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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 26/09/2025, n. 842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 842 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello
n. 77/2020
C O R T E D'A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott. Natalino Sapone presidente rel. dott.ssa Federica Rende consigliera dott.ssa Rosa Maria Bova consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 77/2020 Ruolo Generale Affari Contenziosi vertente tra
, c.f. , nato a [...], il Parte_1 CodiceFiscale_1
22.02.1953, rappresentato e difeso dall'avv. Ivan Marrapodi, con studio sito in
Reggio Calabria, alla via Luigi De Blasio, n. 3, presso il quale è elettivamente domiciliato
Appellante
nei confronti di
P.I. , con sede in Torino, in Controparte_1 P.IVA_1 via Corte d'Appello n. 11, in persona del suo procuratore, Controparte_2
rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Spanò, con
[...] CP_3
studio sito in Reggio Calabria, in via Sbarre Inferiori n. 417, presso il quale è elettivamente domiciliata
Appellata
1 Corte d'Appello
, con sede a Terreti (RC), in via Nasiti, n. 61 Controparte_4
Appellato Contumace
, nato a [...], il [...], residente a [...], CP
in via Nasiti, n. 61
Appellato Contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti e scritti difensivi.
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Domanda in primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 27.03.2012, l'attore ha dedotto che in data 14.05.2008, alle ore 17:00 circa, è stato urtato dall'autocarro FIAT SCUDO targato CC421ZH, di proprietà della i CP
, condotto dallo stesso titolare, assicurato con la società CP [...]
non essendo stato rispettato il segnale stradale di Controparte_1 precedenza all'incrocio.
Ha aggiunto che nell'immediatezza del fatto i conducenti avevano compilato e sottoscritto il mod. CAI e che, a causa dei forti dolori, lo stesso attore era stato accompagnato in ospedale, ove era stata riscontrata la frattura dell'emipiatto tibiale esterno sinistro con infossamento (frattura al ginocchio sinistro e postumi permanenti).
Dato che le richieste stragiudiziali non avevano avuto seguito, ha agito in giudizio davanti al Tribunale di Reggio Calabria nei confronti della
[...]
, di e della società di Controparte_4 CP CP_1
2 Corte d'Appello
chiedendo il risarcimento del danno conseguito al sinistro, e CP_1
precisamente del danno biologico permanente nella misura del 15%, e del danno biologico temporaneo, consistito in un'invalidità temporanea totale per giorni 30 e in un'invalidità temporanea parziale al 50% per 60 giorni;
risarcimento del danno che ha quantificato in € 46.578,70.
- Eccezioni e difese della Controparte_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data
16.05.2012, si è costituita la contestando Controparte_1 espressamente la realtà del sinistro di causa, mai accertato dall'autorità, e per il quale non vi era stato intervento di alcun mezzo di soccorso
(autoambulanza).
In proposito, ha rilevato che la mera compilazione del modello CAI non ha valore di prova nei confronti dell'assicurazione, e che, invece, deve essere apprezzato dal giudice.
Ha eccepito altresì la responsabilità concorrente del danneggiato, che si era avvicinato all'incrocio senza usare la prudenza prescritta dall'art. 145 del codice della strada.
Ha contestato l'entità del danno, rilevando che, qualora le lesioni fossero state inferiori alla percentuale del 9%, il risarcimento avrebbe dovuto essere richiesto all'assicuratrice del danneggiato, con improcedibilità della domanda rivolta nei confronti della comparente.
Ha concluso per il rigetto della domanda e solo in subordine per la riduzione del quantum.
- Provvedimento impugnato
Con la sentenza n. 960/2019, resa all'udienza del 27.06.2019, nella causa n.
1144/2012, il giudice di prime cure ha rigettato la domanda, atteso che l'attore non ha assolto all'onere probatorio, omettendo di indicare i testimoni e depositando tardivamente la memoria istruttoria n. 2, ex art. 183, comma VI,
c.p.c.
