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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 29/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 517/2023
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
- sezione lavoro -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai seguenti magistrati:
Paolo TALAMO Presidente
Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Silvia BURELLI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso in appello da
, in persona dell'Institore Avv. Nicola Nero, corrente in Roma, P.zza Parte_1
della Croce Rossa n. 1 (P.IVA , a mezzo dei suoi difensori e procuratori Avv. Marco P.IVA_1
Cappelletto (C.F. ) e Avv. Maria Giovanna Conti (C.F. C.F._1
, pec: , i quali dichiarano di voler ricevere le C.F._2 Email_1
comunicazioni e notificazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata elettivamente domiciliata presso lo Studio del primo in Email_2
Venezia-Mestre, Via G. Pepe n. 6, giusta mandato in in atti
Parte appellante contro
, , Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4 [...]
, , , CP_5 CP_6 Controparte_7 CP_8
Parti appellate contumaci
OGGETTO: appello avverso la sentenza non definitiva n. 727/2022 e la sentenza definitiva n.
1 129/2023 del Tribunale di VENEZIA – sezione lavoro
IN PUNTO: trattamento retributivo delle ferie
Conclusioni:
Per parte appellante:
“In riforma della sentenza non definitiva n. 727/2022, pubblicata in data 15.12.2022, e della sentenza
definitiva n. 129/2023, pubblicata in data 1.3.2023, rese inter partes dal Giudice Unico del Lavoro
nel giudizio R.G.L. n. 743/2022, non notificate, accogliersi il presente appello, con ogni conseguente
statuizione di legge”
Svolgimento del processo
1. Con le sopra indicate sentenze il primo giudice ha accolto le domande dei lavoratori, volte al riconoscimento di varie indennità e del diritto a ricevere per i giorni di ferie fruiti un trattamento retributivo equiparabile a quello previsto per i giorni di attività lavorativa. Ha altresì condannato la società alla rifusione delle spese di lite.
I sigg. , e sono CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 CP_6 CP_7 CP_8
dipendenti di , assunti nei vari anni con mansione di capo treno / capo servizi treno e Parte_1
inquadramento nel livello B – Tecnici Specializzati del CCNL Attività Ferroviarie 2016. Negli anni hanno usufruito dei giorni di ferie risultanti in atti. Hanno instaurato la presente causa lamentando che durante i periodi di ferie fruiti non sono state loro riconosciute alcune indennità e dunque hanno percepito un trattamento economico inferiore rispetto al trattamento economico percepito con riferimento ai periodi lavorati.
Il primo giudice con sentenza non definitiva ha riconosciuto il diritto al pagamento delle indennità e ha rimesso la causa in istruttoria per la determinazione del calcolo della retribuzione media. Successivamente con sentenza definitiva ha accolto le domande, così motivando:
“
1. Dunque accertato il diritto dei ricorrenti al pagamento, per ciascuna giornata di ferie, di
una retribuzione media comprensiva delle 'indennità di scorta' e 'di riserva' e di 'assenza dalla
residenza' di cui all'art. 31, comma 4 tabella B e di cui al comma 5 del medesimo articolo del
Contratto Aziendale dd.16.12.16 nonché dell'art. 77, co. 2, del CCNL Mobilità Controparte_9
Area contrattuale attività ferroviarie del 16.12.16 ed altresì comprensiva dell''indennità scorta vetture
2 eccedenti' di cui all'art.32 CCA e delle 'Provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno' di cui
all'art.36.5 CCA, nei limiti della prescrizione quinquennale anteriore al 18.7.2012, deve precisarsi
che:
2. – tale retribuzione media è data dai soli compensi percepiti a titolo di 'indennità di scorta'
e 'di riserva', di 'assenza dalla residenza' di 'indennità scorta vetture eccedenti' e di 'Provvigioni per
vendita titoli di viaggio a bordo treno' per i 12 mesi precedenti la fruizione delle ferie, diviso il numero
di giorni lavorati nel medesimo periodo, detratto l'importo fisso giornaliero di € 4,50;
3. – la differenza, per ciascun anno, andrà moltiplicata per il limite massimo di 4 settimane,
cioè 20 giorni avendo i ricorrenti una articolazione oraria di 5 gg alla settimana ovvero il numero
inferiore goduto.
