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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/04/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
P.U. R.G. n. 33/2025
RICORSO LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
-Dr. Enrico Quaranta Presidente rel.
-Dr.ssa Marta Sodano Giudice
-Dr.ssa Simona Di Rauso Giudice
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.3.25, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento avente ad oggetto apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. CCII, su istanza di
LA RE (CF: [...]), nato a [...] il [...], rapp.to e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Clementina Rauccio (c.f.: [...]) e dall'Avv. Masha Bizzozzaro (CF: [...]) con loro elettivamente domiciliato in S. Maria C.V., Via Melorio Parco Piga n. 71;
***
Udita la relazione del Giudice relatore, letto il ricorso proposto da LA RE per l'apertura della procedura di liquidazione controllata disciplinata dagli artt. 268 e ss. del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza; ritenuta, in primo luogo, la competenza per territorio ex art. 27, c. 2 CCII., atteso che il ricorrente è residente in Capodrise (CE), tal che il suo centro di interessi principali appare collocato nell'ambito del circondario del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
ritenuto, sempre in linea preliminare, che in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, c. 2 CCII, il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata debba essere soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III del CCII e, in particolare, alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale, tuttavia nei limiti di stretta compatibilità; ritenuto, a tal proposito - in adesione alla giurisprudenza formatasi al riguardo, sia in tema di strumenti di regolazione della crisi e del sovraindebitamento, sia in tema di procedure concorsuali ante riforma introdotte dal debitore - che non sia necessaria la fissazione di apposita udienza di convocazione delle parti ex artt. 40 e 41 CCII ove ricorrano le seguenti condizioni: a) si verta in ipotesi di ricorso per l'apertura della liquidazione controllata depositato dal debitore;
b) non siano individuabili specifici contraddittori, alla stessa stregua di quanto sostenuto dalla Suprema Corte in relazione all'art. 14 LF (cfr. Cass. n. 20187/17); rilevato che nel caso di specie non appaiono appunto identificabili specifici creditori che abbiano in corso iniziative a tutela delle relative ragioni che, in quanto tali, potrebbero essere interessati al
1 contraddittorio preventivo sull'istanza di accesso al rimedio in esame stanti, in caso di accoglimento di accoglimento della domanda, i divieti derivanti dall'apertura del concorso ex art. 150 CCII;
rilevato, tuttavia, che - avendo il ricorrente in prima battuta inteso prospettare una procedura con durata predeterminata triennale - il Tribunale ha ritenuto necessario prendere posizione sulla questione in via officiosa tramite decreto del 20.2.2025 ed al fine di garantire un contraddittorio preventivo rispetto alla decisione finale sul ricorso, fissando al 5.3.2025 la discussione e facultando la parte al deposito di note in merito;
rilevato che il ricorrente, apprese le osservazioni del Tribunale, con nota depositata il 17.3.2025 ha ritenuto di procedere alla modifica del piano, omettendo di predeterminarne la durata;
osservato, a tale riguardo che la liquidazione controllata rappresenta un istituto a beneficio del debitore sovraindebitato con cui questi, per superare il proprio stato di crisi o d'insolvenza, mette a disposizione della soddisfazione dei creditori il proprio patrimonio.
Più in dettaglio la procedura riveste pacifica natura liquidatoria e - fatto salvo per l'esclusione dei beni indicati dall'art. 268, co. 4, CCII - essa costituisce applicazione del generale principio di garanzia patrimoniale dettato dall'art. 2740, co. 1, cc, secondo cui il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.
Ciò posto, è noto al Tribunale il dibattito ed il contrasto interpretativo sorti con riguardo ai tempi di definizione della cosiddetta liquidazione del patrimonio senza beni.
Il tema, in particolare, è stato oggetto anche di questione di costituzionalità, decisa dalla Corte delle
Legge con sentenza n. 6/2024, con cui è stata dichiarata la manifesta infondatezza del contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione dell'art. 142 CCII.
