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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/07/2025, n. 2177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2177 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2907/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa AN LI Presidente dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere dott.ssa EL ZI Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2907/2023 promossa in grado d'appello
DA
C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 P.IVA_1
MILANO, LARGO DONEGANI N. 2, presso lo studio dell'avv. GIANCARLO CATAVELLO, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), elettivamente domiciliati in MILANO, VIA MARCONA N. 15 presso lo C.F._2 studio dell'avv. ANDREA PIETRO DE FELICE, che li rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. ENRICO CANZI,
APPELLATI
CONCLUSIONI
Per Parte_1
pagina 1 di 16 “Voglia codesta Eccellentissima Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione, siccome inammissibili ed infondate, così giudicare: in via principale: riformare per tutte le ragioni esposte la sentenza del Tribunale di Milano n.
7091/2023, pubblicata in data 18.09.2023, all'esito del giudizio iscritto a R.G. 31234/2021, e per
l'effetto accogliere le conclusioni precisate in primo grado da Parte_1 ovvero
(i) respingere, in quanto inammissibili, infondate e comunque non provate, tutte le domande proposte da e con l'atto di citazione notificato in data 5 luglio 2021, Controparte_1 Controparte_2 per tutte le ragioni in atti;
(ii) in subordine, nel denegato caso di accoglimento, anche soltanto parziale, delle domande avversarie di restituzione dell'originario importo dell'investimento e/o di risarcimento danni, detrarre il valore delle cedole incassate sui titoli oggetto di causa, oltre a quello del danno, nell'ammontare che sarà ritenuto di giustizia, che parte attrice avrebbe potuto evitare, adottando l'ordinaria diligenza ex art. 1227 c.c.; in ogni caso con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Con riserva di far valere in separata sede ogni ulteriore pretesa collegata ai fatti di causa.”
Per e Controparte_1 Controparte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita: previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutività della Sentenza impugnata, in via principale respingere l'appello proposto da perché infondato in fatto e in Parte_1 diritto;
- confermare, per l'effetto, l'impugnata sentenza del Tribunale di Milano n. 7091/2023 (R.G. n.
31234/2021) emessa in data 15/09/2023 e pubblicata il 18/09/2023; - con il favore delle spese e competenze per entrambi i gradi del giudizio;
in via subordinata e graduata,
- dichiarare risolti i rapporti contrattuali intercorsi di compravendita e/o ne-goziazione delle obbligazioni in oggetto e/o, comunque, accertare e dichiarare la responsabilità della
[...] ex art. 1218 c.c. per il grave inadempimento della medesima in relazione alla Parte_1 vio-lazione degli obblighi informativi e comportamentali di cui all'art. 21 T.U.F., nonché per tutti i
pagina 2 di 16 comportamenti posti in essere all'atto della nego-ziazione delle obbligazioni, e per l'effetto condannare la medesima al risarcimento dei danni nella misura pari alla differenza tra l'importo di euro Pt_1
200.000,00, oltre alle cedole future che sarebbero maturate qualora i contratti avvessero avuto regolare esecuzione, agli interessi e rivalutazione mo-netaria dalla data degli acquisti e della maturazione delle singole cedole al saldo, e il valore delle azioni burding sharing al momento del saldo mede-simo;
- respingere, comunque, tutte le domande ed eccezioni formulate dalla Parte_1 perché inammissibili e infondate in fatto e in diritto;
- con il favore delle spese e
[...] competenze per entrambi i gradi del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e hanno citato in giudizio Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
Contr (di seguito anche deducendo:
[...]
− che il 22.11.2013 ed il 24.03.2014 il sig. sottoscriveva due ordini di acquisto di CP_1 strumenti finanziari, a valere sul conto deposito cointestato con , presso la Controparte_2
Contr filiale di San Giuliano Milanese di aventi ad oggetto obbligazioni emesse dalla CA convenuta e classificate come “ordinarie”, rispettivamente identificate al codice strumento
107760/BMP/10/20 5.6 (codice ISIN XSO540544912) e al codice strumento 1024370/BMP
10/20 5 (codice ISIN XS0503326083), per il valore nominale di euro 100.000,00 per ciascun ordine;
Contr
− che, a seguito della crisi finanziaria di quest'ultima comunicava nell'agosto 2017 agli attori, cointestatari dei titoli, che le obbligazioni erano state forzatamente convertite (D.L.
23.12.2016 n. 237) in azioni burden sharing della CA;
che agli attori erano state assegnate n.
23.120 azioni per un valore complessivo di euro 199.988,00;
− che gli attori apprendevano così che i loro risparmi erano stati in realtà investiti dalla in Pt_1
“obbligazioni subordinate” in contrasto con quanto indicato negli ordini di acquisto e che, come tali, erano forzatamente rientrate nell'indicata operazione di Burden Sharing;
− che nell'ottobre 2017 le azioni venivano riammesse alla negoziazione, sospesa in ottobre 2016, al prezzo di euro 4,28, con una perdita immediata, per gli attori, del 50% del capitale a suo tempo investito e destinata ad aggravarsi ulteriormente;
che con lettera del 20.02.2020 gli attori, Contr tramite i difensori, contestavano a la nullità degli investimenti iniziali in quanto, a monte,
pagina 3 di 16 non era mai stato sottoscritto alcun contratto generale di investimento, necessario a pena di nullità ex art. 23 del d.lgs. n. 58/1998 (T.U.F.);
− che vi era stata violazione da parte della banca degli obblighi imposti dall'art. 21 del TUF agli intermediari di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per avere descritto come ordinarie le obbligazioni acquistate dagli attori;
− che la conversione delle obbligazioni in azioni era illegittima.
Costituendosi chiedeva che la domanda svolta dagli attori fosse Parte_1 rigettata.
Con sentenza n. 7091/23 il Tribunale di Milano ha così statuito:
“accerta e dichiara la nullità delle operazioni identificate al codice strumento 107760/BMP/10/20 5.6
(codice ISIN XSO540544912) e al codice strumento 1024370/BMP 10/20 5 (codice ISIN
XS0503326083); condanna a restituire a a Parte_1 Controparte_1 [...]
l'importo di euro 176.168,00 oltre interessi dalla domanda al saldo, verso la restituzione CP_2 da parte degli attori delle azioni burden sharing di cui in motivazione, condanna al pagamento delle spese di lite in favore di parte Parte_1 attrice che liquida in complessivi euro 14.103,00 per compenso professionale euro 786,00 per spese oltre rimb forf I.V.A. e C.A.P.”.
L'iter motivazionale percorso dal giudice di prime cure può essere così sintetizzato:
− parte convenuta non ha provato l'esistenza di un contratto quadro al quale fossero riconducibili gli ordini contestati. In particolare:
• in comparsa, nonostante la censura mossa da parte attrice, sul punto, nella citazione in via principale, si è limitata ad affermare: “In primo luogo, gli attori (cfr. doc. 1) in data
27.06.2008 hanno regolarmente ricevuto il c.d. contratto quadro, come dagli stessi dichiarato nel documento”. Tuttavia la dimostrazione dell'esistenza dei negozi giuridici per i quali la legge prescrive la forma scritta ad substantiam richiede l'esibizione della scrittura relativa e tale produzione non può essere sostituita con altri mezzi di prova, neppure con l'ammissione di controparte circa l'esistenza del contratto;
• con la prima memoria 183 sesto comma c.p.c. la ha sostenuto “la totale Pt_1 infondatezza della domanda di nullità del contratto quadro per mancanza della forma scritta, avendo già prodotto la convenuta, con la comparsa di costituzione e risposta, il
pagina 4 di 16 contratto sottoscritto nel 2008 (cfr. doc. 1) e provvedendo altresì in questa sede a produrre il contratto di apertura deposito titoli risalente al 7 ottobre 1991 (doc. 14), il contratto quadro di negoziazione titoli risalente al 2 luglio 1998 (doc. 15) e il contratto quadro deposito custodia e amministrazione titoli del 14.6.2000 (doc. 16)”. Nessuno dei predetti contratti è tuttavia riferibile alle operazioni contestate, trattandosi di documenti, provenienti dalla CA Popolare di AT e facenti riferimento a depositi titoli diversi da quello di appoggio degli ordini per cui è causa, vale a dire il n. 251; Contr
• con memoria n. 2 ha affermato, poi, che il rapporto di deposito titoli traeva in realtà origine da contratti sottoscritti con e CA Popolare Controparte_4 di AT, soggetti giuridici confluiti in per Parte_1 fusione mediante incorporazione e con la memoria n. 3 ha depositato elenco dei rapporti di deposito titoli intestati agli attori, ove si legge (in evidenza) che il rapporto n. 251 (a cui si riferiscono tutti gli estratti situazione strumenti finanziari già prodotti e su cui sono confluiti i titoli oggetto di causa) decorre dal 14.6.2000, ossia dalla data di sottoscrizione del contratto quadro già prodotto sub doc. 16 (doc. 39). Tanto le circostanze allegate quanto il documento prodotto sono tuttavia tardivi in quanto, a fronte della contestazione svolta da parte attrice sin dall'atto di citazione, la avrebbe dovuto indicare Pt_1 precisamente quale fosse il contratto quadro sul quale si fondavano gli ordini contestati, quando e con chi fosse stato inizialmente sottoscritto e come il rapporto fosse pervenuto Contr a producendo la scrittura e documentando le relative circostanze. A ciò deve aggiungersi che, da un lato il doc 39 è un mero elenco, di formazione unilaterale, di Contr rapporti in essere tra gli attori e e che lo stesso doc. 16 è stato prodotto in modo incompleto e non leggibile;
− in mancanza di prova circa l'esistenza di un valido contratto quadro le operazioni compiute dagli attori in data 22.11.2013 ed in data 24.03.2014 devono essere dichiarate nulle. Come noto, infatti, in tema di intermediazione finanziaria, ed alla stregua di quanto sancito dall'art. 23 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 sono nulle, per carenza di un indispensabile requisito di forma prescritto dalla legge a protezione dell'investitore, le operazioni di investimento compiute da una banca in assenza del cosiddetto "contratto quadro", senza che sia possibile una ratifica tacita, che sarebbe affetta dal medesimo vizio di forma (Cass. 7283/2013);
pagina 5 di 16 − pertanto, “accertata la nullità del contratto d'investimento, il venir meno della causa giustificativa delle attribuzioni patrimoniali comporta l'applicazione della disciplina dell'indebito oggettivo, di cui agli artt. 2033 ss. c.c., con il conseguente sorgere dell'obbligo restitutorio reciproco, subordinato alla domanda di parte ed all'assolvimento degli oneri di allegazione e di prova, avente ad oggetto, da un lato, le somme versate dal cliente alla banca per eseguire l'operazione e, dall'altro lato, i titoli consegnati dalla banca al cliente e gli altri importi ricevuti a titolo di frutti civili o di corrispettivo per la rivendita a terzi, a norma dell'art.