4. Invero per calcolare quanto dovuto ai ricorrenti – a titolo di differenze retribuite sulla
retribuzione dei giorni di ferie – il divisore deve essere dato dai giorni di servizio effettivo, in quanto
il divisore 26 riguarda la retribuzione fissa mentre le indennità di cui si discute sono indennità variabili
che maturano solo in riferimento al servizio effettivo. Il divisore 26 è divisore convenzionale per
determinare la paga giornaliera in riferimento a retribuzioni che vengono determinate in un importo
mensile.
5. I giorni di ferie poi all'evidenza non possono che essere quelli risultanti dalle buste paga.
6. Inoltre, la retribuzione eurounitaria di ferie va riferita al periodo minimo di 4 settimane,
come affermato da Cass. Sez. L - , n. 20216 del 23/06/2022 «26. Sotto questo profilo, la gravata
pronuncia va, pertanto, confermata con la conseguente declaratoria di nullità dell'art. 10 CCNL
citato, a partire dal luglio 2014 (periodo in contestazione nella presente controversia), limitatamente
alle ferie annuali minime di quattro settimane. 27. Per i giorni eccedenti, non regolati dal diritto
dell'Unione, è stato, invece, affermato che spetta agli Stati membri determinare il riconoscimento
della retribuzione (sentenza CGUE 3.5.2012, C- 337/10, punto 36; sentenza CGUE Per_1
20.7.2016, C-341/15, punto 39), per cui la normativa europea e i principi Persona_2
giurisprudenziali sopra riportati non sono invocabili».
7. E tale periodo non può che essere 'di calendario' proprio perché essendovi articolazioni
orarie diverse si verrebbero a determinare differenze di trattamento. Invero, i lavoratori con una
3 articolazione oraria di 5 giorni alla settimana richiedendo 5 giorni di ferie godono di una settimana di
calendario di ferie, mentre i lavoratori con una articolazione oraria di 6 giorni alla settimana devono
richiedere, per godere dello stesso periodo di ferie, di 6 giorni di ferie e normalmente i CCNL si
occupano di questo aspetto e prevedono il n. massimo di giorni di ferie cui i lavoratori hanno diritto
differenziandoli in relazione all'articolazione oraria.
8. Orbene, se la previsione di 4 settimane dovesse essere intesa come 28 giorni di lavoro
effettivo e non 4 settimane di calendario, i lavoratori del primo gruppo avrebbero diritto ad un minimo
di quasi sei settimane di calendario di ferie mentre i lavoratori del secondo gruppo ad un minimo di
cinque settimane scarse.
9. La circostanza che in un passaggio la S.C. abbia fatto riferimento a 28 giorni non può
indurre a differenti conclusioni, posto che si tratta di un passaggio motivazionale in cui la Cassazione
ha chiaramente preso posizione su altra questione: «30. L'assunto, affermato nella fattispecie, che
per i giorni eccedenti il numero di 28 la esclusione dalla base del computo della retribuzione da
corrispondere nel periodo feriale della componente retributiva costituita dalla indennità di volo
integrativa, per quanto formante una riduzione di una certa consistenza della base stipendiale, non
garantisca una retribuzione sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia una esistenza
libera e dignitosa, non trova alcun riscontro negli atti, sia per il breve segmento temporale che viene
in rilievo (circa sette giorni), sia perché l'indagine che ha svolto il primo giudice a tal fine è stata
estesa all'intero periodo feriale, mentre il relativo giudizio di sufficienza e di proporzionalità avrebbe
dovuto essere limitato e riscontrato unicamente sui giorni eccedenti. 31. Il parametro normativo di
cui all'art. 36 Cost., utilizzato per il riconoscimento della componente della indennità di volo
integrativa nella retribuzione per ferie per i residui sette giorni eccedenti le quattro settimane, in una
materia non regolata dal diritto dell'Unione e rimessa, invece, alle parti collettive, non è stato, quindi,
correttamente applicato in punto di diritto e di fatto dal Tribunale di prime cure».