Nello specifico i giudici rimettenti evidenziavano la lacuna normativa esistente in punto di durata minima della procedura caratterizzata dalla sola acquisizione di quote di reddito del debitore -
(indicata sub species dai liquidatori in quattro anni, nel contesto di ciascun programma di liquidazione ex art. 272 CCII e salvo eventuale effetto esdebitatorio precedente ex art. 281 CCII - e la conseguente applicazione alla fattispecie dell'art. 142 CCII, relativo alla liquidazione giudiziale, eccependo poi il contrasto di tale norma con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.
La Corte ha definito la questione con una sentenza interpretativa di rigetto, secondo cui il triennio che legittima il ricorso all'esdebitazione è non solo quello massimo prevedibile in sede del richiamato programma di liquidazione, ma anche quello minimo di apprensione dei beni sopravvenuti del debitore.
Ebbene, premesso che una decisione del tipo di quello adottato dal giudice delle leggi non spiega efficacia vincolante per l'interprete, ritiene il Tribunale che essa lasci aperta comunque una serie di profili problematici.
Il primo che attiene all'ammissibilità di un ricorso del debitore che, predeterminando la durata dell'acquisizione dei beni a sopravenire, finisce:
a) per delimitare l'attivo da destinare ai creditori, esorbitando in tal modo dal perimetro espressamente delineato dal legislatore che - ai sensi dell'art. 268, co. 4 CCII – ha declinato le categorie dei beni sottratte al concorso -; b) per intervenire in un campo viceversa attribuito al liquidatore, che ai sensi dell'art. 272 CCII deve sia inventariare i beni, sia redigere un programma in ordine ai tempi e le modalità di acquisizione dell'attivo. Peraltro con applicazione diretta al programma delle disposizioni di cui all'art. 213, co. 3 e 4 CCII
2 Per altro verso, è la stessa Corte Costituzionale a chiarire che il giudice ben potrebbe sindacare il programma del liquidatore che, intervenendo sulla durata di cui al punto b) quanto all'acquisizione dei beni sopravvenuti del debitore, finirebbe per lasciare insoddisfatte le ragioni dei creditori
A tal ultimo riguardo la Corte ricorda che la procedura deve essere ispirata al soddisfacimento della platea dei creditori e delle spese di giustizia, pur se questo obiettivo debba essere perseguito in una prospettiva di durata che consenta un tempestivo reinserimento del debitore nel circuito economico complessivo.
Invero il ragionamento del giudice delle leggi sul punto che precede lascia diversi dubbi.
Più precisamente, il fresh restart per i debitori che non svolgono attività imprenditoriale era un auspicio conclamato dalla Direttiva Insolvency al Considerando n. 21.
Il legislatore interno ha finito per recepire quella indicazione con l'istituto dell'esdebitazione di diritto, operante allo spirare dei tre anni dall'apertura della procedura ex art. 282 co. 1, CCII.
Tuttavia mette conto evidenziare in proposito che il procedimento esdebitatorio è regolato dall'art. 281 CCII, tal che esso è subordinato ad istanza di parte ove l'esdebitazione non sia dichiarata dal Tribunale con il decreto di chiusura della procedura.
Tra l'altro l'esdebitazione di diritto – oltre che la domanda dell'interessato – presuppone l'esito positivo delle verifiche di cui all'art. 280 CCII.
Si vuole dire, in altre parole:
1) che non pare spetti al debitore predeterminare la durata della liquidazione controllata;
2) che essa deve essere piuttosto oggetto di programmazione da parte del liquidatore, in maniera tale da consentire l'adeguato soddisfacimento dei creditori e delle spese di giustizia;
3) che ai fini della individuazione della durata, ma anche del parametro minimo di tale soddisfazione creditoria, debba tenersi conto delle indicazioni contenute ora nell'art. 272, co. 3 CCII e, di poi, nell'art. 283 CCII;
4) che, infine, ciò non toglie che la durata della liquidazione possa subire un arresto in ipotesi di domanda di accesso all'esdebitazione di diritto, tuttavia: (I) con effetti solo all'esito del relativo eventuale accoglimento con decisione irretrattabile;
(II) senza che l'esdebitazione possa determinare la chiusura della liquidazione controllata, regolata dall'art. 233 CCII, giusto il richiamo di compatibilità contenuto dall'art. 276 CCII;
(III) senza che l'esdebitazione possa determinare l'interruzione delle attività esecutive del programma di liquidazione.
