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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 25/09/2025, n. 1088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 1088 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
Rg 217 /2025
TRIBUNALE DI VERCELLI VERBALE DELLA CAUSA
N. R.G. 217 /2025
TRA
Parte_1 PARTE APPELLANTE E
Controparte_1 PARTE APPELLATA
Oggi 24 settembre 2025 alle ore 15.00 innanzi al dott. Elisa Trotta sono comparsi
Per parte appellante l'avvocato dello Stato Emilio Barile La Raia;
Per parte appellata l'avv. Marco Gatti;
Il giudice invita la parte alla discussione.
Le parti si riportano ai rispettivi iscritti e chiedono l'accoglimento delle relative conclusioni;
Il giudice dispensa le parti, che accettano, da presenziare alla lettura del dispositivo e si ritira in camera di consiglio, avvisando che la pubblicazione della sentenza avverrà con depositato telematico.
Il Giudice
in esito alla camera di consiglio decide come da seguente sentenza.
Il Giudice
dott. Elisa Trotta
Pagina nr. 1 RG 217 /2025
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Vercelli
in composizione monocratica nella persona del dott. Elisa Trotta, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 217 /2025 promossa da
DA
(C.F. Parte_2
), in persona del Prefetto pro tempore, per legge rappresentato e difeso dalla Avvocatura P.IVA_1 dello Stato di Torino (C.F. – – fax 06/96514020), P.IVA_2 Email_1 domiciliataria in Via Arsenale n. 21;
PARTE APPELLANTE
CONTRO
, nato il [...] a [...], residente a [...], cod. fisc. rappresentato dall'avv. Marco Gatti cod. fisc.: C.F._1
fax: 0142478093, Pec: e presso lo stesso CodiceFiscale_2 Email_2 elettivamente domiciliato in Casale Monferrato Via Della Rovere n. 5
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI: parte appellante: come da ricorso in appello;
parte appellata: come da comparsa di costituzione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con verbale n. 404740036 redatto il 13.03.2024 Legione Carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta contestava ad l'infrazione prevista e punita dall'art. 214 comma 8 del c.d.s. perché Controparte_1 era stato trovato a circolare in Casale Monferrato, C.so Indipendenza 30/, alla guida del proprio veicolo ATV Jeep Kompass targato FZ316DN, sottoposto a fermo ai sensi dell'art. 86 Legge 602/73
2 iscritto il 6/6/2022, in presenza di debito fiscale di euro 9.173,72. Con il verbale veniva irrogata la sanzione pecuniaria e consentito il pagamento, entro cinque giorni, in misura ridotta, di euro 1.388,00.
proponeva ricorso avanti al Giudice di Pace di Casale Monferrato sostenendo che il Controparte_1 fermo amministrativo risultava sospeso ed estinto in conseguenza della presentazione, in data
29/6/2023, di istanza d'accesso alla cd. Rottamazione Quater, prevista dalla Legge 197/22, che aveva ridotto il debito a euro 8.869,89, da versarsi in n. 18 rate. Secondo il pagamento della prima CP_1 rata di rateizzazione del debito fiscale, entro il termine previsto del 31/10/2023, aveva determinato l'estinzione della procedura esecutiva di cui al fermo, con la conseguenza che il verbale era illegittimo ed andava annullato.
Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto del ricorso atteso che il fermo Parte_2 amministrativo non era qualificabile come procedura esecutiva e che comunque non poteva dirsi estinto nel corso di adempimento del piano di rateazione.
Con sentenza in data 13/7/2024 il Giudice di Pace di Casale Monferrato accoglieva il ricorso di ed annullava la sanzione irrogata. CP_1
Proponeva appello la denunciando la violazione dell'art. 1, comma 240, lett. c) L. 197/2022 Parte_2 atteso che la normativa, in caso di accesso alla cd. rottamazione quater , preclude l'iscrizione di nuovi fermi ma non sancisce la sospensione di quelli esistenti, né la relativa estinzione prima del saldo del debito. Chiedeva quindi la riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
Si costituita in appello chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza Controparte_1 impugnata.
In esito all'udienza del 24/9/2025, veniva pronunciata sentenza.
In diritto, l'appello è fondato.
