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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 27/05/2025, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 22.05.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato il 27.05.2025 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3164 del ruolo generale per l'anno 2023, promossa da
1. nato a [...], il [...], ivi residente nella via CP_1
Monti n. 2., elettivamente domiciliato in Cagliari, via Logudoro n. 35, presso lo
Studio dell'Avv. Valeria ATZERI, dell'Avv. Giovanni PRUNEDDU e dell'Avv.
Claudia ATZERI, che lo rappresentano e difendono in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
2. Controparte_2
, in persona del Presidente pro tempore,
[...]
elettivamente domiciliato in Cagliari, via Sonnino n. 96, presso l'Ufficio di
pagina 1 Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela CABIDDU, in forza di procura generale, rogito Notaio del 05.04.2016; Per_1
resistente
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente:
“il Sig. Giudice Ill.mo, previa nomina di consulente tecnico, voglia fissare
l'udienza di discussione della causa, nella quale si concluderà perché contrariis
reiectis, giudichi:
1) Dichiari tenuto l' a liquidare in favore del ricorrente il maggior CP_3
indennizzo corrispondente al danno biologico che verrà accertato in corso di
causa con la decorrenza di legge o quell'altra che risulterà in corso di causa e
quello complessivo con le altre patologie indennizzate.
2) Condanni l' al pagamento degli importi dovuti e scaduti con gli interessi CP_3
legali di mora e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dal 121° giorno dopo
la domanda o da quell'altra decorrenza che risulterà in corso di causa.
3) Con vittoria di spese ed onorari del giudizio da distrarsi in favore dei difensori
antistatari”.
Nell'interesse del resistente:
“Affinché il Tribunale adito voglia rigettare la domanda, con il favore delle
spese”.
pagina 2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale nei CP_1
confronti dell' Controparte_2
, al fine di domandare la condanna al
[...]
pagamento di un maggior indennizzo per malattia professionale.
In particolare, egli ha esposto:
− di avere lavorato come operaio alle dipendenze della dal CP_4
2002 a oggi, esposto a posture incongrue della colonna e a movimentazione manuale di carichi;
− di avere ottenuto dall' un danno biologico del 6% per “deficit CP_3
dei movimenti di flesso estensione della colonna” (domanda del 20.12.2016).
− di avere presentato il 16.06.2021 domanda di aggravamento, rigettata dall' e di avere, pertanto, proposto opposizione il 31.03.2023, non CP_3
accolta;
− di essere titolare di una rendita complessiva del 17% con CP_3
decorrenza dal 24.01.2023, di cui 1% per esiti di infortunio al gomito del 2001,
3% per esiti infortunio del 28.01.2005, 6% per la colonna L/S, 6% per
“limitazione funzionale spalla dx e sn” e 1% per “esiti algodisfunzionali di
tendinite dei flessori delle dita bilaterale” (domande del 24.01.2023).
2. L' ha resistito in giudizio. CP_5
3. La causa è stata istruita con consulenza tecnica e produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
4. La domanda è fondata e deve essere accolta nei termini di seguito indicati.
pagina 3 Tenendo conto dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente e delle produzioni documentali, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare e valutare il danno biologico e l'incidenza sulla capacità lavorativa in conseguenza dell'asserita malattia professionale.
Il Consulente dell'Ufficio, con relazione depositata il 25.04.2025, ha ritenuto che
“sottoposto a visita il ricorrente, valutata la documentazione sanitaria in atti si
può affermare che il Sig. sia affetto da spondilodiscoartrosi con CP_1
discopatie multilivello associate a sofferenza radicolare L4-L5 bilaterale di grado
discreto.
Sulla base delle tabelle , di cui al D.M. 12 luglio 2000, un danno biologico CP_3
conseguente al quadro algo/disfunzionale a carico della colonna lombare
corrisponde al 12% (dodici per cento) utilizzando in ragione della sua natura e
della sua gravità, per analogia il codice tabellare 213 Ernia discale del tratto
lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti.
Adottando per la valutazione complessiva dei vari danni il sistema della
semisomma e tenendo conto delle menomazioni coesistenti e di quelle
concorrenti, il danno biologico complessivo corrisponde al 10% (dieci per cento)
dal dicembre 2016, al 16% (sedici per cento) dal giugno 2021 e al 22% (ventidue
per cento) da gennaio 2023”.
Le conclusioni del C.T.U. devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
Pertanto, può indicarsi un danno biologico complessivo del 10% con decorrenza dal 20.12.2016, al 16% con decorrenza dal 16.06.2021 e al 22% con decorrenza
pagina 4 dal 24.01.2023, con applicazione del coefficiente pari allo 0,6 (fascia B) a partire dal gennaio 2023.
L' deve perciò essere condannato alla costituzione dell'indennizzo in CP_3
rendita in favore del ricorrente, rapportato a un danno biologico complessivo un danno biologico complessivo del 10% con decorrenza dal 20.12.2016, al 16% con decorrenza dal 16.06.2021 e al 22% con decorrenza dal 24.01.2023, previa detrazione di quanto prima d'ora eventualmente erogato in relazione all'indennizzo già riconosciuto.
In ragione del principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' CP_3
deve essere condannato a rifondere delle spese del presente CP_1
giudizio, che si liquidano in dispositivo, ai sensi del D.M. 10.03.2014, n. 55,
tenendo conto della tabella per la materia previdenziale.
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei Difensori, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., essendo agli atti la relativa dichiarazione.
Devono essere definitivamente poste a carico dell' resistente le spese di CP_5
consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1. dichiara che ha diritto di percepire l'indennizzo in CP_1
rendita commisurato a un danno biologico complessivo in misura un danno biologico complessivo del 10% con decorrenza dal 20.12.2016, al 16% con decorrenza dal 16.06.2021 e al 22% con decorrenza dal 24.01.2023, con applicazione del coefficiente pari allo 0,6 (fascia B) a partire dal gennaio 2023,
pagina 5 previa detrazione di quanto prima d'ora eventualmente erogato in relazione all'indennizzo già riconosciuto;
2. condanna l' Controparte_2
, in persona del Presidente pro tempore, alla
[...]
costituzione dell'indennizzo in rendita in favore di con gli CP_1
interessi legali di mora e rivalutazione monetaria nei limiti di legge, con le decorrenze indicate al punto che precede;
3. condanna l'
[...]
, in persona del Controparte_2
Presidente pro tempore, a rifondere delle spese del giudizio, che CP_1
liquida in euro 2.697,00 per compensi professionali di Avvocato, oltre spese generali al 15% ed oltre accessori di legge, da corrispondersi direttamente in favore dell' Avv. Valeria ATZERI, dell'Avv. Giovanni PRUNEDDU e dell'Avv.
Claudia ATZERI, dichiaratisi antistatari;
4. pone definitivamente a carico dell'
[...]
, in persona del Controparte_2
Presidente pro tempore, le spese di consulenza tecnica d'ufficio già liquidate in separato decreto.
Cagliari, 27.05.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe CARTA
pagina 6