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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 02/05/2025, n. 1589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1589 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
R.G. 1289/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Guido Santoro Presidente rel.
Dott. Federico Bressan Consigliere
Dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1289/2023 R.G. promossa con atto di citazione d'appello da
(P.IVA ), in persona di , con sede in Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
CA TI (Vicenza), (C.F. ) e Parte_2 C.F._1
(C.F. ), rappresentati e difesi in giudizio Parte_3 C.F._2 dall'avv. Corrado Roda, con domicilio eletto presso lo Studio dell'avv. Carlotta Pedrali, come da procura alle liti in calce all'atto di citazione di primo grado;
Appellanti contro
GIÀ Controparte_1
Controparte_2
(C.F. ), in persona del suo Procuratore Speciale, Direttore Generale P.IVA_2 CP_3
, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Gianni Solinas, con domicilio eletto
[...]
presso il suo Studio, come da procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
Appellata
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 945/2023 pubblicata il 23 maggio 2023 dal
Tribunale di Vicenza.
Causa riservata in decisione all'udienza del 27 marzo 2025 sulle seguenti
-1- CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli appellanti:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis reiectis, in riforma della sentenza n. 945/2023, Rep.
1600/2023, pubblicata in data 30.05.2023, all'esito del procedimento avanti il Tribunale di Vicenza, Sez. I,
Dott.ssa Biondo, R.G. 7116/2019, notificata in data 01.06.2023 in accoglimento del presente gravame, così
statuire:
IN VIA PRELIMINARE:
Sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata n. 945/2023, Rep.
1600/2023, pubblicata in data 30.05.2023, all'esito del procedimento avanti il Tribunale di Vicenza, Sez. I,
Dott.ssa Biondo, R.G. 7116/2019 notificata in data 01.06.2023;
NEL MERITO:
Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza n. 945/2023, Rep. 1600/2023, pubblicata in data 30.05.2023, all'esito del procedimento avanti il
Tribunale di Vicenza, Sez. I, Dott.ssa Biondo, R.G. 7116/2019 notificata in data 01.06.2023:
▪ Accertare e dichiarare che il rapporto n. 00020353700/6, per tutti i motivi dedotti in atti, è affetto da nullità totale e/o di singole clausole e, per l'effetto, ricalcolare il rapporto di dare/avere tra le parti in causa, condannando al pagamento, in Controparte_1 favore della della somma complessiva di € 41.526,31 o a quella diversa somma che Parte_1 risulterà dovuta in corso di causa;
▪ Accertare e dichiarare che in forza del rapporto n. 00900008730, per tutti i motivi dedotti in atti, nulla è dovuto alla Controparte_1
▪ Accertare e dichiarare che il rapporto di mutuo n. 2684, per tutti i motivi dedotti in atti, è affetto da nullità totale e/o di singole clausole e, per l'effetto, ricalcolare il rapporto di dare/avere tra le parti in causa, condannando al pagamento, in Controparte_1 favore della della somma complessiva di € 10.100,93 o a quella diversa somma che Parte_1 risulterà dovuta in corso di causa;
- sui rapporti e sui contratti di prestito d'oro in uso dedotti in giudizio, si chiede l'accoglimento delle seguenti domande: - per tutti i motivi dedotti in atti, accertare e dichiarare la nullità totale e/o di singole clausole dei rapporti di prestito d'uso d'oro oggetto di causa descritti negli atti di causa;
- accertare e dichiarare che ai rapporti ed ai contratti di prestito d'uso d'oro, oggetto del presente giudizio, si applica la disciplina relativa ai contratti di mutuo di cui agli artt. 1813 c.c. e ss., con ogni conseguenza di legge,
e che, per l'effetto, ai sensi dell'art. 1814 c.c., il trasferimento della proprietà dei lingotti d'oro in capo all'odierna parte attrice sia avvenuto al momento della consegna degli stessi da parte della Banca convenuta o,
al più tardi, al momento della loro lavorazione;
- in virtù di quanto sopra:
(i) in relazione ai rapporti di prestito d'uso d'oro per cui è causa, ricalcolare il rapporto di dare/avere tra le parti in causa, e, per l'effetto, rideterminare il saldo creditore del conto corrente n. 00900008730 intestato alla
sul quale venivano regolati i predetti rapporti di prestito d'uso d'oro in contestazione, Parte_1
-2- accertando altresì che, in ogni caso, la società non è debitrice di alcuna somma nei confronti di Parte_1 anche sulla scorta di una Controparte_1 eventuale compensazione legale e/o giudiziale delle rispettive poste di debito/credito;
(ii) per l'effetto di quanto sopra e delle eventuali compensazioni delle rispettive poste di debito/credito in base ai saldi ricalcolati dei conti relativi ai rapporti di prestito d'uso d'oro instaurati con
[...] rideterminare il complessivo saldo creditore/debitore Controparte_1 tra le parti del giudizio, dichiarando altresì che, in ogni caso, la società non è debitrice di Parte_1 alcuna somma nei confronti di Controparte_1
▪ per tutte le ragioni esposte in narrativa, accertare e dichiarare la nullità della fidejussione in contestazione sottoscritta dal Sig. e dalla Sig.ra e, per l'effetto, la nullità, l'insussistenza, la Parte_2 Parte_3 risoluzione e/o l'inefficacia degli obblighi fideiussori in capo agli stessi nei confronti della Banca convenuta, anche in considerazione della dedotta violazione della normativa anti-trust;
▪ per tutti i motivi dedotti in atto, accertare e dichiarare la violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e dell'art. 2
Cost., commessa da in danno Controparte_1 degli odierni appellanti e, per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento del danno, comprensivo CP_1 di interessi compensativi e legali, la cui determinazione equitativa viene rimessa all'Ecc.ma Corte adita, evidenziando che la stessa dovrà tenere conto del danno patrimoniale, del danno non patrimoniale, del pregiudizio economico, finanziario e reputazionale sofferto, anche per l'impossibilità o maggior difficoltà di accesso al credito;
IN VIA ISTRUTTORIA:
• si chiede disporsi consulenza tecnico contabile d'ufficio, che risponda ai seguenti quesiti:
“Verifichi il CTU se l'istituto di credito, intimato a consegnare i relativi documenti in forza delle diffide prodotte in atti ex art. 117, 119,1°, 119,2° e 119,4° comma TUB, abbia consegnato i contratti originari dei rapporti di causa, ovvero conti correnti, mutuo e prestiti d'uso d'oro oggetto di richiesta ai sensi delle norme citate, i documenti di trasporto dei lingotti, le contabili di accensione, le contabili di liquidazione trimestrale degli interessi e le contabili di estinzione parziale e/o totale dei prestiti in esame.
Acquisita la relativa documentazione, anche a mezzo dei documenti prodotti in causa, si chiede che il nominato
CTU:
a) accerti e riferisca se i tassi di interesse applicati al tempo della pattuizione ovvero nel corso dei rapporti dedotti in giudizio abbiano superato i tassi soglia di cui alla legge n. 108/1996 (distinguendo gli interessi
corrispettivi da quelli moratori);
A tal fine, si chiede al CTU di procedere ad effettuare le verifiche secondo le modalità di cui alle istruzioni progressivamente emanate dalla Banca d'Italia relativamente ai contratti di mutuo o equipollenti;
b) per ciò che attiene agli interessi moratori, si chiede che il CTU verifichi il tasso applicato, indicando altresì
l'ammontare dell'eventuale addebito effettuato dalla banca a tale titolo, per ciascun rapporto, e verificandone
l'eventuale usurarietà;
c) per ciò che attiene al cambio valuta, si chiede che il CTU verifichi il cambio applicato e se questo corrisponde a quanto previsto contrattualmente;
-3- d) si chiede che il CTU nominato di accertare se tutti gli oneri addebitati sono stati predeterminati per iscritto e se le pattuizioni contrattuali sono state rispettate. Per ciò che attiene agli interessi corrispettivi, si chiede al
CTU, qualora la banca non abbia rispettato le condizioni contrattuali, di applicare il minore tra il tasso
sostitutivo ex articolo 117 TUB e il tasso applicato dalla banca;
e) si chiede, altresì, che il nominato CTU determini l'ammontare dovuto per capitale, interessi ed accessori
(solo se pattuiti) dei rapporti oggetto di causa, depurando il conteggio di eventuali eccedenze:
- di interessi rispetto ai tassi soglia. Nell'ipotesi di superamento del tasso soglia si chiede che il CTU non
applichi alcun interesse in caso di usurarietà ab initio, non rilevando l'usurarietà sopravvenuta a meno che la stessa non sia stata causata da ius variandi della Banca. Solo in tale ipotesi il calcolo verrà depurato dagli interessi eccedenti il tasso usura vigente per il periodo in cui tale superamento si è verificato a seguito dell'esercizio del predetto ius variandi, effettuando anche un calcolo alternativo ai sensi dell'articolo 1815, secondo comma, codice civile;
- di eventuali oneri (diversi da imposte e tasse) non dovuti dal cliente (quali, ad esempio, spese o commissioni) perché non pattuiti per iscritto o pattuite in misura diversa da quella applicata, o pattuite in modo indeterminato senza indicare precisi criteri di calcolo;
- del maggior capitale versato rispetto al capitale mutuato, ovverosia, rispetto al controvalore dell'oro al momento della consegna dei lingotti, alla data riportata nel documento di trasporto (DDT), ovvero del perfezionamento contrattuale di ogni singolo rapporto;
f) Si chiede poi che il nominato CTU proceda a rideterminare saldo dovuto per i rapporti di finanziamento di prestito d'uso d'oro, in applicazione della disciplina di cui agli articoli 1813 e 1814 e seguenti del codice civile, come segue:
- individui il valore iniziale del finanziamento qualificato “prestito d'uso d'oro”, ovverosia, il controvalore dei lingotti d'oro alla data della consegna, risultante dai documenti di trasporto (DDT), e corrispondente all'importo del capitale effettivamente finanziato-mutuato;
- calcoli gli interessi corrispettivi effettivamente versati a tale titolo dall'impresa orafa alla banca;
- ridetermini gli interessi corrispettivi legittimi, contrattualmente pattuiti ed effettivamente dovuti, calcolati sul valore iniziale del capitale mutuato a titolo di prestito d'uso d'oro, come sopra determinato (e,
successivamente, sul capitale via via ammortizzato);
- calcoli, per ciascuna scadenza, la differenza tra interessi effettivamente pagati e gli interessi legittimi effettivamente dovuti, come sopra ricalcolati, imputando le somme versate, conformemente al disposto normativo di cui all'articolo 1194 del codice civile, dapprima agli interessi corrispettivi effettivamente dovuti e dopo al capitale effettivamente mutuato;
- estinto integralmente il finanziamento per capitale ed interessi, proceda a stornare le maggiori somme versate in eccedenza in costanza del rapporto;
g) si chiede infine che il nominato CTU determini il TEG (Tasso Effettivo Globale) effettivamente praticato dalla
banca rispetto quello pattuito in relazione ai contratti di prestito d'uso d'oro, considerando l'oscillazione del valore (fixing) dell'oro della valuta quale costo dei finanziamenti stessi;
-4- h) in ogni caso, ove risulti un TEG difforme da quello contrattualmente previsto, ricalcoli il piano di ammortamento al tasso legale e/o al tasso sostitutivo ex articolo 117 TUB.”.
IN OGNI CASO:
con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre Iva e Cpa, di entrambi i gradi di giudizio, e rimborso dei costi sostenuti per la relazione tecnica peritale di Gruppo Imis S.r.l. e degli ulteriori costi sostenendi per la consulenza tecnica di parte e d'ufficio, da svolgersi in corso di causa”.
Per l'appellata:
“Nel merito, richiamate e da non intendersi rinunciate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c. tutte le domande ed eccezioni formulate in primo grado ed assorbite, meglio esplicitate nel corpo della comparsa di costituzione:
In via principale:
Rigettarsi integralmente l'appello proposto da e in quanto Parte_1 Parte_2 Parte_3 inammissibile e, comunque, infondato anche in ragione dei motivi esposti in narrativa e, conseguentemente, confermare la Sentenza n. 945/2023 del Tribunale di Vicenza, pubblicata in data 23.05.2023; in via subordinata:
Per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello, confermata l'intervenuta prescrizione di ogni rimessa avere intervenuta sul conto corrente n. 353700/06 anche in dipendenza di altri rapporti ad esso accessori (compresi rapporti di prestito oro) sino al 18.10.2009 delle domande degli
Opponenti, accertare che il credito vantato dalla Banca opposta ed oggi appellata, anche per le ragioni esposte
nel presente atto, nei confronti degli Opponenti c.f. e p. IVA , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore , con sede legale in CA TI (VI), Via Piazzola n. Parte_2
15 ed a , c.f. , nato a [...] il [...], residente Parte_2 CodiceFiscale_3 in CA TI (VI), via Piazzola n. 47, nonché a c.f. , Parte_3 CodiceFiscale_4 nata a [...] il [...], residente in [...], è pari a euro
182.414,60, di cui euro 76.774,86 oltre interessi di mora nella misura del 14,00% dal 1.07.2019 alsaldo, euro
77.351,26 oltre interessi di mora al tasso del 14,00% dal 01.07.2019, ed euro 28.288,48 oltre interessi di mora nella misura del 7,00% dal1.7.2019 sino all'effettivo saldo o ad altra diversa somma che dovesse risultare e per
l'effetto condannare gli stessi al pagamento della suddetta somma ovvero alla diversa somma, maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
In ogni caso
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio;
In via istruttoria
Ci si oppone all'ammissione di CTU contabile, da ritenersi inammissibile riguardando in larga parte temi coperti da giudicato e comunque non confrontandosi in alcun modo con la documentazione versata in causa e con la CTU già svolta in primo grado, non tempestivamente contestata”.
Ragioni della decisione
In fatto.-
-5- 1. Con atto di citazione notificato il 18/10/2019, la (quale obbligata Parte_1 principale: di séguito anche solo “Società”) e e (in qualità di Parte_2 Parte_3 garanti, in forza delle fideiussioni omnibus rilasciate nell'aprile 2000), convenivano in giudizio, avanti al Tribunale di Vicenza, la Controparte_4
(già di séguito la
[...] Controparte_5
“ ), proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo CP_1
n. 2529/2019 emesso il 13/08/2019 dal medesimo Ufficio, su ricorso della convenuta, con il quale veniva loro ingiunto il pagamento in via solidale della somma di euro 184.812,71, oltre interessi ed oltre alle spese ed alle competenze della procedura monitoria. Tale somma veniva richiesta in ragione di tre distinti rapporti bancari (il c/c n. 00353700/6, il c/c n. 900008730 – sul quale insisteva una apertura di credito per sconto e/o anticipi ed al quale erano collegati rapporti di prestito d'uso d'oro – ed il mutuo chirografario n. 2684) che, alla data del
30/06/2019, presentavano un saldo a debito della correntista/mutuataria pari, rispettivamente, ad euro 79.097,09, euro 77.427,14 ed euro 28.288,48.
