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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/07/2025, n. 3771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3771 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VII Civile composta dai Sig.ri Magistrati:
dr. Paolo Mariani Presidente
dr.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere
dr. Giovanni D'Erme Giudice Ausiliario rel/est.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al numero di R.G. 6582/2017 vertente tra:
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, come da mandato in atti, Parte_1
dall'Avv. Antonello Racioppi, nonché e , entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_2 Parte_3
Giacomo Ambrosino, per procura in atti,
APPELLANTI
E
quale mandataria del in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e Controparte_1 Controparte_2
difeso dall'Avv. Rosario Tedeschi, come da mandato in atti,
APPELLATA
nonché
quale mandataria della in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato Controparte_3 CP_4
e difeso dagli Avvti. Daniele Discepolo e come da mandato in atti, Parte_4
Interventore ex art. 111 c.p.c.
1 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La società , e propongono appello avverso l'ordinanza resa ex art. Parte_1 Parte_5 Parte_3
702-ter c.p.c. in data 16.10.2017 dal Tribunale di Avellino, con la quale è stata rigettata l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1194/2015 emesso nei loro confronti ad istanza di , quale procuratore del Controparte_1 CP_2
per il pagamento della somma di euro 177.391,59 dovuta quali garanti della società
[...] Parte_6
Gli appellanti, con tre distinti motivi di impugnazione, eccepiscono la nullità dell'ordinanza con la quale il Giudice monocratico ha mutato il rito da ordinario a sommario, ex art. 183-bis c.p.c. all'epoca ancora vigente;
il mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione del credito;
l'errata liquidazione delle spese di lite in violazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014.
Nel giudizio si è ritualmente costituito l' eccependo l'inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c. Controparte_1
e chiedendone in ogni caso il rigetto, dichiarando inoltre espressamente di rinunciare al capo della sentenza che ha condannato gli appellanti alla rifusione della somma di euro 240,00 liquidata a titolo di esborsi per il giudizio di primo grado.
Nel corso del processo è poi intervenuta la quale successore a titolo particolare Controparte_3
dell'appellante nella posizione creditoria controversa, aderendo alle argomentazioni già svolte dall' CP_1
[...]
§§§
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame, atteso che i motivi di impugnazione come sopra sinteticamente riassunti sono sufficientemente chiari, sicché non ricorrono i presupposti per ritenere inammissibile l'impugnazione.
Con il primo motivo di gravame gli appellanti eccepiscono la nullità dell'ordinanza con la quale il Giudice monocratico ha mutato il rito da ordinario a sommario, ai sensi dell'art. 183-bis c.p.c. all'epoca vigente: sostengono che il provvedimento avrebbe violato il diritto di difesa per esser stato adottato dopo la concessione dei termini ex art. 183 c.p.c. anziché all'udienza di trattazione, come previsto dalla norma, e senza consentire ulteriore contraddittorio fra le parti;
inoltre, che la definizione del giudizio ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c. avrebbe ulteriormente compromesso il diritto di difesa delle parti, onerandole di impugnare il provvedimento nel termine breve di 30 giorni previsto dall'art. 702-quater c.p.c..
Il motivo è infondato, atteso che l'errata applicazione delle norme di rito – ove pure si possa ravvisare nel caso di specie – non può comportare la nullità della decisione, salvo che non abbia effettivamente pregiudicato il contraddittorio o il diritto di difesa della parte, ciò che nel caso di specie non si è verificato, tanto che gli appellanti
2 deducono tale pregiudizio ma, in concreto, non chiariscono quali diritti siano stati compromessi dalla decisione adottata dal Giudice monocratico.
Risulta, al contrario e come dagli stessi ammesso, che il Giudice ebbe a concedere i termini ex art. 183 c.p.c. per formulare le richieste istruttorie e che, all'esito, ritenendo di poter decidere la causa con il rito sommario ha adottato il provvedimento di mutamento del rito.
