Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 25/03/2025, n. 871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 871 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all'udienza del 24 marzo 2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 6907/2015 R.G.
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Andrea Caramelli, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore
CONTUMACE
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
Cui è stato riunito il procedimento iscritto al n. 2553/2022 R.G.
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Andrea Caramelli, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, il quale agisce in proprio e quale procuratore speciale della CP_2
, Società di cartolarizzazione dei crediti , rappresentato e difeso dall'Avv. Maria
[...] CP_1
Cammaroto
RESISTENTE
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 21 dicembre 2015, proponeva Parte_1 opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59520150002613223000 emesso dall' di CP_1
Messina e comunicato tramite raccomandata ricevuta il 17 novembre 2015, con cui le era stato ingiunto il pagamento di euro 45.270,04 per contributi previdenziali e/o oneri accessori dovuti a titolo di Gestione Coltivatori Diretti (CD), comprensivi delle spese di notifica e dei compensi del servizio di riscossione.
Rilevava che tale avviso di addebito era relativo all'iscrizione effettuata a proprio carico con nota di imposizione contributiva del 2014, relativa ad accertamento ispettivo notificato il 17 maggio 2013, riguardante il periodo dall'1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2012, a seguito del quale gli ispettori avevano proposto l'iscrizione di ella ricorrente alla Gestione CP_1
Contributiva Obbligatoria CD come titolare non attivo, nonché l'iscrizione come coadiuvanti della figlia solo per gli anni 2007 e 2012 e del genero Persona_1 Parte_2 per il periodo dall'1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2012, per un'imposizione contributiva complessiva, fino al 31 dicembre 2012, di euro 15.979,00, oltre oneri ed accessori da calcolare.
Riferiva di aver impugnato il suddetto accertamento con ricorso amministrativo unificato ex. art. 10 e 15 D.L.gs. 375 alla Commissione Centrale C.A.U. (Contributi Agricoli Unificati), contestando, innanzitutto, le illegittime cancellazioni dei rapporti di lavoro correttamente istaurati, la mancanza dei requisiti di iscrivibilità del nucleo CD di ella ricorrente, la contrarietà alle disposizioni legislative del Ministero del Lavoro dell'iscrizione della figlia e del genero quali coadiuvanti ed aveva altresì eccepito la prescrizione quinquennale delle risultanze dell'accertamento iniziato in data 27 marzo 2013 e conclusosi con la notifica del 17 maggio
2013, che rendeva illegittimo l'accertamento per l'intero anno 2007, nonché per la prima parte del 2008.
Precisava che, a seguito del suddetto accertamento, in data 22 aprile 2014, l' di Messina CP_1
le aveva notificato due distinte note di iscrizione CD, relative ai suoi presunti coadiuvanti, con identica comunicazione del periodo di iscrizione – anni 2007 – 2013 – e importo dei contributi pari ad euro 13.331,20, oltre oneri ed accessori. Rilevava che in data 6 maggio 2014 aveva trasmesso ai competenti responsabili degli Uffici della sede di Messina istanza di annullamento in autotutela delle suindicate note, CP_1
ritenendole palesemente difformi a quanto richiesto nel verbale e, in data 22 maggio 2014,
l' aveva risposto con la seguente comunicazione: “.. il SI. sarà CP_1 Parte_2
cancellato dal 01–07–2007 al 31–12-2007 e dal 01–01-2013 in poi, mentre la SI.ra
[...]
sarà cancellata dal 01–07-2007 al 31-12-2011 e dal 01-01-2013 in poi. Queste Persona_1
operazioni saranno effettuate quando le procedure lo consentiranno, poiché al momento sono chiuse per la tariffazione.”
Evidenziava che in data 2 dicembre 2014 e 28 ottobre 2015 aveva trasmesso ulteriori due solleciti per l'attuazione di quanto deciso dalla sede in ordine all'accoglimento dell'istanza in autotutela, ma i periodi oggetto delle cancellazioni assicurate erano stati iscritti ugualmente a ruolo e inseriti nell'avviso di addebito impugnato.