2. A fondamento dell'opposizione, gli opponenti ponevano diverse contestazioni in ordine alle esposizioni debitorie predette ed alle fideiussioni azionate.
In particolare:
- con riferimento al c/c n. 00353700/6, acceso con contratto del marzo 2001, le censure concernevano (tra l'altro) la capitalizzazione degli interessi, l'indicazione dei tassi e delle condizioni economiche, l'applicazione della commissione di massimo scoperto e di disponibilità dei fondi, oltre che l'usura;
- con riferimento al c/c n. 900008730, acceso con contratto del maggio 2016, al quale erano collegati i contratti di apertura di credito per cassa e sbf di pari data ed alcuni contratti di prestito d'uso d'oro conclusi tra il 2016 e il 2018, gli opponenti contestavano la legittimità di due addebiti (di circa euro 36.000,00 ciascuno) operati dalla Banca in dipendenza di questi ultimi rapporti;
- con riferimento al rapporto di mutuo chirografario n. 2684, acceso con contratto del maggio 2016, gli opponenti lamentavano la difformità tra il tasso di mora pattuito e quello in concreto applicato, la medesima difformità riscontrata con riferimento al
TAEG-ISC e l'anatocismo proprio del piano di ammortamento alla francese prescelto dall'opposta.
-6- 3. Si costituiva la contestando i motivi di opposizione e chiedendone il rigetto. In CP_1 subordine, eccepita l'intervenuta decadenza o prescrizione di ogni rimessa solutoria intervenuta sino all'ottobre 2008 sul c/c n. 00353700/6, anche in dipendenza dei rapporti accessori (come quelli di prestito d'oro), chiedeva la condanna degli opponenti al pagamento della diversa somma che fosse risultata dovuta alla Banca all'esito dell'istruttoria.
4. Sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa veniva istruita a mezzo di CTU tecnico-contabile vòlta alla rideterminazione dei saldi dei singoli rapporti azionati dalla e, all'esito, trattenuta in decisione. CP_1
5. Con sentenza n. 945/2023 emessa il 22/05/2023 e depositata il 23/05/2023, il Tribunale di Vicenza accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto rideterminando in euro 182.414,60 (anziché in euro 184.812,71) il credito vantato dalla Banca nei confronti degli opponenti;
condannava questi ultimi – in solido tra loro – a corrispondere alla prima la somma così accertata, oltre agli interessi nella misura convenzionalmente prevista dall'01/07/2019 sino all'effettivo soddisfo;
rigettava le domande riconvenzionali di risarcimento del danno formulate dagli opponenti;
compensava le spese di lite nella misura di
1/5, con condanna degli opponenti, in solido tra loro, alla rifusione in favore dell'opposta della residua parte delle spese processuali, liquidate per intero in complessivi euro 21.000,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario e ad IVA e CPA come per legge;
poneva, in via definitiva, gli oneri della CTU a carico degli opponenti nella misura di 4/5 e a carico dell'opposta nella misura di 1/5.
6. Avverso la sentenza proponevano tempestivo appello ed i garanti Parte_1 Parte_1
e con contestuale istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. inaudita altera parte, Pt_3 mentre la regolarmente costituita, resisteva al gravame opponendosi all'accoglimento CP_1
dello stesso.
7. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18 gennaio 2024, tenutasi in modalità scritta ex art. 127-ter c.p.c., il consigliere istruttore rigettava l'istanza di inibitoria e fissava l'udienza del 27 marzo 2025 per la rimessione della causa in decisione assegnando i termini ex art. 352 c.p.c., decorsi i quali la Corte tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, sopra trascritte.
In diritto.-
a) La materia del contendere.
-7- 1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Vicenza ha ritenuto per gran parte infondata l'opposizione ed ha accertato un credito della nei confronti della Società e dei suoi CP_1
garanti di poco inferiore rispetto a quello portato dal decreto ingiuntivo opposto, che ha quindi revocato. E ciò ha fatto in forza degli esiti dell'espletata CTU, che ha ritenuto di condividere in toto in quanto eseguita sulla completa documentazione prodotta dalla CP_1
2. In particolare, in ordine al c/c n. 00353700/6, ha accertato che tutte le condizioni economiche del rapporto trovavano la loro fonte giustificativa in pattuizioni sottoscritte dalla cliente (ad eccezione delle spese per fido di cassa e sbf, illegittimamente addebitate nella esigua misura di euro 110,00), rilevando solo alcune incongruenze tra quanto convenzionalmente previsto e quanto effettivamente applicato dalla Il Tribunale, CP_1 inoltre, ha escluso l'applicazione dell'usura, ha confermato l'applicazione di un regime di uguale capitalizzazione periodica degli interessi creditori così come quelli debitori, rettificando il saldo di questo c/c in euro 76.774,86, in luogo di quello indicato dalla di CP_1
euro 79.097,09.
3. Anche in relazione al c/c n. 900008730 il CTU (e, quindi, il Tribunale) ha accertato che: la misura degli interessi e degli oneri addebitati dalla alla Società fossero giustificati dalle CP_1
pattuizioni scritte intervenute tra le parti, ad eccezione della commissione di messa a disposizione fondi sull'affidamento di euro 160.000, pari ad euro 69,94; non risultano applicati interessi usurari;
la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi appare legittima, in quanto attuata in forza di una clausola contemplante la pari periodicità per gli interessi attivi.
3.1 Il primo Giudice ha quindi qualificato le operazioni nascenti dai contratti di prestito
d'uso d'oro alla stregua di contratti atipici assimilabili a quello di mutuo (assecondando, quindi, la tesi propugnata dagli opponenti, avallata dalla recente giurisprudenza di legittimità), pur discostandosi da tale figura in punto di trasferimento di proprietà dell'oro prestato, che resta in capo al mutuante sino alla (eventuale) determinazione dell'impresa orafa di acquistarne la proprietà (come confermato dall'art. 6 di ciascun contratto di prestito d'uso in atti). Ciò chiarito, il Tribunale ha condiviso le conclusioni del CTU, secondo le quali: la ha fatto corretta applicazione del dettato contrattuale (in particolare, dell'art. 6, punto CP_1
7) addebitando l'importo del metallo sulla base del fixing del giorno di scadenza;
tutte le commissioni e gli oneri addebitati sono stati contrattualmente previsti (eccetto per euro 5,92 addebitati in eccesso); non sono stati applicati interessi usurari. Le risultanze peritali, quindi,
-8- hanno portato il primo Giudice a rettificare il saldo di questo c/c in euro 77.351,26, in luogo di quello di euro 77.427,14 indicato dalla Banca.
4. In ordine al rapporto di mutuo chirografario n. 2684, infine, il Tribunale ha confermato il saldo residuo a debito di euro 28.288,48 avallando – ancora una volta – l'opinamento dell'esperto dell'ufficio, che non ha rilevato discrasie tra il tasso degli interessi moratori pattuiti in contratto e quello concretamente applicato (pari al 7%). Il primo Giudice, poi, ha ritenuto irrilevante la questione – sollevata dagli opponenti – relativa alla non corretta Par indicazione dell' ai fini della dedotta invalidità del finanziamento (assolvendo tale indice ad una mera funzione informativa e di trasparenza e non incidendo né sul contenuto della prestazione a carico del cliente, né sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto contrattuale) ed ha escluso l'applicazione di interessi antatocistici nel piano di ammortamento c.d. alla “francese” accettato dalla Società al momento della conclusione del contratto di mutuo, affermando la piena legittimità dell'ammortamento stesso.
5. Il Tribunale ha pertanto riconosciuto in capo alla il credito complessivo di euro CP_1
182.414,60 suddetto, con condanna della Società e dei garanti, in solido tra loro, al relativo pagamento. Il primo Giudice, infatti, ha respinto (anche) la questione relativa alla nullità delle fideiussioni per contrasto con la disciplina antitrust, ritenendo ormai pacifico che – in ogni caso – l'eventuale accertamento di una tale violazione non condurrebbe alla declaratoria di nullità totale delle garanzie prestate che – in nessun modo – riproducono le clausole nn. 2, 6 e
8 dello schema ABI costituente l'intesa vietata.
6. Infine, il Giudice di prime cure ha rigettato integralmente le domande riconvenzionali di risarcimento formulate dagli opponenti atteso l'andamento dei rapporti bancari oggetto di causa, costantemente in passivo, ed ha compensato le spese di lite nella misura di 1/5, stante l'accertata debenza di una somma inferiore, sia pure di poco, a quella ingiunta e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
7. e hanno proposto appello formulando sei Parte_1 Parte_3 Parte_2
motivi di impugnazione, così testualmente titolati:
7.1. Sul rapporto di c/c n. 00020353700/6 e sui rapporti anticipi ad esso collegati: violazione degli artt. 101, 113, 115 e 116 c.c. – violazione e/o errata interpretazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. nonché degli artt. 5 e 119 TUB, del principio di buona fede, degli artt. 117 e 120 TUB e dell'art. 1283 c.c. – errata e insufficiente motivazione;
-9-
7.2. Sui rapporti di prestito d'uso d'oro confluiti sul c/c n. 900008730: violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., nonché 1813 ss. c.c. – errata interpretazione del contratto nonché violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale – omesso accertamento della volontà degli stipulanti in relazione al contenuto del contratto di prestito d'uso d'oro – errata interpretazione della causa in concreto del contratto;
7.3. Sul rapporto di mutuo chirografario n. 2684: violazione degli artt. 101, 113, 115 e
116 c.p.c. – violazione e/o errata interpretazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. nonché degli artt. 5 e 119 TUB, del principio di buona fede, degli artt. 117 e 120 TUB e dell'art. 1283 c.c. – errata e insufficiente motivazione;
7.4. Sugli addebiti illegittimi in danno alla parte appellante ed i conseguenti ristorni dovuti;
7.5. Sulla garanzia fideiussoria: violazione dell'art. 111 cost. e degli artt. 113, 115 e 116
c.p.c. – violazione e falsa applicazione degli artt. 1418, 1419, 1421 e 1945 c.c. – errata interpretazione del contratto nonché violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale;
7.6. Sulla compensazione delle spese di lite.
b) I motivi d'appello.
Va premesso che l'appello, sebbene in alcune parti possa presentare profili di inammissibilità, come si avrà modo nel prosieguo di rilevare, non può dirsi connotato da una radicale sua inammissibilità, potendosi in ogni caso apprezzare le parti del provvedimento impugnato sottoposte ad appello e le ragioni che la parte intende muovere a sostegno della sua richiesta di riforma.
1. Con il primo motivo di appello, gli appellanti sottopongono a critica la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto valido ed efficace il rapporto dic/c n.
00020353700/6, ovvero ha ritenuto integrati i presupposti di determinabilità delle relative condizioni economiche. Sul punto, essi rammentano di aver già eccepito la nullità dei rapporti in commento per violazione del contenuto minimo del contratto (non risultando correttamente pattuite le condizioni economiche applicate dalla , richiamano le medesime CP_1
contestazioni già mosse nel primo grado di giudizio e chiedono la rimessione della causa in istruttoria.
Il motivo è infondato.
Le critiche svolte sono connotate da una spiccata genericità e non si confrontano con la motivazione del tribunale e con l'accertamento del c.t.u. che ne ha costituito la base di
-10- riferimento, non sottraendosi pertanto a una valutazione di inammissibilità per difetto di specificità.
Va ricordato che il tribunale nella sentenza appellata, sulla base dell'indagine condotta dal c.t.u. e della relativa ampia documentazione prodotta in causa, aveva ravvisato unicamente non giustificate “maggiori spese per commissioni disponibilità fondi” per € 913,38 e per
“commissioni di istruttoria veloce” per € 44,00, diffalcandone i relativi importi. La parte appellante affastella disparate censure, spesso prive di motivazione, senza svolgere una ragionata critica alle argomentazioni e ai rilievi spesi dal tribunale per pervenire alle conclusioni oggetto di contestazione.
Del tutto imperscrutabile è la doglianza incentrata sul rilievo che il contratto di cessione quote del 9-3-2000 (doc. 3), recherebbe in allegato estratti conto scalari ed alcuni estratti conto dal
31-12-2016 al 28-5-2019 “nonostante il contratto di conto corrente ex adverso prodotto (doc.
2 fascicolo di primo grado) rechi la data del 2-3-2001” e che riporterebbe un tasso di mora del 14%, mentre nel documento prodotto dalla banca (sub doc. 2) non risulterebbe pattuito alcun interesse di mora.
Il “contratto di cessione di quote del 9-3-2000” è un contratto prodotto dalla stessa parte qui appellante, al quale non risulta alcun allegato, né tanto meno una pattuizione relativa agli interessi di mora. Ne viene che si tratta di deduzione, se non inammissibile, del tutto priva di qualsivoglia fondamento.
Le altre deduzioni svolte dalla parte appellante fanno sì riferimento al “contratto di conto corrente n. 00020353700/6”, ma occorre rilevare che con quel numero si sono avvicendati nel corso del tempo tre contratti (i. 16-3-2000 prodotto quale doc. 7 con la comparsa dalla banca;
ii. doc. 2-3-2001 prodotto quale doc. 5 comparsa della banca;
iii. 5-5-2016 prodotto quale doc. 10 con la comparsa della banca) e non è stato specificato a quale di essi si intenda fare riferimento. Né l'appellante si fa carico di evidenziare il concreto rilievo delle doglianze articolate sul quantum determinato dal c.t.u. e poi recepito dal tribunale.
Inoltre, con riguardo alla dedotta mancata indicazione del TAE, va pur rilevato che la c.t.u. ha consentito di accertarne la presenza (cfr. c.t.u. pagg. 20-22) e l'appellante non ha articolato una motivata critica in proposito.
Quanto alla mancata indicazione del Tasso annuo effettivo globale, essa non comporta alcuna nullità del contratto, non rientrando fra gli elementi per la cui mancanza l'art. 117 t.u.b. prevede l'invalidità con sostituzione automatica.