Il primo giudicante, rilevando le carenze probatorie e le contraddizioni nella ricostruzione dei fatti oggetto di causa, ha rilevato che le ammissioni contenute nel CID sottoscritto dal e nell'interrogatorio formale, per le CP
3 Corte d'Appello
incongruenze e carenze, non possono da sole corroborare la domanda attorea. Ha condannato così al pagamento delle spese legali Parte_1
e delle spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio, mentre nulla ha disposto per i convenuti contumaci.
- Motivi d'appello
L'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudicante ha escluso il valore probatorio della confessione stragiudiziale contenuta nel modulo CAI e della confessione giudiziale resa dal convenuto in sede di interrogatorio formale. CP
In proposito il deduce che le dichiarazioni contenute nel modello CAI e Pt_1 nell'interrogatorio formale all'udienza del 13 febbraio 2014, sebbene intervenute a distanza di 6 anni l'una dall'altra, sono coerenti tra loro e con gli altri elementi probatori, come il certificato del pronto soccorso, e che il giudice di prime cure ha erroneamente dato rilievo a incongruenze non rilevanti, quali l'errore nella data del sinistro, la mancata indicazione dei testimoni e l'assenza di dettagli sul trasporto in ospedale.
In particolare, circa l'incongruenza inerente alla data del sinistro, deduce che il Tribunale ha omesso di considerare che l'erronea indicazione della data del sinistro è stata corretta dall'attore nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma VI, primo termine.
In relazione alla mancata indicazione dei testimoni, l'appellante chiarisce che la mancata assunzione della prova testimoniale non è dipesa da un errore procedurale (come un deposito tardivo), ma dal fatto che la richiesta è stata inserita nella terza memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c., anziché nella seconda.
Inoltre, l'appellante giustifica l'assenza dei testimoni nel modello CAI e la mancata richiesta di prova testimoniale con la confessione di responsabilità già resa dal convenuto , che aveva ammesso di non aver CP
rispettato la precedenza.
Circa l'assenza dei dettagli sul trasporto in ospedale, l'appellante chiarisce di aver rifiutato l'aiuto offertogli dal convenuto, preferendo chiamare il figlio dal quale, evidentemente, è stato accompagnato in ospedale.
4 Corte d'Appello
L'appellante sostiene che il Tribunale ha erroneamente ritenuto sufficiente la semplice contestazione del modulo CAI da parte della compagnia assicurativa per escluderne l'efficacia probatoria.
In proposito, deduce che il modulo firmato da entrambi i conducenti genera una presunzione iuris tantum che può essere superata solo da prova contraria, che nel caso in esame non è stata fornita.
Osserva che la dinamica del sinistro è stata ritenuta compatibile con le lesioni riportate, come confermato dalla consulenza tecnica d'ufficio.
- Eccezioni e difese della Controparte_1
La in via preliminare eccepisce Parte_2
l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'appello per mancanza di specificità dei motivi, ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., essendo l'atto d'appello una mera riproposizione delle questioni già trattate in primo grado.
Nel merito, contesta la validità probatoria del modello CAI e dell'interrogatorio formale del convenuto , ritenendoli insufficienti a dimostrare la CP
responsabilità del sinistro.
Evidenzia altresì incongruenze nella data dell'incidente, l'assenza dei testimoni, di soccorsi e la mancata prova delle modalità con cui il si Pt_1
sarebbe recato al pronto soccorso.
Inoltre l'appellata osserva che le lesioni accertate dal CTU (6% di invalidità permanente) non giustificano il risarcimento richiesto né per danno morale né per danno patrimoniale, in quanto non provati.
