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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 05/06/2025, n. 1963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1963 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7029/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione settore CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 5.6.2025 ad ore 13,40 innanzi al dott. Alessandro Ghelardini, sono comparsi:
l'avv. Alice Vomero in sost avv BARCHIELLI FRANCESCO
l'avv. Alessio Castelli in sostituzione avv. LAIS NICOLA per CP_1
Il Giudice invita le parti alla discussione.
I procuratori delle parti discutono brevemente la causa riportandosi agli atti;
rinunciano a comparire alla lettura del provvedimento e si allontanano.
Il Giudice all'esito della Camera di Consiglio in data 6.6.2025 pronuncia ai sensi dell'art. 429 e 447 bis c.p.c. la seguente
SENTENZA dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
OGGETTO: Locazione di immobile ad uso diverso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di intimazione e contestuale citazione per la convalida il Parte_1
conveniva in giudizio la per sentir convalidare lo sfratto per morosità
[...] CP_2 relativamente all'immobile costituito dal lastrico solare del palazzo comunale sito in Pt_1
meglio descritto in atti, e per l'emissione di D.I. per € 31.080,00 IVA esclusa a titolo
[...]
di canoni insoluti.
A fondamento delle richieste l'attore allegava di aver concesso in locazione alla convenuta l'immobile con contratto del 29 gennaio 2019 per uso diverso dall'abitativo (mantenimento impianto telefonia cellulare), avente durata di 8 anni e 11 mesi al canone annuo di €
15.000,00 oltre IVA e che dal 2021 la stessa aveva maturato morosità nel pagamento del canone come sopra quantificata.
Si costituiva in giudizio la , la quale si opponeva alla convalida di sfratto CP_2
eccependo il difetto di giurisdizione dell' AGO e comunque contestando la morosità.
INWITT sulla questione di rito evidenziava che il rapporto giuridico intercorso tra le parti non costituiva contratto di locazione immobiliare bensì era frutto di atto concessorio avente a oggetto beni appartenenti al patrimonio disponibile del comune e cioè il lastrico solare della casa comunale di Parte_1
Trattandosi di controversia attinente al rapporto concessorio, ricorrerebbe pertanto la giurisdizione del giudice amministrativo.
Nel merito eccepiva la nullità della clausola contrattuale prevedente il pagamento di un canone maggiore rispetto a quanto dovuto in applicazione della normativa speciale dettata in materia di concessione in godimento di aree pubbliche per l'esercizio di attività inerenti la telefonia cellulare.
Premesso che il bene oggetto dell'accordo era appartenente al patrimonio demaniale od indisponibile del Comune e che gli impianti di comunicazione elettronica e cioè quelli di telefonia con relative infrastrutture sono da considerare opere di urbanizzazione primaria relative al servizio pubblico, richiamata una copiosa giurisprudenza di merito ed amministrativa, ha invocato l'applicazione del disposto di cui all'articolo 54 del codice delle comunicazioni elettroniche nella parte in cui prevede l'applicabilità agli operatori telefonici
2 esclusivamente del canone nella misura di 800 € ad impianto come previsto dall'articolo 1, comma 831 bis, della legge numero 160 del 2019 con conseguente nullità della clausola contrattuale nella parte in cui prevedeva un canone maggiore.
Il replicava in diritto richiamando a sua volta numerosi provvedimenti Pt_1
giurisdizionali adesivi all'opzione interpretativa da egli proposta ed evidenziando la natura disponibile del bene oggetto di contratto.
Con provvedimento a 19/7/2024 l'Ufficio respingeva l'istanza di ordinanza immediatamente esecutiva di rilascio ex art. 665 c.p.c. avanzata dall'attore, disponeva il mutamento del rito, concedeva termini per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi ed avviava le parti a mediazione.
Esperito tale incombente con esito negativo, depositate memorie integrative, la causa, istruita solo documentalmente, è stata discussa oralmente all'udienza del 5 c.m., dopo il deposito di note conclusive autorizzate.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
1) L'eccezione di difetto di giurisdizione a favore del giudice amministrativo
La questione non è fondata.
Va premesso che la giurisdizione, quale presupposto processuale, deve essere valutata sulla base del contenuto della domanda della parte attrice, a nulla rilevando le eccezioni od allegazioni in fatto od in diritto della convenuta.
Nella fattispecie non può dubitarsi della esistenza della giurisdizione in capo all'autorità giudiziaria ordinaria.
La domanda attorea si fonda sul contratto in atti, che qualifica come contratto di locazione, e mira ad ottenerne la risoluzione per inadempimento della parte conduttrice con condanna al pagamento della morosità maturata.
Alla luce di quanto sopra non v'è dubbio che si tratti di rapporto puramente privatistico, sempre secondo le allegazioni attoree, rispetto al quale non è nemmeno configurabile un potere di supremazia della pubblica amministrazione con corrispondente soggezione della parte privata.
Non vi è spazio, pertanto per ravvisare la giurisdizione del giudice amministrativo.
Il punto non merita particolare approfondimento anche perché la stessa difesa della parte convenuta non si dilunga né approfondisce particolarmente la questione.
2) La natura del rapporto giuridico intercorso tra le parti
3 Ritiene il giudicante che la scrittura privata in data 29.1.2019 di cui al documento 1 di parte intimante non possa essere qualificato come un ordinario contratto di locazione avente od oggetto bene appartenente al patrimonio disponibile del Comune.
Infatti, come emerge dalla lettura del testo contrattuale la è qualificata non come CP_1
conduttrice, bensì come “concessionaria” termine con mal si concilia con quello proprio di colui che acquista il godimento di un bene nell'ambito di un normale rapporto di locazione.
D'altra parte, le stesse premesse della “scrittura privata” danno ampiamente conto della natura pubblicistica del rapporto, da cui è originata la concessione in godimento del lastrico solare della casa comunale, circostanza che è coerente con la stessa natura giuridica del bene oggetto del contratto come appartenente al patrimonio indisponibile del comune.
Nelle premesse si legge infatti che la concessione in godimento del lastrico era stata già nel
2007 oggetto di formale provvedimento di concessione in favore della Telecom SPA per installazione e gestione di impianto di telefonia e che alla posizione di Telecom era succeduta l'attuale convenuta, quale cessionaria del relativo ramo d'azienda, come da comunicazione al concedente, cioè al Comune di de 17 Aprile 2015. Parte_1
Ancora, la natura pubblicistica del rapporto risulta dall'atto presupposto costituito dalla determina dirigenziale 28 ottobre 2016 in cui espressamente si parla di cessione della concessione e subconcessione del contratto di locazione con subentro di nella CP_1
posizione di Telecom e dalla istanza di del 20 ottobre 2017 diretta ottenere, attesa la CP_1
intervenuta scadenza della prima concessione, il rinnovo della medesima per consentire il mantenimento dell'infrastruttura che ospita “la stazione base radio Telecom Italia”.
Tale consecuzione di atti amministrativi presuppone chiaramente la natura di bene pubblico demaniale e/o appartenente al patrimonio indisponibile del dell'immobile Pt_1
oggetto del provvedimento concessorio e della scrittura privata.
E' noto infatti che la pubblica amministrazione quando dispone di beni appartenenti al patrimonio disponibile non fa ricorso all'esercizio di poteri concessori, espressione di potestà autoritativa e di supremazia, ma si avvale degli ordinari strumenti previsti dal diritto privato.
D'altra parte non può nemmeno ritenersi che la qualificazione del rapporto in termini di contratto di locazione derivi dall'effettiva natura di bene patrimoniale disponibile dell'oggetto del contratto.
A prescindere dal fatto che è abbastanza curioso sostenere che la copertura della casa comunale, e cioè della sede dell'ente pubblico territoriale, possa appartenere al patrimonio disponibile dell'ente, trattandosi di parte del fabbricato che costituisce sede di esso e dei
4 relativi uffici amministrativi, nemmeno può ritenersi dirimente la pratica catastale prodotta dalla difesa del come documento n. 20. Pt_1
Da tale atto si evince che nel 2021 il ha provveduto a frazionare catastalmente Pt_1
l'area del lastrico solare, separandola dalle altre porzioni del fabbricato, qualificando il lastrico come appartenente al patrimonio disponibile.
Anche a non considerare la circostanza che non è stata prodotta la delibera comunale che prevedeva tale declassificazione, è dirimente il rilievo che tale pratica risulta essere stata presentata dopo la stipula della scrittura privata oggetto di causa e senza che ad essa abbia mai aderito la stessa . CP_1
Tale declassificazione pertanto non è certo opponibile a , cosicché va disattesa tutta CP_1
quella parte delle argomentazioni difensive della parte attrice che, proprio valorizzando la circostanza che si tratterebbe di beni appartenenti al patrimonio disponibile, mira a escludere l'applicabilità rispetto a tale categoria di beni della normativa legale prevista a favore degli esercenti servizi di telefonia o comunicazione elettronica per la concessione in godimento di aree pubbliche destinate all'installazione e esercizio di infrastrutture per la rete telefonica.
In conclusione, fermo restando da un lato che non è provata pienamente l'intervenuta declassificazione della copertura dell'immobile costituente casa comunale, proprio per la mancanza degli atti amministrativi presupposti alla presentazione della pratica di nuova classificazione catastale, dall'altro, va escluso che la suddetta declassificazione sia opponibile alla controparte contrattuale privata non avendovi la stessa mai aderito.
Ne segue che la scrittura privata posta dal a fondamento delle sue pretese, lungi Pt_1
dal poter essere assimilata ad un contratto di locazione tout court va considerata come vero e proprio disciplinare di concessione e cioè come atto negoziale collegato a provvedimento amministrativo di tipo ampliativo delle facoltà del privato, avente ad oggetto la concessione in godimento di bene pubblico, in quanto appartenente al patrimonio demaniale ovvero indisponibile dell'ente.
3) La disciplina di cui all'art 54 Codice Comunicazioni elettroniche (d.lgs. n. 259/03)
Come ampiamente evidenzia la difesa della convenuta, la normativa comunitaria e nazionale mira ad assicurare che i canoni per l'installazione e l'esercizio degli impianti di comunicazioni elettroniche nelle aree pubbliche siano oggettivamente contenuti, al fine di permettere lo sviluppo delle reti (adempimento di per sè estremamente oneroso) e di garantire al cliente finale un prezzo sempre più competitivo.
5 In attuazione di tali finalità l'art. 93 (oggi 54) del d.lgs. n. 259/03, come modificato nel
2012 ed interpretato autenticamente nel 2016 con l'art. 12 del d.lgs. n. 33/16, prevedeva che
“… gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione”.
Tale disciplina è stata modificata dall'art. 8bis, comma 1, lett. c) del d.l. n. 135/18, convertito con la legge n. 12/19, che dispone che “all'articolo 12, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto”.
Inoltre, la legge n. 160/19, all'art. 1, comma 831bis prevede ora che “Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari
a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003…”.
Alla luce di quanto sopra indicato è evidente che in forza dell'art. 93 (oggi 54) CCE agli enti locali che diano in godimento aree per l'istallazione o l'esercizio di infrastrutture telefoniche è fatto divieto di imporre oneri finanziari o reali diversi o ulteriori rispetto al canone parametrato oggi al canone unico CUP.
Nella presente fattispecie il rapporto è regolato dalla scrittura privata del 28 gennaio 2019, quindi rientrante senz'altro nella disciplina di cui al DL numero 135 del 2018.
Ne segue la nullità della clausola contrattuale prevedente un canone maggiore rispetto a quello previsto dalla normativa speciale in favore degli esercenti servizi di telefonia.
Poiché è incontestato che la convenuta ha sempre regolarmente corrisposto le somme nella misura prevista da tale disciplina, deve concludersi nel senso della insussistenza di morosità con consequenziale rigetto della domanda di risoluzione per inadempimento e di quella di condanna al pagamento della morosità maturata.
2. Le spese di lite
6 Considerata l'obbiettiva difficoltà della materia e la presenza di orientamenti giurisprudenziali confliggenti, si giustifica ai sensi dell'art. 92 c.p.c. la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Visti gli artt. 429 e 447-bis c.p.c. il Tribunale ordinario di Firenze, II sezione civile in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA la domanda di risoluzione contrattuale, e di condanna al pagamento della morosità;
2) COMPENSA le spese di lite.
