indirizzo al medico, unico competente ad eseguire la visita e le eventuali indagini - di laboratorio e strumentali - per effettuare le manovre di primo soccorso e somministrare la terapia, nonché indirizzare il paziente verso
10 la dimissione o verso il ricovero ospedaliero), e dunque di sua esclusiva iniziativa, violando le procedure standard e le disposizioni di protocollo, nonché le più elementari regole della pratica assistenziale, così sostituendosi al medico di turno, decise di sottoporre il CP_2 ad elettrocardiogramma e dedurne la sua normalità, di somministrare un farmaco antispastico ed un diuretico e di rimandare a casa il paziente senza alcuna documentazione di accompagnamento, svolgendo, quindi, un'attività diagnostica e terapeutica che non gli competeva (si veda la relazione di CTU in atti).
Tale condotta, che di fatto ha impedito al medico di turno di conoscere dell'esistenza del paziente all'interno della struttura, e così di intervenire tempestivamente in presenza di una condizione gravissima, qual è la rottura di un aneurisma addominale, ha cagionato la morte del paziente, dovuta ad arresto cardiaco conseguente a grave shock emorragico da rottura di aneurisma dell'aorta addominale sottorenale, dal momento che la corretta osservanza del protocollo e l'azione del medico avrebbero impedito – siccome accertato dai consulenti tecnici d'ufficio, le cui conclusioni sono affatto coerenti ed immuni da vizi logici e giuridici - il verificarsi dell'evento sulla base di un ragionevole criterio probabilistico.
I consulenti hanno infatti riferito che vi erano elementi fortemente indicativi per la patologia aneurismatica e che la presenza di un dolore addominale, anche in caso di urgenza relativa, soprattutto in un paziente anziano (il aveva 78 anni), consiglia di CP_2 effettuare quanto meno una ecografia addominale che nel caso di specie sarebbe stata, con elevata probabilità, in grado di chiarire l'origine della sintomatologia.
Ed ancora, hanno affermato i che “qualora fossero stati effettuati gli esami diagnostici specifici, come TC con mezzo di contrasto, RM, ecografia transtoracica (ETT) e trans esofagea (ETE), esami di semplice esecuzione ed efficaci (pari al 96-100% la TC spirale;
la RM pari all'85%, l'ecocardiogramma di buona efficacia e per nulla invasivo), si sarebbe potuta fare diagnosi tempestiva di dissecazione di aorta. Si ribadisce che la tempestività della diagnosi è anche fortemente legata alla percentuale di mortalità; quest'ultima è significativamente ingravescente più passa il tempo (1-3% per ogni ora dopo la comparsa dei sintomi, del 25% circa nelle prime 24 ore, del 70% dopo una settimana e dell'80 dopo due settimane)”.
Deve osservarsi, inoltre, che i consulenti tecnici d'ufficio hanno pienamente concordato con le risultanze della perizia svolta in fase di indagini preliminari nell'ambito del procedimento penale che ha coinvolto lo con la quale è stato accertato che CP_3 all'atto dell'arrivo del al P.S., lo stesso aveva già subìto una parziale rottura CP_2 dell'aneurisma aortico sottorenale, stante il dolore addominale incessante, ma il suo stato
11 emodinamico era ancora discreto, al punto che lo stesso riusciva a deambulare autonomamente, ed era cosciente e lucido, mentre successivamente, all'esito dell'omessa visita medica e della mancata formulazione di una corretta diagnosi e degli interventi medici del caso, le sue condizioni si erano irreversibilmente aggravate fino al decesso. In particolare, è stato in quella sede verificato che, se il fosse stato sottoposto all'iter CP_2 previsto in casi del genere, ovvero alla visita medica, con successiva prescrizione di ecografia addome e TC addome, avrebbe ricevuto una corretta diagnosi, con successivo tempestivo intervento di riparazione della rottura dell'aneurisma aortico sottorenale, che con una probabilità almeno del 60% avrebbe evitato l'exitus, secondo le più recenti e accreditate linee – guida in materia, considerato che al momento dell'accesso in ospedale si era in presenza di una situazione emodinamica normale pur con fattori di rischio costituti dall'ipertensione arteriosa e dall'età avanzata. Situazione che, col passare delle ore, riduceva in maniera esponenziale le probabilità di riuscita di un intervento chirurgico, e che nel giro di dodici ore ha condotto il malcapitato alla morta.