2038 c.c., con conseguente applicazione della compensazione fra i reciproci debiti sino alla loro concorrenza” (Cass. 664/2018);
− infine, rispetto alla domanda di nullità avanzata dagli attori, non può trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta in quanto le nullità relative, quale quella qui azionata ex art. 23 T.U.F., pur essendo sottoposte ad un particolare regime sotto il profilo della legittimazione ad agire, conservano tutti i restanti connotati tipici delle nullità c.d. assolute, ivi compreso il profilo della prescrizione;
le relative azioni restitutorie ex art. 2033 c.c. si prescrivono invece in dieci anni dalla data del pagamento del controvalore del titolo, che nel caso di specie non risultano trascorsi, in quanto gli ordini contestati sono sati emessi il
22.11.2013 ed il 24.03.2014.
Avverso tale sentenza ha proposto appello formulando i Parte_1 seguenti motivi:
Primo Motivo di appello: Violazione da parte del giudice di primo grado delle previsioni in materia di onere della prova ai sensi degli artt. 2697 e 2729 c.c.
L'appellante ha dedotto che:
− a differenza di quanto affermato dal giudice di primo grado, con la comparsa di costituzione e risposta la ha documentato l'esistenza del contratto quadro servizi di investimento su Pt_1 deposito titoli, richiamando in proposito il documento 1);
− il documento 1) non è, come ha inteso il giudice, una mera dichiarazione di ricezione del contratto, ma è il contratto stesso;
− peraltro, rispetto alla circostanza oggettiva della allegazione del contratto quadro e della produzione del documento risalente al 2008, a nulla rileva che in uno alla scansione del doc. 1) siano state erroneamente allegate pagine (le pagg. 1, 3 e 5 della scansione) riferite ad un altro e diverso rapporto intestato ad uno degli attori (il dr. , giacché – per quanto di interesse in CP_1
pagina 6 di 16 questo giudizio – il contratto sottoscritto dagli attori nel 2008 è documentato alle pagine 7, 9 e
11 della scansione;
− inoltre, con la memoria ex art. 183 VI co. n. 1 c.p.c. la ha prodotto il contratto di Pt_1 deposito, custodia e amministrazione titoli originariamente sottoscritto dagli attori il 14.6.2000
(doc. 16) con CA Popolare di AT (già facente parte del Gruppo CA Agricola Contr Mantovana e quindi fusa in e altri contratti di deposito sottoscritti dal (solo) dr. Penula sin dal 1991. Il Tribunale ha precisato che gli stessi documenti negoziali non erano riferibili “alle operazioni contestate, trattandosi di documenti provenienti dalla CA Popolare di
AT e facenti riferimento a depositi titoli diversi da quello di appoggio degli ordini per cui è causa, vale a dire il n. 251.”. La tesi è priva di fondamento perché non tiene in considerazione che CA Popolare di AT è soggetto fuso per incorporazione in
; Parte_1
− con la memoria ex art. 183 IV co. n. 2 c.p.c. la controparte ha, poi, dedotto trattarsi di documenti riferiti ad un rapporto “diverso”, senza tuttavia provare detta circostanza. Quindi, in replica a tale generica (e non provata) affermazione avversaria che la CA, con la sua terza memoria istruttoria, ha prodotto copia della schermata video dell'esito dell'interrogazione interna sui rapporti pendenti tra le parti (doc. 39), con l'intento di chiarire che il rapporto titoli è il n. 251 (al quale è associata la data di inizio rapporto al 14.6.2000, che è quella di sottoscrizione del contratto prodotto sub doc. 16), ovvero il rapporto titoli indicato in tutti gli estratti titoli prodotti in causa e negli stessi ordini di acquisto prodotti da controparte. E', Contr dunque, evidente che il numero di rapporto attribuito da al contratto acquisito con la fusione di CA Popolare di AT e non poteva essere Controparte_4 riportato sul documento sottoscritto dagli attori nel 2000 e in quello sottoscritto nel 2008: ne Contr consegue (circostanza incontroversa) che il rapporto titoli e servizi di investimento con cointestato a e è soltanto uno. Ed, infatti, controparte Controparte_1 Controparte_2 non ha provato l'esistenza di altri rapporti, né contestato che il rapporto n. 251 fosse rapporto diverso da quello inizialmente instaurato con Controparte_4
Secondo Motivo di appello: Violazione da parte del giudice di primo grado delle norme in materia di decadenza dai termini per la formulazione dei mezzi istruttori e del principio di non contestazione
L'appellante ha dedotto di non essere incorsa in alcuna decadenza in quanto:
pagina 7 di 16 − la precisazione contenuta nella memoria 183 sesto comma n. 2 c.p.c. è relativa alla esclusiva rappresentazione dello sviluppo storico del rapporto contrattuale da CA Popolare di
AT a;
Parte_1
− il documento di formazione unilaterale prodotto con la terza memoria (il doc. 39) è un documento meramente esplicativo di una circostanza già documentata ed è stato prodotto a fronte della specifica contestazione avversaria contenuta nella seconda memoria, secondo cui i Contr contratti prodotti da (e, in particolare, il contratto del 14.6.2000 prodotto sub doc. 16) non presentavano attinenza con le operazioni di investimento.
Inoltre, ad avviso dell'appellante, in assenza di specifiche e valide contestazioni da parte degli attori, il giudice di primo grado avrebbe dovuto riconoscere l'esistenza del contratto quadro
Terzo Motivo di appello: Violazione di legge in materia di prescrizione dell'azione di nullità delle operazioni di investimento
L'appellante ha dedotto che, pur consapevole di un contrasto giurisprudenziale sul punto, ritiene preferibile quell'orientamento secondo cui le nullità relative vanno distinte dalle nullità assolute e sono piuttosto assimilabili al regime dell'annullabilità, con tutto ciò che ne deriva sotto il profilo della convalida del contratto e, per quanto interessa in questa sede, dell'applicabilità del termine quinquennale di prescrizione ex art. 1442 c.c. con decorrenza dalla conclusione del contratto.
Quarto Motivo di appello: Sulla condanna alla restituzione dell'importo di euro 200.000,00, in assenza dei relativi presupposti
L'appellante ha precisato che “è evidente come l'inesistenza - per le ragioni rappresentate con il presente atto - delle condizioni per l'accoglimento della domanda di ripetizione, finisce per avere come naturale corollario il rigetto della condanna della CA deducente alla ripetizione di quanto ricevuto
a titolo di investimento”.