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
Il Giudice dott. Alessandro Ghelardini
7
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione settore CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 5.6.2025 ad ore 13,40 innanzi al dott. Alessandro Ghelardini, sono comparsi:
l'avv. Alice Vomero in sost avv BARCHIELLI FRANCESCO
l'avv. Alessio Castelli in sostituzione avv. LAIS NICOLA per CP_1
Il Giudice invita le parti alla discussione.
I procuratori delle parti discutono brevemente la causa riportandosi agli atti;
rinunciano a comparire alla lettura del provvedimento e si allontanano.
Il Giudice all'esito della Camera di Consiglio in data 6.6.2025 pronuncia ai sensi dell'art. 429 e 447 bis c.p.c. la seguente
SENTENZA dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
OGGETTO: Locazione di immobile ad uso diverso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di intimazione e contestuale citazione per la convalida il Parte_1
conveniva in giudizio la per sentir convalidare lo sfratto per morosità
[...] CP_2 relativamente all'immobile costituito dal lastrico solare del palazzo comunale sito in Pt_1
meglio descritto in atti, e per l'emissione di D.I. per € 31.080,00 IVA esclusa a titolo
[...]
di canoni insoluti.
A fondamento delle richieste l'attore allegava di aver concesso in locazione alla convenuta l'immobile con contratto del 29 gennaio 2019 per uso diverso dall'abitativo (mantenimento impianto telefonia cellulare), avente durata di 8 anni e 11 mesi al canone annuo di €
15.000,00 oltre IVA e che dal 2021 la stessa aveva maturato morosità nel pagamento del canone come sopra quantificata.
Si costituiva in giudizio la , la quale si opponeva alla convalida di sfratto CP_2
eccependo il difetto di giurisdizione dell' AGO e comunque contestando la morosità.
INWITT sulla questione di rito evidenziava che il rapporto giuridico intercorso tra le parti non costituiva contratto di locazione immobiliare bensì era frutto di atto concessorio avente a oggetto beni appartenenti al patrimonio disponibile del comune e cioè il lastrico solare della casa comunale di Parte_1
Trattandosi di controversia attinente al rapporto concessorio, ricorrerebbe pertanto la giurisdizione del giudice amministrativo.
Nel merito eccepiva la nullità della clausola contrattuale prevedente il pagamento di un canone maggiore rispetto a quanto dovuto in applicazione della normativa speciale dettata in materia di concessione in godimento di aree pubbliche per l'esercizio di attività inerenti la telefonia cellulare.
Premesso che il bene oggetto dell'accordo era appartenente al patrimonio demaniale od indisponibile del Comune e che gli impianti di comunicazione elettronica e cioè quelli di telefonia con relative infrastrutture sono da considerare opere di urbanizzazione primaria relative al servizio pubblico, richiamata una copiosa giurisprudenza di merito ed amministrativa, ha invocato l'applicazione del disposto di cui all'articolo 54 del codice delle comunicazioni elettroniche nella parte in cui prevede l'applicabilità agli operatori telefonici
2 esclusivamente del canone nella misura di 800 € ad impianto come previsto dall'articolo 1, comma 831 bis, della legge numero 160 del 2019 con conseguente nullità della clausola contrattuale nella parte in cui prevedeva un canone maggiore.
Il replicava in diritto richiamando a sua volta numerosi provvedimenti Pt_1
giurisdizionali adesivi all'opzione interpretativa da egli proposta ed evidenziando la natura disponibile del bene oggetto di contratto.
Con provvedimento a 19/7/2024 l'Ufficio respingeva l'istanza di ordinanza immediatamente esecutiva di rilascio ex art. 665 c.p.c. avanzata dall'attore, disponeva il mutamento del rito, concedeva termini per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi ed avviava le parti a mediazione.
Esperito tale incombente con esito negativo, depositate memorie integrative, la causa, istruita solo documentalmente, è stata discussa oralmente all'udienza del 5 c.m., dopo il deposito di note conclusive autorizzate.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
1) L'eccezione di difetto di giurisdizione a favore del giudice amministrativo
La questione non è fondata.
Va premesso che la giurisdizione, quale presupposto processuale, deve essere valutata sulla base del contenuto della domanda della parte attrice, a nulla rilevando le eccezioni od allegazioni in fatto od in diritto della convenuta.
Nella fattispecie non può dubitarsi della esistenza della giurisdizione in capo all'autorità giudiziaria ordinaria.
La domanda attorea si fonda sul contratto in atti, che qualifica come contratto di locazione, e mira ad ottenerne la risoluzione per inadempimento della parte conduttrice con condanna al pagamento della morosità maturata.
Alla luce di quanto sopra non v'è dubbio che si tratti di rapporto puramente privatistico, sempre secondo le allegazioni attoree, rispetto al quale non è nemmeno configurabile un potere di supremazia della pubblica amministrazione con corrispondente soggezione della parte privata.
Non vi è spazio, pertanto per ravvisare la giurisdizione del giudice amministrativo.
Il punto non merita particolare approfondimento anche perché la stessa difesa della parte convenuta non si dilunga né approfondisce particolarmente la questione.
2) La natura del rapporto giuridico intercorso tra le parti
3 Ritiene il giudicante che la scrittura privata in data 29.1.2019 di cui al documento 1 di parte intimante non possa essere qualificato come un ordinario contratto di locazione avente od oggetto bene appartenente al patrimonio disponibile del Comune.
Infatti, come emerge dalla lettura del testo contrattuale la è qualificata non come CP_1
conduttrice, bensì come “concessionaria” termine con mal si concilia con quello proprio di colui che acquista il godimento di un bene nell'ambito di un normale rapporto di locazione.
D'altra parte, le stesse premesse della “scrittura privata” danno ampiamente conto della natura pubblicistica del rapporto, da cui è originata la concessione in godimento del lastrico solare della casa comunale, circostanza che è coerente con la stessa natura giuridica del bene oggetto del contratto come appartenente al patrimonio indisponibile del comune.
Nelle premesse si legge infatti che la concessione in godimento del lastrico era stata già nel
2007 oggetto di formale provvedimento di concessione in favore della Telecom SPA per installazione e gestione di impianto di telefonia e che alla posizione di Telecom era succeduta l'attuale convenuta, quale cessionaria del relativo ramo d'azienda, come da comunicazione al concedente, cioè al Comune di de 17 Aprile 2015. Parte_1
Ancora, la natura pubblicistica del rapporto risulta dall'atto presupposto costituito dalla determina dirigenziale 28 ottobre 2016 in cui espressamente si parla di cessione della concessione e subconcessione del contratto di locazione con subentro di nella CP_1
posizione di Telecom e dalla istanza di del 20 ottobre 2017 diretta ottenere, attesa la CP_1
intervenuta scadenza della prima concessione, il rinnovo della medesima per consentire il mantenimento dell'infrastruttura che ospita “la stazione base radio Telecom Italia”.
Tale consecuzione di atti amministrativi presuppone chiaramente la natura di bene pubblico demaniale e/o appartenente al patrimonio indisponibile del dell'immobile Pt_1
oggetto del provvedimento concessorio e della scrittura privata.
E' noto infatti che la pubblica amministrazione quando dispone di beni appartenenti al patrimonio disponibile non fa ricorso all'esercizio di poteri concessori, espressione di potestà autoritativa e di supremazia, ma si avvale degli ordinari strumenti previsti dal diritto privato.
D'altra parte non può nemmeno ritenersi che la qualificazione del rapporto in termini di contratto di locazione derivi dall'effettiva natura di bene patrimoniale disponibile dell'oggetto del contratto.
A prescindere dal fatto che è abbastanza curioso sostenere che la copertura della casa comunale, e cioè della sede dell'ente pubblico territoriale, possa appartenere al patrimonio disponibile dell'ente, trattandosi di parte del fabbricato che costituisce sede di esso e dei
4 relativi uffici amministrativi, nemmeno può ritenersi dirimente la pratica catastale prodotta dalla difesa del come documento n. 20. Pt_1
Da tale atto si evince che nel 2021 il ha provveduto a frazionare catastalmente Pt_1
l'area del lastrico solare, separandola dalle altre porzioni del fabbricato, qualificando il lastrico come appartenente al patrimonio disponibile.