In ordine all'ultimo dei profili che precedono e, in particolare, alla durata della liquidazione prevista nel programma di cui all'art. 272 CCII, va ulteriormente chiarita l'efficacia della disposizione di cui al comma 3 dello stesso articolata, che invoca che essa sia ragionevole e giusta e che non possa durare, in ogni caso, meno di tre anni decorrenti dall'apertura ( salvo che il liquidatore attesti, anteriormente, che non può esser acquisito ulteriore attivo da distribuire).
Più precisamente va detto: (i) che nell'attuale disciplina della liquidazione controllata è quindi fissato solo un parametro temporale minimo che definisca la sua durata ragionevole, laddove la stessa Corte Costituzionale - nella sentenza di cui in premessa - ritiene che essa debba ancorarsi alle peculiarità concrete della procedura, pur potendo assumere rilievo ai fini: a) sia il termine quadriennale di cui all'art. 282 CCII;
b) sia il termine di durata ragionevole di cui all'art. 2 legge n. 89/01 per le procedure concorsuali;
; (ii) che l'eventuale violazione del termine della ragionevole durata, ove individuato in sede di programma di liquidazione, non determina alcun effetto reale, ovvero la chiusura della procedura, quanto integrazione del presupposto di eventuali domandi indennitarie connesse ad una relativa durata irragionevole;
(iii) che in ogni caso la durata della procedura – anche per la fase necessitata dall'esecuzione del programma di liquidazione e/o alla conclusioni delle liti attivate in
3 conformità al medesimo – ove pure ecceda il termine sub (ii), può intendersi volta a garantire un beneficio per i creditori quale ulteriore attivo da attribuire in loro favore, tale da elidere ogni pregiudizio derivante dal lasso temporale intercorso per la relativa definizione.
ritenuto, pertanto, che correttamente il ricorrente abbia rimosso dalla domanda la predeterminazione della durata della liquidazione, spettando ogni decisione in merito al liquidatore in sede di programma ex art. 272 CCII, pur se la percentuale satisfattoria prevista in domanda già pare rispettosa dei principi affermati in precedenza;
vista la documentazione allegata al ricorso;
vista la relazione dell'OCC ex art. 269 c. 2 CCII, contenente una valutazione positiva sulla completezza ed attendibilità della documentazione a corredo della domanda nonché una illustrazione dettagliata della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
considerato che
, sulla base della documentazione depositata, pare sussistere:
(i) il presupposto soggettivo, giacché il ricorrente è consumatore nell'accezione di cui all'art. 2, c. 1, lett. e CCII, trattandosi di soggetto che ha assunto le obbligazioni insolute per far fronte ad esigenze personali e familiari;
(ii) il presupposto oggettivo della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett. c) CCII e più segnatamente della loro crisi, ex art. 2, c. 1 lett. a), quale inadeguatezza dei relativi flussi prospettici attivi a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi:
ed invero:
- la totale debitoria insoluta del ricorrente ammonta ad € 162.255,70;
- l'attuale capacità di reddito netto mensile medio dell'istante ammonta ad € 2.000, derivante dal lavoro dipendente, prestato presso il Ministero della Difesa, Marina Militare;
- il nucleo familiare è composto dal ricorrente, dall'ex coniuge e dai tre figli, di cui due minorenni;
- le spese mensili prospettate dal debitore, comprensive del canone di locazione dell'immobile di residenza del nucleo familiare, ammontano ad € 1.650,00 mensili, cifra ritenuta congrua e in linea con i dati ISTAT da parte del gestore della crisi;
considerato, in ogni caso:
- che il debitore non è proprietario di beni immobili;
- che il debitore è proprietario di una i un'autovettura TOYOTA E 12U immatricolata nel 2006;
- che il debitore non è titolare di TFR;
considerato che l'attivo liquidabile deve intendersi rappresentato da tutti i beni mobili ed immobili di pertinenza del ricorrente;
ritenuto che da tale novero vada esclusa, tuttavia ed in primo luogo, l'autovettura TOYOTA E 12U, in considerazione del suo scarso valore di mercato ma, soprattutto, in quanto mezzo di trasporto indispensabile per consentire lo spostamento del nucleo familiare;
ritenuto poi che dal novero dei beni acquisiti sia da escludere anche una quota dello stipendio mensile del ricorrente che - tenuto conto delle somme destinate al canone di locazione gravante, e di quelle ordinarie occorrenti per le necessità del nucleo familiare, quantificate e dettagliate ut supra - viene determinata nella somma di € 1.650,00; rilevato che tale spossessamento ha per effetto l'apertura di un concorso formale e sostanziale tra i creditori, con la conseguenza che dal momento dell'apertura della liquidazione controllata nessuna
4 azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
rilevato, inoltre, che il principio del concorso formale dei crediti determina l'operatività in via analogica dell'art. 151 CCII nel senso che come nella liquidazione giudiziale, anche nella liquidazione controllata i crediti, pur se muniti di diritti di prelazione o prededucibili, devono essere accertati nelle forme dell'accertamento del passivo;
considerato che il residuo dello stipendio del ricorrente sarà appreso alla procedura della liquidazione controllata;
ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla nomina del gestore designato dall'OCC come liquidatore;
considerato che alla apertura della liquidazione controllata consegue ipso iure il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari, quale effetto automatico ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
P.Q.M.