L'appellante ha, poi, dedotto l'inammissibilità ed infondatezza delle ulteriori domande formulate dalla controparte e non esaminate dal giudice di primo grado, sostenendo:
− che la domanda di accertamento del preteso inadempimento per violazione degli obblighi informativi di cui all'art. 21 TUF e precontrattuali in genere è prescritta, stante il decorso del termine quinquennale dalla data degli ordini di acquisto. Sul punto, la giurisprudenza ha evidenziato infatti come il termine per esercitare l'azione risarcitoria e di risoluzione degli ordini di acquisto per inadempimento degli obblighi informativi /comportamentali da parte dell'intermediario sia il termine di prescrizione quinquennale e il suo decorso vada individuato pagina 8 di 16 nel momento in cui sia stata fattivamente posta in essere la violazione della regola di condotta gravante su quest'ultimo. Nel caso di specie, gli ordini di acquisto risalgono al 22.11.2013 e al
24.3.2014, mentre il primo atto interruttivo, esercitato dagli odierni attori con l'avvio della procedura di mediazione, risale a 16.10.2020: ne consegue l'estinzione di ogni (preteso) diritto alla risoluzione degli ordini di acquisto e risarcitorio. Inoltre, quanto al contratto quadro
(ammesso e concesso che le contestazioni sollevate in questa sede in ordine ad una presunta responsabilità per carenza informativa precontrattuale, ovvero riferita agli acquisti del 2013 e del 2014, possano estendersi al contratto quadro relativo ai servizi di investimento), sarebbe certamente decorso anche il termine di prescrizione ordinario decennale, avendo gli odierni attori sottoscritto il contratto servizi di investimento nel 2008 e il contratto di deposito titoli nel
2000 (cfr. docc. 1 e 16);
− l'inammissibilità delle domanda volte alla caducazione dell'acquisto, essendo la stessa impedita dall'avvenuta conversione forzosa dei titoli obbligazionari in azioni;
− che risultano pienamente adempiuti dalla tutti gli obblighi, sia al momento dell'acquisto Pt_1 delle obbligazioni (cfr. ordini di acquisto e schede prodotto sub docc. 17-18 fascicolo di primo grado) sia successivamente, tramite la periodica comunicazione della situazione titoli o strumenti finanziari (cfr. estratti situazione periodica strumenti finanziari sub docc. 20-24.6 fascicolo di primo grado);
− che nessuno specifico “supporto di consulenza” avrebbe dovuto essere offerto ai clienti da parte della né al momento dell'acquisto né in seguito, al momento della conversione in azioni Pt_1 delle obbligazioni, per il loro collocamento, atteso che gli odierni appellati non hanno mai firmato alcun contratto per la prestazione del servizio di consulenza;
− che neppure alcun obbligo informativo riconducibile alla responsabilità dell'emittente può essere posto a carico della CA, in un contesto in cui, peraltro, la situazione economico finanziaria della stessa, al momento dell'acquisto dei titoli, era di pubblico dominio (cfr. rassegna stampa sub doc. 36 fascicolo di primo grado) e l'investitore possedeva tutte le caratteristiche per essere ben in grado di comprendere i potenziali rischi insiti nell'acquisto di titoli del Gruppo MP, svolgendo la professione di commercialista (doc. 25) e avendo dichiarato nel Questionario Mifid una “elevata esperienza di strumenti finanziari/assicurativi”, di “essere in grado di valutare pienamente i rischi di investimenti in strumenti finanziari/assicurativi complessi ed anche strumenti derivati” e, in particolare, di “aggiornarsi
pagina 9 di 16 sistematicamente sull'evoluzione dei mercati finanziari ad esempio attraverso fonti informative specializzate” (cfr. doc. 6, punto 5);
− che il portafoglio titoli dell'attore era ricco di prodotti ad alto rischio, comprese azioni della stessa CA MP (cfr. docc. 20-24.6), e le istruzioni fornite direttamente dal dottor ai CP_1 funzionari della CA, al momento dell'acquisto delle obbligazioni subordinate per cui è causa, dimostrano, non solo come l'investitore fosse pienamente consapevole della natura e della rischiosità del prodotto che stava acquistando, ma anche che era all'evidenza un esperto conoscitore del mercato (docc. 37-38 fascicolo di primo grado). Il contenuto dei due documenti sopra richiamati è dirimente ai fini della decisione.
− la non solo, ha fornito, al momento degli investimenti, un quadro informativo Pt_1 assolutamente corretto e completo, ma ha poi puntualmente informato i clienti dell'andamento degli investimenti e degli interventi normativi che hanno determinato il mutamento dello scenario finanziario, consentendo ai clienti di valutare per tempo la possibilità di procedere alla vendita delle azioni derivanti dalla conversione sin dal primo giorno di ammissione alla quotazione in Borsa (25 ottobre 2017);
− anche nella denegata (e comunque non creduta) ipotesi in cui si ritenesse che il dottor CP_1 abbia investito sulla base di un quadro informativo incompleto, il preteso e ipotetico danno sarebbe comunque ascrivibile a interventi normativi che hanno determinato la conversione delle obbligazioni in azioni, eventualità di cui la controparte era consapevole già prima dell'acquisto dei titoli (sapendo bene di acquistare obbligazioni subordinate, come tali potenzialmente convertibili in capitale di rischio) e che, comunque, escludono qualsivoglia nesso di causa tra il preteso danno lamentato e la condotta della Pertanto, tale condotta dovrà essere valutata Pt_1 ai sensi dell'art. 1227, secondo comma, c.c.. Già con l'introduzione della normativa del bail-in e, dunque, a partire dal gennaio 2016 la controparte era nella condizione di potere evitare il rischio di svalutazione dell'investimento, procedendo alla vendita delle obbligazioni subordinate detenute a quella data (momento in cui, infatti, il valore cominciò a diminuire perché larga parte dei detentori iniziarono a vendere le obbligazioni, per evitare o contenere il rischio di perdite). In ogni caso, al più tardi, al momento dell'ammissione alla quotazione in
Borsa delle azioni derivanti dalla conversione delle obbligazioni subordinate (25 ottobre 2017), la controparte avrebbe potuto procedere a disfarsi dell'investimento, divenuto non più
pagina 10 di 16 remunerativo e maggiormente rischioso proprio perché sottoposto, per sua natura, alle fluttuazioni del mercato;
− che, fermo quanto sopra, resta nella specie controverso un ulteriore tema, ovvero parte appellata non ha provato la continuità nel possesso delle obbligazioni subordinate per l'importo nominale complessivo di euro 200.000,00. Nell'estratto della situazione finanziaria al 30.6.2017 (doc.
24.3), dunque prima della conversione forzosa delle obbligazioni subordinate operata con D.M.
27.7.2017, le obbligazioni subordinate detenute da parte appellata risultano pari ad un importo complessivo di euro 150.000,00 (in particolare, una quantità di obbligazioni BMP 10/20 5
SUB – del tipo di quelle acquistate a marzo 2014 – per euro 50.000,00 e una quantità di obbligazioni BMP 10/20 5.6 SUB – del tipo di quelle acquistate a novembre 2013 – per euro
100.000,00) e, nelle comunicazioni del 2 agosto 2017 (docc. 27-28) e nell'estratto della situazione finanziaria al 31.8.2017 (doc. 24.4), ovvero subito dopo la conversione, le azioni
BMP BURDEN XS assegnate a conversione delle obbligazioni subordinate risultano pari a
17.340, per un controvalore di euro 136.986. La quantità di 17.340 azioni corrisponde proprio al valore nominale complessivo di euro 150.000,00, giacché per ogni obbligazione di valore nominale di euro 50.000,00 vennero assegnate 5.780 azioni. Risulta, pertanto, per tabulas che le obbligazioni subordinate esistenti nel portafoglio titoli di parte appellata al momento della conversione fossero pari all'importo nominale di euro 150.000,00 e non di euro 200.000,00. Ed infatti, solo a seguito di espresso rilievo della banca, la controparte ha dedotto di avere trasferito presso parte delle obbligazioni subordinate, per un importo nominale di Controparte_5
€ 50.000,00: tuttavia, trattandosi di elemento costitutivo della domanda, la precisazione contenuta solamente nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., è del tutto tardiva e costituisce circostanza nuova e comunque non provata. Pertanto, ferme tutte le precedenti eccezioni, nella denegata (e comunque non creduta) ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria, all'originario valore dell'investimento (nei limiti di quanto esistente nel portafoglio titoli al 2 agosto 2017, ovvero 17.340 azioni, per un controvalore di € 136.986,00) dovrà essere sottratto il valore delle azioni al momento della prima quotazione in Borsa (25.10.20017, quotazione di fine giornata € 4,55 per ogni azione), pari ad € 78.897,00, che costituisce il valore che avrebbe potuto essere ricavato in caso di tempestiva vendita delle azioni, oltre al valore delle cedole di rendimento complessivamente percepite sulle obbligazioni per cui è causa (già
pagina 11 di 16 riconosciuto dal giudice di primo grado), pari ad € 23.832,00 (cfr. estratti conto e comunicazioni di liquidazione cedole sub docc. 7.1-7.2 e docc. 29-35).
Si sono costituiti e chiedendo, in via principale, il rigetto Controparte_1 Controparte_2 dell'appello e, in via subordinata, l'accoglimento delle ulteriori domande formulate in primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello sia infondato e che la relativa trattazione richieda un esame unitario delle censure svolte.
Innanzitutto occorre evidenziare che le censure svolte in ordine al mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione, formulate con il terzo motivo d'appello, non sono meritevoli di accoglimento in quanto la relativa eccezione è stata tardivamente sollevata. Invero, nel giudizio di primo grado la predetta eccezione di prescrizione era stata formulata dalla banca solo con la memoria ex art. 183 co 6 n. 1 c.p.c., mentre nella comparsa di costituzione e risposta la banca aveva eccepito la prescrizione solo in relazione alla domanda avente ad oggetto la violazione degli obblighi informativi.
In ogni caso, ritiene la Corte che la stessa sia comunque infondata in quanto, come correttamente osservato dal giudice di prime cure, “le nullità relative, quale quella qui azionata ex art. 23 T.U.F., pur essendo sottoposte ad un particolare regime sotto il profilo della legittimazione ad agire, conservano tutti i restanti connotati tipici delle nullità c.d. assolute, ivi compreso il profilo della prescrizione;
le relative azioni restitutorie ex art. 2033 c.c. si prescrivono invece in dieci anni dalla data del pagamento del controvalore del titolo, che nel caso di specie non risultano trascorsi ,in quanto gli ordine contestati venivano emessi il 22.11.2013 ed il 24.03.2014”.
