Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 05/06/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1224/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di LU, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 21/5/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 17/3/2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato CHIARA BARSOCCHINI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in LU (LU), Piazza San Romano n. 14, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«3. Condizioni della separazione personale dei coniugi
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, omologare con sentenza la separazione consensuale, sciogliendo la comunione legale dei beni e autorizzando i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto.
I coniugi saranno liberi di fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno, stante comunque il dovere di comunicare la nuova residenza all'altro coniuge.
La casa coniugale, sita a Carignano, Via del Generale, 512/A, dove di fatto il nucleo familiare risiede, di proprietà del padre della sig.ra continuerà ad essere abitata dalla donna, Parte_1 Per_ con le figlie della coppia, e Persona_2 Per_ Le figlie minori della coppia, e , saranno affidate ad entrambi i genitori, secondo le Per_2 disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento prevalente e residenza anagrafica delle stesse presso l'abitazione della madre.
1
In ordine al regime di visita e di incontri tra le minori ed il padre, il sig. Parte_2 compatibilmente con i propri impegni lavorativi e con quelli delle figlie minori, avrà la facoltà di Per_ vedere e tenere con sé e , secondo il seguente schema. Per_2
Nella settimana A il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie dal mercoledì mattina, allorquando le preleverà dall'istituto scolastico frequentato (o dall'abitazione materna quando l'istituto scolastico sarà chiuso) e le terrà con sé fino al venerdì mattina, allorquando le riaccompagnerà a scuola (o presso l'abitazione materna quando l'istituto scolastico sarà chiuso).
Nella settimana B il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie dal martedì mattina, allorquando le preleverà dall'istituto scolastico frequentato dalle minori (o dall'abitazione materna quando l'istituto scolastico sarà chiuso) e le terrà con sé fino al mercoledì mattina, allorquando le riaccompagnerà a scuola (o presso l'abitazione materna quando l'istituto scolastico sarà chiuso). Inoltre, in quella settimana, preleverà le figlie all'uscita di scuola (o dall'abitazione materna quando l'istituto scolastico sarà chiuso) il venerdì e trascorrerà con loro tutto il fine settimana, riaccompagnandole a scuola il lunedì mattina (o presso l'abitazione materna quando l'istituto scolastico sarà chiuso).
I coniugi saranno liberi di accordarsi diversamente e stabilire diversi e/o ulteriori periodi frequentazione padre – figlie.
Per quanto concerne le festività del Santo Natale, S. Stefano, S. Silvestro, Capodanno, Befana,
Pasqua, Lunedì dell'Angelo ed il giorno del compleanno delle minori, in deroga alla normale calendarizzazione, i genitori terranno con sé le figlie un giorno intero ciascuno, con criterio di alternanza ed invertendo i ruoli ogni anno, in maniera che le bambine possano godere della presenza di un genitore, anche se ad anni alterni, per ciascuna di tali importanti festività. Per_
e potranno trascorrere tre settimane, nel corso dell'anno, anche non consecutive con Per_2 entrambi i genitori, in deroga alla normale calendarizzazione. Tali periodi dovranno essere comunicati all'atro genitore con almeno un mese di anticipo e tenuto conto degli impegni delle minori. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo della località di vacanza dove porteranno le figlie, nonché le date di partenza e di ritorno, rendendosi reperibili almeno una volta al giorno.
Il sig. si farà carico in toto delle spese delle figlie: scolastiche, sportive, mediche e Parte_2 per il vestiario.
Il sig. si farà inoltre carico, in modo esclusivo, del pagamento degli abbonamenti Parte_2 della pay – tv (sky, netflix e disney channel) fino a che saranno di interesse per le figlie, nonché dell'acquisto dei telefoni cellulari delle minori e dei relativi abbonamenti telefonici.
Il sig. si farà carico, fino alla scadenza del contratto, del pagamento rateale Parte_2 dell'Iphone acquistato dalla moglie, con ultima scadenza al 15/05/2025; oltre a quanto detto il sig. rimborserà la quota di 1/3 delle utenze di luce e gas relativa all'abitazione di Parte_2 residenza delle minori, a mezzo bonifico bancario, all'intestatario dell'utenza, dopo la presentazione
2 della relativa fattura.
Il sig. entro la fine di ogni mese, verserà inoltre, a titolo di compartecipazione al Parte_2 mantenimento ordinario delle figlie, l'ulteriore somma di € 200,00 mensili omnia, tramite bonifico alle coordinate bancarie che la sig.ra indicherà. Pt_1
In ragione del fatto che, in costanza di matrimonio, i coniugi hanno acquistato 3 cani e 2 gatti il sig.
ogni mese, verserà alla sig.ra la somma complessiva di € 100,00 a Parte_2 Parte_1 titolo di compartecipazione per ogni ed eventuale necessità degli animali detti e che rimarranno a vivere con la sig.ra Le parti stabiliscono che la somma di € 100,00 mensili è calcolata Pt_1 riconoscendo ad ogni animale la somma complessiva di € 20,00 mensili (€ 20,00 x 5= € 100,00). Quest'ultimo contributo verrà rivisto automaticamente, nel tempo, senza necessità di ricorrere giudizialmente ad una modifica delle condizioni di separazione o divorzio, stabilendo fin da ora che in caso di decesso di uno degli animali detti verrà decurtata la somma di € 20,00 e che tali somme non sono soggette a rivalutazione ISTAT.
Il sig. si farà carico della manutenzione ordinaria del veicolo della sig.ra Parte_2 Pt_1 Per_ (nello specifico: tagliando, revisione, gomme, freni) e ciò fino a quando le minori e Per_2 non saranno diventate maggiorenni ed avranno un proprio veicolo;
l'officina che effettuerà tali interventi verrà scelta dal sig. altrimenti, dei relativi costi, se ne farà carico Parte_2 esclusivamente la sig.ra Sono escluse dalle spese a carico del marito, riguardanti il veicolo Pt_1 della coniuge: il pagamento della polizza assicurativa e del bollo, oltre alle riparazioni al veicolo della sig.ra che dovessero essere conseguenza di sinistri o comunque a danni conseguenze Pt_1 di negligenze della coniuge. Per_ Le ulteriori spese straordinarie nell'interesse delle figlie minori e , saranno poste a Per_2 carico di entrambi i genitori, in misura del 50% (cinquanta per cento) ciascuno, così come individuate nel protocollo adottato presso l'intestato Tribunale e al quale integralmente si rinvia e saranno rimborsate dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. Tali spese dovranno essere previamente concordate tra i genitori stessi, salvo che si tratti di spese necessarie e urgenti.
I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza delle figlie. Entrambi i genitori beneficeranno al 50% ciascuno dell'assegno unico versato dall'Inps in favore delle figlie minori.
Entrambi i genitori potranno beneficiare delle detrazioni fiscali per le figlie nella misura del 50% ciascuno.
Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo dei passaporti, anche per le figlie minori.
La trattrice agricola targata BE759M, acquistata in costanza di matrimonio, verrà trasferita in proprietà al sig. a cura e spese di quest'ultimo, entro 30 giorni dal passaggio in Parte_2 giudicato della sentenza di separazione, sopportandone ogni costo residuo relativo al saldo del prezzo di acquisto.
Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, per cui i coniugi rinunciano a chiedere un contributo per il proprio mantenimento all'altro coniuge, dichiarandosi economicamente autosufficienti.
3 A mezzo del presente atto la sig.ra cede al sig. la quota del 50% di Parte_1 Parte_2 proprietà pro indivisa dell'immobile sito a LU, Via per Corte Buchignani, 175A; di contro, il sig. si accollerà il pagamento del mutuo ipotecario contratto in data 12.09.2022 con Parte_2 atto ai rogiti del notaio Dott. , repertorio n. 58166, raccolta n. 24.842, registrato a Persona_3
Viareggio (LU) il 14/09/2022 al n. 5173 serie 1T e trascritto a LU il 14/09/2022al n. 2544 reg. part.. Il tutto come meglio indicato nel successivo capitolo “Condizioni economiche – Trasferimenti immobiliari”.
4. Condizioni economiche – Trasferimenti immobiliari
Le parti danno atto di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile, il Presidente del
Tribunale si limita a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento della proprietà e/o della costituzione di diritti reali immobiliari senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito alla correttezza della descrizione, alla titolarità dei beni oggetto del trasferimento, all'esistenza di pesi, oneri o vincoli di qualunque genere e alla regolarità urbanistica ed impiantistica. Le parti danno altresì atto di essere a conoscenza che restano fermi i poteri e le funzioni attribuite in materia di trascrizione all'Agenzia delle Entrate – Servizio di Pubblicità Immobiliare.
Le parti, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare, convengono di far rientrare nelle condizioni di separazione personale, le attribuzioni patrimoniali con relativo riconoscimento alla coniuge della proprietà esclusiva del bene così come descritto nei successivi articoli.
Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presento atto, le parti convengono e dichiarano quanto segue:
Art. 1 – CONSENSO ED OGGETTO
La sig.ra nata a [...] il [...], residente a [...] per Corte Buchignani, 175, C.F. cede e trasferisce al sig. CodiceFiscale_3 Parte_2 nato a [...], il [...], residente a [...], C.F. , che accetta ed acquista con ogni garanzia di legge, la quota del CodiceFiscale_4
50% della piena proprietà dei beni immobili di seguito indicati.
- Fabbricato ad uso civile abitazione elevato a due piani fuori terra, oltre a soffitta, composto da ingresso, cucina e due locali cantina, oltre vano scale di collegamento al piano primo in cui si trovano tre camere ed un bagno posto nel Comune di LU, fraz. Carignano, Via per Corte
Buchignani, 175;
- Locale pertinenziale ad uso cantina posto al piano terra composta da ampio vano e da un piccolo stabbiolo in aderenza sul lato nord;
Il tutto corredato da resede comune, oltre a terreno pertinenziale agricolo a giacitura collinare.
Vi confinano nel complesso beni Nannini Srl, beni Chiocchetti, beni Lombardi e via vicinale per
Corte Buchignani, salvo se altri o meglio di fatto.
Art. 2 – PRECISAZIONI IMMOBILIARI
Gli immobili in oggetto, la cui quota del 50% di piena proprietà viene trasferita, sono ceduti a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con tutti i diritti, accessioni, accessori e pertinenze, con le servitù attive e passive esistenti per lo stato dei luoghi e giusta i titoli di provenienza.
La cedente, intestataria catastale, ai sensi dell'art. 29, 1° comma bis, legge 27 febbraio 1985 n.52, come introdotto dall'art. 19, 14°comma, decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito in legge 30
4 luglio 2010 n. 122, dichiara che: - Gli immobili, la cui quota del 50% di piena proprietà viene trasferita, sono censiti all'Agenzia delle Entrate – Territorio di LU, vigente Catasto Terreni e
Fabbricati del Comune di LU, nel foglio 101, mappale 403 sub. 8 (abitazione), categoria A/4, classe 3° di vani 7, superficie catastale di mq. 128 totale escluse le aree scoperte con la rendita catastale di € 202,45, in conformità alla planimetria catastale n. 45020.1/2022 del 07.07.2022; nel foglio 101, mappale 403, sub. 7 (locale pertinenziale), categoria C/2, classe 5°, di consistenza mq.
97, superficie catastale di mq. 112 con rendita catastale di € 180,35, conforme alla planimetria n.
5963.1/2004 del 27.05.2004; nel foglio 101, mappale 11 (terreno), seminativo arboreto di classe 3, mq. 16100, con reddito dominicale di € 58,20; nel foglio 101, mappale 1035 (terreno), seminativo di classe 3, mq. 2390, con reddito dominicale di € 8,64; nel foglio 101, mappale 403, sub. 9 (bene comune non censibile), resede esente da reddito;
- dichiara inoltre che vi è piena conformità delle planimetrie e dei dati catastali allo stato di fatto degli immobili in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ed in particolare che non sussistano difformità, tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dare luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa catastale. La parte cedente allega, per i terreni sopra indicati, il Certificato di destinazione urbanistica rilasciato in data 18 febbraio 2025, Istanza
Protocollo Generale n. 27654, dal Comune di LU e dichiara che dalla data del rilascio e sino ad oggi non sono intervenute modifiche degli strumenti urbanistici vigenti;
la cedente dichiara inoltre: che sul terreno distinto con la particella 1035 insiste una fossetta di scolo, in maggior parte a cielo aperto ed in piccola parte intubata, proveniente a nord di Corte Buchignani;
che sul confine nord del terreno distinto con la particella 1035 insistono gli scarichi delle acque provenienti dalla proprietà confinante della sig.ra o aventi causa;
che sui terreni distinti con le Parte_3 particelle 11 e 1035 insistono un palo dell'Enel e la relativa linea aerea. La cedente, intestataria catastale, ai sensi dell'art. 29, 1° comma bis, legge 27 febbraio 1985 n.52, come introdotto dall'art. 19, 14°comma, decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, dichiara inoltre che vi è conformità soggettiva degli intestatari catastali alle risultanze dei registri immobiliari.