Ora, la presa in carico del non poteva certamente dipendere dalla formale CP_2 registrazione al triage, quale adempimento cui l'infermiere era tenuto nei confronti della struttura, e quindi fatto destinato ad avere una rilevanza meramente interna. Essa si realizzò, dunque, con il primo contatto con l'infermiere e con lo svolgimento di una CP_3
(solo astrattamente utile) attività assistenziale.
Pertanto, dalla condotta dello non può che discendere la responsabilità CP_3 dell'azienda appellante, nient'affatto esclusa dalla inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza della condotta del predetto dal programma condiviso di tutela della salute. Condotta, questa, che giustifica, in ragione della sua gravità, la rivalsa, ma non certamente l'assoluzione della struttura sanitaria ove il malcapitato si era recato per ricevere le opportune cure, siccome tenuta a rispondere anche nel caso di dolo dell'esercente.
4. Con il quarto ed il quinto motivo (indicati nell'atto come quinto e sesto) l'appellante censura l'elaborato dei consulenti tecnici nominati nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c.
Afferma che nella relazione non è stata indicata la percentuale di sopravvivenza (in base alla letteratura scientifica e alle fonti bibliografiche) del , ove fosse stata CP_2 tempestivamente trattata la sua patologia. Precisazione, questa, che a dire dell'appellante era indispensabile alla luce degli accertamenti svolti in sede penale.
Assume, inoltre, che il Tribunale avrebbe dovuto disporre un nuovo accertamento
12 tecnico.
4.1 I motivi sono infondati.
Il Tribunale, facendo propria la relazione dei consulenti nominati nel corso del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., che avevano condiviso integralmente la perizia espletata nell'ambito del procedimento penale a carico dello ha ragionato nel CP_3 senso di ravvisare “un “nesso causale diretto ed esclusivo” tra la condotta tenuta dallo
e l'evento letale ai danni del , atteso che, laddove il de cuius fosse stato CP_3 CP_2 correttamente avviato alla consulenza medica del P.S., e avesse ricevuto una giusta diagnosi e conseguente trattamento terapeutico, avrebbe avuto delle possibilità di sopravvivenza, all'esito dell'intervento di riparazione della rottura dell'aneurisma, del 60% in più, secondo le più recenti e accreditate linee – guida in materia”.
In particolare, richiamando la perizia in sede di indagini, ha affermato il primo giudice che “all'atto dell'arrivo del al P.S., lo stesso aveva già subìto una parziale rottura CP_2 dell'aneurisma aortico sottorenale, stante il dolore addominale incessante, ma il suo stato emodinamico era ancora discreto, al punto che lo stesso riusciva a deambulare autonomamente, ed era cosciente e lucido, mentre successivamente, all'esito dell'omessa visita medica e della mancata formulazione di una corretta diagnosi e degli interventi medici del caso, le sue condizioni si erano irreversibilmente aggravate fino al decesso.
Gli stessi consulenti del P.M. riferiscono che, se il fosse stato sottoposto CP_2 all'iter previsto in casi del genere, ovvero alla visita medica, con successiva prescrizione di ecografia addome e TC addome, avrebbe ricevuto una corretta diagnosi, con successivo tempestivo intervento di riparazione della rottura dell'aneurisma aortico sottorenale, che con una probabilità almeno del 60% avrebbe evitato l'exitus finale del paziente, come previsto nelle linee guida, soprattutto in una situazione emodinamica normale”.
Che lo stato emodinamico del fosse discreto al momento dell'ingresso al CP_2 pronto soccorso è stato dal primo giudice desunto, sulla scorta della relazione di c.t.u.,
“dalla descrizione dei sintomi riferiti dal all'infermiere e dai parametri ricavati dalla CP_2 misurazione della pressione arteriosa e dall'ECG effettuato. Inoltre questo dato è comprovato anche dal fatto che il decesso è avvenuto circa 11-12 ore dopo l'arrivo in pronto soccorso”.