Dalla documentazione versata in atti si evince che il ricorrente, alla data dell'infrazione, aveva presentato istanza di rottamazione del debito erariale ed era stato ammesso al piano di rateazione (cd. rottamazione quater) che prevedeva il versamento di 18 rate, la prima entro il 31/10/2023 e l'ultima entro il 30/11/2027.
Il ricorrente veniva fermato dai Carabinieri il 13/3/2024.
In quella sede, effettuate le rituali verifiche dai terminali, il fermo non risultava sospeso ed infatti i
Carabinieri elevavano la sanzione amministrativa.
Il doc. 8 prodotto dal ricorrente fa riferimento ad una schermata del sito di Agenzia Entrate
Riscossione che non inerisce la procedura di rottamazione quater ma ad altre forme rateizzazione. In tali diverse forme di rateizzazione, pare effettivamente previsto che sospenda l'eventuale fermo CP_3 amministrativo disposto in precedenza sul bene mobile registrato in caso di pagamento delle prime rate, ma comunque a condizione che tutti i debiti oggetto del fermo siano stati ricompresi nell'istanza
3 di dilazione. Con la sospensione del fermo amministrativo il contribuente può quindi circolare con il veicolo interessato.
Diversamente, sul sito di Agenzia Entrate Riscossione, nella parte dedicata alla rottamazione quater
(“cosa succede dopo”), si afferma solo che, con la presentazione della domanda di rateizzazione,
l'ente creditore non avvierà nuove procedure esecutive o cautelari e manterrà in essere eventuali fermi amministrativi già iscritti.
Non si parla dunque di sospensione del fermo e le ipotesi di sospensione citate sono unicamente riferite ai termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti nella domanda e agli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni fino alla scadenza della prima o unica rata.
Alcuna ipotesi di sospensione è poi citata nel testo della legge n. 197/2022, come citata dal ricorrente già dal primo grado;
la normativa fa riferimento all'estinzione di procedura giudiziali già pendenti.
In definitiva, nel caso di specie, posto che come visto non aveva affatto sospeso il fermo, non CP_3 risulta provata l'ipotesi di sospensione del fermo che, peraltro, come visto, non è automatica ma subordinata alla verifica che tutti i debiti oggetto del fermo siano stati ricompresi nell'istanza di dilazione.
L'assenza di una ipotesi di sospensione era addirittura ammessa nel ricorso di primo grado, ove si afferma che il fermo avrebbe dovuto risultare sospeso al momento della presentazione della domanda di rottamazione (v. ultima pagina), così sostanzialmente dichiarandosi che, formalmente, il fermo non era sospeso da CP_3
In definitiva, al momento del fermo circolava su auto sottoposta a fermo, senza aver accertato CP_1 che esso fosse stato sospeso da come da normativa oggi citata al fine di ottenere l'annullamento CP_3 del verbale.
Si aggiunga che, in primo grado, la sospensione del fermo era motivata dal ricorrente con inconferenti riferimenti al testo normativo, che parlava dell'ipotesi di estinzione della procedura esecutiva giudiziale già avviata, e non di sospensione del fermo amministrativo (art. 19 comma 1 quater
602/1973), o con schermate di studi di consulenza privi di alcuna valenza normativa.
Quanto sopra esclude il ricorrere di una ipotesi di scusabilità della condotta sanzionata con il verbale impugnato (art. 3 legge 698/1981).
Le spese di lite sono liquidate in primo come in secondo grado secondo il principio di causalità e soccombenza. Si applicano parametri minimi, tenuto conto delle argomentazioni in atti, in base al valore della controversia, esclusa la fase istruttoria in quanto omessa.
PQM
Il Tribunale di Vercelli, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
4 - In accoglimento dell'appello e in riforma integrale della sentenza impugnata, rigetta il ricorso presentato da e conferma il verbale impugnato;
Controparte_1
- Condanna a corrispondere a Controparte_1 [...]
, per il giudizio di primo grado, la somma di Parte_2 euro 457,00, oltre rimborso forfettario di legge, oltre IVA se dovuta e oltre CPA;
- Condanna a corrispondere a Controparte_1 [...]
, per il giudizio di secondo grado, la somma di Parte_2 euro 962,00, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, oltre forfettario di legge, oltre IVA se dovuta e oltre CPA.
