Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 05/06/2025, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
3791 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Alessandro SCIALABBA Presidente Rel./Est. dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice dott. Alberto BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 3791 RG anno 2024, avente ad oggetto: ricorso per affido e mantenimento della prole, promosso da
Parte_1 parte elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Commisso che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti;
- r i c o r r e n t e - contro
Controparte_1 parte elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Capello che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti;
- c o n v e n u t o -
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
IN VIA ISTRUTTORIA
AFFIDAMENTO COLLOCAZIONE E DIRITTO DI VISITA:
• Affido congiunto dei minori con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione e residenza anagrafica presso l'abitazione materna.
• Diritto di visita del padre da esercitarsi nella seguente modalità:
1)week-end alterni dal sabato mattina sino al lunedì successivo con accompagnamento a scuola il mattino;
2) due pomeriggi alla settimana dall'uscita da scuola fino alle ore 20, quando verranno dal medesimo riaccompagnati presso la casa materna;
3) in occasione delle festività natalizie e trascorreranno ad anni alterni con l'uno o con Per_1 Per_2
l'altro genitore dal primo giorno delle vacanze sino alle 10:00 del 31 dicembre o dalle 10 del 31 dicembre fino al termine delle vacanze. Resta inteso che il genitore che terrà i figli nel secondo periodo li terrà con se' anche il 24 dicembre dalle ore 10:00 sino alle ore 10:00 del 25 dicembre;
4) i figli trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore e quello di Pasquetta con l'altro ad anni alterni, con una ripartizione equa dei rimanenti giorni alterni;
5) in occasione delle vacanze estive i figli trascorreranno due settimane anche non consecutive, sia con la madre che con il padre, periodi da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, evidenziando come in caso di mancato accordo prevarranno le esigenze del padre negli anni pari mentre quelle della madre negli anni dispari;
6) i figli trascorreranno le festività infrasettimanali secondo il calendario ordinario;
7) i ponti scolastici verranno trascorsi con il genitore che trascorrerà il weekend collegato al ponte;
8) i genitori trascorreranno ad anni alterni il giorno del compleanno di ciascun figlio permettendo a colui o a colei cui non spetterà detta ricorrenza di passare comunque a salutare il /la festeggiato/a e portare i regali;
9) prevedere che ciascun genitore possa, a giorni alterni, nei periodi di spettanza dell'altro, telefonare per parlare con i bambini compatibilmente, quanto a modalità e durata, con il sentire ed i desiderata dei minori;
➢ MANTENIMENTO DEI FIGLI:
1) Ciascun genitore si farà carico del mantenimento dei figli quando li avrà presso di sé stabilendo a carico del l'onere di versare in favore della ricorrente la somma di €500,00 (250 per ogni Per_3 figlio) entro il 5 di ogni mese da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT;
2) Le spese scolastiche, mediche, sportive e ricreative, debitamente documentate, saranno ripartite tra le parti nella misura del 50% ciascuno. Il genitore obbligato al rimborso dovrà provvedere al versamento della propria quota entro e non oltre il giorno precedente l'effettivo pagamento, in modo che nessuno dei due genitori debba somme per conto dell'altro. In caso di mancato versamento entro tale termine, la parte inadempiente sarà tenuta a corrispondere, oltre la quota dovuta, una penale di €
5 per ogni giorno di ritardo, richiamando le regole indicate dal Protocollo sulle spese accessorie firmato tra magistrati e avvocati del Tribunale di Ivrea per quanto qui non espressamente previsto.
3) Assegno Unico e Universale interamente a favore della madre collocataria in via principale dei minori
➢ CASA FAMILIARE:
1) L'abitazione familiare al 50% di proprietà dei sig.ri e venga assegnata, nel Parte_1 Per_3
prioritario interesse dei figli alla madre collocataria in via principale di questi ultimi.
Per parte resistente
IN VIA PRINCIPALE
● Disporre l'affidamento condiviso con collocazione paritaria alternata settimanale dei figli minori e ad entrambi i genitori, dal venerdì di ogni settimana, prevedendo, ai soli fini anagrafici, Per_1 Per_2
la residenza presso la casa familiare.