La medesima relazione, poi, precisa che al momento dell'accesso al pronto soccorso il presentava già la rottura dell'aneurisma, e che “la tempestività della diagnosi è CP_2 anche fortemente legata alla percentuale di mortalità; quest'ultima è significativamente ingravescente più passa il tempo (1-3% per ogni ora dopo la comparsa dei sintomi, del
13 25% circa nelle prime 24 ore, del 70% dopo una settimana e dell'80 dopo due settimane)”.
A fronte di sì compiuto ragionamento, del tutto generiche appaiono le contestazioni dell'appellante, che non tengono conto (pur senza contestare l'utilizzazione della perizia svolta in sede penale, del resto richiamata dalla consulenza tecnica espletata in causa) della piena congruenza dei due elaborati tecnici, e della loro completa interazione.
4.2 Affatto priva di pregio, poi, è la deduzione afferente il fatto che i consulenti non avrebbero quantificato il danno da perdita del rapporto parentale. Attività, questa, che pertiene al giudice, la cui valutazione non è stata dall'appellante censurata.
5. Con il sesto motivo (indicato nell'atto come settimo) viene dedotto che ha errato il
Tribunale nel non considerare il concorso del fatto colposo del creditore, ex art. 1227 c.c., atteso che il ed i suoi familiari avevano ritardato, una volta fatto rientro a casa, la CP_2 richiesta di assistenza medica, nonostante le condizioni di salute fossero peggiorate.
5.1 La doglianza è infondata.
Basti considerare, sul punto, che: il era stato rassicurato da CP_2 Controparte_3 sul proprio stato di salute;
ben pochi interventi (un ECG ed una iniezione intramuscolo) erano stati svolti, a dimostrazione dell'inesistenza di una situazione preoccupante;
il paziente era stato “dimesso” dal pronto soccorso (con procedura, come si è detto, del tutto sprezzante delle regole) ed invitato solo a ripresentarsi nel caso di peggioramento dei sintomi e a seguire le indicazioni date dal cardiologo di fiducia, soprattutto quelle relative alla dieta.
In tale situazione, giammai il avrebbe potuto immaginare, pur perdurando lo CP_2 stato di dolore, la gravissima condizione nella quale si trovava, essendo noto che non rientri fra gli obblighi del paziente né quello di avere specifiche cognizioni di scienza medica, né quello di sopperire alle mancanze del professionista.
6. Con il settimo motivo (indicato nell'atto come ottavo) si censura la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, ma “alla luce della fondatezza dei motivi esposti”, che sono tuttavia del tutto infondati.
6.1 Si lamenta, inoltre, l'appellante del fatto che il primo giudice abbia cumulato gli interessi con la rivalutazione monetaria.
6.2 Anche tale deduzione è infondata.
Ed invero, il Tribunale, dopo avere quantificato il danno in base alle Tabelle milanesi, ha poi sancito che “andranno calcolati gli interessi sulla somma devalutata sino alla data dell'evento lesivo (15.08.2019), e via via rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici
ISTAT”, in ossequio agli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità (si veda, per tutte,
14 Cass. 23/2/2005, n. 3747).
7. Accolto il primo motivo di appello, deve ora la Corte esaminare la domanda di rivalsa ribadita dall'appellante nei confronti di e . Controparte_3 Controparte_4
Giova osservare, innanzitutto, che l'azione di rivalsa, giusta il disposto dell'art. 9 della legge n. 24/2017, può essere esercitata solo in caso di colpa grave o dolo dell'esercente.
7.1 Ebbene, relativamente alla posizione di , non è ravvisabile Controparte_4 alcuna condotta illecita, essendo emersi dagli atti di causa come lo stesso non fosse stato informato della presenza del (il cui nominativo non venne nemmeno registrato al CP_2 triage) presso la struttura sanitaria, sicché egli non ebbe nemmeno la possibilità di visitare il paziente.
Fatti, questi, pacifici, tanto che l'appellante si limita ad esercitare l'azione di rivalsa nei confronti del detto medico, senza tuttavia descrivere in cosa sia consistita la condotta censurata.
Va dunque sul punto confermata la sentenza di primo grado, pur con una motivazione diversa rispetto a quella adottata dal primo giudice con la declaratoria di inammissibilità della domanda.
7.2 Diverso discorso, invece, deve farsi quanto alla posizione di alla Controparte_3 luce delle considerazioni che precedono.