Vercelli, 24/9/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Trotta
5
TRIBUNALE DI VERCELLI VERBALE DELLA CAUSA
N. R.G. 217 /2025
TRA
Parte_1 PARTE APPELLANTE E
Controparte_1 PARTE APPELLATA
Oggi 24 settembre 2025 alle ore 15.00 innanzi al dott. Elisa Trotta sono comparsi
Per parte appellante l'avvocato dello Stato Emilio Barile La Raia;
Per parte appellata l'avv. Marco Gatti;
Il giudice invita la parte alla discussione.
Le parti si riportano ai rispettivi iscritti e chiedono l'accoglimento delle relative conclusioni;
Il giudice dispensa le parti, che accettano, da presenziare alla lettura del dispositivo e si ritira in camera di consiglio, avvisando che la pubblicazione della sentenza avverrà con depositato telematico.
Il Giudice
in esito alla camera di consiglio decide come da seguente sentenza.
Il Giudice
dott. Elisa Trotta
Pagina nr. 1 RG 217 /2025
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Vercelli
in composizione monocratica nella persona del dott. Elisa Trotta, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 217 /2025 promossa da
DA
(C.F. Parte_2
), in persona del Prefetto pro tempore, per legge rappresentato e difeso dalla Avvocatura P.IVA_1 dello Stato di Torino (C.F. – – fax 06/96514020), P.IVA_2 Email_1 domiciliataria in Via Arsenale n. 21;
PARTE APPELLANTE
CONTRO
, nato il [...] a [...], residente a [...], cod. fisc. rappresentato dall'avv. Marco Gatti cod. fisc.: C.F._1
fax: 0142478093, Pec: e presso lo stesso CodiceFiscale_2 Email_2 elettivamente domiciliato in Casale Monferrato Via Della Rovere n. 5
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI: parte appellante: come da ricorso in appello;
parte appellata: come da comparsa di costituzione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con verbale n. 404740036 redatto il 13.03.2024 Legione Carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta contestava ad l'infrazione prevista e punita dall'art. 214 comma 8 del c.d.s. perché Controparte_1 era stato trovato a circolare in Casale Monferrato, C.so Indipendenza 30/, alla guida del proprio veicolo ATV Jeep Kompass targato FZ316DN, sottoposto a fermo ai sensi dell'art. 86 Legge 602/73
2 iscritto il 6/6/2022, in presenza di debito fiscale di euro 9.173,72. Con il verbale veniva irrogata la sanzione pecuniaria e consentito il pagamento, entro cinque giorni, in misura ridotta, di euro 1.388,00.
proponeva ricorso avanti al Giudice di Pace di Casale Monferrato sostenendo che il Controparte_1 fermo amministrativo risultava sospeso ed estinto in conseguenza della presentazione, in data
29/6/2023, di istanza d'accesso alla cd. Rottamazione Quater, prevista dalla Legge 197/22, che aveva ridotto il debito a euro 8.869,89, da versarsi in n. 18 rate. Secondo il pagamento della prima CP_1 rata di rateizzazione del debito fiscale, entro il termine previsto del 31/10/2023, aveva determinato l'estinzione della procedura esecutiva di cui al fermo, con la conseguenza che il verbale era illegittimo ed andava annullato.
Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto del ricorso atteso che il fermo Parte_2 amministrativo non era qualificabile come procedura esecutiva e che comunque non poteva dirsi estinto nel corso di adempimento del piano di rateazione.
Con sentenza in data 13/7/2024 il Giudice di Pace di Casale Monferrato accoglieva il ricorso di ed annullava la sanzione irrogata. CP_1
Proponeva appello la denunciando la violazione dell'art. 1, comma 240, lett. c) L. 197/2022 Parte_2 atteso che la normativa, in caso di accesso alla cd. rottamazione quater , preclude l'iscrizione di nuovi fermi ma non sancisce la sospensione di quelli esistenti, né la relativa estinzione prima del saldo del debito. Chiedeva quindi la riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
Si costituita in appello chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza Controparte_1 impugnata.
In esito all'udienza del 24/9/2025, veniva pronunciata sentenza.
In diritto, l'appello è fondato.