Gradatamente, essendo state accertate lesioni inferiori al 9% di I.P., deduce l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda nei confronti della stessa società appellata, ai sensi dell'art. 144 C.d.A., ritenendo invece che il Pt_1
avrebbe dovuto agire con indennizzo diretto nei confronti del proprio assicuratore, per la RCA, la . Parte_3
In via ulteriormente subordinata, chiede che, qualora fosse accolto l'appello, il risarcimento venga proporzionato al grado di colpa di ciascun conducente, tenendo conto anche della condotta imprudente del . Pt_1
***
1.- Sull'eccezione di inammissibilità
5 Corte d'Appello
1. La in via preliminare eccepisce CP_1 Parte_2
l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'appello per mancanza di specificità dei motivi, ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., essendo l'atto d'appello una mera riproposizione delle questioni già trattate in primo grado.
2. L'eccezione è infondata.
L'eccezione, formulata dalla parte appellata, di violazione dell'art. 342 c.p.c.,
è infondata, in quanto l'atto di appello contiene una chiara individuazione dei punti contestati della sentenza impugnata e delle relative doglianze, nonché una parte argomentativa con cui si confutano e contrastano le ragioni addotte dal primo giudice (v. Sez. Un. 16/11/2017 n. 27199).
Pertanto l'eccezione va rigettata.
2.- Nel merito
1. L'appellante censura la sentenza oggetto del presente gravame nella parte in cui il primo giudicante ha escluso il valore probatorio della confessione stragiudiziale contenuta nel modulo CAI e della confessione giudiziale resa dal convenuto in sede di interrogatorio formale. CP
2. Il motivo d'appello è infondato.
La dichiarazione contenuta nel modulo CAI, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato, non ha valore di piena prova né nei confronti dell'assicuratore né nei confronti del solo confitente, dovendo, invece, essere liberamente apprezzata dal giudice, in forza della previsione di cui all'art. 2733, terzo comma, c.c., a norma del quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice (Cass. n. 18772/2016; Cass. n.
25770/2019; Cass. n. 14092/2014).
3. Inoltre, nel caso di specie, va escluso anche il valore di fonte di prova presuntiva del modulo Cai, essendo il modulo incompleto.
Manca infatti l'indicazione nel modulo delle generalità dei testimoni, di cui si afferma l'esistenza.
6 Corte d'Appello
4. Ciò puntualizzato, una prima lacuna è ravvisabile sul piano dell'allegazione e prova della dinamica del sinistro.
La dinamica del sinistro non viene descritta in modo preciso nell'atto di citazione. In particolare non viene indicato il punto d'urto tra i veicoli coinvolti nello scontro. Si tratta di un dato essenziale al fine di verificare la dinamica del sinistro e che quindi avrebbe dovuto essere ben evidenziato nell'atto introduttivo.
Nel modulo Cai viene indicato quale punto d'urto del veicolo del convenuto la parte anteriore sinistra e quale punto d'urto del veicolo dell'attore la parte anteriore frontale.
Non sono state però prodotte fotografie dei veicoli.
Né la descrizione puntuale dei veicoli immediatamente dopo l'incidente risulta da un qualche documento. In particolare non vi è un verbale delle forze dell'ordine.
5. Viene omessa nell'atto di citazione un'altra indicazione di notevole rilievo.
In particolare non viene specificato se la lesione derivata dall'urto con il veicolo antagonista (frattura emipiatto tibiale esterno sinistro) è stata causata direttamente dall'urto con il veicolo o dalla caduta a terra dell'attore conseguente all'urto.
Anche questo dato sarebbe rilevante ai fini della ricostruzione del sinistro.
6. Altra incongruenza attiene alla data del sinistro.
Nel modulo Cai è stata indicata la data del 14 maggio 2008.
Nell'atto di citazione di primo grado si espone che «nell'immediatezza dell'evento le parti provvedevano a sottoscrivere il modello CAI».
Dal rapporto di Pronto Soccorso risulta però che il si è recato al Pronto Pt_1
Soccorso in data 7 maggio.
Appare difficilmente spiegabile un simile errore (di 7 giorni), essendo stato redatto il modulo Cai, come si afferma nell'atto di citazione, nell'immediatezza dell'evento.