Nel merito, giova premettere che, come noto, l'art. 23 TUF prevede che i contratti aventi ad oggetto la prestazione dei servizi ed attività di investimento debbono essere redatti in forma scritta, pena la nullità degli stessi. Tale contratto viene variamente denominato contratto quadro, contratto normativo, master agreement e costituisce la cornice entro la quale si svilupperanno i rapporti tra intermediario e cliente.
L'art. 37 del Reg. Consob intermediari n. 16190/07 (preceduto dall'art. 30 Regolamento Consob intermediari n. 11522/98 ante MIFID) indica gli elementi essenziali del contratto avente ad oggetto la prestazione di uno o più servizi di investimento in favore del cliente al dettaglio. Tale contratto, deve:
1) specificare i servizi forniti, le caratteristiche, le tipologie di strumenti finanziari e di operazioni interessate (tale norma è stata ritenuta non superflua dalla pure in presenza dell'art. 1325 c.c., CP_6 per la necessità di un'adeguata indicazione in dettaglio); 2) indicare il periodo di efficacia, le modalità di rinnovo del contratto e le modalità per introdurre modifiche del contratto;
3) indicare le modalità con pagina 12 di 16 le quali il cliente può impartire ordini e istruzioni all'intermediario al fine di rendere edotto il cliente delle modalità con le quali l'ordine è considerato valido ed efficace;
4) prevedere la frequenza, il tipo ed i contenuti della documentazione da inoltrare al cliente per la rendicontazione al fine, sempre, della trasparenza dei costi in relazione alle attività poste in essere dall'intermediario; 5) specificare le remunerazioni spettanti all'intermediario o i criteri oggettivi per la loro determinazione e gli incentivi eventualmente ricevuti o corrisposti dall'intermediario; 6) indicare se e con quali modalità e contenuti viene prestato, in connessione con il servizio di investimento, anche il servizio di consulenza in materia di investimenti;
7) indicare altre eventuali condizioni contrattuali;
9) indicare eventuali procedura di conciliazione e arbitrato per la risoluzione stragiudiziale di controversie.
Tra i principi alla base della normativa finanziaria (legislativa e regolamentare) si pone, infatti,
l'esigenza di garantire al cliente, nel relazionarsi all'istituto di credito, chiarezza e trasparenza nel comprendere le regole del rapporto che instaura con detto contraente. In tale prospettiva va intesa la prescrizione, a pena di nullità, della forma scritta del contratto quadro, in linea con la valorizzazione nel diritto comunitario di una formalizzazione scritta del contratto, non più soltanto volta a responsabilizzare il consenso delle parti in taluni contratti di particolare incisività nelle relazioni sociali, ma destinata piuttosto a dare rilievo alla conoscibilità delle regole contrattuali da parte di quei contraenti, che si trovino in posizione di inferiorità rispetto ad altri. Essenziale diviene con ciò, da un lato, la redazione di un atto che comprenda le regole minime normativamente prescritte e, dall'altro, la sottoscrizione di tale atto da parte del cliente, che in tal modo viene, sia responsabilizzato circa la serietà dell'impegno negoziale che va ad assumere, sia informato circa il contenuto e la portata della negoziazione.
In termini conformi è la specifica sanzione prevista in caso di violazione di tale regola di forma, sanzione espressa quale nullità relativa, ossia nullità che può essere fatta valere solo dall'investitore
(art. 23 comma 3 TUF) e, pertanto, dal solo soggetto nel cui interesse la regola è sancita;
Ciò posto, deve, innanzitutto, premettersi che il giudice di prime cure ha accolto la domanda di
[...]
e per non avere la banca fornito la prova dell'avvenuta stipulazione CP_1 Controparte_2 per iscritto del contratto quadro ex art. 23 TUF e parte appellante non ha censurato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che tale onere gravasse sulla banca. La banca ha censurato la sentenza per il solo fatto di non aver ritenuto la documentazione dalla stessa prodotta tempestiva e idonea ad assolvere il suddetto onere probatorio.
Tuttavia, ritiene la Corte che le considerazioni svolte dal giudice di prime cure siano condivisibili.
pagina 13 di 16 Invero, il documento n. 1, che dovrebbe rappresentare a dire della banca, il contratto quadro, in realtà è un documento che, come dichiarato dalla stessa banca, si compone di alcune pagine inserite per errore e altre tre pagine, che non possono in alcun modo rappresentare il contenuto di un contratto quadro, tanto meno quello a monte degli ordini in questione, in quanto le stesse contengono esclusivamente, come peraltro dichiarato anche dalla banca nell'atto di appello, dichiarazioni, rese dagli appellati, di ricezione di documentazione e un conferimento di incarico di negoziazione di strumenti finanziari e di ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari non qualificabile quale contratto quadro in quanto risulta privo dei suindicati elementi essenziali dello stesso. In esse, inoltre, non si rileva alcun collegamento con il deposito titoli di appoggio sul quale sono stati eseguiti gli ordini di acquisto de quibus (individuato con il numero 12/251/0).
Il documento n. 16 è sostanzialmente illeggibile e, pertanto, non risulta dimostrato che costituisca un contratto quadro recante tutti i predetti elementi essenziali. Inoltre, non vi è alcun collegamento fra quest'ultimo documento e il documento numero 1 (fra l'altro successivo di oltre 8 anni al documento n.
16) e fra il documento n. 16, portante il numero di deposito titoli 24317 e il deposito titoli di appoggio degli ordini in questione individuato negli ordini medesimi con il numero 12/251/0.
Il documento n. 39 prodotto con la terza memoria, oltre che effettivamente tardivo (considerato che la mancata stipulazione di un contratto quadro riferibile agli ordini oggetto di causa è stata dedotta dagli odierni appellati già con l'atto introduttivo del giudizio e solo ribadita negli scritti difensivi successivi),
è soprattutto un documento di formazione unilaterale e quindi inidoneo a dimostrare che al deposito titoli originariamente individuato con il n. 24317 è stato poi assegnato il n. 12/251/0.
Alla luce delle considerazioni svolte, risulta, pertanto, corretto l'assunto del giudice secondo cui la banca non ha prodotto documenti idonei a dimostrare l'avvenuta sottoscrizione del contratto quadro relativo agli ordini di acquisto di strumenti finanziari oggetto di causa, che devono pertanto ritenersi nulli.
Infine deve evidenziarsi che l'appellante, sebbene non abbia formulato un motivo di impugnazione specifico sul punto, nel dedurre la “inammissibilità ed infondatezza delle ulteriori domande formulate da controparte e non esaminate dal giudice di primo grado” ha reiterato l'eccezione di inammissibilità anche in relazione alla domanda di accertamento della nullità dei contratti e conseguente condanna della medesima banca alla ripetizione delle somme versate.
In particolare, l'appellante ha dedotto che la domanda volta alla caducazione dell'acquisto risulta impedita dall'avvenuta conversione forzosa dei titoli obbligazionari in azioni. Ad avviso pagina 14 di 16 dell'appellante, in forza del combinato disposto dell'art. 22, commi 5 e 9 del Decreto n. 237 e dell'art. 95 del Decreto n. 180, l'investitore può unicamente far valere (avanti il Giudice Amministrativo):
− eventuali vizi dei provvedimenti amministrativi con cui è stata disposta la conversione forzosa;
− la non congruità del rapporto di “conversione” (al fine di ottenere un maggior numero di azioni).
Secondo l'appellante la conversione “forzosa” preclude, quindi, per ciò solo la possibilità di esperire un'azione demolitoria del titolo oggetto di conversione, in quanto la conversione tramite la quale si è realizzato il “burden sharing” ha comportato – al pari di quello che avviene ordinariamente nel caso di conversione di obbligazioni in azioni – l'esecuzione di un aumento di capitale della CA. E il nostro Contr ordinamento non tollera che un'operazione di aumento di capitale di una società quotata (qual è , una volta eseguita anche parzialmente e con l'adempimento del relativo onere pubblicitario-costitutivo, possa essere invalidata o altrimenti “smontata” anche solo in alcune sue componenti, e che possa quindi darsi luogo al ripristino della situazione antecedente attraverso una tutela reale, considerato anche che la ratio di tale principio risiede nell'obiettivo di “assicurare stabilità e certezza” alle modifiche del capitale della società.
Ritiene la Corte che anche tale eccezione sia infondata in quanto le contestazioni sollevate dagli appellati non riguardano la legittimità in sé della conversione forzosa, ma attengono alla mancanza del contratto quadro, così come alla violazione dei doveri di informazione e alla falsa informativa sulla natura delle obbligazioni, fatti eventualmente verificatisi a monte della conversione forzosa e autonomi rispetto ad essa.
L'appello proposto va, quindi, rigettato in quanto infondato.
Quanto, poi, alle spese del presente grado di giudizio, esse seguono la soccombenza e, tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'impegno difensivo in concreto richiesto e prestato dai difensori delle parti, nonché dei parametri e criteri tutti ex D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii, pare congruo liquidarle secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento (€ 260.001- € 520.000).
Segue, inoltre, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. rigetta l'appello proposto da Parte_1
pagina 15 di 16 2. condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, in favore di e che liquida in euro 9.991,00 per compensi, oltre Controparte_1 Controparte_2 rimborso forfetario nella misura del 15%, oltre IVA e CPA;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater DPR 115/2002 per il pagamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Milano in data 11.6.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
EL ZI AN LI
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa AN LI Presidente dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere dott.ssa EL ZI Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2907/2023 promossa in grado d'appello
DA
C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 P.IVA_1
MILANO, LARGO DONEGANI N. 2, presso lo studio dell'avv. GIANCARLO CATAVELLO, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), elettivamente domiciliati in MILANO, VIA MARCONA N. 15 presso lo C.F._2 studio dell'avv. ANDREA PIETRO DE FELICE, che li rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. ENRICO CANZI,
APPELLATI
CONCLUSIONI
Per Parte_1
pagina 1 di 16 “Voglia codesta Eccellentissima Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione, siccome inammissibili ed infondate, così giudicare: in via principale: riformare per tutte le ragioni esposte la sentenza del Tribunale di Milano n.
7091/2023, pubblicata in data 18.09.2023, all'esito del giudizio iscritto a R.G. 31234/2021, e per
l'effetto accogliere le conclusioni precisate in primo grado da Parte_1 ovvero
(i) respingere, in quanto inammissibili, infondate e comunque non provate, tutte le domande proposte da e con l'atto di citazione notificato in data 5 luglio 2021, Controparte_1 Controparte_2 per tutte le ragioni in atti;
(ii) in subordine, nel denegato caso di accoglimento, anche soltanto parziale, delle domande avversarie di restituzione dell'originario importo dell'investimento e/o di risarcimento danni, detrarre il valore delle cedole incassate sui titoli oggetto di causa, oltre a quello del danno, nell'ammontare che sarà ritenuto di giustizia, che parte attrice avrebbe potuto evitare, adottando l'ordinaria diligenza ex art. 1227 c.c.; in ogni caso con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Con riserva di far valere in separata sede ogni ulteriore pretesa collegata ai fatti di causa.”
Per e Controparte_1 Controparte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita: previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutività della Sentenza impugnata, in via principale respingere l'appello proposto da perché infondato in fatto e in Parte_1 diritto;
- confermare, per l'effetto, l'impugnata sentenza del Tribunale di Milano n. 7091/2023 (R.G. n.
31234/2021) emessa in data 15/09/2023 e pubblicata il 18/09/2023; - con il favore delle spese e competenze per entrambi i gradi del giudizio;
in via subordinata e graduata,
- dichiarare risolti i rapporti contrattuali intercorsi di compravendita e/o ne-goziazione delle obbligazioni in oggetto e/o, comunque, accertare e dichiarare la responsabilità della
[...] ex art. 1218 c.c. per il grave inadempimento della medesima in relazione alla Parte_1 vio-lazione degli obblighi informativi e comportamentali di cui all'art. 21 T.U.F., nonché per tutti i
pagina 2 di 16 comportamenti posti in essere all'atto della nego-ziazione delle obbligazioni, e per l'effetto condannare la medesima al risarcimento dei danni nella misura pari alla differenza tra l'importo di euro Pt_1
200.000,00, oltre alle cedole future che sarebbero maturate qualora i contratti avvessero avuto regolare esecuzione, agli interessi e rivalutazione mo-netaria dalla data degli acquisti e della maturazione delle singole cedole al saldo, e il valore delle azioni burding sharing al momento del saldo mede-simo;
- respingere, comunque, tutte le domande ed eccezioni formulate dalla Parte_1 perché inammissibili e infondate in fatto e in diritto;
- con il favore delle spese e
[...] competenze per entrambi i gradi del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e hanno citato in giudizio Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
Contr (di seguito anche deducendo:
[...]
− che il 22.11.2013 ed il 24.03.2014 il sig. sottoscriveva due ordini di acquisto di CP_1 strumenti finanziari, a valere sul conto deposito cointestato con , presso la Controparte_2
Contr filiale di San Giuliano Milanese di aventi ad oggetto obbligazioni emesse dalla CA convenuta e classificate come “ordinarie”, rispettivamente identificate al codice strumento
107760/BMP/10/20 5.6 (codice ISIN XSO540544912) e al codice strumento 1024370/BMP
10/20 5 (codice ISIN XS0503326083), per il valore nominale di euro 100.000,00 per ciascun ordine;
Contr
− che, a seguito della crisi finanziaria di quest'ultima comunicava nell'agosto 2017 agli attori, cointestatari dei titoli, che le obbligazioni erano state forzatamente convertite (D.L.
23.12.2016 n. 237) in azioni burden sharing della CA;
che agli attori erano state assegnate n.
23.120 azioni per un valore complessivo di euro 199.988,00;
− che gli attori apprendevano così che i loro risparmi erano stati in realtà investiti dalla in Pt_1
“obbligazioni subordinate” in contrasto con quanto indicato negli ordini di acquisto e che, come tali, erano forzatamente rientrate nell'indicata operazione di Burden Sharing;
− che nell'ottobre 2017 le azioni venivano riammesse alla negoziazione, sospesa in ottobre 2016, al prezzo di euro 4,28, con una perdita immediata, per gli attori, del 50% del capitale a suo tempo investito e destinata ad aggravarsi ulteriormente;
che con lettera del 20.02.2020 gli attori, Contr tramite i difensori, contestavano a la nullità degli investimenti iniziali in quanto, a monte,
pagina 3 di 16 non era mai stato sottoscritto alcun contratto generale di investimento, necessario a pena di nullità ex art. 23 del d.lgs. n. 58/1998 (T.U.F.);
− che vi era stata violazione da parte della banca degli obblighi imposti dall'art. 21 del TUF agli intermediari di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per avere descritto come ordinarie le obbligazioni acquistate dagli attori;
− che la conversione delle obbligazioni in azioni era illegittima.
Costituendosi chiedeva che la domanda svolta dagli attori fosse Parte_1 rigettata.
Con sentenza n. 7091/23 il Tribunale di Milano ha così statuito:
“accerta e dichiara la nullità delle operazioni identificate al codice strumento 107760/BMP/10/20 5.6
(codice ISIN XSO540544912) e al codice strumento 1024370/BMP 10/20 5 (codice ISIN
XS0503326083); condanna a restituire a a Parte_1 Controparte_1 [...]
l'importo di euro 176.168,00 oltre interessi dalla domanda al saldo, verso la restituzione CP_2 da parte degli attori delle azioni burden sharing di cui in motivazione, condanna al pagamento delle spese di lite in favore di parte Parte_1 attrice che liquida in complessivi euro 14.103,00 per compenso professionale euro 786,00 per spese oltre rimb forf I.V.A. e C.A.P.”.
L'iter motivazionale percorso dal giudice di prime cure può essere così sintetizzato:
− parte convenuta non ha provato l'esistenza di un contratto quadro al quale fossero riconducibili gli ordini contestati. In particolare:
• in comparsa, nonostante la censura mossa da parte attrice, sul punto, nella citazione in via principale, si è limitata ad affermare: “In primo luogo, gli attori (cfr. doc. 1) in data
27.06.2008 hanno regolarmente ricevuto il c.d. contratto quadro, come dagli stessi dichiarato nel documento”. Tuttavia la dimostrazione dell'esistenza dei negozi giuridici per i quali la legge prescrive la forma scritta ad substantiam richiede l'esibizione della scrittura relativa e tale produzione non può essere sostituita con altri mezzi di prova, neppure con l'ammissione di controparte circa l'esistenza del contratto;
• con la prima memoria 183 sesto comma c.p.c. la ha sostenuto “la totale Pt_1 infondatezza della domanda di nullità del contratto quadro per mancanza della forma scritta, avendo già prodotto la convenuta, con la comparsa di costituzione e risposta, il
pagina 4 di 16 contratto sottoscritto nel 2008 (cfr. doc. 1) e provvedendo altresì in questa sede a produrre il contratto di apertura deposito titoli risalente al 7 ottobre 1991 (doc. 14), il contratto quadro di negoziazione titoli risalente al 2 luglio 1998 (doc. 15) e il contratto quadro deposito custodia e amministrazione titoli del 14.6.2000 (doc. 16)”. Nessuno dei predetti contratti è tuttavia riferibile alle operazioni contestate, trattandosi di documenti, provenienti dalla CA Popolare di AT e facenti riferimento a depositi titoli diversi da quello di appoggio degli ordini per cui è causa, vale a dire il n. 251; Contr
• con memoria n. 2 ha affermato, poi, che il rapporto di deposito titoli traeva in realtà origine da contratti sottoscritti con e CA Popolare Controparte_4 di AT, soggetti giuridici confluiti in per Parte_1 fusione mediante incorporazione e con la memoria n. 3 ha depositato elenco dei rapporti di deposito titoli intestati agli attori, ove si legge (in evidenza) che il rapporto n. 251 (a cui si riferiscono tutti gli estratti situazione strumenti finanziari già prodotti e su cui sono confluiti i titoli oggetto di causa) decorre dal 14.6.2000, ossia dalla data di sottoscrizione del contratto quadro già prodotto sub doc. 16 (doc. 39). Tanto le circostanze allegate quanto il documento prodotto sono tuttavia tardivi in quanto, a fronte della contestazione svolta da parte attrice sin dall'atto di citazione, la avrebbe dovuto indicare Pt_1 precisamente quale fosse il contratto quadro sul quale si fondavano gli ordini contestati, quando e con chi fosse stato inizialmente sottoscritto e come il rapporto fosse pervenuto Contr a producendo la scrittura e documentando le relative circostanze. A ciò deve aggiungersi che, da un lato il doc 39 è un mero elenco, di formazione unilaterale, di Contr rapporti in essere tra gli attori e e che lo stesso doc. 16 è stato prodotto in modo incompleto e non leggibile;
− in mancanza di prova circa l'esistenza di un valido contratto quadro le operazioni compiute dagli attori in data 22.11.2013 ed in data 24.03.2014 devono essere dichiarate nulle. Come noto, infatti, in tema di intermediazione finanziaria, ed alla stregua di quanto sancito dall'art. 23 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 sono nulle, per carenza di un indispensabile requisito di forma prescritto dalla legge a protezione dell'investitore, le operazioni di investimento compiute da una banca in assenza del cosiddetto "contratto quadro", senza che sia possibile una ratifica tacita, che sarebbe affetta dal medesimo vizio di forma (Cass. 7283/2013);
pagina 5 di 16 − pertanto, “accertata la nullità del contratto d'investimento, il venir meno della causa giustificativa delle attribuzioni patrimoniali comporta l'applicazione della disciplina dell'indebito oggettivo, di cui agli artt. 2033 ss. c.c., con il conseguente sorgere dell'obbligo restitutorio reciproco, subordinato alla domanda di parte ed all'assolvimento degli oneri di allegazione e di prova, avente ad oggetto, da un lato, le somme versate dal cliente alla banca per eseguire l'operazione e, dall'altro lato, i titoli consegnati dalla banca al cliente e gli altri importi ricevuti a titolo di frutti civili o di corrispettivo per la rivendita a terzi, a norma dell'art.
2038 c.c., con conseguente applicazione della compensazione fra i reciproci debiti sino alla loro concorrenza” (Cass. 664/2018);
− infine, rispetto alla domanda di nullità avanzata dagli attori, non può trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta in quanto le nullità relative, quale quella qui azionata ex art. 23 T.U.F., pur essendo sottoposte ad un particolare regime sotto il profilo della legittimazione ad agire, conservano tutti i restanti connotati tipici delle nullità c.d. assolute, ivi compreso il profilo della prescrizione;
le relative azioni restitutorie ex art. 2033 c.c. si prescrivono invece in dieci anni dalla data del pagamento del controvalore del titolo, che nel caso di specie non risultano trascorsi, in quanto gli ordini contestati sono sati emessi il
22.11.2013 ed il 24.03.2014.
Avverso tale sentenza ha proposto appello formulando i Parte_1 seguenti motivi:
Primo Motivo di appello: Violazione da parte del giudice di primo grado delle previsioni in materia di onere della prova ai sensi degli artt. 2697 e 2729 c.c.
L'appellante ha dedotto che:
− a differenza di quanto affermato dal giudice di primo grado, con la comparsa di costituzione e risposta la ha documentato l'esistenza del contratto quadro servizi di investimento su Pt_1 deposito titoli, richiamando in proposito il documento 1);
− il documento 1) non è, come ha inteso il giudice, una mera dichiarazione di ricezione del contratto, ma è il contratto stesso;
− peraltro, rispetto alla circostanza oggettiva della allegazione del contratto quadro e della produzione del documento risalente al 2008, a nulla rileva che in uno alla scansione del doc. 1) siano state erroneamente allegate pagine (le pagg. 1, 3 e 5 della scansione) riferite ad un altro e diverso rapporto intestato ad uno degli attori (il dr. , giacché – per quanto di interesse in CP_1
pagina 6 di 16 questo giudizio – il contratto sottoscritto dagli attori nel 2008 è documentato alle pagine 7, 9 e
11 della scansione;
− inoltre, con la memoria ex art. 183 VI co. n. 1 c.p.c. la ha prodotto il contratto di Pt_1 deposito, custodia e amministrazione titoli originariamente sottoscritto dagli attori il 14.6.2000
(doc. 16) con CA Popolare di AT (già facente parte del Gruppo CA Agricola Contr Mantovana e quindi fusa in e altri contratti di deposito sottoscritti dal (solo) dr. Penula sin dal 1991. Il Tribunale ha precisato che gli stessi documenti negoziali non erano riferibili “alle operazioni contestate, trattandosi di documenti provenienti dalla CA Popolare di
AT e facenti riferimento a depositi titoli diversi da quello di appoggio degli ordini per cui è causa, vale a dire il n. 251.”. La tesi è priva di fondamento perché non tiene in considerazione che CA Popolare di AT è soggetto fuso per incorporazione in
; Parte_1
− con la memoria ex art. 183 IV co. n. 2 c.p.c. la controparte ha, poi, dedotto trattarsi di documenti riferiti ad un rapporto “diverso”, senza tuttavia provare detta circostanza. Quindi, in replica a tale generica (e non provata) affermazione avversaria che la CA, con la sua terza memoria istruttoria, ha prodotto copia della schermata video dell'esito dell'interrogazione interna sui rapporti pendenti tra le parti (doc. 39), con l'intento di chiarire che il rapporto titoli è il n. 251 (al quale è associata la data di inizio rapporto al 14.6.2000, che è quella di sottoscrizione del contratto prodotto sub doc. 16), ovvero il rapporto titoli indicato in tutti gli estratti titoli prodotti in causa e negli stessi ordini di acquisto prodotti da controparte. E', Contr dunque, evidente che il numero di rapporto attribuito da al contratto acquisito con la fusione di CA Popolare di AT e non poteva essere Controparte_4 riportato sul documento sottoscritto dagli attori nel 2000 e in quello sottoscritto nel 2008: ne Contr consegue (circostanza incontroversa) che il rapporto titoli e servizi di investimento con cointestato a e è soltanto uno. Ed, infatti, controparte Controparte_1 Controparte_2 non ha provato l'esistenza di altri rapporti, né contestato che il rapporto n. 251 fosse rapporto diverso da quello inizialmente instaurato con Controparte_4
Secondo Motivo di appello: Violazione da parte del giudice di primo grado delle norme in materia di decadenza dai termini per la formulazione dei mezzi istruttori e del principio di non contestazione
L'appellante ha dedotto di non essere incorsa in alcuna decadenza in quanto:
pagina 7 di 16 − la precisazione contenuta nella memoria 183 sesto comma n. 2 c.p.c. è relativa alla esclusiva rappresentazione dello sviluppo storico del rapporto contrattuale da CA Popolare di
AT a;
Parte_1
− il documento di formazione unilaterale prodotto con la terza memoria (il doc. 39) è un documento meramente esplicativo di una circostanza già documentata ed è stato prodotto a fronte della specifica contestazione avversaria contenuta nella seconda memoria, secondo cui i Contr contratti prodotti da (e, in particolare, il contratto del 14.6.2000 prodotto sub doc. 16) non presentavano attinenza con le operazioni di investimento.
Inoltre, ad avviso dell'appellante, in assenza di specifiche e valide contestazioni da parte degli attori, il giudice di primo grado avrebbe dovuto riconoscere l'esistenza del contratto quadro
Terzo Motivo di appello: Violazione di legge in materia di prescrizione dell'azione di nullità delle operazioni di investimento
L'appellante ha dedotto che, pur consapevole di un contrasto giurisprudenziale sul punto, ritiene preferibile quell'orientamento secondo cui le nullità relative vanno distinte dalle nullità assolute e sono piuttosto assimilabili al regime dell'annullabilità, con tutto ciò che ne deriva sotto il profilo della convalida del contratto e, per quanto interessa in questa sede, dell'applicabilità del termine quinquennale di prescrizione ex art. 1442 c.c. con decorrenza dalla conclusione del contratto.
Quarto Motivo di appello: Sulla condanna alla restituzione dell'importo di euro 200.000,00, in assenza dei relativi presupposti
L'appellante ha precisato che “è evidente come l'inesistenza - per le ragioni rappresentate con il presente atto - delle condizioni per l'accoglimento della domanda di ripetizione, finisce per avere come naturale corollario il rigetto della condanna della CA deducente alla ripetizione di quanto ricevuto
a titolo di investimento”.