10. I ricorrenti hanno precisato che il c.c.n.l. all'art. 30 (nella versione del 2016) prevede i
seguenti numeri di giorni di ferie annui per chi ha anzianità fino a 8 anni: 20 giorni lavorativi, se
l'articolazione dell'orario settimanale è su 5 giorni;
24 giorni lavorativi, se l'articolazione è su 6 giorni
e che nel caso di specie trattasi di lavoratori tutti con articolazione su 5 giorni e pertanto alle 4
4 settimane di ferie - se considerate dalla Giudice come settimane da calendario - corrispondono 20
giorni lavorativi, con la conseguenza che il trattamento integrativo oggetto della presente causa
andrà applicato solo ai primi 20 giorni di ferie goduti in un anno e non agli eventuali successivi.
11. Occorre però tenere conto dei recuperi, ove infatti in un dato anno il singolo ricorrente
abbia goduto di un numero di giorni di ferie inferiori a 20 i restanti giorni dovranno essere considerati
negli anni successivi.
12. Deve dunque concludersi come in dispositivo anche in ordine alle spese di lite che
seguono la soccombenza e vengono liquidate - come in dispositivo - avuto riguardo ai valori medi
previsti dal DM 55/2014 e 147/2022 per le controversie di lavoro, scaglione € 5200-26.000
(indeterminato modesto), ridotto ex art. 4, comma 1, penultimo e ultimo periodo, DM cit., tenuto conto
del valore effettivo della controversia, che non è stata svolta attività istruttoria, del numero e della
complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (complesse e con profili di novità), dei
contrasti giurisprudenziali (come risultanti in atti), aumentato del 30% per ogni soggetto oltre il primo
fino ad un massimo di venti” (pagg. 4-6).
2. Per la riforma della sentenza ha proposto appello la soc. sulla base di Parte_1
quattro motivi di appello.
2.1. Con il primo motivo di appello la società ha impugnato la sentenza non definitiva per non avere accolto l'eccezione di genericità del ricorso introduttivo.
L'appellante ribadisce che i lavoratori avevano omesso di allegare e provare gli elementi costitutivi della domanda nonché avevano rivendicato indistintamente tutte le indennità contrattuali;
richiama Cass. n. 20216/2022 circa la valutazione sull'effetto dissuasivo della decurtazione delle indennità nella fruizione delle ferie;
evidenzia che la decadenza ex art. 414 c.p.c. ha carattere assoluto e inderogabile e deve essere rilevata d'ufficio.
2.2. Con il secondo motivo di appello la società ha impugnato la sentenza non definitiva per non avere accolto l'eccezione di prescrizione quinquennale delle differenze retributive maturate antecedentemente al 30.05.2017 (atteso che la notifica del ricorso introduttivo di primo grado è
avvenuta in data 30.05.2022).
L'appellante afferma che non pare accoglibile l'orientamento espresso da Cass. n.
5 26246/2022 e la sospensione della prescrizione sino alla cessazione del rapporto di lavoro deve ritenersi applicabile soltanto per i dipendenti aventi mera “tutela obbligatoria” ex art. 18 L. 300/1970
come da giurisprudenza di merito richiamata.
L'appellante precisa poi che nel caso di specie il CCNL (artt. 72 e 81) prevede un aumento della “paga base” mediante ulteriori elementi della retribuzione quali il salario professionale e l'indennità di turno, garantiti nelle giornate di ferie. Le voci che compongono la retribuzione nelle giornate di ferie sono altresì disciplinate dal contratto aziendale 2016 (artt. 14 e 31).
2.3. Con il terzo motivo di appello la società ha impugnato la sentenza non definitiva per aver ritenuto nulle le disposizioni contrattuali che limitano o escludono le indennità per i giorni di ferie.
L'appellante lamenta che il primo giudice ha dichiarato la nullità degli artt. 30.6 e 77, comma
2.4, CCNL Attività Ferroviarie 2016 e dell'art. 31, comma 5, Contratto Aziendale 2016 e ha pertanto riconosciuto ai lavoratori il diritto di percepire anche per i giorni di ferie l'indennità di utilizzazione professionale (IUP), l'indennità di assenza dalla residenza, l'indennità di scorta vetture eccedenti e le provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno.