Eccepiva la nullità dell'avviso di addebito in quanto comprensivo di somme che la Sede CP_1
di Messina aveva comunicato non dovute, rilevando che nel verbale ispettivo era stato quantificato il presunto debito contributivo – sanzioni escluse – in euro 15.979,00 per i contributi del per gli anni dal 2007 al 2012 e di solo per gli anni 2007 e Parte_2 Persona_1
2012, mentre nell'avviso di addebito, i soli contributi, escluse le sanzioni, ammontavano ad euro 20.236,00, cui si aggiungeva la somma di euro 9.311,84, escluse le sanzioni, riferiti a contribuzione 2013 e 2014, che, sulla base del predetto riscontro , non dovevano essere CP_1
inserite, ma cancellate.
Rilevava inoltre che, tenuto conto della data di avvenuta notifica del 17 maggio 2013, laddove fossero sussistiti i presupposti di legge, gli Uffici preposti sarebbero stati autorizzati CP_1 all'iscrizione del nucleo diretto coltivatore solo dall'1 maggio 2008 e, conseguentemente, tutta la contribuzione del 2007, la prima rata e parte della seconda dell'anno 2008, erano state illegittimamente inserite nell'avviso di addebito esecutivo che le era stato notificato.
Contestava le conclusioni degli ispettori, osservando che essi si basavano su tre motivazioni: presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative derivanti dal rapporto di parentela dei due braccianti agricoli con la titolare, presunta impossibilità di conduzione e mancanza di potere direzionale da parte delle titolare e antieconomicità della gestione.
Richiamava l'art. 2, commi 2 e 3, della Legge 9 gennaio 1963 n. 9, che aveva introdotto il requisito della “prevalenza” per l'iscrizione alla Gestione coltivatori diretti.
Chiedeva, pertanto, che l'opposto avviso di addebito venisse annullato. In subordine, chiedeva, che venissero dichiarate prescritte le somme relative all'anno 2007 ed alle prime due rate dell'anno 2008 o, in via ulteriormente gradata, che venisse annullata la contribuzione relativa agli anni 2013- 2014 e, che venisse in ogni caso sospeso il provvedimento impugnato, con vittoria di spese e compensi.
2.- Con provvedimento del 14 dicembre 2016, è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito opposto.
3.- Con ricorso, depositato in data 11 maggio 2022, proponeva Parte_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29520229000929892000 relativa all'avviso di addebito n. 59520150002613223000, impugnato con il precedente ricorso.
Eccepiva, preliminarmente, l'illegittimità di detta intimazione di pagamento per violazione del giudicato cautelare, rilevando che era stata emessa dall'Agente di Riscossione, nonostante il l'avviso di addebito relativo fosse stato sospeso e pendesse il relativo giudizio innanzi a codesto
Tribunale del Lavoro, recante R.G. 6907/2015.
Richiamava l'art. 21-septies della legge 241/1990.
Eccepiva, in via subordinata, l'eccezione di prescrizione per il decorso del termine prescrizionale, rilevando che i crediti relativi all'avviso di addebito n. 59520150002613223000, notificato in data 17 novembre 2015, erano prescritti, atteso che tra tale data e la data di notifica della intimazione di pagamento oggetto del ricorso, ossia il 23 aprile 2022, erano trascorsi più di 5 anni senza che nessun altro atto interruttivo fosse stato posto in essere.
Chiedeva, pertanto, che venisse ritenuta e dichiarata l'illegittimità e la nullità della intimazione di pagamento n. 29520229000929892000 per violazione del giudicato cautelare e che venisse ritenuta e dichiarata prescritta la pretesa contributiva relativa all'intimazione di pagamento impugnato. Chiedeva, altresì, che venisse disposta la sospensione dell'esecuzione dell'intimazione di pagamento opposta, con condanna di spese e compensi, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
4.- L' , costituitosi in giudizio, eccepiva innanzitutto il difetto di legittimazione passiva. CP_1
Affermava di aver correttamente avviato l'iter per il recupero con la notifica dell'avviso di addebito, stante l'iscrizione della ricorrente nella gestione coltivatori diretti.