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio LA RE (CF:
[...]), nato a [...] il [...] e residente in [...] - 81020;
Nomina Giudice delegato la dr.ssa Marta Sodano;
Nomina liquidatore il dr. Giuseppe Ferrazzano;
Ordina al debitore il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori, ove non già depositati unitamente al ricorso;
Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni (60) entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di € 1.650,00 mensili, con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, ivi compreso il TFR liquidabile;
dispone che il liquidatore inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nell'apposita area delle procedure da sovraindebitamento;
dispone che il ricorrente notifichi la predetta sentenza ai sensi dell'art. 270, c. 4, CCII ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
dispone che il liquidatore, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico); dispone che entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, il liquidatore provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi
5 e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
dispone che il liquidatore provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
dispone che il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo semestrale delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura;
nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stiano cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC; dispone che terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, il liquidatore presenti il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI e che provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 10.04.2025
Il Presidente est.
Dr. Enrico Quaranta
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RICORSO LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
-Dr. Enrico Quaranta Presidente rel.
-Dr.ssa Marta Sodano Giudice
-Dr.ssa Simona Di Rauso Giudice
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.3.25, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento avente ad oggetto apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. CCII, su istanza di
LA RE (CF: [...]), nato a [...] il [...], rapp.to e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Clementina Rauccio (c.f.: [...]) e dall'Avv. Masha Bizzozzaro (CF: [...]) con loro elettivamente domiciliato in S. Maria C.V., Via Melorio Parco Piga n. 71;
***
Udita la relazione del Giudice relatore, letto il ricorso proposto da LA RE per l'apertura della procedura di liquidazione controllata disciplinata dagli artt. 268 e ss. del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza; ritenuta, in primo luogo, la competenza per territorio ex art. 27, c. 2 CCII., atteso che il ricorrente è residente in Capodrise (CE), tal che il suo centro di interessi principali appare collocato nell'ambito del circondario del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
ritenuto, sempre in linea preliminare, che in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, c. 2 CCII, il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata debba essere soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III del CCII e, in particolare, alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale, tuttavia nei limiti di stretta compatibilità; ritenuto, a tal proposito - in adesione alla giurisprudenza formatasi al riguardo, sia in tema di strumenti di regolazione della crisi e del sovraindebitamento, sia in tema di procedure concorsuali ante riforma introdotte dal debitore - che non sia necessaria la fissazione di apposita udienza di convocazione delle parti ex artt. 40 e 41 CCII ove ricorrano le seguenti condizioni: a) si verta in ipotesi di ricorso per l'apertura della liquidazione controllata depositato dal debitore;
b) non siano individuabili specifici contraddittori, alla stessa stregua di quanto sostenuto dalla Suprema Corte in relazione all'art. 14 LF (cfr. Cass. n. 20187/17); rilevato che nel caso di specie non appaiono appunto identificabili specifici creditori che abbiano in corso iniziative a tutela delle relative ragioni che, in quanto tali, potrebbero essere interessati al
1 contraddittorio preventivo sull'istanza di accesso al rimedio in esame stanti, in caso di accoglimento di accoglimento della domanda, i divieti derivanti dall'apertura del concorso ex art. 150 CCII;
rilevato, tuttavia, che - avendo il ricorrente in prima battuta inteso prospettare una procedura con durata predeterminata triennale - il Tribunale ha ritenuto necessario prendere posizione sulla questione in via officiosa tramite decreto del 20.2.2025 ed al fine di garantire un contraddittorio preventivo rispetto alla decisione finale sul ricorso, fissando al 5.3.2025 la discussione e facultando la parte al deposito di note in merito;
rilevato che il ricorrente, apprese le osservazioni del Tribunale, con nota depositata il 17.3.2025 ha ritenuto di procedere alla modifica del piano, omettendo di predeterminarne la durata;
osservato, a tale riguardo che la liquidazione controllata rappresenta un istituto a beneficio del debitore sovraindebitato con cui questi, per superare il proprio stato di crisi o d'insolvenza, mette a disposizione della soddisfazione dei creditori il proprio patrimonio.