-11- Anche in merito alla commissione di massimo scoperto la parte appellante non si fa carico né di allegare la rilevanza di una tale doglianza, indicando come l'eventuale accoglimento rileverebbe sul suo debito verso la banca (anche alla luce dell'accertata prescrizione a far data dal 18-10-2009 e dalla presenza di più contratti succedutisi nel tempo), né di sottoporre a specifica e motivata critica quanto in proposito accertato dal c.t.u., il quale “ha verificato che
l'applicazione delle CMS delle Civ delle commissioni per scoperto e sconfinamento nonché tutte le spese addebitate anche se non connesse all'erogazione del credito (quali spese tenuta conto, spese di liquidazione e spese per singola operazione) trovavano fonte giustificativa in pattuizioni scritte e sottoscritte dal cliente”. Osservazioni non dissimili valgono con riferimento alla doglianza inerente alla clausola di cui all'articolo 7 di un non meglio precisato contratto fra i tre recanti la medesima numerazione.
Del tutto fuori bersaglio è poi la doglianza incentrata sulla mancata considerazione della c.m.s. ai fini della verifica del superamento del tasso-soglia, in quanto la c.t.u. ha fatto puntuale applicazione dei criteri stabiliti da Cass. 16303/2018 e l'appellante non si fa carico di articolare una motivata critica in proposito.
2. Con il secondo motivo di appello, gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto valido ed efficace il rapporto di c/c n. 00900008730, ovvero ha ritenuto infondata l'eccezione di nullità dei finanziamenti in prestito d'uso d'oro sullo stesso confluenti.
2.1. In particolare, la Società ed i suoi garanti contestano la statuizione del primo Giudice secondo la quale dal tenore dell'art. 6 di ciascun contratto di prestito d'uso si evincerebbe l'intenzione delle parti di concludere un contratto atipico “solo in parte riconducibile al mutuo, da cui si discosta circa la regolazione del trasferimento della proprietà” (cfr. sentenza, p. 15); ciò in quanto – così come stabilito da recente giurisprudenza di merito, oltre che di legittimità – anche in tali contratti (così come nei contratti di mutuo) il trasferimento della proprietà dell'oro in capo all'impresa orafa avverrebbe, a dire degli appellanti, al momento stesso della sua consegna. Con la conseguenza che il Tribunale avrebbe errato nel non compiere una assimilazione completa delle due fattispecie contrattuali e, quindi, nel non disporre l'analisi per l'accertamento della nullità totale del rapporto, ovvero della nullità delle singole clausole. Ad avviso degli appellanti, infatti, gli interessi (sia corrispettivi che moratori) e gli ulteriori oneri connessi all'erogazione del finanziamento e alla sua estinzione sono stati – erroneamente – calcolati dalla non sul valore che l'oro aveva alla data di CP_1
-12- consegna dei lingotti al Cliente (corrispondente al valore del bene al momento del trasferimento della proprietà, come previsto dall'art. 1814 c.c.), ma sul valore crescente dell'oro determinato dal fixing pro tempore vigente in costanza di rapporto;
circostanza, questa che determinerebbe la nullità dei contratti in commento.
2.2. Gli appellanti contestano, ancora, al primo Giudice di aver escluso che i rapporti dedotti in giudizio presentino profili di illegittimità con riferimento alla determinatezza e/o determinabilità delle condizioni economiche applicate ex art. 117, commi 4 e 8 del TUB.
Ribadiscono, quindi, la già spiegata eccezione di nullità di tutti i contratti di prestito d'uso d'oro non essendo a loro avviso possibile, dagli stessi, individuare in maniera determinata/determinabile (tra l'altro) il tasso di interesse praticato dalla Banca in costanza di rapporto, con conseguente necessaria applicazione di quello sostitutivo imposto dall'art. 117, comma 7, TUB.
2.3. Il motivo è privo di pregio.
Va premesso che i contratti di prestito d'uso d'oro (anche PUO) oggetto di questo contendere prevedono, fra l'altro, all'art. 1 che “L'oro è ricevuto dal Cliente in prestito d'uso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 d.p.r. 148/89 e ne acquisirà la proprietà solo se e nel momento in cui si perfezionerà l'acquisto”. All'art. 6 punto 7 è previsto che: «Qualora, alla scadenza del prestito, il Cliente per qualunque causa non provveda né alla restituzione né all'acquisto dell'oro prestato, la banca è fin d'ora autorizzata ad acquistare sul mercato, per conto del cliente stesso il medesimo quantitativo di metallo, addebitando in conto oltre agli interessi e alle spese ancora dovute, il saldo della transazione effettuata.
Il prezzo dell'oro sarà quello del giorno del realizzo dell'operazione come di seguito indicato: A) Prezzo dell'oro quotato al fixing di Londra antimeridiano o pomeridiano maggiorato delle spese di commissione ... (Omissis)».
Ciò premesso, la tesi agitata con il motivo in rassegna, deduce, innanzi tutto, la nullità dei contratti di prestito d'uso d'oro in quanto “gli elementi di determinazione dell'alea sono incerti” in quanto sarebbero incerti il valore dell'oro sul mercato al momento di esigibilità della obbligazione di pagamento (appello, pag. 16) e il parametro di riferimento per l'individuazione del valore dell'oro (appello, pag. 17), nonché “il tasso di cambio USD/ITL e
USD/EUR” (ibidem).
Tale profilo di nullità va senz'altro escluso in quanto, da un lato, la possibilità di oscillazione del valore dell'oro è intrinseca al materiale fatto oggetto del contratto fra le parti,
-13- rappresentando l'alea caratteristica del negozio (come di tutti quelli collegati all'andamento di valore di merci o monete) e, dall'altro, i parametri indicati risultano adeguatamente oggettivi ed esterni rispetto alla banca, come anche accertato dall'ausiliare dell'ufficio in primo grado
(e riportato dalla sentenza gravata a pag. 16). È stata anche verificata la correttezza dell'addebito effettuato dalla banca: il c.t.u. ha infatti accertato che «se il cliente avesse acquistato i due Kg. d'oro dal “banco metalli”, e quindi sul libero mercato, lo avrebbe pagato la medesima cifra addebitata dalla banca» (relazione c.t.u., pag. 14).
Va dunque esclusa ogni indeterminatezza o indeterminabilità tale da comportare la nullità ex art. 1346 c.c.
Un secondo ordine di argomentazioni è incentrato sulla “completa assimilazione” dei prestiti d'uso d'oro al mutuo che la parte appellante compie per trarne la nullità delle clausole relative alla previsione che la proprietà dell'oro concesso in prestito passi al momento dell'esercizio dell'opzione (fra restituzione del materiale ovvero acquisto dell'oro con pagamento del corrispettivo), anziché al momento della consegna dell'oro (o “al più tardi” al momento della lavorazione, quale implicito esercizio del diritto di “opzione” di acquisto).
Secondo gli appellanti la clausola dell'articolo 6 di ciascun contratto di prestito d'uso, la quale stabilisce che il mutuatario dell'oro non ne acquisisce la proprietà automaticamente, ma ha la facoltà di acquisirla ovvero - alternativamente - di restituire l'oro prestato, non potrebbe immutare la disciplina di legge secondo cui il trasferimento della proprietà consegue ipso iure alla natura fungibile del bene mutuato con conseguente confusione nel patrimonio del mutuatario.
Gli appellanti soggiungono che la stessa previsione dell'obbligo di restituzione (in caso di mancato esercizio dell'opzione di acquisto) del tantundem e non già dell'oggetto originario della consegna non si concilierebbe con la perdurante proprietà in capo alla banca mutuante dell'oro.
Non è inutile – al fine di apprezzare la rilevanza della questione – prendere le mosse dal rilievo che la ricostruzione suggerita dalla parte appellante, incentrata sulla totale equiparazione del prestito d'uso d'oro al mutuo, è svolta in funzione di conseguire la liberazione del mutuatario che scelga l'opzione di acquisto dietro la corresponsione del valore dell'oro al momento della consegna all'orafo (o al momento di lavorazione del materiale) anziché al momento in cui si deve eseguire la restituzione. Il c.t.u. ha accertato che la
-14- differenza di valore dell'oro al momento della stipulazione rispetto a quello addebitato dalla banca ammonta a € 2.950,91 (relazione c.t.u., pag. 15).
Ancora va puntualizzato che l'esposizione della “struttura e funzione dei contratti oggetto di causa” § 5.1.) e della “qualificazione giuridica del contratto di prestito d'uso e la disciplina ad esso applicabile” (§ 5.2.) mirerebbe a pervenire alla “nullità per indeterminatezza dei contratti di prestito d'uso d'oro” (§ 5.3.), soggiungendosi che la “mancanza di trasparenza sulla distribuzione qualitativa e quantitativa dell'alea e, quindi, la mancanza di razionalità dell'alea” varrebbe a rendere “il contratto illecito e comunque immeritevole di tutela”.
Ciò premesso, va ritenuto che né l'inquadramento giuridico proposto né le conseguenze che da esso la parte appellante mirerebbe a ottenere possono essere condivisi.
Innanzi tutto, Cass. 9256/2020 non pare fornire alcun effettivo avallo alla prospettazione sostenuta dalla parte appellante. Anzi, a ben vedere, tale pronuncia qualifica il contratto di prestito d'uso d'oro come contratto “atipico” e, dunque, non direttamente riconducibile ad alcun contratto nominato, rilevandosi unicamente che esso è “suscettibile di accostamento al mutuo, sotto vari profili” (fra i quali, peraltro, la S. Corte non annovera la disciplina del trasferimento della proprietà delle cose mutuate).
Lo stesso precedente citato dalla menzionata sentenza, vale a dire Cass. 23171/2017, ha constatato che «l'unica pattuizione non riconducibile al contratto di mutuo rimarrebbe quella secondo la quale “il trasferimento della proprietà dell'oro greggio avviene al momento dell'esercizio d'opzione”», ma, nondimeno, si è ben guardata da ritenere tale previsione tamquam non esset o addirittura la sua nullità. Vi è stata, dunque, nella motivazione dei citati arresti, la considerazione della clausola relativa al trasferimento della proprietà e, nondimeno, non è stata ritenuta l'incompatibilità di essa con le regole di trasferimento del diritto relative a beni fungibili.
Quanto poi al rilievo che l'esclusione della permanente proprietà in capo alla banca dovrebbe trarsi dalla clausola che al momento della scadenza il cliente debba restituire “non il medesimo oro, bensì unicamente la stessa quantità di oro ricevuto”, occorre rilevare che nei contratti allegati dalle parti è previsto l'obbligo a carico del cliente di restituire alla banca
“l'oro prestato”. Che poi si specifichi che la restituzione debba riguardare oro della medesima quantità, pezzatura e qualità dell'oro ricevuto, non vale a togliere che – di regola – l'obbligo del cliente è di regola di restituire l'oro “prestato”, ossia il medesimo oro oggetto del PUO.
-15- La atipicità del contratto certamente sconta alcune incongruenze nella disciplina del rapporto e se l'appellante crede di ravvisarne una nella ricostruzione che – in linea con le pattuizioni contrattuali – differisce il trasferimento della proprietà dell'oro a un momento successivo alla consegna, occorre allora convenire che anche la tesi dell'appellante non è in grado di fornire una ragionevole spiegazione dell'alternativa – rispetto alla restituzione dell'oro – dell'acquisto di esso: non potendosi certo ipotizzare che chi sia già proprietario si renda acquirente del medesimo diritto sullo stesso bene.
A ben vedere, la stessa questione in ordine al momento del passaggio della proprietà non risulta affatto dirimente ai fini che qui rilevano.
Questa Corte ha già ritenuto (in altri precedenti relativi a prestiti d'uso d'oro) che la individuazione del passaggio della proprietà in un momento diverso dalla consegna dell'oro
“non costringe affatto a ritenere che il valore cui fare riferimento al fine di individuare
l'oggetto della restituzione sia quello iniziale, del contratto con consegna dei lingotti, poiché anzi la disciplina pattizia come sopra ricostruita (già nei tre arresti della Cassazione) trova elemento tipico, qualificante e meritevole di tutela proprio nella specifica previsione della facoltà alternativa di restituzione del tantundem: come si è già visto, la parte può restituire il medesimo quantitativo di lingotti o una somma di denaro pari al valore che essi hanno in quel momento (e non certo in quello anteriore ed ormai potenzialmente lontano dell'inizio del rapporto).
In altri termini, la società cliente acquisisce un dato quantitativo di lingotti e può in ogni momento curare la restituzione di un pari quantitativo o in alternativa pagare il valore che quel pari quantitativo assume in quel momento;
mancata la restituzione, la medesima alternativa e la medesima valorizzazione si avrà al termine del rapporto;
la suddetta valorizzazione trova peraltro un parametro oggettivo di riferimento, previsto nel contratto e nella prassi, costituito dal fixing rilevato dalla Borsa di Londra ed espresso in USD e poi successivamente convertito in Euro al cambio BCE nel giorno della relativa liquidazione;
il costo per il cliente del finanziamento è invece espresso nella diversa e ulteriore pattuizione relativa agli interessi dovuti” (Corte app. Venezia sentenza n. 1573/2024)
Rimane, dunque, maggiormente in linea con le previsioni contrattuali e con l'indicata solo parziale assimilabilità del PUO al mutuo, la previsione che il valore dell'oro non restituito vada ragguagliato alle quotazioni del materiale correnti alla data in cui si sarebbe dovuta effettuare la restituzione, come del resto può indirettamente ricavarsi anche dalla previsione
-16- dell'art. 1818 del codice civile. In tale disposizione, per il caso in cui la restituzione da parte del mutuatario della cosa mutuata (diversa dal denaro) sia divenuta “impossibile o notevolmente difficile”, è previsto sì che il mutuatario si liberi con il pagamento del valore delle cose ricevute, ma “avuto riguardo al tempo e al luogo in cui la restituzione si doveva eseguire”, rendendosi così evidente che il rischio delle oscillazioni di valore è a carico del mutuatario.
Sotto altro, ma concorrente, profilo, va tenuto conto che si tratta di un contratto con causa finanziaria, nel quale le parti ben possono, nella loro autonomia contrattuale, stabilire un valore convenzionale al quale rifarsi per determinare l'entità delle obbligazioni di una delle parti.
Come insegnato da Cass. s.u. n. 5657 del 23/02/2023, “Non costituisce un patto immeritevole di tutela ex art. 1322 c.c., né uno strumento finanziario derivato implicito - con conseguente inapplicabilità delle disposizioni del d.lgs. n. 58 del 1998 - la clausola di un contratto di leasing che preveda a) il mutamento della misura del canone in funzione sia delle variazioni di un indice finanziario, sia delle fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta domestica ed una valuta straniera, b) l'invariabilità nominale dell'importo mensile del canone con separata regolazione dei rapporti dare/avere tra le parti in base alle suddette fluttuazioni”.
Va ricordato che secondo Cass. 4659/21: «La clausola di indicizzazione al cambio di valuta straniera, inserita in un contratto di "leasing in costruendo", non è uno strumento finanziario derivato, poiché è assimilabile solo finanziariamente, ma non giuridicamente, al "domestic currency swap", costituendo esclusivamente un meccanismo di adeguamento della prestazione pecuniaria, privo di autonomia causale rispetto al negozio cui accede e non idoneo a circolare liberamente sul mercato».