La condotta dello stesso, sopra descritta, va infatti ascritta alla colpa grave, per la palese, eclatante violazione delle linee guida e delle buone pratiche clinico-assistenziali
(art. 5 legge n. 24/2017).
7.3 Ai sensi del già citato art. 9, comma 6, L. 24/2017, in caso di accoglimento della domanda proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria, la misura della rivalsa, in caso di colpa grave, non può superare una somma pari al triplo del valore maggiore del reddito professionale, ivi compresa la retribuzione lorda, conseguito nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo.
Entro tali limiti, dunque, va accolta la domanda di rivalsa proposta dall
[...]
nei confronti dello Parte_1 CP_3
8. Con l'ottavo motivo (indicato nell'atto come nono) viene criticata la statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali in favore della Controparte_5
sostenendo l'appellante che nessuna domanda aveva svolto nei confronti della
[...] detta compagnia, chiamata in causa dal . CP_4
8.1 Il motivo è infondato.
15 È noto, infatti, che in base al principio di causazione, congiunto a quello della soccombenza che governa la distribuzione delle spese legali, le spese processuali sostenute dal terzo evocato in causa dal convenuto devono essere a carico dell'attore quando la convocazione del terzo è necessaria rispetto alle argomentazioni dell'attore e tali argomentazioni si rivelano infondate e ciò indipendentemente dal fatto che l'attore non abbia mosso alcuna rivendicazione nei confronti del terzo. Al contrario, il rimborso è a carico della parte che ha convocato o fatto evocare il terzo in causa, se l'azione del convocante si rivela chiaramente infondata o palesemente arbitraria, configurando un uso abusivo del diritto di difesa (v., da ultimo, Cass. 7/3/2024, n. 6144).
Nel caso di specie, non essendovi elementi per ritenere che il abbia fatto CP_4 abuso del diritto di difesa (la compagnia assicuratrice è stata infatti chiamata in causa in forza dell'avvenuta stipulazione della polizza per la responsabilità professionale), correttamente le spese sono state poste a carico dell'azienda soccombente.
9. La regolamentazione delle spese va fatta secondo i criteri che seguono.
Deve provvedersi solo sulle spese del grado relativamente al rapporto fra l'azienda, da un lato, e gli appellati , (in proprio e nella qualità), Controparte_1 Controparte_2
ed dall'altro. Controparte_4 Controparte_5
Alla riforma della sentenza in punto di azione di rivalsa proposta dall'azienda nei confronti di segue, per tale rapporto processuale, la regolamentazione Controparte_3 delle spese di entrambi i gradi.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al
DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta (in particolare, per il presente grado, della trattazione della istanza di inibitoria per il capo di condanna dell'azienda al risarcimento dei danni in favore dei ricorrenti).
Le spese liquidate in favore di e (in proprio e Controparte_1 Controparte_2 nella qualità) vanno distratte in favore dei procuratori antistatari che ne hanno fatto richiesta.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto dall
[...]
avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Parte_1
Tribunale di Ragusa in data 23 gennaio 2025, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così provvede:
16 - In parziale accoglimento dell'appello, che rigetta nel resto, ed in riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento, in favore Controparte_3 dell , di quanto questa è stata condannata a Parte_1 pagare, anche per le spese processuali, in favore di e Controparte_1 CP_2
(in proprio e quale amministratore di sostegno di ), con i limiti di
[...] Persona_1 cui all'art. 9, comma sesto, L. 24/2017;
- Condanna l a rifondere, in favore di Parte_1
e (in proprio e quale amministratore di Controparte_1 Controparte_2 sostegno di ), le spese del grado, che liquida in complessivi €. Persona_1
22.000,00 oltre ad IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%:
Distrae le spese in favore degli avvocati Dario Seminara e Lisa Gagliano
- Condanna l a rifondere, in favore di Parte_1
ed le spese del grado, che liquida Controparte_4 Controparte_5 in €. 15.000,00 per ciascuno, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%;
- Condanna a rifondere, in favore dell Controparte_3 Parte_1
le spese del doppio grado, che liquida in €. 25.000,00 quanto al giudizio di
[...] primo grado ed in €. 18.000,00 quanto al presente grado, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte, il
24 ottobre 2025.
IL PRESIDENTE EST.
(AR MU)
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