Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/02/2023, n. 5657
CASS
Sentenza 23 febbraio 2023

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili, pubblicata il 23 febbraio 2023. Le parti in causa erano una società di leasing e una società utilizzatrice, la quale contestava la validità di una clausola di indicizzazione del canone di leasing, sostenendo che essa configurasse un "derivato implicito" e fosse quindi nulla per violazione degli obblighi informativi previsti dalla normativa sui contratti finanziari. La società di leasing, al contrario, sosteneva la legittimità della clausola, ritenendola parte integrante di un normale contratto di leasing in valuta estera.

Il giudice ha accolto il secondo motivo di ricorso della società di leasing, ritenendo che la clausola di indicizzazione non fosse "immeritevole" ai sensi dell'art. 1322 c.c. e non costituisse uno strumento finanziario derivato. La Corte ha argomentato che il giudizio di immeritevolezza deve considerare lo scopo perseguito dalle parti e non la convenienza economica o la complessità della clausola. Inoltre, ha chiarito che la clausola in questione non alterava la causa del contratto di leasing, mantenendo la sua validità e legittimità. La sentenza ha quindi cassato la decisione della Corte d'Appello, rinviando la causa per un nuovo esame, applicando il principio di diritto stabilito.

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Massime2

Non costituisce un patto immeritevole di tutela ex art. 1322 c.c., né uno strumento finanziario derivato implicito - con conseguente inapplicabilità delle disposizioni del d.lgs. n. 58 del 1998 - la clausola di un contratto di leasing che preveda a) il mutamento della misura del canone in funzione sia delle variazioni di un indice finanziario, sia delle fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta domestica ed una valuta straniera, b) l'invariabilità nominale dell'importo mensile del canone con separata regolazione dei rapporti dare/avere tra le parti in base alle suddette fluttuazioni.

Il giudizio di meritevolezza di cui all'art. 1322, comma 2, c.c. va compiuto avendo riguardo allo scopo perseguito dalle parti, non già alla convenienza, chiarezza o aleatorietà del contratto o delle sue clausole. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, nella quale, con riferimento ad un contratto di leasing traslativo con clausola di doppia indicizzazione del canone, il giudizio di immeritevolezza era stato formulato in base a circostanze irrilevanti, quali la difficoltà di interpretazione della clausola, la sua aleatorietà e l'asimmetria delle prestazioni).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/02/2023, n. 5657
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5657
Data del deposito : 23 febbraio 2023

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