La società evidenzia che il primo giudice non ha applicato correttamente al caso concreto i princìpi indicati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia Europea né
ha considerato che le specifiche indennità richieste ex adverso non hanno i requisiti per essere retribuite durante le ferie ai sensi della medesima giurisprudenza. In particolare: non sussiste un principio di onnicomprensività della retribuzione e la determinazione della nozione di retribuzione di riferimento è rimessa alla contrattazione collettiva (Cass. nn. 37589/2021, 24017/2015); la giurisprudenza europea afferma che la retribuzione ordinaria e la retribuzione delle giornate di ferie devono essere “paragonabili”, non necessariamente “coincidenti”, e riconosce il ruolo preminente della contrattazione collettiva in materia;
il contratto aziendale ha previsto la corresponsione della
IUP giornaliera ordinaria per le giornate a prestazione completa (art. 31, comma 4) e dell'indennità
ex art. 31, comma 5, per le giornate a prestazione incompleta e per le giornate di ferie;
l'indennità di assenza dalla residenza deve essere esclusa dal calcolo della retribuzione delle giornate di ferie,
poiché non è richiamata dal CCNL (art. 30, comma 6) e comunque è assimilabile ad un rimborso spese (Cass. S.U. n. 27093/2017); l'indennità di scorta vetture eccedenti (art. 32 del contratto
6 aziendale) integra un emolumento variabile ed eventuale, in quanto legato alla tipologia di mezzo che viene di giorno in giorno assegnato al capo treno;
le provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno (art. 36, comma 5, del contratto aziendale) non hanno natura retributiva, vengono corrisposte a fronte del maneggio di denaro che è attività non intrinsecamente collegata alla mansione di capo treno, sono meramente eventuali in quanto dipendono esclusivamente dal comportamento di terzi, sono commisurate non al contenuto delle mansioni bensì all'entità della sanzione che dipende dalla tipologia di treno e della sua percorrenza.
La società appellante rileva che l'impugnata sentenza, travisando le pronunce della Corte di
Giustizia Europea, finisce per remunerare la giornata di ferie in misura maggiore rispetto a quella di lavoro;
evidenzia che il primo giudice non ha valutato la sussistenza dell'effetto dissuasivo nella fruizione delle ferie;
richiama ampia giurisprudenza di merito;
osserva che le clausole della contrattazione collettiva sono legate da vincolo di inscindibilità e quindi la nullità di quelle per cui è
causa determina l'inevitabile caducazione delle previsioni contrattuali che disciplinano tali indennità.
2.4. Con il quarto motivo di appello la società ha impugnato la sentenza definitiva con riguardo al calcolo delle differenze retributive.
L'appellante si duole che il primo giudice non ha considerato le specifiche previsioni contrattuali (art. 68, comma 6, CCNL richiamato dall'art. 14 Contratto aziendale e dall'art. 31 CCNL
che disciplinano l'istituto delle ferie). Evidenzia che la retribuzione si basa su 26 giorni mensili e pertanto la retribuzione delle ferie deve essere calcolata con l'applicazione di tale divisore per determinare il valore giornaliero delle pretese indennità.
3. Gli appellati, a cui l'appello è stato notificato in data 25.9.2023, non si sono costituiti.
4. La causa è stata discussa dalla parte costituita ed è stata decisa all'udienza del 23.1.2025
come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è infondato e deve essere rigettato per le dirimenti ragioni che seguono, che assorbono ogni ulteriore questione.
5.1. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia dei lavoratori appellati che non si sono costituiti nonostante l'appello risulti regolarmente notificato il 25.9.2023.
7 6. Deve essere rigettato il primo motivo di appello: eccezione di nullità per genericità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Osserva il Collegio come, nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda, o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è
sufficiente la mancata indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, eventualmente anche alla luce della documentazione allegata al ricorso e in questo indicata, pur se non notificata unitamente al ricorso stesso.
