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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/12/2024, n. 2530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2530 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2748 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno
2021, promosso da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Cagliari, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. MASSIMILIANO MURGIA, che la rappresenta e difende per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore,
Ricorrente
contro nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato Controparte_1
in Cagliari, presso lo studio dell'Avv. ELISABETTA CHERCHI, che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione,
Resistente
e con la partecipazione del
Pagina 1 PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale adito:
Pronunciare la separazione tra i coniugi alle seguenti condizioni:
1. i figli minori e vengano affidati ad entrambi i genitori che adotteranno sempre Per_1 Per_2
consensualmente le decisioni di maggior interesse per questi, concordando le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extra scolastiche, i viaggi d'istruzione e di svago, la scelta d'attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali, alle cui spese contribuiranno equamente entrambi i genitori.
Le sole decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere adottate dai genitori anche separatamente. I figli conserveranno con entrambi i genitori e con i rispettivi nuclei parentali rapporti equilibrati, continui e significativi;
2. i figli minori e coabiteranno con la madre, presso l'abitazione sita in Sarroch, nella Per_1 Per_2
via Lazio 13/A e ivi manterranno la loro residenza anagrafica;
3. il padre potrà tenere con sé i figli due giorni durante l'arco della settimana (inclusa la notte),
previo accordo con la madre, uno dei quali infrasettimanale e l'altro nel fine settimana, fatta salva la possibilità di modulare orari e giorni degli incontri anche in base ad eventuali impegni imprevisti dei minori e ai loro desideri, oltre che agli impegni lavorativi di entrambi i coniugi;
4. i minori trascorreranno alternativamente con i genitori le vacanze previste dal calendario scolastico e quelle previste dalla loro professione religiosa, previo accordo da individuare tempestivamente, in base alle esigenze lavorative dei genitori;
5. il Sig. si obbliga a versare a titolo di mantenimento per i figli minori e Controparte_1 Per_1
in favore della signora quale genitore collocatario, la somma mensile di € Per_2 Parte_1
300,00 (trecentoeuro//00), euro 150,00 (centocinquantaeuro//00) per ciascun figlio, entro e non oltre il 5 di ogni mese, da adeguarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, come per legge;
Pagina 2 6. avuto riguardo alle modalità di corresponsione dell'assegno unico universale per i figli minori e la signora sarà l'unica beneficiaria dello stesso attualmente pari ad Per_1 Per_2 Parte_1
euro 380,00;
7. le spese straordinarie, da intendersi in via non esaustiva ma esemplificativa, ludiche e ricreative,
mediche non coperte dal SSN, scolastiche, viaggi studio, corsi di studio extra scolastici, secondo quanto previsto dalle Linee Guida del CNF in data 14 luglio 2017, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%. Le medesime spese, ad eccezione di quelle urgenti, dovranno essere previamente concordate e documentate da parte del genitore anticipatario.
8. Le spese del presente giudizio sono da intendersi integralmente compensate tra le parti.”
Nell'interesse del Pubblico Ministero: “pronunciare la separazione tra i coniugi Parte_1
e .
[...] Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per la separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1
con ricorso depositato dalla in data 21/04/2021, e costituzione di
[...] Parte_1
in data 24/06/2022, assunti i provvedimenti provvisori ed urgenti con Controparte_1
attivazione di un monitoraggio del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale e di uno spazio neutro di incontro fra i minori e il padre, mutato il rito, riscontrata la positiva evoluzione delle relazioni familiari e liberalizzati gli incontri padre figli, all'udienza del 04/07/2024 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio. La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
La domanda di separazione deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
[...]
Pagina 3 Devono essere inoltre recepite dal Collegio le condizioni concordate in quanto eque e conformi agli interessi dei minori nonché degli stessi coniugi.
I coniugi devono essere invitati a intraprendere o proseguire un percorso di sostegno genitoriale e mediazione familiare in funzione di un esercizio pienamente condiviso della responsabilità
genitoriale.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] in Parte_1
data 6/04/1992, e nato a [...] il [...], Controparte_1
mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n.
8, parte II, serie C, anno 2016 - Comune di SARROCH).
Sull'accordo delle parti:
2. affida i figli minori e a entrambi i genitori che adotteranno sempre consensualmente Per_1 Per_2
le decisioni di maggior interesse per i figli, concordando le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extra scolastiche, i viaggi d'istruzione e di svago, la scelta d'attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali, alle cui spese contribuiranno equamente entrambi i genitori. Le sole decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere adottate dai genitori anche separatamente. I figli conserveranno con entrambi i genitori e con i rispettivi nuclei parentali rapporti equilibrati, continui e significativi;
3. dispone che i minori e siano collocati presso la madre, in Sarroch via Lazio 13/A Per_1 Per_2
dove i minori manterranno la residenza anagrafica;
4. dispone che il padre terrà con sé i figli due giorni a settimana, pernottamento incluso, da concordare concordare fra le parti, uno dei quali infrasettimanale e l'altro nel fine settimana, fatta
Pagina 4 salva la possibilità di modulare orari e giorni degli incontri anche in base ad eventuali impegni imprevisti dei minori e ai loro desideri, oltre che agli impegni lavorativi di entrambi i genitori;
5. dispone che i minori trascorrano alternativamente con i genitori le vacanze previste dal calendario scolastico e quelle previste dalla loro professione religiosa, previo accordo da individuare tempestivamente, in base alle esigenze lavorative dei genitori;
6. dispone che versi in favore di , quale genitore Controparte_1 Parte_1
collocatario, la somma mensile di euro 300,00, a titolo di mantenimento per i figli (150 per ciascuno), entro e non oltre il 5 di ogni mese, con adeguamento annualmente secondo gli indici
ISTAT;
7. dispone che le spese straordinarie, da intendersi in via non esaustiva ma esemplificativa, ludiche e ricreative, mediche non coperte dal SSN, scolastiche, viaggi studio, corsi di studio extra scolastici,
secondo quanto previsto dalle Linee Guida del CNF in data 14 luglio 2017, siano sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Le medesime spese, ad eccezione di quelle urgenti, dovranno essere previamente concordate e documentate da parte del genitore anticipatario;
8. dà atto che le parti convengono che l'assegno unico universale per i figli minori e Per_1 Per_2
pari ad euro 380,00, sarà percepito per intero dalla madre;
Parte_1
9. invita le parti a proseguire un percorso di sostegno genitoriale e mediazione familiare presso i
Servizi Sociali territoriali;
10. compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
25/11/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Dott. Giorgio Latti
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