Anche a non considerare la circostanza che non è stata prodotta la delibera comunale che prevedeva tale declassificazione, è dirimente il rilievo che tale pratica risulta essere stata presentata dopo la stipula della scrittura privata oggetto di causa e senza che ad essa abbia mai aderito la stessa . CP_1
Tale declassificazione pertanto non è certo opponibile a , cosicché va disattesa tutta CP_1
quella parte delle argomentazioni difensive della parte attrice che, proprio valorizzando la circostanza che si tratterebbe di beni appartenenti al patrimonio disponibile, mira a escludere l'applicabilità rispetto a tale categoria di beni della normativa legale prevista a favore degli esercenti servizi di telefonia o comunicazione elettronica per la concessione in godimento di aree pubbliche destinate all'installazione e esercizio di infrastrutture per la rete telefonica.
In conclusione, fermo restando da un lato che non è provata pienamente l'intervenuta declassificazione della copertura dell'immobile costituente casa comunale, proprio per la mancanza degli atti amministrativi presupposti alla presentazione della pratica di nuova classificazione catastale, dall'altro, va escluso che la suddetta declassificazione sia opponibile alla controparte contrattuale privata non avendovi la stessa mai aderito.
Ne segue che la scrittura privata posta dal a fondamento delle sue pretese, lungi Pt_1
dal poter essere assimilata ad un contratto di locazione tout court va considerata come vero e proprio disciplinare di concessione e cioè come atto negoziale collegato a provvedimento amministrativo di tipo ampliativo delle facoltà del privato, avente ad oggetto la concessione in godimento di bene pubblico, in quanto appartenente al patrimonio demaniale ovvero indisponibile dell'ente.
3) La disciplina di cui all'art 54 Codice Comunicazioni elettroniche (d.lgs. n. 259/03)
Come ampiamente evidenzia la difesa della convenuta, la normativa comunitaria e nazionale mira ad assicurare che i canoni per l'installazione e l'esercizio degli impianti di comunicazioni elettroniche nelle aree pubbliche siano oggettivamente contenuti, al fine di permettere lo sviluppo delle reti (adempimento di per sè estremamente oneroso) e di garantire al cliente finale un prezzo sempre più competitivo.
5 In attuazione di tali finalità l'art. 93 (oggi 54) del d.lgs. n. 259/03, come modificato nel
2012 ed interpretato autenticamente nel 2016 con l'art. 12 del d.lgs. n. 33/16, prevedeva che
“… gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione”.
Tale disciplina è stata modificata dall'art. 8bis, comma 1, lett. c) del d.l. n. 135/18, convertito con la legge n. 12/19, che dispone che “all'articolo 12, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto”.
Inoltre, la legge n. 160/19, all'art. 1, comma 831bis prevede ora che “Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari
a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003…”.
Alla luce di quanto sopra indicato è evidente che in forza dell'art. 93 (oggi 54) CCE agli enti locali che diano in godimento aree per l'istallazione o l'esercizio di infrastrutture telefoniche è fatto divieto di imporre oneri finanziari o reali diversi o ulteriori rispetto al canone parametrato oggi al canone unico CUP.
Nella presente fattispecie il rapporto è regolato dalla scrittura privata del 28 gennaio 2019, quindi rientrante senz'altro nella disciplina di cui al DL numero 135 del 2018.
Ne segue la nullità della clausola contrattuale prevedente un canone maggiore rispetto a quello previsto dalla normativa speciale in favore degli esercenti servizi di telefonia.
Poiché è incontestato che la convenuta ha sempre regolarmente corrisposto le somme nella misura prevista da tale disciplina, deve concludersi nel senso della insussistenza di morosità con consequenziale rigetto della domanda di risoluzione per inadempimento e di quella di condanna al pagamento della morosità maturata.
2. Le spese di lite
6 Considerata l'obbiettiva difficoltà della materia e la presenza di orientamenti giurisprudenziali confliggenti, si giustifica ai sensi dell'art. 92 c.p.c. la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Visti gli artt. 429 e 447-bis c.p.c. il Tribunale ordinario di Firenze, II sezione civile in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA la domanda di risoluzione contrattuale, e di condanna al pagamento della morosità;
2) COMPENSA le spese di lite.
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
Il Giudice dott. Alessandro Ghelardini
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