L'appellante ha, poi, dedotto l'inammissibilità ed infondatezza delle ulteriori domande formulate dalla controparte e non esaminate dal giudice di primo grado, sostenendo:
− che la domanda di accertamento del preteso inadempimento per violazione degli obblighi informativi di cui all'art. 21 TUF e precontrattuali in genere è prescritta, stante il decorso del termine quinquennale dalla data degli ordini di acquisto. Sul punto, la giurisprudenza ha evidenziato infatti come il termine per esercitare l'azione risarcitoria e di risoluzione degli ordini di acquisto per inadempimento degli obblighi informativi /comportamentali da parte dell'intermediario sia il termine di prescrizione quinquennale e il suo decorso vada individuato pagina 8 di 16 nel momento in cui sia stata fattivamente posta in essere la violazione della regola di condotta gravante su quest'ultimo. Nel caso di specie, gli ordini di acquisto risalgono al 22.11.2013 e al
24.3.2014, mentre il primo atto interruttivo, esercitato dagli odierni attori con l'avvio della procedura di mediazione, risale a 16.10.2020: ne consegue l'estinzione di ogni (preteso) diritto alla risoluzione degli ordini di acquisto e risarcitorio. Inoltre, quanto al contratto quadro
(ammesso e concesso che le contestazioni sollevate in questa sede in ordine ad una presunta responsabilità per carenza informativa precontrattuale, ovvero riferita agli acquisti del 2013 e del 2014, possano estendersi al contratto quadro relativo ai servizi di investimento), sarebbe certamente decorso anche il termine di prescrizione ordinario decennale, avendo gli odierni attori sottoscritto il contratto servizi di investimento nel 2008 e il contratto di deposito titoli nel
2000 (cfr. docc. 1 e 16);
− l'inammissibilità delle domanda volte alla caducazione dell'acquisto, essendo la stessa impedita dall'avvenuta conversione forzosa dei titoli obbligazionari in azioni;
− che risultano pienamente adempiuti dalla tutti gli obblighi, sia al momento dell'acquisto Pt_1 delle obbligazioni (cfr. ordini di acquisto e schede prodotto sub docc. 17-18 fascicolo di primo grado) sia successivamente, tramite la periodica comunicazione della situazione titoli o strumenti finanziari (cfr. estratti situazione periodica strumenti finanziari sub docc. 20-24.6 fascicolo di primo grado);
− che nessuno specifico “supporto di consulenza” avrebbe dovuto essere offerto ai clienti da parte della né al momento dell'acquisto né in seguito, al momento della conversione in azioni Pt_1 delle obbligazioni, per il loro collocamento, atteso che gli odierni appellati non hanno mai firmato alcun contratto per la prestazione del servizio di consulenza;
− che neppure alcun obbligo informativo riconducibile alla responsabilità dell'emittente può essere posto a carico della CA, in un contesto in cui, peraltro, la situazione economico finanziaria della stessa, al momento dell'acquisto dei titoli, era di pubblico dominio (cfr. rassegna stampa sub doc. 36 fascicolo di primo grado) e l'investitore possedeva tutte le caratteristiche per essere ben in grado di comprendere i potenziali rischi insiti nell'acquisto di titoli del Gruppo MP, svolgendo la professione di commercialista (doc. 25) e avendo dichiarato nel Questionario Mifid una “elevata esperienza di strumenti finanziari/assicurativi”, di “essere in grado di valutare pienamente i rischi di investimenti in strumenti finanziari/assicurativi complessi ed anche strumenti derivati” e, in particolare, di “aggiornarsi
pagina 9 di 16 sistematicamente sull'evoluzione dei mercati finanziari ad esempio attraverso fonti informative specializzate” (cfr. doc. 6, punto 5);
− che il portafoglio titoli dell'attore era ricco di prodotti ad alto rischio, comprese azioni della stessa CA MP (cfr. docc. 20-24.6), e le istruzioni fornite direttamente dal dottor ai CP_1 funzionari della CA, al momento dell'acquisto delle obbligazioni subordinate per cui è causa, dimostrano, non solo come l'investitore fosse pienamente consapevole della natura e della rischiosità del prodotto che stava acquistando, ma anche che era all'evidenza un esperto conoscitore del mercato (docc. 37-38 fascicolo di primo grado). Il contenuto dei due documenti sopra richiamati è dirimente ai fini della decisione.
− la non solo, ha fornito, al momento degli investimenti, un quadro informativo Pt_1 assolutamente corretto e completo, ma ha poi puntualmente informato i clienti dell'andamento degli investimenti e degli interventi normativi che hanno determinato il mutamento dello scenario finanziario, consentendo ai clienti di valutare per tempo la possibilità di procedere alla vendita delle azioni derivanti dalla conversione sin dal primo giorno di ammissione alla quotazione in Borsa (25 ottobre 2017);
− anche nella denegata (e comunque non creduta) ipotesi in cui si ritenesse che il dottor CP_1 abbia investito sulla base di un quadro informativo incompleto, il preteso e ipotetico danno sarebbe comunque ascrivibile a interventi normativi che hanno determinato la conversione delle obbligazioni in azioni, eventualità di cui la controparte era consapevole già prima dell'acquisto dei titoli (sapendo bene di acquistare obbligazioni subordinate, come tali potenzialmente convertibili in capitale di rischio) e che, comunque, escludono qualsivoglia nesso di causa tra il preteso danno lamentato e la condotta della Pertanto, tale condotta dovrà essere valutata Pt_1 ai sensi dell'art. 1227, secondo comma, c.c.. Già con l'introduzione della normativa del bail-in e, dunque, a partire dal gennaio 2016 la controparte era nella condizione di potere evitare il rischio di svalutazione dell'investimento, procedendo alla vendita delle obbligazioni subordinate detenute a quella data (momento in cui, infatti, il valore cominciò a diminuire perché larga parte dei detentori iniziarono a vendere le obbligazioni, per evitare o contenere il rischio di perdite). In ogni caso, al più tardi, al momento dell'ammissione alla quotazione in
Borsa delle azioni derivanti dalla conversione delle obbligazioni subordinate (25 ottobre 2017), la controparte avrebbe potuto procedere a disfarsi dell'investimento, divenuto non più
pagina 10 di 16 remunerativo e maggiormente rischioso proprio perché sottoposto, per sua natura, alle fluttuazioni del mercato;
− che, fermo quanto sopra, resta nella specie controverso un ulteriore tema, ovvero parte appellata non ha provato la continuità nel possesso delle obbligazioni subordinate per l'importo nominale complessivo di euro 200.000,00. Nell'estratto della situazione finanziaria al 30.6.2017 (doc.
24.3), dunque prima della conversione forzosa delle obbligazioni subordinate operata con D.M.
27.7.2017, le obbligazioni subordinate detenute da parte appellata risultano pari ad un importo complessivo di euro 150.000,00 (in particolare, una quantità di obbligazioni BMP 10/20 5
SUB – del tipo di quelle acquistate a marzo 2014 – per euro 50.000,00 e una quantità di obbligazioni BMP 10/20 5.6 SUB – del tipo di quelle acquistate a novembre 2013 – per euro
100.000,00) e, nelle comunicazioni del 2 agosto 2017 (docc. 27-28) e nell'estratto della situazione finanziaria al 31.8.2017 (doc. 24.4), ovvero subito dopo la conversione, le azioni
BMP BURDEN XS assegnate a conversione delle obbligazioni subordinate risultano pari a
17.340, per un controvalore di euro 136.986. La quantità di 17.340 azioni corrisponde proprio al valore nominale complessivo di euro 150.000,00, giacché per ogni obbligazione di valore nominale di euro 50.000,00 vennero assegnate 5.780 azioni. Risulta, pertanto, per tabulas che le obbligazioni subordinate esistenti nel portafoglio titoli di parte appellata al momento della conversione fossero pari all'importo nominale di euro 150.000,00 e non di euro 200.000,00. Ed infatti, solo a seguito di espresso rilievo della banca, la controparte ha dedotto di avere trasferito presso parte delle obbligazioni subordinate, per un importo nominale di Controparte_5
€ 50.000,00: tuttavia, trattandosi di elemento costitutivo della domanda, la precisazione contenuta solamente nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., è del tutto tardiva e costituisce circostanza nuova e comunque non provata. Pertanto, ferme tutte le precedenti eccezioni, nella denegata (e comunque non creduta) ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria, all'originario valore dell'investimento (nei limiti di quanto esistente nel portafoglio titoli al 2 agosto 2017, ovvero 17.340 azioni, per un controvalore di € 136.986,00) dovrà essere sottratto il valore delle azioni al momento della prima quotazione in Borsa (25.10.20017, quotazione di fine giornata € 4,55 per ogni azione), pari ad € 78.897,00, che costituisce il valore che avrebbe potuto essere ricavato in caso di tempestiva vendita delle azioni, oltre al valore delle cedole di rendimento complessivamente percepite sulle obbligazioni per cui è causa (già
pagina 11 di 16 riconosciuto dal giudice di primo grado), pari ad € 23.832,00 (cfr. estratti conto e comunicazioni di liquidazione cedole sub docc. 7.1-7.2 e docc. 29-35).
Si sono costituiti e chiedendo, in via principale, il rigetto Controparte_1 Controparte_2 dell'appello e, in via subordinata, l'accoglimento delle ulteriori domande formulate in primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello sia infondato e che la relativa trattazione richieda un esame unitario delle censure svolte.
Innanzitutto occorre evidenziare che le censure svolte in ordine al mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione, formulate con il terzo motivo d'appello, non sono meritevoli di accoglimento in quanto la relativa eccezione è stata tardivamente sollevata. Invero, nel giudizio di primo grado la predetta eccezione di prescrizione era stata formulata dalla banca solo con la memoria ex art. 183 co 6 n. 1 c.p.c., mentre nella comparsa di costituzione e risposta la banca aveva eccepito la prescrizione solo in relazione alla domanda avente ad oggetto la violazione degli obblighi informativi.
In ogni caso, ritiene la Corte che la stessa sia comunque infondata in quanto, come correttamente osservato dal giudice di prime cure, “le nullità relative, quale quella qui azionata ex art. 23 T.U.F., pur essendo sottoposte ad un particolare regime sotto il profilo della legittimazione ad agire, conservano tutti i restanti connotati tipici delle nullità c.d. assolute, ivi compreso il profilo della prescrizione;
le relative azioni restitutorie ex art. 2033 c.c. si prescrivono invece in dieci anni dalla data del pagamento del controvalore del titolo, che nel caso di specie non risultano trascorsi ,in quanto gli ordine contestati venivano emessi il 22.11.2013 ed il 24.03.2014”.
