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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 24/02/2025, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Silvio La Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N° 2789 / 2018 del Ruolo Generale dei procedimenti ordinari dell'anno 2018, avente ad oggetto: corresponsione indennità
tra
, nata a [...] il [...] (c.f. , Parte_1 C.F._1 rapp.ta e difesa dall'avv.to Alfonso Vuolo ed elett.te domiciliati in Pagani alla Via
Don Minzoni n° 8 come in atti,
ATTRICE
contro
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to Domenico
Chianese con cui elettivamente domicilia in Napoli alla Via Crispi 72 come in atti,
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le Parti concludono come da verbale in atti, cui per brevità si rinvia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art 702 cpc depositato in data 10.05.2018 la sig. Parte_1
, quale comproprietaria di un fondo sito in ,
[...] Controparte_1 conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale il Controparte_1 per sentir dichiarare ed accertare l'obbligo del Controparte_2
alla trascrizione nei competenti RRII dell'atto di cessione volontaria
[...] rep n. 260/317Y stipulato in data 25.02.1993 e dichiarare il diritto della sig.ra all'ottenimento dell'indennità di espropriazione pari ad € 2.694,35 oltre Pt_1 interessi.
Pagina 1 Con provvedimento del 16.05.2018, veniva fissata udienza per la comparizione delle parti per il giorno 24.10.2018 con termine per la costituzione del convenuto.
A fondamento della domanda l'attore deduceva tutto quanto riportato nell'atto introduttivo del giudizio cui per brevità si rinvia.
Si costituiva in giudizio il convenuto che Controparte_3 contestava l'assunto attoreo, chiedeva pertanto il rigetto della domanda, il tutto come meglio si evince dalla comparsa di costituzione in giudizio a cui per brevità si rinvia.
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni sino all'udienza del
07.10.2024, su richiesta delle Parti costituite e sulle trascritte conclusioni, il
Giudice si riservava la decisione assegnando alle parti termine di gg. 60 per il deposito della comparsa conclusionale e gg. 20 per l'eventuale replica.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che la presente sentenza è redatta senza lo svolgimento del processo in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 comma 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per effetto delle modifiche introdotte dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18/6/09, in vigore dal 4.07.2009.
Tanto premesso vanno esaminate, prima, le questioni preliminari e/o pregiudiziali e, se superate, sarà vagliato il merito della controversia.
Preliminarmente va accertata la competenza del giudice adito.
Parte resistente ha tempestivamente sollevato la questione di incompetenza del
Tribunale adito, evidenziando che sulla domanda e sulla sua natura non sussiste la cognizione del Tribunale, essendo devoluta alla Corte di Appello in unico grado
(ex ultimis Cass. SU 15343/2018, SU n.15283/2016 e SU 22096/2015) ogni controversia che abbia oggetto, anche interpretando estensivamente il D.Lgs.
150/2011, detta materia in tema di accertamento, determinazione, corresponsione di indennità da espropriazione.
L'eccezione è fondata e pertanto va accolta.
Ed invero ad avviso di questo giudice le controversie sulla determinazione e corresponsione dell'indennizzo, globalmente inteso, previsto in caso di espropriazione sono devolute, in unico grado, alla Corte di Appello, competente per territorio, secondo una regola generale dell'ordinamento di settore per la determinazione delle indennità espropriative, dovendosi interpretare in via estensiva l'art. 29 del D.Lgs. 01.09.2011 n. 150.
Pagina 2 In ogni caso si deve sottolineare che, secondo l'orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione, le domande del privato di condanna dell'ente pubblico al pagamento dell'indennità di occupazione legittima e al risarcimento del danno a seguito dell'esecuzione sul suolo di un opera pubblica, ancorchè cumulativamente proposte nello stesso giudizio, spettano alla Corte di Appello in unico grado.
Pertanto, va accolta la sollevata eccezione di incompetenza del giudice ordinario.
Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132 n.4 cpc che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123;
Cass. Civ. Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
Nella regolamentazione delle spese si reputano sussistere gravi ed eccezionali ragioni giustificanti l'integrale compensazione delle spese di lite ex art. 92 co. 2
c.p.c..
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando nella causa proposta come in narrativa, così provvede:
a) Accoglie la sollevata eccezione di carenza di giurisdizione dichiarando inammissibile la domanda.
b) Compensa tra la parte attorea e la parte convenuta le spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore il 18/02/2025.