Ne consegue che, seppure la scansione temporale degli atti adottati dal Tribunale sia stata difforme da quella prevista dall'art. 183-bis c.p.c., nondimeno gli appellanti – proprio per tale ragione - hanno potuto svolgere tutte le proprie difese, ivi comprese le richieste istruttorie (peraltro, consistite soltanto nella inammissibile richiesta di una c.t.u. contabile finalizzata al ricalcolo del saldo del conto corrente intestato alla debitrice principale, in assenza di qualsivoglia domanda e contestazione sull'an debeatur, essendosi limitati ad eccepire la prescrizione dell'azione), sicché nessun pregiudizio possono aver subìto dalla decisione adottata dal Giudice monocratico.
Né può accedersi alla tesi dagli stessi sostenuta, per cui la definizione del procedimento ai sensi dell'art. 702-quater c.p.c. abbia compromesso il loro diritto di difesa, onerandoli di proporre l'impugnazione nel termine breve imposto da detta norma.
Invero, a prescindere dall'ovvio rilievo per cui l'impugnazione dei provvedimenti resi in primo grado non è un onere ma una facoltà della parte, la fissazione di un termine più o meno lungo per l'esercizio di tale facoltà non è rimessa alla discrezione del Giudice, essendo stabilita per legge, sicché nessun pregiudizio può essere derivato agli appellanti dalla definizione del giudizio con ordinanza ex art. 702-quater c.p.c. anziché con sentenza.
Con il secondo motivo gli appellanti ripropongono l'eccezione di prescrizione del credito portato dai titoli cambiari rilasciati in garanzia avanzata in primo grado e disattesa dal Tribunale di Avellino, contestando l'ordinanza laddove afferma che il decorso della prescrizione è stato validamente interrotto dall con la richiesta di altro e CP_1
precedente decreto ingiuntivo notificato nell'anno 2010, cui è seguita l'opposizione da parte degli odierni appellanti e che, pertanto, ha avuto effetto interruttivo della prescrizione.
Sostengono, a tal fine, che il precedente decreto ingiuntivo era fondato su titolo diverso da quello azionato con il ricorso monitorio del 2015 – oggetto della presente controversia – e che, pertanto, non sarebbe stato idoneo ad interrompere la prescrizione del credito portato dai titoli cambiari.
Anche tale argomentazione risulta infondata: il credito azionato dall' origina dall'atto di ricognizione di CP_1
debito sottoscritto in data 14.07.2003 dal debitore principale e dai Parte_6 Parte_7
(oggi , e , con il quale la
[...] Parte_1 Parte_5 Parte_3 Parte_6
si obbligava a rientrare dall'esposizione debitoria esistente nei confronti dell' relativa al conto CP_1
corrente n. 9459086/01/31 in essere presso la filiale di Avellino e ad un contratto di finanziamento, riconosciuta come pari ad euro 309.310,81, mediante versamenti rateali con decorrenza dal 31.07.2003 e sino al 30.03.2005.
3 A garanzia di tale obbligazione, di cui gli appellanti si sono costituiti garanti sottoscrivendo l'atto ricognitivo del
14.07.2003, venivano rilasciati in pari data all' n. 17 effetti cambiari sottoscritti anche dai garanti (odierni CP_1
appellanti), con data di scadenza in bianco e con autorizzazione all'istituto di credito a porre detti titoli all'incasso, previa apposizione della scadenza, in caso di inadempimento delle obbligazioni assunte con l'atto ricognitivo del
14.07.2003.
Verificatosi l'inadempimento, la società ha messo in mora i garanti con raccomandata a.r. del CP_1
17.05.2005, preannunciando di voler azionare i titoli rilasciati a garanzia, previa apposizione della data di scadenza del 27.05.2005; quindi, con ricorso depositato il 14.06.2010, ha chiesto ingiunzione di pagamento nei confronti degli stessi, per l'intero debito residuo derivante dall'esposizione debitoria della relativa al Parte_6
conto corrente n. 9459086/01/31, allegando a riprova dell'obbligazione assunta dagli odierni appellanti – oltre che il contratto di garanzia del 14.07.2003 - anche i titoli cambiari dagli stessi rilasciati.