Le parti, consapevoli degli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli inerenti libretti di uso e di manutenzione per gli edifici previsti dal D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e delle sanzioni per il loro inadempimento, dichiarano e si danno reciprocamente atto che i medesimi sono conformi alla normativa vigente all'epoca della realizzazione del fabbricato di cui fa parte l'unità immobiliare oggetto del presente atto, con esonero della parte cedente da ogni responsabilità ed onere al riguardo e con il relativo obbligo a carico della parte cessionaria ad espletare, a propria cura e spese, tutti gli adempimenti per la loro messa a norma.
Art. 3 – ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
In conformità all'art. 6 comma 3 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, la parte cessionaria dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine all'attestazione della prestazione energetica degli edifici comprensiva dell'Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) redatto in data 04.08.2021 dal tecnico Geom. iscritta al Collegio dei Geometri di Persona_4
LU al n. 2230, trasmesso telematicamente in data 04/08/2021 con Cod. Id. 0000369552 e valido fino al 04/08/2031 nel quale l'abitazione è stata classificata in classe energetica “G” e che si allega, in originale, al presente atto, formandone parte integrante.
La parte cessionaria dichiara, altresì, di essere edotta che il suddetto attestato ha una validità
5 temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'unità immobiliare in oggetto.
La parte cedente dichiara che detto Attestato di Prestazione Energetica è pienamente valido ed efficace, non è scaduto e non risulta decaduto, stante l'assenza di cause sopravvenute tali da avere determinato la mancata aderenza delle risultanze di cui all'attestazione medesima rispetto alla situazione energetica effettiva dell'unità immobiliare oggetto del presente atto.
Art. 4 – GARANZIE E PROVENIENZA
La parte cedente dichiara e garantisce che quanto oggetto del presente atto è di sua piena ed esclusiva proprietà e disponibilità e libero da pesi, vincoli, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali, oneri, diritti di terzi anche di prelazione e che non esistono rapporti di locazione o affitto aventi per oggetto, totalmente o parzialmente, i medesimi beni, che ne possano diminuire il pregio o la disponibilità, fatta eccezione per l'ipoteca volontaria iscritta a garanzia del mutuo fondiario contratto dai comproprietari per l'acquisto dei cespiti oggetto del presente trasferimento, nonché per la servitù perpetua di passo pedonale da esercitarsi su una striscia della resede censita con il subalterno 9 che costeggia gli spigoli per l'intero lato sud del fabbricato in oggetto, a favore degli immobili censiti nel medesimo foglio 101, particella 826, particella 79, subalterno 2, particella 1019, particella 81 e particella 82, e servitù perpetue reciproche, attinenti i predetti immobili e il fabbricato di cui al presente atto, aventi ad oggetto la facoltà di aprire e mantenere vedute a distanza anche inferiore a quelle minime previste per legge, il tutto nel rispetto dei vigenti sistemi urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali, costituite con atto ai rogiti del notaio Dott. in data 27 luglio 2004, repertorio n. 33.013, raccolta n. 8.592, registrato Persona_3
a Viareggio il 29 luglio 2004 al n.
1.944 e trascritto a LU in data 30 luglio 2004 ai n.ri 8.729 e
8.730 di formalità.
La parte cedente inoltre dichiara e garantisce che quanto oggetto del presente atto è a lei pervenuto in forza dell'atto di compravendita ai rogiti del notaio Dott. di Viareggio, del 12 Persona_3 settembre 2022 repertorio n. 58165, registrato a Viareggio (LU) il 13 settembre 2022 al n. 5156 serie
1T e trascritto a LU in data 14/09/2022 al n° 11896 del registro particolare.
Art. 5 – CONDIZIONI ECONOMICHE DEL TRASFERIMENTO
Le parti convengono che il sig. a fronte del trasferimento immobiliare detto, si Parte_2 accolli in via esclusiva l'intero debito residuo (in linea capitale ad oggi ammontante ad € 164.087,16, con prossima rata scadente al 15/03/2025) che i coniugi hanno verso la , in Controparte_1 persona del l.r.p.t., con sede in Modena, Via San Carlo, 8-20, iscritta al Registro Imprese di Modena al numero e con il codice fiscale , per un mutuo di originari € 173.000,00, di cui al P.IVA_1 contratto stipulato in data 12 settembre 2022 ai rogiti del Notaio Dott. Repertorio n. Persona_3
58.166 raccolta n. 24.842, registrato a Viareggio il 14/09/2022 al n. 5173 serie 1T, iscritto a LU in data 14/09/2022 al n. 2544 Reg. Part., garantito da ipoteca volontaria che verrà cancellata a suo tempo a cura e spese del sig. una volta completamente estinto il mutuo. Parte_2
A tali effetti il sig. riconosce di subentrare alla sig.ra verso la Banca Parte_2 Parte_1 mutuante e si obbliga a pagare puntualmente le singole rate residue in linea capitale, interessi ed accessori sino a completa estinzione del debito e si dichiara perfettamente edotto di tutte le clausole contrattuali che regolano il mutuo in parola.
Art. 6 – RINUNCIA ALL'IPOTECA LEGALE
La parte alienante e più in generale le parti, per quanto occorrer possa per eventuali obblighi
6 reciprochi connessi al trasferimento immobiliare, rilasciano sin da ora ampia e liberatoria quietanza, rinunziando, altresì, all'iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817 c.c., con esonero del
Conservatore dei Registri Immobiliari e da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
Art. 7 – DICHIARAZIONI URBANISTICHE
Ai sensi e per gli effetti delle vigenti leggi urbanistiche ed edilizie, ai sensi del DPR n. 445/2000, consapevole delle conseguenze derivanti dalle dichiarazioni false e/o mendaci, la parte cedente dichiara e garantisce che la costruzione, nella sua originaria consistenza quale abitazione colonica con annessa porzione per cantina – stalla – fienile, è stata iniziata in data anteriore al 1° settembre
1967 e, precisamente, anteriormente all'anno 1942.
La parte cedente dichiara e garantisce che la costruzione è stata successivamente oggetto di opere edilizie per le quali sono stati presentati i seguenti titoli abilitativi:
- Comunicazione di Inizio Lavori inoltrata al Comune di LU in data 13 aprile 2010, prot. 24.470 per l'esecuzione di alcune modeste opere edili alla porzione abitativa;
- Denuncia di inizio attività (D.I.A.) n. 397 in data 20 febbraio 2003 per l'esecuzione di lavori di revisione della copertura della porzione non abitativa;
- Comunicazione di Inizio Lavori asseverata tardiva (C.I.L.A.) n. 2563/2022, prot. 100596 del 25 giugno 2022, per l'apertura di un collegamento interno del vano ingresso – soggiorno con l'adiacente vano cantina eseguita nell'anno 2004;
- In data 6 ottobre 2023 è stata rilasciata dal Comune di LU l'Autorizzazione Paesaggistica semplificata n. 1543/2023 avente per oggetto “ristrutturazione con parziale cambio di destinazione urbanistica d'uso di un fabbricato finalizzato alla realizzazione di nuova unità abitativa”;
- In data 20.03.2024 è stata inoltrata al Comune di LU la Comunicazione di Inizio Lavori
Asseverata n. 660/2024 con prot. 51363 avente per oggetto “Modifiche interne ad un fabbricato ad uso civile abitazione”;
- In data 08.11.2024 è stata rilasciata dal Comune di LU la regolare “Autorizzazione allo
Scarico” per lo scarico dei reflui in canaletta superficiale.
Art. 8 – DICHIARAZIONI FISCALI
Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che il presente trasferimento
è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999, che il trasferimento è effettuato a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare.
Art. 9 – EFFETTI PUBBLICITARI
Le parti, preso atto di quanto statuito dalla sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.
21761 del 29.07.2021, secondo cui il suddetto accordo, in quanto inserito nel verbale d'udienza, assume forma di atto pubblico valido per la trascrizione ai sensi del combinato disposto degli artt.
2643 e 2657 c.c., si obbligano a curare la trascrizione nel più breve tempo possibile e a depositare entro trenta giorni la copia della nota, in segno di avvenuta esecuzione della formalità, presso la
Cancelleria del Tribunale, esonerando l'Ausiliario dalle responsabilità connesse a tale incombente.
Le parti, nel chiedere la trascrizione dell'atto, esonerano il Conservatore da ogni eventuale responsabilità al riguardo».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in LU (LU) l'8/5/2015, antecedentemente al quale è nata
7 la figlia (nata il [...]) e successivamente al quale è nata la figlia (nata il [...]), Per_1 Per_2 entrambe ancora minorenni - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. All'udienza del 21/5/2025 le parti hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso e dalla volontà manifestata dalle parti la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di scioglimento del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia.
Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n.
898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio.
A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di LU, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] uniti in matrimonio in LU (LU) in data 8/5/2015, debitamente trascritto nel Parte_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di LU (LU) all'Atto Numero 29, Parte 1, dell'Anno 2015, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da
8 intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PRENDE ATTO del trasferimento immobiliare già avvenuto con il verbale di udienza del
21/5/2025;
d) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
e) SPESE DI LITE al definitivo;
f) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di LU (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in LU, il 21/5/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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