La nullità sussiste allorquando, attraverso l'esame complessivo dell'atto, non sia assolutamente possibile l'individuazione dell'oggetto della domanda o delle ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fonda, perché in tal caso il convenuto non è messo in grado di predisporre le necessarie difese e il giudice non è posto in condizione di conoscere l'esatto oggetto del giudizio ai fini dell'esercizio dei suoi poteri di indagine e di decisione (cfr. Cass. n. 3143/2019).
Tali ipotesi di nullità non sussistevano nel caso di specie, poiché il ricorso di primo grado contiene la domanda di condanna generica di pagamento durante il godimento delle ferie di somme a titolo di retribuzione comprensiva delle indennità per cui è causa, con indicazione delle norme di legge e contrattuali sulle quali la domanda stessa era fondata, e dunque con sufficiente allegazione del petitum e della causa petendi.
7. Il Collegio ritiene, altresì, infondato il secondo motivo di appello, con cui l'appellante contesta il rigetto dell'eccezione di prescrizione da parte del primo giudice.
A tale proposito va richiamato l'orientamento già espresso dalla Sezione Lavoro con pronunce di questa Corte territoriale invocate dagli appellati (sentenza n. 588/2021 nonché n.
673/2022 della Corte di Appello Venezia, Sezione Lavoro), questione peraltro esaminata in termini assolutamente conformi nel costrutto argomentativo anche dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 26246/2022 (recentemente confermata da Cass. n. 11766/2024).
La Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: “Il rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs. n. 23 del 2015,
8 mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro
tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano
prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a
norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di
lavoro.”.
Nemmeno giova il richiamo alle recenti sentenze della Corte Costituzionale n. 128/2024 e
129/2024 laddove non solo le pronunce si riferiscono a tutele diverse da quelle di cui all'art. 18 dello
Statuto dei Lavoratori, ma anche perché anche nella disciplina del c.d. job act cui al Dlgs n. 23/2025
(c.d. tutele crescenti) risultante dagli interventi del giudice delle leggi non è prevista un'esclusiva tutela reintegratoria avverso i licenziamenti illegittimi.
8. L'appello risulta, altresì, infondato con riferimento al terzo motivo, con cui l'appellante contesta l'inclusione delle voci retributive per cui è causa nella retribuzione da corrispondersi in relazione alle giornate di ferie.
La giurisprudenza di legittimità (cfr. n. 13428/2019, Cass. n. 22401/2020) ha elaborato il concetto di “nozione europea di retribuzione" riferita alla retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, così come interpretata dalle pronunzie della Corte di Giustizia dell'Unione europea.
Tale norma dispone che “1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni
lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di
ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di
ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del
rapporto di lavoro”.
La CGUE, con le sentenze Wi. (C-155/10) e Lock (C-539/12), in sede di rinvio pregiudiziale,
ha interpretato tale norma nel senso che l'espressione “ferie annuali retribuite” comporta non solo che per la durata delle ferie annuali la retribuzione deve essere mantenuta, ma che al lavoratore deve essere assicurata “una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro”,
con la conseguenza che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio,
in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore” e ciò al fine di evitare “un
9 serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie”, in quanto una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie.
Nel caso in cui la retribuzione complessiva del lavoratore sia composta di diversi elementi,
per determinare il trattamento retributivo spettante durante le ferie annuali è necessario considerare ogni importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva che sia diretto a compensare qualsiasi disagio intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è chiamato a svolgere nonché quegli elementi della retribuzione che si ricollegano allo status personale e professionale del lavoratore (ad es. anzianità, qualità di superiore gerarchico,
qualifiche professionali).
Devono, invece, essere esclusi quegli elementi della retribuzione globale che sono esclusivamente diretti a coprire i costi occasionali o accessori che insorgono in occasione dell'esecuzione della prestazione lavorativa.
Secondo la giurisprudenza di legittimità dai principi espressi dalla giurisprudenza comunitaria si desume una “nozione europea di retribuzione”, dovuta al lavoratore durante il periodo delle ferie annuali ai sensi dell'art. 7 della direttiva 88/2003/CE, vincolante “ultra partes” in considerazione del
“valore di ulteriore fonte del diritto comunitario” che deve essere riconosciuto all'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE (cfr. Cass. civ. n. 13428/2019 cit.).