Tale decreto ingiuntivo è stato notificato in data 25.08.2010 agli odierni appellanti e dagli stessi opposto, riconoscendosi il rilascio dei titoli a garanzia in favore della banca ed eccependosi tuttavia l'incompetenza del
Tribunale di Avellino, sia in ragione della loro residenza che del fatto che i titoli cambiari a garanzia erano stati emessi a CP_5
Il Tribunale di Avellino ha accolto tale eccezione, rilevando come il contratto autonomo di garanzia sottoscritto dagli appellanti in data 14.07.2003 unitamente agli effetti cambiari, si fosse perfezionato a ed ha pertanto revocato CP_5
il decreto ingiuntivo con sentenza n. 467/2012 emessa in data 16.03.2012.
Successivamente, l' ha proposto nuovo ricorso monitorio nel giugno 2015 – da cui origina il presente CP_1
giudizio – fondato sulla medesima esposizione debitoria della sulla medesima garanzia Parte_6
rilasciata in data 14.07.2003 dagli odierni appellanti in favore della debitrice principale, chiedendo ingiungersi ai garanti il pagamento della somma da quest'ultima dovuta per l'esposizione debitoria maturata sul conto corrente n.
9459086/01/31.
Anche tale decreto ingiuntivo (n. 1194/2015 emesso il 03.09.2015 dal Tribunale di Avellino), notificato agli odierni appellanti il 10.09.2015, è stato dagli stessi opposto, eccependosi questa volta la prescrizione decennale del credito rinveniente dai titoli cambiari, rispetto alla scadenza del 27.05.2005 sugli stessi apposta dall' e CP_1
deducendosi la mancanza di atti interruttivi successivi a tale scadenza.
Il Tribunale ha disatteso tale eccezione rilevando come la proposizione del primo ricorso per decreto ingiuntivo, notificato agli appellanti il 25.08.2010, sia da considerarsi atto idoneo ad interrompere la prescrizione, il cui dies a quo deve farsi decorrere dalla data di sottoscrizione dell'obbligazione di garanzia (14.07.2003) e non da quella di scadenza delle cambiali apposta dalla banca, poiché il titolo del credito azionato dalla banca non è costituito dalle cambiali bensì dalla garanzia rilasciata dagli odierni appellanti.
4 Questi ultimi, a sostegno del gravame, affermano invece che il decreto ingiuntivo del 2010 sarebbe fondato su titolo diverso (anzi, “su prova scritta diversa”) da quello azionato con il decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio, e pertanto non costituirebbe atto idoneo ad interrompere la prescrizione.
Per quanto sopra rilevato in fatto, il motivo di impugnazione è palesemente infondato: l' ha azionato CP_1 sempre la medesima garanzia rilasciata dagli appellanti il 14.07.2003 (mai disconosciuta) e relativa sempre allo stesso debito principale della costituito dall'esposizione debitoria in essere presso la Parte_6
filiale di Avellino;
i titoli cambiari sono stati prodotti a corredo della documentazione depositata a sostegno dei ricorsi monitori, ma il credito vantato ed azionato dall' non è mai stato quello portato dai titoli cambiari, il cui CP_1
importo totale, peraltro, era inferiore all'esposizione debitoria complessiva della bensì Parte_6
quello relativo al saldo passivo del conto corrente a quest'ultima intestato.
Risulta quindi corretta anche sul punto la decisione del Tribunale di Avellino, atteso che il termine di prescrizione deve farsi decorrere dall'inadempimento degli appellanti rispetto all'obbligazione assunta con il contratto di garanzia del 14.07.2003 (inadempimento peraltro manifestatosi in epoca successiva, ovvero nell'anno 2005 con il mancato saldo dell'esposizione debitoria relativa al conto corrente, come si evince dalla raccomandata di messa in mora del
17.05.2005) e che tale termine è stato validamente interrotto dalla notifica del primo decreto ingiuntivo (25.08.2010).
Parimenti infondato, infine, il terzo motivo di gravame relativo alla liquidazione delle spese di lite.