Rilevava che la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito opposto avrebbe prodotto efficacia, inibendo la progressione della procedura di recupero, solo se fosse stato notificato il relativo provvedimento all' , essendo stato esso contumace nel CP_1 CP_1
precedente giudizio.
Contestava la fondatezza del ricorso.
Chiedeva, pertanto, che l'opposizione venisse rigettata;
instava per le spese di lite.
6.- L , costituendosi in giudizio, eccepiva preliminarmente Controparte_3
l'inammissibilità e/o tardività del ricorso avverso l'intimazione di pagamento sostenendo che, essendo stato l'avviso di addebito regolarmente notificato dall' , il ruolo portato dalla CP_1 cartella cui faceva riferimento l'avviso di intimazione de quo doveva ritenersi ormai definitivo per mancata impugnazione nel termine di legge.
Rilevava che in ordine ai motivi di opposizione inerenti esclusivamente la legittimità dell'iscrizione a ruolo tra cui la sospensione dell'avviso di addebito sotteso e la prescrizione, nessuna responsabilità avrebbe potuto essere posta a carico di essa resistente per omissioni o ritardi negli adempimenti
Contestava la fondatezza del ricorso.
Chiedeva, pertanto che l'opposizione venisse ritenuta e dichiarata improcedibile o inammissibile e, nel merito, che venisse ritenuta e dichiarata legittima la procedura di riscossione posta in essere dalla e che, per l'effetto, venisse Controparte_3 confermato l'atto opposto;
instava per le spese di lite.
6.- Con provvedimento dell'11 luglio 2023 veniva disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto opposto.
7.- Con provvedimento del 7 marzo 2024, veniva disposta la riunione dei procedimenti nn.
6907/2015 R.G. e 2253/2022 R.G, tenuto conto dell'oggetto delle controversie e della parziale connessione soggettiva.
8.- L'udienza del 24 marzo 2025, veniva sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
9.- Preliminarmente dichiarata la contumacia dell' nel giudizio recante R.G. 6907/2015, CP_1 non essendosi l' costituito sebbene il ricorso gli sia stato regolarmente notificato. CP_1
10.- Parte ricorrente, nel giudizio recante R.G. 6907/2015, propone opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59520150002613223000 emesso dall' di Messina, con cui le è CP_1
stato ingiunto il pagamento di euro 45.270,04 per contributi a titolo di Gestione Agricola –
Lavoratori ed Associati comprensivo di spese di notifica e compensi del servizio di Pt_3 riscossione e nel giudizio recante R.G. 2553/2022 propone opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29520229000929892000 dell' relativa al Controparte_3
suindicato avviso di addebito.
Va rilevato che l'avviso di addebito opposto trae origine dal verbale di accertamento n.
4800000342652 del 30 aprile 2013 con cui è stata conclusa l'Ispezione sull'Azienda CP_1
Agricola “Lenzo Michela Carmela”, iniziata l'8 aprile 2013.
Dall'esame del predetto Verbale emerge che “In base alla dichiarazione rilasciata ed alla documentazione esibita dalla SI.ra , con verbale di accertamento Parte_1 redatto in pari data si è proceduto alla revisione della posizione contributiva dell'azienda “ ” nonché all'annullamento delle giornate di lavoro denunciate per i Parte_1
sigg. e , rispettivamente figlia e genero della titolare, Persona_1 Parte_2
quali lavoratorio dipendenti della stessa azienda. In particolare si è rilevato che, per il periodo oggetto del presente accertamento, i sigg. e , assunti Persona_1 Parte_2
come lavoratori subordinati hanno, in realtà, svolto attività di collaborazione con la titolare
; tali rapporti di lavoro sono infatti riconducibili ad un'attività Parte_1 lavorativa di natura autonoma nell'ambito del nucleo familiare e non di natura subordinata.