7. Manca una prova testimoniale. Ciò in quanto i testi sono stati indicati solo nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c. e quindi tardivamente.
Il che rappresenta un'ulteriore lacuna del quadro probatorio.
7 Corte d'Appello
Il quadro probatorio è dunque fragile e inficiato da incongruenze e pertanto non idoneo a supportare la domanda.
È dunque condivisibile la determinazione del giudice di prime cure.
L'appello va pertanto rigettato.
3.- Spese processuali
Le spese processuali del secondo grado seguono la soccombenza, non ravvisandosi gravi ed eccezionali ragioni per procedere alla loro compensazione.
Le spese processuali si liquidano – tenendo conto dello scaglione da € 26.000
a € 52.000, dei parametri minimi, vista la bassa complessità della controversia
– in complessivi € 4.996, di cui € 1.029 per studio della controversia, € 709 per fase introduttiva, € 1.523 per fase istruttoria, € 1.735 per fase decisionale, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e
CP come per legge, in favore della società assicuratrice.
Si dichiara altresì non luogo a provvedere sulle spese processuali tra l'appellante e i convenuti contumaci.
4.- Doppio del contributo unificato
Considerato il rigetto integrale dell'appello, poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013, in applicazione dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, occorre darne atto ai fini della verifica dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma
1 bis dell'art. 13.
p.q.m.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
così provvede:
- rigetta l'appello;
- pone a carico dell'appellante le spese processuali del secondo grado, che liquida in complessivi € 4.996,00, oltre alle spese generali in misura pari al
8 Corte d'Appello
15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge, in favore della
[...]
Controparte_1
- dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali del secondo grado tra l'appellante e gli appellati contumaci;
- dà atto di avere adottato una pronuncia di rigetto integrale dell'appello, ai fini della verifica dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Reggio Calabria, 25.9.2025
Il presidente est.
dott. Natalino Sapone
9
n. 77/2020
C O R T E D'A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott. Natalino Sapone presidente rel. dott.ssa Federica Rende consigliera dott.ssa Rosa Maria Bova consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 77/2020 Ruolo Generale Affari Contenziosi vertente tra
, c.f. , nato a [...], il Parte_1 CodiceFiscale_1
22.02.1953, rappresentato e difeso dall'avv. Ivan Marrapodi, con studio sito in
Reggio Calabria, alla via Luigi De Blasio, n. 3, presso il quale è elettivamente domiciliato
Appellante
nei confronti di
P.I. , con sede in Torino, in Controparte_1 P.IVA_1 via Corte d'Appello n. 11, in persona del suo procuratore, Controparte_2
rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Spanò, con
[...] CP_3
studio sito in Reggio Calabria, in via Sbarre Inferiori n. 417, presso il quale è elettivamente domiciliata
Appellata
1 Corte d'Appello
, con sede a Terreti (RC), in via Nasiti, n. 61 Controparte_4
Appellato Contumace
, nato a [...], il [...], residente a [...], CP
in via Nasiti, n. 61
Appellato Contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti e scritti difensivi.
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Domanda in primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 27.03.2012, l'attore ha dedotto che in data 14.05.2008, alle ore 17:00 circa, è stato urtato dall'autocarro FIAT SCUDO targato CC421ZH, di proprietà della i CP
, condotto dallo stesso titolare, assicurato con la società CP [...]
non essendo stato rispettato il segnale stradale di Controparte_1 precedenza all'incrocio.
Ha aggiunto che nell'immediatezza del fatto i conducenti avevano compilato e sottoscritto il mod. CAI e che, a causa dei forti dolori, lo stesso attore era stato accompagnato in ospedale, ove era stata riscontrata la frattura dell'emipiatto tibiale esterno sinistro con infossamento (frattura al ginocchio sinistro e postumi permanenti).