● Disporre che durante i periodi di vacanza scolastica e\o festivi il sig. possa tenere con CP_1 sè i bambini: ○ durante il periodo natalizio, dal 24 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio
(in difetto di accordo, Natale con la madre negli anni pari, con il padre negli anni dispari, e così via di seguito);
○ durante le festività pasquali, metà del periodo comprensivo, ad anni alterni,. del giorno di Pasqua
o del giorno di Pasquetta (in difetto di accordo, Pasqua con la madre negli anni pari, con il padre negli anni dispari, e così via di seguito ad anni alterni);
○ durante il periodo di vacanza estivo, almeno tre settimane anche non consecutive da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno (in difetto di accordo, le prime tre settimane di agosto con la madre negli anni pari, con il padre negli anni dispari);
○ ad anni alterni, ogni altra festività ed il giorno del compleanno.
● Disporre che ogni genitore provveda al mantenimento dei minori quando li ha con sé.
● Porre a carico di ciascun genitore nella misura del 50% l'Assegno Unico Universale
● Disporre che le spese straordinarie per la prole vengano suddivise al 50% tra i genitori, come da
Protocollo del Tribunale di Ivrea. ● Regolamentare la possibilità per il sig. di effettuare videochiamate o almeno telefonate CP_1
quotidiane con i bambini quando non li ha con sé.
● Respingere, quanto al resto, le domande avversarie.
IN VIA SUBORDINATA
● Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori con residenza Per_1 Per_2
presso la casa familiare.
● Assegnare la casa familiare alla sig.ra . Parte_1
● Disporre che il sig. possa vedere e tenere con sé i figli minori: CP_1
○ il mercoledì ed il giovedì, entrambi seguiti da pernottamento, dall'uscita da scuola e con riaccompagnamento a scuola;
○ a fine settimana alternati da venerdì uscita da scuola a lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
○ durante il periodo natalizio, dal 24 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio (in difetto di accordo, Natale con la madre negli anni pari, con il padre negli anni dispari, e così via di seguito);
○ durante le festività pasquali, metà del periodo comprensivo, ad anni alterni,. del giorno di Pasqua
o del giorno di Pasquetta (in difetto di accordo, Pasqua con la madre negli anni pari, con il padre negli anni dispari, e così via di seguito ad anni alterni);
○ durante il periodo di vacanza estivo, almeno tre settimane anche non consecutive da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno (in difetto di accordo, le prime tre settimane di agosto con la madre negli anni pari, con il padre negli anni dispari);
○ ad anni alterni, ogni altra festività ed il giorno del compleanno.
● Porre a carico del sig. un contributo al mantenimento della prole in misura pari ad € CP_1
200,00 complessivi (€ 100,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo del Tribunale di Ivrea.
● Porre a carico di ciascun genitore nella misura del 50% l'Assegno Unico Universale.
● Regolamentare la possibilità per il sig. di effettuare videochiamate o almeno telefonate CP_1
quotidiane con i bambini quando non li ha con sé.
● Respingere, quanto al resto, le domande avversarie.
IN VIA ISTRUTTORIA
Ammettere la prova per testi sui capitoli di seguito indicati, tutti da intendersi preceduti dalla locuzione Vero Che, con i testi di seguito indicati:
1. Lei svolge attività di receptionist presso la palestra Air Sport di Caselle (To) il lunedì, il martedì ed il giovedì di ogni settimana, dalle ore 17 e sino alla chiusura.
2. Quando il sig. tiene le lezioni il lunedì, il martedì ed il giovedì sera i suoi figli, e CP_1 Per_1
stanno nella sala insieme a lui ed è il padre che si occupa dei bambini. Per_2
3. La sala dove il sig. tiene lezione è un ambiente vuoto dove è presente unicamente il CP_1
tatami.
4. In tali occasioni, mentre segue le lezioni, svolge dei percorsi di psicomotricità indicati Per_1 Per_2
dal papà.
5. Quando ha i bambini con sé il sig. esce dalla lezione alle ore 21 il lunedì ed alle ore CP_1
21:30 il martedì ed il giovedì.
Si indica a teste su tutti i capitoli la sig.ra residente in [...]T.se (To). Testimone_1
Con il favore delle spese di causa e degli onorari di giudizio.
IL PM
Accoglimento del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
.1.
Con ricorso iscritto in data 22.12.23, la sig.ra premesso di avere generato con il Parte_1
sig. i figli (n. 14.8.17) e (n. 12.8.20), chiedeva la regolamentazione Controparte_1 Per_1 Per_2
del rapporto tra i genitori e la prole.
Si costituiva il convenuto.
L'udienza di comparizione delle parti era celebrata in data 12.6.24; questo, per quanto di interesse, il contenuto dell'ordinanza datata 14.6.24:
<<
CIRCA I PROVVEDIMENTI TEMPORANEI ED URGENTI EX ART 473 BIS 22 CPC
Ritenuto necessario, nell'interesse dei minori, emettere provvedimenti temporanei ed urgenti;
Rilevato che dal verbale di udienza 12.6.24 emerge quanto segue:
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Liberamente interrogata parte ricorrente dichiara: Parte_1
“Vivo a Borgaro insieme ai figli (n. 14.8.17) e (n. 12.8.20); la casa è cointestata con la Per_1 Per_2
controparte; la rata mensile di mutuo è di circa complessivi euro 386,00 mensili che paghiamo metà ciascuno. Lavoro come impiegata a tempo indeterminato ed a tempo pieno con uno stipendio mensile di circa euro 1600,00; prendo anche la metà dell'assegno unico e cioè circa euro 200,00 mensili.
Non ho altri immobili.
I figli, attualmente, stanno con il padre mercoledì e giovedì e poi dal venerdì alla domenica, a settimane alterne. “
Viene data lettura delle dichiarazioni rese.
Liberamente interrogata parte resistente dichiara: Controparte_1
“ Vivo a Savonera frazione di Collegno con la mia compagna che lavora presso una palestra. La casa è in locazione per un canone mensile di euro 550,00 oltre le spese.
Sono dipendente con contratto a tempo pieno ed indeterminato, con uno stipendio mensile di euro
1700,00; lavoro a Torino. Non ho altri immobili, a parte la metà della casa familiare.
Sono maestro di karate;
ho un contratto di collaborazione sportiva e tengo dei corsi;
l'anno scorso
è stato il migliore quanto ad introiti e ho guadagnato circa euro 4.700,00; l'anno prima circa euro
3.000,00.
Confermo quanto ha detto la mia controparte circa i tempi di permanenza con me dei figli.”
Viene data lettura delle dichiarazioni rese.
Parte ricorrente dichiara:
A mero titolo conciliativo chiedo affido condiviso, collocazione presso la madre, tempi di permanenza come indicato a pag. 3 della seconda memoria, salvo il fatto che il venerdì i figli rimangono sempre con la madre;
contributo al mantenimento di euro 150,00 per ciascun figlio oltre concorso spese straordinarie.
Parte resistente dichiara:
A mero titolo conciliativo chiedo affido condiviso, collocazione presso la madre, tempi di permanenza paritari come dichiarati dalle parti;
mantenimento diretto dei figli oltre concorso spese straordinarie
e assegno unico interamente a favore della madre.
I difensori insistono nelle rispettive richieste di cui agli atti.
-
QUESTIONI NON PATRIMONIALI
Rilevato che dalla relazione del S.S. depositata il 20.5.24, tra le altre cose, emerge che “al momento
i bambini appaiono in grado di vivere la nuova quotidianità familiare in modo sereno” e che vi sono difficoltà comunicative tra i genitori;
Ritenuto, in conformità alle richieste congiunte e secondo le regole generali, che debba essere disposto l'affidamento congiunto di e in capo ai genitori e Per_1 Per_2 Parte_1
Controparte_1 Ritenuto, anche alla luce delle dichiarazioni rese in udienza ed in attesa degli approfondimenti di cui sotto, che i figli debbano avere la residenza presso la madre (il padre si è allontanato dalla casa familiare) e che possano essere previsti, salvi diversi accordi da raggiungersi eventualmente anche con la mediazione del S.S., tempi sostanzialmente paritari di permanenza con i genitori, come già di fatto avviene, secondo quanto indicato in dispositivo;
ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE
Ritenuto che la casa familiare, in comproprietà tra le parti e gravata da rate di mutuo, debba essere assegnata alla madre, dal momento che, da tempo, i figli sono rimasti a vivere nella detta abitazione insieme a questa ultima
QUESTIONI PATRIMONIALI
Circa la ricorrente, essa ha percepito, come da documentazione prodotta, i seguenti redditi annuali lordi:
2020: euro 11.198,00
2021: euro 11.245,00 + 218,00
2022: euro 19.439,00 + 2.724,00
Circa il resistente, egli, in comparsa di costituzione afferma che gli stipendi delle parti sono “di poco differenti” (pag. 7); nulla egli ha prodotto sui redditi.