Tale nozione europea di retribuzione è stata funzionalmente collegata alla effettività del diritto al godimento delle ferie, che nell'ordinamento italiano è qualificato come “irrinunciabile” da una norma di rango costituzionale (art. 36, comma 3, Cost.) e trova una disciplina interna, a livello di fonti primarie, nell'art. 2109 c.c. e nell'art. 10 del Dlgs. n. 66/2003 ed è inderogabile dalle fonti negoziali/collettive in ossequio al principio di primazia del diritto UE.
Sulle questioni oggetto di controversia la Suprema Corte si è già espressa con plurime pronunce (cfr. da ultimo Cass. n. 14089/2024, Cass. n. 13932/2024 in contenzioso
[...]
relative alle cd. indennità di utilizzazione professionale (IUP), l'indennità per Controparte_10
assenza dalla residenza, l'indennità di scorta vetture eccedenti, l'indennità di vendita titoli) le cui motivazioni sono condivise dal Collegio e qui richiamate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118
disp. att. c.p.c.
10 La quantificazione della quota di indennità riconosciuta durante le ferie ad opera della contrattazione collettiva non può, infatti, in alcun modo escludere la valutazione, in sede giurisdizionale, della sua rispondenza alla sovraordinata normativa interna e sovranazionale.
Tale vaglio, da compiere secondo il fondamentale criterio di giudizio desumibile dall'assetto normativo e giurisprudenziale così tracciato, appare quello di una omogeneità tendenziale fra la retribuzione delle ferie annuali e quella ordinaria del lavoratore e prevale certamente sulla determinazione operata dalle parti sociali, il cui effetto dissuasivo rispetto alla fruizione delle ferie –
se accertato nel caso concreto – ne determina l'illegittimità per contrasto con fonti di rango prevalente.
In tale ottica risulta infatti decisiva – non già la misura solo parziale della decurtazione – bensì
la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito.
Il rapporto rilevante non è, quindi, quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento. Contrariamente
a quanto sostenuto dall'appellante, tale raffronto non può limitarsi alla sola prospettiva annuale, ma va calato nel breve periodo, ben potendo valutazioni di carattere immediato rivestire in concreto portata dissuasiva.
Sotto entrambi gli aspetti l'impugnata decisione risulta pienamente condivisibile.
In particolare, il primo giudice ha ritenuto decisiva la circostanza che le voci per cui è causa sono voci intrinsecamente collegate allo stato professionale del lavoratore e all'esecuzione delle mansioni che lo stesso è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro, in quanto correlate
- sia l'indennità per assenza dalla residenza, sia quella di utilizzazione - , agli orari effettuati e all'attività effettivamente prestata. Ne consegue la loro inclusione, in base al diritto comunitario di cui sopra, nel trattamento retributivo del periodo di ferie annuali.
L'appello non contiene una puntuale confutazione dell'assunto del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto le voci in questione intrinsecamente collegate allo stato professionale dei lavoratori.
Quanto all'indennità di utilizzazione professionale, dopo aver riassunto la sua evoluzione nel
11 tempo, parte appellante si è concentrata sulla circostanza che tale indennità viene comunque riconosciuta per una quota durante le giornate di ferie. Si tratta di rilievo non decisivo nel senso di escludere la portata dissuasiva di tale decurtazione (l'appellante non offre alcun elemento tale da indurre a ritenere che la decurtazione non sia dissuasiva).
A fortiori le predette considerazioni valgono per l'indennità di assenza dalla residenza e per le provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno, integralmente escluse dal calcolo della retribuzione feriale. Né ha addotto elementi tali da portare a escludere che tali indennità Parte_1
siano correlate alle mansioni ordinariamente svolte nei periodi lavorati, posto che è pacifico che, tra le attività proprie della qualifica di capo treno, rientri, in particolare, anche la vendita dei titoli a bordo treno, a nulla rilevando che tale mansione venga svolta anche dagli addetti alla biglietteria.
Invero, come già accertato da questo Collegio in contenziosi analoghi, l'indennità “provvigioni
per vendita titoli di viaggio a bordo treno” consiste in un'indennità inerente ad una mansione tipica del capotreno, che controlla i titoli di viaggio e cura la regolarizzazione degli stessi con emissioni di eventuali nuovi biglietti e sanzioni, e pertanto ha certamente natura retributiva.