Dato che le richieste stragiudiziali non avevano avuto seguito, ha agito in giudizio davanti al Tribunale di Reggio Calabria nei confronti della
[...]
, di e della società di Controparte_4 CP CP_1
2 Corte d'Appello
chiedendo il risarcimento del danno conseguito al sinistro, e CP_1
precisamente del danno biologico permanente nella misura del 15%, e del danno biologico temporaneo, consistito in un'invalidità temporanea totale per giorni 30 e in un'invalidità temporanea parziale al 50% per 60 giorni;
risarcimento del danno che ha quantificato in € 46.578,70.
- Eccezioni e difese della Controparte_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data
16.05.2012, si è costituita la contestando Controparte_1 espressamente la realtà del sinistro di causa, mai accertato dall'autorità, e per il quale non vi era stato intervento di alcun mezzo di soccorso
(autoambulanza).
In proposito, ha rilevato che la mera compilazione del modello CAI non ha valore di prova nei confronti dell'assicurazione, e che, invece, deve essere apprezzato dal giudice.
Ha eccepito altresì la responsabilità concorrente del danneggiato, che si era avvicinato all'incrocio senza usare la prudenza prescritta dall'art. 145 del codice della strada.
Ha contestato l'entità del danno, rilevando che, qualora le lesioni fossero state inferiori alla percentuale del 9%, il risarcimento avrebbe dovuto essere richiesto all'assicuratrice del danneggiato, con improcedibilità della domanda rivolta nei confronti della comparente.
Ha concluso per il rigetto della domanda e solo in subordine per la riduzione del quantum.
- Provvedimento impugnato
Con la sentenza n. 960/2019, resa all'udienza del 27.06.2019, nella causa n.
1144/2012, il giudice di prime cure ha rigettato la domanda, atteso che l'attore non ha assolto all'onere probatorio, omettendo di indicare i testimoni e depositando tardivamente la memoria istruttoria n. 2, ex art. 183, comma VI,
c.p.c.
Il primo giudicante, rilevando le carenze probatorie e le contraddizioni nella ricostruzione dei fatti oggetto di causa, ha rilevato che le ammissioni contenute nel CID sottoscritto dal e nell'interrogatorio formale, per le CP
3 Corte d'Appello
incongruenze e carenze, non possono da sole corroborare la domanda attorea. Ha condannato così al pagamento delle spese legali Parte_1
e delle spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio, mentre nulla ha disposto per i convenuti contumaci.
- Motivi d'appello
L'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudicante ha escluso il valore probatorio della confessione stragiudiziale contenuta nel modulo CAI e della confessione giudiziale resa dal convenuto in sede di interrogatorio formale. CP
In proposito il deduce che le dichiarazioni contenute nel modello CAI e Pt_1 nell'interrogatorio formale all'udienza del 13 febbraio 2014, sebbene intervenute a distanza di 6 anni l'una dall'altra, sono coerenti tra loro e con gli altri elementi probatori, come il certificato del pronto soccorso, e che il giudice di prime cure ha erroneamente dato rilievo a incongruenze non rilevanti, quali l'errore nella data del sinistro, la mancata indicazione dei testimoni e l'assenza di dettagli sul trasporto in ospedale.
In particolare, circa l'incongruenza inerente alla data del sinistro, deduce che il Tribunale ha omesso di considerare che l'erronea indicazione della data del sinistro è stata corretta dall'attore nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma VI, primo termine.
In relazione alla mancata indicazione dei testimoni, l'appellante chiarisce che la mancata assunzione della prova testimoniale non è dipesa da un errore procedurale (come un deposito tardivo), ma dal fatto che la richiesta è stata inserita nella terza memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c., anziché nella seconda.
Inoltre, l'appellante giustifica l'assenza dei testimoni nel modello CAI e la mancata richiesta di prova testimoniale con la confessione di responsabilità già resa dal convenuto , che aveva ammesso di non aver CP
rispettato la precedenza.