Ne viene che anche la doglianza relativa al “costo implicito” che la parte appellante crede di poter ravvisare quale conseguenza dell'aleatorietà dell'oscillazione del valore dell'oro si rivela del tutto inconsistente. Come riconosce anche la parte appellante, il carattere aleatorio non vale certo a viziare di per sé il contratto, ma ad imporre – sostiene la Società – di farne oggetto di comunicazione al cliente, mentre nel caso di specie “l'alea risiede nell'ancorare
l'obbligazione di pagamento del prezzo in capo al debitore, per un bene altamente volatile ed in costante ascesa come l'oro, non al valore che questo aveva nel giorno in cui è stato consegnato … o lavorato …, bensì ad un futuro remoto ed incerto … legato all'adempimento di una obbligazione a tempo indeterminato”.
-17- Che l'oro subisca oscillazioni anche cospicue di valore in ragione di vari fattori legati al mondo economico è nozione che può ritenersi nota, a maggior ragione per chi – come la qui appellante – è un imprenditore commerciale e, ancor più, per chi – come la società – Parte_1 svolge imprenditorialmente l'attività di orafo. Di talché sostenere la nullità addirittura per illiceità del contratto perché non evidenzia la possibilità che la quotazione dell'oro vari nel tempo appare pretesa del tutto inconsistente. Né risulta corrispondente all'effettivo assetto contrattuale delle parti e ai loro interessi – in particolare di quelli della società orafa all'esigenza da parte sua di poter disporre dell'oro ai fini della realizzazione della sua attività
d'impresa – presentare la vicenda come “immeritevole di tutela” ai sensi dell'art. 1322 c.c., essendo al contrario ben chiaro l'assetto di interessi sotteso all'operazione economica e la meritevolezza di un'operazione che consente all'impresa di poter contare sul materiale (di così peculiare valore) per essa necessario decidendone la quantità da acquistare in ragione delle sue esigenze produttive.
Con ulteriore doglianza all'interno del secondo complesso motivo, la parte appellante denuncia la violazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c. (§ 5.4. dell'atto di citazione) e dell'art. 117 t.u.b., sostenendo che i prestiti d'uso d'oro per cui è causa evidenzierebbero irregolarità, in quanto, in primo luogo, non sarebbe possibile “individuare in maniera determinata e oggettivamente determinabile” il tasso di interesse praticato dalla banca in costanza di rapporto, né “le modalità di rilevamento o quelle di calcolo della base imponibile”.
Contrariamente a quanto assume la parte appellante l'indicazione recata nei contratti («3 -
Interessi: gli interessi verranno liquidati trimestralmente in via posticipata (…), saranno determinati sul valore dell'oro in prestito rilevato in base al prezzo dollaro/oncia risultante dalla media giornaliera del “fixings” di Londra per tutto il trimestre di riferimento»; «art. 6
– Modalità di restituzione, comma 7: “Qualora alla scadenza del prestito, il Cliente, per qualunque causa, non provvedesse né alla restituzione né all'acquisto dell'oro prestato, la banca è fin d'ora autorizzata ad acquistare sul mercato, per conto del Cliente stesso, il medesimo quantitativo di metallo, addebitando in conto, oltre agli interessi e alle spese ancora dovuti, il saldo della transazione effettuata. Il prezzo dell'oro sarà quello del giorno di realizzo dell'operazione, come di seguito indicato: - prezzo dell'oro quotato al “fixing” di
Londa antimeridiano o pomeridiano maggiorato delle spese di commissione o degli oneri
CIF; oppure se non possibile: - prezzo dell'oro rilevato sul mercato internazionale dei metalli preziosi, maggiorato delle spese di commissione e degli oneri CIF») contiene in maniera
-18- chiara e dettagliata i parametri alla luce dei quali determinare del valore dell'oro (e conseguentemente degli interessi, il cui saggio è pure determinato nel contratto), come del resto verificato dal c.t.u., il quale – in piana applicazione di tali criteri – è agevolmente pervenuto a constatare come “l'istituto bancario abbia quindi correttamente applicato il dettato contrattuale addebitando l'importo del metallo sulla base del fixing del giorno di scadenza” (relazione c.t.u., pag. 11-14).
In secondo luogo, va rilevato che anche per quanto riguarda la dedotta “mancata indicazione delle spese di gestione, delle commissioni e degli oneri vari”, si tratta di doglianza già verificata in sede di c.t.u. di primo grado, allorquando l'esperto dell'ufficio ha espunto i costi addebitati a titolo di commissione per la messa a disposizione fondi per € 69,94 proprio in ragione del mancato riscontro di (soltanto) tale costo nelle relative pattuizioni contrattuali.
L'appellante neppure si fa carico di articolare una motivata critica all'accertamento del c.t.u.
(poi recepito dal tribunale), limitandosi a riproporre quanto sostenuto in prime cure.
In terzo luogo, e con riferimento alla doglianza inerente alla mancanza dell'indicazione del
TAEG nei contratti e della conseguente ipotizzata nullità di “tutti i contratti oggetto di analisi” è sufficiente richiamare il consolidato insegnamento di legittimità in ordine alla irrilevanza di tale aspetto ai fini della validità dei contratti bancari. Come ha avuto modo di recente di rilevare Cass. n. 8669/2025 “Questa Corte, invero, ha già ripetutamente chiarito … che, in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n.
385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto
(cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 6210 e 4379 del 2025, Cass. n. 4597 del
2023; Cass. n. 39169 del 2021 Sez. 1, Sentenza n. 39169 del 09/12/2021). L'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate, pertanto, determinando la violazione di regole di condotta della banca, può dar luogo, se del caso, a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima, ma nessuna domanda in tal senso risulta essere stata specificamente formulata”.
-19- Il motivo reca altresì una ulteriore doglianza, incentrata sulle “proroghe”, sostenendosi che tali “proroghe” andrebbero qualificate in termini di unilaterale modifica del contratto da parte della ma si tratta di questione del tutto nuova e avanzata per la prima volta in questa CP_1
sede di appello, come tale inammissibile, tanto più in mancanza di qualsivoglia riscontro alla prospettazione, incentrata sulla mancanza di consenso alle proroghe dei vari prestiti.
3. Con il terzo motivo di appello, gli appellanti lamentano l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto infondate le contestazioni da loro svolte in merito al rapporto di mutuo chirografario n. 2684, limitandosi a riproporre le medesime considerazioni già svolte in primo grado in relazione alla difformità tra il tasso di mora pattuito e quello applicato, alla medesima difformità riscontrata in relazione al TAEG-ISC, e all'anatocismo, con inevitabile inammissibilità di una doglianza che non si faccia carico di sottoporre a una ragionata critica la risposta che il primo giudice ha fornito sulla questione. È la stessa parte appellante a esporre il motivo in questi termini: “in questa sede ci si limita a ribadire che il rapporto di mutuo n. 2684 risulta affetto da nullità per i seguenti motivi …”
(appello, pag. 35).
In ogni caso:
3.1. quanto alla lamentata difformità tra il tasso di mora pattuito e applicato: l'indicazione del tasso del 3% è chiaramente stabilito nel contratto come la maggiorazione rispetto al tasso di interessi corrispettivi del 4%, con la conseguenza che il tasso di mora applicato del 7% risulta pienamente conforme alla previsione contrattuale;
3.2. quanto alla pretesa difformità tra TAEG-ISC pattuito e applicato, il c.t.u. di primo grado la ha positivamente esclusa (rispondendo alle osservazioni del c.t. di parte, a pagina 42 della relazione, ha spiegato l'erroneità dell'assunto di voler ricomprendere il costo per il fondo di garanzia PMI, in nessun modo collegato all'erogazione del credito, trattandosi di un fondo che vale a evitare il rilascio di altre garanzie); in ogni caso, rimane confermato che l'eventuale discrasia non condurrebbe ad alcuna nullità, secondo l'orientamento ormai consolidato della S. Corte (Cass. n. 8669/2025) già sopra riportato.
3.3. quanto alla questione dell'anatocismo, l'assunto della parte appellante si basa sul piano di ammortamento alla francese che violerebbe il dispositivo dell'art. 1283 c.c.; sul punto è sufficiente il richiamo all'insegnamento delle sezioni unite della S. Corte che, nella sentenza del 29.5.2024 n. 15130 su mutuo a tasso fisso e ammortamento alla francese, ha espresso i seguenti principi:
-20- - “…deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. "alla francese" e del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale”;
- “la natura compensativa degli interessi fa sì che essi decorrano sul capitale "anche se questo non è ancora (o non interamente) esigibile" (cfr. art. 1499 c.c.). Ciò è coerente con la onerosità del mutuo di danaro nel quale l'interesse è il corrispettivo della disponibilità per un certo periodo di tempo della somma mutuata o, più precisamente, della parte non ancora rimborsata e cioè del debito residuo ("sono frutti civili quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia", art.
820, comma 3, c.c.)”;
- “…deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo”;
- il sistema di capitalizzazione composta non comporta alcun anatocismo, poiché altro non è che: “… una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento «alla francese» standard e nella dinamica fisiologica del rapporto)”; tale sistema, infatti, consente “ … di determinare
l'equivalenza tra importi di capitale esigibili in tempi diversi, in attuazione del principio di equità finanziaria che postula la necessità di rendere omogenee grandezze o valori disomogenei perché riferiti a momenti temporali diversi, rendendo indifferente il tempo”.
Principi poi ribaditi con riguardo al mutuo a tasso variabile da Cass. 7382/2025.
4. Con il quarto motivo di appello, la Società e i suoi garanti non censurano alcun capo della sentenza, ma si limitano ad affermare che l'accoglimento dei primi tre motivi d'appello sopra esaminati comporterebbe l'accoglimento delle domande degli appellanti e la condanna della alla restituzione di quanto illegittimamente percepito, previa rideterminazione del saldo CP_1
tra le parti in causa.
-21- 4.1. Il motivo è dichiaratamente formulato in termini consequenziali all'accoglimento dei precedenti, onde il disposto rigetto dei primi tre motivi comporta l'assorbimento anche del motivo in disamina.
5. Con il quinto motivo di appello, gli appellanti contestano la sentenza nella parte in cui il primo Giudice ha rigettato l'eccezione di nullità del contratto di fideiussione stipulato dai signori e a garanzia dei rapporti bancari stipulati dalla Società con la Parte_1 Pt_3 CP_1
ed anche in relazione a tale aspetto, essi richiamano le doglianze già avanzate in primo grado, insistendo – in particolare – sulla circostanza che i due contratti (quello principale e quello di garanzia) sarebbero collegati e interdipendenti tra loro, con la conseguenza che l'invalidità del primo comporterebbe necessariamente l'invalidità del secondo.
5.1. Il motivo presenta concorrenti profili di inammissibilità e infondatezza.
Innanzi tutto, vanno richiamate le motivazioni sopra svolte e in forza delle quali si è esclusa ogni nullità dei rapporti garantiti, il che vale a escludere altresì la vagheggiata nullità derivata delle garanzie, con conseguente infondatezza di quanto in proposito agitato dalla parte appellante.
In secondo luogo, va ricordato che il tribunale ha motivato a pag. 18 e seguente della sentenza sulla questione della validità della fideiussione, fornendo una doppia concorrente ratio decidendi (“l'eventuale accertamento della violazione della disciplina antitrust (suscettibile di essere rilevata da questo Tribunale, competente a decidere ai soli fini del rigetto della domanda di pagamento della non CP_1 potrebbe condurre alla declaratoria di nullità totale delle garanzie prestate. Un problema di nullità, infatti, potrebbe prospettarsi solo per le clausole che riproducono quelle n. 2, 6 e 8 dello schema ABI costituente
l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza – e cioè le clausole di sopravvivenza, di riviviscenza e di deroga dell'art. 1957 c.c., che tuttavia non assumono rilevanza nel caso di specie, nemmeno quella di deroga dell'art. 1957c.c., non avendo gli opponenti tempestivamente sollevato l'eccezione di decadenza ai fini della loro liberazione”).
Il motivo non si fa carico di sottoporre a censura nessuna delle due rationes decidendi (né quella inerente alla irrilevanza della eventuale nullità della clausola, né quella incentrata sulla mancata tempestiva formulazione dell'eccezione), di talché il motivo per l'ulteriore parte contenente la dissertazione in merito alla nullità per contrarietà alla disciplina antitrust
(pagina 41-43 dell'appello), si rivela inammissibile.
6. Con il sesto motivo di appello, gli appellanti si dolgono della parte della sentenza impugnata relativa alla statuizione sulle spese di lite, in quanto asseritamente violativa degli insegnamenti giurisprudenziali più recenti impartiti sul punto, secondo i quali vi può essere
-22- soccombenza reciproca e, quindi, condanna alle spese di lite nel caso di più domande proposte e accolte solo in parte, non anche in caso di unica domanda proposta e accolta solo parzialmente (Cass. SS. UU. 32061/2022).
Il motivo non ha pregio, in quanto nel presente procedimento sono presenti una pluralità di domande contrapposte, essendo state formulate dalla parte qui appellante svariate domande riconvenzionali dirette alla condanna della a risarcimento di danni a vario titolo pretesi, CP_1
di cosicché la parziale compensazione disposta dal primo giudice, con condanna della parte opponente a rifondere la residua quota, risulta pienamente in linea con il ricordato insegnamento.
c) Conclusioni e spese.
L'appello è respinto.
La motivata reiezione innanzi svolta con riferimento alle varie doglianze veicolate con i motivi di appello vale a evidenziare anche l'inaccoglibilità della istanza di svolgimento di un'ulteriore c.t.u. in questo grado, del tutto superflua ai fini del decidere.
Le spese processuali seguono la soccombenza della parte appellante e vanno poste a suo integrale carico.
Alla liquidazione delle spese si provvede come da dispositivo, con applicazione dei valori medi dei compensi per cause di valore corrispondente alla presente (scaglione da € 52.001 a
260.000) tenuto conto della attività effettivamente espletate in questo grado e della nota spese prodotta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriori deduzioni disattese, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1
e da e avverso la sentenza n. 945/2023 pubblicata il 23 Parte_2 Parte_3 maggio 2023 dal Tribunale di Vicenza lo respinge e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
condanna gli appellanti, fra loro in solido, a rifondere le spese processuali sostenute dalla parte appellata, spese che liquida in € 9.991,00 per compenso, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso e agli oneri fiscali e previdenziali come per legge;
dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/02 a carico dell'appellante.
-23- Venezia, 24 aprile 2025
Il presidente est.