(…) Pertanto con il presente verbale di accertamento ispettivo, ricorrendone i presupposti previsti dall'art. 2 della Legge n. 9/1963, si procede all'iscrizione, con provvisoria determinazione del carico contributivo sulla prima fascia di reddito agrario, del SI. Parte_2
, nato a [...] il [...], per il periodo dal 01.01.2007 al 31.12.2012, e
[...]
della sig.ra nata a [...] il [...], per gli anni 2007 Persona_1
e 2012, alla Gestione Autonoma dei Coltivatori Diretti dell' quali collaboratori della CP_1
sig.ra , quale titolare non attiva. Per regolarizzare l'omissione Parte_1 accertata, la S.V. è tenuta al pagamento dell'importo di euro 15.979,00 a titolo di contributi fissi, oltre agli oneri accessori che saranno determinati d'ufficio.”
La controversia deve essere esaminata tenendo in considerazione l'orientamento della Corte di
Cassazione, condiviso da questo decidente, secondo cui: “… i verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali (al pari di quelli redatti dagli altri pubblici ufficiali) fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente dei fatti attestati nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata certamente non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante (vedi Cass. sez. un., n.
12545/1992, n. 17355/2009). In particolare, per quanto concerne la verità di dichiarazioni rese da terzi al pubblico ufficiale, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando l'onere di fornire la prova contraria al soggetto sul quale non grava (Cass. n. 1786/2000, n. 1786, n.
6110/1998; n. 3973/1998; n. 6847/1987). Va pertanto enunciato il seguente principio di diritto:
"In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza
CP_ che la sussistenza del credito contributivo dell preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata dall con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non CP_1 riveste efficacia probatoria” ( cfr Cass. Civ., sez. lav., 18 maggio 2010 n. 12108, v. anche Cass. civ., sez. lav., 10 novembre 2010 n. 22862).
Tuttavia, l' , che nel giudizio recante R.G. 6907/2015 è rimasto contumace, non ha CP_1
fornito prova in merito alle risultanze del verbale ispettivo che hanno condotto alla pretesa contributiva oggetto di controversia.
Di contro, in sede di istruttoria, ha dichiarato “Io non ho mai avuto alcun Persona_1 potere discrezionale nell'azienda di mia madre, sig.ra . ..Io non davo Parte_1
nessuna direttiva agli altri lavoratori. Io lavoravo come tutti gli altri lavoratori..Io ho lavorato nell'azienda di mia madre solo in due anni, nel 2007 e nel 2012..Dal 2013 io ho lavorato a
Librizzi, nell'Azienda dell'Avv. Natoli, in c/da Santa Venera”.
Il teste ha confermato la circostanza a) del ricorso (“vero o non che lei non Parte_2
ha mai avuto alcun potere discrezionale nei confronti degli altri lavoratori nella azienda della sig.ra ”), ed ha precisato “…io lavoravo come tutti gli altri braccianti Parte_1
agricoli, era mia suocera a detenere il potere direzionale su tutti i lavoratori;
io ho lavorato dal 2007 al 2012..Dal 2013 io ho iniziato a lavorare per la Ditta di , nei Persona_2 terreni siti in Sant'Angelo di Brolo, c/da Santa Venera.”
In ragione di tutto quanto esposto, che rende superflua ogni ulteriore valutazione, a giudizio di questo decidente, l' non ha provato le circostanze che darebbero diritto alle somme CP_1 richieste con gli atti opposti e va, pertanto, dichiarata l'illegittimità dell'avviso di addebito n.
59520150002613223000 e dell'intimazione di pagamento n. 29520229000929892000, che vanno annullati.
11.- Atteso l'esito della controversia e le ragioni della decisione, le spese giudiziali vengono poste a carico dell' , titolare della pretesa creditoria, in favore di parte ricorrente e vengono CP_1
liquidate in dispositivo ex DM 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della riunione dei giudizi mentre vengono compensate nei confronti dell' e della Controparte_3
CP_2
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, così provvede:
- dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 59520150002613223000 e dell'intimazione di pagamento n. 29520229000929892000, che annulla;
- condanna l' in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in € 10979,00 oltre € 86,00 a titolo di c.u., i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali.; - compensa le spese giudiziali nei confronti dell' e della Controparte_3
CP_2
Messina, 25 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga