Articolo 1499 del Codice civile
Articolo 1498Articolo 1500
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19 aprile 1942
Art. 1499.

(Interessi compensativi sul prezzo).

Salvo diversa pattuizione, qualora la cosa venduta e consegnata al compratore produca frutti o altri proventi, decorrono gli interessi sul prezzo, anche se questo non e' ancora esigibile.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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