Guido Santoro
-24-
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
R.G. 1289/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Guido Santoro Presidente rel.
Dott. Federico Bressan Consigliere
Dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1289/2023 R.G. promossa con atto di citazione d'appello da
(P.IVA ), in persona di , con sede in Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
CA TI (Vicenza), (C.F. ) e Parte_2 C.F._1
(C.F. ), rappresentati e difesi in giudizio Parte_3 C.F._2 dall'avv. Corrado Roda, con domicilio eletto presso lo Studio dell'avv. Carlotta Pedrali, come da procura alle liti in calce all'atto di citazione di primo grado;
Appellanti contro
GIÀ Controparte_1
Controparte_2
(C.F. ), in persona del suo Procuratore Speciale, Direttore Generale P.IVA_2 CP_3
, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Gianni Solinas, con domicilio eletto
[...]
presso il suo Studio, come da procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
Appellata
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 945/2023 pubblicata il 23 maggio 2023 dal
Tribunale di Vicenza.
Causa riservata in decisione all'udienza del 27 marzo 2025 sulle seguenti
-1- CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli appellanti:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis reiectis, in riforma della sentenza n. 945/2023, Rep.
1600/2023, pubblicata in data 30.05.2023, all'esito del procedimento avanti il Tribunale di Vicenza, Sez. I,
Dott.ssa Biondo, R.G. 7116/2019, notificata in data 01.06.2023 in accoglimento del presente gravame, così
statuire:
IN VIA PRELIMINARE:
Sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata n. 945/2023, Rep.
1600/2023, pubblicata in data 30.05.2023, all'esito del procedimento avanti il Tribunale di Vicenza, Sez. I,
Dott.ssa Biondo, R.G. 7116/2019 notificata in data 01.06.2023;
NEL MERITO:
Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza n. 945/2023, Rep. 1600/2023, pubblicata in data 30.05.2023, all'esito del procedimento avanti il
Tribunale di Vicenza, Sez. I, Dott.ssa Biondo, R.G. 7116/2019 notificata in data 01.06.2023:
▪ Accertare e dichiarare che il rapporto n. 00020353700/6, per tutti i motivi dedotti in atti, è affetto da nullità totale e/o di singole clausole e, per l'effetto, ricalcolare il rapporto di dare/avere tra le parti in causa, condannando al pagamento, in Controparte_1 favore della della somma complessiva di € 41.526,31 o a quella diversa somma che Parte_1 risulterà dovuta in corso di causa;
▪ Accertare e dichiarare che in forza del rapporto n. 00900008730, per tutti i motivi dedotti in atti, nulla è dovuto alla Controparte_1
▪ Accertare e dichiarare che il rapporto di mutuo n. 2684, per tutti i motivi dedotti in atti, è affetto da nullità totale e/o di singole clausole e, per l'effetto, ricalcolare il rapporto di dare/avere tra le parti in causa, condannando al pagamento, in Controparte_1 favore della della somma complessiva di € 10.100,93 o a quella diversa somma che Parte_1 risulterà dovuta in corso di causa;
- sui rapporti e sui contratti di prestito d'oro in uso dedotti in giudizio, si chiede l'accoglimento delle seguenti domande: - per tutti i motivi dedotti in atti, accertare e dichiarare la nullità totale e/o di singole clausole dei rapporti di prestito d'uso d'oro oggetto di causa descritti negli atti di causa;
- accertare e dichiarare che ai rapporti ed ai contratti di prestito d'uso d'oro, oggetto del presente giudizio, si applica la disciplina relativa ai contratti di mutuo di cui agli artt. 1813 c.c. e ss., con ogni conseguenza di legge,
e che, per l'effetto, ai sensi dell'art. 1814 c.c., il trasferimento della proprietà dei lingotti d'oro in capo all'odierna parte attrice sia avvenuto al momento della consegna degli stessi da parte della Banca convenuta o,
al più tardi, al momento della loro lavorazione;
- in virtù di quanto sopra:
(i) in relazione ai rapporti di prestito d'uso d'oro per cui è causa, ricalcolare il rapporto di dare/avere tra le parti in causa, e, per l'effetto, rideterminare il saldo creditore del conto corrente n. 00900008730 intestato alla
sul quale venivano regolati i predetti rapporti di prestito d'uso d'oro in contestazione, Parte_1
-2- accertando altresì che, in ogni caso, la società non è debitrice di alcuna somma nei confronti di Parte_1 anche sulla scorta di una Controparte_1 eventuale compensazione legale e/o giudiziale delle rispettive poste di debito/credito;
(ii) per l'effetto di quanto sopra e delle eventuali compensazioni delle rispettive poste di debito/credito in base ai saldi ricalcolati dei conti relativi ai rapporti di prestito d'uso d'oro instaurati con
[...] rideterminare il complessivo saldo creditore/debitore Controparte_1 tra le parti del giudizio, dichiarando altresì che, in ogni caso, la società non è debitrice di Parte_1 alcuna somma nei confronti di Controparte_1
▪ per tutte le ragioni esposte in narrativa, accertare e dichiarare la nullità della fidejussione in contestazione sottoscritta dal Sig. e dalla Sig.ra e, per l'effetto, la nullità, l'insussistenza, la Parte_2 Parte_3 risoluzione e/o l'inefficacia degli obblighi fideiussori in capo agli stessi nei confronti della Banca convenuta, anche in considerazione della dedotta violazione della normativa anti-trust;
▪ per tutti i motivi dedotti in atto, accertare e dichiarare la violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e dell'art. 2
Cost., commessa da in danno Controparte_1 degli odierni appellanti e, per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento del danno, comprensivo CP_1 di interessi compensativi e legali, la cui determinazione equitativa viene rimessa all'Ecc.ma Corte adita, evidenziando che la stessa dovrà tenere conto del danno patrimoniale, del danno non patrimoniale, del pregiudizio economico, finanziario e reputazionale sofferto, anche per l'impossibilità o maggior difficoltà di accesso al credito;
IN VIA ISTRUTTORIA:
• si chiede disporsi consulenza tecnico contabile d'ufficio, che risponda ai seguenti quesiti:
“Verifichi il CTU se l'istituto di credito, intimato a consegnare i relativi documenti in forza delle diffide prodotte in atti ex art. 117, 119,1°, 119,2° e 119,4° comma TUB, abbia consegnato i contratti originari dei rapporti di causa, ovvero conti correnti, mutuo e prestiti d'uso d'oro oggetto di richiesta ai sensi delle norme citate, i documenti di trasporto dei lingotti, le contabili di accensione, le contabili di liquidazione trimestrale degli interessi e le contabili di estinzione parziale e/o totale dei prestiti in esame.
Acquisita la relativa documentazione, anche a mezzo dei documenti prodotti in causa, si chiede che il nominato
CTU:
a) accerti e riferisca se i tassi di interesse applicati al tempo della pattuizione ovvero nel corso dei rapporti dedotti in giudizio abbiano superato i tassi soglia di cui alla legge n. 108/1996 (distinguendo gli interessi
corrispettivi da quelli moratori);
A tal fine, si chiede al CTU di procedere ad effettuare le verifiche secondo le modalità di cui alle istruzioni progressivamente emanate dalla Banca d'Italia relativamente ai contratti di mutuo o equipollenti;
b) per ciò che attiene agli interessi moratori, si chiede che il CTU verifichi il tasso applicato, indicando altresì
l'ammontare dell'eventuale addebito effettuato dalla banca a tale titolo, per ciascun rapporto, e verificandone
l'eventuale usurarietà;
c) per ciò che attiene al cambio valuta, si chiede che il CTU verifichi il cambio applicato e se questo corrisponde a quanto previsto contrattualmente;
-3- d) si chiede che il CTU nominato di accertare se tutti gli oneri addebitati sono stati predeterminati per iscritto e se le pattuizioni contrattuali sono state rispettate. Per ciò che attiene agli interessi corrispettivi, si chiede al
CTU, qualora la banca non abbia rispettato le condizioni contrattuali, di applicare il minore tra il tasso
sostitutivo ex articolo 117 TUB e il tasso applicato dalla banca;
e) si chiede, altresì, che il nominato CTU determini l'ammontare dovuto per capitale, interessi ed accessori
(solo se pattuiti) dei rapporti oggetto di causa, depurando il conteggio di eventuali eccedenze:
- di interessi rispetto ai tassi soglia. Nell'ipotesi di superamento del tasso soglia si chiede che il CTU non
applichi alcun interesse in caso di usurarietà ab initio, non rilevando l'usurarietà sopravvenuta a meno che la stessa non sia stata causata da ius variandi della Banca. Solo in tale ipotesi il calcolo verrà depurato dagli interessi eccedenti il tasso usura vigente per il periodo in cui tale superamento si è verificato a seguito dell'esercizio del predetto ius variandi, effettuando anche un calcolo alternativo ai sensi dell'articolo 1815, secondo comma, codice civile;
- di eventuali oneri (diversi da imposte e tasse) non dovuti dal cliente (quali, ad esempio, spese o commissioni) perché non pattuiti per iscritto o pattuite in misura diversa da quella applicata, o pattuite in modo indeterminato senza indicare precisi criteri di calcolo;
- del maggior capitale versato rispetto al capitale mutuato, ovverosia, rispetto al controvalore dell'oro al momento della consegna dei lingotti, alla data riportata nel documento di trasporto (DDT), ovvero del perfezionamento contrattuale di ogni singolo rapporto;
f) Si chiede poi che il nominato CTU proceda a rideterminare saldo dovuto per i rapporti di finanziamento di prestito d'uso d'oro, in applicazione della disciplina di cui agli articoli 1813 e 1814 e seguenti del codice civile, come segue:
- individui il valore iniziale del finanziamento qualificato “prestito d'uso d'oro”, ovverosia, il controvalore dei lingotti d'oro alla data della consegna, risultante dai documenti di trasporto (DDT), e corrispondente all'importo del capitale effettivamente finanziato-mutuato;
- calcoli gli interessi corrispettivi effettivamente versati a tale titolo dall'impresa orafa alla banca;
- ridetermini gli interessi corrispettivi legittimi, contrattualmente pattuiti ed effettivamente dovuti, calcolati sul valore iniziale del capitale mutuato a titolo di prestito d'uso d'oro, come sopra determinato (e,
successivamente, sul capitale via via ammortizzato);
- calcoli, per ciascuna scadenza, la differenza tra interessi effettivamente pagati e gli interessi legittimi effettivamente dovuti, come sopra ricalcolati, imputando le somme versate, conformemente al disposto normativo di cui all'articolo 1194 del codice civile, dapprima agli interessi corrispettivi effettivamente dovuti e dopo al capitale effettivamente mutuato;
- estinto integralmente il finanziamento per capitale ed interessi, proceda a stornare le maggiori somme versate in eccedenza in costanza del rapporto;
g) si chiede infine che il nominato CTU determini il TEG (Tasso Effettivo Globale) effettivamente praticato dalla
banca rispetto quello pattuito in relazione ai contratti di prestito d'uso d'oro, considerando l'oscillazione del valore (fixing) dell'oro della valuta quale costo dei finanziamenti stessi;
-4- h) in ogni caso, ove risulti un TEG difforme da quello contrattualmente previsto, ricalcoli il piano di ammortamento al tasso legale e/o al tasso sostitutivo ex articolo 117 TUB.”.
IN OGNI CASO:
con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre Iva e Cpa, di entrambi i gradi di giudizio, e rimborso dei costi sostenuti per la relazione tecnica peritale di Gruppo Imis S.r.l. e degli ulteriori costi sostenendi per la consulenza tecnica di parte e d'ufficio, da svolgersi in corso di causa”.
Per l'appellata:
“Nel merito, richiamate e da non intendersi rinunciate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c. tutte le domande ed eccezioni formulate in primo grado ed assorbite, meglio esplicitate nel corpo della comparsa di costituzione:
In via principale:
Rigettarsi integralmente l'appello proposto da e in quanto Parte_1 Parte_2 Parte_3 inammissibile e, comunque, infondato anche in ragione dei motivi esposti in narrativa e, conseguentemente, confermare la Sentenza n. 945/2023 del Tribunale di Vicenza, pubblicata in data 23.05.2023; in via subordinata:
Per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello, confermata l'intervenuta prescrizione di ogni rimessa avere intervenuta sul conto corrente n. 353700/06 anche in dipendenza di altri rapporti ad esso accessori (compresi rapporti di prestito oro) sino al 18.10.2009 delle domande degli
Opponenti, accertare che il credito vantato dalla Banca opposta ed oggi appellata, anche per le ragioni esposte
nel presente atto, nei confronti degli Opponenti c.f. e p. IVA , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore , con sede legale in CA TI (VI), Via Piazzola n. Parte_2
15 ed a , c.f. , nato a [...] il [...], residente Parte_2 CodiceFiscale_3 in CA TI (VI), via Piazzola n. 47, nonché a c.f. , Parte_3 CodiceFiscale_4 nata a [...] il [...], residente in [...], è pari a euro
182.414,60, di cui euro 76.774,86 oltre interessi di mora nella misura del 14,00% dal 1.07.2019 alsaldo, euro
77.351,26 oltre interessi di mora al tasso del 14,00% dal 01.07.2019, ed euro 28.288,48 oltre interessi di mora nella misura del 7,00% dal1.7.2019 sino all'effettivo saldo o ad altra diversa somma che dovesse risultare e per
l'effetto condannare gli stessi al pagamento della suddetta somma ovvero alla diversa somma, maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
In ogni caso
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio;
In via istruttoria
Ci si oppone all'ammissione di CTU contabile, da ritenersi inammissibile riguardando in larga parte temi coperti da giudicato e comunque non confrontandosi in alcun modo con la documentazione versata in causa e con la CTU già svolta in primo grado, non tempestivamente contestata”.
Ragioni della decisione
In fatto.-
-5- 1. Con atto di citazione notificato il 18/10/2019, la (quale obbligata Parte_1 principale: di séguito anche solo “Società”) e e (in qualità di Parte_2 Parte_3 garanti, in forza delle fideiussioni omnibus rilasciate nell'aprile 2000), convenivano in giudizio, avanti al Tribunale di Vicenza, la Controparte_4
(già di séguito la
[...] Controparte_5
“ ), proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo CP_1
n. 2529/2019 emesso il 13/08/2019 dal medesimo Ufficio, su ricorso della convenuta, con il quale veniva loro ingiunto il pagamento in via solidale della somma di euro 184.812,71, oltre interessi ed oltre alle spese ed alle competenze della procedura monitoria. Tale somma veniva richiesta in ragione di tre distinti rapporti bancari (il c/c n. 00353700/6, il c/c n. 900008730 – sul quale insisteva una apertura di credito per sconto e/o anticipi ed al quale erano collegati rapporti di prestito d'uso d'oro – ed il mutuo chirografario n. 2684) che, alla data del
30/06/2019, presentavano un saldo a debito della correntista/mutuataria pari, rispettivamente, ad euro 79.097,09, euro 77.427,14 ed euro 28.288,48.