Dunque, l'aleatorietà o l'occasionalità è forse meglio contenuta nella nozione di variabilità
della voce, non prevedibile ex ante, ma nondimeno rientrante nelle mansioni ordinarie del
, sicché tale voce, alla luce dei principi in precedenza evidenziati, deve includersi nella Parte_2
retribuzione feriale.
Trattasi, pertanto, di “importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento
all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore”
(Cass. 13932/2024, che ha incluso nella c.d. retribuzione feriale anche l'indennità di scorta vetture eccedenti, ed alla quale questo Collegio aderisce, anche ex art. 118 disp. att. c.p.c.).
L'appello è infondato anche laddove contesta l'inclusione, nella c.d. retribuzione feriale,
dell'indennità di scorta vetture eccedenti di cui all'art. 32, comma 2, sia del ccnl del 2016 sia del ccnl
2012 e di cui ai punti 1, 2 e 3 dell'art. 35 del Contratto Aziendale del 2003.
Come già accertato da questa Corte in contenziosi analoghi, l'indennità di scorta vetture eccedenti vale a compensare il disagio di dover effettuare il controllo di un numero maggiore di vetture, e si configura così quale maggiorazione dell'indennità di scorta.
12 Dunque, l'aleatorietà o l'occasionalità è forse meglio contenuta nella nozione di variabilità
della voce, non prevedibile ex ante, ma nondimeno rientrante nelle mansioni ordinarie del
, sicché anche tale voce, alla luce dei principi in precedenza evidenziati, deve includersi Parte_2
nella retribuzione feriale.
In definitiva, non è condivisibile la prospettazione dell'appellante per la quale la giurisprudenza comunitaria si limiterebbe a una più limitata nozione di “paragonabilità”, come condiviso dalla Corte d'Appello di Torino con la sentenza n. 457/2022 (annullata con rinvio da Cass.
n. 14089/2024 cit.).
Osserva la Corte, infine, che l'art. 10 del Dlgs. n. 66/2003 delega alla contrattazione collettiva solo l'introduzione di disposizioni di miglior favore o la disciplina della fruizione delle ferie, null'altro.
Di conseguenza, stante la natura imperativa ed incondizionata delle disposizioni contenute nell'articolo 31, paragrafo 2, della CDFUE. e nell'art. 7 c. 1 Dir. 2003/88, come interpretate dalla
Corte di Giustizia, le stesse si sostituiscono automaticamente ex art. 1419 co. 2 c.c. a tutte le norme in contrasto, senza che la nullità possa estendersi all'intero testo contrattuale o alla intera clausola regolatrice dell'istituto.
9. La Corte ritiene infondato, per come formulato, anche il quarto motivo di appello, nella parte in cui contesta il metodo di calcolo adottato dal primo giudice.
Il divisore 26, invocato dall'appellante, si applica solo a fini convenzionali ed alle competenze fisse, mentre per le competenze variabili– quali quelle oggetto di causa– che sono legate alle effettive presenze in servizio, il divisore convenzionale non è utilizzabile essendo a tal fine idoneo un divisore basato sulle presenze reali, al fine di individuare una retribuzione media basata sul periodo di lavoro effettivo, come richiesto dalla giurisprudenza GCUE (cfr. C-385/17, TORSTEN
HEIN, punto 37).
10. Per tutto quanto precede, che assorbe ogni ulteriore questione, l'appello deve essere rigettato.
11. Nulla sulle spese di lite del presente grado di giudizio, non essendosi parte appellata costituita.
12. Considerato che l'appello è stato rigettato ed è stato depositato dopo il 31.01.13 - data di
13 entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (cfr. art. 1 comma 17 l. 228/2012), che ha integrato l'art. 13 DPR 115/2002 - deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in capo alla parte appellante.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) nulla sulle spese di lite del grado;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali in capo a parte appellante per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 quater dello stesso art. 13.
Venezia, il giorno 23.1.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Silvia Burelli Paolo Talamo
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