Circa l'assenza dei dettagli sul trasporto in ospedale, l'appellante chiarisce di aver rifiutato l'aiuto offertogli dal convenuto, preferendo chiamare il figlio dal quale, evidentemente, è stato accompagnato in ospedale.
4 Corte d'Appello
L'appellante sostiene che il Tribunale ha erroneamente ritenuto sufficiente la semplice contestazione del modulo CAI da parte della compagnia assicurativa per escluderne l'efficacia probatoria.
In proposito, deduce che il modulo firmato da entrambi i conducenti genera una presunzione iuris tantum che può essere superata solo da prova contraria, che nel caso in esame non è stata fornita.
Osserva che la dinamica del sinistro è stata ritenuta compatibile con le lesioni riportate, come confermato dalla consulenza tecnica d'ufficio.
- Eccezioni e difese della Controparte_1
La in via preliminare eccepisce Parte_2
l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'appello per mancanza di specificità dei motivi, ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., essendo l'atto d'appello una mera riproposizione delle questioni già trattate in primo grado.
Nel merito, contesta la validità probatoria del modello CAI e dell'interrogatorio formale del convenuto , ritenendoli insufficienti a dimostrare la CP
responsabilità del sinistro.
Evidenzia altresì incongruenze nella data dell'incidente, l'assenza dei testimoni, di soccorsi e la mancata prova delle modalità con cui il si Pt_1
sarebbe recato al pronto soccorso.
Inoltre l'appellata osserva che le lesioni accertate dal CTU (6% di invalidità permanente) non giustificano il risarcimento richiesto né per danno morale né per danno patrimoniale, in quanto non provati.
Gradatamente, essendo state accertate lesioni inferiori al 9% di I.P., deduce l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda nei confronti della stessa società appellata, ai sensi dell'art. 144 C.d.A., ritenendo invece che il Pt_1
avrebbe dovuto agire con indennizzo diretto nei confronti del proprio assicuratore, per la RCA, la . Parte_3
In via ulteriormente subordinata, chiede che, qualora fosse accolto l'appello, il risarcimento venga proporzionato al grado di colpa di ciascun conducente, tenendo conto anche della condotta imprudente del . Pt_1
***
1.- Sull'eccezione di inammissibilità
5 Corte d'Appello
1. La in via preliminare eccepisce CP_1 Parte_2
l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'appello per mancanza di specificità dei motivi, ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., essendo l'atto d'appello una mera riproposizione delle questioni già trattate in primo grado.
2. L'eccezione è infondata.
L'eccezione, formulata dalla parte appellata, di violazione dell'art. 342 c.p.c.,
è infondata, in quanto l'atto di appello contiene una chiara individuazione dei punti contestati della sentenza impugnata e delle relative doglianze, nonché una parte argomentativa con cui si confutano e contrastano le ragioni addotte dal primo giudice (v. Sez. Un. 16/11/2017 n. 27199).
Pertanto l'eccezione va rigettata.
2.- Nel merito
1. L'appellante censura la sentenza oggetto del presente gravame nella parte in cui il primo giudicante ha escluso il valore probatorio della confessione stragiudiziale contenuta nel modulo CAI e della confessione giudiziale resa dal convenuto in sede di interrogatorio formale. CP
2. Il motivo d'appello è infondato.
La dichiarazione contenuta nel modulo CAI, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato, non ha valore di piena prova né nei confronti dell'assicuratore né nei confronti del solo confitente, dovendo, invece, essere liberamente apprezzata dal giudice, in forza della previsione di cui all'art. 2733, terzo comma, c.c., a norma del quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice (Cass. n. 18772/2016; Cass. n.
25770/2019; Cass. n. 14092/2014).
3. Inoltre, nel caso di specie, va escluso anche il valore di fonte di prova presuntiva del modulo Cai, essendo il modulo incompleto.