Più in dettaglio la procedura riveste pacifica natura liquidatoria e - fatto salvo per l'esclusione dei beni indicati dall'art. 268, co. 4, CCII - essa costituisce applicazione del generale principio di garanzia patrimoniale dettato dall'art. 2740, co. 1, cc, secondo cui il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.
Ciò posto, è noto al Tribunale il dibattito ed il contrasto interpretativo sorti con riguardo ai tempi di definizione della cosiddetta liquidazione del patrimonio senza beni.
Il tema, in particolare, è stato oggetto anche di questione di costituzionalità, decisa dalla Corte delle
Legge con sentenza n. 6/2024, con cui è stata dichiarata la manifesta infondatezza del contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione dell'art. 142 CCII.
Nello specifico i giudici rimettenti evidenziavano la lacuna normativa esistente in punto di durata minima della procedura caratterizzata dalla sola acquisizione di quote di reddito del debitore -
(indicata sub species dai liquidatori in quattro anni, nel contesto di ciascun programma di liquidazione ex art. 272 CCII e salvo eventuale effetto esdebitatorio precedente ex art. 281 CCII - e la conseguente applicazione alla fattispecie dell'art. 142 CCII, relativo alla liquidazione giudiziale, eccependo poi il contrasto di tale norma con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.
La Corte ha definito la questione con una sentenza interpretativa di rigetto, secondo cui il triennio che legittima il ricorso all'esdebitazione è non solo quello massimo prevedibile in sede del richiamato programma di liquidazione, ma anche quello minimo di apprensione dei beni sopravvenuti del debitore.
Ebbene, premesso che una decisione del tipo di quello adottato dal giudice delle leggi non spiega efficacia vincolante per l'interprete, ritiene il Tribunale che essa lasci aperta comunque una serie di profili problematici.
Il primo che attiene all'ammissibilità di un ricorso del debitore che, predeterminando la durata dell'acquisizione dei beni a sopravenire, finisce:
a) per delimitare l'attivo da destinare ai creditori, esorbitando in tal modo dal perimetro espressamente delineato dal legislatore che - ai sensi dell'art. 268, co. 4 CCII – ha declinato le categorie dei beni sottratte al concorso -; b) per intervenire in un campo viceversa attribuito al liquidatore, che ai sensi dell'art. 272 CCII deve sia inventariare i beni, sia redigere un programma in ordine ai tempi e le modalità di acquisizione dell'attivo. Peraltro con applicazione diretta al programma delle disposizioni di cui all'art. 213, co. 3 e 4 CCII
2 Per altro verso, è la stessa Corte Costituzionale a chiarire che il giudice ben potrebbe sindacare il programma del liquidatore che, intervenendo sulla durata di cui al punto b) quanto all'acquisizione dei beni sopravvenuti del debitore, finirebbe per lasciare insoddisfatte le ragioni dei creditori
A tal ultimo riguardo la Corte ricorda che la procedura deve essere ispirata al soddisfacimento della platea dei creditori e delle spese di giustizia, pur se questo obiettivo debba essere perseguito in una prospettiva di durata che consenta un tempestivo reinserimento del debitore nel circuito economico complessivo.