2. A fondamento dell'opposizione, gli opponenti ponevano diverse contestazioni in ordine alle esposizioni debitorie predette ed alle fideiussioni azionate.
In particolare:
- con riferimento al c/c n. 00353700/6, acceso con contratto del marzo 2001, le censure concernevano (tra l'altro) la capitalizzazione degli interessi, l'indicazione dei tassi e delle condizioni economiche, l'applicazione della commissione di massimo scoperto e di disponibilità dei fondi, oltre che l'usura;
- con riferimento al c/c n. 900008730, acceso con contratto del maggio 2016, al quale erano collegati i contratti di apertura di credito per cassa e sbf di pari data ed alcuni contratti di prestito d'uso d'oro conclusi tra il 2016 e il 2018, gli opponenti contestavano la legittimità di due addebiti (di circa euro 36.000,00 ciascuno) operati dalla Banca in dipendenza di questi ultimi rapporti;
- con riferimento al rapporto di mutuo chirografario n. 2684, acceso con contratto del maggio 2016, gli opponenti lamentavano la difformità tra il tasso di mora pattuito e quello in concreto applicato, la medesima difformità riscontrata con riferimento al
TAEG-ISC e l'anatocismo proprio del piano di ammortamento alla francese prescelto dall'opposta.
-6- 3. Si costituiva la contestando i motivi di opposizione e chiedendone il rigetto. In CP_1 subordine, eccepita l'intervenuta decadenza o prescrizione di ogni rimessa solutoria intervenuta sino all'ottobre 2008 sul c/c n. 00353700/6, anche in dipendenza dei rapporti accessori (come quelli di prestito d'oro), chiedeva la condanna degli opponenti al pagamento della diversa somma che fosse risultata dovuta alla Banca all'esito dell'istruttoria.
4. Sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa veniva istruita a mezzo di CTU tecnico-contabile vòlta alla rideterminazione dei saldi dei singoli rapporti azionati dalla e, all'esito, trattenuta in decisione. CP_1
5. Con sentenza n. 945/2023 emessa il 22/05/2023 e depositata il 23/05/2023, il Tribunale di Vicenza accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto rideterminando in euro 182.414,60 (anziché in euro 184.812,71) il credito vantato dalla Banca nei confronti degli opponenti;
condannava questi ultimi – in solido tra loro – a corrispondere alla prima la somma così accertata, oltre agli interessi nella misura convenzionalmente prevista dall'01/07/2019 sino all'effettivo soddisfo;
rigettava le domande riconvenzionali di risarcimento del danno formulate dagli opponenti;
compensava le spese di lite nella misura di
1/5, con condanna degli opponenti, in solido tra loro, alla rifusione in favore dell'opposta della residua parte delle spese processuali, liquidate per intero in complessivi euro 21.000,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario e ad IVA e CPA come per legge;
poneva, in via definitiva, gli oneri della CTU a carico degli opponenti nella misura di 4/5 e a carico dell'opposta nella misura di 1/5.
6. Avverso la sentenza proponevano tempestivo appello ed i garanti Parte_1 Parte_1
e con contestuale istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. inaudita altera parte, Pt_3 mentre la regolarmente costituita, resisteva al gravame opponendosi all'accoglimento CP_1
dello stesso.
7. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18 gennaio 2024, tenutasi in modalità scritta ex art. 127-ter c.p.c., il consigliere istruttore rigettava l'istanza di inibitoria e fissava l'udienza del 27 marzo 2025 per la rimessione della causa in decisione assegnando i termini ex art. 352 c.p.c., decorsi i quali la Corte tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, sopra trascritte.
In diritto.-
a) La materia del contendere.
-7- 1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Vicenza ha ritenuto per gran parte infondata l'opposizione ed ha accertato un credito della nei confronti della Società e dei suoi CP_1
garanti di poco inferiore rispetto a quello portato dal decreto ingiuntivo opposto, che ha quindi revocato. E ciò ha fatto in forza degli esiti dell'espletata CTU, che ha ritenuto di condividere in toto in quanto eseguita sulla completa documentazione prodotta dalla CP_1
2. In particolare, in ordine al c/c n. 00353700/6, ha accertato che tutte le condizioni economiche del rapporto trovavano la loro fonte giustificativa in pattuizioni sottoscritte dalla cliente (ad eccezione delle spese per fido di cassa e sbf, illegittimamente addebitate nella esigua misura di euro 110,00), rilevando solo alcune incongruenze tra quanto convenzionalmente previsto e quanto effettivamente applicato dalla Il Tribunale, CP_1 inoltre, ha escluso l'applicazione dell'usura, ha confermato l'applicazione di un regime di uguale capitalizzazione periodica degli interessi creditori così come quelli debitori, rettificando il saldo di questo c/c in euro 76.774,86, in luogo di quello indicato dalla di CP_1
euro 79.097,09.
3. Anche in relazione al c/c n. 900008730 il CTU (e, quindi, il Tribunale) ha accertato che: la misura degli interessi e degli oneri addebitati dalla alla Società fossero giustificati dalle CP_1
pattuizioni scritte intervenute tra le parti, ad eccezione della commissione di messa a disposizione fondi sull'affidamento di euro 160.000, pari ad euro 69,94; non risultano applicati interessi usurari;
la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi appare legittima, in quanto attuata in forza di una clausola contemplante la pari periodicità per gli interessi attivi.
3.1 Il primo Giudice ha quindi qualificato le operazioni nascenti dai contratti di prestito
d'uso d'oro alla stregua di contratti atipici assimilabili a quello di mutuo (assecondando, quindi, la tesi propugnata dagli opponenti, avallata dalla recente giurisprudenza di legittimità), pur discostandosi da tale figura in punto di trasferimento di proprietà dell'oro prestato, che resta in capo al mutuante sino alla (eventuale) determinazione dell'impresa orafa di acquistarne la proprietà (come confermato dall'art. 6 di ciascun contratto di prestito d'uso in atti). Ciò chiarito, il Tribunale ha condiviso le conclusioni del CTU, secondo le quali: la ha fatto corretta applicazione del dettato contrattuale (in particolare, dell'art. 6, punto CP_1
7) addebitando l'importo del metallo sulla base del fixing del giorno di scadenza;
tutte le commissioni e gli oneri addebitati sono stati contrattualmente previsti (eccetto per euro 5,92 addebitati in eccesso); non sono stati applicati interessi usurari. Le risultanze peritali, quindi,
-8- hanno portato il primo Giudice a rettificare il saldo di questo c/c in euro 77.351,26, in luogo di quello di euro 77.427,14 indicato dalla Banca.
4. In ordine al rapporto di mutuo chirografario n. 2684, infine, il Tribunale ha confermato il saldo residuo a debito di euro 28.288,48 avallando – ancora una volta – l'opinamento dell'esperto dell'ufficio, che non ha rilevato discrasie tra il tasso degli interessi moratori pattuiti in contratto e quello concretamente applicato (pari al 7%). Il primo Giudice, poi, ha ritenuto irrilevante la questione – sollevata dagli opponenti – relativa alla non corretta Par indicazione dell' ai fini della dedotta invalidità del finanziamento (assolvendo tale indice ad una mera funzione informativa e di trasparenza e non incidendo né sul contenuto della prestazione a carico del cliente, né sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto contrattuale) ed ha escluso l'applicazione di interessi antatocistici nel piano di ammortamento c.d. alla “francese” accettato dalla Società al momento della conclusione del contratto di mutuo, affermando la piena legittimità dell'ammortamento stesso.
5. Il Tribunale ha pertanto riconosciuto in capo alla il credito complessivo di euro CP_1
182.414,60 suddetto, con condanna della Società e dei garanti, in solido tra loro, al relativo pagamento. Il primo Giudice, infatti, ha respinto (anche) la questione relativa alla nullità delle fideiussioni per contrasto con la disciplina antitrust, ritenendo ormai pacifico che – in ogni caso – l'eventuale accertamento di una tale violazione non condurrebbe alla declaratoria di nullità totale delle garanzie prestate che – in nessun modo – riproducono le clausole nn. 2, 6 e
8 dello schema ABI costituente l'intesa vietata.
6. Infine, il Giudice di prime cure ha rigettato integralmente le domande riconvenzionali di risarcimento formulate dagli opponenti atteso l'andamento dei rapporti bancari oggetto di causa, costantemente in passivo, ed ha compensato le spese di lite nella misura di 1/5, stante l'accertata debenza di una somma inferiore, sia pure di poco, a quella ingiunta e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
7. e hanno proposto appello formulando sei Parte_1 Parte_3 Parte_2
motivi di impugnazione, così testualmente titolati:
7.1. Sul rapporto di c/c n. 00020353700/6 e sui rapporti anticipi ad esso collegati: violazione degli artt. 101, 113, 115 e 116 c.c. – violazione e/o errata interpretazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. nonché degli artt. 5 e 119 TUB, del principio di buona fede, degli artt. 117 e 120 TUB e dell'art. 1283 c.c. – errata e insufficiente motivazione;
-9-
7.2. Sui rapporti di prestito d'uso d'oro confluiti sul c/c n. 900008730: violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., nonché 1813 ss. c.c. – errata interpretazione del contratto nonché violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale – omesso accertamento della volontà degli stipulanti in relazione al contenuto del contratto di prestito d'uso d'oro – errata interpretazione della causa in concreto del contratto;
7.3. Sul rapporto di mutuo chirografario n. 2684: violazione degli artt. 101, 113, 115 e
116 c.p.c. – violazione e/o errata interpretazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. nonché degli artt. 5 e 119 TUB, del principio di buona fede, degli artt. 117 e 120 TUB e dell'art. 1283 c.c. – errata e insufficiente motivazione;
7.4. Sugli addebiti illegittimi in danno alla parte appellante ed i conseguenti ristorni dovuti;
7.5. Sulla garanzia fideiussoria: violazione dell'art. 111 cost. e degli artt. 113, 115 e 116
c.p.c. – violazione e falsa applicazione degli artt. 1418, 1419, 1421 e 1945 c.c. – errata interpretazione del contratto nonché violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale;
7.6. Sulla compensazione delle spese di lite.
b) I motivi d'appello.
Va premesso che l'appello, sebbene in alcune parti possa presentare profili di inammissibilità, come si avrà modo nel prosieguo di rilevare, non può dirsi connotato da una radicale sua inammissibilità, potendosi in ogni caso apprezzare le parti del provvedimento impugnato sottoposte ad appello e le ragioni che la parte intende muovere a sostegno della sua richiesta di riforma.
1. Con il primo motivo di appello, gli appellanti sottopongono a critica la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto valido ed efficace il rapporto dic/c n.
00020353700/6, ovvero ha ritenuto integrati i presupposti di determinabilità delle relative condizioni economiche. Sul punto, essi rammentano di aver già eccepito la nullità dei rapporti in commento per violazione del contenuto minimo del contratto (non risultando correttamente pattuite le condizioni economiche applicate dalla , richiamano le medesime CP_1
contestazioni già mosse nel primo grado di giudizio e chiedono la rimessione della causa in istruttoria.
Il motivo è infondato.
Le critiche svolte sono connotate da una spiccata genericità e non si confrontano con la motivazione del tribunale e con l'accertamento del c.t.u. che ne ha costituito la base di
-10- riferimento, non sottraendosi pertanto a una valutazione di inammissibilità per difetto di specificità.
Va ricordato che il tribunale nella sentenza appellata, sulla base dell'indagine condotta dal c.t.u. e della relativa ampia documentazione prodotta in causa, aveva ravvisato unicamente non giustificate “maggiori spese per commissioni disponibilità fondi” per € 913,38 e per
“commissioni di istruttoria veloce” per € 44,00, diffalcandone i relativi importi. La parte appellante affastella disparate censure, spesso prive di motivazione, senza svolgere una ragionata critica alle argomentazioni e ai rilievi spesi dal tribunale per pervenire alle conclusioni oggetto di contestazione.
Del tutto imperscrutabile è la doglianza incentrata sul rilievo che il contratto di cessione quote del 9-3-2000 (doc. 3), recherebbe in allegato estratti conto scalari ed alcuni estratti conto dal
31-12-2016 al 28-5-2019 “nonostante il contratto di conto corrente ex adverso prodotto (doc.
2 fascicolo di primo grado) rechi la data del 2-3-2001” e che riporterebbe un tasso di mora del 14%, mentre nel documento prodotto dalla banca (sub doc. 2) non risulterebbe pattuito alcun interesse di mora.
Il “contratto di cessione di quote del 9-3-2000” è un contratto prodotto dalla stessa parte qui appellante, al quale non risulta alcun allegato, né tanto meno una pattuizione relativa agli interessi di mora. Ne viene che si tratta di deduzione, se non inammissibile, del tutto priva di qualsivoglia fondamento.
Le altre deduzioni svolte dalla parte appellante fanno sì riferimento al “contratto di conto corrente n. 00020353700/6”, ma occorre rilevare che con quel numero si sono avvicendati nel corso del tempo tre contratti (i. 16-3-2000 prodotto quale doc. 7 con la comparsa dalla banca;
ii. doc. 2-3-2001 prodotto quale doc. 5 comparsa della banca;
iii. 5-5-2016 prodotto quale doc. 10 con la comparsa della banca) e non è stato specificato a quale di essi si intenda fare riferimento. Né l'appellante si fa carico di evidenziare il concreto rilievo delle doglianze articolate sul quantum determinato dal c.t.u. e poi recepito dal tribunale.
Inoltre, con riguardo alla dedotta mancata indicazione del TAE, va pur rilevato che la c.t.u. ha consentito di accertarne la presenza (cfr. c.t.u. pagg. 20-22) e l'appellante non ha articolato una motivata critica in proposito.
Quanto alla mancata indicazione del Tasso annuo effettivo globale, essa non comporta alcuna nullità del contratto, non rientrando fra gli elementi per la cui mancanza l'art. 117 t.u.b. prevede l'invalidità con sostituzione automatica.