Ritenuto, alla luce delle dichiarazioni rese, della documentazione prodotta nonché del fatto che il convenuto è tenuto a pagare una quota del mutuo della casa familiare ed una quota del canone di locazione della casa in cui vive con la compagna, che il padre debba contribuire al mantenimento dei figli, versando, entro il giorno 5 di ogni mese, la complessiva somma di euro 300,00,00 mensili (euro
150,00 per ciascuno), oltre ISTAT e 50% spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di
Ivrea. Assegno unico per i figli, come per legge, al 50% per ciascun genitore.
Val bene rammentare che i tempi di permanenza con i genitori sono soltanto uno dei cinque criteri indicati dall'art. 337 ter co, 4 c.c. ai fini della determinazione del contributo al mantenimento per i figli;
dunque anche a fronte di uguali tempi permanenza dei figli presso i genitori può essere previsto un contributo al mantenimento. Ebbene, nella fattispecie i redditi della ricorrente, più contenuti rispetto a quelli più elevati del convenuto (peraltro riferiti e non documentati), giustificano l'anzidetta statuizione.
CIRCA LE RICHIESTE ISTRUTTORIE
° Ritenuto che le richieste istruttorie formulate dalle parti debbano essere rigettate, salvo quanto sotto disposto (in particolare le richieste di prova per testi attengono a circostanze irrilevanti o non contestate in maniera specifica);
° ritenuto necessario, ai fini della decisione definitiva: [...
• acquisire relazione di aggiornamento da parte del del Servizio Controparte_2
(già incaricato) sul benessere dei figli e sui rapporti con Controparte_3
i genitori
• acquisire documentazione reddituale
P.Q.M.
CIRCA I PROVVEDIMENTI TEMPORANEI ED URGENTI
° DISPONE l'affidamento congiunto di e in capo ai genitori e Per_1 Per_2 Parte_1
con residenza presso la madre;
Controparte_1
° DISPONE che, salvi diversi accordi da raggiungersi eventualmente anche con la mediazione del
S.S, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità:
-- durante il tempo ordinario:
• mercoledì e giovedì, con pernottamento
• a fine settimana alternati da venerdì uscita da scuola a lunedì mattina con accompagnamento a scuola
-- durante il periodo natalizio, dal 24 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio (in difetto di accordo, Natale con la madre negli anni pari, con il padre negli anni dispari, e così via di seguito);
-- durante le festività pasquali, metà del periodo comprensivo, ad anni alterni, del giorno di Pasqua o del giorno di Pasquetta (in difetto di accordo, Pasqua con la madre negli anni pari, con il padre negli anni dispari, e così via di seguito ad anni alterni);
-- durante il periodo di vacanza estivo, almeno tre settimane anche non consecutive da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno (in difetto di accordo, le prime tre settimane di agosto con la madre negli anni pari, con il padre negli anni dispari);
-- ad anni alterni, ogni altra festività ed il giorno del compleanno.
° ASSEGNA la casa familiare alla madre;
° DISPONE che il padre debba contribuire al mantenimento dei figli, versando, entro il giorno 5 di ogni mese, la complessiva somma di euro 300,00 mensili (euro 150,00 per ciascuno), oltre ISTAT e
50% spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Ivrea. Assegno unico per i figli, come per legge, al 50% per ciascun genitore.
I PROVVEDIMENTI ISTRUTTORI Pt_2
° DISPONE come in motivazione sulle istanze istruttorie;
° DISPONE l'acquisizione di relazione di aggiornamento da parte del Servizio Sociale e di relazione del Servizio di Psicologia della salute in età evolutiva / NPI (già incaricato) sul benessere dei figli e sui rapporti con i genitori LA PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO Pt_2
ASSEGNA:
° a parte ricorrente termine sino al 27.1.25 per il deposito di copia delle ultime 6 buste paga, nonché:
a) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
b) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.
° a parte convenuta termine sino al 27.1.25 per il deposito di copia delle ultime 6 buste paga, nonché:
a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
b) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.
ASSEGNA alle parti
° i termini di cui all'art. 473 bis 28 cpc (note di precisazione delle conclusioni entro 7.2.25; comparse conclusionali entro il 10.3.25; memorie di replica entro il 25.3.25) e rinvia la causa, per la rimessione in decisione, all'udienza del 9.4.25.
->
Alla suddetta ultima udienza, sostituita dal deposito di note scritte, sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa veniva rimessa in decisione
.2.
§1
Il Tribunale, preliminarmente, osserva che la causa appare sufficientemente istruita come sostanzialmente indicato nell'ordinanza 14.6.24, peraltro non oggetto di osservazioni.