Nel merito, giova premettere che, come noto, l'art. 23 TUF prevede che i contratti aventi ad oggetto la prestazione dei servizi ed attività di investimento debbono essere redatti in forma scritta, pena la nullità degli stessi. Tale contratto viene variamente denominato contratto quadro, contratto normativo, master agreement e costituisce la cornice entro la quale si svilupperanno i rapporti tra intermediario e cliente.
L'art. 37 del Reg. Consob intermediari n. 16190/07 (preceduto dall'art. 30 Regolamento Consob intermediari n. 11522/98 ante MIFID) indica gli elementi essenziali del contratto avente ad oggetto la prestazione di uno o più servizi di investimento in favore del cliente al dettaglio. Tale contratto, deve:
1) specificare i servizi forniti, le caratteristiche, le tipologie di strumenti finanziari e di operazioni interessate (tale norma è stata ritenuta non superflua dalla pure in presenza dell'art. 1325 c.c., CP_6 per la necessità di un'adeguata indicazione in dettaglio); 2) indicare il periodo di efficacia, le modalità di rinnovo del contratto e le modalità per introdurre modifiche del contratto;
3) indicare le modalità con pagina 12 di 16 le quali il cliente può impartire ordini e istruzioni all'intermediario al fine di rendere edotto il cliente delle modalità con le quali l'ordine è considerato valido ed efficace;
4) prevedere la frequenza, il tipo ed i contenuti della documentazione da inoltrare al cliente per la rendicontazione al fine, sempre, della trasparenza dei costi in relazione alle attività poste in essere dall'intermediario; 5) specificare le remunerazioni spettanti all'intermediario o i criteri oggettivi per la loro determinazione e gli incentivi eventualmente ricevuti o corrisposti dall'intermediario; 6) indicare se e con quali modalità e contenuti viene prestato, in connessione con il servizio di investimento, anche il servizio di consulenza in materia di investimenti;
7) indicare altre eventuali condizioni contrattuali;
9) indicare eventuali procedura di conciliazione e arbitrato per la risoluzione stragiudiziale di controversie.
Tra i principi alla base della normativa finanziaria (legislativa e regolamentare) si pone, infatti,
l'esigenza di garantire al cliente, nel relazionarsi all'istituto di credito, chiarezza e trasparenza nel comprendere le regole del rapporto che instaura con detto contraente. In tale prospettiva va intesa la prescrizione, a pena di nullità, della forma scritta del contratto quadro, in linea con la valorizzazione nel diritto comunitario di una formalizzazione scritta del contratto, non più soltanto volta a responsabilizzare il consenso delle parti in taluni contratti di particolare incisività nelle relazioni sociali, ma destinata piuttosto a dare rilievo alla conoscibilità delle regole contrattuali da parte di quei contraenti, che si trovino in posizione di inferiorità rispetto ad altri. Essenziale diviene con ciò, da un lato, la redazione di un atto che comprenda le regole minime normativamente prescritte e, dall'altro, la sottoscrizione di tale atto da parte del cliente, che in tal modo viene, sia responsabilizzato circa la serietà dell'impegno negoziale che va ad assumere, sia informato circa il contenuto e la portata della negoziazione.
In termini conformi è la specifica sanzione prevista in caso di violazione di tale regola di forma, sanzione espressa quale nullità relativa, ossia nullità che può essere fatta valere solo dall'investitore
(art. 23 comma 3 TUF) e, pertanto, dal solo soggetto nel cui interesse la regola è sancita;
Ciò posto, deve, innanzitutto, premettersi che il giudice di prime cure ha accolto la domanda di
[...]
e per non avere la banca fornito la prova dell'avvenuta stipulazione CP_1 Controparte_2 per iscritto del contratto quadro ex art. 23 TUF e parte appellante non ha censurato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che tale onere gravasse sulla banca. La banca ha censurato la sentenza per il solo fatto di non aver ritenuto la documentazione dalla stessa prodotta tempestiva e idonea ad assolvere il suddetto onere probatorio.
Tuttavia, ritiene la Corte che le considerazioni svolte dal giudice di prime cure siano condivisibili.
pagina 13 di 16 Invero, il documento n. 1, che dovrebbe rappresentare a dire della banca, il contratto quadro, in realtà è un documento che, come dichiarato dalla stessa banca, si compone di alcune pagine inserite per errore e altre tre pagine, che non possono in alcun modo rappresentare il contenuto di un contratto quadro, tanto meno quello a monte degli ordini in questione, in quanto le stesse contengono esclusivamente, come peraltro dichiarato anche dalla banca nell'atto di appello, dichiarazioni, rese dagli appellati, di ricezione di documentazione e un conferimento di incarico di negoziazione di strumenti finanziari e di ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari non qualificabile quale contratto quadro in quanto risulta privo dei suindicati elementi essenziali dello stesso. In esse, inoltre, non si rileva alcun collegamento con il deposito titoli di appoggio sul quale sono stati eseguiti gli ordini di acquisto de quibus (individuato con il numero 12/251/0).
Il documento n. 16 è sostanzialmente illeggibile e, pertanto, non risulta dimostrato che costituisca un contratto quadro recante tutti i predetti elementi essenziali. Inoltre, non vi è alcun collegamento fra quest'ultimo documento e il documento numero 1 (fra l'altro successivo di oltre 8 anni al documento n.
16) e fra il documento n. 16, portante il numero di deposito titoli 24317 e il deposito titoli di appoggio degli ordini in questione individuato negli ordini medesimi con il numero 12/251/0.
Il documento n. 39 prodotto con la terza memoria, oltre che effettivamente tardivo (considerato che la mancata stipulazione di un contratto quadro riferibile agli ordini oggetto di causa è stata dedotta dagli odierni appellati già con l'atto introduttivo del giudizio e solo ribadita negli scritti difensivi successivi),
è soprattutto un documento di formazione unilaterale e quindi inidoneo a dimostrare che al deposito titoli originariamente individuato con il n. 24317 è stato poi assegnato il n. 12/251/0.
Alla luce delle considerazioni svolte, risulta, pertanto, corretto l'assunto del giudice secondo cui la banca non ha prodotto documenti idonei a dimostrare l'avvenuta sottoscrizione del contratto quadro relativo agli ordini di acquisto di strumenti finanziari oggetto di causa, che devono pertanto ritenersi nulli.
Infine deve evidenziarsi che l'appellante, sebbene non abbia formulato un motivo di impugnazione specifico sul punto, nel dedurre la “inammissibilità ed infondatezza delle ulteriori domande formulate da controparte e non esaminate dal giudice di primo grado” ha reiterato l'eccezione di inammissibilità anche in relazione alla domanda di accertamento della nullità dei contratti e conseguente condanna della medesima banca alla ripetizione delle somme versate.
In particolare, l'appellante ha dedotto che la domanda volta alla caducazione dell'acquisto risulta impedita dall'avvenuta conversione forzosa dei titoli obbligazionari in azioni. Ad avviso pagina 14 di 16 dell'appellante, in forza del combinato disposto dell'art. 22, commi 5 e 9 del Decreto n. 237 e dell'art. 95 del Decreto n. 180, l'investitore può unicamente far valere (avanti il Giudice Amministrativo):
− eventuali vizi dei provvedimenti amministrativi con cui è stata disposta la conversione forzosa;
− la non congruità del rapporto di “conversione” (al fine di ottenere un maggior numero di azioni).
Secondo l'appellante la conversione “forzosa” preclude, quindi, per ciò solo la possibilità di esperire un'azione demolitoria del titolo oggetto di conversione, in quanto la conversione tramite la quale si è realizzato il “burden sharing” ha comportato – al pari di quello che avviene ordinariamente nel caso di conversione di obbligazioni in azioni – l'esecuzione di un aumento di capitale della CA. E il nostro Contr ordinamento non tollera che un'operazione di aumento di capitale di una società quotata (qual è , una volta eseguita anche parzialmente e con l'adempimento del relativo onere pubblicitario-costitutivo, possa essere invalidata o altrimenti “smontata” anche solo in alcune sue componenti, e che possa quindi darsi luogo al ripristino della situazione antecedente attraverso una tutela reale, considerato anche che la ratio di tale principio risiede nell'obiettivo di “assicurare stabilità e certezza” alle modifiche del capitale della società.
Ritiene la Corte che anche tale eccezione sia infondata in quanto le contestazioni sollevate dagli appellati non riguardano la legittimità in sé della conversione forzosa, ma attengono alla mancanza del contratto quadro, così come alla violazione dei doveri di informazione e alla falsa informativa sulla natura delle obbligazioni, fatti eventualmente verificatisi a monte della conversione forzosa e autonomi rispetto ad essa.
L'appello proposto va, quindi, rigettato in quanto infondato.
Quanto, poi, alle spese del presente grado di giudizio, esse seguono la soccombenza e, tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'impegno difensivo in concreto richiesto e prestato dai difensori delle parti, nonché dei parametri e criteri tutti ex D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii, pare congruo liquidarle secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento (€ 260.001- € 520.000).
Segue, inoltre, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. rigetta l'appello proposto da Parte_1
pagina 15 di 16 2. condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, in favore di e che liquida in euro 9.991,00 per compensi, oltre Controparte_1 Controparte_2 rimborso forfetario nella misura del 15%, oltre IVA e CPA;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater DPR 115/2002 per il pagamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Milano in data 11.6.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
EL ZI AN LI
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