Posto, infatti, che la società appellata ha espressamente rinunciato agli esborsi liquidati dal primo Giudice, effettivamente non dovuti essendo la stessa convenuta anche in primo grado e non avendo proposto domande riconvenzionali, la liquidazione dei compensi appare corretta sulla base del D.M. n. 55/2014, dello scaglione di valore applicabile e delle tariffe all'epoca vigenti (2017).
Invero, al contrario di quanto sostenuto dagli appellanti, anche le fasi istruttoria e decisionale sono state svolte, essendo stati concessi ed utilizzati dalle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c. per il deposito delle memorie contenenti le richieste istruttorie ed altresì svolta l'udienza di discussione della causa che ha preceduto la decisione resa dal Tribunale di Avellino.
Il gravame va quindi rigettato con conseguente condanna degli appellanti alla rifusione delle spese di lite in favore dell' e dell'intervenuta liquidate come da dispositivo sulla base dei Controparte_1 Controparte_6
valori medi di cui al D.M. n. 55/2014 e dello scaglione di valore compreso fra 52.001,00 e 260.000,00 euro, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
la Corte così provvede:
5 1) rigetta il gravame proposto da e avverso l'ordinanza ex art. Parte_1 Parte_5 Parte_3
702-quater c.p.c. resa fra le parti in data 16.10.2017 dal Tribunale di Avellino a definizione del giudizio civile numero
RG. 4534/2015, che conferma integralmente;
2) condanna gli appellanti, in solido fra loro, alla rifusione delle spese del grado di giudizio in favore dell' CP_1
che liquida nella misura di euro 4.888,00 per compensi relativi alle fasi di studio ed introduttiva, oltre rimborso
[...] forfettario del 15%, Cassa Avvocati ed Iva, se dovuta, nella misura vigente;
ed in favore della Controparte_6
nella misura di euro 5.103,00 per la dase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cassa Avvocati ed Iva,
[...]
se dovuta, nella misura vigente;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti Parte_1 Parte_5
e , in solido fra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto
[...] Parte_3
per l'impugnazione, ex art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002.
Napoli, 09.07.2025
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VII Civile composta dai Sig.ri Magistrati:
dr. Paolo Mariani Presidente
dr.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere
dr. Giovanni D'Erme Giudice Ausiliario rel/est.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al numero di R.G. 6582/2017 vertente tra:
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, come da mandato in atti, Parte_1
dall'Avv. Antonello Racioppi, nonché e , entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_2 Parte_3
Giacomo Ambrosino, per procura in atti,
APPELLANTI
E
quale mandataria del in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e Controparte_1 Controparte_2
difeso dall'Avv. Rosario Tedeschi, come da mandato in atti,
APPELLATA
nonché
quale mandataria della in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato Controparte_3 CP_4
e difeso dagli Avvti. Daniele Discepolo e come da mandato in atti, Parte_4
Interventore ex art. 111 c.p.c.
1 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La società , e propongono appello avverso l'ordinanza resa ex art. Parte_1 Parte_5 Parte_3
702-ter c.p.c. in data 16.10.2017 dal Tribunale di Avellino, con la quale è stata rigettata l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1194/2015 emesso nei loro confronti ad istanza di , quale procuratore del Controparte_1 CP_2
per il pagamento della somma di euro 177.391,59 dovuta quali garanti della società
[...] Parte_6
Gli appellanti, con tre distinti motivi di impugnazione, eccepiscono la nullità dell'ordinanza con la quale il Giudice monocratico ha mutato il rito da ordinario a sommario, ex art. 183-bis c.p.c. all'epoca ancora vigente;
il mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione del credito;
l'errata liquidazione delle spese di lite in violazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014.
Nel giudizio si è ritualmente costituito l' eccependo l'inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c. Controparte_1
e chiedendone in ogni caso il rigetto, dichiarando inoltre espressamente di rinunciare al capo della sentenza che ha condannato gli appellanti alla rifusione della somma di euro 240,00 liquidata a titolo di esborsi per il giudizio di primo grado.