Il Giudice Onorario (dott. Silvio La Rana)
Pagina 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Silvio La Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N° 2789 / 2018 del Ruolo Generale dei procedimenti ordinari dell'anno 2018, avente ad oggetto: corresponsione indennità
tra
, nata a [...] il [...] (c.f. , Parte_1 C.F._1 rapp.ta e difesa dall'avv.to Alfonso Vuolo ed elett.te domiciliati in Pagani alla Via
Don Minzoni n° 8 come in atti,
ATTRICE
contro
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to Domenico
Chianese con cui elettivamente domicilia in Napoli alla Via Crispi 72 come in atti,
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le Parti concludono come da verbale in atti, cui per brevità si rinvia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art 702 cpc depositato in data 10.05.2018 la sig. Parte_1
, quale comproprietaria di un fondo sito in ,
[...] Controparte_1 conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale il Controparte_1 per sentir dichiarare ed accertare l'obbligo del Controparte_2
alla trascrizione nei competenti RRII dell'atto di cessione volontaria
[...] rep n. 260/317Y stipulato in data 25.02.1993 e dichiarare il diritto della sig.ra all'ottenimento dell'indennità di espropriazione pari ad € 2.694,35 oltre Pt_1 interessi.
Pagina 1 Con provvedimento del 16.05.2018, veniva fissata udienza per la comparizione delle parti per il giorno 24.10.2018 con termine per la costituzione del convenuto.
A fondamento della domanda l'attore deduceva tutto quanto riportato nell'atto introduttivo del giudizio cui per brevità si rinvia.
Si costituiva in giudizio il convenuto che Controparte_3 contestava l'assunto attoreo, chiedeva pertanto il rigetto della domanda, il tutto come meglio si evince dalla comparsa di costituzione in giudizio a cui per brevità si rinvia.
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni sino all'udienza del
07.10.2024, su richiesta delle Parti costituite e sulle trascritte conclusioni, il
Giudice si riservava la decisione assegnando alle parti termine di gg. 60 per il deposito della comparsa conclusionale e gg. 20 per l'eventuale replica.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che la presente sentenza è redatta senza lo svolgimento del processo in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 comma 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per effetto delle modifiche introdotte dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18/6/09, in vigore dal 4.07.2009.
Tanto premesso vanno esaminate, prima, le questioni preliminari e/o pregiudiziali e, se superate, sarà vagliato il merito della controversia.
Preliminarmente va accertata la competenza del giudice adito.
Parte resistente ha tempestivamente sollevato la questione di incompetenza del
Tribunale adito, evidenziando che sulla domanda e sulla sua natura non sussiste la cognizione del Tribunale, essendo devoluta alla Corte di Appello in unico grado
(ex ultimis Cass. SU 15343/2018, SU n.15283/2016 e SU 22096/2015) ogni controversia che abbia oggetto, anche interpretando estensivamente il D.Lgs.
150/2011, detta materia in tema di accertamento, determinazione, corresponsione di indennità da espropriazione.
L'eccezione è fondata e pertanto va accolta.
Ed invero ad avviso di questo giudice le controversie sulla determinazione e corresponsione dell'indennizzo, globalmente inteso, previsto in caso di espropriazione sono devolute, in unico grado, alla Corte di Appello, competente per territorio, secondo una regola generale dell'ordinamento di settore per la determinazione delle indennità espropriative, dovendosi interpretare in via estensiva l'art. 29 del D.Lgs. 01.09.2011 n. 150.
Pagina 2 In ogni caso si deve sottolineare che, secondo l'orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione, le domande del privato di condanna dell'ente pubblico al pagamento dell'indennità di occupazione legittima e al risarcimento del danno a seguito dell'esecuzione sul suolo di un opera pubblica, ancorchè cumulativamente proposte nello stesso giudizio, spettano alla Corte di Appello in unico grado.
Pertanto, va accolta la sollevata eccezione di incompetenza del giudice ordinario.
Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132 n.4 cpc che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123;
Cass. Civ. Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
Nella regolamentazione delle spese si reputano sussistere gravi ed eccezionali ragioni giustificanti l'integrale compensazione delle spese di lite ex art. 92 co. 2
c.p.c..
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando nella causa proposta come in narrativa, così provvede:
a) Accoglie la sollevata eccezione di carenza di giurisdizione dichiarando inammissibile la domanda.
b) Compensa tra la parte attorea e la parte convenuta le spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore il 18/02/2025.
Il Giudice Onorario (dott. Silvio La Rana)
Pagina 3