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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Firenze, sez. III, sentenza 06/02/2026, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 93/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BOCCIOLINI LUIGI, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 455/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Toscana
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Ag.entrate - Riscossione - Firenze
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04120259002166243000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04120259002166243000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04120259002166243000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 72/2026 depositato il
23/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 12 maggio 2025 Ricorrente_1 proponeva impugnazione nei confronti di Agenzia delle Entrate-Riscossione e Regione Toscana avverso INTIMAZIONE DI PAGAMENTO emessa da ADER e notificata il 25 marzo 2025 avente ad oggetto TASSA AUTO 2012, 2015, 2017, di cui a tre diverse cartelle esattoriali asseritamente notificate in precedenza eccependone la mancata notifica, la decadenza della pretesa tributaria per non essere stato osservato il termine biennale di cui all'art. 25 comma 1 lett. C
DPR n. 602/1973 e comunque la prescrizione per decorso del termine triennale previsto per il recupero della tassa automobilistica.
Con atto 12 giugno 2025 si costituiva in giudizio AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE produceva copia degli atti di notifica delle cartelle e dei successivi atti interruttivi, cioè le precedenti intimazioni di pagamento, quindi concludeva eccependo la inammissibilità del ricorso per essere le doglianze riferite ad atti divenuti definitivi per difetto di impugnazione.
Si costituiva in giudizio anche la Regione Toscana chiedendo il rigetto del ricorso sostenendo la tempestività della iscrizione a ruolo delle tasse automobilistiche non pagate, allegando giurisprudenza tributaria a sostegno della propria tesi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questo giudice che, in ossequio a quanto previsto dalla legge (art. 17, comma 3, decreto legislativo n. 472 del 1997) per la TASSA AUTO non è prescritto alcun preventivo atto di accertamento, ben potendo l'ente creditore, a fronte dell'inadempimento, provvedere direttamente all'iscrizione a ruolo, naturalmente entro il termine triennale, il che, alla luce di quanto documentato dall'ADER, è avvenuto. Da tale documentazione risulta che l'intimazione oggetto del presente procedimento è stata preceduta dalla notifica, successivamente a quella relativa alle cartelle esattoriali, di molteplici atti amministrativi aventi efficacia interruttiva della prescrizione. Da tutto ciò consegue che il ricorso avverso l'INTIMAZIONE DI
PAGAMENTO è infondato e deve essere respinto, con condanna alle spese.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 150.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BOCCIOLINI LUIGI, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 455/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Toscana
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Ag.entrate - Riscossione - Firenze
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04120259002166243000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04120259002166243000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04120259002166243000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 72/2026 depositato il
23/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 12 maggio 2025 Ricorrente_1 proponeva impugnazione nei confronti di Agenzia delle Entrate-Riscossione e Regione Toscana avverso INTIMAZIONE DI PAGAMENTO emessa da ADER e notificata il 25 marzo 2025 avente ad oggetto TASSA AUTO 2012, 2015, 2017, di cui a tre diverse cartelle esattoriali asseritamente notificate in precedenza eccependone la mancata notifica, la decadenza della pretesa tributaria per non essere stato osservato il termine biennale di cui all'art. 25 comma 1 lett. C
DPR n. 602/1973 e comunque la prescrizione per decorso del termine triennale previsto per il recupero della tassa automobilistica.
Con atto 12 giugno 2025 si costituiva in giudizio AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE produceva copia degli atti di notifica delle cartelle e dei successivi atti interruttivi, cioè le precedenti intimazioni di pagamento, quindi concludeva eccependo la inammissibilità del ricorso per essere le doglianze riferite ad atti divenuti definitivi per difetto di impugnazione.
Si costituiva in giudizio anche la Regione Toscana chiedendo il rigetto del ricorso sostenendo la tempestività della iscrizione a ruolo delle tasse automobilistiche non pagate, allegando giurisprudenza tributaria a sostegno della propria tesi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questo giudice che, in ossequio a quanto previsto dalla legge (art. 17, comma 3, decreto legislativo n. 472 del 1997) per la TASSA AUTO non è prescritto alcun preventivo atto di accertamento, ben potendo l'ente creditore, a fronte dell'inadempimento, provvedere direttamente all'iscrizione a ruolo, naturalmente entro il termine triennale, il che, alla luce di quanto documentato dall'ADER, è avvenuto. Da tale documentazione risulta che l'intimazione oggetto del presente procedimento è stata preceduta dalla notifica, successivamente a quella relativa alle cartelle esattoriali, di molteplici atti amministrativi aventi efficacia interruttiva della prescrizione. Da tutto ciò consegue che il ricorso avverso l'INTIMAZIONE DI
PAGAMENTO è infondato e deve essere respinto, con condanna alle spese.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 150.