Nel corso del processo è poi intervenuta la quale successore a titolo particolare Controparte_3
dell'appellante nella posizione creditoria controversa, aderendo alle argomentazioni già svolte dall' CP_1
[...]
§§§
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame, atteso che i motivi di impugnazione come sopra sinteticamente riassunti sono sufficientemente chiari, sicché non ricorrono i presupposti per ritenere inammissibile l'impugnazione.
Con il primo motivo di gravame gli appellanti eccepiscono la nullità dell'ordinanza con la quale il Giudice monocratico ha mutato il rito da ordinario a sommario, ai sensi dell'art. 183-bis c.p.c. all'epoca vigente: sostengono che il provvedimento avrebbe violato il diritto di difesa per esser stato adottato dopo la concessione dei termini ex art. 183 c.p.c. anziché all'udienza di trattazione, come previsto dalla norma, e senza consentire ulteriore contraddittorio fra le parti;
inoltre, che la definizione del giudizio ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c. avrebbe ulteriormente compromesso il diritto di difesa delle parti, onerandole di impugnare il provvedimento nel termine breve di 30 giorni previsto dall'art. 702-quater c.p.c..
Il motivo è infondato, atteso che l'errata applicazione delle norme di rito – ove pure si possa ravvisare nel caso di specie – non può comportare la nullità della decisione, salvo che non abbia effettivamente pregiudicato il contraddittorio o il diritto di difesa della parte, ciò che nel caso di specie non si è verificato, tanto che gli appellanti
2 deducono tale pregiudizio ma, in concreto, non chiariscono quali diritti siano stati compromessi dalla decisione adottata dal Giudice monocratico.
Risulta, al contrario e come dagli stessi ammesso, che il Giudice ebbe a concedere i termini ex art. 183 c.p.c. per formulare le richieste istruttorie e che, all'esito, ritenendo di poter decidere la causa con il rito sommario ha adottato il provvedimento di mutamento del rito.
Ne consegue che, seppure la scansione temporale degli atti adottati dal Tribunale sia stata difforme da quella prevista dall'art. 183-bis c.p.c., nondimeno gli appellanti – proprio per tale ragione - hanno potuto svolgere tutte le proprie difese, ivi comprese le richieste istruttorie (peraltro, consistite soltanto nella inammissibile richiesta di una c.t.u. contabile finalizzata al ricalcolo del saldo del conto corrente intestato alla debitrice principale, in assenza di qualsivoglia domanda e contestazione sull'an debeatur, essendosi limitati ad eccepire la prescrizione dell'azione), sicché nessun pregiudizio possono aver subìto dalla decisione adottata dal Giudice monocratico.
Né può accedersi alla tesi dagli stessi sostenuta, per cui la definizione del procedimento ai sensi dell'art. 702-quater c.p.c. abbia compromesso il loro diritto di difesa, onerandoli di proporre l'impugnazione nel termine breve imposto da detta norma.
Invero, a prescindere dall'ovvio rilievo per cui l'impugnazione dei provvedimenti resi in primo grado non è un onere ma una facoltà della parte, la fissazione di un termine più o meno lungo per l'esercizio di tale facoltà non è rimessa alla discrezione del Giudice, essendo stabilita per legge, sicché nessun pregiudizio può essere derivato agli appellanti dalla definizione del giudizio con ordinanza ex art. 702-quater c.p.c. anziché con sentenza.
Con il secondo motivo gli appellanti ripropongono l'eccezione di prescrizione del credito portato dai titoli cambiari rilasciati in garanzia avanzata in primo grado e disattesa dal Tribunale di Avellino, contestando l'ordinanza laddove afferma che il decorso della prescrizione è stato validamente interrotto dall con la richiesta di altro e CP_1
precedente decreto ingiuntivo notificato nell'anno 2010, cui è seguita l'opposizione da parte degli odierni appellanti e che, pertanto, ha avuto effetto interruttivo della prescrizione.
Sostengono, a tal fine, che il precedente decreto ingiuntivo era fondato su titolo diverso da quello azionato con il ricorso monitorio del 2015 – oggetto della presente controversia – e che, pertanto, non sarebbe stato idoneo ad interrompere la prescrizione del credito portato dai titoli cambiari.
Anche tale argomentazione risulta infondata: il credito azionato dall' origina dall'atto di ricognizione di CP_1
debito sottoscritto in data 14.07.2003 dal debitore principale e dai Parte_6 Parte_7
(oggi , e , con il quale la
[...] Parte_1 Parte_5 Parte_3 Parte_6
si obbligava a rientrare dall'esposizione debitoria esistente nei confronti dell' relativa al conto CP_1
corrente n. 9459086/01/31 in essere presso la filiale di Avellino e ad un contratto di finanziamento, riconosciuta come pari ad euro 309.310,81, mediante versamenti rateali con decorrenza dal 31.07.2003 e sino al 30.03.2005.
3 A garanzia di tale obbligazione, di cui gli appellanti si sono costituiti garanti sottoscrivendo l'atto ricognitivo del
14.07.2003, venivano rilasciati in pari data all' n. 17 effetti cambiari sottoscritti anche dai garanti (odierni CP_1
appellanti), con data di scadenza in bianco e con autorizzazione all'istituto di credito a porre detti titoli all'incasso, previa apposizione della scadenza, in caso di inadempimento delle obbligazioni assunte con l'atto ricognitivo del
14.07.2003.
Verificatosi l'inadempimento, la società ha messo in mora i garanti con raccomandata a.r. del CP_1
17.05.2005, preannunciando di voler azionare i titoli rilasciati a garanzia, previa apposizione della data di scadenza del 27.05.2005; quindi, con ricorso depositato il 14.06.2010, ha chiesto ingiunzione di pagamento nei confronti degli stessi, per l'intero debito residuo derivante dall'esposizione debitoria della relativa al Parte_6
conto corrente n. 9459086/01/31, allegando a riprova dell'obbligazione assunta dagli odierni appellanti – oltre che il contratto di garanzia del 14.07.2003 - anche i titoli cambiari dagli stessi rilasciati.
Tale decreto ingiuntivo è stato notificato in data 25.08.2010 agli odierni appellanti e dagli stessi opposto, riconoscendosi il rilascio dei titoli a garanzia in favore della banca ed eccependosi tuttavia l'incompetenza del
Tribunale di Avellino, sia in ragione della loro residenza che del fatto che i titoli cambiari a garanzia erano stati emessi a CP_5
Il Tribunale di Avellino ha accolto tale eccezione, rilevando come il contratto autonomo di garanzia sottoscritto dagli appellanti in data 14.07.2003 unitamente agli effetti cambiari, si fosse perfezionato a ed ha pertanto revocato CP_5
il decreto ingiuntivo con sentenza n. 467/2012 emessa in data 16.03.2012.
Successivamente, l' ha proposto nuovo ricorso monitorio nel giugno 2015 – da cui origina il presente CP_1
giudizio – fondato sulla medesima esposizione debitoria della sulla medesima garanzia Parte_6
rilasciata in data 14.07.2003 dagli odierni appellanti in favore della debitrice principale, chiedendo ingiungersi ai garanti il pagamento della somma da quest'ultima dovuta per l'esposizione debitoria maturata sul conto corrente n.
9459086/01/31.
Anche tale decreto ingiuntivo (n. 1194/2015 emesso il 03.09.2015 dal Tribunale di Avellino), notificato agli odierni appellanti il 10.09.2015, è stato dagli stessi opposto, eccependosi questa volta la prescrizione decennale del credito rinveniente dai titoli cambiari, rispetto alla scadenza del 27.05.2005 sugli stessi apposta dall' e CP_1
deducendosi la mancanza di atti interruttivi successivi a tale scadenza.
Il Tribunale ha disatteso tale eccezione rilevando come la proposizione del primo ricorso per decreto ingiuntivo, notificato agli appellanti il 25.08.2010, sia da considerarsi atto idoneo ad interrompere la prescrizione, il cui dies a quo deve farsi decorrere dalla data di sottoscrizione dell'obbligazione di garanzia (14.07.2003) e non da quella di scadenza delle cambiali apposta dalla banca, poiché il titolo del credito azionato dalla banca non è costituito dalle cambiali bensì dalla garanzia rilasciata dagli odierni appellanti.
4 Questi ultimi, a sostegno del gravame, affermano invece che il decreto ingiuntivo del 2010 sarebbe fondato su titolo diverso (anzi, “su prova scritta diversa”) da quello azionato con il decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio, e pertanto non costituirebbe atto idoneo ad interrompere la prescrizione.
Per quanto sopra rilevato in fatto, il motivo di impugnazione è palesemente infondato: l' ha azionato CP_1 sempre la medesima garanzia rilasciata dagli appellanti il 14.07.2003 (mai disconosciuta) e relativa sempre allo stesso debito principale della costituito dall'esposizione debitoria in essere presso la Parte_6
filiale di Avellino;
i titoli cambiari sono stati prodotti a corredo della documentazione depositata a sostegno dei ricorsi monitori, ma il credito vantato ed azionato dall' non è mai stato quello portato dai titoli cambiari, il cui CP_1
importo totale, peraltro, era inferiore all'esposizione debitoria complessiva della bensì Parte_6
quello relativo al saldo passivo del conto corrente a quest'ultima intestato.
Risulta quindi corretta anche sul punto la decisione del Tribunale di Avellino, atteso che il termine di prescrizione deve farsi decorrere dall'inadempimento degli appellanti rispetto all'obbligazione assunta con il contratto di garanzia del 14.07.2003 (inadempimento peraltro manifestatosi in epoca successiva, ovvero nell'anno 2005 con il mancato saldo dell'esposizione debitoria relativa al conto corrente, come si evince dalla raccomandata di messa in mora del
17.05.2005) e che tale termine è stato validamente interrotto dalla notifica del primo decreto ingiuntivo (25.08.2010).
Parimenti infondato, infine, il terzo motivo di gravame relativo alla liquidazione delle spese di lite.
Posto, infatti, che la società appellata ha espressamente rinunciato agli esborsi liquidati dal primo Giudice, effettivamente non dovuti essendo la stessa convenuta anche in primo grado e non avendo proposto domande riconvenzionali, la liquidazione dei compensi appare corretta sulla base del D.M. n. 55/2014, dello scaglione di valore applicabile e delle tariffe all'epoca vigenti (2017).
Invero, al contrario di quanto sostenuto dagli appellanti, anche le fasi istruttoria e decisionale sono state svolte, essendo stati concessi ed utilizzati dalle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c. per il deposito delle memorie contenenti le richieste istruttorie ed altresì svolta l'udienza di discussione della causa che ha preceduto la decisione resa dal Tribunale di Avellino.
Il gravame va quindi rigettato con conseguente condanna degli appellanti alla rifusione delle spese di lite in favore dell' e dell'intervenuta liquidate come da dispositivo sulla base dei Controparte_1 Controparte_6
valori medi di cui al D.M. n. 55/2014 e dello scaglione di valore compreso fra 52.001,00 e 260.000,00 euro, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
la Corte così provvede:
5 1) rigetta il gravame proposto da e avverso l'ordinanza ex art. Parte_1 Parte_5 Parte_3
702-quater c.p.c. resa fra le parti in data 16.10.2017 dal Tribunale di Avellino a definizione del giudizio civile numero
RG. 4534/2015, che conferma integralmente;
2) condanna gli appellanti, in solido fra loro, alla rifusione delle spese del grado di giudizio in favore dell' CP_1
che liquida nella misura di euro 4.888,00 per compensi relativi alle fasi di studio ed introduttiva, oltre rimborso
[...] forfettario del 15%, Cassa Avvocati ed Iva, se dovuta, nella misura vigente;
ed in favore della Controparte_6
nella misura di euro 5.103,00 per la dase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cassa Avvocati ed Iva,
[...]
se dovuta, nella misura vigente;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti Parte_1 Parte_5
e , in solido fra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto
[...] Parte_3
per l'impugnazione, ex art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002.
Napoli, 09.07.2025
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
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