Invero il ragionamento del giudice delle leggi sul punto che precede lascia diversi dubbi.
Più precisamente, il fresh restart per i debitori che non svolgono attività imprenditoriale era un auspicio conclamato dalla Direttiva Insolvency al Considerando n. 21.
Il legislatore interno ha finito per recepire quella indicazione con l'istituto dell'esdebitazione di diritto, operante allo spirare dei tre anni dall'apertura della procedura ex art. 282 co. 1, CCII.
Tuttavia mette conto evidenziare in proposito che il procedimento esdebitatorio è regolato dall'art. 281 CCII, tal che esso è subordinato ad istanza di parte ove l'esdebitazione non sia dichiarata dal Tribunale con il decreto di chiusura della procedura.
Tra l'altro l'esdebitazione di diritto – oltre che la domanda dell'interessato – presuppone l'esito positivo delle verifiche di cui all'art. 280 CCII.
Si vuole dire, in altre parole:
1) che non pare spetti al debitore predeterminare la durata della liquidazione controllata;
2) che essa deve essere piuttosto oggetto di programmazione da parte del liquidatore, in maniera tale da consentire l'adeguato soddisfacimento dei creditori e delle spese di giustizia;
3) che ai fini della individuazione della durata, ma anche del parametro minimo di tale soddisfazione creditoria, debba tenersi conto delle indicazioni contenute ora nell'art. 272, co. 3 CCII e, di poi, nell'art. 283 CCII;
4) che, infine, ciò non toglie che la durata della liquidazione possa subire un arresto in ipotesi di domanda di accesso all'esdebitazione di diritto, tuttavia: (I) con effetti solo all'esito del relativo eventuale accoglimento con decisione irretrattabile;
(II) senza che l'esdebitazione possa determinare la chiusura della liquidazione controllata, regolata dall'art. 233 CCII, giusto il richiamo di compatibilità contenuto dall'art. 276 CCII;
(III) senza che l'esdebitazione possa determinare l'interruzione delle attività esecutive del programma di liquidazione.
In ordine all'ultimo dei profili che precedono e, in particolare, alla durata della liquidazione prevista nel programma di cui all'art. 272 CCII, va ulteriormente chiarita l'efficacia della disposizione di cui al comma 3 dello stesso articolata, che invoca che essa sia ragionevole e giusta e che non possa durare, in ogni caso, meno di tre anni decorrenti dall'apertura ( salvo che il liquidatore attesti, anteriormente, che non può esser acquisito ulteriore attivo da distribuire).
Più precisamente va detto: (i) che nell'attuale disciplina della liquidazione controllata è quindi fissato solo un parametro temporale minimo che definisca la sua durata ragionevole, laddove la stessa Corte Costituzionale - nella sentenza di cui in premessa - ritiene che essa debba ancorarsi alle peculiarità concrete della procedura, pur potendo assumere rilievo ai fini: a) sia il termine quadriennale di cui all'art. 282 CCII;
b) sia il termine di durata ragionevole di cui all'art. 2 legge n. 89/01 per le procedure concorsuali;
; (ii) che l'eventuale violazione del termine della ragionevole durata, ove individuato in sede di programma di liquidazione, non determina alcun effetto reale, ovvero la chiusura della procedura, quanto integrazione del presupposto di eventuali domandi indennitarie connesse ad una relativa durata irragionevole;
(iii) che in ogni caso la durata della procedura – anche per la fase necessitata dall'esecuzione del programma di liquidazione e/o alla conclusioni delle liti attivate in
3 conformità al medesimo – ove pure ecceda il termine sub (ii), può intendersi volta a garantire un beneficio per i creditori quale ulteriore attivo da attribuire in loro favore, tale da elidere ogni pregiudizio derivante dal lasso temporale intercorso per la relativa definizione.