-11- Anche in merito alla commissione di massimo scoperto la parte appellante non si fa carico né di allegare la rilevanza di una tale doglianza, indicando come l'eventuale accoglimento rileverebbe sul suo debito verso la banca (anche alla luce dell'accertata prescrizione a far data dal 18-10-2009 e dalla presenza di più contratti succedutisi nel tempo), né di sottoporre a specifica e motivata critica quanto in proposito accertato dal c.t.u., il quale “ha verificato che
l'applicazione delle CMS delle Civ delle commissioni per scoperto e sconfinamento nonché tutte le spese addebitate anche se non connesse all'erogazione del credito (quali spese tenuta conto, spese di liquidazione e spese per singola operazione) trovavano fonte giustificativa in pattuizioni scritte e sottoscritte dal cliente”. Osservazioni non dissimili valgono con riferimento alla doglianza inerente alla clausola di cui all'articolo 7 di un non meglio precisato contratto fra i tre recanti la medesima numerazione.
Del tutto fuori bersaglio è poi la doglianza incentrata sulla mancata considerazione della c.m.s. ai fini della verifica del superamento del tasso-soglia, in quanto la c.t.u. ha fatto puntuale applicazione dei criteri stabiliti da Cass. 16303/2018 e l'appellante non si fa carico di articolare una motivata critica in proposito.
2. Con il secondo motivo di appello, gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto valido ed efficace il rapporto di c/c n. 00900008730, ovvero ha ritenuto infondata l'eccezione di nullità dei finanziamenti in prestito d'uso d'oro sullo stesso confluenti.
2.1. In particolare, la Società ed i suoi garanti contestano la statuizione del primo Giudice secondo la quale dal tenore dell'art. 6 di ciascun contratto di prestito d'uso si evincerebbe l'intenzione delle parti di concludere un contratto atipico “solo in parte riconducibile al mutuo, da cui si discosta circa la regolazione del trasferimento della proprietà” (cfr. sentenza, p. 15); ciò in quanto – così come stabilito da recente giurisprudenza di merito, oltre che di legittimità – anche in tali contratti (così come nei contratti di mutuo) il trasferimento della proprietà dell'oro in capo all'impresa orafa avverrebbe, a dire degli appellanti, al momento stesso della sua consegna. Con la conseguenza che il Tribunale avrebbe errato nel non compiere una assimilazione completa delle due fattispecie contrattuali e, quindi, nel non disporre l'analisi per l'accertamento della nullità totale del rapporto, ovvero della nullità delle singole clausole. Ad avviso degli appellanti, infatti, gli interessi (sia corrispettivi che moratori) e gli ulteriori oneri connessi all'erogazione del finanziamento e alla sua estinzione sono stati – erroneamente – calcolati dalla non sul valore che l'oro aveva alla data di CP_1
-12- consegna dei lingotti al Cliente (corrispondente al valore del bene al momento del trasferimento della proprietà, come previsto dall'art. 1814 c.c.), ma sul valore crescente dell'oro determinato dal fixing pro tempore vigente in costanza di rapporto;
circostanza, questa che determinerebbe la nullità dei contratti in commento.
2.2. Gli appellanti contestano, ancora, al primo Giudice di aver escluso che i rapporti dedotti in giudizio presentino profili di illegittimità con riferimento alla determinatezza e/o determinabilità delle condizioni economiche applicate ex art. 117, commi 4 e 8 del TUB.
Ribadiscono, quindi, la già spiegata eccezione di nullità di tutti i contratti di prestito d'uso d'oro non essendo a loro avviso possibile, dagli stessi, individuare in maniera determinata/determinabile (tra l'altro) il tasso di interesse praticato dalla Banca in costanza di rapporto, con conseguente necessaria applicazione di quello sostitutivo imposto dall'art. 117, comma 7, TUB.
2.3. Il motivo è privo di pregio.
Va premesso che i contratti di prestito d'uso d'oro (anche PUO) oggetto di questo contendere prevedono, fra l'altro, all'art. 1 che “L'oro è ricevuto dal Cliente in prestito d'uso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 d.p.r. 148/89 e ne acquisirà la proprietà solo se e nel momento in cui si perfezionerà l'acquisto”. All'art. 6 punto 7 è previsto che: «Qualora, alla scadenza del prestito, il Cliente per qualunque causa non provveda né alla restituzione né all'acquisto dell'oro prestato, la banca è fin d'ora autorizzata ad acquistare sul mercato, per conto del cliente stesso il medesimo quantitativo di metallo, addebitando in conto oltre agli interessi e alle spese ancora dovute, il saldo della transazione effettuata.
Il prezzo dell'oro sarà quello del giorno del realizzo dell'operazione come di seguito indicato: A) Prezzo dell'oro quotato al fixing di Londra antimeridiano o pomeridiano maggiorato delle spese di commissione ... (Omissis)».
Ciò premesso, la tesi agitata con il motivo in rassegna, deduce, innanzi tutto, la nullità dei contratti di prestito d'uso d'oro in quanto “gli elementi di determinazione dell'alea sono incerti” in quanto sarebbero incerti il valore dell'oro sul mercato al momento di esigibilità della obbligazione di pagamento (appello, pag. 16) e il parametro di riferimento per l'individuazione del valore dell'oro (appello, pag. 17), nonché “il tasso di cambio USD/ITL e
USD/EUR” (ibidem).
Tale profilo di nullità va senz'altro escluso in quanto, da un lato, la possibilità di oscillazione del valore dell'oro è intrinseca al materiale fatto oggetto del contratto fra le parti,
-13- rappresentando l'alea caratteristica del negozio (come di tutti quelli collegati all'andamento di valore di merci o monete) e, dall'altro, i parametri indicati risultano adeguatamente oggettivi ed esterni rispetto alla banca, come anche accertato dall'ausiliare dell'ufficio in primo grado
(e riportato dalla sentenza gravata a pag. 16). È stata anche verificata la correttezza dell'addebito effettuato dalla banca: il c.t.u. ha infatti accertato che «se il cliente avesse acquistato i due Kg. d'oro dal “banco metalli”, e quindi sul libero mercato, lo avrebbe pagato la medesima cifra addebitata dalla banca» (relazione c.t.u., pag. 14).
Va dunque esclusa ogni indeterminatezza o indeterminabilità tale da comportare la nullità ex art. 1346 c.c.
Un secondo ordine di argomentazioni è incentrato sulla “completa assimilazione” dei prestiti d'uso d'oro al mutuo che la parte appellante compie per trarne la nullità delle clausole relative alla previsione che la proprietà dell'oro concesso in prestito passi al momento dell'esercizio dell'opzione (fra restituzione del materiale ovvero acquisto dell'oro con pagamento del corrispettivo), anziché al momento della consegna dell'oro (o “al più tardi” al momento della lavorazione, quale implicito esercizio del diritto di “opzione” di acquisto).
Secondo gli appellanti la clausola dell'articolo 6 di ciascun contratto di prestito d'uso, la quale stabilisce che il mutuatario dell'oro non ne acquisisce la proprietà automaticamente, ma ha la facoltà di acquisirla ovvero - alternativamente - di restituire l'oro prestato, non potrebbe immutare la disciplina di legge secondo cui il trasferimento della proprietà consegue ipso iure alla natura fungibile del bene mutuato con conseguente confusione nel patrimonio del mutuatario.
Gli appellanti soggiungono che la stessa previsione dell'obbligo di restituzione (in caso di mancato esercizio dell'opzione di acquisto) del tantundem e non già dell'oggetto originario della consegna non si concilierebbe con la perdurante proprietà in capo alla banca mutuante dell'oro.
Non è inutile – al fine di apprezzare la rilevanza della questione – prendere le mosse dal rilievo che la ricostruzione suggerita dalla parte appellante, incentrata sulla totale equiparazione del prestito d'uso d'oro al mutuo, è svolta in funzione di conseguire la liberazione del mutuatario che scelga l'opzione di acquisto dietro la corresponsione del valore dell'oro al momento della consegna all'orafo (o al momento di lavorazione del materiale) anziché al momento in cui si deve eseguire la restituzione. Il c.t.u. ha accertato che la
-14- differenza di valore dell'oro al momento della stipulazione rispetto a quello addebitato dalla banca ammonta a € 2.950,91 (relazione c.t.u., pag. 15).
Ancora va puntualizzato che l'esposizione della “struttura e funzione dei contratti oggetto di causa” § 5.1.) e della “qualificazione giuridica del contratto di prestito d'uso e la disciplina ad esso applicabile” (§ 5.2.) mirerebbe a pervenire alla “nullità per indeterminatezza dei contratti di prestito d'uso d'oro” (§ 5.3.), soggiungendosi che la “mancanza di trasparenza sulla distribuzione qualitativa e quantitativa dell'alea e, quindi, la mancanza di razionalità dell'alea” varrebbe a rendere “il contratto illecito e comunque immeritevole di tutela”.
Ciò premesso, va ritenuto che né l'inquadramento giuridico proposto né le conseguenze che da esso la parte appellante mirerebbe a ottenere possono essere condivisi.
Innanzi tutto, Cass. 9256/2020 non pare fornire alcun effettivo avallo alla prospettazione sostenuta dalla parte appellante. Anzi, a ben vedere, tale pronuncia qualifica il contratto di prestito d'uso d'oro come contratto “atipico” e, dunque, non direttamente riconducibile ad alcun contratto nominato, rilevandosi unicamente che esso è “suscettibile di accostamento al mutuo, sotto vari profili” (fra i quali, peraltro, la S. Corte non annovera la disciplina del trasferimento della proprietà delle cose mutuate).
Lo stesso precedente citato dalla menzionata sentenza, vale a dire Cass. 23171/2017, ha constatato che «l'unica pattuizione non riconducibile al contratto di mutuo rimarrebbe quella secondo la quale “il trasferimento della proprietà dell'oro greggio avviene al momento dell'esercizio d'opzione”», ma, nondimeno, si è ben guardata da ritenere tale previsione tamquam non esset o addirittura la sua nullità. Vi è stata, dunque, nella motivazione dei citati arresti, la considerazione della clausola relativa al trasferimento della proprietà e, nondimeno, non è stata ritenuta l'incompatibilità di essa con le regole di trasferimento del diritto relative a beni fungibili.
Quanto poi al rilievo che l'esclusione della permanente proprietà in capo alla banca dovrebbe trarsi dalla clausola che al momento della scadenza il cliente debba restituire “non il medesimo oro, bensì unicamente la stessa quantità di oro ricevuto”, occorre rilevare che nei contratti allegati dalle parti è previsto l'obbligo a carico del cliente di restituire alla banca
“l'oro prestato”. Che poi si specifichi che la restituzione debba riguardare oro della medesima quantità, pezzatura e qualità dell'oro ricevuto, non vale a togliere che – di regola – l'obbligo del cliente è di regola di restituire l'oro “prestato”, ossia il medesimo oro oggetto del PUO.
-15- La atipicità del contratto certamente sconta alcune incongruenze nella disciplina del rapporto e se l'appellante crede di ravvisarne una nella ricostruzione che – in linea con le pattuizioni contrattuali – differisce il trasferimento della proprietà dell'oro a un momento successivo alla consegna, occorre allora convenire che anche la tesi dell'appellante non è in grado di fornire una ragionevole spiegazione dell'alternativa – rispetto alla restituzione dell'oro – dell'acquisto di esso: non potendosi certo ipotizzare che chi sia già proprietario si renda acquirente del medesimo diritto sullo stesso bene.
A ben vedere, la stessa questione in ordine al momento del passaggio della proprietà non risulta affatto dirimente ai fini che qui rilevano.
Questa Corte ha già ritenuto (in altri precedenti relativi a prestiti d'uso d'oro) che la individuazione del passaggio della proprietà in un momento diverso dalla consegna dell'oro
“non costringe affatto a ritenere che il valore cui fare riferimento al fine di individuare
l'oggetto della restituzione sia quello iniziale, del contratto con consegna dei lingotti, poiché anzi la disciplina pattizia come sopra ricostruita (già nei tre arresti della Cassazione) trova elemento tipico, qualificante e meritevole di tutela proprio nella specifica previsione della facoltà alternativa di restituzione del tantundem: come si è già visto, la parte può restituire il medesimo quantitativo di lingotti o una somma di denaro pari al valore che essi hanno in quel momento (e non certo in quello anteriore ed ormai potenzialmente lontano dell'inizio del rapporto).
In altri termini, la società cliente acquisisce un dato quantitativo di lingotti e può in ogni momento curare la restituzione di un pari quantitativo o in alternativa pagare il valore che quel pari quantitativo assume in quel momento;
mancata la restituzione, la medesima alternativa e la medesima valorizzazione si avrà al termine del rapporto;
la suddetta valorizzazione trova peraltro un parametro oggettivo di riferimento, previsto nel contratto e nella prassi, costituito dal fixing rilevato dalla Borsa di Londra ed espresso in USD e poi successivamente convertito in Euro al cambio BCE nel giorno della relativa liquidazione;
il costo per il cliente del finanziamento è invece espresso nella diversa e ulteriore pattuizione relativa agli interessi dovuti” (Corte app. Venezia sentenza n. 1573/2024)
Rimane, dunque, maggiormente in linea con le previsioni contrattuali e con l'indicata solo parziale assimilabilità del PUO al mutuo, la previsione che il valore dell'oro non restituito vada ragguagliato alle quotazioni del materiale correnti alla data in cui si sarebbe dovuta effettuare la restituzione, come del resto può indirettamente ricavarsi anche dalla previsione
-16- dell'art. 1818 del codice civile. In tale disposizione, per il caso in cui la restituzione da parte del mutuatario della cosa mutuata (diversa dal denaro) sia divenuta “impossibile o notevolmente difficile”, è previsto sì che il mutuatario si liberi con il pagamento del valore delle cose ricevute, ma “avuto riguardo al tempo e al luogo in cui la restituzione si doveva eseguire”, rendendosi così evidente che il rischio delle oscillazioni di valore è a carico del mutuatario.
Sotto altro, ma concorrente, profilo, va tenuto conto che si tratta di un contratto con causa finanziaria, nel quale le parti ben possono, nella loro autonomia contrattuale, stabilire un valore convenzionale al quale rifarsi per determinare l'entità delle obbligazioni di una delle parti.
Come insegnato da Cass. s.u. n. 5657 del 23/02/2023, “Non costituisce un patto immeritevole di tutela ex art. 1322 c.c., né uno strumento finanziario derivato implicito - con conseguente inapplicabilità delle disposizioni del d.lgs. n. 58 del 1998 - la clausola di un contratto di leasing che preveda a) il mutamento della misura del canone in funzione sia delle variazioni di un indice finanziario, sia delle fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta domestica ed una valuta straniera, b) l'invariabilità nominale dell'importo mensile del canone con separata regolazione dei rapporti dare/avere tra le parti in base alle suddette fluttuazioni”.
Va ricordato che secondo Cass. 4659/21: «La clausola di indicizzazione al cambio di valuta straniera, inserita in un contratto di "leasing in costruendo", non è uno strumento finanziario derivato, poiché è assimilabile solo finanziariamente, ma non giuridicamente, al "domestic currency swap", costituendo esclusivamente un meccanismo di adeguamento della prestazione pecuniaria, privo di autonomia causale rispetto al negozio cui accede e non idoneo a circolare liberamente sul mercato».