Manca infatti l'indicazione nel modulo delle generalità dei testimoni, di cui si afferma l'esistenza.
6 Corte d'Appello
4. Ciò puntualizzato, una prima lacuna è ravvisabile sul piano dell'allegazione e prova della dinamica del sinistro.
La dinamica del sinistro non viene descritta in modo preciso nell'atto di citazione. In particolare non viene indicato il punto d'urto tra i veicoli coinvolti nello scontro. Si tratta di un dato essenziale al fine di verificare la dinamica del sinistro e che quindi avrebbe dovuto essere ben evidenziato nell'atto introduttivo.
Nel modulo Cai viene indicato quale punto d'urto del veicolo del convenuto la parte anteriore sinistra e quale punto d'urto del veicolo dell'attore la parte anteriore frontale.
Non sono state però prodotte fotografie dei veicoli.
Né la descrizione puntuale dei veicoli immediatamente dopo l'incidente risulta da un qualche documento. In particolare non vi è un verbale delle forze dell'ordine.
5. Viene omessa nell'atto di citazione un'altra indicazione di notevole rilievo.
In particolare non viene specificato se la lesione derivata dall'urto con il veicolo antagonista (frattura emipiatto tibiale esterno sinistro) è stata causata direttamente dall'urto con il veicolo o dalla caduta a terra dell'attore conseguente all'urto.
Anche questo dato sarebbe rilevante ai fini della ricostruzione del sinistro.
6. Altra incongruenza attiene alla data del sinistro.
Nel modulo Cai è stata indicata la data del 14 maggio 2008.
Nell'atto di citazione di primo grado si espone che «nell'immediatezza dell'evento le parti provvedevano a sottoscrivere il modello CAI».
Dal rapporto di Pronto Soccorso risulta però che il si è recato al Pronto Pt_1
Soccorso in data 7 maggio.
Appare difficilmente spiegabile un simile errore (di 7 giorni), essendo stato redatto il modulo Cai, come si afferma nell'atto di citazione, nell'immediatezza dell'evento.
7. Manca una prova testimoniale. Ciò in quanto i testi sono stati indicati solo nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c. e quindi tardivamente.
Il che rappresenta un'ulteriore lacuna del quadro probatorio.
7 Corte d'Appello
Il quadro probatorio è dunque fragile e inficiato da incongruenze e pertanto non idoneo a supportare la domanda.
È dunque condivisibile la determinazione del giudice di prime cure.
L'appello va pertanto rigettato.
3.- Spese processuali
Le spese processuali del secondo grado seguono la soccombenza, non ravvisandosi gravi ed eccezionali ragioni per procedere alla loro compensazione.
Le spese processuali si liquidano – tenendo conto dello scaglione da € 26.000
a € 52.000, dei parametri minimi, vista la bassa complessità della controversia
– in complessivi € 4.996, di cui € 1.029 per studio della controversia, € 709 per fase introduttiva, € 1.523 per fase istruttoria, € 1.735 per fase decisionale, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e
CP come per legge, in favore della società assicuratrice.
Si dichiara altresì non luogo a provvedere sulle spese processuali tra l'appellante e i convenuti contumaci.
4.- Doppio del contributo unificato
Considerato il rigetto integrale dell'appello, poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013, in applicazione dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, occorre darne atto ai fini della verifica dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma
1 bis dell'art. 13.
p.q.m.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
così provvede:
- rigetta l'appello;
- pone a carico dell'appellante le spese processuali del secondo grado, che liquida in complessivi € 4.996,00, oltre alle spese generali in misura pari al
8 Corte d'Appello
15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge, in favore della
[...]
Controparte_1
- dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali del secondo grado tra l'appellante e gli appellati contumaci;
- dà atto di avere adottato una pronuncia di rigetto integrale dell'appello, ai fini della verifica dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Reggio Calabria, 25.9.2025
Il presidente est.
dott. Natalino Sapone
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