Dalla documentazione versata in atti si evince che il ricorrente, alla data dell'infrazione, aveva presentato istanza di rottamazione del debito erariale ed era stato ammesso al piano di rateazione (cd. rottamazione quater) che prevedeva il versamento di 18 rate, la prima entro il 31/10/2023 e l'ultima entro il 30/11/2027.
Il ricorrente veniva fermato dai Carabinieri il 13/3/2024.
In quella sede, effettuate le rituali verifiche dai terminali, il fermo non risultava sospeso ed infatti i
Carabinieri elevavano la sanzione amministrativa.
Il doc. 8 prodotto dal ricorrente fa riferimento ad una schermata del sito di Agenzia Entrate
Riscossione che non inerisce la procedura di rottamazione quater ma ad altre forme rateizzazione. In tali diverse forme di rateizzazione, pare effettivamente previsto che sospenda l'eventuale fermo CP_3 amministrativo disposto in precedenza sul bene mobile registrato in caso di pagamento delle prime rate, ma comunque a condizione che tutti i debiti oggetto del fermo siano stati ricompresi nell'istanza
3 di dilazione. Con la sospensione del fermo amministrativo il contribuente può quindi circolare con il veicolo interessato.
Diversamente, sul sito di Agenzia Entrate Riscossione, nella parte dedicata alla rottamazione quater
(“cosa succede dopo”), si afferma solo che, con la presentazione della domanda di rateizzazione,
l'ente creditore non avvierà nuove procedure esecutive o cautelari e manterrà in essere eventuali fermi amministrativi già iscritti.
Non si parla dunque di sospensione del fermo e le ipotesi di sospensione citate sono unicamente riferite ai termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti nella domanda e agli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni fino alla scadenza della prima o unica rata.
Alcuna ipotesi di sospensione è poi citata nel testo della legge n. 197/2022, come citata dal ricorrente già dal primo grado;
la normativa fa riferimento all'estinzione di procedura giudiziali già pendenti.
In definitiva, nel caso di specie, posto che come visto non aveva affatto sospeso il fermo, non CP_3 risulta provata l'ipotesi di sospensione del fermo che, peraltro, come visto, non è automatica ma subordinata alla verifica che tutti i debiti oggetto del fermo siano stati ricompresi nell'istanza di dilazione.
L'assenza di una ipotesi di sospensione era addirittura ammessa nel ricorso di primo grado, ove si afferma che il fermo avrebbe dovuto risultare sospeso al momento della presentazione della domanda di rottamazione (v. ultima pagina), così sostanzialmente dichiarandosi che, formalmente, il fermo non era sospeso da CP_3
In definitiva, al momento del fermo circolava su auto sottoposta a fermo, senza aver accertato CP_1 che esso fosse stato sospeso da come da normativa oggi citata al fine di ottenere l'annullamento CP_3 del verbale.
Si aggiunga che, in primo grado, la sospensione del fermo era motivata dal ricorrente con inconferenti riferimenti al testo normativo, che parlava dell'ipotesi di estinzione della procedura esecutiva giudiziale già avviata, e non di sospensione del fermo amministrativo (art. 19 comma 1 quater
602/1973), o con schermate di studi di consulenza privi di alcuna valenza normativa.
Quanto sopra esclude il ricorrere di una ipotesi di scusabilità della condotta sanzionata con il verbale impugnato (art. 3 legge 698/1981).
Le spese di lite sono liquidate in primo come in secondo grado secondo il principio di causalità e soccombenza. Si applicano parametri minimi, tenuto conto delle argomentazioni in atti, in base al valore della controversia, esclusa la fase istruttoria in quanto omessa.
PQM
Il Tribunale di Vercelli, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
4 - In accoglimento dell'appello e in riforma integrale della sentenza impugnata, rigetta il ricorso presentato da e conferma il verbale impugnato;
Controparte_1
- Condanna a corrispondere a Controparte_1 [...]
, per il giudizio di primo grado, la somma di Parte_2 euro 457,00, oltre rimborso forfettario di legge, oltre IVA se dovuta e oltre CPA;
- Condanna a corrispondere a Controparte_1 [...]
, per il giudizio di secondo grado, la somma di Parte_2 euro 962,00, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, oltre forfettario di legge, oltre IVA se dovuta e oltre CPA.
Vercelli, 24/9/2025
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Dott.ssa Elisa Trotta
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