Ne viene che anche la doglianza relativa al “costo implicito” che la parte appellante crede di poter ravvisare quale conseguenza dell'aleatorietà dell'oscillazione del valore dell'oro si rivela del tutto inconsistente. Come riconosce anche la parte appellante, il carattere aleatorio non vale certo a viziare di per sé il contratto, ma ad imporre – sostiene la Società – di farne oggetto di comunicazione al cliente, mentre nel caso di specie “l'alea risiede nell'ancorare
l'obbligazione di pagamento del prezzo in capo al debitore, per un bene altamente volatile ed in costante ascesa come l'oro, non al valore che questo aveva nel giorno in cui è stato consegnato … o lavorato …, bensì ad un futuro remoto ed incerto … legato all'adempimento di una obbligazione a tempo indeterminato”.
-17- Che l'oro subisca oscillazioni anche cospicue di valore in ragione di vari fattori legati al mondo economico è nozione che può ritenersi nota, a maggior ragione per chi – come la qui appellante – è un imprenditore commerciale e, ancor più, per chi – come la società – Parte_1 svolge imprenditorialmente l'attività di orafo. Di talché sostenere la nullità addirittura per illiceità del contratto perché non evidenzia la possibilità che la quotazione dell'oro vari nel tempo appare pretesa del tutto inconsistente. Né risulta corrispondente all'effettivo assetto contrattuale delle parti e ai loro interessi – in particolare di quelli della società orafa all'esigenza da parte sua di poter disporre dell'oro ai fini della realizzazione della sua attività
d'impresa – presentare la vicenda come “immeritevole di tutela” ai sensi dell'art. 1322 c.c., essendo al contrario ben chiaro l'assetto di interessi sotteso all'operazione economica e la meritevolezza di un'operazione che consente all'impresa di poter contare sul materiale (di così peculiare valore) per essa necessario decidendone la quantità da acquistare in ragione delle sue esigenze produttive.
Con ulteriore doglianza all'interno del secondo complesso motivo, la parte appellante denuncia la violazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c. (§ 5.4. dell'atto di citazione) e dell'art. 117 t.u.b., sostenendo che i prestiti d'uso d'oro per cui è causa evidenzierebbero irregolarità, in quanto, in primo luogo, non sarebbe possibile “individuare in maniera determinata e oggettivamente determinabile” il tasso di interesse praticato dalla banca in costanza di rapporto, né “le modalità di rilevamento o quelle di calcolo della base imponibile”.
Contrariamente a quanto assume la parte appellante l'indicazione recata nei contratti («3 -
Interessi: gli interessi verranno liquidati trimestralmente in via posticipata (…), saranno determinati sul valore dell'oro in prestito rilevato in base al prezzo dollaro/oncia risultante dalla media giornaliera del “fixings” di Londra per tutto il trimestre di riferimento»; «art. 6
– Modalità di restituzione, comma 7: “Qualora alla scadenza del prestito, il Cliente, per qualunque causa, non provvedesse né alla restituzione né all'acquisto dell'oro prestato, la banca è fin d'ora autorizzata ad acquistare sul mercato, per conto del Cliente stesso, il medesimo quantitativo di metallo, addebitando in conto, oltre agli interessi e alle spese ancora dovuti, il saldo della transazione effettuata. Il prezzo dell'oro sarà quello del giorno di realizzo dell'operazione, come di seguito indicato: - prezzo dell'oro quotato al “fixing” di
Londa antimeridiano o pomeridiano maggiorato delle spese di commissione o degli oneri
CIF; oppure se non possibile: - prezzo dell'oro rilevato sul mercato internazionale dei metalli preziosi, maggiorato delle spese di commissione e degli oneri CIF») contiene in maniera
-18- chiara e dettagliata i parametri alla luce dei quali determinare del valore dell'oro (e conseguentemente degli interessi, il cui saggio è pure determinato nel contratto), come del resto verificato dal c.t.u., il quale – in piana applicazione di tali criteri – è agevolmente pervenuto a constatare come “l'istituto bancario abbia quindi correttamente applicato il dettato contrattuale addebitando l'importo del metallo sulla base del fixing del giorno di scadenza” (relazione c.t.u., pag. 11-14).
In secondo luogo, va rilevato che anche per quanto riguarda la dedotta “mancata indicazione delle spese di gestione, delle commissioni e degli oneri vari”, si tratta di doglianza già verificata in sede di c.t.u. di primo grado, allorquando l'esperto dell'ufficio ha espunto i costi addebitati a titolo di commissione per la messa a disposizione fondi per € 69,94 proprio in ragione del mancato riscontro di (soltanto) tale costo nelle relative pattuizioni contrattuali.
L'appellante neppure si fa carico di articolare una motivata critica all'accertamento del c.t.u.
(poi recepito dal tribunale), limitandosi a riproporre quanto sostenuto in prime cure.
In terzo luogo, e con riferimento alla doglianza inerente alla mancanza dell'indicazione del
TAEG nei contratti e della conseguente ipotizzata nullità di “tutti i contratti oggetto di analisi” è sufficiente richiamare il consolidato insegnamento di legittimità in ordine alla irrilevanza di tale aspetto ai fini della validità dei contratti bancari. Come ha avuto modo di recente di rilevare Cass. n. 8669/2025 “Questa Corte, invero, ha già ripetutamente chiarito … che, in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n.
385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto
(cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 6210 e 4379 del 2025, Cass. n. 4597 del
2023; Cass. n. 39169 del 2021 Sez. 1, Sentenza n. 39169 del 09/12/2021). L'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate, pertanto, determinando la violazione di regole di condotta della banca, può dar luogo, se del caso, a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima, ma nessuna domanda in tal senso risulta essere stata specificamente formulata”.
-19- Il motivo reca altresì una ulteriore doglianza, incentrata sulle “proroghe”, sostenendosi che tali “proroghe” andrebbero qualificate in termini di unilaterale modifica del contratto da parte della ma si tratta di questione del tutto nuova e avanzata per la prima volta in questa CP_1
sede di appello, come tale inammissibile, tanto più in mancanza di qualsivoglia riscontro alla prospettazione, incentrata sulla mancanza di consenso alle proroghe dei vari prestiti.
3. Con il terzo motivo di appello, gli appellanti lamentano l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto infondate le contestazioni da loro svolte in merito al rapporto di mutuo chirografario n. 2684, limitandosi a riproporre le medesime considerazioni già svolte in primo grado in relazione alla difformità tra il tasso di mora pattuito e quello applicato, alla medesima difformità riscontrata in relazione al TAEG-ISC, e all'anatocismo, con inevitabile inammissibilità di una doglianza che non si faccia carico di sottoporre a una ragionata critica la risposta che il primo giudice ha fornito sulla questione. È la stessa parte appellante a esporre il motivo in questi termini: “in questa sede ci si limita a ribadire che il rapporto di mutuo n. 2684 risulta affetto da nullità per i seguenti motivi …”
(appello, pag. 35).
In ogni caso:
3.1. quanto alla lamentata difformità tra il tasso di mora pattuito e applicato: l'indicazione del tasso del 3% è chiaramente stabilito nel contratto come la maggiorazione rispetto al tasso di interessi corrispettivi del 4%, con la conseguenza che il tasso di mora applicato del 7% risulta pienamente conforme alla previsione contrattuale;
3.2. quanto alla pretesa difformità tra TAEG-ISC pattuito e applicato, il c.t.u. di primo grado la ha positivamente esclusa (rispondendo alle osservazioni del c.t. di parte, a pagina 42 della relazione, ha spiegato l'erroneità dell'assunto di voler ricomprendere il costo per il fondo di garanzia PMI, in nessun modo collegato all'erogazione del credito, trattandosi di un fondo che vale a evitare il rilascio di altre garanzie); in ogni caso, rimane confermato che l'eventuale discrasia non condurrebbe ad alcuna nullità, secondo l'orientamento ormai consolidato della S. Corte (Cass. n. 8669/2025) già sopra riportato.
3.3. quanto alla questione dell'anatocismo, l'assunto della parte appellante si basa sul piano di ammortamento alla francese che violerebbe il dispositivo dell'art. 1283 c.c.; sul punto è sufficiente il richiamo all'insegnamento delle sezioni unite della S. Corte che, nella sentenza del 29.5.2024 n. 15130 su mutuo a tasso fisso e ammortamento alla francese, ha espresso i seguenti principi:
-20- - “…deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. "alla francese" e del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale”;
- “la natura compensativa degli interessi fa sì che essi decorrano sul capitale "anche se questo non è ancora (o non interamente) esigibile" (cfr. art. 1499 c.c.). Ciò è coerente con la onerosità del mutuo di danaro nel quale l'interesse è il corrispettivo della disponibilità per un certo periodo di tempo della somma mutuata o, più precisamente, della parte non ancora rimborsata e cioè del debito residuo ("sono frutti civili quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia", art.
820, comma 3, c.c.)”;
- “…deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo”;
- il sistema di capitalizzazione composta non comporta alcun anatocismo, poiché altro non è che: “… una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento «alla francese» standard e nella dinamica fisiologica del rapporto)”; tale sistema, infatti, consente “ … di determinare
l'equivalenza tra importi di capitale esigibili in tempi diversi, in attuazione del principio di equità finanziaria che postula la necessità di rendere omogenee grandezze o valori disomogenei perché riferiti a momenti temporali diversi, rendendo indifferente il tempo”.
Principi poi ribaditi con riguardo al mutuo a tasso variabile da Cass. 7382/2025.
4. Con il quarto motivo di appello, la Società e i suoi garanti non censurano alcun capo della sentenza, ma si limitano ad affermare che l'accoglimento dei primi tre motivi d'appello sopra esaminati comporterebbe l'accoglimento delle domande degli appellanti e la condanna della alla restituzione di quanto illegittimamente percepito, previa rideterminazione del saldo CP_1
tra le parti in causa.
-21- 4.1. Il motivo è dichiaratamente formulato in termini consequenziali all'accoglimento dei precedenti, onde il disposto rigetto dei primi tre motivi comporta l'assorbimento anche del motivo in disamina.
5. Con il quinto motivo di appello, gli appellanti contestano la sentenza nella parte in cui il primo Giudice ha rigettato l'eccezione di nullità del contratto di fideiussione stipulato dai signori e a garanzia dei rapporti bancari stipulati dalla Società con la Parte_1 Pt_3 CP_1
ed anche in relazione a tale aspetto, essi richiamano le doglianze già avanzate in primo grado, insistendo – in particolare – sulla circostanza che i due contratti (quello principale e quello di garanzia) sarebbero collegati e interdipendenti tra loro, con la conseguenza che l'invalidità del primo comporterebbe necessariamente l'invalidità del secondo.
5.1. Il motivo presenta concorrenti profili di inammissibilità e infondatezza.
Innanzi tutto, vanno richiamate le motivazioni sopra svolte e in forza delle quali si è esclusa ogni nullità dei rapporti garantiti, il che vale a escludere altresì la vagheggiata nullità derivata delle garanzie, con conseguente infondatezza di quanto in proposito agitato dalla parte appellante.
In secondo luogo, va ricordato che il tribunale ha motivato a pag. 18 e seguente della sentenza sulla questione della validità della fideiussione, fornendo una doppia concorrente ratio decidendi (“l'eventuale accertamento della violazione della disciplina antitrust (suscettibile di essere rilevata da questo Tribunale, competente a decidere ai soli fini del rigetto della domanda di pagamento della non CP_1 potrebbe condurre alla declaratoria di nullità totale delle garanzie prestate. Un problema di nullità, infatti, potrebbe prospettarsi solo per le clausole che riproducono quelle n. 2, 6 e 8 dello schema ABI costituente
l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza – e cioè le clausole di sopravvivenza, di riviviscenza e di deroga dell'art. 1957 c.c., che tuttavia non assumono rilevanza nel caso di specie, nemmeno quella di deroga dell'art. 1957c.c., non avendo gli opponenti tempestivamente sollevato l'eccezione di decadenza ai fini della loro liberazione”).
Il motivo non si fa carico di sottoporre a censura nessuna delle due rationes decidendi (né quella inerente alla irrilevanza della eventuale nullità della clausola, né quella incentrata sulla mancata tempestiva formulazione dell'eccezione), di talché il motivo per l'ulteriore parte contenente la dissertazione in merito alla nullità per contrarietà alla disciplina antitrust
(pagina 41-43 dell'appello), si rivela inammissibile.
6. Con il sesto motivo di appello, gli appellanti si dolgono della parte della sentenza impugnata relativa alla statuizione sulle spese di lite, in quanto asseritamente violativa degli insegnamenti giurisprudenziali più recenti impartiti sul punto, secondo i quali vi può essere
-22- soccombenza reciproca e, quindi, condanna alle spese di lite nel caso di più domande proposte e accolte solo in parte, non anche in caso di unica domanda proposta e accolta solo parzialmente (Cass. SS. UU. 32061/2022).
Il motivo non ha pregio, in quanto nel presente procedimento sono presenti una pluralità di domande contrapposte, essendo state formulate dalla parte qui appellante svariate domande riconvenzionali dirette alla condanna della a risarcimento di danni a vario titolo pretesi, CP_1
di cosicché la parziale compensazione disposta dal primo giudice, con condanna della parte opponente a rifondere la residua quota, risulta pienamente in linea con il ricordato insegnamento.
c) Conclusioni e spese.
L'appello è respinto.
La motivata reiezione innanzi svolta con riferimento alle varie doglianze veicolate con i motivi di appello vale a evidenziare anche l'inaccoglibilità della istanza di svolgimento di un'ulteriore c.t.u. in questo grado, del tutto superflua ai fini del decidere.
Le spese processuali seguono la soccombenza della parte appellante e vanno poste a suo integrale carico.
Alla liquidazione delle spese si provvede come da dispositivo, con applicazione dei valori medi dei compensi per cause di valore corrispondente alla presente (scaglione da € 52.001 a
260.000) tenuto conto della attività effettivamente espletate in questo grado e della nota spese prodotta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriori deduzioni disattese, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1
e da e avverso la sentenza n. 945/2023 pubblicata il 23 Parte_2 Parte_3 maggio 2023 dal Tribunale di Vicenza lo respinge e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
condanna gli appellanti, fra loro in solido, a rifondere le spese processuali sostenute dalla parte appellata, spese che liquida in € 9.991,00 per compenso, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso e agli oneri fiscali e previdenziali come per legge;
dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/02 a carico dell'appellante.
-23- Venezia, 24 aprile 2025
Il presidente est.
Guido Santoro
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