ritenuto, pertanto, che correttamente il ricorrente abbia rimosso dalla domanda la predeterminazione della durata della liquidazione, spettando ogni decisione in merito al liquidatore in sede di programma ex art. 272 CCII, pur se la percentuale satisfattoria prevista in domanda già pare rispettosa dei principi affermati in precedenza;
vista la documentazione allegata al ricorso;
vista la relazione dell'OCC ex art. 269 c. 2 CCII, contenente una valutazione positiva sulla completezza ed attendibilità della documentazione a corredo della domanda nonché una illustrazione dettagliata della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
considerato che
, sulla base della documentazione depositata, pare sussistere:
(i) il presupposto soggettivo, giacché il ricorrente è consumatore nell'accezione di cui all'art. 2, c. 1, lett. e CCII, trattandosi di soggetto che ha assunto le obbligazioni insolute per far fronte ad esigenze personali e familiari;
(ii) il presupposto oggettivo della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett. c) CCII e più segnatamente della loro crisi, ex art. 2, c. 1 lett. a), quale inadeguatezza dei relativi flussi prospettici attivi a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi:
ed invero:
- la totale debitoria insoluta del ricorrente ammonta ad € 162.255,70;
- l'attuale capacità di reddito netto mensile medio dell'istante ammonta ad € 2.000, derivante dal lavoro dipendente, prestato presso il Ministero della Difesa, Marina Militare;
- il nucleo familiare è composto dal ricorrente, dall'ex coniuge e dai tre figli, di cui due minorenni;
- le spese mensili prospettate dal debitore, comprensive del canone di locazione dell'immobile di residenza del nucleo familiare, ammontano ad € 1.650,00 mensili, cifra ritenuta congrua e in linea con i dati ISTAT da parte del gestore della crisi;
considerato, in ogni caso:
- che il debitore non è proprietario di beni immobili;
- che il debitore è proprietario di una i un'autovettura TOYOTA E 12U immatricolata nel 2006;
- che il debitore non è titolare di TFR;
considerato che l'attivo liquidabile deve intendersi rappresentato da tutti i beni mobili ed immobili di pertinenza del ricorrente;
ritenuto che da tale novero vada esclusa, tuttavia ed in primo luogo, l'autovettura TOYOTA E 12U, in considerazione del suo scarso valore di mercato ma, soprattutto, in quanto mezzo di trasporto indispensabile per consentire lo spostamento del nucleo familiare;
ritenuto poi che dal novero dei beni acquisiti sia da escludere anche una quota dello stipendio mensile del ricorrente che - tenuto conto delle somme destinate al canone di locazione gravante, e di quelle ordinarie occorrenti per le necessità del nucleo familiare, quantificate e dettagliate ut supra - viene determinata nella somma di € 1.650,00; rilevato che tale spossessamento ha per effetto l'apertura di un concorso formale e sostanziale tra i creditori, con la conseguenza che dal momento dell'apertura della liquidazione controllata nessuna
4 azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
rilevato, inoltre, che il principio del concorso formale dei crediti determina l'operatività in via analogica dell'art. 151 CCII nel senso che come nella liquidazione giudiziale, anche nella liquidazione controllata i crediti, pur se muniti di diritti di prelazione o prededucibili, devono essere accertati nelle forme dell'accertamento del passivo;
considerato che il residuo dello stipendio del ricorrente sarà appreso alla procedura della liquidazione controllata;
ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla nomina del gestore designato dall'OCC come liquidatore;
considerato che alla apertura della liquidazione controllata consegue ipso iure il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari, quale effetto automatico ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
P.Q.M.
Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio LA RE (CF:
[...]), nato a [...] il [...] e residente in [...] - 81020;
Nomina Giudice delegato la dr.ssa Marta Sodano;
Nomina liquidatore il dr. Giuseppe Ferrazzano;
Ordina al debitore il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori, ove non già depositati unitamente al ricorso;
Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni (60) entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di € 1.650,00 mensili, con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, ivi compreso il TFR liquidabile;
dispone che il liquidatore inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nell'apposita area delle procedure da sovraindebitamento;
dispone che il ricorrente notifichi la predetta sentenza ai sensi dell'art. 270, c. 4, CCII ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
dispone che il liquidatore, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico); dispone che entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, il liquidatore provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi
5 e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
dispone che il liquidatore provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
dispone che il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo semestrale delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura;
nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stiano cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC; dispone che terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, il liquidatore presenti il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI e che provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 10.04.2025
Il Presidente est.
Dr. Enrico Quaranta
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