§2
Valutato l'interesse della prole e viste le richieste delle parti, in ordine alle statuizioni non patrimoniali, il Tribunale, anche per esigenze di stabilità, ritiene di confermare quanto statuito nella succitata ordinanza. D'altra la relazione di aggiornamento del S.S. depositata il 28.1.25 non segnala particolari criticità se non le difficoltà comunicative dei genitori e comunque la loro disponibilità ad intraprendere un percorso di mediazione e sostegno alla genitorialità. Dunque il Tribunale, valutato l'interesse della prole invita le parti ad intraprendere un percorso di mediazione e di sostegno alla genitorialità; dispone altresì che i S.S. e di NPI / Psicologia dell'età evolutiva prendano in carico il nucleo familiare per offrire il necessario sostegno.
Infine, salvi diversi accordi o indicazioni dei Servizi, ciascun genitore potrà, a giorni alterni, nei periodi di spettanza dell'altro, telefonare per parlare con i figli compatibilmente, quanto a modalità e durata, con il sentire ed i desiderata dei minori.
§3
Il Tribunale, ex art. 337 sexies c.c., assegna la casa familiare, in comproprietà tra le parti, alla ricorrente in quanto collocataria di prole minorenne.
§4
In ordine alle questioni patrimoniali, rispetto alle risultanze già valutate con la succitata ordinanza, pare utile riportare mettere a confronto l'ammontare netto delle retribuzioni percepite:
Va aggiunto che:
° circa la ricorrente, essa percepisce 14 mensilità;
° circa il resistente, che percepisce 13 mensilità, il reddito lordo da lavoro dipendente, per gli anni di imposta 2022 e 2023, è, rispettivamente di euro 31.300,00 e 33.168,00.
Ebbene, considerato quanto sopra, compreso il valore economico rappresentato dall'assegnazione della casa familiare, valutate le esigenze della prole ed alla luce dei criteri di cui all'art. 337 ter co. 4
c.c., il Tribunale stima equo confermare che il padre versi per il mantenimento dei figli la somma mensile di euro 300,00 (150,00 per ciascun figlio) oltre rivalutazione annuale ISTAT e 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Ivrea. Assegno unico per i figli, come per legge, al 50% per ciascun genitore. §5
Spese compensate tenuto conto dell'esito della lite e dell'assenza di attività istruttoria orale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
° DISPONE l'affidamento congiunto di e in capo ai genitori e Per_1 Per_2 Parte_1
con residenza presso la madre;
Controparte_1
° DISPONE che, salvi diversi accordi da raggiungersi eventualmente anche con la mediazione del
S.S, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità:
-- durante il tempo ordinario:
• mercoledì e giovedì, con pernottamento
• a fine settimana alternati da venerdì uscita da scuola a lunedì mattina con accompagnamento a scuola
-- durante il periodo natalizio, dal 24 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio (in difetto di accordo, Natale con la madre negli anni pari, con il padre negli anni dispari, e così via di seguito);
-- durante le festività pasquali, metà del periodo comprensivo, ad anni alterni, del giorno di Pasqua o del giorno di Pasquetta (in difetto di accordo, Pasqua con la madre negli anni pari, con il padre negli anni dispari, e così via di seguito ad anni alterni);
-- durante il periodo di vacanza estivo, almeno tre settimane anche non consecutive da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno (in difetto di accordo, le prime tre settimane di agosto con la madre negli anni pari, con il padre negli anni dispari);
-- ad anni alterni, ogni altra festività ed il giorno del compleanno.
° DISPONE, salvi diversi accordi o indicazioni dei Servizi, che ciascun genitore potrà, a giorni alterni, nei periodi di spettanza dell'altro, telefonare per parlare con i figli compatibilmente, quanto a modalità e durata, con il sentire ed i desiderata dei minori
° ASSEGNA la casa familiare alla madre;
° DISPONE che il padre debba contribuire al mantenimento dei figli, versando, entro il giorno 5 di ogni mese, la complessiva somma di euro 300,00 mensili (euro 150,00 per ciascuno), oltre ISTAT e
50% spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Ivrea. Assegno unico per i figli, come per legge, al 50% per ciascun genitore;
° INVITA le parti ad intraprendere un percorso di mediazione e di sostegno alla genitorialità;
° DISPONE che i S.S. e di dell'età evolutiva prendano in carico il nucleo familiare Controparte_3
per offrire il necessario sostegno. Si comunichi anche ai S.S. e . Controparte_4
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea addì 28.5.25
IL PRESIDENTE est.
Alessandro SCIALABBA